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La condanna aggravata alle spese nel giudizio di cassazione. Profili di diritto intertemporale - Judicium

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Academic year: 2022

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Rosario Russo

LA CONDANNA AGGRAVATA ALLE SPESE NEL GIUDI- ZIO DI CASSAZIONE. PROFILI DI DIRITTO INTERTEM-

PORALE.

I. IL CASO

L’adito Tribunale rigettò la domanda risarcitoria proposta dall’attore nel 2002.

Respinto l’appello del soccombente, con sentenza del 25.1.2010 la Corte d’Appello, accogliendo la domanda di parte appellata, emise nei confronti dell’appellante condanna aggravata alle spese ex art. 96 c.p.c., nella versione anteriore1 alla modifica operata dalla novella del 2009, che vi ha aggiunto un terzo comma2.

In sede di giudizio di cassazione, proposto dall’originario attore, il Pubblico Ministero concluse nel senso della manifesta infondatezza del ricorso e motiva- tamente chiese che la Suprema Corte pronunciasse condannasse aggravata al- le spese

Con sentenza n. 22226 del 20.10.2014, la Corte ha rigettato il ricorso con- dannando il ricorrente alle spese, ma ha escluso la responsabilità aggravata con la seguente motivazione:

«5. Invece, non può accogliersi la richiesta del Procuratore generale - proposta all'udienza pubblica - di condanna del ricorrente ex art. 385 u.c. cod. proc. civ.

La suddetta disposizione prevede la condanna, anche d'ufficio, della parte soc- combente al pagamento di una somma equitativamente determinata, entro un importo massimo, se si ritenga che il ricorso sia stato proposto o alla stesso si sia resistito anche solo con colpa grave.

Tale norma - introdotta dall'art. 13 del d.lgs. n. 40 del 2006 e applicabile, secondo la disciplina transitoria dello stesso decreto (art. 27, comma 2), nei confronti dei ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto (2 marzo 2006) - è stata abrogata dall'art. 46 della I. n.

69 del 2009, a decorrere dal 4 luglio 2009.

La stessa, pertanto, non è applicabile nei confronti di ricorsi proposti av- verso sentenze pubblicate, come nella specie (sentenza del gennaio 2010), successivamente alla data della sua abrogazione.3

Né la richiesta può intendersi riferita all'art. 96, u.c. cod. proc. civ., il quale, in- trodotto con la stessa legge n. 69 del 2009 (art. 45), prevede una disposizione sanzionatoria analoga riferita anche al giudizio di merito, atteso che la relativa disposizione transitoria (art. 58) ne limita l'applicazione ai giudizi instaurati dopo

1 «Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarci- mento dei danni, che liquida, anche d'ufficio, nella sentenza.

Il giudice che accerta l'inesistenza del diritto per cui e' stato eseguito un provvedimento cautelare, o trascritta domanda giudiziale, o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiu- ta l'esecuzione forzata, su istanza della parte danneggiata condanna al risarcimento dei danni l'attore o il creditore procedente, che ha agito senza la normale prudenza. La liquidazione dei danni e' fatta a norma del comma precedente».

2 «In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell’articolo 91, il giudice, anche d’ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata».

3 L’enfasi tipografica si rinviene nell’originale.

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la data della sua entrata in vigore (4 luglio 2009), mentre il nostro processo è iniziato nel 2002.».

Per conseguenza, secondo tale dictum, nel giudizio di cassazione la pro- nuncia d’ufficio di condanna aggravata alle spese:

1. è ammessa soltanto:

1.1. ex art. 385, 4° c.p.c., per le sentenze impugnate per cassazione se emes- se dal 2.4.2006 al 4.7.2009;

1.2. altrimenti ex art. 96, ultimo comma c.p.c., qualora il processo sia stato promosso in prime cure dopo il 4.7.2009;

2. resta coerentemente esclusa qualora la sentenza impugnata sia stata emes- sa dopo il 4.7.2009 od il giudizio sia stato promosso in prime cure prima del 4.7.2009; il che è quanto si è verificato nella vicenda decisa.

II. LA QUESTIONE

Il problema affrontato dalla Suprema Corte ha per oggetto la disciplina in- tertemporale della normativa di riferimento succedutasi nel tempo. Ben vero, a fronte dell’art. 96 c.p.c. che con i suoi due commi disciplinava in linea generale la responsabilità aggravata alle spese soltanto su istanza della parte 4, l’art. 13 del D. lgs. n. 40 del 2006 attribuì alla Suprema Corte il potere di condannare, anche d’ufficio, per responsabilità aggravata qualora la parte avesse proposto ricorso, o vi avesse resistito, anche solo con colpa grave5. Per effetto dell’art.

27, 2°del citato d. lgs.6 tale norma trovava applicazione nei casi di ricorsi per cassazione avverso provvedimenti pubblicati in epoca non anteriore al 2 marzo 2006, qualunque fosse la data di avvio del giudizio di prime cure, essendo evi- dente lo scopo di scoraggiare impugnazioni avventate davanti alla Suprema Corte.

La legge n. 69 del 2009 (sostanzialmente) 'traspose', con qualche ulteriore severità, nella parte generale del codice di rito civile il menzionato art. 385, 4°, aggiungendo all’art. 96 c.p.c. un ulteriore comma7, che ora consente (almeno stando alla dizione letterale della disposizione) a ogni giudice di condannare (in prime cure ovvero in sede d’impugnazione) d’ufficio il soccombente per respon- sabilità aggravata, a prescindere da qualunque valutazione in termini di colpa.

Ovviamente a tale 'trasposizione', necessariamente modulata, non poteva non abbinarsi l’abrogazione, ad opera dell’art. 46, comma 20, della l. n. 69 del

4 V. retro sub nota n.1.

5 Art. 385, 4° comma c.p.c.: Art. 13 Modifiche all'articolo 385

«1. All'articolo 385 del codice di procedura civile e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

Quando pronuncia sulle spese, anche nelle ipotesi di cui all'articolo 375, la Corte, anche d'ufficio, condanna, altresì, la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma, equitativamente determinata, non superiore al doppio dei massimi tariffari, se ritie- ne che essa ha proposto il ricorso o vi ha resistito anche solo con colpa grave.».

6 D. lgs. 2 febbraio 2006, n. 40: «Art. 27. Disciplina transitoria

1. Gli articoli 1 e 19, comma 1, lettera f), si applicano ai giudizi pendenti alla data di en- trata in vigore del presente decreto. Tuttavia, ai provvedimenti del giudice di pace pubblicati en- tro la data di entrata in vigore del presente decreto, si applica la disciplina previgente.

2. Le restanti disposizioni del Capo I si applicano ai ricorsi per cassazione proposti av- verso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Le disposizioni dell'articolo 20 si applicano alle convenzioni di arbitrato stipulate dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Le disposizioni degli articoli 21, 22, 23, 24 e 25 si applicano ai procedimenti arbitrali, nei quali la domanda di arbitrato e' stata proposta successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Le disposizioni dell'articolo 26 si applicano alle ordinanze pronunciate ed alle senten- ze pubblicate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.»

7 V. retro sub nota 2.

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20098, dell’art. 385, 4° introdotto con la riforma del 2006, siccome assorbito dal- la più recente e severa previsione non a caso riallocata in seno alle disposizioni generali del codice di rito civile; previsione perciò certamente applicabile anche qualora il giudizio fosse pervenuto davanti alla Suprema Corte9.

Ma è nella disciplina transitoria, dettata dall’art. 58 della L. n. 69 del 200910, che si annida il vero problema affrontato dalla Suprema Corte.

Infatti, è certo che il novellato art. 96, ultimo comma c.p.c., nella misura in cui è dettato anche per i giudizi di merito (oltre che per quelli di legittimità), si applica soltanto ai giudizi instaurati dopo l’entrata in vigore della L. n. 69 del 2009 (4.7.2009), e ciò in forza dell’art. 58, 1° di tale testo; e non potrebbe esse- re diversamente, perché la disposizione è volta a scoraggiare, innanzi tutto in via preventiva, l’esperimento fin dal primo grado di azioni temerarie (così inne- scando la corrispondente responsabilità soltanto per le parti cui sia nota fin dal primo grado la vigenza della nuova deflattiva disposizione).

Ma per quanto attiene all’applicazione ratione temporis dell’art. 385, ultimo comma c.p.c., va considerato che, proprio ai sensi dell’art. 58, 1° della L. n. 69 del 2009, la disposizione dell’art. 46, comma 20, che ha abrogato l’art. 385, ul- timo comma c.p.c., è operativa soltanto per i «giudizi instaurati dopo la data del- la sua entrata in vigore» (4.7.2009), sicché, per i giudizi instaurati prima di tale data, la Suprema Corte può - e deve - continuare a far applicazione della norma abrogata, ma ultrattiva; anche perché altrimenti la parte che abbia con colpa proposto un ricorso per cassazione avverso una decisione pubblicata in epoca non anteriore al 2 marzo 2006, ovvero resistito ad esso, si troverebbe irragione- volmente avvantaggiata in conseguenza dell’introduzione di una nuova disposi- zione, ancorché addirittura più severa (ed a regime applicabile anche al giudizio di cassazione). Per contro, la sentenza citata (v. retro sub par. n. 0ha ritenuto che, attesa l’abrogazione ad opera dell’art. 46 della L. n. 69 del 2009 dell’ultimo comma dell’art. 385 c.p.c., quest’ultimo non fosse più applicabile nel caso di ri- corsi avverso sentenze emesse dopo il 4.7.2009; così però pretermettendo che la disposizione abrogatrice (art. 46, comma 20) è regolata, dal punto di vista in- tertemporale, proprio dall’art. 58, 1° della legge del 2009, che, sempreché la sentenza impugnata in cassazione sia stata emessa dopo il 2.3.2006, per un verso, assicura ultrattività al pur depennato ultimo comma dell’art. 385, ultimo

8 Legge 8 giugno 2009, n. 69, art. 46, comma 20: «All'articolo 385 del codice di procedu- ra civile, il quarto comma e' abrogato.».

9 Il subentro, senza sostanziale soluzione di continuità, della nuova disciplina (art. 96, ul- timo comma c.p.c.) a quella precedente (art. 385, 4° c.p.c.), è ribadito da G. SETTIMJ, in La di- sciplina delle spese, nel volume Il nuovo giudizio di cassazione, a cura di G. IANNIRUBERTO e U. MORCAVALLO II Edizione, Milano, 2010, pag. 555.

10 Legge 18 giugno 2009, n. 69, Art. 58. (Disposizioni transitorie)

«1. Fatto salvo quanto previsto dai commi successivi, le disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l'attuazione del codice di proce- dura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore.

2. Ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli articoli 132, 345 e 616 del codice di procedura civile e l'articolo 118 delle disposi- zioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge.

3. Le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell'articolo 155 del codice di procedura civile si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data del 1° marzo 2006.

4. La trascrizione della domanda giudiziale, del pignoramento immobiliare e del seque- stro conservativo sugli immobili eseguita venti anni prima dell'entrata in vigore della presente legge o in un momento ancora anteriore conserva il suo effetto se rinnovata ai sensi degli arti- coli 2668-bis e 2668-ter del codice civile entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 47 si applicano alle controversie nelle quali il provve- dimento impugnato con il ricorso per cassazione e' stato pubblicato ovvero, nei casi in cui non sia prevista la pubblicazione, depositato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.»

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comma, c.p.c. e, per altro verso, fa slittare l’effetto abrogativo ai soli casi di giu- dizi promossi in prime cure dopo il 4.7.2009 (nei quali interviene precettivamen- te il novellato art. 96, ultimo comma, c.p.c.).

III. LE CONCLUSIONI In estrema sintesi:

a) la sentenza in commento (v. retro sub par. n. 1), ritenendo che la dispo- sizione dell’art. 385, 4° c.p.c., siccome abrogata, non possa applicarsi al- le sentenze impugnate emesse dopo il 4.7.2009 e neppure ai giudizi in- staurati prima del 4.7.2009, provoca un vero iato normativo, che non è giustificato dal combinato disposto degli artt. 46, comma 20 e 58, 1° della l. n. 69 del 2009 (v. supra) e che collide con la continuità voluta dal legi- slatore per garantire persistenza precettiva nel passaggio dall’abrogazione dell’art. 385, 4° c.p.c. alla contestuale introduzione dell’art. 96, ultimo comma c.p.c.;

b) le osservazioni sopra svolte, invece, consentono di ricostruire il sistema nei seguenti termini:

a. per i giudizi instaurati in prime cure in epoca anteriore al 4.7.2009, sempre che la sentenza impugnata sia stata depositata in epoca non anteriore al 2 marzo 2006, continua ad applicarsi l’art. 385, 4°

c.p.c., con riferimento (ovviamente) ai soli ricorsi per cassazione;

b. soltanto per i giudizi instaurati in prime cure successivamente al 4.7.2009, l’art. 385, ultimo comma c.p.c. passa il 'testimone' pre- cettivo all’art. 96, ultimo comma c.p.c., che potrà allora trovare applicazione in tutti i gradi di giudizio, compreso quello di legittimi- tà11;

c. a tale stregua, pertanto, nel caso esaminato dalla sentenza in commento, la condanna ex art. 385, 4° c.p.c. era probabilmente ammissibile, atteso che il giudizio era stato instaurato nel 2002 e la sentenza impugnata risultava depositata nel gennaio 2010.

11 In questo senso v. G. AMOROSO, Il giudizio civile di cassazione, Milano, 2012, pag. 606, che con riferimento all’ultimo comma dell’art. 385 c.p.c. così sostiene «Questo comma è stato abrogato dall’art. 46, comma 20, L. 18.6.2009, n. 69; e per espressa previsione dell’art. 58, comma 1, l. cit., l’abrogazione trova applicazione ai giudizi instaurati dopo la data dell’entrata in vigore della legge medesima (avvenuta il 4 luglio 2009)». V. anche, più diffusa- mente, M. FARINA, in Commentario alle riforme del processo civile, a cura di A. BRIGUGLIO e B. CAPPONI , Vol. II, Tomo I, sub art. 385, Padova, 2009, pag. 344 e seguenti; nonché G.

DELUCA, in La riforma del giudizio di cassazione, a cura di F. CIPRIANI, Padova, 2009, sub art. 385, pag. 367, e sub art. 27 della l. n. 40 del 2006, pag. 526-527, che ne trae la seguente conclusione «il che significa, con tutta evidenza, che l’art. 385, 4° c.p.c. è destinato a trovare applicazione ancora per molti anni ………».

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