• Non ci sono risultati.

BOLLETTINO UFFICIALE SOMMARIO REPUBBLICA ITALIANA. Serie Ordinaria - Lunedì 12 aprile 2021 B) PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "BOLLETTINO UFFICIALE SOMMARIO REPUBBLICA ITALIANA. Serie Ordinaria - Lunedì 12 aprile 2021 B) PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE"

Copied!
64
0
0

Testo completo

(1)

BOLLETTINO UFFICIALE

REPUBBLICA ITALIANA

Serie Ordinaria - Lunedì 12 aprile 2021

SOMMARIO

B) PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Decreto Presidente Regione Lombardia 6 aprile 2021 - n. 736

Approvazione ai sensi dell’art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 6, comma 8, della l.r. 14 marzo 2003 n. 2, appro- vazione dell’atto integrativo all’Accordo di programma finalizzato alla valorizzazione urbanistica delle aree dell’ex Ospeda-

le di Vimercate e aree limitrofe . . . 3

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

Delibera Giunta regionale 7 aprile 2021 - n. XI/4522

Rideterminazione del termine di attuazione della linea di azione d di cui alla d.g.r. 8 ottobre 2015 n. X/4142 «Approvazione

del secondo programma di attuazione del P.R.E.R.P. 2014-2016, approvato con d.c.r. 30 luglio 2014, n. 456» . . . . 14 Delibera Giunta regionale 7 aprile 2021 - n. XI/4528

Secondo incremento della dotazione finanziaria a disposizione del Bando Neve programmata H48, di cui alla d.g.r. XI/1767 del 17 giugno 2019: potenziamento ed efficientamento della capacità di innevamento e apprestamento delle piste da sci

lombarde . . . . 15 Delibera Giunta regionale 7 aprile 2021 - n. XI/4536

Bando di sostegno alle M.P.M.I. per l’innovazione delle filiere di economia circolare in Lombardia – Edizione 2021: approva-

zione dei criteri attuativi . . . . 18 Delibera Giunta regionale 7 aprile 2021 - n. XI/4537

Rettifica della delibera n. XI/4374 del 3 marzo 2021 «Rimessione In termini ai sensi dell’art. 10 della legge regionale 28 di- cembre 2020, n. 26 per il completamento degli interventi di cui alla d.g.r. n. XI/535 del 17 settembre 2018, ‘Invito a presentare

proposte di manutenzione urgente del territorio a favore dei piccoli comuni’» . . . . 31

D) ATTI DIRIGENZIALI Giunta regionale D.G. Welfare

Decreto dirigente unità organizzativa 2 aprile 2021 - n. 4589

Cooperativa Lotta contro l’emarginazione cooperativa sociale ONLUS, con sede legale in via Felice Lacerra 124, Sesto San Giovanni, codice fiscale: 94502230157. Riconoscimento di ente unico di una pluralità di unità di offerta sociosanitarie ac-

creditate . . . . 32

D.G. Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi

Decreto dirigente unità organizzativa 2 aprile 2021 - n. 4564

D.g.r. n. XI/1963 del 22 luglio 2019 - Fondo regionale per le agevolazioni finanziarie alle imprese agricole per il credito di funzionamento: attuazione del bando approvato con d.d.u.o. del 30 settembre 2019 n. 13795. Rettifica della posizione id

734 e cambio beneficiario della posizione ID 721 . . . . 33 Decreto dirigente struttura 30 marzo 2021 - n. 4319

Indennizzi dei danni arrecati alle produzioni agricole ed alle opere approntate sui terreni coltivati ed a pascolo dalle specie di fauna selvatica e domestica inselvatichita - periodo 1° ottobre 2020 - 31 dicembre 2020 - Impegno di spesa e liquidazio- ne di ambiti territoriali di caccia n. 1 «Prealpino», n. 2 «delle Valli del Ticino e dell’Olona» e del comprensorio alpino di caccia

nord Verbano. Insubria Varese . . . . 35

D.G. Sviluppo economico

Decreto dirigente unità organizzativa 2 aprile 2021 - n. 4571

Approvazione dell’elenco domande non ammissibili ovvero oggetto di rinuncia presentate in risposta all’avviso «SI! Lom- bardia – Sostegno Impresa Lombardia – Avviso 2 ter, per i lavoratori autonomi con partita iva individuale attiva non iscritti al

registro delle imprese» di cui al d.d.u.o. 16 febbraio 2021, n. 1895 (ex d.g.r. 15 febbraio 2021, n. 4322) . . . . . . 39

(2)

D.G. Ambiente e clima

Decreto dirigente unità organizzativa 2 aprile 2021 - n. 4587

D.g.r. 3970/2020, programma annuale d’intervento ai sensi dell’art. 17 bis della l.r. 26/03 - Finanziamento 2021 - Impegno a favore della Comunità montana della Valsassina – «Realizzazione della pista ciclopedonale verso altopiano I lotto» (CUP

MASTER C23E18000110007) - Intervento di rimozione di rifiuti interrati in comune di Barzio –- CUP C21E20000180002 . . . . . 49 Decreto dirigente struttura 6 aprile 2021 - n. 4651

Aggiornamento del programma delle ispezioni ordinarie nelle installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale

(A.I.A.) per il biennio 2020-2021 . . . . 51

(3)

B) PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

D.p.g.r. 6 aprile 2021 - n. 736

Approvazione ai sensi dell’art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000, n.  267 e dell’art. 6, comma 8, della l.r. 14 marzo 2003 n.  2, approvazione dell’atto integrativo all’Accordo di programma finalizzato alla valorizzazione urbanistica delle aree dell’ex Ospedale di Vimercate e aree limitrofe

IL PRESIDENTE Visti:

− l’art. 34 del d.lgs. n.267 del 18 agosto 2000 «Testo Unico del- le leggi sull’ordinamento degli EELL»;

− l’art. 6 della l.r. n.  2 del 14 marzo 2003 «Programmazione negoziata regionale»;

− gli artt. 4 e 7 della l.r. n.19 del 29 novembre 2019 «Disciplina della Programmazione Negoziata di interesse regionale»;

− la l.r. n.12 dell’11 marzo 2005 «Legge per il governo del territorio»;

− il Programma Regionale di Sviluppo della X Legislatura, ap- provato con d.c.r. XI/64 del 10 luglio 2018;

Richiamati:

− la d.g.r. n. VIII/3209 del 27 settembre 2006 di promozione dell’Accordo di Programma per la valorizzazione delle aree dell’ex Ospedale di Vimercate e limitrofe;

− la d.g.r. n. VIII/8494 del 26 novembre 2008 di approvazione dell’ipotesi di Accordo di Programma finalizzato alla valo- rizzazione urbanistica delle aree dell’Ex Ospedale di Vimer- cate e aree limitrofe;

− il d.p.g.r. n. 5545 del 4 giugno 2009 (pubblicato su BURL S.O.

n.25 del 22 giugno 2009) di approvazione dell’Accordo di Programma finalizzato alla valorizzazione urbanistica delle aree del vecchio Ospedale di Vimercate e aree limitrofe;

− la d.g.r. n. XI/1949 del 22 luglio 2019 di promozione dell’Atto Integrativo all’Accordo di Programma finalizzato alla valo- rizzazione urbanistica delle aree dell’Ex Ospedale di Vimer- cate e aree limitrofe, approvato con d.p.g.r. 4 giugno 2009 n. 5545 e avvio del relativo procedimento di verifica di as- soggettabilità alla valutazione ambientale strategica - VAS;

− La d.g.r. n. XI/4333 del 22 febbraio 2021 di approvazione dell’Atto Integrativo all’Accordo di Programma finalizzato alla valorizzazione urbanistica delle aree dell’Ex Ospedale di Vimercate e aree limitrofe;

Preso atto che:

− l’Atto Integrativo all’Accordo di Programma finalizzato al- la valorizzazione urbanistica delle aree dell’Ex Ospedale di Vimercate e aree limitrofe è stato sottoscritto con firma digitale, marca temporale del 5 marzo 2021, da Regione Lombardia, ASST della Brianza e Comune di Vimercate;

− l’Atto Integrativo all’Accordo di Programma, è stato ratifi- cato dal Comune di Vimercate con delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 22 marzo 2021 e comporta variante urbanistica allo strumento urbanistico vigente del Comu- ne di Vimercate;

DECRETA

1. di approvare, ai sensi dell’art. 34 del d.lgs. n. 267 del 18 ago- sto 2000, dell’art. 6, comma 8, della l.r. n. 2 del 14 marzo 2003, l’Atto Integrativo all’Accordo di Programma finalizzato alla valo- rizzazione urbanistica delle aree dell’Ex Ospedale di Vimercate e aree limitrofe, sottoscritto con firma digitale, marca temporale del 5 marzo 2021, da Regione Lombardia, ASST della Brianza e Comune di Vimercate (allegato 1), parte integrante e sostanzia- le del presente atto;

2. di disporre ai sensi dell’art. 6, commi 8 e 10 della l.r. del 14 marzo 2003 n. 2, la pubblicazione del presente decreto e dell’At- to Integrativo all’Accordo di Programma (allegato 1) sul Bolletti- no Ufficiale della Regione Lombardia;

3. di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi dell’art.23, comma 1, lettera d, del d.lgs. n. 33/2013;

Il presidente Attilio Fontana

——— • ———

(4)

ALLEGATO 1

 

Atto integrativo all’Accordo di Programma finalizzato alla valorizzazione urbanistica delle aree dell’ex Ospedale di Vimercate e aree limitrofe, approvato con d.p.g.r. 4 giugno 2009 n. 5545 (ai sensi dell’art. 7 della legge regionale 29 novembre 2019 n. 19 e dell’art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

TRA

REGIONE LOMBARDIA, con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia n.1, nella persona del Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana;

COMUNE DI VIMERCATE, con sede in Vimercate, piazza Unità d’Italia,1, nella persona del Sindaco Francesco Sartini;

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) DELLA BRIANZA, con sede in Vimercate, via Santi Cosma e Damiano, 10, nella persona del Direttore Generale Marco Trivelli;

(di seguito congiuntamente denominati “PARTI”)

PREMESSO CHE

 con DPGR n. 5545 del 4/06/2009 è stato approvato l’Accordo di Programma (di seguito AdP) sottoscritto in data 9 aprile 2009 tra Regione Lombardia, Comune di Vimercate e Azienda Ospedaliera di Desio e Vimercate (ora ASST della Brianza), con l’adesione del Consorzio Agrario di Milano e Lodi, di immobiliare Briantea 2000 e di Valore Reale SGR, finalizzato alla valorizzazione urbanistica delle aree dell’Ex Ospedale di Vimercate e aree limitrofe (pubblicato su BURL S.O. n.25 del22 giugno 2009);

 con il suddetto Accordo di Programma gli Enti pubblici sottoscrittori hanno inteso prevedere la trasformazione urbanistica delle aree attraverso l’approvazione di uno o più Programmi Integrati di Intervento, da approvarsi secondo le procedure di cui all’art.

92 della l.r. 12/2005 e s.m.i.;

 con DGR n. XI/1949 del 22 luglio 2019 è stato promosso l’Atto Integrativo all’accordo di programma finalizzato alla valorizzazione urbanistica delle aree dell’ex Ospedale di Vimercate e aree limitrofe approvato con DPGR n. 5545 del 4/06/2009 ed è stato avviato il relativo procedimento di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica – VAS;

 con il suddetto Atto Integrativo gli Enti pubblici hanno inteso perseguire gli obiettivi generali:

- l’aggiornamento della fase attuativa di valorizzazione e riqualificazione delle aree

del vecchio Ospedale ed in particolare dare attuazione all’aggiornamento dei

Servizi di interesse Pubblico e relativa variazione delle volumetrie e disciplinare

(5)

 

2  nuove modalità di calcolo della volumetria urbanistica per gli edifici storici oggetto di recupero;

- individuare l’ambito oggetto dell’Atto Integrativo, comportante variante urbanistica del PGT del Comune di Vimercate, e del PII attuativo del medesimo;

- avviare il procedimento di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) relativamente alla variante dello strumento urbanistico del Comune di Vimercate in quanto tali variazioni determinano l’uso di piccole aree a livello locale e modifiche minori e si prevede che non producano impatti significativi sull’ambiente.

CONSIDERATO CHE

Il Collegio di Vigilanza dell’Accordo di Programma nella seduta del 10 luglio 2019:

 si è espresso favorevolmente in merito all’aggiornamento dei “Servizi di interesse pubblico” da realizzare in attuazione dell’Accordo di Programma come di seguito elencati: realizzazione del nuovo PreSST (nuova costruzione di 4.000mq slp), realizzazione appartamenti protetti (nuova costruzione di 3.000 mq slp), recupero Edificio ex Medicine da adibire a funzioni di intesse pubblico, realizzazione teatro (di tipo ipogeo di 1.500 mq e capienza di 500 posti), recupero della Cappellania per funzione culturale;

 ha dato atto che l’aggiornamento dei Servizi di Interesse Pubblico e il relativo incremento delle volumetrie incide sugli “obiettivi primari” definiti dall’articolo 12 dell’Accordo di Programma, con riferimento al dimensionamento della “capacità edificatoria massima ammissibile”, relativamente all’incremento della volumetria esistente ristrutturabile e/o ricollocabile con funzioni miste” solo del lotto 2 (aree dell’ex Ospedale), stabilita dalle NTA in 63.844 mc, di cui 21.000 mc. da ristrutturare a utilizzo/cessione pubblica e che pertanto tale aggiornamento comporta una variante sostanziale all’Accordo di programma per la cui approvazione il Collegio di Vigilanza dispone l’esperimento delle medesime procedure seguite per la conclusione dell’Accordo;

 ha assunto le seguenti determinazioni:

o dare subito corso alla fase attuativa, procedendo alla presentazione di un progetto urbanistico complessivo unitario dell’ambito territoriale dell’Accordo di Programma e di proposte di PII disgiunti;

o dare avvio ai sensi dell’art.6 della l.r. 2/2003, al procedimento di promozione di un atto integrativo all’Accordo di Programma per disciplinare l’aggiornamento della fase attuativa di valorizzazione e riqualificazione delle aree del vecchio ospedale ed in particolare al fine di dare attuazione all’aggiornamento dei Servizi di Interesse Pubblico e relativa variazione della volumetria urbanistica per gli edifici storici oggetto di recupero;

o individuare quali soggetti interessati al perfezionamento dell’atto Integrativo all’Accordo di Programma; Regione Lombardia; Comune di Vimercate; ASST di Vimercate;

o individuare l’ambito oggetto dell’Atto Integrativo comportante variante

urbanistica del Comune di Vimercate, e del PII attuativo del medesimo.

(6)

 

 la realizzazione degli interventi previsti necessita di procedura di variante urbanistica ed è da assoggettare alla procedura di Verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS), avviata con DGR n. XI/1949 del 22 luglio 2019

 con la stessa DGR n. XI/1949 del 22 luglio 2019 sono state individuate, ai fini dell’espletamento della procedura di verifica VAS, le seguenti autorità responsabili del procedimento:

o Struttura Progetti per lo sviluppo dell’Area metropolitana e del Post Expo (ora Struttura Programmazione Negoziata) - Area Programmazione e Relazioni esterne della Direzione Generale Presidenza;

o Autorità Competente per la VAS la Struttura Giuridico per il territorio e VAS presso la DG Territorio e Protezione Civile;

 con Decreto dirigenziale n. 731 del 23/01/2020 dell’Autorità Procedente, sono stati individuati i soggetti competenti in materia ambientale, e gli Enti territorialmente e funzionalmente interessati chiamati a partecipare alla Conferenza di Verifica, i soggetti e i settori del pubblico interessati all'iter decisionale, nonché le modalità di informazione e comunicazione;

 con note del 27/10/2020 (Prot. A1.2020.0357478 e A1.2020.0357498) e del 28/10/2020 (Prot. A1.2020.0358777), ha comunicato ai soggetti di cui al d.d.s. n. 731 del 23/01/2020 la messa a disposizione su SIVAS del Rapporto preliminare e della variante al PGT del Comune di Vimercate, fissando il termine per l’invio di pareri e osservazioni entro i successivi 30 giorni (26/11/2020);

 dal 27/10/2020 sul portale SIVAS di Regione Lombardia sono stati messi a disposizione il Rapporto Preliminare VAS e la variante al PGT del Comune di Vimercate:

o Rapporto Preliminare VAS

o VAR al PGT del Comune di Vimercate

 dal 06/11/2020si è tenuta la Conferenza di Verifica che, in considerazione della grave emergenza sanitaria COVID-19 in corso, si è svolta in forma asincrona con la pubblicazione su SIVAS di materiale illustrativo sintetico della procedura nonché della documentazione messa a disposizione;

 A conclusione del periodo di consultazione pubblica sono pervenute n.4 osservazioni ai documenti pubblicati;

 In data 22 dicembre 2020 e sino al 21 gennaio 2021 è stata depositata all’Albo Pretorio del Comune di Vimercate la Variante Urbanistica connessa all’Atto Integrativo ai sensi dell’art. 6 della l.r. 2/2003;

 Nei quindici giorni successivi al deposito non sono pervenute osservazioni;

 Con decreto della Direzione Generale Urbanistica e Protezione Civile n. 696 del

27.01.2021 “Verifica di assoggettabilità a VAS dell’Atto Integrativo all’Accordo di

Programma finalizzato alla valorizzazione urbanistica delle aree dell’ex Ospedale di

Vimercate e aree limitrofe promosso con DGR 22 luglio 2019 n.XI/1949 - Decisione

(Allegato 4 parte integrante del presente atto), l’Atto Integrativo è stato escluso con

prescrizioni dalla procedura VAS.

(7)

 

RILEVATO CHE

 la Segreteria Tecnica dell’Accordo di Programma, riunitasi in data 9 febbraio 2021, ha predisposto l’ipotesi di Atto Integrativo all'Accordo di Programma finalizzato alla valorizzazione urbanistica delle aree dell’ex Ospedale di Vimercate e aree limitrofe;

 l’ipotesi di Atto Integrativo all'Accordo di Programma finalizzato alla valorizzazione urbanistica delle aree dell’ex Ospedale di Vimercate e aree limitrofe è stata valutata dal Collegio di Vigilanza riunitosi in data 18 febbraio 2021;

 l'approvazione dell'ipotesi di Atto Integrativo all'Accordo di Programma di cui sopra è avvenuta da parte:

− del Direttore Generale dell’ASST della Brianza con deliberazione n. 109 del 19 febbraio 2021;

− della Giunta Comunale di Vimercate con deliberazione n. 20 del 1 marzo 2021;

 con DGR n. n. 4333 del 22 febbraio 2021 la Giunta Regionale ha approvato l’ipotesi di Atto Integrativo all’Accordo di Programma;

 il presente Atto Integrativo all'Accordo di Programma necessita di ratifica da parte del Consiglio Comunale di Vimercate entro trenta giorni dalla sua sottoscrizione, producendo effetti di variante urbanistica;

RICHIAMATI

 il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, e, in particolare, l’art. 34, riguardante la disciplina generale in materia di Accordi di Programma;

 la legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 ed in particolare l’art. 6 della legge medesima che disciplina le procedure per gli accordi di programma di prevalente competenza regionale;

 la LR 29/11/2019, n. 19 e, in particolare, l’art. 7, che disciplina le procedure per gli accordi di programma;

 il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato con DCR n. XI/64 del 10/07/ 2018;

TUTTO CIO’ PREMESSO

tra le PARTI interessate all’Atto integrativo all’Accordo di Programma, come sopra

individuate, si conviene e si stipula quanto segue

(8)

 

Articolo 1

Premesse

1.Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto Integrativo all'Accordo di Programma finalizzato alla valorizzazione urbanistica delle aree dell’ex Ospedale di Vimercate e aree limitrofe.

2.Tutti i riferimenti alla Variante Urbanistica del presente Atto Integrativo all’Accordo di Programma si intendono riferiti al Comparto 2b.

3.Il presente Atto Integrativo, ha valenza novativa rispetto alle pattuizioni dell’Accordo di Programma e costituisce Variante a Piano Generale del Territorio del Comune di Vimercate, prevedendo la modifica dei “Servizi di interesse pubblico” con conseguente aumento volumetrico rispetto a quanto indicato nelle Norme Tecniche di Attuazione.

Articolo 2

Ambito territoriale dell’Atto Integrativo all’Accordo di Programma

1. L'ambito territoriale di cui al presente Atto comprende le aree del Comparto 2b oggetto dell’Accordo di Programma, approvato con DPGR n. 5545 del 4/06/2009 e stipulato in data 9 aprile 2009, di cui alle superiori premesse, delimitato dalle vie Bonsaglio, Battisti, Ospedale e Cereda, come da planimetria allegata al presente atto.

Articolo 3

Finalità e oggetto dell’Atto Integrativo all’Accordo di Programma

1. In coerenza con quanto previsto nelle premesse, il presente Atto Integrativo è complessivamente rivolto, in primo luogo, a garantire l'ottimale, sollecito avvio della fase attuativa dell’Accordo di programma.

2. In secondo luogo, il presente Atto Integrativo persegue l'obiettivo di assicurare la coordinata attuazione degli interventi finalizzati all'organica riqualificazione ambientale e territoriale dell’area del Vecchio Ospedale di Vimercate, e delle aree limitrofe attraverso il progetto urbanistico complessivo unitario dell’ambito territoriale dell’Accordo di Programma e di proposta di PII.

3. Oggetto del presente Atto Integrativo è la modifica dei “Servizi di interesse pubblico”, con conseguente aumento volumetrico è finalizzata alla realizzazione di:

o il nuovo Presidio Sociosanitario Territoriale (PreSST) con nuova costruzione di 4.000 mq di slp;

o appartamenti protetti, con nuova costruzione di 3.000 mq di slp;

o Recupero dell’edificio “Ex Medicine” presente su via Cereda da adibire a funzioni di interesse pubblico;

o un teatro, con nuova costruzione di tipo ipogeo di 1.500 mq e capienza di 500 posti;

o Recupero della ex cappellania, presente in via Battisti, per funzione culturale.

(9)

 

Articolo 4

Variante Urbanistica

1. Oggetto dell’Atto Integrativo è la variante urbanistica del comparto 2b che comporta un aumento della slp pari a 7.006.58 mq

.

, funzionalmente e dimensionalmente distribuiti come descritto nell’elaborato sintesi VAR al PGT, parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 5

Verifica di assoggettabilità a VAS

1. Il presente Atto Integrativo all’Accordo di Programma, in quanto recante variante al vigente PGT del Comune di Vimercate, è stato assoggettato a procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) che si è conclusa con decisione di esclusione dell’Autorità Competente VAS, come da decreto del Dirigente della Struttura Giuridico per il territorio e VAS della Direzione Generale Territorio e Protezione Civile d.d.s. n. 696 del 27.01.2021 (Allegato 1D parte integrante del presente atto).

2. La decisione dell’Autorità Competente VAS comporta le seguenti prescrizioni:

1. In linea generale, per la definizione dei contenuti dell’Atto integrativo dell’AdP in oggetto, chiede di tener conto delle indicazioni e dei suggerimenti illustrati nei capitoli 3 e 4 della relazione - Allegato 1D parte integrante del presente atto.

2. Chiede di recepire le seguenti prescrizioni:

a) La modifica della classificazione acustica comunale relativa agli interventi proposti dovrà procedere in parallelo con la modifica dello strumento urbanistico, garantendo la trasparenza e la partecipazione prevista dal procedimento di cui all’articolo 3 della legge regionale 13/01 e rendendo evidente, nella stessa sede, il raccordo e la coerenza tra i due strumenti, come evidenziato nel parere espresso dalla DG Ambiente e Clima per il tema “Rumore” (Cap. 4.2 della relazione - Allegato 1D parte integrante del presente atto).

b) Prevedere misure mirate a ridurre gli effetti del traffico indotto, volte a favorire la mobilità dolce e l’utilizzo di mezzi di trasporto alternativi ai veicoli privati più inquinanti, come evidenziato nei pareri espressi da ATS Brianza (cap. 3) e dalla DG Ambiente e Clima per il tema “Qualità dell’aria” (Cap. 4.2 della relazione - Allegato 1D parte integrante del presente atto).

c) Chiarire nelle voci di legenda e nella mappa relativa al progetto della soluzione d’invarianza idraulica prevista, la presenza di sistemi di dispersione delle acque meteoriche nel terreno eventualmente previsti oltre alla vasca di laminazione, come richiesto nel parere espresso dalla Provincia di Monza e della Brianza per gli “Aspetti geologici e di difesa del suolo” (Cap. 3 della relazione - Allegato 1D parte integrante del presente atto).

d) Considerare, nella definizione delle soluzioni progettuali, l’obiettivo di garantire

una buona funzionalità del sistema di fognatura e depurazione delle acque reflue

urbane, previsto dalle NTA del PTUA approvato con d.g.r. n. 6990 del 31 luglio

2017 (in particolare l’art. 51) e dal regolamento regionale 6/2019, come richiesto

nel parere espresso dalla DG Territorio e Urbanistica per gli aspetti relativi alle

(10)

 

“Risorse idriche” (Cap. 4.2 della relazione - Allegato 1D, parte integrante del presente atto)

Art. 6

Impegni delle parti e modalità di attuazione

1. In attuazione delle finalità di cui al precedente art. 3, le PARTI che sottoscrivono il presente Atto Integrativo si impegnano, ciascuno per quanto di competenza:

a) a porre in essere tutti i comportamenti necessari all’attuazione del presente Atto Integrativo, nel rispetto delle procedure e delle reciproche responsabilità, degli obblighi o degli impegni assunti;

b) ad attivare, nel rispetto delle competenze, le procedure per il rilascio di autorizzazioni, permessi, nulla osta ed ogni altro titolo abilitativo utile o necessario per il sollecito avvio e compimento delle attività funzionali all’attuazione del presente Atto Integrativo, secondo i principi di economicità, collaborazione e di non aggravio del procedimento di cui alla Legge 7/08/ 1990, n. 241.

2. Fermo restando quanto disposto al precedente comma 1, le PARTI che sottoscrivono il presente Atto Integrativo confermano gli obblighi specifici ad essi ascritti in relazione alle rispettive competenze, ed assumono gli impegni di seguito descritti.

3. In particolare le PARTI si danno reciprocamente atto che:

a) sarà perseguito l’obiettivo di sviluppare un percorso per l’alienazione, la valorizzazione e riqualificazione ambientale e territoriale dell’area denominata Vecchio Ospedale di Vimercate;

b) saranno promosse ed adottate idonee forme di rapporto e di collaborazione con enti e soggetti pubblici e privati interessati all’attuazione degli interventi finalizzati all'organica riqualificazione ambientale e territoriale dell’area del Vecchio Ospedale di Vimercate e aree limitrofe;

c) La Regione Lombardia si impegna a:

a. prestare la collaborazione e l’assistenza necessarie a garantire la rapida e coordinata esecuzione del programma di interventi previsti dal presente Atto Integrativo;

b. garantire il coordinamento tra le iniziative infrastrutturali collegate al presente Atto Integrativo e quelle legate ad altri interventi di valenza regionale che possano avere interferenze e collegamenti reciproci.

d) il Comune di Vimercate si impegna a garantire la celere attuazione dell’iter dei Piani

Integrati di Intervento mediante una significativa riduzione dei tempi di conclusione

dei procedimenti relativi ai permessi di costruire e/o all’approvazione delle connesse

opere pubbliche o di interesse pubblico;

(11)

 

8  e) l’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) della Brianza, si impegna, in collaborazione con gli altri operatori, promotori dell’intervento, a predisporre e presentare ai competenti Enti la proposta di Programma Integrato di Intervento (P.I.I.) di uno o più comparti, nonchè la documentazione per la verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.).

Art. 7

Composizione ed attribuzioni del Collegio di Vigilanza

1. Ai sensi dell’art. 34, del D. Lgs. n. 267/2000, nonché dell’art. 6, della L.R. n. 2/2003, la vigilanza e il controllo sull’esecuzione del presente Atto Integrativo all’Accordo di Programma sono esercitati da un Collegio costituito dal Presidente della Regione Lombardia, che lo presiede, dal Sindaco del Comune di Vimercate e dal Direttore Generale dell’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) della Brianza, o loro delegati.

2. Al Collegio di Vigilanza sono attribuite le seguenti competenze:

a) vigilare, anche attraverso verifiche periodiche, sulla piena, tempestiva e corretta attuazione dell’Accordo di Programma, nel rispetto degli indirizzi e dei tempi e del costante mantenimento dell’interesse pubblico sotteso alla valorizzazione delle aree dell’ex Ospedale di Vimercate;

b) individuare gli eventuali ostacoli che si frapponessero all’attuazione dell’Atto integrativo all’Accordo di Programma, proponendo le soluzioni idonee alla loro rimozione;

c) dirimere, in via bonaria, le controversie che dovessero insorgere tra gli Enti sottoscrittori in ordine all’interpretazione e all’attuazione del presente Atto integrativo all’Accordo di Programma;

d) disporre eventuali interventi sostitutivi per l’attuazione dell’Atto integrativo all’Accordo di Programma;

e) assumere le proprie determinazioni con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti e, in caso di parità, il voto del Presidente della Regione Lombardia o suo delegato, che lo presiede, vale doppio; è richiesta l’unanimità per approvare le modifiche all’Atto Integrativo all’Accordo di Programma;

f) esercitare le funzioni di cui all’art. 6, commi 9, 9bis e 9 ter della L.R. 14 marzo 2003, n. 2.

3. Il Collegio di Vigilanza si avvale della Segreteria Tecnica costituita dai funzionari dei soggetti sottoscrittori, di cui all’art. 6, comma 6, lett. d) della L.R. n. 2/2003.

4. Nessun onere economico dovrà gravare sull’Accodo di Programma per il funzionamento

del Collegio di Vigilanza.

(12)

 

Art. 8

Sanzioni

1. Il Collegio di Vigilanza, nel caso di accertato inadempimento da parte dei soggetti sottoscrittori del presente Atto Integrativo all’Accordo agli obblighi assunti, provvederà a:

a) contestare l’inadempienza a mezzo PEC, con formale diffida ad adempiere entro un congruo termine, comunque non superiore a sessanta giorni;

b) disporre, una volta decorso infruttuosamente detto termine, gli interventi necessari per ottenere l’esecuzione degli obblighi assunti e inadempiuti, fermo restando quanto previsto dall’art. 6, comma 9-ter, della L.R. n. 2/2003.

2. Resta ferma la responsabilità del soggetto inadempiente per i danni arrecati con proprio comportamento agli altri soggetti, ai quali compete di decidere la ripartizione degli oneri sostenuti in conseguenza diretta dell’inadempimento contestato, salvo rivalersi successivamente nei confronti del soggetto inadempiente.

3. Nel caso in cui la gravità dell’inadempimento sia tale da compromettere definitivamente l’attuazione del presente Atto Integrativo all’Accordo, restano a carico del soggetto inadempiente tutte le spese sostenute dai Soggetti sottoscrittori anche per studi, piani e progetti predisposti per la realizzazione di tutto quanto previsto nel presente Atto Integrativo all’Accordo.

Art. 9

Disciplina delle controversie

1. Ogni eventuale controversia relativa all’interpretazione o all’esecuzione del presente Atto Integrativo all’Accordo di Programma, che non si sia potuta definire in via stragiudiziale, sarà deferita alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. a) punto 2, del D.Lgs. 104/2010.

Art. 10

Sottoscrizione, effetti e durata

1. Il presente Atto integrativo all’Accordo di Programma, comprensivo degli allegati come parti integranti e sostanziali dello stesso, è vincolante per i Soggetti sottoscrittori fino alla completa attuazione delle attività e degli interventi da esso previsti.

2. A seguito della sottoscrizione da parte dei rappresentati legali dei Soggetti ed Enti partecipanti, il presente Atto Integrativo all’Accordo di Programma sarà approvato con Decreto del Presidente della Regione Lombardia da pubblicarsi sul BURL.

3. Il presente Atto Integrativo all’Accordo di Programma determina effetti di variante urbanistica al PGT del Comune di Vimercate, come richiamato in premessa.

4. Per quanto non previsto nel presente Accordo, si richiamano le disposizioni di legge

vigenti.

(13)

 

10  5. Il presente Atto Integrativo all’Accordo di Programma ha durata fino al completamento delle attività e degli impegni previsti.

Documenti allegati

Sono allegati i seguenti documenti, parte integrante e sostanziale del presente Atto Integrativo all'Accordo:

Allegato 1A - Planimetria generale dell’area di intervento e individuazione del perimetro dell’AdP comparto 2b;

Allegato 1B – Sintesi della Variante al PGT Allegato 1C - Studio Preliminare Ambientale

Allegato 1D - Decisione dell’Autorità Competente VAS (d.d.s. DG Territorio e Protezione Civile n. 696 del 27.01.2021)

Allegato 1E - Cronoprogramma

Letto, approvato e sottoscritto in data 5 marzo 2021

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Regione Lombardia Presidente

Attilio Fontana

Comune di Vimercate Sindaco

Francesco Sartini

Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) DELLA BRIANZA Direttore Generale

Marco Trivelli  

 

(14)

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

D.g.r. 7 aprile 2021 - n. XI/4522

Rideterminazione del termine di attuazione della linea di azione d di cui alla d.g.r. 8 ottobre 2015 n. X/4142 «Approvazione del secondo programma di attuazione del P.R.E.R.P. 2014-2016, approvato con d.c.r. 30 luglio 2014, n. 456»

LA GIUNTA REGIONALE Viste:

la d.c.r. 30 luglio 2014 n. 456, di approvazione del Program- ma Regionale per l’Edilizia Residenziale Pubblica (P.R.E.R.P.) 2014-2016 con cui sono state individuate le priorità di in- tervento relative al triennio di riferimento e, in particolare, gli obiettivi strategici, su cui si è concentrato l’utilizzo delle risorse destinate all’edilizia residenziale pubblica:

1. sviluppo dell’offerta abitativa pubblica, attraverso la riqualificazione e il recupero del patrimonio abitativo pubblico non utilizzato da rimettere nel circuito abitati- vo a vantaggio delle fasce sociali più deboli;

2. completamento dei programmi di investimento previsti in strumenti di programmazione negoziata;

la d.g.r. 8 ottobre 2015 n. X/4142 «Approvazione del secon- do programma di attuazione del P.R.E.R.P. 2014-2016, appro- vato con d.c.r. 30 luglio 2014 n. 456» con cui è stata data attuazione agli obiettivi prioritari del P.R.E.R.P. 2014-2016, con l’individuazione, tra le altre, della Linea di Azione D - Interventi di completamento dei programmi di investimento previsti con strumenti di programmazione negoziata, con risorse finanziarie disponibili pari a euro 10.000.000,00;

Richiamati:

il d.d.s. 4 dicembre 2015 n. 10991 «D.g.r. 8 ottobre 2015 n.

X/4142 Linea di azione D Interventi di completamento dei programmi di investimento previsti con strumenti di pro- grammazione negoziata - Approvazione degli esiti dell’i- struttoria», con cui è stato assegnato ad A.L.E.R. Milano, in qualità di Soggetto Attuatore, un contributo straordinario complessivamente pari a euro 8.962.600,51 per il comple- tamento degli interventi:

− Accordo di Programma sperimentale per il recupe- ro di sottotetti a fini abitativi in Milano, approvato con d.g.r. 31 dicembre 2002 n.  7/11585 (contributo euro 1.802.875,00);

− Accordo di Programma Contratto di Quartiere Spaven- ta in Milano, approvato con d.p.g.r. 21 gennaio 2004 n. 490 (intervento Parte A, contributo euro 1.831.107,18);

− Programma di recupero urbano quartiere Robino in Legnano - Via Torino/Via Carlo Porta, approvato con d.p.g.r. 20 maggio 2002 n.  8659 (contributo euro 3.828.618,33);

− Programma Nazionale «Contratto di Quartiere II» – Con- tratto di Quartiere in Comune di Pioltello, inserito nell’Ac- cordo Quadro con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 31 maggio 2005 e s.m.i. (contributo euro 1.500.000,00);

la d.g.r. 28 novembre 2016 n. X/5917 con la quale è stato deliberato di rideterminare:

− per gli interventi ammessi a contributo straordinario, al 30 novembre 2017 il termine entro cui emettere il prov- vedimento di aggiudicazione definitiva dei lavori;

− di considerare le successive attività ed i relativi termini entro cui adempiere traslati in conseguenza del nuovo termine fissato al punto precedente, e quindi obbligo di ultimazione dei lavori di tutti gli interventi previsti entro il 31 ottobre 2019;

la d.g.r. 28 ottobre 2019 n. XI/2329 con la quale è stato de- liberato di rideterminare, per gli interventi ammessi a contri- buto straordinario, al 31 ottobre 2021 il termine di attuazione degli interventi;

Considerato che, per gli interventi oggetto di contributo re- gionale nell’ambito della Linea di azione D, è stato verificato il seguente stato di attuazione:

Accordo di Programma sperimentale per il recupero di sot- totetti a fini abitativi in Milano, approvato con d.g.r. 31 di- cembre 2002 n. 7/11585: ultimato il 12 luglio 2020;

Accordo di Programma Contratto di Quartiere Spaventa in Milano, approvato con d.p.g.r. 21 gennaio 2004 n. 490: ulti- mato il 28 marzo 2019;

Programma di recupero urbano quartiere Robino in Legna- no - Via Torino/Via Carlo Porta, approvato con d.p.g.r. 20 maggio 2002 n. 8659: in corso;

Programma Nazionale «Contratto di Quartiere II» - Comune di Pioltello, inserito nell’Accordo Quadro con il Ministero del- le Infrastrutture e dei Trasporti del 31 maggio 2005 e s.m.i.:

in corso;

Vista la nota registrata al prot. reg. n. U1.2021.13698 del 31 marzo 2021, con cui A.L.E.R. Milano ha formulato la richiesta di differimento del termine di ultimazione dei lavori degli interventi ancora in corso, esplicitando le motivazioni che non hanno per- messo il rispetto del termine fissato e allegando il cronoprogram- ma aggiornato; nello specifico:

Programma di recupero urbano Quartiere Robino in Legna- no - Via Torino/Via Carlo Porta, approvato con d.p.g.r. 20 maggio 2002 n. 8659: l’emergenza sanitaria e le relative disposizioni per la prevenzione della diffusione del virus COVID -19, hanno limitato e condizionato l’andamento del cantiere, tali da prospettare quale data di conclusione del cantiere il mese di dicembre 2021;

Programma Nazionale «Contratto di Quartiere II» – Contratto di Quartiere nel Comune di Pioltello, inserito nell’Accordo Quadro con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 31 maggio 2005 e s.m.i.: sono stati conferiti incarichi interni ed esterni all’Azienda per la predisposizione della documentazione tecnica di progetto e d’appalto dei lavori di completamento dell’intervento a seguito della risoluzione del contratto in danno per grave inadempimento.

L’emergenza sanitaria e le relative disposizioni per la prevenzione della diffusione del virus COVID - 19 hanno inizialmente rallentato le attività tecnico-amministrative relative alla progettazione esecutiva ed all’aggiornamento della convenzione tra ALER Milano e Comu- ne di Pioltello. Nel mese di marzo 2021 è stato approvato il progetto esecutivo, il quadro tecnico economico ed autorizzata l’indizione della gara d’appalto dei lavori di completamento dell’intervento.

L’ultimazione dei lavori è prevista entro il 31 dicembre 2022. I lavori verranno collaudati entro il 30 giugno 2023;

Ritenuto che il diniego alla richiesta di rideterminazione del termi- ne di ultimazione degli interventi ancora in corso ammessi a contri- buto regionale nell’ambito della Linea di azione D comporterebbe l’immediata pronuncia di decadenza dal contributo straordinario concesso, compromettendo il perseguimento degli obiettivi strate- gici definiti dal P.R.E.R.P. 2014-2016 in precedenza citati;

Valutato che l’esigenza della rideterminazione del termine è da ritenersi dovuta anche dall’emergenza sanitaria e dalle rela- tive disposizioni per la prevenzione della diffusione del virus CO- VID -19, come in precedenza descritto;

Ritenuto opportuno, sulla scorta dei cronoprogrammi pre- sentati da A.L.E.R. Milano, di procedere alla rideterminazione al 31 dicembre 2022 del termine di attuazione degli interventi non conclusi, nel complesso, ammessi a contributo regionale nell’ambito della Linea di azione D, e di confermare il contributo straordinario concesso, al fine di consentire la prosecuzione ed il completamento delle opere ed il perseguimento degli obiettivi strategici definiti dal sopracitato P.R.E.R.P. 2014-2016;

Dato atto che gli impegni di spesa n.  28088/2021, n. 28089/2021, n. 27977/2021 e n. 28103/2021 assunti sul capi- tolo di bilancio n. 8.02.203.10757, saranno riprogrammati in ba- se alla rideterminazione sopra indicata;

Considerato che il presente provvedimento non rientra nell’ambito di applicazione del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

All’unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

per le ragioni indicate in premessa che qui si intendono inte- gralmente riportate:

DELIBERA

1. di procedere alla rideterminazione al 31 dicembre 2022 del termine di ultimazione dei lavori degli interventi ammessi a con- tributo regionale nell’ambito della Linea di azione D del Secon- do programma di attuazione del P.R.E.R.P. 2014-2016 approvato con d.g.r. 8 ottobre 2015 n. X/4142;

2. di precisare che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri finanziari a carico del bilancio regionale, in quan- to, con riferimento alla Linea D, si intende confermato il contribu- to straordinario concesso, pari a euro 8.962.600,51;

3. di attestare che il presente provvedimento non rientra nell’ambito di applicazione del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33;

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia.

Il segretario: Enrico Gasparini

(15)

D.g.r. 7 aprile 2021 - n. XI/4528

Secondo incremento della dotazione finanziaria a disposizione del Bando Neve programmata H48, di cui alla d.g.r. XI/1767 del 17 giugno 2019: potenziamento ed efficientamento della capacità di innevamento e apprestamento delle piste da sci lombarde

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 1 ottobre 2014, n. 26 «Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell’im- piantistica sportiva e per l’esercizio delle professioni sportive ine- renti alla montagna», ed in particolare:

l’articolo 1, che alla lettera h), prevede tra le finalità della l.r.

26/2014 la «promozione dell’attrattività dei territori montani, dell’escursionismo e degli sport della montagna, anche at- traverso la migliore fruibilità di rifugi, bivacchi, sentieri, piste di sci e impianti di risalita»;

l’articolo 3, che al comma 2 lettera j), prevede il «sostegno alla realizzazione, alla sostituzione, all’adeguamento anche ai fini della sicurezza, alla riqualificazione, al miglioramento ambientale ed energetico, nonché al rifacimento o poten- ziamento degli impianti di risalita funzionali alla pratica de- gli sport invernali e della montagna, delle piste di sci, delle strutture, infrastrutture od opere accessorie connesse, degli impianti di innevamento programmato e delle attrezzature per la battitura delle piste», fra le tipologie di intervento per le quali la Giunta Regionale individua annualmente le spe- cifiche misure attuative, i relativi strumenti finanziari e i criteri di assegnazione dei benefici e degli incentivi;

l’art. 13, comma 4-bis, che stabilisce di incentivare «l’ade- guamento tecnologico e funzionale e il potenziamento, nonché la rilocalizzazione degli impianti esistenti o dismes- si, anche mediante l’apertura al pubblico di nuove piste e nuovi impianti di risalita», per supportare l’incremento dell’offerta turistico-sportiva nei territori montani;

l’art. 13, comma 4-ter, che stabilisce di privilegiare - nei casi di cui al comma 4-bis, anche per potenziare l’offerta in chia- ve di mobilità dolce e per migliorare gli impatti ambientali e paesaggistici – «gli interventi di aumento della portata oraria degli impianti, anche mediante ricorso a tecnologie e tecniche di trasporto diverse da quelle utilizzate nell’im- pianto originario, e la realizzazione di opere a servizio dell’u- tenza»;

l’art. 13, comma 4-quater, che stabilisce di definire le moda- lità attuative dei commi 4-bis e 4-ter dell’art. 13 con apposi- ta deliberazione della Giunta regionale;

Vista altresì la Legge Regionale 15 ottobre 2007, n. 25 «Inter- venti regionali in favore della popolazione dei territori montani»

che, in particolare, persegue la finalità di rimuovere gli squilibri economici e sociali esistenti rispetto ai territori non montani e favorire una politica per lo sviluppo attraverso la realizzazione di un ‘sistema montagna lombardo’ al fine di valorizzare le attività produttive insediate ed attrarre nuovi investimenti;

Vista la d.g.r. 17 gennaio 2018, n. X/7786 che:

approva all’Allegato A il documento «Modalità attuative dell’art. 13, comma 4-quater della l.r. 26/2014, come intro- dotti dall’articolo 4 della l.r. 40/2017 – Prime indicazioni», e dispone che tali modalità contengono elementi a cui fare riferimento nella successiva attivazione di strumenti opera- tivi (bandi, accordi e altri strumenti) diretti alla concreta at- tuazione delle finalità di cui al soprarichiamato articolo 13, commi 4-bis e 4-ter;

tra le aree di intervento individuate nell’Allegato A (1. ade- guamento tecnologico e funzionale degli impianti e delle infrastrutture esistenti e potenziamento degli stessi; 2. Rilo- calizzazione degli impianti esistenti o dismessi) sono ri- compresi gli interventi di «realizzazione, ammodernamento ed ampliamento degli impianti per la produzione di neve programmata, ivi comprese opere al servizio di impianti di innevamento (ad esempio: vasche di accumulo, centrali di pompaggio, rete di innevamento)»;

Richiamati:

il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura, ap- provato dal Consiglio Regionale, con d.c.r. 10 luglio 2018, n.

XI/64, che prevede, alla Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero - Sport e tempo libero, di incentivare inter- venti per la riqualificazione degli impianti di risalita al fine di favorire lo sviluppo della pratica degli sport di montagna;

la nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza Regionale – NADEFR 2020, approvata con d.g.r.

XI/3748 del 30 ottobre 2020;

la risoluzione n. 41, concernente il Documento di Economia e Finanza Regionale – DEFR 2020, approvata con Delibera- zione del Consiglio n. XI/1443 del 24 novembre 2020 che impegna la Giunta regionale, per quanto riguarda il «Ri- lancio dell’Attrattività turistica della Regione Lombardia», a prevedere progetti finalizzati al miglioramento e al poten- ziamento dell’attrattività delle zone montane e alla riqua- lificazione complessiva dell’offerta turistica, anche nella prospettiva dell’evento Olimpiadi 2026, favorendo, tra l’altro, il potenziamento e la riqualificazione degli impianti sportivi nei comprensori sciistici, da attuarsi anche attraverso stra- tegie integrate di rafforzamento dei relativi comprensori, per la riqualificazione e lo sviluppo delle infrastrutture sportive;

Vista la d.g.r. XI/1767 del 17 giugno 2019 «Bando neve pro- grammata H48: potenziamento ed efficientamento della capa- cità di innevamento e apprestamento delle piste da sci lombar- de - Approvazione dei criteri per l’assegnazione di contributi in conto capitale» che stabilisce, in particolare, l’ammontare della dotazione finanziaria della misura per un importo pari a 8 Mln€

a valere sul capitolo 6.01.203.14010 «Contributi in capitale per la realizzazione, ammodernamento e potenziamento degli im- pianti per l’esercizio degli sport invernali», ripartiti sulle seguenti annualità: 4 Mln € sul Bilancio 2020 e 4 Mln € sul Bilancio 2021;

Richiamati:

il d.d.u.o. n.  10462 del 16 luglio  2019  «Approvazione del bando per l’assegnazione di contributi a fondo perduto finalizzati al potenziamento ed efficientamento della capa- cità complessiva di innevamento e apprestamento delle piste da sci lombarde (Bando neve programmata H48)»;

il d.d.u.o. n. 16499 del 15 novembre 2019 di individuazione dei soggetti ammessi al contributo e degli importi rispet- tivamente assegnati e assunzione di impegno di spesa a favore di beneficiari diversi sul Bando neve programmata H48, che, in particolare:

− dà atto che le n. 34 domande presentate, dal punto di vista formale, sono pervenute nel rispetto dei termini di scadenza del Bando e sono risultate ammissibili, per un importo pari a € 11.142.442;

− dispone di approvare l’elenco degli interventi ammissi- bili, per un importo pari a € 11.142.442, secondo quan- to riportato all’Allegato A «Interventi ammissibili»;

− dà atto che con lo stanziamento del bando è stato possibile finanziare interamente le prime 22 domande presentate e parzialmente la domanda n. 23 e dispone di approvare l’elenco degli interventi finanziabili, per un importo pari a € 8.000.000, secondo quanto riportato all’Allegato B «Interventi finanziabili»;

− impegna a favore di soggetti beneficiari diversi clas- sificati come società la somma complessiva di € 7.613.676 a valere sul capitolo 6.01.203.14010 «Contri- buti in capitale per la realizzazione, ammodernamen- to e potenziamento degli impianti per l’esercizio degli sport invernali» così ripartiti:

3.806.838 sull’esercizio 2020;

3.806.838 sull’esercizio 2021;

− rimanda, a seguito di approvazione di apposita richie- sta di variazione compensativa (prot. N1.2019.0022448 del 12 novembre  2019), l’assunzione dell’impegno complessivo di € 386.324 a favore di Comuni e Associa- zioni, € 92.000 a favore di Associazioni;

il d.d.u.o. n.  17810 del 5 dicembre  2019  di assunzione di impegno di spesa a favore di beneficiari diversi di cui al d.d.u.o. 16499/2019, che impegna l’importo complessivo di

€ 386.324 a favore di Comuni e Associazioni, così suddivisa:

− € 294.324 a valere sul capitolo 13978 «Contributi in ca- pitale per la realizzazione, ammodernamento e poten- ziamento degli impianti per l’esercizio degli sport inver- nali – Amministrazioni Locali», di cui:

147.162 sull’esercizio 2020;

147.162 sull’esercizio 2021;

92.000 a valere sul capitolo 13979 «Contributi in capitale per la realizzazione, ammodernamento e potenziamento degli impianti per l’esercizio degli sport invernali - Istituzioni Sociali private», di cui:

− € 46.000 sull’esercizio 2020;

− € 46.000 sull’esercizio 2021;

(16)

Visto il d.d.u.o. n. 2902 del 4 marzo 2020 che integra l’elenco degli interventi ammissibili approvato con d.d.u.o. n. 16499 del 15 novembre 2019 a seguito della presentazione in data 28 ot- tobre 2020 di un’ulteriore domanda di contributo, per un impor- to aggiuntivo pari a € 110.701, oltre all’importo di € 11.142.442 già indicato nell’Allegato A al menzionato decreto n. 16499 del 15 novembre 2019, secondo quanto riportato all’Allegato A «In- tegrazione interventi ammissibili»;

Richiamata la d.g.r. n. XI/3013 del 30 marzo 2020 «Differimen- to dei termini stabiliti da provvedimenti della Giunta Regionale in considerazione dello stato di emergenza epidemiologica da covid-19» che, con riferimento agli interventi finanziati dal Ban- do in oggetto, ha disposto il differimento dei seguenti termini, in relazione alla situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19:

avvio lavori: entro e non oltre il 31 luglio 2021;

fine lavori: entro e non oltre il 31 ottobre 2022;

Vista la l.r. 7 agosto 2020, n. 18 «Assestamento al bilancio 2020 - 2022 con modifiche di leggi regionali» con la quale sono state stanziate ulteriori risorse di investimento negli anni 2021 e 2022 per complessivi € 2.390.045 destinati ad incentivare interventi per la riqualificazione degli impianti di risalita al fine di favorire lo sviluppo della pratica degli sport di montagna;

Vista la d.g.r. n. XI/3566 del 14 settembre  2020  «Incremento della dotazione finanziaria a disposizione del bando Neve Pro- grammata H48, di cui alla d.g.r. XI/1767 del 17 giugno 2019: po- tenziamento ed efficientamento della capacità di innevamento e apprestamento delle piste da sci lombarde» che ha dispo- sto, in particolare, l’incremento di € 2.390.045 della dotazione finanziaria del bando al fine di consentire il finanziamento di ulteriori interventi tramite lo scorrimento della graduatoria del- le domande ammesse a contributo regionale e non finanziate per esaurimento delle risorse (Allegato A del d.d.u.o. n. 2902 del 4 marzo 2020);

Visto il d.d.u.o. n. 10701 del 15 settembre 2020 che ha dispo- sto, a seguito dell’incremento della dotazione finanziaria di cui alla d.g.r. XI/3566 del 14 settembre 2020», di:

integrare l’elenco degli interventi finanziabili di cui al d.d.u.o. n. 16499 del 15 novembre 2019;

provvedere all’assegnazione di ulteriori contributi per com- plessivi € 2.390.045 a favore delle domande dalla n. 23 (già parzialmente finanziata), alla numero 29 compresa;

impegnare a favore di soggetti beneficiari diversi € 2.390.045 a valere sui seguenti capitoli e annualità:

− € 1.730.637,00 sul capitolo 6.01.203.14010 «Contributi in capitale per la realizzazione, ammodernamento e potenziamento degli impianti per l’esercizio degli sport invernali» di cui € 865.319,00 sull’esercizio 2021 e € 865.318,00 sull’esercizio 2022;

− € 218.874,00 sul capitolo 6.01.203.13979 «Contributi in capitale per la realizzazione, ammodernamento e po- tenziamento degli impianti per l’esercizio degli sport invernali - Istituzioni Sociali private» di cui € 109.437,00 sull’esercizio 2021 e € 109.437,00 sull’esercizio 2022;

− € 440.534,00 sul capitolo 6.01.203.13978 «Contributi in capitale per la realizzazione, ammodernamento e po- tenziamento degli impianti per l’esercizio degli sport invernali – Amministrazioni Locali» di cui € 220.267,00 sull’esercizio 2021 e € 220.267,00 sull’esercizio 2022;

Preso atto che, per il bando per l’assegnazione di contributi a fondo perduto finalizzati al potenziamento ed efficientamento della capacità complessiva di innevamento e apprestamento delle piste da sci lombarde (Bando neve programmata H48):

sono pervenute complessivamente n. 35 domande di con- tributo;

la somma dei contributi ammissibili ammonta a € 11.253.144, superando di € 863.099 la somma messa a disposizione per l’assegnazione di contributi dalla d.g.r.

XI/1767 del 17 giugno  2019  e con la d.g.r. n. XI/3566 del 14 settembre 2020;

Considerato che la notevole adesione al bando dimostra la presenza sul territorio di diffuse necessità di intervento e di eleva- to interesse nei confronti della misura d’intervento;

Viste:

la nota prot. N1.2021.0000895 del 26 febbraio 2021 «Impie- go somme per il completamento del finanziamento degli interventi a valere sul bando Neve Programmata H48» con la quale la U.O. Impianti sportivi e infrastrutture e professioni

sportive della montagna ha richiesto alla Direzione Gene- rale Enti locali, montagna e piccoli comuni l’autorizzazione all’impiego di somme per un importo pari a € 863.099,00, di cui € 431.549,00 sull’esercizio finanziario 2022 e € 431.550,00 sull’esercizio finanziario 2023 al fine di garantire il finanziamento di tutti interventi ammessi sul citato bando;

la nota prot. V1.2021.0003273 del 12  marzo  2021» Risorse per la riqualificazione e lo sviluppo dei comprensori sciistici.

Richiesta di istituzione di nuovo capitolo di bilancio e con- testuale variazione compensativa», con la quale si chiede alla D.C. Bilancio e Finanza di provvedere all’istituzione di un nuovo capitolo di spesa per finanziare la realizzazione degli ultimi n. 6 interventi relativi ai progetti ammessi sul bando

«Neve programmata H48», attualmente non finanziati per esaurimento delle risorse disponibili, garantendo così il pieno finanziamento di tutti interventi ammessi sul bando, mediante lo stanziamento di un importo complessivo di € 863.099,00, di cui € 431.549,00 sull’esercizio finanziario 2022 e € 431.550,00 sull’esercizio finanziario 2023;

Preso atto che la dotazione finanziaria integrativa sopra quan- tificata e pari a € 863.099,00 euro trova copertura sul capitolo di spesa di nuova istituzione n. 9.07.203.14747 «Incentivi per la riqualificazione e lo sviluppo dei comprensori sciistici – sogget- ti provati» di cui € 431.549,00 sull’esercizio finanziario 2022 e € 431.550,00 sull’esercizio finanziario 2023;

Considerato che il perdurare della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, e della chiusura degli impianti di risalita nei comprensori sciistici, rinnova la necessità di aggiorna- re i termini stabiliti dalla d.g.r. XI/1767 del 17 giugno 2019 e dal d.d.u.o. n. 10462 del 16 luglio 2019, già modificati dalla d.g.r. n.

XI/3013 del 30 marzo 2020, per consentire la realizzazione degli investimenti programmati, come di seguito riportato:

avvio lavori: entro e non oltre il 31 luglio 2022;

fine lavori: entro e non oltre il 31 ottobre 2023;

erogazione della prima quota, pari al 50% del contributo:

entro il 31 ottobre 2022;

erogazione del saldo: entro il 31 ottobre 2023;

Ritenuto opportuno quindi:

incrementare di € 863.099,00 la dotazione finanziaria del bando per l’assegnazione di contributi a fondo perduto finalizzati al potenziamento ed efficientamento della capa- cità complessiva di innevamento e apprestamento delle piste da sci lombarde (Bando neve programmata H48), al fine di consentire il finanziamento di tutti gli interventi, che verranno realizzati secondo le tempistiche stabilite dalla presente d.g.r., tramite lo scorrimento della graduatoria del- le domande ammesse a contributo regionale e non finan- ziate per esaurimento delle risorse (Allegato A del d.d.u.o.

n. 2902 del 4 marzo 2020);

aggiornare i termini stabiliti dalla d.g.r. XI/1767 del 17 giu- gno 2019 e dal d.d.u.o. n. 10462 del 16 luglio 2019, già mo- dificati dalla d.g.r. n. XI/3013 del 30  marzo  2020, come di seguito riportato:

− avvio lavori: entro e non oltre il 31 luglio 2022;

− fine lavori: entro e non oltre il 31 ottobre 2023;

− erogazione della prima quota, pari al 50% del contribu- to: entro il 31 ottobre 2022;

− erogazione del saldo: entro il 31 ottobre 2023;

Visti:

la legge 24 dicembre 2012, n.  234 «Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea», e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l’art.

52 «Registro Nazionale degli aiuti di Stato»;

il decreto Ministero Sviluppo Economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funziona- mento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni», con partico- lare riferimento agli articoli 9 (Registrazione degli aiuti indi- viduali), 13 (Verifiche relative agli aiuti di Stato e agli aiuti SIEG);

Dato atto che si procederà pertanto:

alle verifiche di cui agli artt. 13 e 15 del suddetto decreto ministeriale 115/2017 per le finalità di cui all’art. 17 del me- desimo decreto;

alla registrazione ai sensi degli artt. 8 e 9 del suddetto De-

(17)

creto Ministeriale 115/2017 dell’aiuto individuale mediante il codice di concessione COR;

Vista la legge n. 241/1990 che, all’art. 12, recita: «La conces- sione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attri- buzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazio- ne ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni proce- denti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi»;

Visto l’art. 8 della l.r. n. 1/2012, ove è disposto che qualora non siano già stabiliti da leggi o regolamenti, i criteri e le modalità da osservarsi nei singoli provvedimenti di concessione di sovvenzio- ni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualsiasi genere a persone o enti pubblici o privati, sono predeterminati, con ap- posito provvedimento da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale;

Ritenuto di demandare al competente Dirigente dell’Unità Or- ganizzativa Impianti Sportivi e Infrastrutture e Professioni Sporti- ve della Montagna nell’ambito della DFS Sport e Grandi Eventi Sportivi dell’Area Programmazione e Relazioni Esterne della Di- rezione Generale Presidenza l’adozione dei successivi provvedi- menti attuativi della presente deliberazione;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (tracciabilità dei flussi finanziari);

Vista la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione»

e le successive modifiche ed integrazioni, nonché il Regolamen- to di contabilità e la Legge Regionale di approvazione del bilan- cio dell’anno in corso;

Vista la l.r. n. 20/2008 ed i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura che definiscono l’attuale assetto organizzativo della Giunta regionale;

Ravvisato di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web di Re- gione Lombardia;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

per tutto quanto espresso in premessa e che si intende inte- gralmente riportato:

1. di incrementare di € 863.099,00 la dotazione finanziaria del bando per l’assegnazione di contributi a fondo perduto fi- nalizzati al potenziamento ed efficientamento della capacità complessiva di innevamento e apprestamento delle piste da sci lombarde (Bando neve programmata H48), al fine di consen- tire il finanziamento di tutti gli interventi, che verranno realizzati secondo le tempistiche stabilite dalla presente d.g.r., tramite lo scorrimento della graduatoria delle domande ammesse a con- tributo regionale e non finanziate per esaurimento delle risorse (Allegato A del d.d.u.o. n. 2902 del 4 marzo 2020);

2. di aggiornare i termini stabiliti dalla d.g.r. n. XI/3013 del 30 marzo 2020, per consentire la realizzazione degli investimenti programmati, come di seguito riportato:

avvio lavori: entro e non oltre il 31 luglio 2022;

fine lavori: entro e non oltre il 31 ottobre 2023;

erogazione della prima quota, pari al 50% del contributo:

entro il 31 ottobre 2022;

erogazione del saldo: entro il 31 ottobre 2023;

3. di dare atto che la dotazione finanziaria integrativa sopra quantificata e pari a € 863.099,00 euro trova copertura su capi- tolo di spesa di nuova istituzione n. 9.07.203.14747 «Incentivi per la riqualificazione e lo sviluppo dei comprensori sciistici – sog- getti provati» di cui € 431.549,00 sull’esercizio finanziario 2022 e

€ 431.550,00 sull’esercizio finanziario 2023;

4. di demandare al dirigente competente la pubblicazione della presente deliberazione e degli atti conseguenti nella se- zione Amministrazione trasparente del sito web di Regione Lom- bardia, ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013, nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web di Regione Lombardia.

Il segretario: Enrico Gasparini

Riferimenti

Documenti correlati

«Sviluppo di sistemi forestali, agricoltura di montagna, uso e tutela del suolo agricolo e politiche faunistico venatorie» della Direzione Generale Agri- coltura, Alimentazione

Preso atto della nota della Provincia di Cremona, delle pro- poste di emendamento presentate dai Commissari e dei rela- tivi approfondimenti tecnici effettuati dalle

22 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n.  6, recan- te misure urgenti in materia di contenimento e gestione

Stabilito che l’aggiornamento dell’applicazione del Regime di aiuti di Stato, conseguentemente alla notifica unica statale o regionale e relativa Decisione della Commissione europea

Approvazione dell’avviso pubblico per la selezione di tre membri componenti la commissione artistica per la manifestazione denominata «Next – Laboratorio delle idee per la

 Di impegnarsi a evidenziare il ruolo di Regione Lombardia e della Fondazione Cariplo in tutte le iniziative di comunicazione pubblica relative alla produzione

Azione I.1.B.1.1 Bando Innodriver - S3 - Edizione 2019 – Misura C di cui al decreto n.  143 del 10 gennaio  2020  e s.m.i.: parziale rettifica e aggiornamento degli allegati 1 e

• saldo 50% entro il 31 dicembre 2022, a seguito della trasmissione della rendicontazione. DURATA I progetti devono essere realizzati entro 15 mesi dalla data di presentazione