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Nuova disciplina contributiva per l'assicurazione contro la silicosi per il settore delle aziende produttrici di laterizi

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Academic year: 2022

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Organo: INAIL

Documento: Circolare n. 70 del 28 dicembre 1988

Oggetto: Nuova tabella dei tassi per la determinazione del premio supplementare per l'assicurazione contro la silicosi e l'asbestosi e relative modalità di applicazione. Nuova disciplina contributiva per l'assicurazione contro la silicosi per il settore delle aziende produttrici di laterizi. Decorrenza 1° luglio 1988.

Con decreto del 20 giugno 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 29 giugno 1988, (all. n.

1) il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha approvato la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto in data 18 maggio 1988 concernente la nuova tabella dei tassi per la determinazione del premio supplementare per l'assicurazione contro la silicosi e l'asbestosi e le relative modalità di applicazione che decorrono dal 1° luglio 1988.

Nelle Gazzette Ufficiali n. 180 del 2 agosto 1988 e n. 192 del 17 agosto 1988 (all. n. 2) sono stati pubblicati gli avvisi di rettifica degli errori di stampa contenuti nel decreto avanti citato.

Prima di fornire i chiarimenti e le istruzioni del caso, va messo preliminarmente in evidenza che il nuovo strumento tariffario entra in vigore quando è ormai consolidato l'indirizzo giurisprudenziale espresso dalla suprema Corte di cassazione, sezione lavoro, secondo il quale l'obbligo assicurativo contro il rischio di silicosi ed asbestosi (e quindi il pagamento del premio supplementare riferito ad un tasso calcolato in base al rapporto di incidenza delle retribuzioni specifiche dei lavoratori esposti al rischio sul complesso delle retribuzioni erogate a tutti i lavoratori assicurativi) sussiste essenzialmente, ma non esclusivamente, per i datori di lavoro che svolgono una delle lavorazioni previste dalla tabella allegato n. 8 al testo unico approvato con D.P.R. n. 1124/1965, i quali abbiano denunciato, o nei confronti dei quali sia stata previamente accertata, la presenza concreta di un oggettivo rischio specifico di silicosi o di asbestosi.

Pertanto, nel confermare le disposizioni in tema di indirizzi per istituzione ed il mantenimento della sottoposizione assicurativa silicosi/asbestosi impartite con circolare n. 21/1987, si fa presente che ai sensi dell'art. 6, primo comma, delle modalità di applicazione della nuova tabella, si è provveduto ad aggiornare l'archivio magnetico delle tassazioni silicosi/asbestosi relative alle posizioni assicurative del settore industriale tenendo conto delle informazioni validate a luglio 1988.

Tanto premesso si forniscono i chiarimenti e le istruzioni che seguono.

a) Tabella dei tassi supplementari

La struttura della nuova tabella non ha subito modifiche sostanziali.

Comunque, innovando rispetto alla tabella precedente, è stata stabilita l'applicazione del tasso supplementare, nella misura media del 2 per mille, anche per le fattispecie in cui il rapporto di incidenza tra le retribuzioni specifiche dei lavoratori esposti a rischio e quelle generali erogate a tutti i lavoratori assicurati risulti fino allo 0,01 per cento.

Per effetto di tale disposizione, sempre che ne sia stata tenuta evidenza, occorrerà:

riprendere in esame le posizioni assicurative già in vigore alla data del 1° luglio 1988 che non siano state tassate in virtù della precedente normativa;

procedere alla loro tassazione supplementare dandone segnalazione al servizio meccanizzazione secondo le ordinarie procedure.

I datori di lavoro interessati dovranno denunciare le retribuzioni specifiche degli esposti al rischio relative al periodo 1° luglio /31 dicembre 1988 a mezzo del nuovo 10 SM.

I valori medi del tasso supplementare previsti nella nuova tabella hanno subito una lievitazione e quindi, per tutte le posizioni assicurative inserite nell'archivio magnetico, aggiornato con le informazioni validate alla data del luglio 1988, si è provveduto all'elaborazione automatica sia delle nuove misure del tasso medio supplementare che dell'oscillazione eventuale già applicata ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 14 novembre 1978.

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Per l'elaborazione automatica delle nuove misure di tasso medio supplementare sono stati seguiti i seguenti criteri.

In primo luogo, è stata effettuata la trasposizione delle precedenti misure di tasso medio alle nuove, considerando sia le posizioni assicurative con tasso ad incidenza variabile sia quelle con tasso ad incidenza fissa.

Allorquando il tasso applicato è risultato coincidere con uno dei tassi indicati nella tabella precedentemente in vigore, è stato convertito nel tasso che nella nuova tabella corrisponde alla medesima percentuale di incidenza del tasso precedente.

Ad esempio: il tasso applicato del 9,50 per mille (misura media prevista dalla tabella 1978) è stato convertito nel 16 per mille, misura cioè corrispondente allo stesso rapporto di incidenza del tasso precedente.

Quando invece il tasso applicato è risultato non rispondente ad uno di quelli indicati nella tabella 1978, è stato preso in considerazione il tasso immediatamente superiore della stessa tabella, quindi lo si è convertito in quello corrispondente nella nuova tabella.

Ad esempio: i tassi applicati del 10,00 oppure del 10,50 per mille, cioè misure non fissate dalla tabella 1978, sono stati ambedue riferiti all'11 per mille della medesima tabella, quindi mutati nel corrispondente nuovo tasso del 18,50 per mille.

Poiché tutti i tassi così determinati sono da considerare ad incidenza, alla fine di ciascun periodo assicurativo (che, in sede di prima attuazione della nuova tabella, corrisponde al periodo 1 luglio/31 dicembre 1988), i datori di lavoro dovranno denunciare all'Istituto sia le retribuzioni generali erogate a tutti i dipendenti assicurati dello stesso stabilimento, opificio, cantiere, ecc, che le retribuzioni specifiche riflettenti i dipendenti esposti, nello stesso stabilimento, opificio, cantiere, ecc., ad inalazioni di silice libera o amianto in concentrazione tale da determinare il rischio.

In proposito va tenuto presente che ancora numerose sono le posizioni assicurative le quali, con l'entrata in vigore del D.M. 14 novembre 1978, sono state disciplinate con tassi ad incidenza fissa.

E' opportuno ricordare che si tratta delle posizioni assicurative per le quali, prima del citato decreto del 1978, veniva corrisposto il premio in base a tasso fisso. La tassazione venne mantenuta invariata pur precisando ai datori di lavoro interessati che il tasso applicato corrispondeva ad un certo rapporto di incidenza che fino a segnalazione contraria e fatti salvi gli accertamenti dell'Istituto sarebbe rimasto invariato anche per il futuro e che quindi gli stessi erano esentati dal denunciare le retribuzioni specifiche degli esposti al rischio. Anche per tali posizioni il datore di lavoro dovrà comunicare le retribuzioni specifiche degli esposti al rischio, al fine di consentire la determinazione del tasso di premio supplementare effettivamente rispondente all incidenza tra le retribuzioni stesse e quelle generali. Non ottemperando a tale obbligo di denuncia, previsto dall'art. 28, quinto comma, del vigente Testo Unico n. 1124/1965, sarà applicata la disposizione di cui al sesto comma del medesimo articolo.

A tale scopo, si dovrà dare la più larga diffusione al comunicato stampa di cui all'allegato n. 3.

b) Modalità di applicazione

L'aspetto veramente innovativo della nuova normativa è costituito dalle modalità di applicazione della tabella le quali regolamentano in modo autonomo una materia che, in precedenza, è stata disciplinata in via analogica e per quanto possibile con le modalità della tariffa ordinaria.

Riguardo agli articoli più significativi si fa presente quanto segue.

CALCOLO DEL TASSO MEDIO (art. 1)

Il primo comma ricalca quasi pedissequamente l'art. 1 del decreto ministeriale del 1978. I soggetti assicurati vengono definiti dipendenti anziché operai, come nella precedente normativa, nella considerazione, enunciata in numerose pronunce della Corte di cassazione, che la tutela assicurativa opera riguardo al rischio ed alle mansioni svolte piuttosto che alla qualificazione professionale dei soggetti.

Il secondo comma indica quale retribuzione specifica vada denunciata nel caso in cui l'adibizione del

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dipendente alla lavorazione morbigena sia limitata a parte della giornata lavorativa.

Accogliendo il principio più volte sancito dalla suprema corte (cfr. sentenza n. 764/1986 in causa INAIL c/Fracasso Dino e s.p.a. Cogne Sias) la norma stabilisce che va indicata la retribuzione dell'intera giornata di paga del dipendente.

Pertanto, a decorrere dal 1° luglio 1988, non trovano più applicazione i criteri illustrati al punto 3) del notiziario n. 28/1982.

Il terzo comma dell'art. 1 detta la disciplina da seguire per la determinazione del premio supplementare nel caso in cui il datore di lavoro eserciti in più luoghi lavori classificabili alla stessa voce di tariffa inclusi in una unica posizione assicurativa e solo per alcuni di detti lavori sussista il rischio di silicosi/asbestosi.

In detta ipotesi il tasso di premio supplementare da applicare sarà quello risultante dal rapporto di incidenza tra le retribuzioni specifiche e generali dei singoli lavori che comportano il rischio.

Il tasso così determinato va applicato sulle retribuzioni generali dei singoli lavori che comportano il rischio.

Ad esempio: in una stessa posizione sono inclusi, in quanto classificati alla medesima voce di tariffa, i lavori a, b, c, d ed e tra i quali solo c ed e comportano il rischio di silicosi; il tasso supplementare per c sarà calcolato in base al rapporto di incidenza tra le retribuzioni specifiche e generali di c ed altrettanto sarà fatto per il tasso di e.

Tanto premesso, si fa presente che per il caso appena descritto non è ancora possibile, allo stato, effettuare la richiesta del tasso supplementare tramite la procedura automatica e pertanto, fino a nuova disposizione, occorre che la sede accentratrice proceda a determinare direttamente il tasso supplementare secondo il criterio anzidetto ed il relativo premio, nonché ad effettuare tutte le rituali segnalazioni per l'aggiornamento dell'archivio.

Vanno in proposito distinte le seguenti ipotesi:

1- regolazione elaborata a seguito di segnalazione delle retribuzioni denunciate.

La sede deve:

annullare la regolazione elaborata meccanograficamente;

predisporre il mod. 8/SM per il reinserimento in archivio della regolazione con premio silicosi corretto (senza indicare l'importo delle retribuzioni), riconfermando le originarie date di richiesta e scadenza se la rettifica viene operata entro il termine utile per l'invio al datore di lavoro: detta segnalazione deve essere effettuata avvalendosi del solo codice di funzione I.

In alternativa la sede, entro il termine previsto per l'utile segnalazione delle retribuzioni effettive denunciate, può procedere direttamente:

al calcolo della regolazione (senza proporre le retribuzioni denunciate con mod. 51-SM);

alla predisposizione del mod.8-SM per l'inserimento in archivio della relativa richiesta (con codice 1/R) avendo cura di segnalare anche le retribuzioni denunciate.

2- Regolazione elaborata per l'applicazione del comma 6 dell'articolo 28 del Testo Unico.

2.1 Dichiarazione delle retribuzioni di importo inferiore a quelle presunte raddoppiate, effettuata entro il termine di scadenza della regolazione determinata ai sensi del citato articolo 28, sesto comma, del testo unico.

La sede deve:

ricalcolare la regolazione premio con invio diretto al datore di lavoro della relativa richiesta;

proporre l'operazione delle retribuzioni dichiarate con tipo di lavoro 9;

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annullare la regolazione elaborata meccanograficamente a seguito del tipo di lavoro 9;

predisporre il mod. 8-SM per il reinserimento in archivio della regolazione (senza indicare l'importo delle retribuzioni ed operando esclusivamente con il codice di funzione I).

Detta segnalazione deve essere proposta il mese successivo a quello in cui viene proposto il tipo di lavoro 9.

Tale sequenza di adempimenti consente di memorizzare le esatte retribuzioni denunciate in funzione della elaborazione del tasso specifico aziendale e di acquisire l'importo corretto del premio dovuto.

2.2 Dichiarazione delle retribuzioni di importo superiore a quelle presunte raddoppiate, effettuata entro il termine di scadenza della regolazione determinata ai sensi del citato articolo 28, sesto comma, del Testo Unico.

La sede deve:

ricalcolare la regolazione premio con invio diretto al datore di lavoro della relativa richiesta;

predisporre il mod.8-SM per il reinserimento in archivio della regolazione premio, operando con il codice di funzione I e segnalando nel campo retribuzioni la differenza tra le retribuzioni denunciate e quelle presunte raddoppiate.

Tale sequenza di adempimenti consente di memorizzare le esatte retribuzioni denunciate in funzione della elaborazione del tasso specifico aziendale e di acquisire l'importo corretto del premio dovuto.

2.3 Dichiarazione delle retribuzioni di importo inferiore a quelle presunte raddoppiate, effettuata oltre il termine di scadenza della regolazione determinata ai sensi del citato articolo 28, sesto comma, del Testo Unico.

La sede deve:

ricalcolare la regolazione premio con invio diretto al datore di lavoro della relativa richiesta riconfermando le date di richiesta e scadenza previste per la regolazione oggetto di annullamento;

proporre l'operazione delle retribuzioni dichiarate con tipo di lavoro 9;

annullare la regolazione elaborata meccanograficamente a seguito del tipo di lavoro 9;

predisporre il mod. 8-SM per il reinserimento in archivio della regolazione (senza indicare l'importo delle retribuzioni, operando esclusivamente con il codice di funzione I).

Detta segnalazione deve essere proposta il mese successivo a quello in cui viene proposto il tipo di lavoro 9.

Tale sequenza di adempimenti consente di memorizzare le esatte retribuzioni denunciate in funzione della elaborazione del tasso specifico aziendale e di acquisire l importo corretto del premio dovuto.

2.4 Dichiarazione delle retribuzioni di importo superiore a quelle presunte raddoppiate, effettuata oltre il termine di scadenza della regolazione determinata ai sensi del citato articolo 28, sesto comma, del Testo Unico.

La sede deve:

annullare la regolazione elaborata meccanograficamente a seguito di applicazione del già citato articolo 28 del Testo Unico;

ricalcolare il premio silicosi compreso nella richiesta emessa per effetto dell'articolo 28 del testo unico;

predisporre il mod. 8-SM per il reinserimento in archivio della regolazione premio segnalando lo stesso premio infortuni ed il premio silicosi/asbestosi (con addizionale) rettificato.

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Detta segnalazione deve essere effettuata avvalendosi del codice di funzione I, senza indicare le retribuzioni, riconfermando le date di richiesta e scadenza già fissate per l'articolo 28 del Testo Unico.

Per la differenza delle retribuzioni eccedenti quelle presunte raddoppiate, la sede determina l'omissione salariale da trasmettere direttamente al datore di lavoro e inserisce la richiesta in archivio con modulo 8- SM avendo cura di indicare anche l'importo delle retribuzioni omesse.

In tutte le ipotesi avanti illustrate è opportuno che la sede predisponga idonea evidenza delle fattispecie in parola atteso che, sia in sede di prima regolazione come per il ricalcolo della regolazione sia per le omissioni di qualsiasi tipo, le richieste elaborate meccanograficamente risultano inficiate.

In tutti i casi in cui la tassazione per il rischio di silicosi/asbestosi va applicata con decorrenza anteriore al 1° luglio 1988 la sede deve proporre:

Per il periodo fino al 30 giugno 1988, con riferimento alla tabella allegata al D.M. 14 novembre 1978, un tasso supplementare tipo i, a, r, f, m, p;

Per il periodo decorrente dal 1° luglio 1988, con riferimento alla nuova tabella, un tasso supplementare tipo i, a, r.

OSCILLAZIONE DEL TASSO MEDIO (art. 2)

Innanzi tutto l'oscillazione del tasso medio è prevista, nei limiti del trentacinque per cento, in aumento oppure in riduzione.

Inoltre, mentre l'articolo 2 del D.M. 14 novembre 1978 riferiva l'oscillazione ai due elementi dell'entità intrinseca del rischio e dell'attuazione delle misure di igiene e prevenzione senza fornire indicazioni sul valore da attribuire all'uno ed all'altro elemento, la norma attuale stabilisce invece per l'entità intrinseca del rischio un valore di oscillazione del dieci per cento e, per le misure di igiene e di prevenzione, un valore del venticinque per cento.

In tal modo si è voluto riconoscere importanza preminente alle specifiche misure di igiene e di prevenzione, considerato che la loro adozione o meno influisce in modo determinante sull'entità intrinseca del rischio.

Per ottenere la riduzione del tasso medio supplementare i datori di lavoro interessati devono, come per il passato, produrre una specifica motivata istanza da indirizzare alla sede dell'INAIL che gestisce il rapporto assicurativo, fornendo i dati e la documentazione riguardanti sia l'entità intrinseca del rischio che le specifiche misure di igiene del lavoro e di prevenzione adottate.

In caso di accoglimento: la riduzione connessa alla effettiva entità intrinseca del rischio ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di spedizione dell'istanza stessa, salvo quando il datore di lavoro abbia documentato anche la decorrenza della diversa entità intrinseca del rischio; la riduzione connessa all'attuazione di specifiche misure di igiene del lavoro e di mezzi di prevenzione ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui sono state adottate le misure ed i mezzi citati.

Qualora l'istanza di riduzione sia presentata nei termini previsti per la denuncia dei lavori, la riduzione, se accordata, decorre dalla data di inizio dei lavori stessi.

Per le attività assicurate anteriormente al 1° luglio 1988, così come stabilito al secondo comma dell'articolo 6 delle modalità, l'oscillazione del tasso supplementare eventualmente applicata ai sensi dell'articolo 2 del D.M. 14 novembre 1978, è stata automaticamente mantenuta sul nuovo tasso medio di premio supplementare rapportandola proporzionalmente alla nuova misura dell'oscillazione stabilita dall'art. 2 delle modalità stesse.

Nell'elaborare l'aggiornamento automatico delle oscillazioni già applicate ai sensi della precedente normativa, sia in caso di aumento che di riduzione si è proceduto nel modo seguente.

Anzitutto, secondo i criteri illustrati al punto a), è stato individuato il nuovo tasso medio. Quindi è stato verificato se il valore dell'oscillazione applicata in precedenza e memorizzata fosse, sia in aumento che in riduzione, pari al 30 per cento. In tal caso al nuovo tasso è stata applicata, sia in aumento che in riduzione la nuova oscillazione del 35 per cento.

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Quando, invece, il valore dell'oscillazione applicata e memorizzata è risultato, sia in aumento che in riduzione, inferiore al 30 per cento, si è moltiplicato detto valore per il coefficiente di conversione 1,166 per ottenere il nuovo valore rapportato all oscillazione del 35 per cento. Infine, si è proceduto ad applicare, al nuovo tasso medio, il nuovo valore dell'oscillazione.

OSCILLAZIONE IN AUMENTO DEL TASSO MEDIO (art. 3)

Può verificarsi che, a seguito di accertamenti ispettivi o di sopralluoghi tecnici od anche sulla base di documentazione altrimenti acquisita, l'Istituto rilevi che l'entità intrinseca del rischio presente nella lavorazione assicurata sia superiore a quella desumibile dalla denuncia dei lavori, come pure che le specifiche misure di igiene e di prevenzione non siano state osservate dal datore di lavoro.

In tal caso si procede alla rettifica del tasso secondo i criteri di cui al precedente articolo 2. Il relativo provvedimento, adeguatamente motivato, è comunicato al datore di lavoro con raccomandata con ricevuta di ritorno e decorre dalla data in cui doveva essere applicata l'esatta misura di premio supplementare.

L'applicazione dei tre articoli appena commentati implica l'accertamento e la valutazione dei due elementi della entità intrinseca del rischio di silicosi/asbestosi e delle specifiche misure di igiene e di prevenzione.

L'accertamento e la valutazione dei due predetti elementi costituiscono compiti essenzialmente tecnici, come del resto essenzialmente tecnico è il preliminare accertamento dell'esistenza o meno di condizioni di rischio.

Poiché le sedi non dispongono, a tutto oggi, di personale tecnico idoneo allo scopo, si ribadiscono sia riguardo all'accertamento del rischio che alla valutazione degli elementi per l'oscillazione le disposizioni impartite con la circ. n. 21/1987 le quali, sostanzialmente, stabiliscono l'accertamento presso la Direzione Generale, servizio rischi e consulenza tecnica per l'accertamento dei rischi professionali, dell'esame e della valutazione sia dell'esistenza del rischio che della valutazione degli elementi per l oscillazione.

Allorquando sia sottoposto all'esame di questa Direzione Generale l'accertamento dell'esistenza del rischio e della sua estensione è opportuno che le sedi esprimano ai datori di lavoro interessati la riserva di comunicare l'eventuale tassazione supplementare per il rischio di silicosi/asbestosi.

Al fine di agevolare a questa Direzione Generale l'esame e la valutazione delle specifiche misure di igiene e di prevenzione adottate, sarà necessario che la relazione ispettiva prescritta a pag. 3 della citata circ.

21/1987, contenga anche una descrizione delle misure adottate dal datore di lavoro per la difesa contro le polveri, così come stabilito dall'art. 21 del D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 (pubblicato nel supplemento ordinario al Gazzetta Ufficiale n. 105 del 30 aprile 1956) riguardante norme generali per l'igiene del lavoro.

A tale scopo si chiarisce che:

mezzi atti a ridurre l'inquinamento silicotigeno ed asbestotigeno sono sia la sostituzione del materiale siliceo e dell'asbesto con altri materiali a contenuto inferiore di tali agenti patogeni, che la sostituzione dei processi e delle tecnologie con altri meno inquinanti;

mezzo per impedire la formazione della polvere è l'esistenza di impianti chiusi in depressione, inaccessibili all uomo; mezzi adatti a ridurre la polverosità sono tutti quelli idonei a ventilare l'ambiente, ad espellere l'aria inquinata da polvere, a diluirla con aria esterna (naturale o forzata); così pure mezzo atto allo scopo è la presenza di ambienti spaziosi e aperti;

mezzi atti a captare le polveri presso le fonti inquinanti sono le cappe di aspirazione localizzate;

mezzi personali di difesa anti polvere sono principalmente le maschere, a pressione ed a filtro, oppure indumenti di lavoro a tenuta stagna con reimmissione di aria pura.

CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO (art. 4)

Per quanto concerne il contenzioso amministrativo si è proceduto ad adeguare la procedura alle disposizioni contenute nel D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 e nella legge 11 agosto 1973, n. 533.

Al riguardo, va premesso che i provvedimenti di determinazione del tasso di premio supplementare

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adottati dall'INAIL ai sensi dell'articolo 1 delle modalità possono essere impugnati dal datore di lavoro con ricorso all'Ispettorato del lavoro, in conformità al combinato disposto dagli articoli 16 e 152 del Testo Unico.

Pertanto, l'articolo 4 delle modalità disciplina esclusivamente i casi di impugnazione dei provvedimenti adottati ai sensi del precedente art. 2.

L'impugnazione del datore di lavoro può avvenire o con ricorso proposto direttamente alla commissione delle tariffe oppure con atto di opposizione presentato alla competente sede dell'Istituto.

Circa le modalità ed i termini per ricorrere alla predetta commissione o per presentare opposizione alla sede, le disposizioni dell'articolo in esame non richiedono un particolare commento.

Va peraltro aggiunto che la procedura relativa al contenzioso amministrativo è stata completata con la previsione del ricorso al ministero del lavoro e della previdenza sociale avverso la decisione della commissione delle tariffe; tale ricorso non ha effetto sospensivo, analogamente a quanto previsto dall'art.

16 del Testo Unico.

Si coglie l'occasione per ricordare che, in caso di ricorso del datore di lavoro avanti alla citata commissione, la pratica va istruita fornendo a questa Direzione Generale servizio rischi ogni documento o notizia utili alla completa cognizione del caso. In particolare vanno forniti:

la copia del provvedimento impugnato;

la copia della denuncia di esercizio originaria e degli eventuali aggiornamenti;

la copia della denuncia originaria per l'assicurazione contro il rischio di silicosi/asbestosi;

una relazione ispettiva che illustri dettagliatamente le modalità di esecuzione delle lavorazioni, i materiali ed i macchinari utilizzati, la dislocazione delle persone assicurate e le mansioni svolte, le misure di igiene e prevenzione adottate;

l'elenco dei casi di rendita per silicosi ed asbestosi con l'indicazione del grado di invalidità.

La medesima documentazione dovrà essere fornita anche nel caso di opposizione, con l'aggiunta di una denuncia aggiornata del rischio di silicosi/asbestosi compilata in ogni sua parte.

Al di fuori di quanto previsto dall'articolo 4 (impugnazione del provvedimento di oscillazione del tasso medio) e dagli articoli 16 e 152 del Testo Unico (ricorso all'Ispettorato del lavoro contro la diffida dell'Istituto a denunciare le lavorazioni rischiose), può verificarsi che il datore di lavoro, sia all'atto dell'istituzione del rapporto assicurativo, che in sede di prima applicazione della nuova tabella dei tassi supplementari, come anche in un momento successivo e pur dopo aver accettato e pagato l'assicurazione per un certo periodo di tempo, si rivolga all'Istituto per chiedere:

un tasso medio supplementare diverso da quello notificatogli, perché ritiene che i dipendenti esposti a rischio non siano quelli considerati dall'istituto;

l'annullamento del particolare rapporto assicurativo, perché sostiene che il rischio è venuto a mancare oppure che non è mai esistito.

Nel primo caso, qualora la fattispecie non possa essere risolta localmente, la pratica sarà istruita come avanti specificato per l'ipotesi di ricorso alla commissione delle tariffe o di opposizione e, quindi, sarà sottoposta all'esame di questa Direzione Generale.

Nel secondo caso occorre preliminarmente distinguere l'ipotesi in cui la tassazione supplementare è stata operata a seguito di denuncia del datore di lavoro stesso da quella in cui invece tale tassazione è stata operata d'ufficio.

Nella prima ipotesi, si dovrà far presente al datore di lavoro che avendo egli denunciato a suo tempo il rischio, dovrà ora fornire validi elementi di prova della inesistenza del rischio stesso (ad esempio:

accertamenti tecnici ambientali sulle polveri aerodisperse, eventuali dati petrografico mineralogici sulle rocce interessate dai lavori ecc....); occorrerà trasmettere quindi tale documentazione al servizio rischi di

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questa Direzione Generale, assieme a quella precedentemente indicata per l'istruttoria dei casi di opposizione o di ricorso alla commissione delle tariffe.

Nella seconda ipotesi, occorrerà parimenti trasmettere la documentazione in possesso della sede al predetto servizio della direzione generale che, effettuati gli opportuni esami e valutazioni, impartirà le relative istruzioni.

Inoltre, poiché si è avuto modo di constatare che, sia nell'atto di opposizione presentato alla sede come nel ricorso proposto alla commissione delle tariffe, i datori di lavoro spesso muovono contestazioni inconferenti e dirette ad ottenere esclusivamente un differimento del pagamento del premio in base al tasso notificato, è stato previsto l'obbligo per il datore di lavoro di specificare per quali elementi contenuti nel provvedimento impugnato sono formulate eccezioni indicando i motivi delle eccezioni stesse.

PAGAMENTO DEL PREMIO IN CASO DI RICORSO (art. 5)

in caso di ricorso innanzi alla commissione delle tariffe, ai sensi del precedente art. 4, è stato chiarito che il pagamento del premio supplementare va effettuato nella misura in vigore alla data del provvedimento che ha dato origine al ricorso.

Norma di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dalle modalità di applicazione della nuova tabella, valgono, purchè compatibili, le disposizioni contenute nelle modalità per l'applicazione della tariffa ordinaria dei premi approvata con D.M. 18 giugno 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 30 giugno 1988.

c) Assicurazione delle aziende produttrici di laterizi

All'art. 2 del decreto in parola è altresì stabilito che l'assicurazione contro il rischio di silicosi per il settore delle aziende produttrici di laterizi, classificate alla voce 7342, è regolata, sempre dal 1° luglio 1988, secondo le norme di carattere generale.

Pertanto, con l'art. 3 sono stati abrogati i decreti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 7 ottobre 1977 e 1 febbraio 1979 i quali avevano rispettivamente stabilito e confermato il tasso medio supplementare per il settore in esame nella misura del 7,50 per mille.

Poiché il sistema di imposizione contributiva finora vigente rendeva inutile la comunicazione delle retribuzioni specifiche dei lavoratori esposti al rischio, non è stato possibile calcolare la misura del tasso di premio supplementare effettivamente applicabile nelle singole fattispecie e, quindi, nel provvedimento di comunicazione al datore di lavoro delle nuove tariffe dei premi, decorrenti dall'1° luglio 1988 (mod. 11 SM), è stato confermato il tasso del 7,50 per mille applicato in precedenza.

Nel provvedimento stesso viene chiarita la provvisorietà di tale misura che sarà modificata in base all'effettivo rapporto di incidenza tra le retribuzioni specifiche e generali che i datori di lavoro con posizioni assicurative classificate, anche in ponderazione, alla voce 7342 dovranno comunicare alla competente sede INAIL, a partire dalla denuncia delle retribuzioni afferenti all'anno 1988. Per detto anno tale modulo prevede la denuncia delle retribuzioni distinta per i due periodi 1° gennaio / 30 giugno 1988 e 1° luglio / 31 dicembre 1988.

Nell'ipotesi di omessa denuncia delle retribuzioni troverà applicazione la disposizione di cui al sesto comma dell'articolo 28 del testo unico.

d) Richieste di rimborso di premi supplementari per l'assicurazione silicosi/asbestosi

L'entrata in vigore della nuova tabella dei tassi supplementari e delle relative modalità di applicazione ha fornito l'occasione per un esame allargato all'intera materia riguardante l'assicurazione contro il rischio di silicosi e di asbestosi. Così è stata evidenziata, in particolare, l'opportunità di rivedere le istruzioni che, con lettera- circolare n. 87/1983, sono state impartite in ordine alle eventuali domande dei datori di lavoro volte ad ottenere il rimborso dei premi supplementari per l'assicurazione in questione.

Come già ricordato a pag. 3, è ormai consolidata la giurisprudenza della sezione lavoro della Suprema Corte di cassazione circa i limiti dell'obbligo da parte dei datori di lavoro al pagamento del premio supplementare di cui trattasi.

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Condizione inderogabile dell'obbligo al pagamento del premio supplementare è il rischio accertato e non solamente presunto di contrarre la silicosi e l'asbestosi.

In linea con tale principio si confermano le istruzioni, impartite con circolare n. 21/1987, circa gli indirizzi per l'istituzione ed il mantenimento della particolare sottoposizione assicurativa, anche se appare opportuno integrarle con qualche chiarimento d'indole tecnica.

Ai fini dell'accertamento del rischio di silicosi e di asbestosi, deve essere cioè valutata anzitutto la presenza di silice libera o di asbesto in materiali da considerare come fonte del rischio stesso.

Circa il prelievo di campioni di detti materiali ed il loro invio per l'analisi, si richiamano le disposizioni impartite con circolare n. 10/1986.

I materiali possono risultare esenti da silice e da asbesto e ciò, di per se, è condizione sufficiente ad escludere il rischio.

Qualora esistano informazioni precise ed univoche, tale esclusione può essere estrapolata anche al passato, certamente con maggiore facilità quando i materiali adoperati siano rimasti invariati nel tempo.

A titolo di esempio si possono citare: i lavori eseguiti sempre con abrasivi non quarziferi, oppure i lavori in roccia presentatasi invariata per tutto l'arco di svolgimento dei lavori stessi.

I materiali possono, viceversa, palesare la presenza di silice o di amianto.

Ciò, di per sè, non è elemento sufficiente per sostenere l'esistenza del rischio e, pertanto, si rendono necessari approfondimenti sull'ambiente di lavoro, compresa l'eventuale effettuazione di indagini strumentali di igiene industriale.

Tali indagini, allo stato, sono effettuate esclusivamente dalla consulenza tecnica accertamento rischi professionali di questa Direzione Generale.

Comunque il predetto organo tecnico potrà utilizzare anche le risultanze di analisi, indagini ed accertamenti igienico-ambientali commissionati dai datori di lavoro a centri tecnici esterni all'Istituto.

Il più delle volte il dato ambientale, e quindi il giudizio sulla rischiosità o meno di una certa lavorazione, non potrà essere estrapolata al passato per l'impossibilità di accertare in modo preciso ed univoco l inesistenza del rischio per periodi precedenti il momento dell'indagine ambientale.

Tenuto quindi ben presente tutto quanto finora illustrato, la risposta dell'istituto alla domanda di rimborso dei premi versati ed inerenti a periodi precedenti all'annullamento della tassazione supplementare dovrà tener conto della circostanza che l'annullamento sia stato operato d'ufficio dall'Istituto oppure a seguito di specifica richiesta del datore di lavoro.

1) Annullamento della tassazione operato d'ufficio.

Rientrano in tale ipotesi anzitutto i casi riguardanti posizioni assicurative relative a lavorazioni che l'Istituto per un certo tempo ha presuntivamente ritenute morbigene e per le quali, ad una certa data, ha escluso che potessero esporre a condizioni di rischio di silicosi e/o asbestosi.

Trattasi di un nutrito numero di lavorazioni la cui tassazione supplementare è stata annullata d'ufficio in via generalizzata a decorrere dal 1° gennaio 1981 (sottogruppi 3110-3120-3140: cfr. lettera n. 423/pg/12 del 17 giugno 1980), dal 1° gennaio 1982 (voce 3610: cfr. lettera n. 423/pg/13 del 2 novembre 1981), dal 1° gennaio 1984 (n. 161 sottogruppi e voci: cfr. lettera-circolare n. 87/1983) e dal 1° gennaio 1987 (n. 30 sottogruppi e voci: cfr. lettera- circolare n. 28/1986).

Nella stessa ipotesi rientrano anche le fattispecie riguardanti posizioni assicurative per le quali l'Istituto abbia deciso, in via autonoma e senza alcuna iniziativa del datore di lavoro, la soppressione della tassazione supplementare.

Per l'ipotesi in esame occorre, quindi, ulteriormente distinguere il caso in cui la tassazione supplementare sia stata applicata dall'istituto pur in mancanza di specifica denuncia del rischio da parte del datore di lavoro, da quello in cui invece la tassazione sia stata effettuata a seguito di specifica denuncia del datore

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di lavoro stesso.

Nel primo caso, la richiesta di rimborso dei premi versati e non dovuti, relativamente a periodi precedenti l'annullamento della tassazione supplementare operato d'ufficio, va senza altro accolta nei limiti, peraltro, della prescrizione decennale.

Nel secondo caso, la richiesta di rimborso dei premi versati va respinta, salvo invitare il datore di lavoro a fornire validi elementi di prova della inesistenza del rischio relativamente al periodo, precedente all'annullamento d'ufficio, per il quale contesta il particolare obbligo assicurativo (ad esempio:

accertamenti tecnici ambientali sulle polveri aerodisperse, eventuali dati petrografici - mineralogici delle rocce interessate dai lavori, ecc..).

Una volta acquisita dal datore di lavoro, la documentazione probatoria sopra citata, dovrà essere trasmessa a questa direzione generale - servizio rischi, che provvederà a far eseguire gli approfondimenti del caso dalla consulenza tecnica per l'accertamento dei rischi professionali e ad impartire le conseguenti istruzioni.

2) Annullamento della tassazione a seguito di specifica richiesta del datore di lavoro.

Anche in questa ipotesi occorre anzitutto distinguere il caso in cui la tassazione supplementare è stata applicata d'ufficio dall'Istituto, senza alcuna denuncia del rischio da parte del datore di lavoro, dal caso in cui la tassazione è stata operata a seguito di specifica dichiarazione del datore di lavoro stesso.

Nel primo caso, ove l'accertamento tecnico escluda il rischio con estrapolazione al passato, la richiesta dei premi pagati per la speciale copertura assicurativa sarà accolta relativamente al periodo di inesistenza del rischio e, comunque, nei limiti della prescrizione decennale.

Viceversa, ove il giudizio tecnico di inesistenza del rischio non possa essere riferito al passato, la richiesta del datore di lavoro sarà respinta, salvo invitarlo a fornire, in quanto attore, validi elementi di prova della inesistenza del rischio stesso.

In tale ipotesi la documentazione probatoria prodotta dall'interessato dovrà essere trasmessa, così come indicato al punto 1), a questa Direzione Generale - servizio rischi, per gli approfondimenti del caso e per le determinazioni da adottare.

Nel secondo caso, ove l'accertamento tecnico escluda il rischio con estrapolazione al passato, la richiesta di rimborso dei premi pagati sarà accolta, sempre limitatamente al periodo di inesistenza del rischio e nell'ambito della prescrizione decennale.

Viceversa, se il giudizio tecnico di inesistenza del rischio non potesse essere estrapolato al passato, si dovrà senza meno rifiutare il rimborso, invitando peraltro il datore di lavoro a provare egli stesso l'inesistenza del rischio.

In quest'ultima ipotesi, la documentazione probatoria prodotta dall'interessato andrà trasmessa, come nei casi precedenti, a questa Direzione Generale che impartirà le istruzioni conseguenti.

Tanto premesso, le disposizioni impartite sull'argomento con lettera circolare n. 87/1983, sono abrogate.

Fattispecie particolari che dovessero presentarsi nell'attuazione delle presenti disposizioni dovranno essere segnalate a questa direzione generale - servizio rischi per le opportune determinazioni.

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