• Non ci sono risultati.

Novità fiscali del 27 settembre 2011, in scadenza l'invio di Unico...

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Novità fiscali del 27 settembre 2011, in scadenza l'invio di Unico..."

Copied!
9
0
0

Testo completo

(1)

Novità fiscali del 27 settembre 2011, in scadenza l'invio di Unico...

Pubblicato il 27 settembre 2011

invio di Unico 2011 al 30 settembre 2011; società di comodo: aumenta IRES e nuove possibilità per essere considerati non operativi; IVA: dichiarazione annuale per il 2010 in scadenza;soggetti promotori dei tirocini formativi e di orientamento; lavoro intermittente per operatori socio sanitari nell’ambito di un appalto presso strutture o aziende ospedaliere; banche: pagamenti anonimi fino a 1000 euro e costi da addebitare ai clienti veritieri; è valido l’accertamento fiscale che scaturisce dal PVC firmato da un parente; accesso lungo in azienda: non è nullo l’avviso di accertamento; a rischio la detrazione IVA sulle fatture ricevute da aziende che in breve chiudono l’attività; controllo nelle fondazioni di origine bancaria

Indice:

1) Invio di Unico 2011 al 30 settembre 2011

2) Società di comodo: aumentata l’Ires e nuove possibilità per essere considerati non operativi

3) Soggetti promotori dei tirocini formativi e di orientamento

4) Lavoro intermittente per operatori socio sanitari nell’ambito di un appalto presso strutture o aziende ospedaliere

5) Banche: pagamenti anonimi fino a 1000 euro e costi da addebitare ai clienti veritieri

6) E’ valido l’accertamento fiscale che scaturisce dal Pvc firmato da un parente 7) Accesso lungo in azienda: non è nullo l’avviso di accertamento

8) A rischio la detrazione Iva sulle fatture ricevute da aziende che in breve chiudono l’attività

9) Controllo nelle fondazioni di origine bancaria

10) IVA: Dichiarazione annuale per il 2010 in scadenza

1) Invio di Unico 2011 al 30 settembre 2011

Mancano pochi giorni alla scadenza telematica dell’invio delle dichiarazioni fiscali.

I contribuenti tenuti a dichiarare i redditi tramite il modello Unico sono obbligati alla presentazione “esclusivamente” telematica entro il 30 settembre 2011.

Se il termine del 30 settembre non possa essere rispettato e, quindi, Unico 2011 sia presentato con un ritardo non superiore a 90 giorni, il ritardo può essere regolarizzata mediante il versamento spontaneo, entro lo stesso termine, di una sanzione pari a € 25,00.

Lo rende noto la nota dell’Agenzia delle Entrate del 23 settembre 2011 (all’interno del notiziario telematico della stessa Agenzia).

Ravvedimento dell’anno precedente

(2)

I contribuenti interessati hanno ancora tempo per sanare le violazioni commesse nel 2010, non ancora rilevate dall’Amministrazione finanziaria in sede di controllo (artt. 36-bis e 36-ter del D.p.r. n. 600/1973).

Si tratta di versamenti omessi o carenti ed errori che incidono sulla determinazione degli imponibili e delle imposte.

Oltre a provvedere, entro il prossimo venerdì 30 settembre, al versamento di quanto dovuto, il contribuente dovrà presentare una dichiarazione integrativa.

Vale sempre il principio che non è possibile usufruire del ravvedimento se la violazione sia già stata constatata dall’Amministrazione finanziaria, se sono iniziati accessi, ispezioni e verifiche – limitatamente ai periodi e ai tributi oggetto del controllo – o hanno già preso il via, con comunicazione formale, altre attività amministrative di accertamento (ad esempio, invio di questionari, notifica di inviti a comparire, ecc.).

2) Società di comodo: Aumentata l’Ires e nuove possibilità per essere considerati non operativi

La “manovra di ferragosto” (D.L. n. 138/2011 convertito in Legge n. 148/2011) ha reso più costosa l’esistenza delle società di comodo, infatti, per tali soggetti l’Imposta sul Reddito delle Società é salita al 38%.

La disciplina sulle società non operative, contenuta nell’art. 30 della Legge 724/1994 ha subito importanti modifiche operate dall’art. 2 del citato D.L. n. 138/2011 (la cd. manovra di ferragosto).

L’obiettivo delle novità introdotte è quello di contrastare in maniera più efficace le società che si costituiscono esclusivamente per gestire il proprio patrimonio nell’interesse dei soci senza svolgere, in tal modo, un’effettiva attività commerciale.

In genere, le principali novità riguardano:

– L’incremento di tassazione di 10,5 punti percentuali (dal 27,5% al 38%) per le società considerate non operative;

– l’assoggettamento alla disciplina delle società non operative anche qualora la società sia in perdita per tre periodi d’imposta consecutivi ovvero, nell’arco del triennio, dichiari per due periodi d’imposta una perdita e per il terzo un reddito inferiore a quello minimo.

L’incremento dell’aliquota

La maggiorazione dell’aliquota si applica qualora la società rientri tra quelle considerate non operative dal citato art. 30 della Legge 724 del 1994.

Al riguardo, come è noto, lo status di operatività deve essere verificato effettuando il cosiddetto test di operatività, il quale prevede un confronto tra:

(3)

– un valore effettivo, determinato considerando ricavi, incrementi di rimanenze e proventi ordinati imputati a conto economico;

– un valore presunto, calcolato applicando a taluni beni e immobilizzazioni specifiche percentuali.

Qualora il valore effettivo risulti inferiori rispetto a quello presunto la società è considerata non operativa ed è assoggettata a delle conseguenze rilevanti ai fini delle imposte sui redditi, dell’Irap e dell’Iva.

Sul reddito minimo dovrà poi essere applicata la maggiore aliquota Ires del 38% e non quella ordinariamente prevista del 27,50%.

La nuova tassazione si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione.

Pertanto, per un contribuente con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare la maggiorazione sarà applicabile a partire dal periodo d’imposta 2012.

Tuttavia, nella determinazione degli acconti dovuti per il 2012 si dovrà assumere quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni.

Perdita per tre periodi d’imposta consecutivi

La seconda novità in materia di “non operative” introdotta dalla manovra di ferragosto (D.L. n.

138/2001, convertito in Legge n. 148/2011) riguarda la possibilità che la società sia considerata di comodo, e, quindi, assoggettata alle previste limitazioni, indipendentemente dal superamento del test di operatività di cui all’art. 30 della Legge 724/1994.

In particolare, la società dovrà essere comunque assoggettata alla disciplina prevista per le non operative, al pari delle società che non hanno superato il test di operatività, qualora sia in perdita per tre periodi d’imposta, così come quando, nell’arco del triennio, dichiari per due periodi d’imposta una perdita e per uno un reddito inferiore a quello minimo.

Indipendentemente dal superamento del test di operatività, quindi, occorre verificare di non essere, nel triennio, in nessuna delle due condizioni sopra elencate per evitare di ricadere, a decorrere dal successivo quarto periodo d’imposta, nelle limitazioni previste in materia di società non operative.

Al pari dei soggetti che non superano il test di operatività, anche alle società in perdita si applicano le cause di esclusione dalla disciplina delle non operative previste dall’art. 30 della Legge n. 724 del 1994.

Tale nuova disciplina si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione.

Pertanto, per un contribuente con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare le neo disposizioni si applicheranno a partire dal periodo d’imposta 2012.

(4)

Anche in questo caso, nella determinazione degli acconti dovuti per il 2012, sarà necessario assumere quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni.

3) Soggetti promotori dei tirocini formativi e di orientamento

In materia di disciplina e mercato del lavoro, i tirocini non possono essere promossi da semplici istituzioni formative private.

L’art. 11 del D.L. n. 138/2011 (convertito in Legge n. 148/2011), nel definire i livelli essenziali di tutela in materia, dispone che i tirocini formativi e di orientamento possono essere promossi unicamente da soggetti in possesso degli specifici requisiti preventivamente determinati dalle normative regionali in funzione di idonee garanzie.

La funzione della nuova disciplina è quella di evitare abusi nella attivazione dei tirocini che, spesso, sono promossi da soggetti privi dei requisiti minimi di affidabilità.

Lo ha chiarito il Ministero del Lavoro, con l’interpello n. 36/2011 del 21 settembre 2011, reso in risposta a quesito posto dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro al fine di conoscere il parere sulla corretta interpretazione della disposizione normativa di cui all’art. 11, D.L. n. 138/2011 (convertito in Legge n. 148/2011), concernente l’individuazione dei soggetti legittimati a promuovere tirocini formativi e di orientamento e altre tipologie di tirocinio come precisate dalla circolare n. 24 del 12 settembre 2011.

(Ministero del Lavoro, Interpello n. 36/2011 del 21 settembre 2011)

4) Lavoro intermittente per operatori socio sanitari nell’ambito di un appalto presso strutture o aziende ospedaliere

Ok al contratto di lavoro intermittente per gli operatori socio sanitari impiegati presso strutture o aziende ospedaliere in esecuzione di un appalto di servizi.

E’ possibile fare ricorso a tale tipologia contrattuale in presenza di determinate condizioni.

Lo ha chiarito il Ministero del Lavoro, con l’interpello n. 38/2011 del 21 settembre 2011, reso in risposta a quesito posto dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro intenzionato a conoscere il parere sulla corretta interpretazione delle disposizioni di cui gli artt.

33 e ss. del D.Lgs. n. 276/2003, recanti la disciplina del lavoro intermittente.

In particolare, è stato chiesto se sia possibile far ricorso a tale tipologia contrattuale per

(5)

impiegare operatori socio sanitari nell’ambito di un contratto d’appalto stipulato tra il datore di lavoro/appaltatore e strutture o aziende ospedaliere, in virtù del quale i lavoratori in questione sono destinati a svolgere la prestazione presso le strutture ospedaliere stesse.

Al riguardo, è stato precisato quanto segue.

In merito alle problematiche di utilizzo del lavoro intermittente, viene chiarito che tale fattispecie contrattuale, disciplinata dal D.Lgs. n. 276/2003, reintrodotta dal D.L. n. 112/2008 a seguito dell’abrogazione da parte dell’art. 1, comma 45 e commi 47-50, della L. n. 247/2007, costituisce una particolare tipologia di rapporto di lavoro subordinato, caratterizzata dall’espletamento di prestazioni di natura discontinua, individuate in ragione delle necessità aziendali.

Nello specifico, con riferimento all’ambito di applicazione oggettivo e soggettivo delle disposizioni normative di cui sopra, viene ricordato che risulta possibile far ricorso a tale tipologia contrattuale in presenza di determinate condizioni:

a) a fronte delle esigenze individuate dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale;

b) per periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno secondo le modalità individuate dall’art. 37 del D.Lgs. n. 276/2003;

c) per prestazioni rese da soggetti con meno di 25 anni di età ovvero da lavoratori con più di 45 anni di età, anche pensionati.

Inoltre, viene precisato che in assenza di una regolamentazione specifica da parte della contrattazione collettiva, il D.M. 23 ottobre 2004, mediante un “materiale” rinvio alle tipologie di attività già indicate nella tabella allegata al Regio Decreto n. 2657/1923, ha individuato le ulteriori ipotesi in cui è ammissibile la stipulazione di contratti di natura intermittente, tra le quali sono

annoverate le prestazioni svolte dal personale degli ospedali, dei manicomi, delle case di salute e delle cliniche.

La terminologia utilizzata (ospedali, case di salute, cliniche ecc.) evidenzia che le relative attività si riferiscono esclusivamente a prestazioni rese nell’ambito di strutture di “tipo ospedaliero”, come confermato dalla clausola contenuta nello stesso n. 13, che riservava all’Ispettorato del Lavoro la facoltà di individuare tutti gli altri casi in cui una limitazione di orario risultasse necessaria per “particolari condizioni dell’assistenza ospedaliera”.

Assodato ciò, il Ministero ritiene che sia possibile utilizzare la tipologia contrattuale del lavoro intermittente con riferimento ad operatori socio sanitari

impiegati presso strutture o aziende ospedaliere in esecuzione di un appalto di servizi. Questo poiché l’elemento rilevante ai fini dell’individuazione delle ipotesi oggettive non è propriamente la qualificazione del datore di lavoro quanto piuttosto l’espletamento della prestazione all’interno delle strutture sanitarie espressamente indicate.

(6)

(Ministero del Lavoro, Interpello n. 38/2011 del 21 settembre 2011)

5) Banche: Pagamenti anonimi fino a 1000 euro e costi da addebitare ai clienti veritieri

Lo schema di Decreto Legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri del 22 settembre 2011 (si veda l’articolo sulle novità fiscali del 23 settembre 2011) ha previsto l’anonimato per i pagamenti fino a 1.000 euro, oltre alla circostanza che le spese addebitate ai clienti risultino adeguate e conformi ai reali costi sostenuti.

Ora una nota di Altalex (quotidiano d’informazione giuridica) pubblicata in questi giorni rimarca la seguente neo disciplina:

Il citato provvedimento appena approvato dal governo stabilisce che il regolamento (CE) n.

1781/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 novembre 2006, riguardante i dati informativi relativi all’ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi, non si applica nel caso di trasferimenti di fondi effettuati in ambito nazionale sul conto di un beneficiario che permette il pagamento della fornitura di beni o servizi qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

– Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario sia soggetto agli obblighi di cui al D.Lgs.

21 novembre 2007, n. 231, di attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione;

– il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario sia in grado, mediante un numero unico d’identificazione, di risalire, attraverso il medesimo beneficiario, al trasferimento di fondi effettuato dalla persona fisica o giuridica che ha concluso un accordo con il beneficiario per la fornitura di beni e servizi;

– l’importo della transazione non superi 1.000 euro.

6) E’ valido l’accertamento fiscale che scaturisce dal Pvc firmato da un parente

La circostanza che il Pvc (Processo verbale di constatazione) sia stato firmato da un parente

(7)

dell’imprenditore non comporta l’annullamento dell’avviso di accertamento emesso dal fisco.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19505 depositata il 23 settembre 2011, ha, così, accolto un motivo di ricorso presentato dall’Amministrazione finanziaria.

Secondo i giudici supremi, non occorre la firma di chi ha un potere di rappresentanza.

Nel caso di specie, alla fine dell’ispezione effettuata dalla Guardia di Finanza nei riguardi di una società, poiché non era presente il legale rappresentante (né altra persona incaricata alla ricezione degli atti), il relativo verbale di constatazione è stata firmato dal figlio di tale rappresentante legale

La società aveva presentato ricorso contestando che il Pvc fosse stato sottoscritto da persona non addetta, circostanza poi accolta dalle Commissioni tributarie. Ma, infine, di diverso avviso si è pronunciato sul caso il giudice di legittimità.

Difatti ha stabilito che la norma tributaria (art. 52, co. 6, D.P.R. n. 633/1972, richiamato, per le imposte sui redditi, dall’art. 33, D.P.R. n. 600/1973) “prescrive che il verbale di ispezione deve essere sottoscritto dal contribuente o da chi lo rappresenta, indica semplicemente la persona addetta all’azienda o alla casa, non implicando un potere di rappresentanza in senso tecnico- giuridico in capo alla stessa”.

Ne consegue, ha rilevato la Suprema corte, riguardo al caso di specie che è considerata rituale l’avvenuta sottoscrizione del Processo verbale di contastazione da parte della figlia convivente del rappresentante legale della società che ha subito l’accertamento fiscale.

7) Accesso lungo in azienda: Non è nullo l’avviso di accertamento

Nel caso in cui i verificatori del fisco non dovessero rispettare la durata massima prevista, comunque l’avviso di accertamento non è nullo, al limite tali funzionari rischiano di ricevere un provvedimento disciplinare.

E’ quanto ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19338 del 22 settembre 2011, in base alla quale non è nullo l’accertamento se le ispezioni della Guardia di Finanza si sono protratte oltre i termini stabiliti dalla legge. Lo E’, quindi, valido l’avviso di accertamento basato su una verifica fiscale protrattasi oltre i termini consentiti.

I giudici di legittimità hanno chiarito che lo statuto del contribuente non collega alle irregolarità delle ispezioni particolari sanzioni.

Se il comportamento tenuto nelle operazioni di verifica determina un pregiudizio a danno del contribuente o conseguenze negative nei rapporti con il fisco, gli ispettori potrebbero solo

(8)

rischiare un procedimento disciplinare.

Infatti, secondo la Suprema Corte, il contribuente può rivolgersi al Garante che in seguito alla segnalazione esercita i poteri istruttori richiesti dal caso, richiamando gli uffici al rispetto di quanto previsto dagli artt. 5 e 12 della Legge n. 212/2000, ed ove rilevi comportamenti che determinano un pregiudizio per i contribuenti o conseguenza negative nei loro rapporti con l’amministrazione, trasmette le relative segnalazioni ai titolari degli organi dirigenziali per un eventuale avvio del procedimento disciplinare.

8) A rischio la detrazione Iva sulle fatture ricevute da aziende che in breve chiudono l’attività

Attenzione alle fatture ricevute aziende che dopo poco tempo chiudono l’attività.

Infatti, la durata limitata dei propri fornitori potrebbe presumere l’esistenza di una frode carosello e, quindi, di elusione fiscale.

Ciò sulla base della sentenza n. 19530 del 23 settembre 2011, con la quale la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, poiché ricevere fatture da società che aprono e poi subito chiudono l’attività ha fatto presumere la frode e, quindi, l’illegittima detrazione dei costi.

La Suprema Corte, ha, così, respinto le motivazioni addotte dalla C.T.R. di Bologna per la quale non si poteva parlare di frode dal momento che i pagamenti tra le aziende erano realmente esistenti e i fornitori erano rappresentati da società a tutti gli effetti.

In materia di frode ed elusione fiscale la Suprema Corte consolida, dunque, il proprio recentissimo orientamento, inaugurato nei giorni scorsi con la sentenza n. 18907 del 2011, secondo cui la fattura falsa può configurare un abuso di diritto.

9) Controllo nelle fondazioni di origine bancaria

Cndcec-Acri: Il controllo indipendente nelle fondazioni di origine bancaria.

E’ stato pubblicato sul sito del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti

(9)

Contabili (www.cndcec.it) il 26 settembre 2011, un documento in materia di controllo indipendente nelle fondazioni di origine bancaria.

Studi e Ricerche (delle Commissioni di Studio) Settore non profit.

10) IVA: Dichiarazione annuale per il 2010 in scadenza

Assonime, con la circolare n. 24 del 2011 ha illustrato le modifiche più rilevanti alla dichiarazione annuale IVA relativa al periodo d’imposta 2010, in vista della scadenza del termine per la presentazione (30 settembre).

Le modifiche sono finalizzate a facilitare l’adempimento dichiarativo e l’utilizzo della modulistica.

In particolare, è stata generalizzata la possibilità di presentare la dichiarazione annuale IVA separatamente da quella delle imposte sui redditi ed è stato istituito il nuovo quadro VR per chiedere il rimborso delle eccedenze di credito IVA annuali.

Il modello è stato adeguato alle norme emanate nel corso del 2010, che hanno avuto riflessi sui dati da indicare nella dichiarazione, come quelli in materia territorialità delle prestazioni di servizi.

(Assonime, nota del 26 settembre 2011)

Vincenzo D’Andò

Copyright © 2022 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l

Riferimenti

Documenti correlati

Le preoccupazioni espresse da Tokyo sono riconducibili prin- cipalmente a tre aspetti della politica di difesa e sicurezza della Cina: la contraddizione tra il perseguimento di

108, comma 2, del TUIR sostenute dalle imprese di nuova costituzione non deducibili dal reddito d’impresa per mancanza di ricavi e che possono essere portate in deduzione

• E’ necessario inserire su record di testa anno e mese di riferimento. La chiusura del rapporto opera nei confronti di tutte le anagrafiche associate al rapporto che risultino

FINANZIARIA 2011 E ULTIME NOVITÀ FISCALI.. PIMA PARTE –

23, recante attuazione della direttiva 2006/117/Euratom, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito

Al riguardo la Corte ha ripetutamente affermato che «la potestà legislativa regionale in materia di professioni deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle

In caso di esercizio di un numero di Warrant corrispondente al Lotto Minimo di Esercizio, il portatore ha diritto a ricevere un importo in denaro (cd. Importo

La Cig a settembre