Modifica e addendum all’Accordo di Programma sottoscritto in data 25/06/2015 (rep.
5111) tra il Comune di San Gimignano e l’Azienda USL 7 di Siena (ora Azienda USL Toscana Sud Est).
L'anno ________ il giorno___del mese di _______ (_________) presso____________________________
TRA
il Comune di San Gimignano (C.F. __________) , rappresentato dal Sindaco Dr.
__________________ , domiciliato per la carica presso la sede del Comune stesso posta in San Gimignano, Piazza Duomo n. 2, di seguito denominato anche “Comune”,
E
l'Azienda USL Toscana Sud Est (C.F.________________), rappresentata da Direttore Generale pro tempore Dr. _________________________, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Azienda stessa posta in Arezzo Via Curtatone n. 54 di seguito denominata anche “Azienda”;
PREMESSA
Dato atto che il Comune di San Gimignano con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 30/11/2018 ha assegnato sul proprio bilancio le risorse necessarie a copertura della quota parte dei lavori previsti per la riqualificazione del Presidio Socio Sanitario di Santa Fina per € 2.085.000; tale importo è stato definitivamente impegnato sul bilancio 2018 con Determinazione Dirigenziale n. 804 del 31/12/2018.
In considerazione degli effetti della pandemia Covid19 che
- ha comportato una drastica riduzione sulle entrate correnti degli Enti Locali, tra cui in particolare del Comune di San Gimignano, con necessità inderogabile e urgente di rivedere gli impegni contabili presi,
- ha determinato effetti sul settore sanitario che hanno indotto la Regione Toscana ad approvare con Del. GRT n. 1019 del 27/07/2020 un piano straordinario di investimenti in sanità per la realizzazione, tra le altre cose, di nuove strutture sanitarie territoriali, tra le quali vi è il completamento della riorganizzazione del Presidio Socio-Sanitario del S. Fina previsto nella “fase 2” per un importo finanziato di € 2.850.000 ex art. 20 della L. n. 67/88 (riparto 2019) oltre la quota di cofinanziamento aziendale di € 150.000 per complessivi € 3.000.000.
Richiamato e confermato il contenuto dell’Accordo di Programma del 2015 (da ora definito Accordo).
Tutto ciò premesso le parti stabiliscono di modificare l’Accordo come di seguito riportato:
Art. 1
I capoversi 1 e 2 dell’art. 3 dell’Accordo sono sostituiti dai seguenti:
“ Il Comune, in qualità di comproprietario della quota indistinta del 13,9313% dell’immobile, si impegna a contribuire ai lavori di riqualificazione funzionale del Presidio Socio-Sanitario di Santa Fina a San Gimignano pro quota millesimale.
L’importo che sarà posto a carico del Comune sarà definito prima dell’assegnazione di tutti i lavori previsti per il recupero complessivo dell’immobile.
Si stabilisce che le quote complessivamente dovute dal Comune andranno a finanziare la “ fase 2” dell’intervento di riqualificazione funzionale del Presidio Socio-Sanitario di “Santa Fina”. Il Comune ha già inserito con Deliberazione ___________, a garanzia degli impegni assunti, le opportune poste di finanziamento della propria quota di spesa negli strumenti di programmazione e di bilancio a valere sugli anni 2022 e seguenti.
Resta inteso che in ogni caso al termine della “fase 1” dei lavori previsti negli atti di gara le parti si impegnano ad aggiornare i contenuti del presente accordo per definire
compiutamente gli importi e gli impegni che saranno ripartiti sulle spese sostenute o da sostenere in base alla quota di proprietà.
Le Parti si riservano di assegnare specifiche aree del plesso immobiliare in proprietà esclusiva all’Azienda o al Comune. Resta inteso che i valori patrimoniali delle Parti saranno pari agli importi effettivamente versati dall’Azienda e dal Comune; per questa finalità potrà essere effettuato un conguaglio finale per allineare i valori delle rispettive proprietà immobiliari agli importi effettivamente corrisposti dalle parti.
Il Comune si impegna a rendere disponibile un’area in prossimità del centro di San Gimignano che sarà posta a servizio del cantiere per la durata dell’intervento di riqualificazione funzionale del Presidio Socio-Sanitario di Santa Fina.”
Rimane invariato il successivo capoverso n. 3, che di seguito si riporta:
“L'Azienda, in qualità di stazione appaltante ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., si impegna a:
- completare la progettazione e alla validazione del progetto;
- espletare le procedure di affidamento dei lavori, servizi tecnici e forniture di arredi;
- gestire i contratti relativi alle prestazioni strumentali alla completa attuazione dell'intervento;
- disporre la costituzione dell'Ufficio di Direzione dei Lavori ed individuare il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori ai sensi del D.Lgs. 81/2008:
- provvedere alle operazioni di collaudo e all'attivazione della struttura.”
Art. 2 All’art. 7 si aggiunge il seguente periodo:
“Le parti concordando che, in considerazione della necessità di tenere conto all'interno della programmazione sanitaria delle mutate esigenze scaturite dalla fase emergenziale tuttora in atto a causa dell'infezione da Covid19, sarà possibile successivamente prevedere diverse modalità di erogazione dei servizi o presenza di nuovi servizi sanitari all'interno del Presidio oggetto dell'Accordo, in particolare relativamente alla fase 2 dei lavori.”
Rimane invariato il resto dell’art. 7.