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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE. in speciale composizione ORDINANZA

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(1)

Ordinanza n.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE in speciale composizione

composta dai signori magistrati:

Mauro OREFICE Presidente Luisa D’EVOLI Consigliere Gaetano BERRETTA Consigliere Rossella CASSANETI Consigliere Laura D’AMBROSIO Consigliere

Donato CENTRONE Consigliere relatore Marco RANDOLFI I Referendario ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Nel giudizio iscritto al n. 721/SR/RIS del registro di Segreteria delle Sezioni riunite, proposto da Investimenti immobiliari italiani – Invimit SGR S.p.A., con sede legale in Roma, in persona dell’Amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore dott.ssa Giovanna Della Posta, rappresentato e difeso, giusta procura in calce all’atto introduttivo del presente giudizio, dagli Avv.ti Damiano Lipani e Francesca Sbrana

7/2021/RIS

(2)

contro

L’Istituto Nazionale di Statistica – ISTAT, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede istituzionale in Roma, via dei Portoghesi, è domiciliato

e con notifica

alla Procura generale della Corte dei conti, in persona del Procuratore generale in carica, ed al Ministero dell’economia e delle finanze, in persona del Ministro in carica;

per l’accertamento

dell’insussistenza dei presupposti per l’inclusione della Società nell’Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm., elaborato ed annualmente aggiornato da ISTAT, e il conseguente annullamento in parte qua dell’Elenco, pubblicato, da ultimo, nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 242 del 30 settembre 2020.

Visto il ricorso introduttivo del giudizio.

Visti i decreti del Presidente della Corte dei conti che hanno determinato la composizione del Collegio, la fissazione dell’udienza e la nomina del relatore.

Esaminati gli atti e i documenti di causa.

Uditi, all’udienza del 9 giugno 2021, con l’assistenza dal Segretario d’udienza Rita D’Innocenzo, il Presidente Mauro Orefice ed il relatore Cons. Donato Centrone, gli avvocati Damiano Lipani e

(3)

Francesca Sbrana per la ricorrente, l’Avvocato dello Stato Pietro Garofoli per l’ISTAT ed il Pubblico Ministero, in persona del V.P.G.

Giacinto Dammicco.

PREMESSO

Con ricorso regolarmente notificato all’ISTAT ed alla Procura generale di questa Corte, depositato in data 12 aprile 2021, INVIMIT SGR spa ha chiesto l’accertamento dell’insussistenza dei presupposti per l’inclusione della Società nell’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Con memoria depositata in data 12 maggio 2021 la Procura generale ha chiesto, in via pregiudiziale, che le Sezioni riunite vogliano sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 23-quater del d.l. n. 137 del 2020 e dell’art. 1, comma 1, della legge n. 176 del 2020 (e del relativo allegato), che ha introdotto, in sede di conversione, l’art. 23-quater nel testo del decreto legge, nonché in subordine la sospensione del giudizio in attesa della decisione della Corte di Giustizia dell’Unione europea, a cui queste Sezioni riunite, in due giudizi distinti, con ordinanze in quel momento in fase di deposito (la prima delle quali, relativa al ricorso n. 719/RS/RIS, proposto da Ferrovienord spa, è stata poi pubblicata con il n. 2/2021/RIS) ovvero la sollevazione di ulteriore questione pregiudiziale sulla base di autonomo e nuovo motivo illustrato in memoria. Nel merito, ha chiesto di respingere il ricorso, confermando l’inclusione di INVIMIT SGR spa nell’elenco delle “Amministrazioni pubbliche” pubblicato dall’ISTAT in data 30 settembre 2020.

(4)

In data 24 maggio 2021 si è costituita l’ISTAT, chiedendo il rigetto del ricorso.

All’udienza del 9 giugno 2021, il Presidente Orefice, accertato che il Ministero dell’economie e delle finanze, a cui il ricorso è stato notificato dal ricorrente, non si è costituito, e che si pone, pertanto, un problema di integrità del contraddittorio (in aderenza a quanto rilevato da queste Sezioni riunite nei precedenti giudizi n. 718/SR/RIS e n. 719/SR/RIS), ha invitato le parti a pronunziarsi su questo limitato aspetto.

Sul punto la difesa del ricorrente, evidenziando di aver comunque notificato il ricorso al Ministero dell’economia, non si è opposta alla richiesta di integrazione del contraddittorio. L’Avvocatura dello Stato ha confermato la costituzione per conto del solo ISTAT, ente che ha emanato il provvedimento oggetto di impugnazione, non opponendosi a un breve rinvio finalizzato all’integrazione del contraddittorio. La Procura generale ha osservato che il MEF non è parte del procedimento di formazione dell’elenco ISTAT, ma non si è opposta ad un’eventuale integrazione del contraddittorio.

CONSIDERATO

Osserva il Collegio che il petitum del presente giudizio, come correttamente individuato anche dalla Procura generale, consiste nell’accertamento negativo dello status di pubblica amministrazione posseduto dalla ricorrente a causa dell’inclusione nell’elenco ISTAT, accertamento che è funzionale ad eliminare le conseguenze ordinamentali che da esso derivano.

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La modifica legislativa apportata dall’art 23-quater, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, introdotto dalla legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176, limita la pronunzia di questo giudice, escludendo effetti sulla formazione del conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, la corretta determinazione dei cui saldi annuali (disavanzo e debito, in rapporto al prodotto interno lordo dello Stato) costituisce lo scopo principale della normativa europea da applicare nel presente giudizio, ossia il Regolamento UE n. 549 del 2010, di disciplina del Sistema europeo dei conti dell’Unione europea (c.d. SEC 2010).

Il citato Regolamento UE è funzionale alla corretta elaborazione delle statistiche di finanza pubblica (paragrafi da 20.68 a 20.72 dell’Allegato A). Ne discende che un eventuale accoglimento del ricorso finisce con l’incidere sul complessivo calcolo dei saldi rilevanti, in prospettiva comunitaria, del Conto economico consolidato delle AP.

Conseguentemente, si ritiene sussistente un interesse a partecipare all’odierno giudizio in capo all’Amministrazione dello Stato, il Ministero dell’economia e delle finanze, posta a presidio delle grandezze di finanza pubblica, ente che, pur non essendo parte del procedimento di formazione del c.d. “elenco ISTAT”, è il principale attore delle manovre di finanza pubblica e, come tale, interessato alla corretta redazione dell’elenco dei soggetti da includere nel Settore S.13, e delle sue eventuali successive modifiche, anche ad opera di pronunciamenti di queste Sezioni riunite (cfr., fra gli altri, art. 7 legge 24 dicembre 2012, n. 243, attuativa dell’art. 81, comma sesto, della

(6)

Costituzione).

Ne consegue, alla luce della questione di costituzionalità sollevata dalla Procura nel presente giudizio del sopracitato art 23-quater, nonché della sua compatibilità con il diritto comunitario (in relazione alla quale queste Sezioni riunite, come accennato, hanno già sollevato questione pregiudiziale), che, in caso di mancata integrazione del contraddittorio, l’emananda sentenza non farebbe stato nei confronti del suo destinatario principale sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica complessiva.

Appare, pertanto, necessario consentire al Ministero dell’economia e delle finanze di esprimere il proprio avviso sulla compatibilità con il diritto europeo dell’art. 23-quater, introdotto dalla legge 176 del 2020 in sede di conversione del d.lgs. 137 del 2020, nonché sulla questione di costituzionalità proposta dalla Procura generale.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti a Sezioni riunite in sede giurisdizionale, in speciale composizione

ORDINA

alla ricorrente, Investimenti Immobiliari Italiani – INVIMIT – SGR S.p.A, entro 10 giorni dal deposito della presente ordinanza, l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze, come legalmente rappresentato e domiciliato, mediante notifica del ricorso e della presente ordinanza, invitando ad esprimere il proprio avviso sulla compatibilità con il diritto comunitario dell’art. 23-quater introdotto dalla legge n. 176/2020 in sede di conversione del decreto-

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legge n. 137/2020, nonché sulla questione di costituzionalità proposta dalla Procura generale.

Fissa, per la discussione del giudizio, l’udienza in modalità telematica del giorno 25 giugno 2021, alle ore 10:00.

Dispositivo letto in udienza, ai sensi dell’articolo 128, comma 3, del Codice di giustizia contabile.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 giugno 2021.

Il Presidente

F.to digitalmente Mauro Orefice

La presente decisione, il cui dispositivo è stato letto all’udienza del 9 giugno 2021, è stata depositata in Segreteria il

Il Dirigente

F.to digitalmente Maria Laura Iorio in data 11 giugno 2021.

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