• Non ci sono risultati.

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 1992

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 1992"

Copied!
16
0
0

Testo completo

(1)

Senato della Repubblica

X V I I L E G I S L A T U R A

N. 1992

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (RENZI) dal Ministro dell’interno (ALFANO)

e dal Ministro della difesa (PINOTTI)

di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze (PADOAN)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° LUGLIO 2015

Conversione in legge del decreto-legge 1° luglio 2015, n. 85, recante disposizioni urgenti per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio

TIPOGRAFIA DEL SENATO

(2)

I N D I C E

Relazione . . . Pag. 3 Relazione tecnica . . . » 4 Disegno di legge . . . » 13 Testo del decreto-legge . . . » 14

(3)

Atti parlamentari – 3 – Senato della Repubblica – N. 1992

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

���

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

���

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

� ONOREVOLI SENATORI. – Il presente prov- vedimento è inteso a prorogare, per il pe- riodo 1º luglio-31 dicembre 2015, l’impiego del personale militare appartenente alle Forze armate per le esigenze di sicurezza e di prevenzione e contrasto del terrorismo.

Il provvedimento è composto di 2 articoli.

Con l’articolo 1, comma 1, è disposta la proroga, dal 1° luglio al 31 dicembre 2015, dell’impiego del contingente di mili- tari già impegnato nella «Operazione strade sicure», per l’espletamento dei servizi di vi- gilanza a siti ed obiettivi sensibili, di cui al- l’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modifi- cazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43.

Infatti tale norma ha autorizzato la proroga fino al 30 giugno del 2015 dell’originario contingente di 3.000 unità, successivamente integrato con 1.800 unità, in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e con- trasto del terrorismo. Del complessivo con- tingente di 4.800 unità, il medesimo articolo 5, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge n. 7 del 2015, aveva già prorogato fino al 31 dicembre 2015 un contingente di 200 unità per le esigenze della cosiddetta «terra dei fuochi», di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n.

136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, prevedendo contestualmente che, a decorrere dal 30 giu- gno 2015, lo stesso contingente potesse es- sere incrementato fino a 300 unità, «compa- tibilmente con le complessive esigenze na- zionali di ordine e sicurezza pubblica». Si tratta, dunque, di ulteriori 100 unità che tro- vano già la propria copertura finanziaria nel successivo comma 2 dello stesso articolo 5 del citato decreto-legge e che, tenendo conto

delle predette complessive esigenze nazio- nali di ordine e sicurezza pubblica, vengono destinate, con la disposizione in esame, al- l’«Operazione strade sicure» relativa al se- condo semestre dell’anno 2015 (1º luglio- 31 dicembre 2015). Conseguentemente, in relazione alle contingenti esigenze di sicu- rezza, si rende necessario prevedere, anche per il restante contingente delle 4.500 unità già utilizzate per le altre specifiche esigenze individuate dal medesimo articolo 5, comma 1, del citato decreto-legge n. 7 del 2015, la proroga al 31 dicembre 2015.

Con il comma 2 si provvede ad indicare gli oneri complessivi derivanti, quantificati in 42.446.841 euro (di cui 41.346.841 per il personale militare delle Forze armate e 1,1 milioni di euro per il personale delle Forze di polizia impiegato nella medesima

«Operazione strade sicure»), secondo i me- desimi criteri applicati per il primo semestre 2015, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del richiamato decreto-legge n. 7 del 2015.

Al relativo onere, pari a 42.446.841 euro per l’anno 2015, si provvede mediante l’im- piego della corrispondente somma disponi- bile ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, con- vertito, con modificazioni, dalla legge 7 ago- sto 2012, n. 131, la quale è versata all’en- trata del bilancio dello Stato per essere rias- segnata ai pertinenti programmi degli stati di previsione del Ministero dell’interno e del Ministero della difesa.

L’articolo 2 stabilisce il termine di entrata in vigore del presente provvedimento, indi- viduato nel giorno stesso della sua pubblica- zione nella Gazzetta Ufficiale della Repub- blica italiana.

(4)

RELAZIONE TECNICA

(5)

Atti parlamentari – 5 – Senato della Repubblica – N. 1992

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(6)
(7)

Atti parlamentari – 7 – Senato della Repubblica – N. 1992

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(8)
(9)

Atti parlamentari – 9 – Senato della Repubblica – N. 1992

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(10)
(11)

Atti parlamentari – 11 – Senato della Repubblica – N. 1992

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(12)
(13)

Atti parlamentari – 13 – Senato della Repubblica – N. 1992

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 1° luglio 2015, n. 85, recante disposizioni urgenti per garantire la continuità dei dispo- sitivi di sicurezza e di controllo del territo- rio.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubbli- cazione nella Gazzetta Ufficiale.

(14)

Disposizioni urgenti per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n.

7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, che prevede l’impiego del personale militare delle Forze armate per esigenze di sicurezza e di prevenzione e contrasto del terrorismo;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare i disposi- tivi di sicurezza per il concorso delle Forze armate e di polizia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riu- nione del 30 giugno 2015;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Mini- stri dell’interno e della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Proroga dell’impiego del personale militare appartenente alle Forze armate)

1. Al fine di corrispondere alle contingenti esigenze di sicurezza che rendono necessaria la prosecuzione degli interventi di cui all’articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, anche in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto del terrorismo, il piano d’impiego di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n.

43, può essere prorogato fino al 31 dicembre 2015, anche per l’ulteriore contingente di 4.500 unità, in relazione alle esigenze di cui al primo e secondo periodo del medesimo articolo 5, comma 1. Si applicano le di- sposizioni di cui all’articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio

(15)

Atti parlamentari – 15 – Senato della Repubblica – N. 1992

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2008, n. 125. L’impiego del predetto contingente è consentito nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 2.

2. Ai fini dell’attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 42.446.841 euro per l’anno 2015 con specifica destinazione di 41.346.841 euro per il personale di cui al comma 74 e di 1,1 milioni di euro per il personale di cui al comma 75 dell’articolo 24 del de- creto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Al relativo onere, pari a 42.446.841 euro per l’anno 2015, si provvede mediante l’impiego della corrispondente somma disponibile ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, la quale è versata all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata ai pertinenti programmi degli stati di previsione del Ministero dell’interno e del Ministero della difesa.

Articolo 2.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pub- blicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà pre- sentato alle Camere per la conversione in legge.

2. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’

fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° luglio 2015.

MATTARELLA

RENZI – ALFANO – PINOTTI – PADOAN Visto, il Guardasigilli: ORLANDO

(16)

Riferimenti

Documenti correlati

Il carico limite del complesso fondazione-terreno, deve essere calcolato sulla base delle caratteristiche geotecniche del sottosuolo e delle caratteristiche geometriche

crediti in relazione ai quali, alla Data di Riferimento, siano pendenti procedimenti civili promossi dai Debitori Ceduti o da terze parti nei confronti della Cedente (o Intesa

Punto contatto: Servizi Acquisti (dott. Emanuele Giustiniani tel. II.1.1) Affidamento del servizio di ideazione, progettazione, realizzazione dell’allestimento e sviluppo dei

I componenti della Commis- sione dichiarano alla Presidenza della Ca- mera di appartenenza se nei loro confronti sussista una delle condizioni indicate nella

Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano anche alle professioni sanita- rie tecniche, della prevenzione, della riabili- tazione e della professione

f) due rappresentanti della Compagnia portuale «,Roma » eletti dalla loro assemblea. La direzione e l'amministrazione -del Con- sorzio spettano ad un Consiglio

Scopo, portata e motivi del provvedimento L’Accordo tra il Governo della Repub- blica Italiana e il Governo del Regno del Bahrein sulla cooperazione nei settori

Per ovviare alle molteplici disfunzioni che abbiamo sommariamente descritto ed effet- tuare anche da noi quel trasparente bilancia- mento tra indipendenza e responsabilita` del