Organo: INAIL
Documento: Circolare n. 22 del 3 aprile 1976
Oggetto: Legge 27 dicembre 1975 n. 780: Norme concernenti la silicosi e l'asbestosi nonché la rivalutazione degli assegni continuativi mensili agli invalidi liquidati in capitale - Articolo 7.
In ordine alla legge indicata in oggetto (v. circolare n. 12/1976) si specifica che la riapertura dei termini prevista dall'articolo 7 giorni 360 a decorrere dall'entrata in vigore della legge stessa (6 febbraio 1976) - per la presentazione all'Istituto, da parte del lavoratori delle domande di indennizzo relative alle tecnopatie di cui alle voci della tabella allegato n. 4 del Testo Unico n. 1124/1965, modificata ed integrata dal D.PR.
del 9 giugno 1975 n. 482 attiene alle seguenti malattie:
Voce 11 - malattie causate da bromo, cloro, fluoro, jodio e composti;
Voce 12 - malattie causate da acido nitrico, ossidi di azoto, ammoniaca;
Voce 13 - malattie causate da anidride solforosa, acido solforico, idrogeno solforato;
Voce 34; malattie causate da amine alifatiche ed aromatiche (primarie, secondarie e terziarie ed eterocicliche) e da idrazine aromatiche e da loro derivati, alogenati, fenolici nitrosi e nitrati solfonati.
La disposizione in esame per espressa previsione legislativa, ha efficacia anche per i casi in cui la manifestazione morbosa si è verificata dopo il periodo massimo di indennizzabilità.
Questa Direzione generale, attese le finalità sociali che hanno ispirato la legge, ha provveduto a darne la massima diffusione sul piano nazionale, a mezzo stampa; si invitano, peraltro, le Sedi ad assicurare la più ampia divulgazione delle presenti istruzioni attraverso la stampa locale dando particolare rilievo a termine - 30 gennaio 1977 - entro il quale devono essere presentate dagli interessati le richieste per ottenere le prestazioni.