• Non ci sono risultati.

(1)Organo: INAIL Documento: Circolare n

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "(1)Organo: INAIL Documento: Circolare n"

Copied!
1
0
0

Testo completo

(1)

Organo: INAIL

Documento: Circolare n. 22 del 3 aprile 1976

Oggetto: Legge 27 dicembre 1975 n. 780: Norme concernenti la silicosi e l'asbestosi nonché la rivalutazione degli assegni continuativi mensili agli invalidi liquidati in capitale - Articolo 7.

In ordine alla legge indicata in oggetto (v. circolare n. 12/1976) si specifica che la riapertura dei termini prevista dall'articolo 7 giorni 360 a decorrere dall'entrata in vigore della legge stessa (6 febbraio 1976) - per la presentazione all'Istituto, da parte del lavoratori delle domande di indennizzo relative alle tecnopatie di cui alle voci della tabella allegato n. 4 del Testo Unico n. 1124/1965, modificata ed integrata dal D.PR.

del 9 giugno 1975 n. 482 attiene alle seguenti malattie:

Voce 11 - malattie causate da bromo, cloro, fluoro, jodio e composti;

Voce 12 - malattie causate da acido nitrico, ossidi di azoto, ammoniaca;

Voce 13 - malattie causate da anidride solforosa, acido solforico, idrogeno solforato;

Voce 34; malattie causate da amine alifatiche ed aromatiche (primarie, secondarie e terziarie ed eterocicliche) e da idrazine aromatiche e da loro derivati, alogenati, fenolici nitrosi e nitrati solfonati.

La disposizione in esame per espressa previsione legislativa, ha efficacia anche per i casi in cui la manifestazione morbosa si è verificata dopo il periodo massimo di indennizzabilità.

Questa Direzione generale, attese le finalità sociali che hanno ispirato la legge, ha provveduto a darne la massima diffusione sul piano nazionale, a mezzo stampa; si invitano, peraltro, le Sedi ad assicurare la più ampia divulgazione delle presenti istruzioni attraverso la stampa locale dando particolare rilievo a termine - 30 gennaio 1977 - entro il quale devono essere presentate dagli interessati le richieste per ottenere le prestazioni.

Riferimenti

Documenti correlati

5 In merito alla riscossione coattiva, l’art. 602, intrapresa successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, salvo il caso in cui

Ai fini di quanto disposto dal presente decreto, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021, i

A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31 dicembre 2021, i soggetti beneficiari del credito, in luogo dell'utilizzo diretto, possono optare per la

Con decreto del Ministro dell'Universita' e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della

Questa circolare sarà portata a conoscenza del personale mediante affissione agli albi delle Unità dell’Istituto per trenta giorni consecutivi. IL DIRETTORE GENERALE Allegati: 1,

A decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 31 dicembre 2009 , il calcolo dei premi dei lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari è effettuato sulla base delle

A decorrere dal 1° gennaio 2006 e fino al 31 dicembre 2006, il calcolo dei premi dei lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari è effettuato sulla base delle

153-I - Sottocopertina per schede di evidenza rendite dirette 153-I/Bis - Sottocopertina per schede di evidenza rendite ai superstiti 155-I/Bis - Trasmissione delle schede di