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La Corte di Giustizia sulla certificazione come titolo esecutivo europeo del capo accessorio di condanna alle spese. - Judicium

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MARCO  FARINA    

La  Corte  di  Giustizia  sulla  certificazione  come  titolo  esecutivo  europeo  del  capo  accessorio  di  condanna  alle   spese.  

 

L’articolo 4, punto 1, e l’articolo 7 del regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati, devono essere interpretati nel senso che una decisione giudiziaria che ha efficacia esecutiva sull’importo delle spese relative ai procedimenti giudiziari, contenuta in una sentenza che non verte su di un credito non contestato, non può essere certificata come titolo esecutivo europeo.

Corte di Giustizia, 14 dicembre 2017 Causa C-66/17

Con sentenza del 14 dicembre 2017, pronunciata nella causa C-66/17, la Corte di Giustizia ha risolto in via pregiudiziale una questione interpretativa, sorta dinanzi ad un giudice polacco, relativa all’applicazione del Regolamento CE n. 805/2004 che ha istituito un titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati.

Questi, in sintesi, i fatti rilevanti. Due soggetti agiscono in giudizio contro una società tedesca al fine di ottenere una sentenza di accertamento del loro diritto di proprietà su di un autoveicolo. Secondo la disciplina processuale polacca, nei confronti del convenuto può essere pronunciata una sentenza contumaciale nel caso in cui questi non presenti le proprie difese scritte nel termine assegnato, ovvero non partecipi all’udienza fissata per la discussione orale della causa. Nel caso di specie, pur correttamente notificata la domanda giudiziale, la società tedesca ometteva di difendersi a ciò conseguendo la pronuncia di una sentenza che, sulla base delle affermazioni degli attori, accertava l’esistenza del loro diritto di proprietà sull’autoveicolo. Unitamente a tale capo dichiarativo, la sentenza contumaciale conteneva anche un capo condannatorio relativo al rimborso delle spese processuali. Gli attori, dunque, chiedevano al giudice polacco la certificazione come titolo esecutivo europeo della decisione relativamente alla sua parte esecutiva, vale a dire relativamente alla parte recante la condanna del convenuto contumace alle spese.

Nell’ambito del procedimento volto ad ottenere la certificazione come titolo esecutivo europeo della decisione di condanna alle spese che accedeva alla decisione di accoglimento della domanda di accertamento della proprietà, il giudice polacco decideva di investire la Corte di Giustizia del seguente quesito pregiudiziale: se l’articolo 4, paragrafo 1, e l’articolo 7 del regolamento 805/2004 devono essere interpretati nel senso che una decisione dotata di efficacia esecutiva relativamente alla (sola) parte recante condanna alle spese possa essere certificata come titolo esecutivo europeo pur se essa acceda ad una principale statuizione di merito di mero accertamento.

La Corte di Giustizia ha ritenuto di dover fornire risposta negativa a tale quesito. A parere dei giudici europei, infatti, il Regolamento 805/2004 consente di certificare come titolo esecutivo europeo solo le decisioni di condanna aventi ad oggetto un credito relativo a somme di denaro, di modo che quando la decisione – pur formatasi in un contesto processuale in cui si dia rilevanza al contegno non oppositivo del convenuto al fine di farne discendere, senz’altro e fatta salva la verifica di concludenza in iure, l’accoglimento della domanda – abbia ad oggetto il mero accertamento di un diritto di natura non pecuniaria, la condanna alle spese che ad essa acceda ancillarmente non può beneficiare dell’agevolato regime di circolazione infracomunitaria garantito dalla certificazione come titolo esecutivo europeo.

La decisione della Corte di Giustizia deve, senz’altro, condividersi nella parte in cui riconosce che a poter essere certificate come titolo esecutivo europeo siano solo le decisioni contenenti condanna al pagamento di un importo di denaro e non anche quelle che, pur fondate su di un rilevante contegno non contestativo del convenuto, contengano tuttavia una statuizione di mero accertamento di un diritto (anche pecuniario, posto che anche in tal caso la certificazione dovrebbe essere negata proprio in ragione della

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mancanza di esecutività di tale principale statuizione di merito che si limiti ad accertare esistenza e modo di essere di un diritto di credito al pagamento di un determinato importo di denaro).

Da tale corretta premessa, la Corte di Giustizia trae poi la conseguenza per cui se la principale statuizione di merito contenuta nella decisione formatasi a seguito della non contestazione del convenuto non rientra nell’ambito di applicazione oggettivo del Regolamento 805/2004, allora, in dipendenza del carattere accessorio e dipendente della decisione recante condanna alle spese, non può concedersi la certificazione limitatamente a tale capo seppure esecutivo ed avente ad oggetto un credito pecuniario. Dalla formulazione letterale dell’articolo 7 del Regolamento 805/2004, infatti, si ricava la conclusione per cui una decisione relativa alle spese di lite non è considerata come una decisione autonoma nel contesto del regolamento; al contrario, esso si applica “anche” al capo delle spese solo qualora quest’ultimo costituisca un capo accessorio ad una principale statuizione di merito avente carattere condannatorio.

 

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