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Organo: INAIL - DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE Documento: Circolare n. 82 del 3 ottobre 1997

Oggetto: Artt. 20 D.P.R. n. 509/1979 e 10 R.O.P.. Autorizzazione all'assunzione di incarichi professionali esterni. Decentramento.

Com'è noto, il pubblico dipendente è soggetto al dovere di "esclusività", nel senso che, di regola, non può prestare altra attività lavorativa che non sia quella dovuta alla amministrazione di appartenenza. Il principio - la cui violazione costituisce ora, in forza dell'art. 1, comma 61, della L. n. 662/1996, "giusta causa di recesso" - subisce, tuttavia, in taluni casi tassativamente fissati dalla legge, limitate eccezioni; tra queste, l'ipotesi disciplinata dall'art. 20 del D.P.R. n.

509/1979, tuttora vigente in virtù dei richiami operati dalle successive norme regolamentari.

Secondo la disposizione, i dipendenti, che per l'espletamento delle loro funzioni presso l'Istituto siano iscritti ad un albo professionale (come, ad esempio, i "professionisti", già inquadrati nella X qualifica funzionale, di cui al C.C.N.L. in data 11 ottobre 1996), possono essere autorizzati,

"di volta in volta", in presenza di "specifico interesse" dell'Ente, a svolgere, fuori dell'orario d'ufficio, incarichi di carattere professionale, "non attinenti ad attività di istituto", loro conferiti da soggetti estranei all'I.N.A.I.L., "semprechè le relative spese ed onorari facciano carico a terzi".

Nella specie, quindi, è l'esistenza di un concreto vantaggio per l'amministrazione - in termini di arricchimento delle esperienze nonché di aggiornamento e formazione professionale del dipendente - a giustificare e rendere ammissibile la deroga al generale divieto di cui sopra.

Sinora, sulla base del previgente regime competenziale, fortemente centralistico, all'eventuale rilascio dell'autorizzazione in parola ha provveduto lo scrivente; peraltro, l'attuale quadro normativo di riferimento, e il conseguente nuovo assetto ordinamentale dell'Istituto, rendono ormai tale prassi anacronistica e incoerente, fra l'altro, con la recente delibera consiliare n.

1124/1997 sulla "rappresentanza", improntata al riconoscimento, in via diretta ed originaria, a favore dei dirigenti, di un'autonoma sfera di poteri gestionali, esercitabili, in nome e per conto dell'Ente, anche per ciò che concerne il personale.

Ciò stante, dispongo che all'incombente in parola, e alle connesse valutazioni, provvedano ora:

- i dirigenti preposti alle Direzioni regionali, interregionali e provinciale di Bolzano per i dipendenti incardinati nelle rispettive Consulenze professionali;

- il dirigente preposto alla Direzione Centrale Rischi nei riguardi dei dipendenti in servizio presso la Consulenza per l'Accertamento dei Rischi Professionali;

- il dirigente preposto alla Direzione Centrale Patrimonio per i dipendenti della Consulenza Tecnica per l'Edilizia e della Gestione Immobiliare;

- il dirigente preposto alla Direzione Centrale Pianificazione, Programmazione e Controllo nei riguardi dei dipendenti in forza alla Consulenza Statistico-Attuariale;

- il dirigente preposto alla Direzione Centrale per il Supporto agli Organi Istituzionali nei riguardi dei professionisti dell'Avvocatura Generale;

- il dirigente preposto alla Direzione Centrale Organizzazione e Risorse Umane nei riguardi dei dipendenti in forza al Centro Studi e Servizi per la Prevenzione;

- il dirigente preposto alla Direzione Centrale per i Servizi Informativi Automatizzati per i professionisti del ramo informatico ivi compresi quelli del "Centro per il Sistema di qualità e il

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Monitoraggio Informatici".

Tali dirigenti, infatti, in virtù della posizione funzionale ricoperta (sono, fra l'altro, gestori del budget di risorse professionali loro assegnate) sono in grado di valutare l'ammissibilità dell'incarico anche nel più ampio contesto organizzativo dell'Istituto e di assicurare in materia la necessaria uniformità di comportamenti.

Richiamato quanto già precisato sull'argomento con circolare n. 4/1994 e circolare n. 29/1997 (punto A), di seguito, allo scopo di agevolare il nuovo compito affidato ai citati funzionari, fornisco alcune indicazioni di massima; ovviamente, l'Ufficio di disciplina della Direzione Centrale Organizzazione e Risorse Umane è a disposizione per ogni chiarimento si rendesse necessario.

1. ISTANZA.

L'istanza andrà rivolta, da parte degli aspiranti all'assunzione di incarico professionale, ai su elencati dirigenti, individuati secondo la struttura di appartenenza dell'interessato; il dipendente in posizione di distacco, assegnazione temporanea, ecc., si rivolgerà al preposto all'unità ove è distaccato, temporaneamente assegnato, ecc.. Nella domanda andranno, fra l'altro, precisati:

- natura e oggetto dell'incarico;

- generalità o denominazione del soggetto committente;

- data di inizio e termine (anche presumibili) dell'attività.

All'istanza dovrà essere allegata anche la scheda-notizie, di cui al fax del 12 ottobre 1995, relativa alla "Anagrafe delle prestazioni", scheda che, in caso di accoglimento dell'istanza stessa, dovrà essere trasmessa, a cura della struttura autorizzante, alla Direzione Centrale Organizzazione e Risorse Umane - Ufficio di disciplina.

2. VALUTAZIONI DEL DIRIGENTE.

Occorre precisare come, ai fini che interessano, per "incarico professionale" debba intendersi un'attività validamente espletabile solo da soggetto iscritto ad un ordine o collegio professionale; non ricorrendo tale presupposto, l'inerente autorizzazione è soggetta alle diverse regole di cui all'art. 10, commi 2° e 3°, del R.O.P..

L'incarico cui il dipendente aspira deve:

- essere innanzitutto conciliabile con i doveri d'ufficio:

l'impegno (da determinare con sufficiente grado di approssimazione) richiesto per il suo espletamento, cioè, non può intralciare il normale adempimento delle prestazioni lavorative in favore dell'Istituto. Considerati i compiti sempre più pressanti affidati ai professionisti, la valutazione in proposito deve essere particolarmente rigorosa e tener conto sia delle specifiche responsabilità professionali in atto gravanti sull'interessato sia dell'apporto che, in relazione agli obiettivi e alle esigenze generali della struttura, il medesimo potrebbe essere chiamato ad assicurare in futuro;

- avere durata determinata o determinabile in base all'oggetto, escludendosi ogni rinnovo automatico;

- essere compatibile con il rapporto d'impiego; non sono ammissibili, fra le altre, attività in conflitto, anche potenziale, con gli interessi dell'Amministrazione;

- rispondere ai requisiti della occasionalità e della saltuarietà previsti dalla legge. Un'eventuale

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eccessiva ripetitività, infatti, potrebbe configurare esercizio continuativo di libera professione, interdetto, come tale, ai pubblici dipendenti.

Quanto allo "specifico interesse" dell'Ente - al quale, come detto, è anche subordinato il rilascio dell'autorizzazione - è ovvio che, al fine di evitare una sostanziale elusione del "dovere di esclusività", l'autorizzazione stessa potrà essere concessa quando l'oggetto dell'incarico:

- riguardi aree di attività di attuale o potenziale attinenza ai compiti svolti dall'interessato presso l'Ente;

- giovi all'aggiornamento professionale e alla formazione del dipendente (cfr. l'art. 82 del C.C.N.L. 11.10.1996 relativo alla dirigenza e specifiche tipologie professionali).

Considerato inoltre che il giudizio cui è chiamato il dirigente, può talora implicare (specie in materia di riscontro dell'impegno richiesto dall'incarico o di eventuale esistenza dello "specifico interesse") valutazioni di natura più strettamente tecnica, potranno essere interessati, ove ritenuto utile, per un parere su singole fattispecie, i coordinatori delle consulenze professionali regionali o, a seconda dei casi, centrali.

Richiamo inoltre l'attenzione sull'istituto del "silenzio-assenso" introdotto in materia dall'art. 1, comma 60, della l.n. 662/1996 citata, ai sensi del quale la richiesta di autorizzazione a svolgere attività lavorativa esterna, presentata da un dipendente alla propria amministrazione, si intende accolta "ove entro trenta giorni dalla presentazione non venga adottato un motivato provvedimento di diniego". Le istanze degli interessati, quindi, andranno vagliate con la massima urgenza possibile al fine di evitare la maturazione del tacito accoglimento; allo stesso fine, in caso di difficoltà istruttorie che dovessero ostacolare l'osservanza del termine, sarà bene esporre al dipendente, con apposita lettera da inoltrare entro i predetti trenta giorni, le ragioni del ritardo.

3. AUTORIZZAZIONE.

Nella lettera di autorizzazione all'interessato, deve, fra l'altro, precisarsi che la medesima viene concessa alle seguenti condizioni, la cui inosservanza, ove constatata, comporta la revoca del beneficio nonché gravi conseguenze disciplinari:

- l'incarico non deve comportare l'uso di beni o strumenti di proprietà dell'I.N.A.I.L., né conflitto di interessi, anche potenziale, con quest'ultimo;

- l'incarico deve essere svolto al di fuori dell'orario e dei locali d'ufficio, tenendo presenti, per i professionisti dipendenti, gli obblighi derivanti dall'art. 66 del menzionato C.C.N.L. di comparto;

- l'incarico deve essere reso nella più scrupolosa osservanza delle disposizioni impartite con circolare n. 4/1994 nonché con successivi fax del 12 ottobre 1995 e 23 settembre 1996 in materia di "Anagrafe delle prestazioni".

Ciò posto, si precisa infine che:

- le disposizioni su enunciate non si applicano al personale sanitario, per il quale vige in materia diversa normativa;

- la disciplina e la gestione dell'"Anagrafe delle prestazioni" resta accentrata anche per gli incarichi professionali in discorso.

La presente circolare deve essere immediatamente portata a conoscenza del personale interessato ai sensi dell'articolo 96 del Regolamento Organico del Personale e con le modalità di cui alla circolare n. 3/1973.

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