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Academic year: 2022

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REGIONE LAZIO

DELIBERAZIONE N. DEL

PROPOSTA N. 15174 DEL 05/09/2019 GIUNTA REGIONALE

STRUTTURA PROPONENTE

ASSESSORATO PROPONENTE

DI CONCERTO

Direzione: FORMAZIONE, RICERCA E INNOVAZIONE, SCUOLA E UNIVERSITÀ, DIRITTO ALLO STUDIO

Area:

Prot. n. ___________________ del ___________________

OGGETTO: Schema di deliberazione concernente:

(ZOCCHI MARIA ENRICA) (PIEMONTESE DANIELA) (E. LONGO)

___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________

L' ESTENSORE IL RESP. PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE RESPONSABILE IL DIRETTORE REGIONALE

SVILUPPO ECONOMICO, COMMERCIO E ARTIGIANATO, RICERCA, START-UP, "LAZIO CREATIVO" E INNOVAZIONE ___________________________(Manzella Gian Paolo)

L'ASSESSORE

LAVORO E NUOVI DIRITTI, FORMAZIONE, SCUOLA E DIR. ALLO STUDIO UNIV., POLITICHE PER LA RICOSTRUZIONE

(Di Berardino Claudio)

___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________

L' ASSESSORE IL DIRETTORE IL DIRETTORE

ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE

COMMISSIONE CONSILIARE: VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA:

Data dell' esame:

con osservazioni senza osservazioni

SEGRETERIA DELLA GIUNTA Data di ricezione: 05/09/2019 prot. 670 ISTRUTTORIA:

____________________________________ ____________________________________

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE COMPETENTE

____________________________________ ____________________________________

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE

Approvazione Schema di Accordo Quadro tra la Regione Lazio, Sapienza Università di Roma, l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Università degli Studi Roma Tre, Università degli Studi della Tuscia, Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale finalizzato al trasferimento di conoscenza e al raccordo fra imprese e Università, a sostegno dell'innovazione, della ricerca e della competitività del territorio laziale

___________________________

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio

Pagina 1 / 1 Pagina 1 / 3 Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI

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OGGETTO: Approvazione Schema di Accordo Quadro tra la Regione Lazio, Sapienza Università di Roma, l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Università degli Studi Roma Tre, Università degli Studi della Tuscia, Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale finalizzato al trasferimento di conoscenza e al raccordo fra imprese e Università, a sostegno dell’innovazione, della ricerca e della competitività del territorio laziale.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell’Assessore allo Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Ricerca, Start – Up, “Lazio Creativo” e Innovazione,

Di concerto con l’Assessore al Lavoro e nuovi diritti, Formazione, Scuola e diritto allo studio universitario, Politiche per la ricostruzione,

VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n.1 (Nuovo Statuto della Regione Lazio);

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n.6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n.1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione del 17 aprile 2019 n. T00091 Lazio recante

“Modifica dei componenti della Giunta Regionale di cui ai Decreti del Presidente della Regione Lazio n. T00092/2018, n. T00102/2018, n. T00103/2018, n. T00108/2018 e n. T00175/2018;

VISTA la legge regionale del 4 agosto 2008 n. 13 – “Promozione della ricerca e sviluppo dell'innovazione e del trasferimento tecnologico nella Regione Lazio”;

VISTA la deliberazione consiliare del 05 aprile 2017 n. 1 che approva il Programma strategico regionale per la ricerca, l’innovazione ed il trasferimento tecnologico 2017-2019 di cui all’art.10 della Legge Regionale 4 agosto 2008, n.13 (Promozione della ricerca e sviluppo dell'innovazione e del trasferimento tecnologico nella Regione Lazio) e successive modifiche;

CONSIDERATO che la suindicata L.R. 13/2008 prevede tra le sue finalità la realizzazione del sistema regionale della ricerca e dell’innovazione, attraverso la cooperazione e l’interazione tra i diversi attori operanti nel territorio regionale, creando un collegamento stabile tra mondo della ricerca, mondo della produzione di beni e di servizi, la diffusione della cultura della ricerca scientifica anche a sostegno dell’innovazione, nonché la conoscenza dei programmi, delle attività e dei risultati conseguiti e la promozione di un sistema integrato tra istituzioni pubbliche e private che, incentivando lo sviluppo della ricerca e la condivisione della conoscenza tecnologica, contribuisca ad elevare la competitività del sistema regionale;

CONSIDERATO, inoltre, che l’Amministrazione Regionale, al fine di conseguire l'obiettivo dello sviluppo della ricerca e dell'innovazione, può, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, stipulare Accordi per creare una rete di collaborazione fra mondo scientifico e accademico e Pubbliche Amministrazioni per la valorizzazione, l'impiego e il trasferimento della conoscenza per contribuire allo sviluppo sociale, culturale ed economico della società;

CONSIDERATO che la Regione Lazio, Sapienza Università di Roma, l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Università degli Studi Roma Tre, Università degli Studi della Tuscia, Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale intendono promuovere, mediante la stipula di un

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Accordo Quadro, un sistema regionale per il trasferimento di conoscenza e il raccordo fra imprese e Università, attraverso l’individuazione di ambiti di intervento comuni e di specifiche azioni a sostegno dell’innovazione, della ricerca e della competitività del territorio;

VISTO lo Schema di Accordo Quadro tra la Regione Lazio, Sapienza Università di Roma, l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Università degli Studi Roma Tre, Università degli Studi della Tuscia, Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale finalizzato al trasferimento di conoscenza e al raccordo fra imprese e Università, a sostegno dell’innovazione, della ricerca e della competitività del territorio laziale;

CONSIDERATO che la partecipazione della Regione Lazio al suddetto Accordo si inserisce nel quadro del ruolo istituzionale dell’Ente nella promozione della ricerca scientifica e tecnologica e dell'innovazione, quali motori della strategia di sviluppo economico e sociale regionale;

RITENUTO opportuno che i due rappresentanti della Regione all’interno del Comitato Tecnico Scientifico di Attuazione previsto dall’art. 2 dello Schema di Accordo siano designati uno dall’Assessore regionale con delega alla Ricerca e uno dall’Assessore regionale con delega all’Università;

RITENUTO coerente con le politiche regionali approvare l’allegato schema di Accordo Quadro tra la Regione Lazio, Sapienza Università di Roma, l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Università degli Studi Roma Tre, Università degli Studi della Tuscia, Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale finalizzato al trasferimento di conoscenza e al raccordo fra imprese e Università, a sostegno dell’innovazione, della ricerca e della competitività del territorio laziale, allegato 1 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DELIBERA

in conformità alle premesse che fanno parte integrante del presente provvedimento,

DI APPROVARE l’allegato schema di Accordo Quadro, allegato n.1 parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione, tra la Regione Lazio, Sapienza Università di Roma, l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Università degli Studi Roma Tre, Università degli Studi della Tuscia, Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale finalizzato al trasferimento di conoscenza e al raccordo fra imprese e Università, a sostegno dell’innovazione, della ricerca e della competitività del territorio laziale.

L’Accordo Quadro sarà sottoscritto dal Presidente della Giunta Regionale o da un suo delegato.

Il presente atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione verrà pubblica sul B.U.R. della Regione Lazio.

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1 ALLEGATO 1

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

TRA

la Regione Lazio, con sede in Roma, via Cristoforo Colombo n. 212, C.F. 80143490581, rappresentata da ………

E

Sapienza Università di Roma (d'ora innanzi denominata "Sapienza"), con sede in Roma, P.le Aldo Moro 5, C.F. 80209930587 e P.I. n. 02133771002, rappresentata da ………;

Università degli Studi di Roma Tor Vergata (d'ora innanzi denominata "Tor Vergata"), con sede in Roma, Via Orazio Raimondo,18, C.F. 80213750583 e P.I. 02133971008, rappresentata da

………;

Università degli Studi Roma Tre (d'ora innanzi denominata "Roma Tre"), con sede in Roma, via Ostiense 159, C.F./P.I. 04400441004, rappresentata da ………;

Università degli Studi della Tuscia, con sede in Viterbo, Via Santa Maria in Gradi, 4 – C.F.

80029030568, rappresentata da ………;

Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, con sede in Cassino (FR), viale dell’Università - Rettorato Campus Folcara - C.F. 81006500607 e P.IVA 01730470604, rappresentata da ………;

Qui di seguito denominate singolarmente come la "Parte" e congiuntamente come le "Parti".

VISTO

- l’art. 179 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;

- l’art. 117, terzo comma, della Carta Costituzionale;

- l’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

- lo Statuto della Regione Lazio 11 novembre 2004, n. 1, in particolare gli artt. 7 e 8;

- la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e ss.mm.ii.;

- il regolamento regionale del 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e ss.mm.ii.;

- la deliberazione della Giunta Regionale del 31 maggio 2016, n. 281 di adozione della “Smart Specialisation Strategy (S3) Regione Lazio”;

- la legge regionale del 4 agosto 2008, n. 13 (Promozione della ricerca e sviluppo dell'innovazione e del trasferimento tecnologico nella Regione Lazio);

(5)

2 - la deliberazione consiliare del 5 aprile 2017, n. 1 di approvazione del “Programma strategico regionale per la ricerca, l’innovazione ed il trasferimento tecnologico 2017-2019” di cui all’art.

10 della Legge Regionale 4 agosto 2008, n. 13 (Promozione della ricerca e sviluppo dell'innovazione e del trasferimento tecnologico nella Regione Lazio) e ss.mm.ii.;

- la deliberazione della Giunta Regionale del ………., n. …….. di approvazione del “Piano annuale per la ricerca, l’innovazione ed il trasferimento tecnologico 2019”;

CONSIDERATO CHE

- la Regione Lazio attribuisce, in conformità con la Legge Regionale del 4 agosto 2008 n. 13, particolare rilevanza alla promozione della ricerca scientifica e tecnologica e dell'innovazione, nell’ambito della strategia regionale di sviluppo economico e sociale;

- la Regione Lazio da anni si impegna a promuovere la ricerca, il trasferimento di conoscenza, l’ecosistema delle startup, la diffusione del diritto alla conoscenza con il tramite di atti normativi, programmi di intervento e specifiche iniziative;

- il Lazio è una delle aree a maggior densità universitaria d’Europa e fra le regioni con il maggior numero di studenti universitari e, negli ultimi anni, ha visto aumentare in maniera esponenziale il numero degli iscritti ai corsi di laurea in ambito scientifico e tecnologico (STEM);

- il raccordo tra mondo accademico, istituzioni e mondo aziendale, con specifico riguardo alle attività di ricerca e sviluppo, ricerca e innovazione, nonché altre attività di alta formazione condotte sia in ambito universitario sia in ambito produttivo, è considerato dalle Parti del presente Accordo di particolare importanza per azioni mirate allo sviluppo economico e sociale;

- il sistema imprenditoriale regionale, in particolare delle piccole e medie imprese, non beneficia appieno della capacità di innovazione presente nelle Università laziali a discapito di una collaborazione efficiente e profittevole;

- il sistema delle imprese laziali ha bisogno di potenziare l’attività di trasferimento di conoscenza per alimentare la propria competitività sui mercati, nazionali e internazionali;

- Le Università laziali tramite i propri Dipartimenti sviluppano brevetti e startup che possono beneficiare di spazi integrati per le azioni di trasferimento, produzione e crescita sul piano imprenditoriale;

- le Università laziali sono impegnate sia singolarmente sia congiuntamente in diverse iniziative di promozione del trasferimento tecnologico e di sostegno alle start up, anche attraverso programmi di sensibilizzazione e formazione degli studenti in materia di autoimprenditorialità e sviluppo di idee imprenditoriali innovative;

- il prossimo ciclo di programmazione 2021-2027 delle politiche di coesione apre importanti prospettive per lo sviluppo e la competitività del territorio regionale, imponendo una riflessione su un efficace utilizzo delle risorse sui temi del trasferimento tecnologico e delle opportunità di collaborazione fra imprese e mondo della ricerca universitaria.

Tutto ciò visto e considerato, anche in considerazione della opportunità di promuovere un sistema regionale del trasferimento di conoscenza con l’individuazione di ambiti di intervento comuni e di specifiche azioni, si stipula quanto segue:

(6)

3 Art. 1

Oggetto

1. Le Parti - in continuità con le iniziative di collaborazione già in essere e nell'ambito dell'obiettivo strategico di rafforzare, attraverso un complessivo atto di Intesa, la loro collaborazione su sviluppo economico territoriale, formazione e valorizzazione del capitale umano, crescita culturale - con il presente Accordo definiscono azioni comuni per il trasferimento di conoscenza e il raccordo fra imprese e Università, a sostegno dell’innovazione, della ricerca e della competitività del territorio laziale.

2. Il presente Accordo, previo consenso delle Parti, potrà essere sottoscritto anche da altri soggetti quali Università e centri di ricerca pubblici e privati, Camere di Commercio, associazioni di categoria, altri enti pubblici e privati interessati al perseguimento delle finalità di cui al comma 1.

Art. 2

Comitato Tecnico Scientifico di Attuazione

1. Per l’attuazione del presente Accordo, le Parti si impegnano a istituire un Comitato Tecnico Scientifico – entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo – composto da due rappresentanti designati dalla Regione e uno designato da ciascuna delle altre Parti.

2. Il Comitato definirà al proprio interno un Coordinatore, individuerà gli ambiti di collaborazione e le azioni da intraprendere ai fini del raggiungimento degli obiettivi sanciti all’art. 1. Gli ambiti di collaborazione e le azioni specifiche saranno definiti nel Programma Operativo e nei Piani di azione annuali di cui agli artt. 4 e 5 del presente Accordo.

3. Il Comitato avrà la funzione di coordinamento, monitoraggio, valutazione e controllo dello stato di attuazione di interventi, attività e azioni programmate.

4. Il Comitato potrà, a supporto dei propri lavori, coordinarsi con le strutture tecnico-amministrative di ciascuna delle Parti ed avvalersi, a seconda delle tematiche da affrontare, di esperti esterni di riconosciuta competenza.

5. Il Comitato potrà, altresì, istituire gruppi di lavoro e tavoli tecnici per la realizzazione di specifiche azioni, anche con la partecipazione delle PMI o dei rappresentanti del mondo imprenditoriale.

6. La partecipazione al Comitato si intende a titolo gratuito.

7. Le riunioni del Comitato si terranno generalmente presso la sede della Regione Lazio, salvo diverse disposizioni concordate.

8. Eventuali modifiche al presente Accordo e il rinnovo dello stesso saranno previamente discussi ed approvati in sede di Comitato e proposti alle Parti.

9. Il Comitato si riunisce almeno una volta a trimestre e ogni volta che un terzo dei propri componenti lo richieda.

(7)

4 Art. 3

Programma operativo

1. Ai fini della realizzazione degli obiettivi di cui all’art. 1, le Parti si impegnano a definire, entro 90 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo, uno specifico Programma operativo al fine di stabilire forme e modalità delle Azioni Comuni di cui all’art. 5 del presente Accordo.

2. Il Programma operativo dovrà definire:

- attività da svolgere;

- obiettivi da realizzare;

- termini e condizioni di svolgimento;

- tempi di attuazione;

- risorse umane e strumentali da impiegare e messe a disposizione dalle Parti;

- regime dei risultati scientifici e termini per l'utilizzo industriale degli stessi;

- disciplina dei diritti di proprietà intellettuale applicabile nonché quella sulla riservatezza delle informazioni scambiate nell'ambito e ai fini delle attività di ricerca concordate, nel rispetto della normativa vigente e dei regolamenti in essere presso le singole Parti.

3. Le attività disciplinate dal Programma operativo avranno inizio secondo la tempistica concordata tra le Parti, che valuteranno le priorità in relazione ai rispettivi impegni e obiettivi interni.

4. La Regione Lazio metterà a disposizione del Comitato di attuazione un luogo fisico idoneo all’avvio delle sue attività.

Art. 4

Piano di Azione annuale

1. Le Parti si impegnano a declinare il Programma operativo di cui all’art. 3 in Piani di azione a cadenza annuale.

2. Il Piano di azione annuale si compone di Azioni Comuni.

3. Il Piano dovrà specificare per ciascuna Azione Comune le modalità di realizzazione, i tempi, il personale da impiegare nonché le risorse messe a disposizione dalla Regione e dalle Parti.

4. Il Comitato di Attuazione approva il Piano di azione annuale.

Art. 5 Azioni Comuni

1. La realizzazione degli obiettivi di cui all’art. 1 è effettuata tramite Azioni Comuni di collaborazione definite nei Piani di Azione di cui all’art. 4 del presente Accordo. Le Parti possono, inoltre, definire Azioni Comuni ulteriori, coerenti con gli obiettivi del presente Accordo.

2. Più specificamente tra le Azioni Comuni che potranno essere definite nella prospettiva di costituire una vera e propria filiera regionale per l’innovazione e il trasferimento tecnologico potranno esserci:

2.1. Azioni di comunicazione e diffusione del valore del trasferimento tecnologico - attività per la diffusione della cultura scientifica presso i giovani;

(8)

5 - realizzazione di campagne di comunicazione sulle attività di ricerca e le frontiere di innovazione delle Università del Lazio, anche attraverso la promozione dei Dipartimenti di eccellenza, ecc.;

- attività di sensibilizzazione degli studenti, formazione, disseminazione della cultura imprenditoriale, scouting e selezione dei talenti e delle idee vincenti, mentoring, pre- incubazione;

- realizzazione di iniziative ed eventi per favorire il collegamento tra Dipartimenti universitari, centri di ricerca, imprese e istituzioni;

- premi per le startup che provengono dalle Università e visibilità ad eventi di settore, ecc.;

- realizzazione di studi e ricerche.

2.2 Iniziative di avvicinamento tra Impresa ed Università

- azioni di informazione e percorsi di sensibilizzazione verso le piccole e medie imprese sulle opportunità di collaborazione con il sistema accademico per l’adozione di processi e strumenti innovativi;

- promozione di partnership fra imprese e dipartimenti universitari per l’accesso a risorse regionali, nazionali ed europee sulla ricerca e il trasferimento tecnologico;

- azioni di formazione e servizi nell’ambito del piano Industria 4.0 con riferimento anche al Centro Nazionale di Competenza Cyber 4.0;

- promozione dello strumento del dottorato industriale per avvicinare Università e industria, tramite progetti di ricerca mirati a specifiche imprese e percorsi formativi in collaborazione fra imprese e Atenei;

- attività dirette all’attivazione di strumenti di ingegneria finanziaria – anche attraverso la partecipazione di capitali privati – per promuovere lo sviluppo imprenditoriale delle idee progettuali sviluppate all’interno del sistema universitario, fermo restando la tutela del pubblico interesse.

2.3 Creazione di un Polo per il trasferimento tecnologico

Nell’ambito del presente Accordo le Parti verificano le condizioni per la costituzione di un soggetto dedicato al trasferimento tecnologico, con specifica specializzazione nelle tematiche individuate dalla Regione nell’ambito delle sue competenze. Tra le condizioni che saranno verificate vi è anche quella di una localizzazione unitaria, che possa fungere da incubatore per le imprese innovative nate all’interno degli Atenei e di spazio per il trasferimento tecnologico.

Art. 6 Oneri finanziari

1. Il presente Accordo Quadro non comporta oneri finanziari a carico delle Parti.

2. Le Parti sosterranno, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, con proprie risorse finanziarie e/o con il ricorso a finanziamenti esterni, i costi di realizzazione delle attività secondo le modalità disciplinate dal Programma operativo che saranno di volta in volta previamente approvate dagli organi competenti.

(9)

6 Art. 7

Durata

1. Il presente Accordo ha durata triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso e potrà essere rinnovato con comunicazione scritta di ciascuna delle Parti.

Art. 8

Comunicazione e/o pubblicazione di iniziative congiunte

1. Le Parti si rendono disponibili a concordare le modalità per eventuali comunicazioni e/o pubblicazioni sul proprio sito internet delle notizie relative a iniziative comuni. Comunque i contenuti dei comunicati relativi alle iniziative comuni dovranno essere concordati preventivamente fra le Parti.

2. Le Parti non potranno essere citate in sedi diverse da quelle tecnico-scientifiche e comunque non potranno mai essere citate a scopi pubblicitari.

Art. 9

Sicurezza e privacy

1. Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente Accordo, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.

2. Il personale delle Parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente Accordo, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e/o integrazioni, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile di struttura ai fini della sicurezza.

3. Gli obblighi di sorveglianza sanitaria ricadono sul datore di lavoro dell'ente di provenienza che si attiverà eventualmente integrando i protocolli in base a nuovi rischi specifici ai quali i lavoratori risulteranno esposti.

4. Il Responsabile della sicurezza (Dirigente ai fini della sicurezza) della sede ospitante è tenuto, prima dell'accesso degli ospiti nei luoghi di pertinenza, sede di espletamento delle attività, a fornire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza prevenzione e protezione in vigore presso la sede. In seguito sarà rilasciata apposita dichiarazione controfirmata.

5. Gli obblighi previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante; tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza.

6. Il personale di tutte le Parti, compresi eventuali collaboratori esterni degli stessi comunque designati, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle Parti sedi di espletamento delle attività, dovrà essere stato informato in merito alla gestione degli aspetti ambientali ivi presenti nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

7. Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente Accordo, vengano trattati esclusivamente per le finalità dell'Accordo, mediante le operazioni descritte dall’art. 4.2 del GDPR (Regolamento UE

(10)

7 2016/679), consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o parziale esecuzione dell’Accordo. Inoltre, detti dati potranno essere trattati per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle Parti. Ciascuna delle Parti provvederà all’indicazione del titolare del trattamento dei dati di cui al presente articolo. Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti dell’interessato di cui al capo III del GDPR.

8. Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall'art. 7 del D.Lgs. 30/6/2003 n.196.

Art. 10 Recesso

1. Le Parti possono recedere dal presente accordo dandone comunicazione alle altre parti per iscritto, ferma la decorrenza dei relativi effetti dalla notifica.

2. La parte che abbia receduto resta obbligata all’adempimento degli obblighi sorti antecedentemente all’invio della comunicazione di recesso per l’attuazione degli obiettivi e delle azioni di cui al presente accordo.

Art. 11 Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo le Parti rinviano a quanto in materia previsto dal Codice Civile e dalle altre leggi vigenti in materia che s'intendono riportate e trascritte nel presente accordo.

Firme Roma, *

La Regione Lazio

……….**

L’Università La Sapienza

……….**

L’Università Tor Vergata

……….**

L’Università Roma Tre

……….**

(11)

8 L’Università degli Studi della Tuscia

……….**

L’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale

……….**

* La data di stipula coincide con la data di apposizione dell’ultima firma digitale.

** Documento informatico firmato digitalmente ai sensi della legge 241/90 art. 15 c 2, del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

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