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SOMMARIO. COMUNE DI CRESCENTINO PRGC Norme di Attuazione

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sensi dell'11° comma, art.15 della L.R. 56/77 e s.m.i.

Nota, al fine di rendere esplicite le modifiche introdotte "ex officio" ai sensi dell'11° comma, art.15 della L.R. 56/77 e s.m.i., i testi aggiunti dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 64-10508 sono evidenziati con il carattere sottolineato, mentre i testi eliminati sono evidenziati con il carattere barrato (parti aggiunte, parti eliminate).

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SOMMARIO

SOMMARIO ...2

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI...4

ARTICOLO 1 –Contenuti e finalità del Piano ...4

ARTICOLO 2 – Documenti del Piano Regolatore Generale Comunale...5

ARTICOLO 3 – Destinazioni d’uso...6

ARTICOLO 4 – Classificazione delle zone ...9

ARTICOLO 5 - RSc - Zone residenziali di conferma...10

ARTICOLO 6 - RSn - Zone residenziali di completamento e nuovo impianto11 ARTICOLO 7 - NR – Zone di nucleo rurale...13

ARTICOLO 8 - PRc - Zona produttiva di conferma, riordino e completamento ...16

ARTICOLO 9 - PRn - Zona produttiva di nuovo impianto ...17

ARTICOLO 10 - PRp – Zona per attività di deposito o produttive speciali...18

ARTICOLO 11 - TE – Zona terziaria di conferma ...19

ARTICOLO 12 - SL – Zone per servizi di livello comunale ...20

ARTICOLO 13 - SG – Zone per servizi di interesse generale ...21

ARTICOLO 14 - IMP – Zone per impianti speciali ...22

ZCR – Zone cimiteriali...22

ARTICOLO 14bis – Zone ferroviarie ...23

ARTICOLO 15 - CS – Zona di centro storico ...24

ARTICOLO 16 - AG – Zone agricole...26

ARTICOLO 17- AGtp - Zona agricola di tutela paesaggistica - ambientale ...30

ARTICOLO 18 – Localizzazione attività commerciali...32

ARTICOLO 19 – Tipi di intervento - Definizioni...34

ARTICOLO 20 – Modalità di attuazione degli interventi...40

ARTICOLO 21 – Distanza dalle strade - tra i fabbricati e distanze delle costruzioni dai confini di proprietà...41

ARTICOLO 22 – Fasce di rispetto ...44

ARTICOLO 23 – Classificazione del territorio secondo l’idoneità all’utilizzazione urbanistica...48

ARTICOLO 24 – Verifica standards urbanistici per servizi sociali ed attrezzature a livello comunale...52

ARTICOLO 25 – Edilizia residenziale pubblica...53

TITOLO II – Prescrizioni particolari ...54

ARTICOLO 26 - Edifici rurali inutilizzati in zona agricola ...54

ARTICOLO 27 – Condizioni di ammissibilità per il recupero di fabbricati rurali e la loro trasformazione in residenza in zona agricola ...55

ARTICOLO 28 – Recupero dei fabbricati accessori...56

ARTICOLO 29 – Ampliamenti volumetrici in deroga alle densità di zona ...57

ARTICOLO 30 – Edifici in costruzione, edifici con concessione ...58

ARTICOLO 31 – Edifici di interesse storico, artistico, architettonico, ambientale o documentario...59

ARTICOLO 32 - Manufatti per il funzionamento dei Servizi di Interesse Generale ...60

ARTICOLO 33 – Riqualificazione assi stradali...61

ARTICOLO 34 - Prevalenza delle Norme di Legge sulla Eliminazione delle Barriere Architettoniche, sulla Sicurezza, sul Contenimento dell'inquinamento Ambientale e dei Consumi Energetici ...62

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antenne e ripetitori ...63

ARTICOLO 36 – Recinzioni ...65

ARTICOLO 37 – Attività estrattive ...66

ARTICOLO 38 - Deroghe...68

ARTICOLO 39 - Disposizioni per la corretta applicazione della variante strutturale di piano regolatore generale comunale...69

ARTICOLO 40 – Definizione dei parametri ed indici urbanistici ed edilizi...71

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ARTICOLO 1 –Contenuti e finalità del Piano

1. Il presente Piano Regolatore disciplina l’attività urbanistica ed edilizia nel territorio del comune di Crescentino sulla base delle finalità e contenuti di cui agli articoli 11 e 12 della L.R. 56/77.

Esso mantiene la sua efficacia nei confronti di chiunque, fino all’approvazione di successive varianti redatte ai sensi dell’art. 17 della Legge regionale in data 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.

Ogni intervento soggetto a permesso di costruire o dichiarazione d'inizio attività, secondo quanto stabilito dalla legislazione statale e regionale in materia, può essere considerato conforme allo strumento urbanistico del Comune solamente qualora esso osservi tutte le prescrizioni vigenti di carattere urbanistico e geologico definite dai piani sovraordinati, dalle Norme di Attuazione, dalle tavole di Piano alle varie scale, dagli elaborati geologici redatti in conformità ai contenuti della Circolare del Presidente della Giunta Regionale 8 maggio 1996 n. 7/LAP, alla Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità alla utilizzazione urbanistica, e ancora, qualora si tratti di aree di nuovo insediamento, della Relazione Geologico - Tecnica adottata. Nei casi di interventi subordinati a strumento urbanistico esecutivo dovranno essere osservate anche le disposizioni previste dallo stesso s.u.e.

approvato secondo le procedure stabilite dalla legge. A seguito della verifica di compatibilità con iI P.R.G. vigente, all'acquisizione dei pareri vincolanti nei casi dovuti od alla stipula di convenzione o atto d'obbligo unilaterale ove previsto, l'intervento potrà essere assentito in osservanza della legislazione statale e regionale vigente anche qualora non citata nel presente fascicolo: si rammentano in particolare le disposizioni in materia di barriere architettoniche, il rispetto dei contenuti del D.M. 3 marzo 1988, la l.r. 26 marzo 1990, n. 13

“Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili”

nonché la L.R. 28.05.2007, n. 13 “Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia" (pubblicata sul B.U. n. 22 del 31.05.2007). Il permesso di costruire - o modalità diverse ammesse dalla legge - per le nuove costruzioni (es.: Dichiarazione d’Inizio Attività) ai sensi dell'art. 49, comma 5 della l.r. 56/77 e s.m. in casi di particolare complessità e che richiedano opere infrasfrutturali eccedenti il semplice allacciamento ai pubblici servizi o il coordinamento tra operatori pubblici e privati per la realizzazione delle opere d'urbanizzazione, sarà subordinata alla stipula di convenzione o d'atto d'impegno unilaterale da parte del richiedente che disciplini modalità, requisiti e tempi di realizzazione delle opere infrastrutturali ritenute necessarie.

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ARTICOLO 2 – Documenti del Piano Regolatore Generale Comunale

1. Sono elementi costitutivi del Piano Regolatore Generale Comunale i seguenti atti:

1 – relazione illustrativa 2 – allegati tecnici:

- 2A - valutazione di compatibilità

- 2B – indagini su patrimonio immobiliare

- 2C - la scheda quantitativa dei dati urbani secondo il modello fornito dalla Regione

3- tavole di piano:

- 3A – mosaicatura dei piani confinanti - 3B – azzonamento 1:5000

- 3C – azzonamento 1:2000

- 3D – azzonamento 1:5000 con classi di idoneità all'utilizzazione urbanistica

- 3E – azzonamento 1:2000 con classi di idoneità all'utilizzazione urbanistica 3E1

- 3F – centro storico 1:1000 – stato di conservazione degli edifici - 3G – centro storico 1:1000 – caratteri tipologici degli edifici e unità

fondiarie

4 – Norme di Attuazione 5 – Schede Normative di Zona

2. Qualora, nell'applicazione delle prescrizioni del Piano, si riscontrino discordanze fra disposizioni normative e raffigurazioni grafiche, è ritenuto prevalente e conseguentemente vincolante il contenuto delle prime; qualora si riscontrino discordanze fra tavole a scale diverse, è ritenuto prevalente e quindi vincolante il contenuto della tavola redatta a scala più dettagliata; in caso di discordanza tra le schede normative di zona e le presenti norme di attuazione prevalgono le indicazioni delle schede normative.

3. Le tavole di Piano 3d e 3e configurano l'azzonamento e le classi di idoneità all'utilizzazione urbanistica secondo le analisi geomorfologiche allegate e condotte ai sensi della Circolare P.R.G. n. 7LAP del 06 maggio 1996. Qualora si riscontrino discordanze fra le perimetrazioni indicate sulla Carta di Sintesi delle analisi geomorfologiche e quelle indicate sulla tavola di Piano, è ritenuta prevalente l'indicazione della Carta di Sintesi.

4. Per quanto riguarda le definizioni dei parametri edilizi ed urbanistici si

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ARTICOLO 3 – Destinazioni d’uso

1. La destinazione d'uso è data dall'attività o dall'insieme delle attività svolte in un determinato immobile o porzione di esso.

2. Le istanze per il rilascio delle concessioni e comunque gli atti relativi ai titoli abilitativi edilizi, i progetti ad essi allegati, le proposte e i progetti di strumenti urbanistici esecutivi, programmi, intese, concertazioni attuativi del PRG, devono indicare in modo chiaro e non equivoco le destinazioni d'uso in atto e quelle previste per l'immobile ed, ove siano previste nello stesso immobile diverse destinazioni, per ciascuna parte dello stesso.

3. Le convenzioni degli strumenti urbanistici esecutivi, dei programmi, intese, concertazioni attuative del PRG e quelle eventualmente unite alle concessioni edilizie devono contenere l'obbligazione, assunta dall'interessato anche per gli aventi causa, a non mutare le destinazioni d'uso, neppure parzialmente, senza atto di assenso del Comune, nonché ad applicare le disposizioni del successivo comma 7. La presente disposizione si applica anche agli atti unilaterali di obbligo.

4. Gli atti abilitativi edilizi enunciano espressamente le destinazioni d'uso assentite nell'immobile o nelle varie parti dello stesso.

5. Si ha mutamento della destinazione d'uso quando l'immobile, o porzione del medesimo, viene ad essere utilizzato, in modo non puramente occasionale e momentaneo, per lo svolgimento di attività appartenenti ad una categoria di destinazioni diversa da quella in atto; il mutamento della destinazione d'uso può prescindere dalla realizzazione di opere edilizie ad esso funzionali; il successivo comma 11 del presente articolo determina e definisce le categorie delle destinazioni d'uso.

7. Il mutamento della destinazione d'uso é consentito solo ove la destinazione finale sia ammessa dal PRG in quell'area o per quell'immobile ed ove siano rispettate le disposizioni tutte del Piano e dei regolamenti vigenti nel Comune.

8. Il mutamento della destinazione d'uso comporta in ogni caso la corresponsione al Comune del contributo di onerosità in misura pari alla differenza fra il contributo proprio della destinazione finale e quello competente per la destinazione d'uso iniziale, ove il primo sia più elevato del secondo.

9. Fatto salvo quanto specificatamente disposto dal PRG, quando una destinazione d'uso non sia ammessa dal presente Piano in quell'area o in quell'immobile, non é consentita la realizzazione di nuove costruzioni né l'esecuzione di opere preordinate a quella funzione; non é altresì consentito destinare l'immobile, o porzione di esso, a quell'uso, ancorché in assenza di opere edilizie; tali divieti operano anche nel caso in cui la destinazione d'uso in atto sia essa stessa esclusa.

10. Fatto salvo quanto specificatamente disposto dal PRG, gli immobili, o loro porzioni, che alla data di adozione dal presente Piano erano destinati

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che il piano stesso esclude in quell'area o per quell'immobile, possono conservare la destinazione d'uso in atto ed essere sottoposti esclusivamente ad interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria o di consolidamento statico, permanendo la destinazione esclusa.

11. Ai fini della disciplina dell’uso del suolo (art.13 comma 1 della Legge regionale n. 56 in data 5 dicembre 1977 e s.m.i.) il Piano opera la seguente classificazione normativa in categorie:

TE - terziaria, che comprende:

TEa - attività commerciali al dettaglio, per le definizioni specifiche del settore si fa riferimento al DGR 563 del 29/10/99

TEb - attività commerciali all’ingrosso;

TEc - pubblici esercizi,

TEe - attività del credito delle assicurazioni,

TEf - studi professionali, agenzie immobiliari, attività immobiliari e turistiche, TEg - attività ricettive alberghiere e paralberghiere,

TEh - attività private socio assistenziali e sanitarie,

TEi - attività private sociali e culturali, ricreative, sportive, per il tempo libero, attività per lo spettacolo, attività espositive e congressuali;

RS - residenziale, relativa all’attività abitativa PR - produttiva, che comprende:

PRa - relativa alle attività industriali ed a quelle artigianali di produzione quali:

attività di produzione, di beni o di servizi, aventi la dimensione propria dell'artigianato; nell'attività produttiva industriale ed artigianale di produzione sono comprese le attività di ricerca ed amministrativa di supporto alla produzione di beni nonché quelle attinenti alla gestione delle merci e dei magazzini

PRb - relativa alle attività artigianali di servizio alla residenza, alla persona, alla vettura, compatibile con le attività residenziali quali: attività artigianali per la produzione di servizi o di beni che necessitano ai residenti in loco e alla vita urbana locale (attività di parrucchiere, calzolaio, panettiere, e similari;

autorimesse e stazioni di servizio; servizi per l'igiene e la pulizia; altre attività analoghe)

PRc - alle attività terziarie integrate all’attività produttiva, riguardanti la direzionalità, i servizi di impresa e la ricerca tecnologica, la distribuzione dei beni prodotti;

PRd - alle attività inerenti il trattamento e lo stoccaggio delle merci per il trasporto delle medesime.

PRe - relative alle cave e alle bonifiche agrarie

AG - agricola, relativa alle attività agricole, zootecniche e forestali

SL - servizi sociali e attrezzature di livello comunale comprendenti attrezzature pubbliche e di uso pubblico ai sensi dell’articolo 21 della Legge regionale n. 56

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8 quando siano intervenuti frazionamenti o passaggi di proprietà.

13. Il calcolo del volume o della superficie che è consentito realizzare su di un'area edificabile deve tener conto del volume o della superficie già edificata, che va detratta anche se l'edificio già costruito insiste su di una parte dell'area frazionata e resa autonoma ai fini della proprietà privata. Ciò non si applica nel caso di demolizione e ricostruzione di edifici.

14. Non è ammesso il trasferimento di volume o di superficie edificabile fra aree appartenenti ad ambiti o zone omogenee diversi, nè fra aree non contigue, fatta esclusione per le zone agricole. Il trasferimento di volume o superficie edificabile fra aree appartenenti a soggetti diversi oppure appartenenti agli stessi soggetti, ma non interessate dagli interventi deve risultare da atto trascritto a cura e spese dell'interessato e prodotto ai fini del rilascio della concessione edilizia.

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ARTICOLO 4 – Classificazione delle zone

1. Ai sensi del primo comma dell’art. 13 della Legge regionale n. 56 in data 5 dicembre 1977 e s.m.i. il Piano disciplina l’uso del suolo mediante prescrizioni topograficamente e normativamente definite.

2. Ai sensi del quinto comma dell’articolo 12 della Legge regionale n. 56 in data 5 dicembre 1977 e s.m.i. il Piano determina per ogni parte del territorio comunale la disciplina di tutela e di utilizzazione del suolo, comprensiva delle destinazioni d’uso, dei tipi e dei modi di intervento attraverso la seguente classificazione normativa:

RSc - ZONE RESIDENZIALI DI CONFERMA

RSn - ZONE RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO E NUOVO IMPIANTO NR - ZONE di NUCLEO RURALE

PRc - ZONA PRODUTTIVA DI CONFERMA, RIORDINO E COMPLETAMENTO

PRn - ZONA PRODUTTIVA DI NUOVO IMPIANTO

PRp - ZONA PER ATTIVITA’ DI DEPOSITO O PRODUTTIVE SPECIALI SL - ZONE PER SERVIZI DI LIVELLO COMUNALE

SG - ZONE PER SERVIZI DI INTERESSE GENERALE IM - ZONE PER IMPIANTI SPECIALI

CS - ZONA DI CENTRO STORICO AG - ZONE AGRICOLE

AGtp ZONE AGRICOLE DI TUTELA PAESAGGISTICA TE - ATTIVITA’ TERZIARIE DI CONFERMA

Anche qualora non indicate nelle tavole di Piano o in caso di loro indicazione errata, incompleta o non aggiornata s'intendono individuate le aree disciplinate dalla legislazione vigente anche qualora non citata espressamente e/o dai singoli provvedimenti di seguito richiamati:

• Piano d'Area del sistema delle Aree Protette della Fascia fluviale del Po approvato con DCR n. 982-4328 dell' 8.3.1995

• DGR 22 maggio 2006 n. 76-2950 Individuazione del nuovo sistema delle zone di protezione speciale ZPS della Regione Piemonte in attuazione della direttiva 79/409/CEE Uccelli selvatici"

• ZPS identificata come IT1180028 "Fiume Po - tratto vercellese alessandrino”

• ZPS identificata come IT1120029 "Paludi di San Genuario e San Silvestro"

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ARTICOLO 5 - RSc - Zone residenziali di conferma

1. Parti di territorio caratterizzate da un tessuto edilizio consolidato e destinate prevalentemente all’uso abitativo.

2. Destinazioni d’uso ammesse:

- principale: quella indicata nella scheda di zona

- fatti salvi casi eccezionali di incompatibilità segnalati nelle schede normative, sono confermate le destinazioni d’uso esistenti alla data di adozione del progetto preliminare del presente Piano;

- nuove destinazioni d’uso ammesse oltre quelle indicate nella scheda di Zona, salvo specifiche indicazioni contenute nelle stesse:

o destinazioni d’uso residenziale

o destinazioni d’uso terziarie (TE), ad esclusione delle attività Teb e TEg; le attività TEa sono regolate dai successivo articolo 18.

o destinazioni d’uso produttiva legata alla residenza (PRb) 3. La capacità insediativa, i tipi ed i modi di intervento, i parametri edilizi ed urbanistici sono definiti dalle schede normative di ciascuna zona.

4. Gli interventi di demolizione e sostituzione edilizia sono attuabili con strumento diretto salvo diverse indicazioni delle schede normative di zona, quando non aumentano la capacità insediativa esistente e determinano una densità fondiaria del lotto non superiore a quella prevista nella scheda normativa e comunque non superiore a 1,2 mc/mq. Diversamente è necessario prevedere la redazione di uno strumento urbanistico esecutivo.

Negli interventi di ristrutturazione urbanistica, attuabili con Strumento Urbanistico Esecutivo, è possibile recuperare tutto il volume esistente, anche in deroga agli indici di zona specificati nelle tabelle, se si verificano le seguenti condizioni:

- superficie coperta massima 0,4 mq/mq;

- numero piani fuori terra massimo 3;

- dismissioni per attività residenziali: 25 mq/ab di cui almeno 5 mq/ab da reperirsi nel lotto; in casi in cui la trama edilizia esistente nel contesto non consenta il reperimento di tali aree è possibile la monetizzazione di tutti i 25 mq/ab.

- dismissioni per attività terziarie: totalmente da reperirsi nel lotto;

- altezza massima: altezza dell’edificio esistente più alto.

5. E’ ammessa la costruzione di bassi fabbricati adibiti al ricovero ed alla manovra dei veicoli, per uso esclusivo dei residenti o comunque pertinenziali con un massimo di 30 mq di superficie per ogni unità abitativa

6. Per quanto riguarda le distanze dei bassi fabbricati in tali zone vale quanto previsto dal comma 19 dell’art. 21 delle presenti norme.

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ARTICOLO 6 - RSn - Zone residenziali di completamento e nuovo impianto

1. Parti di territorio soggette a nuovi sviluppi edilizi destinati alle funzioni abitative.

2. L’attuazione del Piano è subordinata alla formazione e approvazione di strumento urbanistico esecutivo di iniziativa pubblica o privata .

3. Destinazioni d’uso ammesse:

- principale: quella indicata nella scheda di zona

- fatti salvi casi eccezionali di incompatibilità segnalati nelle schede normative, sono confermate le destinazioni d’uso esistenti alla data di adozione del progetto preliminare del presente Piano;

nuove destinazioni d’uso ammesse oltre quelle indicate nella scheda di Zona, salvo specifiche indicazioni contenute nelle stesse:

o destinazioni d’uso residenziale

o destinazioni d’uso terziarie (TE), ad esclusione delle attività TEb; le attività TEa sono regolate dai successivo articolo 18 o destinazioni d’uso produttiva legata alla residenza (PRb)

4. La capacità insediativa, i tipi e modi di intervento, i parametri edilizi ed urbanistici sono definiti dalle schede normative di ciascuna zona.

5. E’ ammessa l’attuazione delle zone per comparti con superficie non inferiore a mq 5.000. Gli elaborati dello Strumento Urbanistico Esecutivo devono comprendere un tavola a scala non inferiore a 1:1000 contenente le opere di urbanizzazione primaria e secondaria estesa all’intera area. Tale elaborato deve essere concordato con l’Amministrazione Comunale e vistato dall’Ufficio dei Lavori Pubblici e deve garantire: 1) la funzionalità delle opere di urbanizzazione rispetto a quelle esistenti e all’attuazione dei comparti successivi; 2) di non compromettere l’edificabilità di aree non comprese nel comparto. I successivi piani esecutivi di attuazione dell’area dovranno essere coerenti con tale sistemazione generale dell’area o presentare un elaborato con diversa organizzazione ma con gli stessi requisiti e che tenga conto degli strumenti esecutivi già approvati. Per le zone con superficie territoriale minore di mq 10.000 la superficie minima del comparto deve essere pari ad almeno mq 3.000. Sono ammessi comparti inferiori a mq 5.000 qualora la totalità delle le aree residue non comprese in piani esecutivi di attuazione approvati siano inferiori a tale superficie.

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12 progetto edilizio unitario;

- la cessione o monetizzazione delle aree di urbanizzazione secondaria previste dal P.R.G. e dal progetto edilizio unitario;

- la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria previste dal I.E.U. contemporaneamente alle opere edilizie e comunque entro cinque anni dalla data del rilascio della prima concessione. Il rilascio dell'agibilità degli immobili realizzati è subordinato all'ultimazione di tali opere di urbanizzazione e il collaudo da parte degli organi tecnici del comune.

8. Gli elaborati dell'Intervento Edilizio Unitario (I.E.U.) sono quelli previsti dall'art. 39 della L.R. 56/77

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ARTICOLO 7 - NR – Zone di nucleo rurale

1. Parti di territorio caratterizzate da insediamenti rurali di vecchia formazione con destinazione d’uso prevalente residenziale e con forte presenza di attività agricole.

2. Destinazioni d’uso ammesse:

- principale: quelle indicate nella scheda di zona

- fatti salvi casi eccezionali di incompatibilità segnalati nelle schede normative, sono confermate le destinazioni d’uso esistenti alla data di adozione del progetto preliminare del presente Piano;

nuove destinazioni d’uso ammesse oltre quelle indicate nella scheda di Zona, salvo specifiche indicazioni contenute nelle stesse:

o destinazioni d’uso residenziale

o destinazioni d’uso terziarie (TE), ad esclusione delle attività TEb; le attività TEa sono regolate dai successivo articolo 18 o destinazioni d’uso produttiva legata alla residenza (PRb) o destinazioni agricole

3. Per gli edifici con destinazione agricola valgono le indicazioni del successivo articolo 16. E’ fatto comunque divieto superare l’indice di 0,6 mq/mq di superficie coperta.

4. Tutti i fabbricati di nuova costruzione devono rispettare i seguenti requisiti:

- la dimensione minima della pianta dell’edificio (la manica dell’edificio) deve essere inferiore a m 12,00;

- l’altezza dell’edificio deve essere minore di m 7,00;

- la copertura del tetto deve essere a capanna (solo due falde):

- la pendenza delle falde del tetto deve essere superiore a 22° ed inferiore a 35°

- il manto di copertura deve essere in coppi tradizionali o in tegole che ne rispecchino la tipologia (disegno, forma, dimensione , colore) - gli elementi strutturali esterni ed a vista della copertura devono essere

in legno;

- le murature esterne devono essere intonacate; non possono rimanere manufatti o parti di manufatti cementizi a vista;

- gli intonaci esterni devono riprendere l’intonaco di calce rustico, con colorazioni tradizionali; la documentazione della pratica edilizia deve contenere un campione del colore che si intende adottare;

- i balconi devono essere costituiti da tavolato in legno o lastre in pietra naturale, elementi strutturali a mensola in legno o pietra naturale; è

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14 6. Gli interventi di nuova costruzione, gli ampliamenti funzionali ai sensi dell’art. 29, la realizzazione di nuovi fabbricati pertinenziali ai sensi del successivo comma 7, nelle frazioni Monte, San Grisante, San Genuario, San Silvestro, S. Maria sono subordinati all’approvazione di un Piano Particolareggiato comprendente tutte le zone del nucleo rurale. Tale strumento urbanistico esecutivo ha l’obiettivo di salvaguardare gli aspetti paesistici ed ambientali delle frazioni. A tali Piani Particolareggiati sono anche subordinati gli interventi previsti nelle zone di nuovo impianto interne alle suddette frazioni quali le zone RSn28 e RSn29 per la frazione S.Grisante, RSn34 per la frazione S.Genuario, RSn35 per la frazione S.Silvestro. In assenza del Piano Particolareggiato di cui al presente comma è ammessa la realizzazione di autorimesse pertinenziali per le sole unità immobiliari che ne sono prive. Tali autorimesse devono essere legate all’unità immobiliare con vincolo pertinenziale.

Obiettivi dei Piani Particolareggiati:

- La salvaguardia e la valorizzazione del nucleo storico: l’identità e la peculiarità della frazione risultano essere di importanza per l’intero territorio di Crescentino e oggetto di tutela anche per il PTP della provincia di Vercelli e non solo rispetto ai valori storico architettonici che contengono. E’ necessario quindi che il progetto si confronti con tale preesistenza in considerazione degli aspetti paesaggistici, ma anche per non indebolire il valore testimoniale di frazioni rurali.

- Coerenza con la trama edilizia della frazione: il Piano Particolareggiato deve porre molta attenzione all’impatto che le trasformazioni previste possono avere dalle medie e lunghe distanze e non solo per chi attraversa l’insediamento.

- Tutela del paesaggio rurale (naturale e insediato): l’obiettivo, conseguente al precedente è di mitigare impatti visivi sul territorio naturale e agricolo

prevedendo materiali e colori coerenti con preesitenze.

- Attenzione all'ambiente urbano quale spazio di passaggio e di attività permanenti: l’obiettivo è di creare un ambiente urbano di qualità con la riqualificazione degli spazi aperti pubblici.

- Salvaguardia degli elementi di pregio esistenti: il piano deve agire in maniera da valorizzare, oltre che conservare, tali manufatti.

- Coerenza con le tipologie architettoniche tradizionali, anche utilizzando tecnologie e soluzioni innovative.

Contenuti ed elaborti dei Piani Particolareggiati sono quelli previsti dall’art. 39 della L.R.56/77, in particolare devono approfondire i seguenti aspetti:

- definizione delle modalità attuative dei singoli interventi edilizi: D.I.A., Permesso di Costruire, Permesso di Costruire convenzionato, Strumento Urbanistico Esecutivo

- Analisi degli edifici della frazione con particolare attenzione ai seguenti aspetti: densità edilizie, individuazione dei volumi recuperabili ai fini residenziali, caratteri ed elementi architettonici di rilievo.

- Individuazione delle aree fabbricabili e dei vincoli di inedificabilità;

- Regole per definizione delle planovolumetrie: individuazione delle sagome planimetriche, definizione degli assi dei colmi, altezze degli edifici, eventuale disegno di fronti fissi.

- Modellazione volumetrica dell’intera frazione con simulazioni dei nuovi insediamenti che descrivano l’inserimento dei nuovi volumi all’interno della trama edilizia esistente.

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tipologie locali.

- Definizione delle aree per servizi, strumenti per la loro attuazione e regole per la progettazione esecutiva.

Tali Piani Particolareggiati, avendo lo scopo di salvaguardia paesistica ed ambientale, possono rimandare ai successivi strumenti di attuazione dei singoli interventi edilizi i seguenti aspetti: definizione finanziaria degli interventi, progetto di massima delle opere di urbanizzazione a rete (deve essere comunque verificata la fattibilità), elenchi catastali e definizione delle aree da espropriare.

7. E’ ammessa la costruzione di bassi fabbricati adibiti al ricovero ed alla manovra dei veicoli, per uso esclusivo dei residenti o comunque pertinenziali con un massimo di 30 mq di superficie per ogni unità abitativa.

8. E’ ammesso il recupero dei fabbricati accessori ai sensi del successivo art.

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ARTICOLO 8 - PRc - Zona produttiva di conferma, riordino e completamento

1. Parti di territorio caratterizzate da un tessuto edilizio consolidato e destinate prevalentemente alle attività produttive esistenti, ancorché suscettibili di completamento.

2. Destinazioni d’uso ammesse:

- principale: quella indicata nella scheda di zona

- fatti salvi casi eccezionali di incompatibilità segnalati nelle schede normative, sono confermate le destinazioni d’uso esistenti alla data di adozione del progetto preliminare del presente Piano;

- nuove destinazioni d’uso ammesse oltre quelle indicate nella scheda di Zona, salvo specifiche indicazioni contenute nelle stesse:

- destinazioni produttive (Pra - Prb - PRc – PRd, con esclusione di Pre);

- destinazioni terziarie TEb; commercio prodotti di lavorazione propria;

TEe e TEf per un massimo complessivo di mq 200 di superficie utile netta; TEi.

3. Per le attività con superfici coperte maggiori di mq 1.000 è ammessa la realizzazione di unità abitative per un totale di massimo mc 300. Questi edifici devono avere un lotto di pertinenza dove l’indice di superficie coperta non sia superiore a 0,35 e sia previsto uno spazio a verde privato non inferiore al 35%

del lotto di pertinenza dell’edificio residenziale. Tali superfici coperte devono rientrare nel rapporto di 0,6 mq/mq.

4. La capacità insediativa, i tipi e modi di intervento, i parametri edilizi ed urbanistici sono definiti dalle schede normative di ciascuna zona. La superficie lorda di pavimento non può superare il doppio della superficie coperta.

5. Ogni intervento da realizzare nelle suddette aree confinante con area di altra destinazione d'uso deve prevedere la realizzazione sul confine interessato di idonee barriere antirumore e antinquinamento con fasce a verde piantumate con essenze arboree forti, autoctone, di alto fusto, a file sfalsate.

Gli interventi sono soggetti al rispetto del Piano di Zonazione Acustica.

6. Gli impianti tecnologici non rientrano nel calcolo della superficie coperta.

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ARTICOLO 9 - PRn - Zona produttiva di nuovo impianto

1. Parti di territorio non ancora urbanizzate che il Piano Regolatore Generale Comunale destina allo sviluppo delle attività produttive.

2. Destinazioni d’uso ammesse:

- principale: quella indicata nella scheda di zona

- fatti salvi casi eccezionali di incompatibilità segnalati nelle schede normative, sono confermate le destinazioni d’uso esistenti alla data di adozione del progetto preliminare del presente Piano;

nuove destinazioni d’uso ammesse oltre quelle indicate nella scheda di Zona, salvo specifiche indicazioni contenute nelle stesse:

- attività produttive escluso PRe e PRb

- attività terziarie TEb - attività commerciali all’ingrosso, commercio dei propri prodotti;

- per le attività con superfici coperte maggiori di mq 1.000 è ammessa la realizzazione di unità abitative per un totale di massimo mc 300.

Questi edifici devono avere un lotto di pertinenza dove l’indice di superficie coperta non sia superiore a 0,35 e sia previsto uno spazio a verde privato non inferiore al 35% del lotto di pertinenza dell’edificio residenziale. Tali superfici coperte devono rientrare nel rapporto di 0,6 mq/mq.

- nell’attuazione di S.U.E. è possibile insediare attività commerciali nella misura massima del 30% della superficie coperta prevista e comunque non oltre i 250 mq di superficie di vendita. In caso di trasferimento di esercizio commerciale da altre zone del territorio è possibile sommare la superficie che costituiva l’esercizio ai 250 mq di cui sopra con un totale massimo di 500 mq di superficie di vendita.

3. La capacità insediativa, i tipi e modi di intervento, i parametri edilizi ed urbanistici sono definiti dalle schede normative di ciascuna zona. La superficie lorda di pavimento non può superare il doppio della superficie coperta.

4. Ogni intervento da realizzare nelle suddette aree confinante con area di altra destinazione d'uso deve prevedere la realizzazione sul confine interessato di idonee barriere antirumore e antinquinamento con fasce a verde piantumate con essenze arboree forti, autoctone, di alto fusto, a file sfalsate.

Gli interventi sono soggetti al rispetto del Piano di Zonazione Acustica.

5. Gli impianti tecnologici non rientrano nel calcolo della superficie coperta

(19)

18

ARTICOLO 10 - PRp – Zona per attività di deposito o produttive speciali

1. Destinazioni d’uso ammesse:

- attività di deposito;

- attività di auto demolizioni;

- ricovero automezzi;

2. La capacità insediativa, i tipi e modi di intervento, i parametri edilizi ed urbanistici sono definiti dalle schede normative di ciascuna zona.

3. Modalità di attuazione: S.U.E. salvo diverse indicazioni nelle schede di zona

(20)

ARTICOLO 11 - TE – Zona terziaria di conferma

1. Parti di territorio caratterizzate da un tessuto edilizio consolidato e destinate prevalentemente all’uso terziario.

2. Destinazioni d’uso ammesse:

- principale: quella indicata nella scheda di zona

- fatti salvi casi eccezionali di incompatibilità segnalati nelle schede normative, sono confermate le destinazioni d’uso esistenti alla data di adozione del progetto preliminare del presente Piano;

3. La capacità insediativa, i tipi e modi di intervento, parametri edilizi ed urbanistici sono definiti dalle schede normative di ciascuna zona.

(21)

20

ARTICOLO 12 - SL – Zone per servizi di livello comunale

1. Aree destinate a servizi sociali comprendenti attrezzature pubbliche e di uso pubblico esistenti ed in progetto ai sensi dell’art. 21 della Legge regionale n. 56 in data 5 dicembre 1977 e s.m.i.

2. Sono ammesse le destinazioni d’uso residenziale e terziaria, anche private, ma funzionali all’uso del servizio, nella misura massima totale di 0,5 mc/mq di densità territoriale (Dt).

(22)

ARTICOLO 13 - SG – Zone per servizi di interesse generale

1. Aree destinate a servizi comprendenti attrezzature pubbliche e di uso pubblico esistenti ed in progetto.

2. Sono ammesse le destinazioni d’uso residenziale e terziaria, anche private, ma funzionali all’uso del servizio, nella misura massima totale di 0,05 mc/mq di densità territoriale.

(23)

22

ARTICOLO 14 - IMP – Zone per impianti speciali ZCR Zone cimiteriali

1. Spazi per servizi speciali, attrezzature, impianti tecnologici pubblici o di interesse collettivo quali attrezzature e impianti attinenti alla protezione civile e all'attività antincendio, impianti tecnici ed edifici delle attività tecniche, pubbliche o di interesse pubblico, che richiedono specifiche aree (elettricità, telefonia, telecomunicazioni, nettezza urbana, trasporti pubblici, ecc.), attrezzature pubbliche per attività mercatali e annonarie, impianti di distribuzione carburante.

2. Per l’insediamento di impianti di distribuzione di carburanti, oltre le prescrizioni date dal DGR 31/01/2000, n. 48-29266, valgono i requisiti e criteri fissati dalla DDC n. 82 del 24/11/1999.

3. In tali aree, i progetti riguardanti le trasformazioni e le nuove costruzioni devono essere estesi all'intera zona.

4. Le zone di rispetto cimiteriale ZCR sono destinate alle attrezzature cimiteriali, per il culto e l'onoranza dei defunti.

(24)

ARTICOLO 14bis – Zone ferroviarie

1. Il piano individua la zona ferroviaria esistente e la zona ferroviaria di espansione. Tali aree sono destinate ad impianti e costruzioni inerenti il servizio ferroviario.

2. Sono ammesse nuove costruzioni e strutture destinate al servizio ferroviario. Per gli immobili e le strutture esistenti sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione edilizia.

(25)

24

ARTICOLO 15 - CS – Zona di centro storico

1. Nelle porzioni di territorio comunale delimitate e qualificate dal Piano come

"centro storico", le trasformazioni edilizie ed urbanistiche devono conseguire gli obiettivi della conservazione, del recupero integrato e della valorizzazione dell’area nel suo insieme e delle varie parti della stessa, delle singole strutture edilizie, del complesso degli elementi ambientali esistenti e delle sue singole componenti, nonché delle peculiarità che tali entità presentano. Tali porzioni del territorio comunale costituiscono «zone di recupero» ai sensi del primo comma dell’art. 27 della legge 457/78.

2. Il Piano classifica gli edifici sulla base di documenti cartografici, riscontri in loco sulle tecnologie e i tipi costruttivi, atti abilitativi comunali e condizioni contestuali, secondo le seguenti categorie:

a) EDIFICI DI PREGIO e di rilevante interesse architettonico;

b) EDIFICI CARATTERIZZANTI LA TRAMA EDILIZIA E URBANISTICA DEL CENTRO STORICO, rappresentativi di tipi di vecchio

insediamento,

c) EDIFICI STORICI OGGETTO DI RECENTI TRASFORMAZIONI NON COERENTI con i caratteri dell’edificio e del contesto;

d) EDIFICI NON COEVI E NON CARATTERIZZANTI, anche di nuovo impianto o di ricostruzione totale, nonché elementi e corpi edilizi in contrasto.

3. E’ ammessa la formazione di Piani di Recupero di iniziativa comunale che interessino l’intero centro storico o parti di esso. Tali Piani di Recupero devono comprendere almeno un intero isolato circoscritto da strade o piazze pubbliche. Gli interventi edilizi ammessi sono definiti dalla successiva tabella.

STRUMENTO ATTUATIVO manutenzione ordinaria manutenzione straordinaria restauro risanamento conservativo ristrutturazione edilizia tipo (a) ristrutturazione edilizia tipo (b) recupero volumi accessori (art. 28) demolizione demolizione e sostituzione

diretto x x x x

a) edifici di pregio

PdR x x x x x x

diretto x x x x

b) edifici

caratterizzanti PdR x x x x x x x

diretto x x x x

c) edifici oggetto di

trasformazioni PdR x x x x x x x

diretto x x x x x x

d) edifici non coevi

PdR x x x x x x x x x All’interno dei centri storici gli interventi di ristrutturazione edilizia sono da

intendersi così come definiti dal D.P.G.R n. 5/sg/urb del 27/04/1984.

All’interno dei centri storici non sono comunque ammessi ampliamenti

(26)

pertinenziali. E’ ammesso, anche in deroga alla formazione dei Piani di recupero, quanto previsto dall’articolo 27 della legge 457 del 1978.

4. Gli elaborati grafici dei progetti per gli interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, di demolizione e ricostruzione, di demolizione e sostituzione, di ristrutturazione urbanistica devono contenere una dettagliata relazione fotografica per documentare lo stato di fatto e la qualità degli edifici e degli elementi architettonici caratterizzanti e tavole dello stato di fatto alla scala grafica 1:50.

Gli elaborati dei Piani di Recupero sono quelli previsti dal comma 4 dell’art. 41 della L.R. 56/77.

5. Sono confermate le destinazioni d’uso esistenti.

Sono consentiti i cambi di destinazione d’uso a favore di RS, TEa, TEc, TEe, TEf, TEg, TEh, Tei, PRb.

6. Le facciate degli edifici prospettanti le strade urbane sono considerate di particolare valore ambientale; gli interventi di manutenzione straordinaria autorizzati e concordati con il comune. E’ consentita, previa autorizzazione comunale, la demolizione e la sostituzione degli elementi deturpanti o fatiscenti; questi ultimi devono essere ricostituiti in modo analogo alle preesistenze in quanto a forme, materiali e modalità di esecuzione.

(27)

26

ARTICOLO 16 - AG – Zone agricole

1. Aree destinate alle attività agro-forestali. La definizione di azienda agricola e di “imprenditore agricolo professionale o a part time” è stabilita dalla normativa in vigore e validata dalla Commissione Agricotura del Comune 2. Rilascio della concessione

Il rilascio della concessione per gli interventi edificatori nelle zone agricole è subordinato alla presentazione al Sindaco di un atto di impegno dell'avente diritto che preveda il mantenimento della destinazione dell'immobile a servizio di attività agricola e le sanzioni per inosservanza degli impegni assunti; l'atto è trascritto, a cura dell'Amministrazione Comunale ed a spese del concessionario, sui registri della proprietà immobiliare. (art. 25 della L.R.56/77 Legge regionale n. 56 in data 5 dicembre 1977 e s.m.i.).

3. Utilizzo degli appezzamenti

E’ ammessa l’utilizzazione di tutti gli appezzamenti componenti l’azienda, anche non contigui ai fini delle norme sulla formazione della proprietà coltivatrice, fatta eccezione per gli impianti zootecnici industriali per i quali gli appezzamenti da considerare devono essere disponibili all’interno del territorio comunale nel quale viene avanzata la richiesta di concessione in misura non inferiore del 60% del totale. Il titolo per il rilascio della concessione edilizia per la realizzazione degli impianti zootecnici deve essere quello previsto dalla legge 10/77 articolo 9 lettera a).

Per le aziende che insistono su terreni di comuni limitrofi è ammesso,

nell’ambito di aree a destinazione agricola, l’accorpamento di volumi sull’area del territorio di Crescentino, a condizione che l’edificio per residenza rurale non superi mc. 1500. In ogni caso le cubature per la residenza al servizio dell’azienda non devono nel complesso superare mc. 1500.

4. Costruzione delle residenze rurali

Gli indici di densità fondiaria massima per le abitazioni rurali nelle zone agricole sono i seguenti:

a) terreni a colture orticole o floricole specializzate: mc. 0,05 per mq;

b) terreni a colture legnose specializzate: mc. 0,03 per mq;

c) terreni a seminativo ed a prato permanente: mc. 0,02 per mq;

d) terreni a bosco ed a coltivazione industriale del legno annessi ad aziende agricole: mc. 0,01 per mq. in misura non superiore a 5 ettari per azienda;

e) terreni a pascolo e prato-pascolo permanente di aziende silvo-pastorali: mc.

0,001 per mq. per abitazioni non superiori a 500 mc. per ogni azienda.

Le altezze massime degli edifici destinati alle residenze rurali è di mt 9,00, il numero massimo di piani fuori terra è 2.

5. Edifici esistenti al servizio dell’attività agricola

Sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia.

E’ concesso l’aumento una tantum alle residenze rurali per adeguamenti igienico – funzionali con aumenti non superiori del 25% del volume esistente.

E’ comunque ammesso il riutilizzo di volumi non più necessari ai fini agricoli secondo le prescrizioni dell’articolo 28 delle presenti norme di attuazione.

6. Costruzioni accessorie al servizio della conduzione dei fondi

(28)

produzione, la conservazione, la lavorazione, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, zootecnci e forestali dell’azienda agricola singola o associata e per le attività agrituristiche segue le seguenti prescrizioni:

(a) costruzioni a servizio delle attività produttive rurali (fienili, depositi mangimi, silos, sementi, ricovero macchine ed attrezzi, ricovero per allevamenti di animali domestici per auto consumo e simili): distanza dalle zone non agricole di PRG mt 25, in deroga è consentito per i lotti

compromessi e per i quali si prevede un ampliamento dell’esistente, una distanza pari all’altezza del fronte di fabbricato prospiciente il limite di confine con un minimo consentito di 10 mt.. Dalle aree pubbliche o di uso pubblico è consentita l’edificazione alla distanza di minimo 5 mt; rapporto di copertura fondiario 30% della Sf strettamente asservita;

(b) costruzioni per allevamenti zootecnici di tipo rurali; è considerato rurale l’allevamento in cui dai terreni coltivati a titolo di proprietà, affitto o altro titolo reale di godimento e facenti capo all’azienda si ottiene almeno il 25%

delle unità foraggiere (U.F.)necessarie all'allevamento stesso. Il regolamento edilizio può disciplinare i parametri da assumere per la verifica del grado di autoapprovvigionamento in riferimento alle diverse specie allevate:

bovini, equini, ovini e caprini:

distanza dalle zone non agricole e da edifici civili residenziali ubicati in zona agricola mt 200;

distanza minima dalla residenza rurale del conduttore mt 25;

rapporto di copertura fondiario 30% della Sf strettamente asservita e contigua;

suini e avicunicoli:

distanza dalle zone di PRGC non agricole mt 1000;

distanza minima da edifici civili residenziali ubicati in zona agricola mt 1000;

distanza minima dalla residenza rurale del conduttore mt 25;

rapporto di copertura fondiario 30% della Sf strettamente asservita e contigua;

Tutti gli insediamenti di attività zootecniche esistenti legate all’attività aziendale agricola presenti sul territorio alla data di adozione del presente Piano Regolatore sono confermati nello stato di fatto in cui si trovano.

Eventuali ampliamenti delle attività zootecniche in essere non possono superare il quinto della superficie coperta esistente già attualmente destinata ad attività di allevamento, salvo deroghe del Consiglio Comunale previa acquisizione di motivato parere favorevole della Commissione agricola Comunale.

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28 contigua;

distanza dalle zone di PRGC non agricole e da edifici civili residenziali ubicati in zona agricola mt 1000;

distanza minima dalla residenza rurale del conduttore mt 25;

Gli immobili esistenti già adibiti ad attività zootecnica (con esclusione di avicunicoli e suini) non utilizzati come tali possono essere recuperati al servizio delle suddette attività mediante interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria a condizione che:

l’immobile in questione sia stato regolarmente licenziato

l’immobile non abbia mai cambiato nel tempo destinazione d’uso il proprietario dell’immobile sia imprenditore agricolo a titolo principale o Coltivatore diretto;

i terreni necessari al fabbisogno alimentare degli animali insediabili nell’immobile in base alle normative e regolamenti vigenti devono essere ubicati nel territorio comunale o nei Comuni confinanti;

i terreni necessari allo smaltimento delle deiezioni animali insediabili nell’immobile devono essere ubicati nel territorio comunale o nei Comuni confinanti;

(d) serre fisse:

rispetto delle norme che regolano la distanza dai fabbricati, dai confini, dalle strade;

rapporto di copertura fondiario 80% della Sf;

(e) strutture tecniche e tecnologiche di servizio alla generalità delle aziende agricole esistenti nel Comune

(f) opere per l’irrigazione

(g) vasche e lagoni di raccolta di liquami di origine zootecnica

(h) opifici per attività al servizio dell’agricoltura e loro pertinenze destinate alla manutenzione e commercializzazione di attrezzature per l’agricoltura e al commercio di materie prime agricole

(i) opere per costruzioni per allevamenti di altre specie animali distanza dalle zone non agricole mt 300;

distanza minima da edifici civili residenziali ubicati in zona agricola mt 100;

distanza minima dalla residenza rurale del conduttore mt 25;

- rapporto di copertura fondiario 30% della Sf strettamente asservita e contigua.

Sono vietate la reintroduzione, l’introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone.

7. Altre destinazioni d’uso ammesse

Sono inoltre ammesse le seguenti destinazioni d’uso:

(j) Opere di urbanizzazione primaria, ivi comprese le cabine di trasformazione e attrezzature analoghe

(k) Attività agrituristica, comprese le abitazioni per residenza temporanea agrituristica, secondo le definizioni di leggi vigenti nazionali e regionali, e attrezzature connesse e complementari

(l) Impianti per la piscicoltura e la pesca sportiva

(m) Impianti e attrezzature per attività di addestramento e custodia di animali non utili a fini zootecnici, nonché per le attività di tempo libero connesse, per un massimo di superficie coperta di 0,1 mq/mq e comunque non più di 500 mq di superficie coperta e un’altezza di mt 3,50.

(30)

libero. Sono ammessi per la realizzazione di attività sportivo-ricreative private, interventi di trasformazione del suolo e interventi edilizi per un massimo di superficie coperta di 0,1 mq/mq e comunque non più di 500 mq di superficie coperta e un’altezza di mt 3,50 nonché interventi sul patrimonio esistente secondo gli articoli 26 e 27 delle presenti NdA . Tali interventi devono garantire una adeguata accessibilità e dotazione di parcheggi privati. Per quanto riguarda le modalità per la fornitura di infrastrutture necessarie si fa riferimento all’art. 27 delle presenti NdA

(31)

30

ARTICOLO 17- AGtp - Zona agricola di tutela paesaggistica - ambientale

1. Aree destinate alle attività agro forestale di particolare pregio paesistico e ambientale e dedicate alla fruizione didattica, turistico-sportiva e di tutela naturalistica.

2. Le trasformazioni di tali aree sono soggette alle prescrizioni contenute nell’articolo precedente laddove non in contrasto con i commi successivi di questo articolo, con i contenuti delle schede normative specifiche e per le aree interne al Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po con le relative prescrizioni del Piano d’Area il PTO.

2bis. Anche se non riportato in cartografa, il SIC e ZPS del Baraccone- confluenza Po-Dora (Codice Natura 2000 ITI 110019), nell'ambito del quale qualunque intervento dovrà essere corredato da Verifica Impatto Ambientale preventiva ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/97.

3. Tutti i fabbricati di nuova costruzione devono rispettare i seguenti requisiti:

- le nuove costruzioni in aree agricole, nel caso ricadano in zona AGtp dovranno opportunamente essere ridotte alla sola abitazione del conduttore, dando priorità al recupero di volumetrie esistenti per le altre attività e usi consentiti sempre nel rispetto delle norme del PAI;

- la dimensione minima della pianta dell’edificio (la manica dell’edificio) deve essere inferiore a m 12,00;

- l’altezza dell’edificio deve essere minore di m 7,00;

- la copertura del tetto deve essere a capanna;

- la pendenza delle falde del tetto deve essere superiore a 22° ed inferiore a 35°

- il manto di copertura deve essere in coppi tradizionali o in tegole che ne rispecchino la tipologia (disegno, forma, dimensione , colore) - gli elementi strutturali esterni ed a vista della copertura devono essere

in legno;

- le murature esterne devono essere intonacate; non possono rimanere manufatti o parti di manufatti cementizi a vista;

- gli intonaci esterni devono riprendere l’intonaco di calce rustico, con colorazioni tradizionali; la documentazione della pratica edilizia deve contenere un campione del colore che si intende adottare;

- i balconi devono essere costituiti da tavolato in legno o lastre in pietra naturale, elementi strutturali a mensola in legno o pietra naturale; è anche possibile formare solette in calcestruzzo con spessore non superiore a cm 8,00; devono comunque essere poste mensole in pietra con un interasse minore di m 2,00;

- le ringhiere, le inferiate, le recinzioni devono mantenere le tipologie e i materiali tradizionali;

- i serramenti esterni devono essere in legno e posti internamente allo spessore della muratura di almeno cm 12 del filo facciata esterno.

4. Le trasformazioni non possono danneggiare o alterare la vegetazione naturale, spontanea dell’area dove questa è ancora presente; non è possibile estendere la messa a coltura di in aree a vegetazione spontanea.

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5. Le attività estrattive sono ammesse solo all’interno di un Piano Cave Comunale esteso a tutto il territorio comunale. Le attività estrattive sono ammesse solo se inserite all'interno di un “Piano Cave” che preveda la possibilità di effettuare interventi di riqualificazione ambientale tramite l'attività estrattiva, previo accordo con l'Ente-Parco.

(33)

32

ARTICOLO 18 – Localizzazione attività commerciali

1. Il Piano Regolatore conferma i contenuti normativi individuati dalla Variante Parziale approvata con delibera del Consiglio Comunale n. 66 del 22/12/2000.

2. Addensamenti commerciali riconosciuti:

A.1. ADDENSAMENTI STORICI RILEVANTI

Si conferma la destinazione a carattere commerciale locale, di vicinato, con l’esclusione di esercizi che trattano categorie merceologiche troppo invasive e che possono recare fastidio alla residenza ed di altre attività con rumorosità, polverosità luminosità eccessiva o trattamento di materiali pericolosi.

A.4. ADDENSAMENTI COMMERCIALI URBANI MINORI

Si conferma la destinazione a carattere commerciale secondo le categorie e tipologie previste nella Tabella Della Compatibilità Territoriale.

TABELLA DELLA COMPATIBILITA’ TERRITORIALE DELLO SVILUPPO ai sensi del Dcr 563-13414 del 29/10/99 e s.m. e i.

Addensamenti Localizzazioni Tipologie delle

strutture distributive

Superficie di

vendita (MQ) A1 A4 L1

Vicinato fino a 150 si si si

M-SAM1 151-250 si si si M-SAM2 251-900 si si si

M-SAM3 901-1500 no no si

M-SE1 151-400 si si si M-SE2 401-900 si si si

M-SE3 901-1500 no no si

M-CC 151-1500 si no si

G-SM1 1501-1800 4500

no no si*

G-SM2 4501-7500 no no no

G-SM3 7501-12000 no no no

G-SM4 >12000 no no no

M-SE1 1501-3500 no no no

M-SE2 3501-4500 no no no

M-SE3 4501-6000 no no no

M-SE4 >6000 no no no

M-CC1 <6000 no no si**

M-CC2 6001-12000 no no no

M-CC3 12000-18000 no no no

M-CC2 18000 no no no

*solo fino a 1800 mq

**solo fino a 3000 mq

(34)

non sono individuate Localizzazioni Commerciali, fatta salva la possibilità di ulteriori individuazioni a seguito della presentazione di istanze che rispettino i criteri della tabella successiva.

Gli eventuali sviluppi commerciali devono comunque essere compatibili con le destinazioni ammesse dal presente Piano per quella zona, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del presente articolo.

Ai sensi dell’art.14 - comma 2, lettera a), punto 3) degli indirizzi e criteri regionali vengono indicati i seguenti parametri attraverso i quali le localizzazioni di tipo L1 sono individuabili :

localizzazioni commerciali urbane non addensate Par. comuni subpolo Ampiezza raggio della perimetrazione entro la

quale calcolare i residenti

Y.1 mt 500

Numerosità di residenti entro il raggio di cui al parametro Y1

X.1 n° 2.500

Distanza stradale massima dalla perimetrazione del nucleo residenziale di cui al parametro Y1

J.1 mt 700

Dimensione massima della localizzazione M.1 mq 25.000

4. Lo standard e fabbisogno di parcheggi e di altre aree per la sosta è regolato dall’art. 25 della D.C.R. n. 563 – 13414/99 della Regione Piemonte e s.m. e i.

Per quanto attiene le disposizioni concernenti la disciplina del reperimento dei parcheggi si rimanda all'adeguamento comunale che dovrà essere predisposto in ottemperanza ai criteri di cui alla D.C.R. 59-10831 del 24.03.20t36, pubblicata sul Supplemento al B.U.R. n. 14 del 6.04.2006.

5. Definizioni funzionali all’applicazione del PRGC

Nelle zone dove sono ammesse sia la destinazione d’uso residenziale che quella commerciale, si intendono applicati i parametri e le prescrizioni della scheda d’area in presenza di destinazione d’uso residenziale, mentre gli stessi variano, nel seguente modo, se la destinazione d’uso è commerciale:

a) l’indice di densità territoriale espresso in mc/mq si trasforma in indice di utilizzazione territoriale espresso in mq/mq con valore massimo pari al 30%

dell’indice volumetrico

b) viene eliminato il parametro di superficie coperta.

(35)

34

ARTICOLO 19 – Tipi di intervento - Definizioni

I tipi di intervento sono definiti e precisati nel modo seguente:

1. Manutenzione ordinaria, gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

2. Manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;

3. Restauro e Risanamento conservativo, gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;

Rientrano nel restauro, relativamente alle diverse parti degli edifici (esterno su spazi pubblici e spazi privati, parti comuni, cortili, giardini, interno dei corpi di fabbrica) ed a semplice titolo indicativo le seguenti opere:

a) restauro, ripristino e valorizzazione degli elementi originari con eliminazione delle superfetazioni deturpanti (non è ammesso l'impoverimento dell'apparato decorativo; qualora si renda necessaria la sostituzione o il rifacimento di finiture ed elementi costitutivi del fronte dell'edificio perché degradati e non più recuperabili, si deve intervenire con l'impiego di materiali e tecniche originarie o ad esse affini; i nuovi elementi devono essere del tutto identici a quelli originari e a quelli sostituiti se coerenti con quelli originari);

b) reintegrazione di elementi e parti mancanti, reintegrazione in corrispondenza degli elementi incongrui asportati, sostituzione di elementi e parti degradate con tecniche e materiali uguali o coerenti a quelli esistenti o originari (devono comunque essere recuperate le parti degradate di interesse architettonico e decorativo con interventi di riparazione e consolidamento ovunque possibile, proce- dendo alla sostituzione di elementi soltanto se non più recuperabili con altri di forma, disegno e materiale uguali agli esistenti o a quelli originari);

c) ripristino e nuova formazione di intonaci e rivestimenti con tecniche e materiali coerenti con quelli esistenti o originari;

d) sostituzione dei serramenti esistenti, qualora non più recuperabili, con altri in tutto eguali, per forma, colore, materiale e disegno, a quelli sostituiti o a quelli originari;

(36)

non conformi alla caratterizzazione storica dell'edificio, riapertura di logge, gallerie e porticati come da disegno originario dell'edificio;

f) rifacimento di parti di muratura esterna degradate e non recuperabili con interventi di consolidamento, mantenendo la conformazione, i materiali e le tecniche originarie;

g) riparazione e sostituzione parziale dell'orditura primaria e secondaria dei tetti e del manto di copertura, con il mantenimento della sagoma, delle pendenze originali, della quota di imposta e di colmo della copertura (devono essere conservate le eventuali originarie sequenze di camini che segnano la modulazione muraria dell'edificio; i nuovi elementi di copertura devono essere dello stesso materiale, ed avere la stessa conformazione e aspetto di quelli sostituiti o di quelli originari dell'edificio; i nuovi camini o elementi per sfiati e aerazioni devono essere di disegno coerente con la caratterizzazione storica dell'ambiente);

h) reintegrazione e "riapertura" delle parti distributive comuni di pregio occultate da tamponamenti, tramezzature, soffiature, soppalcature (es. androni, porticati, logge, gallerie); ripristino e valorizzazione dei collegamenti e dei percorsi originari verticali e orizzontali;

i) inserimento di un nuovo ascensore all'interno dei corpi di fabbrica, al di fuori degli spazi di scala e di androne (tale inserimento non deve alterare elementi di ambienti architettonici di pregio; in ogni caso:

- non è ammesso l'inserimento dell'ascensore nelle scale padronali e di rappresentanza e nelle scale con tromba ed archi rampanti;

- non è ammesso l'inserimento dell'ascensore negli spazi di cortile e giardino improntati ad un chiaro disegno architettonico);

l) realizzazione di autorimesse interrate, i cui sistemi di accesso (rampe, piattaforme elevatrici vengano risolti all'interno dei corpi di fabbrica (le pavimentazioni e le aiuole devono essere reintegrate o rifatte con particolare attenzione alla ricomposizione del disegno dei chiusini, dei marciapiedi interni e delle "rotaie" confluenti negli assi e nei nodi del sistema distributivo principale dell'edificio);

m) rifacimento delle pavimentazioni con uso esclusivo di sistemi e di materiali tradizionali ("lastricati" in pietra, "selciati" di ciottoli, cubettature in graniti e porfidi); (non sono ammesse pavimentazioni in materiali bituminosi);

n) eliminazione di superfetazioni quali tamponamenti di ballatoi, verande, tettoie e bassi fabbricati incongrui rispetto alla caratterizzazione storica dell'edificio e dell'ambiente;

o) restauro e ripristino di elementi e parti con particolare attenzione per quelle caratterizzate dalla presenza di elementi architettonici e

(37)

36 l'aumento del numero di queste (l'intervento deve essere effettuato nel rispetto dei caratteri compositivi degli ambienti, senza alterare elementi architettonici di pregio);

r) installazione, riparazione ed adeguamento di reti ed impianti, in modo congruente con la caratterizzazione storica dell'edificio (a tal fine, gli elementi vanno occultati all'interno e vanno collocati in modo da non entrare in conflitto con il disegno dell'edificio o delle sue parti connotanti);

s) consolidamento statico degli elementi strutturali (qualora esso non sia possibile a causa delle condizioni di degrado, è ammessa la sostituzione degli elementi stessi limitatamente alle parti degradate, con l'impiego di materiali e tecniche congruenti con i caratteri dell'edificio (non sono ammesse alterazioni delle quote degli orizzontamenti; è ammesso il rifacimento di parti limitate di muri por- tanti, qualora siano degradate, purché ne siano mantenuti il posizio- namento e i caratteri originari);

t) rinforzo e integrazioni strutturali degli orizzontamenti conservando all'intradosso le struttura e le finiture originali; in corrispondenza di tali opere di consolidamento sono ammesse lievi modifiche delle attuali quote di calpestio (circa 5-10 centimetri).

Rientrano nel risanamento conservativo il consolidamento statico, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze d’uso, l’eliminazione degli elementi estranei, cosi come più specificatamente configurabili a semplice titolo indicativo nelle seguenti opere:

a) gli interventi elencati al comma 1 e 2 del presente articolo, quando la loro realizzazione contestuale, anche se non in concorso ad una o più di quelli elencati alle successive lettere del presente comma, configura un insieme sistematico finalizzato al risanamento conservativo;

b) sostituzione degli elementi costitutivi del fronte con impiego di tecniche e materiali congruenti rivolti alla valorizzazione dei caratteri dell'edificio e della salvaguardia degli elementi di pregio (non è comunque ammesso l'impoverimento dell'apparato decorativo);

c) sostituzione di abbaini aggiunti con caratteri incongrui con altri di disegno coerente ai caratteri dell'edificio;

d) conservazione del sistema distributivo orizzontale e verticale dell'edificio salvaguardandone l'impianto senza alterarne gli elementi architettonici di pregio e valorizzandone la funzionalità originaria;

e) eliminazione o sostituzione delle scale prive di elementi architettonici di pregio;

f) integrazione, anche ai fini della variazione del numero delle unità immobiliari, del sistema distributivo orizzontale e verticale preesistente con l'installazione di ascensori/montacarichi e/o di nuove scale, realizzate all'interno del corpo di fabbrica; sono ammesse scale e ascensori esterni solo per motivi di sicurezza antincendio o per adeguamento alla Legge 13/89 (quando non sia verificata tale possibilità); tali opere devono essere realizzate con tecniche costruttive, materiali, elementi di forma e disegno coerente con i caratteri dell'edificio, fatte salve l'ammissibilità di soluzioni architettoniche di particolare pregio;

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piano terreno, nuove aperture purché contenute nei limiti fisici offerti dal disegno architettonico dell'edificio e congruenti con tale disegno;

h) modeste modifiche dei prospetti dell'edificio come aperture di finestre originarie occultate, apertura di porte finestre al posto di finestre e viceversa per mutate esigenze distributive interne, aggiunta di logge e balconi se coerenti con il disegno originario ed i caratteri dell'edificio;

i) reintegrazione e ripristino delle parti degradate con l'impiego di materiali e tecniche congruenti con i caratteri dell'edificio;

l) realizzazione di lucernari limitatamente alle necessità di aerazione e illuminazione dei servizi igienici e dei locali sottotetto; (non sono ammesse alterazioni volumetriche e di sagoma dei tetti ad eccezione di quelle relative alla installazione di impianti tecnologici);

m) eliminazione di tettoie e bassi fabbricati recenti o incongrui rispetto ai caratteri dell'edificio e dell'ambiente;

n) demolizione e realizzazione di tramezzi e controsoffittature, apertura e chiusura di porte nei muri portanti, per adeguare l'edificio a mutate esigenze d'uso o per aggregare o suddividere le unità immobiliari, che non compromettano le tipologie, le strutture ed i caratteri storici dell'edificio;

o) consolidamento statico degli elementi strutturali (qualora ciò non sia possibile a causa delle condizioni di degrado, è ammessa la sostituzione degli stessi limitatamente alle parti degradate, con l'impiego di materiali e tecniche congruenti con i caratteri dell'edificio;

è ammesso il rifacimento di parti limitate di muri portanti anche perimetrali, qualora siano degradate, purché ne siano mantenuti il posizionamento e i caratteri originari) e salvaguardando gli elementi di pregio;

p) rinforzo e integrazioni strutturali degli orizzontamenti conservando all'intradosso le strutture e le finiture originali; in corrispondenza di tali opere di consolidamento sono ammesse lievi modifiche delle attuali quote di calpestio (circa 5-10 centimetri);

r) sostituzione, per necessità statiche, degli orizzontamenti, quando questi non presentino elementi di pregio, e non siano recuperabili con opere di consolidamento (i nuovi orizzontamenti dovranno es- sere realizzati - solo ove possibile ed opportuno - con i materiali originari o preesistenti, nel rispetto dei caratteri storici e costruttivi dell'edificio (potranno essere ammesse lievi modifiche di quota); la sostituzione deve in ogni caso non prevalere sulla conservazione degli orizzontamenti originari.

5. Ristrutturazione edilizia, gli interventi rivolti a trasformare gli organismi

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38 completamente un edifici; si tratta degli interventi di sola demolizione che abbiano carattere autonomo, in quanto non realizzati congiuntamente ad altri tipi d’intervento.

7. Demolizione e Sostituzione edilizia, vale a dire gli interventi volti a rimuovere in parte o completamente un edificio e di ricostruirlo mantenendone il volume. Si tratta degli interventi che prevedono la demolizione e successiva immediata ricostruzione del nuovo organismo edilizio, anche diverso da quello originario.

8. Completamento edilizio, vale a dire gli interventi rivolti alla realizzazione di nuove opere, su porzioni del territorio già parzialmente edificate con capacità insediative non esaurite, o opere volte ad aumentare il volume di edifici esistenti modificandone la sagoma o l’altezza, disciplinati con specifiche prescrizioni relative agli allineamenti, alle altezze massime nonché alla tipologia ed alle caratteristiche planovolumetriche degli edifici;

9. Nuova costruzione, vale a dire gli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali:

e.1) la costruzione di nuovi edifici fuori terra o interrati, ovvero l’ampliamento di quelli esistenti all’esterno della sagoma esistente;

e.2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune;

e.3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via

permanente di suolo inedificato;

e.4) l’installazione di torri e tralicci per impianti radio-

ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione;

e.5) l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e siano diretti a soddisfare esigenze durature nel tempo;

e.6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell’edificio principale;

e.7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la

trasformazione permanente del suolo inedificato;

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