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OBIETTIVI DI CONTENIMENTO SUL COMPLESSO DELLE SPESE (COSTI) DI FUNZIONAMENTO DELLE SOCIETÀ A CONTROLLO PUBBLICO

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Città di Cantù

AREA RISORSE UMANE E FINANZIARIE

OBIETTIVI DI CONTENIMENTO SUL COMPLESSO DELLE SPESE (COSTI) DI FUNZIONAMENTO DELLE

SOCIETÀ A CONTROLLO PUBBLICO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 10.12.2019

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OBIETTIVI DI CONTENIMENTO SUL COMPLESSO DELLE SPESE (COSTI) DI FUNZIONAMENTO DELLE SOCIETÀ A CONTROLLO PUBBLICO

IL CONTENIMENTO DEI COSTI

Il d.lgs. n. 175/2016, Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, offre alcuni spunti per affrontare il tema del contenimento dei costi delle società a controllo pubblico secondo un’impostazione economico-aziendale.

In particolare:

• l’art. 1 dispone in merito alla gestione efficiente delle partecipazioni, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica (in un’ottica di economicità della gestione);

• l’art. 19 detta una disciplina della programmazione e controllo dei costi di funzionamento e di quelli del personale, imponendo alle amministrazioni pubbliche di assegnare, alle società in loro controllo (diretto ed indiretto), degli "obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento".

Il Comune di Cantù è chiamato, da un lato, a porre in essere e fornire obiettivi di carattere gestionale qualitativi e quantitativi attuando con diversi strumenti (tra i quali il Regolamento per i controlli) le disposizioni dell’art. 147-quater del d.lgs. del 18 agosto 2000 n. 267, attraverso un “sistema di controlli sulle società partecipate” (obiettivi di efficacia, efficienza, economicità e qualità del servizio, attribuiti per l’esercizio in corso alle società ai sensi del citato art. 147-quater).

L’Ente deve garantire l’efficienza e l’efficacia della propria azione amministrativa e, a presidio dei propri equilibri di bilancio, controlla le società partecipate (l’art. 147-quinquies, comma 3, del Tuel dispone infatti che “il controllo sugli equilibri implica anche la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell’Ente in relazione all’andamento economico–finanziario degli Organismi gestionali esterni”).

Inoltre, ai sensi dell’art. 19, commi 5 e 6, del d.lgs. 18 agosto 2016, n. 175 il Comune di Cantù per ottemperare ai doveri di socio, deve agire affinché le proprie Società partecipate vengano gestite nel rispetto dei principi dettati dallo stesso Tusp.

AMBITO DI APPLICAZIONE

Già con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 16.03.2017 erano stati fissati obiettivi di contenimento delle spese di funzionamento per le società partecipate comprese sia nel “Gruppo Amministrazione Pubblica della Città di Cantù” che nel “Gruppo del Bilancio Consolidato della Città di Cantù”.

Ora, per applicare correttamente il Regolamento per il controllo sulle società partecipate, le società sono state classificate sulla base dei risultati delle attività svolte al fine della redazione del bilancio consolidato, così come stabilito dall’articolo 3 del principio contabile applicato allegato al d.lgs. n.

118/2011.

Annualmente l’Amministrazione analizza le proprie partecipazioni azionarie ed individua due distinti elenchi: il “Gruppo Amministrazione Pubblica della Città di Cantù” all’interno del quale viene poi individuato il “Gruppo del Bilancio Consolidato della Città di Cantù”.

Al fine dell’esercizio delle ATTIVITÀ DI CONTROLLO si è stabilito di considerare di minor rilevanza le società che, a seguito di analisi non rientrano all’interno del Gruppo “Amministrazione Pubblica” della Città di Cantù, mentre sono rilevanti le partecipazioni nelle società inserite anche solo all’interno del Gruppo “Amministrazione Pubblica” della Città di Cantù.

Per l’applicazione degli OBIETTIVI SUL COMPLESSO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE SOCIETÀ A CONTROLLO PUBBLICO si ritiene invece opportuno avere come riferimento le SOCIETÀ PARTECIPATE CONTROLLATE che fanno parte non solo del “Gruppo Amministrazione Pubblica della Città di Cantù” ma anche del “Gruppo del Bilancio Consolidato della Città di Cantù”.

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Per le restanti società partecipate, ma non controllate, nei confronti delle quali il Comune di Cantù è titolare di una percentuale superiore al 10 %, gli OBIETTIVI costituiscono un compendio di principi di comportamento a cui ispirarsi. Per quelle di minor rilevanza, tenendo conto di quanto specificato dall’art. 11 comma 16 del d.lgs. n. 175/2016, non si configura la necessità di dare obiettivi sul complesso delle spese.

CRITERI GENERALI

Come già indicato nella citata deliberazione del Consiglio Comunale n. 5/2017, si evidenzia che il Legislatore del Tusp abbandona il principio della riduzione dei costi del personale sostituendolo con un principio più generale di “contenimento” delle spese di funzionamento delle società partecipate fra cui quelle del personale (comma 5 dell’art. 19 del d.lgs. n. 175/16).

I criteri generali contenuti negli OBIETTIVI DI CONTENIMENTO DELLE SPESE (COSTI) DI FUNZIONAMENTO, COMPRESE QUELLE PER IL PERSONALE, DELLE SOCIETA’

PARTECIPATE DAL COMUNE DI CANTU’, come evidenziato, si applicano a tutte le società controllate che appartengono al “Gruppo del Bilancio Consolidato della Città di Cantù”.

Nell’ambito del sistema di monitoraggio periodico dell’andamento delle società partecipate si evidenziano diverse azioni:

• la definizione degli indirizzi e l’assegnazione degli obiettivi di breve e di medio termine;

• la definizione delle procedure volte all’attivazione di un sistema di monitoraggio che consenta l’individuazione e l’analisi degli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati, nonché l’individuazione delle opportune azioni correttive, anche in relazione ai conseguenti riflessi finanziari sul bilancio del Comune;

• l’analisi di sintesi periodiche dei risultati di gestione.

In particolare è possibile individuare e distinguere le seguenti fasi:

1. assegnazione degli "obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento" – oltre a quanto indicato nella sezione “OBIETTIVI DI CONTENIMENTO DELLE SPESE (COSTI) DI FUNZIONAMENTO, COMPRESE QUELLE PER IL PERSONALE, DELLE SOCIETA’

PARTECIPATE DAL COMUNE DI CANTU’”, si evidenzia che specifici obiettivi annuali e pluriennali potranno essere definiti nel "Documento Unico di Programmazione", approvato, generalmente, nel mese di luglio (a partire dal DUP relativo al periodo 2021/2023);

2. recepimento degli obiettivi da parte delle società controllate, con inserimento degli stessi nei rispettivi bilanci di previsione e relativo perseguimento. La dimostrazione numerica dell'effettivo conseguimento o meno degli obiettivi è riportato nel bilancio d'esercizio (nella

"relazione sulla gestione" o nella "nota integrativa") che le società approvano tra aprile e giugno dell'anno successivo;

3. controllo da parte del Comune inteso come monitoraggio degli obiettivi conseguiti dalla società, la cui sintesi è inserita nel "documento di valutazione sulla performance" del Comune, approvato dalla Giunta comunale tra aprile e giugno dell'anno successivo a quello di riferimento.

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OBIETTIVI DI CONTENIMENTO DELLE SPESE (COSTI) DI FUNZIONAMENTO, COMPRESE QUELLE PER IL PERSONALE, DELLE SOCIETA’ PARTECIPATE DAL COMUNE DI CANTU’

1. Il presente provvedimento fissa obiettivi di contenimento delle spese di funzionamento, comprese quelle per il personale, per le Società partecipate, controllate, comprese nel Gruppo del Bilancio Consolidato della Città di Cantù, ad oggi attive: Canturina Servizi Territoriali S.p.A., Azienda Speciale Consortile Galliano e Como Acqua s.r.l. (di seguito “Società”).

2. Le “Società” devono svolgere esclusivamente azioni strumentali al raggiungimento del proprio oggetto sociale.

3. Le “Società”, nell’esercizio delle proprie funzioni:

a. agiscono perseguendo le proprie finalità, nell’ottica della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria;

b. agiscono nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia e di economicità dell’azione amministrativa.

4. Le “Società”:

a. per l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture, sono tenute ad applicare la disciplina di cui al d.lgs. n. 50/2016;

b. sono tenute all’applicazione del d.lgs. n. 175/2016:

c. devono utilizzare procedure concorsuali a evidenza pubblica per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità;

d. devono rispettare gli obblighi in materia di trasparenza amministrativa e di prevenzione della corruzione, anche con riferimento alle pubblicazioni sul proprio sito.

5. Le “Società” sono soggette a controllo multidisciplinare di regolarità amministrativa e contabile, oltre che di verifica dell’andamento economico finanziario.

6. Le SPESE delle società sono riassumibili, in modo semplificato, in spese di investimento, costi di gestione, costi per il personale e costi per gli amministratori.

7. Per le SPESE DI PERSONALE, mentre esiste un divieto di procedere ad assunzioni di qualsiasi tipologia in presenza di squilibri gestionali e risultati di esercizio negativi, non sussiste un obbligo normativo che imponga il consolidamento delle capacità assunzionali tra ente locale socio e società partecipata (concetto espresso anche dalla Corte dei Conti nel rispondere ad una specifica richiesta del Comune di Cantù, con propria deliberazione n. 302 del 25.10.2018).

8. Le “Società”, nell’adeguare le proprie politiche di reclutamento del personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica, assicurano le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio.

9. Per quel che concerne le POLITICHE REMUNERATIVE, l'articolo 11, comma 6, del Tusp prevede l'emanazione di un decreto, di natura regolamentare, del Ministro dell'economia e delle finanze ("decreto fasce").

10. Tale decreto regolerà, per le società a controllo pubblico, la definizione di indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle società; determinerà quindi, per ciascuna fascia, il limite dei compensi massimi al quale gli organi di tali società dovranno fare riferimento, per la determinazione del trattamento economico annuo da corrispondere agli amministratori, ai titolari e componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti.

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11. Al fine di definire dei limiti, la remunerazione degli amministratori e dei componenti degli organi di controllo dovrà essere commisurata all'impegno richiesto, alla rilevanza del ruolo ricoperto, nonché alle caratteristiche dimensionali e settoriali dell'impresa; quella degli amministratori esecutivi e dei dirigenti e dipendenti sarà definita in modo tale da allineare i loro interessi con il perseguimento dell'obiettivo della creazione di valore per i soci. Tale remunerazione, infine, dovrà essere adeguata e coerente con la struttura organizzativa, tenendo conto del ruolo e delle funzioni definite all'interno dell'azienda.

12. Ogni società a controllo pubblico sarà riconducibile a una classe in base a valore della produzione, totale attivo patrimoniale e numero di dipendenti. Ogni “Società”

avrà limiti di spesa, dettati dalla fascia di appartenenza, anche per il trattamento economico dell’organo amministrativo.

13. Nell’ambito degli obiettivi fissati le “Società” possono operare in un arco di riferimento triennale, nel senso che il contenimento delle spese di funzionamento deve essere valutato nel triennio di riferimento. E’ quindi possibile compensare le varie voci di spesa nell’ambito del triennio (ammettendo la possibilità che la razionalizzazione di alcune tipologie possa generare risparmi che possano essere investiti in altre – ad esempio un risparmio nel reclutamento temporaneo di risorse umane può garantire un maggiore investimento nelle spese per l’informatica).

14. Nel dovuto rispetto dell’autonomia gestionale delle “Società”, questi obiettivi più generali possono concretizzarsi ulteriormente nell’ambito del DUP, che è lo strumento idoneo per aggiornare annualmente gli obiettivi per le singole società.

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