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Il “nuovo” requisito della chiarezza del ricorso per cassazione nella legge 26 novembre 2021, n. 206 (legge delega di riforma del processo civile) e l’arrêt Succi e a. c. Italia - Judicium

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LUIGI ROSARIO LUONGO

Il “nuovo” requisito della chiarezza del ricorso per cassazione nella legge 26 novembre 2021, n. 206 (legge delega di riforma del processo civile) e l’arrêt Succi e a. c. Italia

Sommario: 1. Premessa. Le previsioni della legge 26 novembre 2021, n. 206 per la chiarezza e la sinteticità degli atti di parte e dei provvedimenti del giudice - 1.1. (Segue) I distinti (o distinguibili) principi (o criteri) della chiarezza e della sinteticità - 2. Obiettivi dell’indagine - 3. L’affermazione del criterio della chiarezza nella giurisprudenza della Cassazione - 4. La connessione con i principi della specificità e dell’autosufficienza - 4.1. (Segue) del criterio della chiarezza sostanziale: nella veste di parametro - 4.1.1. (Segue) …e nella veste di omologo - 4.2. (Segue) del criterio della chiarezza formale - 4.3. L’identificazione del criterio della chiarezza, sia formale che sostanziale, con i principi de quibus - 5. Il “nuovo” criterio della chiarezza del ricorso per cassazione e l’art. 6(1) CEDU - 5.1. Le indicazioni ricavabili da Corte EDU, Succi e a. c. Italia - 5.1. (Segue) con riguardo al criterio della chiarezza sostanziale - 5.2. (Segue) con riguardo al criterio della chiarezza formale - 6. Sintesi conclusiva

Abstract

L’autore analizza il criterio della chiarezza, sia formale che sostanziale, che la recente legge 26 novembre 2021, n. 206 (legge delega di riforma del processo civile) prevede di imporre nell’esposizione dei fatti e dei motivi di ricorso per cassazione.

Nella prima parte, evidenzia come non si tratti di un criterio “nuovo”, poiché già adoperato dalla Corte di cassazione per valutare il rispetto dei principi della specificità dei motivi e dell’autosufficienza.

Nella seconda parte, prende in esame le osservazioni svolte dalla Corte EDU nel recente arrêt Succi e a. c. Italia sul tema delle limitazioni all’accesso, sia di carattere formale che sostanziale, alla Suprema Corte italiana. Dalle osservazioni della Corte EDU ricava indicazioni utili al fine di evitare letture del “nuovo” criterio incompatibili con l’art. 6(1) CEDU.

1. Premessa. Le previsioni della legge 26 novembre 2021, n. 206 per la chiarezza e la sinteticità degli atti di parte e dei provvedimenti del giudice

Il 9 dicembre 2021 è stata pubblicata1 la legge 26 novembre 2021, n. 206, recante «Delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e

1 G.U. n. 292 del 9 dicembre 2021.

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misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata»2.

L’art. 1, comma 17, lett. d) della legge n. 206/2021 indica «che i provvedimenti del giudice e gli atti del processo per i quali la legge non richiede forme determinate possano essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo, nel rispetto dei principi di chiarezza e sinteticità».

La previsione rappresenta soltanto l’ultimo tentativo di introdurre anche nel sistema della giustizia civile il «principio»

di chiarezza e sinteticità degli atti di parte e dei provvedimenti del giudice3, già in vigore nel codice del processo amministrativo e nel codice di giustizia contabile4.

Al fine di assicurare il rispetto dei «principi» di chiarezza e di sinteticità, la legge delega prevede che, sia per gli atti di parte che per i provvedimenti del giudice, siano stabilite «specifiche tecniche sulla forma, sui limiti e sullo schema informatico», nonché «criteri» e «limiti redazionali», con decreto del Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio nazionale forense5.

Quest’ultima previsione rievoca quella già introdotta nel sistema della giustizia amministrativa, sebbene per i soli atti di parte. Qui, con il decreto 22 dicembre 20166 – in minima parte modificato dal successivo decreto 16 ottobre 20177

2 L’iter parlamentare che ha condotto all’approvazione della legge 26 novembre 2021, n. 206 è iniziato con la presentazione al Senato, il 9 gennaio 2020, del d.d.l. S. 1662-18ª Legislatura, recante «Delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie». Il d.d.l. S. 1662, assorbito il d.d.l. S. 311-18ª Legislatura – presentato al Senato il 3 maggio 2018, recante «Istituzione e funzionamento delle camere arbitrali dell’avvocatura» –, è stato approvato il 21 settembre 2021 e trasmesso con il nuovo titolo alla Camera, dove ha preso il numero C. 3289. Il d.d.l. C. 3289, assorbiti i d.d.l. C.1424, C. 1427, C.

1475, C. 1961 e C. 2466, è stato definitivamente approvato il 25 novembre 2021.

3 In precedenza, si veda la proposta della Commissione ministeriale presieduta dal prof. Vaccarella – costituita con decreto del Ministro della Giustizia 28 giugno 2013 e integrata nella composizione con successivi decreti 11 luglio, 22 settembre e 23 settembre 2013, i cui lavori conclusivi si possono leggere in https://www.judicium.it/lavori-commissione-vaccarella-relazione-e-articolato/ – di prescrivere, nel corpo dell’art. 121 c.p.c., che «Il giudice e le parti redigono gli atti processuali in maniera sintetica»; proposta successivamente ripresa dal Gruppo di lavoro sulla sinteticità degli atti processuali – istituito con il decreto del Ministro della giustizia 9 febbraio 2016 –, il quale ha previsto di modificare l’art. 121 c.p.c. prescrivendo al primo comma che «Il giudice e le parti redigono gli atti in maniera chiara e sintetica» (cfr. Gruppo di lavoro sulla chiarezza e la sinteticità degli atti processuali (decreti ministeriali 18 settembre 2017 e 3 gennaio 2018). Relazione, Roma, 16 febbraio 2018, in https://www.federnotizie.it/wp-content/uploads/2018/10/CHIAREZZA_ATTI_PROCESSUALI.pdf, p. 10 s.). Si veda, inoltre, la proposta contenuta nell’art. 1, comma 2, lett. g) del d.d.l. C. 2953-17ª Legislatura – recante «Delega al Governo recante disposizioni per l’efficienza del processo civile», presentato alla Camera l’11 marzo 2015, approvato il 10 marzo 2016 e trasmesso al Senato, sul quale v. G.

COSTANTINO, La Cassazione, in D. DALFINO (a cura di), Scritti dedicati a Maurizio Converso, Roma, 2016, p. 111 s. – di delegare al Governo l’introduzione del «principio di sinteticità degli atti di parte e del giudice».

4 Sia il codice del processo amministrativo (d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104) che il codice della giustizia contabile (d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174) includono, tra i «principi generali» dei rispettivi sistemi di giustizia, il «dovere» di «sinteticità degli atti». Più in dettaglio, nel codice del processo amministrativo, il 2° comma dell’art. 3 («Dovere di motivazione e sinteticità degli atti») stabilisce che «Il giudice e le parti redigono gli atti in maniera chiara e sintetica, secondo quanto disposto dalle norme di attuazione»; nel codice della giustizia contabile, il 2° comma dell’art. 5 («Dovere di motivazione e sinteticità degli atti») dispone che «Il giudice, il pubblico ministero e le parti redigono gli atti in maniera chiara e sintetica».

5 Cfr. art. 1, comma 17, lett. d) ed e).

6 Recante la «Disciplina dei criteri di redazione e dei limiti dimensionali dei ricorsi e degli altri atti difensivi nel processo amministrativo», in G.U. n. 2 del 03 gennaio 2017.

7 Recante «Modifiche al decreto 22 dicembre 2016, concernente la disciplina dei criteri di redazione e dei limiti dimensionali dei ricorsi e degli altri atti difensivi nel processo amministrativo (17A07189)», in G.U. n. 250 del 25 ottobre 2017.

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– il Presidente del Consiglio di Stato ha fissato i «criteri di redazione»8, numerosi «limiti dimensionali»9 e le «specifiche tecniche»10 degli «atti difensivi» relativi all’intero processo amministrativo. Lo ha fatto in considerazione dell’art. 13- ter, comma 1, delle Norme di attuazione del codice del processo amministrativo11.

Accanto alle previsioni appena ricordate, relative sia agli atti di parte che ai provvedimenti del giudice, la legge n.

206/2021 contiene previsioni specificamente rivolte ai provvedimenti del giudice oppure agli atti di parte. Mentre le prime perseguono un mero obiettivo di sinteticità, le seconde perseguono ora un obiettivo di chiarezza, ora di sinteticità, ora entrambi.

Più in dettaglio, per quanto attiene ai provvedimenti del giudice, la legge delega prevede che, nel giudizio in Cassazione, l’ordinanza emessa all’esito del procedimento per la decisione in camera di consiglio dinanzi alla sezione semplice (380-bis 1 c.p.c.) nonché l’ordinanza emessa sulle istanze di regolamento di giurisdizione e di competenza (art. 380-ter c.p.c.) siano «succintamente» motivate12; ed inoltre, prevede di prescrivere nel corpo dell’art. 78 c.p.c. che il provvedimento di nomina del curatore speciale del minore sia «succintamente motivato»13.

Per quanto attiene agli atti di parte, un obiettivo sia di chiarezza che di sinteticità è innanzitutto perseguito dalla previsione delle conseguenze della violazione delle già ricordate «specifiche tecniche», «criteri» e «limiti dimensionali».

Al riguardo, si prevede «il divieto di sanzioni sulla validità» degli atti per la violazione delle «specifiche tecniche», quando questi abbiano comunque raggiunto lo scopo; ed inoltre, che della violazione delle «specifiche tecniche» o dei

«criteri» e «limiti dimensionali» «si possa tener conto nella disciplina delle spese»14.

Un simile obiettivo di chiarezza e di sinteticità è inoltre perseguito in relazione agli atti introduttivi dei giudizi d’appello e al ricorso per cassazione.

8 Cfr. art. 2, dove si prescrive, tra l’altro: a) di esporre i fatti ed i motivi in parti dell’atto separate; b) di recare in distinti paragrafi, specificamente titolati, le eccezioni di rito e di merito, le istanze istruttorie e processuali, le richieste di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE e le richieste di rinvio alla Corte costituzionale; c) di recare in paragrafi numerati e muniti di titolo i motivi e le specifiche domande; d) di non riprodurre pedissequamente, ove non necessario, parti del provvedimento impugnato.

9 Cfr. art. 3, dove viene ad esempio previsto: a) che le dimensioni delle domande di misure cautelari proposte successivamente all’introduzione del giudizio, dell’istanza di sospensione della sentenza ex art. 111 c.p.a. e delle memorie di replica debbano essere contenute nel limite massimo di 10.000 caratteri (corrispondenti a circa 5 pagine) e 20.000 (corrispondenti a circa 10 pagine),

rispettivamente nei riti di cui al comma 1, lett. a) e b); b) che le dimensioni di tutti gli altri atti debbano essere contenute nel limite di 30.000 caratteri (corrispondenti a circa 15 pagine) per i riti dell’accesso, del silenzio e per gli altri procedimenti indicati all’art. 3, comma 1, lett. a), e nel limite di 70.000 caratteri (corrispondenti a circa 35 pagine) per il rito ordinario, il rito appalti e per gli altri procedimenti indicati all’art.

3, comma 1, lett. b).

10 Cfr. art. 8, il quale prevede che «Ai fini delle disposizioni precedenti: a) nel conteggio del numero massimo di caratteri non si computano gli spazi; b) fermo restando il numero massimo di caratteri, gli atti sono ordinariamente redatti sull’equivalente digitale di foglio A4 nonché su foglio A4 per le copie o gli originali cartacei prescritti dalle disposizioni vigenti, mediante caratteri di tipo corrente e di agevole lettura (ad es. Times New Roman, Courier, Garamond) e preferibilmente di dimensioni 14 pt, con un’interlinea di 1,5 e margini orizzontali e verticali di cm 2,5 (in alto, in basso, a sinistra e a destra della pagina). Non sono consentite note a piè di pagina. In caso di utilizzo di caratteri, spaziature e formati diversi da quelli indicati al comma 1, ne deve essere possibile la conversione in conformità alle specifiche tecniche sopra indicate, e resta fermo il limite massimo di caratteri calcolato con i criteri di cui al comma 1».

11 L’art. 13-ter, comma 1 prescrive di redigere «il ricorso e gli altri atti difensivi secondo i criteri e nei limiti dimensionali stabiliti con decreto del presidente del Consiglio di Stato, da adottare entro il 31 dicembre 2016, sentiti il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, il Consiglio nazionale forense e l’Avvocato generale dello Stato, nonché le associazioni di categoria degli avvocati amministrativisti».

12 Cfr. art. 1, comma 9, lett. d).

13 Cfr. art. 1, comma 30.

14 Cfr. art. 1, comma 17, lett. e).

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Quanto agli atti introduttivi dei giudizi d’appello, la legge delega prevede che le indicazioni stabilite a pena di inammissibilità dagli artt. 342 e 434 c.p.c. siano esposte «in modo chiaro, sintetico e specifico»15.

Quanto al ricorso per cassazione, impone la «chiara e sintetica esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione»16.

Un obiettivo di mera sinteticità è invece perseguito dalla previsione che, nell’ambito del nuovo «procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie»17, il ricorso introduttivo del giudizio e la comparsa di costituzione siano redatti «in modo sintetico»18.

Infine, un obiettivo di chiarezza è perseguito in relazione agli atti introduttivi del processo di primo grado davanti al tribunale in composizione monocratica e al ricorso per cassazione.

Quanto ai primi, la legge delega prevede che nell’atto di citazione l’attore esponga «in modo chiaro e specifico» i fatti e gli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda19; e che allo stesso modo il convenuto, nella comparsa di risposta, proponga le sue difese e prenda posizione sui fatti posti dall’attore a fondamento della domanda20.

Quanto al ricorso per cassazione, la legge delega prevede che esso «debba contenere la chiara ed essenziale21 esposizione dei fatti della causa»22.

1.1. (Segue) I distinti (o distinguibili) «principi» (o criteri) della chiarezza e della sinteticità

Come si è appena visto, sebbene la legge n. 206/2021 persegua il «rispetto dei principi di chiarezza e sinteticità» per gli atti di parte e per i provvedimenti del giudice, le previsioni con cui intende realizzare il fine invocano il rispetto ora soltanto della sinteticità degli atti, ora soltanto della loro chiarezza, ora di entrambi.

Tale (apparente) incongruenza si spiega osservando che, a giudizio del Legislatore delegante, i principi (o criteri) della sinteticità e della chiarezza sono distinti (o comunque distinguibili) e astrattamente autonomi.

15 Cfr. art. 1, comma 8, lett. c).

16 Cfr. art. 1, comma 9, lett. a).

17 L’ art. 1, comma 23, lett. a) prevede «l’introduzione di nuove disposizioni in un apposito titolo IV-bis del libro II del codice di procedura civile, rubricato “Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie”, recante la disciplina del rito applicabile a tutti i procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie di competenza del tribunale ordinario, del tribunale per i minorenni e del giudice tutelare, con esclusione dei procedimenti volti alla dichiarazione di adottabilità, dei procedimenti di adozione di minori di età e dei procedimenti attribuiti alla competenza delle sezioni istituite dal decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, e con abrogazione, riordino, coordinamento, modifica ed integrazione delle disposizioni vigenti».

18 Cfr. art. 1, comma 23, lett. f) e h).

19 Cfr. art. 1, comma 5, lett. b).

20 Cfr. art. 1, comma 5, lett. e).

21 Il riferimento all’essenzialità nell’esposizione dei fatti di causa rimanda all’indirizzo della Suprema Corte secondo cui il ricorrente che proponga censure attinenti all’esame o alla valutazione di documenti o atti processuali, ha l’onere di trascriverne il «contenuto essenziale»

(in questo senso v. Cass., sez. lav., 18.06.2020, n. 11892; Id., sez. lav., 28.05.2020, n. 10207, inedite).

22 Cfr. art. 1, comma 9, lett. a).

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Lo conferma il confronto tra il già citato art. 1, comma 17, lett. d) della legge n. 206/2021 e l’art. 1, comma 12, lett.

d) del testo del d.d.l. 1662 presentato al Senato. Quest’ultimo proponeva «l’introduzione, in via generale, del principio [e non già dei principi] di chiarezza e sinteticità degli atti di parte e del giudice».

La distinzione (o distinguibilità) tra i principi (o criteri) in discorso era del resto emersa dalle «proposte di possibili emendamenti al disegno di legge delega AS1662» elaborate dalla Commissione ministeriale presieduta dal prof.

Luiso23. La Commissione Luiso aveva proposto di introdurre, accanto al «principio di chiarezza e sinteticità» avente

«portata generale»24, anche il principio della «sinteticità» nello specifico ambito del «rito unificato famiglia»25, poi divenuto «procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie»26 nel testo della legge n. 206/2021.

In questa prospettiva, il Legislatore delegante mostra di condividere l’autorevole opinione dottrinale per cui la chiarezza deve «essere considerata il fine, mentre la sinteticità soltanto il mezzo (un mezzo) per raggiungere quel fine»27.

2. Obiettivi dell’indagine

Le notazioni appena svolte consentono di precisare gli obiettivi della presente indagine.

Con riguardo al giudizio in Cassazione – come già ricordato28 – la legge n. 206/2021 prevede di imporre il rispetto del criterio di chiarezza in relazione sia al requisito dell’esposizione dei fatti di causa, sia al requisito dell’illustrazione dei motivi di ricorso, rispettivamente posti ai nn. 3 e 4 dell’art. 366 c.p.c.

Tale previsione deve essere letta assieme a quelle, già ricordate29, volte a stabilire «specifiche tecniche» e «criteri»

formali per la redazione dei provvedimenti del giudice e degli atti di parte; ed inoltre volte a prevedere, quanto ai soli atti di parte, che la violazione di tali «specifiche tecniche» e «criteri» formali possa rilevare in sede di governo delle

23 La Commissione Luiso è stata costituita con decreto del Ministro della Giustizia 12 marzo 2021 con il compito di provvedere: «a) alla stesura di un documento nel quale siano delineate, anche mediante la prospettazione di alternative, le misure più idonee ad assicurare maggiore efficienza al processo civile e agli strumenti ad esso alternativi; b) alla formulazione di proposte di possibili emendamenti al disegno di legge delega AS1662». Per i lavori conclusivi v. Commissione per l’elaborazione di proposte di interventi in materia di processo civile e di strumento alternativi (Pres. Prof. Francesco Paolo LUISO). Proposte normative e note illustrative, in https://www.judicium.it/lavori-commissione-luiso-proposta- al-ministro-della-giustizia/.

24 Cfr. Commissione per l’elaborazione di proposte di interventi in materia di processo civile e di strumento alternativi (Pres. Prof. Francesco Paolo LUISO).

Proposte normative e note illustrative, cit., p. 91.

25 Cfr. Commissione per l’elaborazione di proposte di interventi in materia di processo civile e di strumento alternativi (Pres. Prof. Francesco Paolo LUISO).

Proposte normative e note illustrative, cit., p. 126.

26 Cfr. supra § 1.

27 Così I. PAGNI, Chiarezza e sinteticità negli atti giudiziali: il protocollo d’intesa tra Cassazione e CNF, in Giur. it., 2016, p. 2782.

28 Cfr. supra § 1.

29 Cfr. supra § 1.

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spese di lite, e che la violazione delle «specifiche tecniche» non possa comportare «sanzioni sulla validità» degli atti, quando questi abbiano comunque raggiunto lo scopo30. Proposte che riguardano anche il giudizio in Cassazione.

Dalla lettura combinata delle previsioni appena richiamate emerge l’intento del Legislatore delegante di imporre, nell’esposizione dei fatti e dei motivi di ricorso per cassazione, il rispetto sia di un criterio di chiarezza formale, che attiene all’aspetto grafico, all’impostazione e alla struttura dell’atto, sia di un criterio di chiarezza sostanziale, che attiene invece all’intellegibilità del contenuto.

Emerge, inoltre, l’intento di stabilire il contenuto e la disciplina sanzionatoria soltanto per il criterio della chiarezza formale. Per quanto riguarda, invece, il criterio della chiarezza sostanziale, il Legislatore delegante si è limitato a prevederne l’introduzione, senza precisarne il contenuto né le conseguenti sanzioni.

Ciò detto si vuol qui innanzitutto porre in evidenza che la Suprema Corte già adopera il criterio della chiarezza, sia in senso formale che sostanziale, per valutare il rispetto dell’onere (o principio31) di specificità dei motivi32, imposto dall’art.

366, 1º co., n. 4 c.p.c.33, nonché del principio di autosufficienza34 nell’esposizione sommaria dei fatti richiesta dall’art.

366, 1º co., n. 3 c.p.c. 35.

30 Nella Relazione al testo del d.d.l. 1662 presentato al Senato, in https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01141527.pdf, p. 34, si spiega che la finalità del divieto di «sanzioni sulla validità» degli atti, per l’ipotesi di violazione delle «specifiche tecniche», è quella di

«dirimere i contrasti di giurisprudenza sorti nei primi anni di operatività del processo telematico».

31 In questi termini v., ad esempio, Cass., sez. lav., 25.06.2020, n. 12625, inedita; Id., sez. VI, 02.03.2018, n. 5001, in Ilprocessocivile.it, con nota di F. TERRUSI su diverso capo; Id., sez., VI, 02.03.2018, n. 5001, in Giur. it., 2018, p. 1617, con nota di D. CASTAGNO su diverso capo.; in Giusto. Proc. civ., 2018, p. 741, con nota di F.S. DAMIANI su diverso capo.

32 Sull’onere di specificità dei motivi v. R. POLI, Specificità, autosufficienza e quesito di diritto nei motivi di ricorso per cassazione, in Riv. dir. proc., 2008, p. 1249 ss. Secondo la Suprema Corte, i motivi di ricorso per cassazione devono «avere i caratteri della specificità, della completezza e della riferibilità alla decisione stessa (Cass. n. 14784 del 2015; Cass. n. 13377 del 2015; Cass. n. 22607 del 2014)»; il che comporta «l’esposizione di argomenti intelligibili ed esaurienti a supporto di dedotte violazioni di norme o principi di diritto (Cass. n. 23804 del 2016; Cass. n. 22254 del 2015)», cfr. Cass., sez. II, 03.09.2021, n. 23863, in Guida al dir., 2021, 42; Id., sez. III, 23.07.2004, n. 13830, in Foro it., Rep., 2004, voce Prova civile in genere, n. 18.

33 Cfr. Cass., sez. trib., 13.01.2021, n. 342, in Foro it., Rep., 2021, voce Cassazione civile; Id., sez. un., 28.10.2020, n. 23745, ivi, 2020, voce Cassazione civile, n. 135; Id., sez. lav., 18.08.2020, n. 17224, ivi, 2020, voce Cassazione civile, n. 90; Id., sez. lav., 25.06.2020, n. 12712, inedita.

34 Sul principio di autosufficienza v. S. CONFORTI, Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, Salerno, 2014, spec. p. 102 ss..; ID., Sul principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, anche alla luce della riforma del 2006, in Corr. Giur., 2008, p. 697 ss.; S. CHIARLONI, Il diritto vivente di fronte alla valanga dei ricorsi per cassazione: l’inammissibilità per violazione del c.d. principio di autosufficienza, in www.judicium.it; F. SANTANGELI, Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, in Riv. dir. proc., 2012, p. 607 ss.; ID., Sui mutevoli (e talora censurabili) orientamenti della Suprema Corte, in tema di autosufficienza del ricorso per cassazione, in attesa di un (auspicabile) intervento chiarificatore delle Sezioni Unite, in www.judicium.it; ID., Autosufficienza. Ieri, oggi, domani. “…Eppur si muove….”. Dal peccato di omissione al peccato di commissione, ivi, ed inoltre F. BOSSI, Il contenuto del ricorso per cassazione ed il c.d. principio di autosufficienza, in Giur. it., 2015, p. 1117 ss.; E.F. RICCI, Sull’«autosufficienza» del ricorso per cassazione: il deposito dei fascicoli come esercizio ginnico e l’avvocato cassazionista come amanuense, in Riv. dir. proc., 2010, p. 736 ss.; S. RUSCIANO, Il contenuto del ricorso per cassazione dopo il d. lgs. n. 40/2006. La formulazione dei motivi: il principio di autosufficienza, in Corr. giur., 2007, p. 279 ss. Com’è noto, nella giurisprudenza di legittimità si distinguono due interpretazioni del principio di autosufficienza, l’una «indulgente» e l’altra «rigorosa», cfr. S.

CHIARLONI, op. cit. Secondo la versione «rigorosa» del principio di autosufficienza la «specifica indicazione» degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso introduttivo si fonda, che l’art. 366, 1° co., n. 6 c.p.c. richiede a pena di inammissibilità, andrebbe intesa come onere di integrale trascrizione dei medesimi. Secondo la versione «indulgente», invece, essa andrebbe intesa come mero onere di localizzazione di tali atti e documenti.

35 In relazione al requisito dell’esposizione sommaria dei fatti, il rispetto del principio di autosufficienza impone che nel ricorso «vengano indicati, in maniera specifica e puntuale, tutti gli elementi utili perché il giudice di legittimità possa avere la completa cognizione dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti del processo, ivi compresa la sentenza impugnata, così da acquisire un quadro degli elementi fondamentali in cui si colloca la decisione censurata e i motivi delle doglianze prospettate», così Cass., sez. trib., 27.03.2009, n. 7460, in Foro it., Rep., 2009, voce Cassazione civile, n.

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Si intende, altresì, evidenziare che sebbene la chiarezza del ricorso per cassazione non rappresenti un criterio “nuovo”, la sua introduzione per legge potrebbe tuttavia favorire interpretazioni incompatibili con la garanzia del diritto d’accesso «pratico ed effettivo» ad un tribunale superiore ricavata dall’art. 6(1) CEDU, alla luce dei principi più volte affermati dalla Corte EDU36. In ragione di tale eventualità, si terrà conto delle osservazioni svolte dalla Corte EDU, nel recente arrêt Succi e a. c. Italia37, in tema di limitazioni, sia di carattere formale che sostanziale, all’accesso alla Suprema Corte italiana. Da esse saranno ricavate indicazioni utili al fine di evitare interpretazioni del “nuovo” criterio incompatibili con l’art. 6(1) CEDU.

3. L’affermazione del criterio della chiarezza nella giurisprudenza della Cassazione

L’art. 523 del codice di procedura civile del 1865 non prevedeva il requisito della chiarezza del ricorso per cassazione38, né tale requisito è presente nell’art. 366 del codice di procedura civile del 1940, nel quale sono stati recepiti, sebbene

«in forma assai più sintetica e precisa»39, i requisiti formali indicati nell’art. 523 del previgente codice. L’intenzione di introdurre un simile requisito non emerge neppure dai lavori preparatori del codice del 1940, né dai rilievi mossi – tra gli altri, da Carnelutti40 – al progetto preliminare41.

Tuttavia, la Corte di cassazione ha presto mostrato di ritenere la chiarezza un connotato intrinseco del ricorso per cassazione.

Già nel vigore del codice del 1865, infatti, la Suprema Corte manifestò un’esigenza di precisione ed intellegibilità del ricorso o dei motivi di ricorso per cassazione. La Cassazione42 affermò che i motivi di ricorso dovessero essere, a pena

144; ma sostanzialmente nei medesimi termini v. anche la più recente Id., sez. I, 01.12.2016, n. 24538, in Guida al dir., 2017, 7, p. 62 ove ulteriori riferimenti.

36 Cfr. infra § 5.

37 Corte EDU, Succi e a. c. Italia, nn. 55064/11, 37781/13 e 26049/14, 28 ottobre 2021, sulla quale si possono leggere le riflessioni di B.

CAPPONI, Il formalismo in Cassazione, in www.questionegiustizia.it; S. BARONE, La Corte di Strasburgo sul principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, in www.questionegiustizia.it; L. DELLI PRISCOLI, Formalismo eccessivo e adeguata diligenza dell’avvocato cassazionista: considerazioni sull’accesso in Cassazione a seguito della sentenza della Corte Edu Socci c. Italia del 28 ottobre 2021, in www.rivistaildirittovivente.it; M. PAGNOTTA, La Corte EDU legittima il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione (pur condannandone una applicazione eccessivamente sproporzionata e formalistica), in www.judicium.it; G. RAIMONDI, Corte di Strasburgo e formalismo in Cassazione, in www.giustiziainsieme.it.

38 Secondo l’art. 523 «il ricorso per cassazione deve contenere; 1. l’indicazione del nome e cognome, della residenza, o del domicilio della parte ricorrente e di quella contro cui si ricorre; 2. l’esposizione sommaria dei fatti; 3. la data della sentenza impugnata, e della notificazione, o la menzione che fu notificata; 4. i motivi, per i quali si chiede la cassazione, e l’indicazione degli articoli di legge su cui i fondano. Al ricorso devono essere annessi: il mandato per l’avvocato che ha sottoscritto il ricorso; il certificato del deposito, o il decreto di ammissione al benefizio dei poveri; la copia della sentenza impugnata, autenticata dal cancelliere; gli atti e i documenti sui quali il ricorso è fondato;

l’elenco delle carte che si presentano dalla parte ricorrente».

39 Così, P. D’ONOFRIO, Commento al nuovo codice di procedura civile, I, Padova, 1941, p. 325.

40 Cfr. F. CARNELUTTI, Intorno al progetto preliminare del codice di procedura civile, Milano, 1937, p. 106 ss.

41 I rilievi al progetto preliminare avevano per lo più riguardato la necessità di indicare la sentenza impugnata e l’elenco degli atti e dei documenti che il ricorrente intende depositare, cfr. A. SOLMI, Codice di procedura civile. Progetto definitivo e relazione del guardasigilli on. Solmi, Roma, 1939, p. 95 s.

42 Cass., sez. II, 18.01.1939, n. 178, in Mass. giur. it., 1939, c. 40.

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di inammissibilità, «precisi ed intellegibili»; ed inoltre43 che la mancata o deficiente illustrazione dei motivi di ricorso, «che impedisca di cogliere nella sua essenza quali doglianze siano sollevate», rendeva inammissibili i motivi stessi.

Siffatta esigenza è stata ribadita nel vigore del codice del 1940. Alcune pronunce emesse negli anni Ottanta affermarono che il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, «la precisa, seppur sintetica, esposizione delle ragioni addotte» a sostegno delle censure44; ed inoltre, che i fatti e le ragioni trascurati o insufficientemente o illogicamente valutati devono essere indicati specificamente, ai fini dell’ammissibilità della censura del difetto di motivazione45.

L’affermazione esplicita del criterio della chiarezza del ricorso per cassazione si riscontra per la prima volta in una pronuncia dei primi anni Novanta, con cui la Suprema Corte dichiarò il motivo inammissibile quando dalla formulazione del ricorso non sia possibile cogliere «con chiarezza» i termini della questione proposta46.

4. La connessione con i principi della specificità e dell’autosufficienza

Il criterio della chiarezza, ancor prima della sua esplicita affermazione, ha dunque mostrato un’intima connessione sia con il principio di specificità dei motivi47 che con il principio di autosufficienza del ricorso nell’esposizione sommaria dei fatti48.

La connessione con il principio di specificità dei motivi si coglie già nelle ricordate pronunce emesse nel vigore del codice del 186549, che affermarono un’esigenza di precisione e di intellegibilità nell’illustrazione dei motivi di ricorso e delle doglianze sollevate.

La connessione con il principio di autosufficienza si intravede nelle ricordate pronunce degli anni Ottanta50. Queste ultime affermarono un’esigenza di «specificità, completezza, chiarezza e precisione nella redazione dei ricorsi»51; criteri rispetto ai quali il principio di autosufficienza ha inizialmente svolto la funzione di «canone integrativo»52.

Tale connessione è emersa più nitidamente dall’utilizzo del criterio della chiarezza dopo la sua esplicita affermazione, in particolare a partire dagli anni Duemila.

Più in dettaglio, il criterio della chiarezza sostanziale è stato adoperato dalla Suprema Corte: a) quale parametro per la verifica del rispetto del principio di specificità oppure del principio dell’autosufficienza, anche combinato con il criterio

43 Cass., sez. II, 27.03.1940, n. 1683, in n Mass. giur. it., 1940, c. 406.

44 In questi termini v. Cass., Sez. II, 16.05.1984, n. 2992, in Mass. giur. it., 1984, c. 620.

45 Cfr. Cass., sez. I, 08.09.1983, n. 5530, in Foro it., Rep., 1983, voce Cassazione civile, n. 70.

46 Cfr. Cass., sez. I, 20.09.1993, n. 9625, in Foro it., Rep., 1993, voce Sentenza civile, n. 42.

47 Sul principio della specificità dei motivi v. supra § 2.

48 Sul principio dell’autosufficienza del ricorso in relazione al requisito dell’esposizione sommaria dei fatti v. supra § 2.

49 Cfr. supra § 3.

50 Cfr. supra § 3.

51 Così F. SANTANGELI, Autosufficienza. Ieri, oggi, domani, cit., p. 3.

52 In questi termini v. ancora F. SANTANGELI, op. ult. cit., p. 21. Nel senso che le pronunce de quibus rappresentino «espressioni embrionali»

del principio di autosufficienza v. D. CASTAGNO, L’autosufficienza del ricorso per cassazione, in Giur. it., 2019, p. 2548.

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della sinteticità; ed inoltre, b) quale omologo dell’uno oppure dell’altro principio, anche nelle vesti di (apparente) requisito autonomo.

Il criterio della chiarezza formale, invece, è stato adoperato: c) quale omologo del principio di specificità; ed inoltre, d) quale parametro per verificare il rispetto del principio di autosufficienza.

Più di recente, la Suprema Corte è giunta a identificare il criterio della chiarezza, sia in senso formale che sostanziale, con il principio di specificità e con il principio di autosufficienza.

4.1. (Segue) del criterio della chiarezza sostanziale: nella veste di parametro

Per quanto riguarda le ipotesi indicate sub a), l’utilizzo del criterio della chiarezza sostanziale quale parametro per verificare il rispetto del principio di autosufficienza emerge da due indirizzi, entrambi riguardanti le ipotesi in cui il ricorso (o il motivo di ricorso) contenga un’incompleta illustrazione dei fatti di causa.

Il primo indirizzo afferma che il rispetto del principio di autosufficienza «esige che dal contesto dell’atto emergano con chiarezza i fatti rilevanti»53. Il secondo afferma che per soddisfare il requisito di cui all’art. 366, 1º co., n. 3 c.p.c. il ricorso per cassazione deve contenere una «chiara ed esauriente» esposizione dei fatti di causa, in ossequio al principio di autosufficienza, senza che sia necessario accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la stessa sentenza54.

L’utilizzo del criterio della chiarezza sostanziale quale parametro per la verifica del rispetto del principio di specificità risulta dalle ipotesi in cui il ricorso per cassazione non sia articolato in specifici motivi, riconducibili ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dall’art. 360 c.p.c.; ed inoltre, dalle ipotesi di mescolanza di censure eterogenee. Nelle prime, la Suprema Corte ritiene che il requisito della specificità sia rispettato quando «il motivo individui con chiarezza il vizio prospettato nel rispetto della tassativa griglia normativa»55. Nelle seconde, la Cassazione

53 In questi termini Cass., sez. un., 13.12.2007, n. 26096, in Foro it., Rep., 2007, voce Impiegato dello Stato e pubblico, n. 322; Id.., sez. un., 13.12.2007, nn. 26106, 26105, 26104, 26103, 26100, 26099, 26097, inedite.

54 Cfr. Cass., sez. III, 26.02.2020, n. 5125, inedita; Id., sez. VI, 03.02.2015, n. 1926, in Foro it., Rep., 2015, voce Cassazione civile, n. 109; Id., sez. I, 31.07.2017 n. 19018, inedita; Id., sez. II, 04.04.2006, n. 7825, in Foro it., Rep., 2006, voce Cassazione civile, n. 262.

55 Così Cass., sez. II, 04.07.2018, n. 17470, inedita; conf. Id., sez. II, 28.04.2021, nn. 11202 e 11204; Id., sez. VI, 16.10.2019, n. 26238; Id., sez. II, 14.03.2019, n. 7331, inedite.

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giudica ammissibile il ricorso (rectius: il motivo di ricorso56) quando la sua formulazione «permetta di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate»57; diversamente, ne dichiara l’inammissibilità58.

Con riguardo all’esposizione delle ragioni di diritto dell’impugnazione, la Suprema Corte afferma che il rispetto del principio di specificità dei motivi comporta «l’esposizione di argomentazioni chiare ed esaurienti»59.

Infine, nei casi in cui sia denunciata la mancata osservanza dei principi informatori della materia da parte del giudice di pace che abbia deciso secondo equità, la Cassazione ritiene necessario che il ricorso indichi «con chiarezza e specificamente» quale sia il principio che si assume violato e come la regola equitativa individuata dal giudice di pace si ponga in contrasto con tale principio60.

Nella indicata veste di parametro per la verifica del rispetto dei principi di specificità e di autosufficienza, il criterio della chiarezza sostanziale viene adoperato anche in combinazione con il criterio della sinteticità.

Più in dettaglio, con alcune pronunce emesse nel 201461 la Suprema Corte ha affermato l’esistenza di un «dovere» di chiarezza e sinteticità degli atti processuali; dovere elevato a «principio generale» del processo civile da una successiva pronuncia del 201662.

56 Per questa puntualizzazione v. Cass., Id., sez. III, 05.09.2019, n. 22153, inedita.

57 Più precisamente, la Corte spiega che deve ritenersi «sufficiente, ai fini dell’ammissibilità del ricorso, che la sua formulazione permetta di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate onde consentirne, se necessario, l’esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati». In questi termini v., ex plurimis, Cass., sez. II, 31.05.2021, n. 15141; Id., sez. trib., 18.05.2021, n. 13334; Id., sez. trib., 13.04.2021, n. 9616; Id., sez. II, 30.03.2021, n. 8803; Id., sez. I, 31.03.2020, n. 7634, inedite; Id., sez. III, 08.04.2020, n. 7745, in Foro it., Rep., 2020, voce Sanità pubblica e sanitari, n. 749; Id., sez. III, 10.02.2020, n. 3133, in Foro it., Rep., 2020, voce Banca, credito e risparmio, n. 152; Id., sez. II, 27.01.2020, n. 1733; Id., sez. VI, 15.10.2019, n.

26104; Id., sez. II, 10.10.2019, n. 25538; Id., sez. III, 30.08.2019, n. 21843, in Foro it., 2020, I, c. 2132, con nota di richiami di A. DI

PASQUALE; in Giur. it. 2020, 7, p. 1613, con nota di A. SCOTTI su diverso capo; Id., sez. trib., 01.08.2019, n. 20762; Id., sez. trib.,

01.08.2019, n. 20759; Id., sez. trib., 31.07.2019, n. 20623, inedite; Id., sez. trib., 30.07.2019, n. 20486; Id., sez. III, 26.07.2019, n. 20314; Id., sez. trib., 30.07.2019, n. 20459, inedite; Id., sez. III, 10.04.2019, n. 9985, in Foro it., Rep., 2019, voce Cassazione civile, n. 66. Siffatto indirizzo è concordemente ricondotto a Cass., sez. un., 06.05.2015, n. 9100, in Foro it., 2016, I, 272, con nota di richiami di G. CARMELLINO e con nota di M. FABIANI su diverso capo; in Giur. comm., 2016, II, p. 529, con nota di M. COSSU su diverso capo; in Danno e resp., 2016, p. 1071, con nota di S. CASSANI su diverso capo.

58 In questo senso v. Cass., sez. II, 03.07.2019, n. 17866; Id., sez. lav., 02.07.2019, n. 17709; Id., sez. trib., 18.12.2019, n. 33753; Id., sez. I, 22.05.2019, n. 13832; Id., sez. III, 09.05.2019, n. 12243; Id., sez. I, 07.05.2019, n. 12009; Id., sez. trib., 28.03.2019, n. 8617; Id., sez. trib., 20.03.2019, n. 7754; Id., sez. III, 12.04.2018, n. 9061; Id., sez. VI, 14.03.2018, n. 6363, inedite.

59 Così Cass., sez. lav., 29.07.2014, n. 17178; Id., sez. lav., 14.10.2019, n. 25806; Id., sez. lav., 25.03.2019, n. 8307, inedite.

60 In questo senso v. Cass., sez. III, 12.10.2006, n. 21955; Id., sez. III, 08.10.2007, n. 10425; Id., sez. III, 30.03.2007, n. 7926; Id., sez. III, 23.03.2007, n. 7208; Id., sez. III, 20.03.2007, n. 6676; Id., sez. III, 22.02.2007, nn. 4196 e 4197; Id., sez. III, 20.02.2007, n. 3976; Id., sez.

III, 07.07.2008, n. 9037; Id., 05.02.2008, n. 2684; Id., 12.02.2008, n. 3373, inedite, nonché le più recenti Id., sez. VI, 16.11.2021, nn. 34501 e 34606, inedite.

61 Il riferimento è a Cass., sez. lav., 06.08.2014, n. 17698 e Id., sez. lav., 30.09.2014, n. 20589, ambedue in Giur. it., 2015, 4, p. 851 con nota critica di C. COMMANDATORE;ed inoltre aId. 17178/2014, cit.; Id., sez. lav., 10.12.2014, n. 26037; Id., sez. lav., 23.10.2014, n. 22546; Id., sez. lav., 13.10.2014, n. 21562; Id., sez. lav., 25.09.2014, n. 20230, inedite.

62 Il riferimento è a Cass., sez. II, 20.10.2016, n. 21297, in www.ilprocessocivile.it, 2017, con nota critica di G. IANNI.Più in dettaglio, la Corte ha affermato che il dovere di chiarezza e sinteticità espositiva degli atti processuali, sebbene «fissato dall’art. 3, comma 2, del c.p.a., esprime tuttavia un principio generale del diritto processuale, destinato ad operare anche nel processo civile». Negli stessi termini v., più di recente, Cass., sez. lav., 03.11.2021, n. 31336; Id, sez. lav., 02.11.2021, n. 31075; Id., sez. lav., 29.10.2021, n. 30814; Id., sez. III, 18.01.2021, n. 725, in banca dati DeJure; Id., sez. trib., 15.07.2020, n. 15007; Id., sez. II, 21.05.2020, n. 9382; Id., sez. trib., 05.03.2020, n. 6234; Id., sez. II, 25.02.2020, n. 4971; Id., sez. trib., 12.02.2020, n. 3394, inedite.

(11)

Il dovere (o principio) di chiarezza e sinteticità impone al ricorrente in Cassazione «di selezionare i profili di fatto e di diritto della vicenda sub iudice posti a fondamento delle doglianze proposte», per poi «esporre le ragioni delle critiche nell’ambito della tipologia dei vizi elencata dall’art. 360 c.p.c.»63. Dal rispetto del dovere de quo deriva quello dei «limiti contenutistici» imposti dall’art. 366, 1º co., nn. 3 e 4 c.p.c.64. Conseguentemente, la Suprema Corte dichiara inammissibili i ricorsi (o i motivi di ricorso) che, contravvenendo al dovere di chiarezza e sinteticità, non rispettano il principio dell’autosufficienza – come nel caso dei ricorsi c.d. «“assemblati” o “farciti” o “sandwich”»65 –, ovvero disattendono il principio della specificità, come nel caso dei ricorsi che non consentano di individuare in che modo la sentenza impugnata abbia violato le norme invocate, quali siano i principi di diritto violati e quali siano i punti della motivazione viziati66.

In questo contesto, l’utilizzo della chiarezza sostanziale quale parametro per la verifica del rispetto dei principi di specificità e di autosufficienza emerge dal fatto che la sanzione dell’inammissibilità opera soltanto quando la violazione del dovere di chiarezza e sinteticità pregiudica «la intelligibilità delle questioni sottoposte all’esame della Corte, rendendo oscura l’esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata»67.

4.1.1. (Segue) … e nella veste di omologo

Per quanto riguarda le ipotesi indicate sub b), l’utilizzo del criterio della chiarezza sostanziale quale omologo del principio di specificità è innanzitutto emerso dall’applicazione giurisprudenziale dell’art. 366-bis c.p.c., oggi abrogato68.

Secondo la Cassazione, l’art. 366-bis, 2º co., c.p.c. avrebbe introdotto una «regola di chiarezza», che la Corte ha tuttavia applicato ad ipotesi diverse da quelle indicate dal Legislatore69, in relazione alle quali abitualmente adoperava il principio di specificità.

63 In questi termini v. Cass., sez. trib., 27.07.2021, n. 21450; Id., sez. trib., 16.06.2021, n. 16977; Id., sez. trib., 14.06.2021, nn. 16697 e 16762; Id., sez. trib., 27.05/2021, n. 14755; Id., sez. trib., 11.05.2021, n. 12376; Id., sez. VI, 04.05.2021, n. 11670, inedite. L’indirizzo de quo viene concordemente ricondotto a Cass., sez. trib., 30.04.2020, n. 8425, in Foro it., Rep., 2020, voce Cassazione civile, n. 140.

64 In questi termini v. le pronunce citate supra nt. 63.

65 Si tratta di ricorsi redatti mediante l’integrale riproduzione di una pluralità di documenti, «senza alcuno sforzo di selezione o rielaborazione sintetica dei loro contenuti». Tale tecnica non soddisfa il requisito della concisa rielaborazione delle vicende processuali, viola il principio di sinteticità, «impedisce di cogliere le problematiche della vicenda» e comporta «il sostanziale “mascheramento” dei dati effettivamente rilevanti per le argomentazioni svolte», cfr. Cass., sez. trib., 30.07.2018, n. 20111, in Foro it., Rep., 2018, voce Comune, n. 149;

Id., sez. II, 27.08.2019, n. 21717; Id., sez. trib., 30.07.2018, n. 20112; Id., sez. trib., 22.06.2018, n. 16529; Id.., sez. trib., 07.02.2018, n. 2913, in Foro it., Rep., 2018, voce Tributi in genere, n. 1547; Id., sez. II, 23.11.2018, n. 30473, inedite

66 In questi termini Cass., sez. lav., 01.03.2021, n. 5539; Id., sez. lav., 15.10.2019, n. 26031, inedite.

67 Così, tra le molte, v. Cass. 725/2021, cit.; Id., 8425/2020, cit.; Id., sez. II, 29.12.2020, n. 29704.; Id., sez. VI, 04.08.2020, n. 16680; Id., sez. lav., 17.12.2019, n. 33392; Id., sez. III, 10.10.2019, n. 25424; Id., 28.08.2018, n. 21231; Id., 07.06.2018, n. 14730; Id., 31.10.2017, n.

25818, inedite.

68 L’art. 366-bis c.p.c. è stato introdotto dall’art. 6, d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 e successivamente abrogato dall’art. 47, comma 1, lett. d), L.

18 giugno 2009, n. 69.

69 Con l’art. 366-bis, 2º co., c.p.c. il Legislatore aveva previsto che l’illustrazione di ciascun motivo dovesse contenere, a pena di

inammissibilità, «la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione».

(12)

Siffatta «regola» è stata applicata, in un primo momento, alla forma del ricorso per cassazione, come si vedrà in seguito70. Dopo l’abrogazione dell’art. 366-bis c.p.c. la Suprema Corte ha continuato a farne applicazione71, ma questa volta con riguardo al contenuto del ricorso. In questa veste, la «regola» della chiarezza vieta i motivi di ricorso che, prospettando «una pluralità di questioni precedute unitariamente dall’elencazione delle norme asseritamente violate», producano un groviglio inestricabile, che non consente di ricondurre i diversi profili a specifici motivi di impugnazione72; ed inoltre impone lo sviluppo di «specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti»73. L’onere appena indicato deriverebbe, secondo una diversa impostazione, dal dovere di «chiarezza e specificità»74. Anche la sinonimia tra i due lessemi chiarezza e specificità palesa l’utilizzo del criterio della chiarezza sostanziale quale omologo del principio di specificità.

In relazione al principio di autosufficienza, la Suprema Corte ha adoperato il criterio della chiarezza sostanziale quale omologo del principio de quo dichiarando inammissibile il motivo di ricorso «perché privo di chiarezza e, dunque, di autosufficienza», in quanto contenente una generica e comunque insufficiente rappresentazione dei fatti75.

La Cassazione ha anche impiegato il criterio della chiarezza sostanziale, a seconda dei casi, quale omologo del principio della specificità oppure di quello di autosufficienza.

Lo ha fatto censurando il motivo di ricorso redatto con «tecnica scrittoria oscura»76. L’adozione di siffatta tecnica scrittoria comporta l’inammissibilità per mancanza di chiarezza o, più precisamente, per «inintelligilità» del motivo di ricorso; espressione che la Corte adopera per indicare la sua «totale aspecificità»77, oppure la violazione del requisito dell’esposizione sommaria dei fatti ex art. 366, 1º co., n. 3 c.p.c.78.

70 Cfr. infra § 4.2.

71 Secondo la Corte, la «regola» della chiarezza sarebbe stata comunque «desumibile dall’obiettivo del sistema di attribuire rilevanza allo scopo del processo costituito dalla tendente finalizzazione ad una decisione di merito». Così, ex multis, Cass., sez. VI, 19.02.2020, n. 4164;

Id., sez. VI, 18.02.2020, n. 4155; Id., sez. VI, 18.02.2020, n. 4154; Id., sez. trib., 27.07.2018, n. 19944; Id., 24.07.2018, n. 19575; Id., sez.

trib., 28.03.2018, n. 7618; Id., sez. trib., 05.02.2020, n. 2625, inedite.

72 In questo senso v. Cass., sez. I, 21.07.2021, n. 20865; Id., sez. II, 28.02.2020, n. 5519; Id. 4164/2020, cit.; Id., sez. VI, 14.02.2020, n.

3747, Id., sez. VI, 19.12.2019, n. 33836, Id., sez. trib., 15.03.2019, n. 7401; Id., sez. II, 11.06.2018, n. 15051, Id., sez. trib., 06.06.2018, n.

14569, inedite. Sostanzialmente nei medesimi termini Id., sez. II, 28.09.2018, n. 23577, inedita; Id. 7618/2018, cit.; Id. 2913/2018, cit.

73 In questo senso v. Cass., sez. II, 30.04.2021, nn. 11413, 11414 e 11416; Id., sez. II, 24.03.2021, n. 8358; Id., sez. II, 18.03.2021, n. 7706;

Id., sez. II, 19.03.2021, n. 7879; Id., sez. II, 17.03.2021, n. 7503, inedite.

74 In questi termini v. Cass., sez. VI, 04.12.2020, n. 27899, 27898, 27897 e 27896; Id., sez. VI, 03.12.2020, n. 27767, inedite. Nello stesso senso, sostanzialmente, anche Id., sez. VI, 28.05.2019, n. 14478, inedita; Id., sez. III, 25.01.2021, n. 1542, in Guida al dir., 2021, 9; Id., sez.

II, 05.04.2019, n. 9705; Id., sez. II, 19.12.2018, n. 32896, inedite.

75 In questi termini v. Cass. 25.08.2020 n. 17672, inedita.

76 In questi termini v. Cass., sez. I, 18.08.2020, n. 17229; Id., sez. I, 30.06.2020, n. 13206; Id., sez. I, 25.03.2020, n. 7526 inedite; Id., sez. III, 26.06.2020, n. 12882, in Foro it., Rep., 2020, voce Appalto, n. 39; Id., sez. VI, 13.02.2020, n. 3544 in Dir. & giust., 2020, con nota di A.

IEVOLELLA su diverso capo.

77 Così Cass., sez. III, 04.05.2018, n. 10586, in Guida al dir., 2018, 24, p. 37; Id., sez. III, 31.05.2018, n. 13777, in GiustiziaCivile.com, 2019, con nota di M. SPROVIERI su diverso capo; Id., sez. III, 12.10.2018, n. 25389; Id., sez. I, 07.08.2019, n. 21121; Id., sez. III, 30.08.2019, n.

21861; Id., sez. III, 10.05.2018, n. 11255, inedite; Id., sez. III, 28.02.2017, n. 5036 in Guida al dir., 2017, 24, p. 43; Id.; sez. VI, 18.12.2019, n.

33720, in Dir. & giust., 2020. Nelle pronunce richiamate la Corte spiega che essa «può conoscere solo degli errori correttamente censurati, ma non può rilevarne d’ufficio, né può pretendersi che essa intuisca quale tipo di censura abbia inteso proporre il ricorrente».

78 In questo senso v. Cass., sez. III, 19.05.2021, n. 13608; Id., sez. III, 05.06.2020, n. 10819, inedita.

(13)

In qualche occasione, infine, la Cassazione sembra avere utilizzato il criterio della chiarezza sostanziale quale autonomo requisito di ammissibilità del ricorso o dei motivi di ricorso per cassazione.

Ci si riferisce ai casi in cui la Corte ha dichiarato l’inammissibilità del motivo di ricorso sia per la sua carenza di chiarezza che per la sua mancanza di specificità79; ed inoltre, a quelli in cui ha dichiarato80 l’inammissibilità del ricorso per violazione sia del «principio di chiarezza espositiva» che del principio di autosufficienza.

Nelle ipotesi in discorso, tuttavia, il riferimento alla chiarezza sottende una peculiare declinazione del principio di specificità o del principio di autosufficienza.

Invero, la carenza di chiarezza è stata riferita alla mancanza di argomentazioni chiare ed esaurienti81, mentre la mancanza di specificità è stata riferita al difetto, nello sviluppo del motivo di ricorso, della puntuale indicazione delle parti del provvedimento oggetto di critica82. Il «principio della chiarezza espositiva» è stato invocato per censurare il motivo di ricorso che non consentiva di compiere, dalla sola lettura dell’atto introduttivo, una ricostruzione compiuta della vicenda; mentre il principio di autosufficienza è stato invocato per censurare l’omessa trascrizione del contenuto di documenti rilevanti83.

4.2. (Segue) del criterio della chiarezza formale

Per quanto riguarda le ipotesi sopra indicate sub c), l’utilizzo del criterio della chiarezza formale quale omologo del principio di specificità è anch’esso emerso, come visto per il criterio della chiarezza sostanziale84, nell’applicazione della

«regola» ricavata dell’abrogato art. 366-bis, 2º co., c.p.c.

Secondo la Corte, siffatta «regola» avrebbe vietato al ricorrente di proporre congiuntamente censure aventi ad oggetto violazione di legge e vizi della motivazione85. Ma anche in relazione alla previsione contenuta nel primo comma dell’art. 366-bis c.p.c., che pure non affermava espressamente alcuna regola di chiarezza86, la Suprema Corte aveva

79 In questo senso v. Cass., sez. VI, 22.10.2019, n. 26975, inedita; Id., sez. un., 24.01.2018, n. 1785, in Foro it., Rep., 2018, voce Procedimento civile, n. 250.

80 Cass., sez. trib., 03.03.2020, n. 5804, inedita.

81 Si è già ricordato che, per la Suprema Corte, il rispetto del principio di specificità dei motivi comporta «l’esposizione di argomentazioni chiare ed esaurienti», cfr. supra § 4.1.

82 Si è innanzi visto che, in ossequio al principio di specificità, i motivi di ricorso per cassazione devono possedere i caratteri della specificità, della completezza e della riferibilità alla sentenza impugnata, cfr. supra nt. 32.

83 Sembra evidente che, in entrambi i casi, la Corte di cassazione si è riferita al principio di autosufficienza, come risulta dall’insegnamento per cui «In tema di ricorso per cassazione, il principio di autosufficienza - prescritto, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3 - è preordinato ad agevolare la comprensione dell’oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata, da evincersi unitamente ai motivi di censura; pertanto è onere del ricorrente operare una chiara sintesi funzionale alla piena valutazione delle censure mosse in base alla sola lettura del ricorso, onde consentire alla Corte (che non è tenuta a ricercare gli atti o a stabilire essa stessa se ed in quali parti rilevino) di verificare se quanto egli afferma trovi effettivo riscontro, anche sulla base degli atti o documenti prodotti sui quali il ricorso si fondi, la cui testuale riproduzione (in tutto o in parte) è invece richiesta quando la sentenza è censurata per non averne tenuto conto». In questi termini v. Cass., sez. trib., 01.02.2019, n. 3087 e la più recente Id., sez. VI, 03.02.2021, n. 2359, inedite.

84 Cfr. supra § 4.1.1.

85 Cfr. Cass., sez. lav., 02.12.2010, n. 24429; Id., sez. lav., 01.12.2010, n. 24368, inedite; Id., 11.04.2008, n. 9470, in Foro it., Rep., 2008, voce Cassazione civile, n. 234.

86 Il primo comma dell’art. 366-bis c.p.c. disponeva che «nei casi previsti dall’articolo 360, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 4), l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto».

(14)

affermato che l’esigenza di «chiarezza e specificità» imponesse al ricorrente la formulazione di distinti quesiti di diritto, laddove i motivi fossero articolati in plurime e autonome censure di vizi diversi87.

Per quanto riguarda, infine, le ipotesi indicate sub d), l’utilizzo della chiarezza in senso formale quale parametro per valutare il rispetto del principio di autosufficienza emerge invece da una pronuncia88 che ha dichiarato inammissibile un ricorso che non conteneva una «chiara ed esauriente» esposizione dei fatti causa. Ciò in quanto il ricorso non era strutturato distinguendo la parte dedicata all’esposizione sommaria dei fatti da quella invece dedicata all’illustrazione dei motivi, come invece richiesto dal Protocollo d’intesa del 17 dicembre 2015 tra il Presidente della Corte di Cassazione ed il Presidente del CNF89.

4.3. L’identificazione del criterio della chiarezza, sia formale che sostanziale, con i principi de quibus

Come si è accennato90, la Suprema Corte è giunta di recente a identificare il criterio della chiarezza, sia in senso formale che sostanziale, con il principio di specificità e con il principio di autosufficienza.

Lo ha fatto con alcune pronunce91 ascrivibili all’indirizzo, già ricordato92, che ritiene inammissibile il motivo di ricorso redatto con una «tecnica scrittoria oscura» per via della sua «inintelligibilità»; espressione con la quale la Corte si riferisce, a seconda dei casi, al difetto di specificità oppure di autosufficienza.

In queste pronunce, la Corte ha dichiarato inammissibile i ricorsi connotati da «irresolubile farraginosità dell’esposizione dei fatti e delle censure»; espressione con cui la Corte si è riferita, al contempo, sia al difetto di specificità che di autosufficienza.

Tale «irresolubile farraginosità» è stata infatti ravvisata in presenza di ricorsi che: a) tacevano circostanze rilevanti; b) contenevano riferimenti a fatti o circostanze processuali inesplicati; c) contenevano riferimenti ridondanti a fatti e circostanze del tutto irrilevanti ai fini del decidere93; d) affastellavano in un unico motivo plurime censure94.

Secondo la Corte, un ricorso connotato da «irresolubile farraginosità» risulta «incoerente nei contenuti ed oscuro nella forma». Tuttavia, ha soggiunto, «coerenza di contenuti» (ovvero, la chiarezza in senso sostanziale) e «chiarezza di forma»

87 In questo senso v. Cass., sez. III, 22.08.2013, n. 19405, in Foro it., 2014, I, c. 2898, con nota di M. CASORIA su diverso capo; in Nuova giur.

civ., 2014, I, p. 139, con nota di M. MAZZOLA su diverso capo; Id., sez. III, 22.08.2013, n. 19413, in Foro it., Rep., 2014, voce Cassazione civile, n. 248; Id., sez. III, 26.06.2013, n. 16118; Id., sez. III, 04.06.2013, n. 14068, inedite.

88 Cass., sez. I, 03.11.2020, n. 24432, in Foro it., Rep., 2020, voce Cassazione civile, n. 134.

89 Protocollo d’intesa tra la Corte di Cassazione e il Consiglio Nazionale Forense in merito alle regole redazionali dei motivi di ricorso in materia civile e tributaria, in www.consiglionazionaleforense.it., sul quale v. F. CARPI, La redazione del ricorso in cassazione in un recente protocollo, in Riv. trim. dir. proc.

civ., 2016, p. 362 ss.; C. CONSOLO, Il Protocollo redazionale CNF-Cassazione: glosse a un caso di scuola di soft law (...a rischio di essere riponderato quale hard black letter rule), ibidem, p. 2775 ss.; R. FRASCA, Intorno al Protocollo fra Corte di cassazione e C.N.F. sui ricorsi civili, in Giur. it., 2016, p. 2768 ss.; I. PAGNI, op. cit., p. 2782 ss.; C. PUNZI, Il principio di autosufficienza e il «protocollo d’intesa» sul ricorso in Cassazione, in Riv. dir. proc, 2016, p.

585 ss.; G. SCARSELLI, Note sulle buone regole redazionali dei ricorsi per cassazione in materia civile, in Foro it., 2016, V, c. 61 ss.

90 Cfr. supra § 4.

91 Il riferimento è a Cass., sez. VI, 28.05.2020, n. 9996, in Guida al dir., 2020, 27, p. 86; Id., sez. III, 05.11.2020, n. 24697; Id., sez. VI, 10.03.2021, n. 6546, in Diritto & giust., 2021.

92 Cfr. supra § 4.1.1.

93 In questo senso v. Cass. 9996/2020, cit.; Id. 24697/2020, cit.

94 In questo senso v. Cass. 6546/2021 cit.; Id. 24697/2020, cit.

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