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ACCORDO tra la Comunità europea e gli Emirati arabi uniti su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

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Academic year: 2022

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(1)

ACCORDO

tra la Comunità europea e gli Emirati arabi uniti su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

LA COMUNITÀ EUROPEA,

da una parte, e

GLI EMIRATI ARABI UNITI,

dall’altra,

(di seguito denominate le «Parti contraenti»),

CONSTATANDO che la Corte di giustizia delle Comunità europee ha ritenuto che talune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore tra diversi Stati membri e paesi terzi fossero incompatibili con il diritto comunitario,

CONSTATANDO che tra vari Stati membri della Comunità europea e gli Emirati arabi uniti sono stati conclusi vari accordi bilaterali in materia di servizi aerei che contengono disposizioni analoghe e che gli Stati membri sono tenuti ad adottare tutte le misure necessarie per eliminare ogni incompatibilità tra detti accordi e il trattato che istituisce la Comunità europea,

CONSTATANDO che la Comunità europea dispone di una competenza esclusiva in relazione a diversi aspetti che possono essere disciplinati da accordi bilaterali in materia di servizi aerei conclusi dagli Stati membri della Comunità europea con i paesi terzi,

CONSTATANDO che, in virtù della legislazione comunitaria, i vettori aerei della Comunità stabiliti in uno Stato membro hanno il diritto all’accesso non discriminatorio alle rotte aeree fra gli Stati membri della Comunità europea e i paesi terzi,

VISTI gli accordi fra la Comunità europea e alcuni paesi terzi che prevedono, per i cittadini di tali paesi terzi, la possibilità di acquisire la proprietà di vettori aerei titolari di una licenza rilasciata in conformità alla legislazione della Comunità europea,

RICONOSCENDO che la coerenza fra la legislazione comunitaria e le disposizioni degli accordi bilaterali in materia di servizi aerei conclusi tra gli Stati membri della Comunità europea e gli Emirati arabi uniti garantirà una solida base giuridica per la prestazione di servizi aerei tra la Comunità europea e gli Emirati arabi uniti e assicurerà la continuità e lo sviluppo di tali servizi aerei,

CONSTATANDO che in virtù della legislazione comunitaria i vettori aerei non possono, in linea di principio, concludere accordi che possano pregiudicare il commercio fra Stati membri della Comunità europea e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, limitare o falsare la concorrenza,

RICONOSCENDO che le disposizioni degli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi fra gli Stati membri della Comunità europea e gli Emirati arabi uniti che i) comportano o favoriscono l’adozione di accordi tra imprese, decisioni di associazioni di imprese o pratiche concordate che impediscono, limitano o falsano la concorrenza fra vettori aerei sulle relative rotte; o ii) rafforzano gli effetti di siffatti accordi, decisioni o pratiche concordate; o iii) delegano ai vettori aerei o ad altri operatori economici privati la responsabilità di adottare misure che impediscono, limitano o falsano la concor- renza fra vettori aerei sulle relative rotte, possono rendere inefficaci le norme sulla concorrenza applicabili alle imprese,

CONSTATANDO che, con il presente accordo, la Comunità europea non intende accrescere il volume totale del traffico aereo fra la Comunità europea e gli Emirati arabi uniti, compromettere l’equilibrio fra i vettori aerei comunitari e i vettori aerei degli Emirati arabi uniti, né prevalere sull’interpretazione delle disposizioni dei vigenti accordi bilaterali sui servizi aerei in relazione ai diritti di traffico,

(2)

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1 Disposizioni generali

1. Ai fini del presente accordo, per «Stati membri» si inten- dono gli Stati membri della Comunità europea, per «Parte con- traente» una parte contraente del presente accordo, per «Parte» la parte del relativo accordo bilaterale in materia di servizi aerei.

2. In ciascuno degli accordi elencati nell ’allegato I, i riferi- menti ai cittadini dello Stato membro che è parte di tale ac- cordo si intendono fatti ai cittadini degli Stati membri della Comunità europea.

3. In ciascuno degli accordi elencati nell ’allegato I, i riferi- menti ai vettori o alle compagnie aeree dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono fatti ai vettori o alle com- pagnie aeree designate da tale Stato membro.

Articolo 2 Designazione

1. Le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo sostituiscono le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all ’allegato II, lettere a) e b), rispettivamente, in relazione alla designazione di un vettore aereo da parte della parte inte- ressata, alle autorizzazioni e ai permessi ad essi rilasciati dall ’al- tra parte, nonché al rifiuto, alla revoca, alla sospensione o alla limitazione di tali autorizzazioni o permessi.

2. Una volta ricevuta tale designazione e le richieste di li- cenze di esercizio e di permessi tecnici, nella debita forma e secondo la debita procedura, dal (dai) vettore (i) aereo (i) desi- gnato (i), ciascuna parte rilascia gli opportuni permessi e auto- rizzazioni con tempi procedurali minimi, a condizione che:

a) nel caso di un vettore aereo designato da uno Stato membro:

i) il vettore aereo sia stabilito, a norma del trattato che istituisce la Comunità europea, nel territorio dello Stato membro che ha fatto la designazione e che sia in pos- sesso di una licenza di esercizio valida rilasciata da uno Stato membro ai sensi della legislazione comunitaria; e

ii) lo Stato membro responsabile per il rilascio del certifi- cato di operatore aereo eserciti e mantenga l’effettivo controllo regolamentare sul vettore aereo e che l’autorità aeronautica competente sia chiaramente indicata nella designazione; e

iii) il vettore aereo abbia la sede principale delle sue attività nel territorio dello Stato membro che gli ha rilasciato una valida licenza di esercizio; e

iv) il vettore aereo appartenga direttamente o tramite parte- cipazione maggioritaria a Stati membri e/o a cittadini di

Stati membri e/o ad altri Stati indicati nell’allegato III e/o a cittadini di tali altri Stati, e sia dagli stessi effettiva- mente controllato;

b) nel caso di un vettore aereo designato dagli Emirati arabi uniti:

i) il vettore aereo sia stabilito nel territorio degli Emirati arabi uniti e sia in possesso di una licenza di esercizio valida rilasciata in conformità alla legislazione vigente degli Emirati arabi uniti; e

ii) gli Emirati arabi uniti esercitino e continuino ad esercitare un controllo regolamentare effettivo sul vettore aereo.

3. Ciascuna parte può rifiutare, revocare, sospendere o limi- tare la licenza di esercizio o i permessi tecnici di un vettore aereo designato dalla controparte qualora:

a) nel caso di un vettore aereo designato da uno Stato membro:

i) il vettore non sia stabilito, a norma del trattato che istituisce la Comunità europea, nel territorio dello Stato membro che ha proceduto alla designazione oppure non possieda una licenza di esercizio valida rilasciata da uno Stato membro ai sensi della legislazione comunitaria; o

ii) il controllo regolamentare effettivo del vettore aereo non sia esercitato o non sia mantenuto dallo Stato membro responsabile del rilascio del suo certificato di operatore aereo oppure l ’autorità aeronautica competente non sia chiaramente indicata nella designazione; o

iii) il vettore aereo non abbia la sede principale della sua attività nel territorio dello Stato membro che gli ha rila- sciato la licenza di esercizio; o

iv) il vettore aereo non appartenga direttamente o tramite partecipazione maggioritaria a Stati membri e/o a citta- dini di Stati membri e/o ad altri Stati indicati nell’allegato III e/o a cittadini di questi altri Stati, o non sia dagli stessi effettivamente controllato; o

v) il vettore aereo sia titolare di un certificato di operatore aereo rilasciato da un altro Stato membro e si possa dimostrare che, esercitando i suoi diritti di traffico a norma del presente accordo su una rotta che comprenda un punto situato nell’altro Stato membro, inclusa la pre- stazione di un servizio che sia commercializzato come o che costituisca comunque un servizio diretto, il vettore aereo in realtà eluderebbe le restrizioni sui diritti di traf- fico imposte da un accordo bilaterale in materia di servizi aerei fra gli Emirati arabi uniti e tale altro Stato membro;

o

(3)

vi) il vettore aereo sia titolare di un certificato di operatore aereo rilasciato da uno Stato membro con il quale non esista alcun accordo bilaterale relativo a servizi aerei fra gli Emirati arabi uniti e tale Stato membro e si possa dimostrare che i diritti di traffico necessari per garantire il servizio proposto non sono accordati a titolo di reci- procità al vettore aereo o ai vettori aerei designati dagli Emirati arabi uniti;

b) nel caso di un vettore aereo designato dagli Emirati arabi uniti:

i) il vettore aereo non sia stabilito nel territorio degli Emi- rati arabi uniti o non sia in possesso di una licenza di esercizio valida rilasciata in conformità alla legislazione vigente degli Emirati arabi uniti; o

ii) gli Emirati arabi uniti non esercitino o non mantengano un controllo regolamentare effettivo sul vettore aereo; o

iii) il vettore aereo appartenga tramite partecipazione mag- gioritaria e sia controllato da cittadini di uno Stato di- verso dagli Emirati arabi uniti e si possa dimostrare che, esercitando i suoi diritti di traffico a norma del presente accordo su una rotta che comprenda un punto situato nell’altro Stato membro, inclusa la prestazione di un servizio che sia commercializzato come o che costituisca comunque un servizio diretto, il suddetto vettore aereo in realtà eluderebbe le restrizioni sui diritti di traffico impo- ste da un accordo bilaterale in materia di servizi aerei fra uno Stato membro e tale altro Stato; o

iv) il vettore aereo appartenga tramite partecipazione mag- gioritaria e sia controllato da cittadini di uno Stato di- verso dagli Emirati arabi uniti con il quale non esista alcun accordo bilaterale in materia di servizi aerei fra uno Stato membro e tale altro Stato e si possa dimo- strare che i diritti di traffico necessari per garantire il servizio proposto non sono accordati a titolo di recipro- cità al vettore aereo o ai vettori aerei designato i) dallo Stato membro in questione.

Nell’esercizio dei suoi diritti a norma del presente paragrafo e fatti salvi i diritti di cui al presente articolo, paragrafo 3, lettera a), punti v) e vi) del presente articolo, gli Emirati arabi uniti non operano discriminazioni tra i vettori aerei della Comunità in base alla loro nazionalità.

Articolo 3 Sicurezza

1. Le disposizioni di cui al paragrafo 2, del presente articolo integrano le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui al- l’allegato II, lettera c).

2. Se uno Stato membro ha designato un vettore aereo il cui controllo regolamentare è esercitato e mantenuto da un altro

Stato membro, i diritti spettanti agli Emirati arabi uniti ai sensi delle disposizioni in materia di sicurezza contenute nell’accordo fra lo Stato membro che ha designato il vettore e gli Emirati arabi uniti si applicano parimenti all’adozione, all’esercizio o al mantenimento di norme di sicurezza da parte di tale altro Stato membro e per quanto riguarda l’autorizzazione all’esercizio rila- sciata a tale vettore aereo.

Articolo 4

Tassazione del carburante per aerei

1. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo integrano le corrispondenti disposizioni degli articoli elencati nell’allegato II, lettera d).

2. Nonostante qualsiasi altra disposizione contraria, nessuna disposizione degli accordi elencati nell ’allegato II, lettera d), osta a che uno Stato membro imponga, su base non discriminatoria, tasse, prelievi, imposte, diritti o canoni sul carburante fornito sul suo territorio per essere utilizzato dagli aeromobili di un vettore aereo designato dagli Emirati arabi uniti che operano tra due punti situati nel territorio di tale Stato membro o fra un punto situato nello stesso Stato membro e un punto situato in un altro Stato membro. In tal caso, gli Emirati arabi uniti hanno un diritto analogo di imporre a loro volta, senza discrimina- zioni, tasse, prelievi, imposte, diritti o canoni sul carburante fornito sul loro territorio.

Articolo 5

Tariffe di trasporto all ’interno della Comunità europea 1. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo integrano le corrispondenti disposizioni degli articoli elencati nell’allegato II, lettera e).

2. Le tariffe praticate dal vettore o dai vettori aerei designati dagli Emirati arabi uniti in forza di un accordo di cui all’allegato I, che contenga una disposizione di cui all’allegato II, lettera e), per trasporti effettuati interamente nella Comunità europea, sono soggette alla legislazione della Comunità europea.

3. In deroga alle disposizioni del paragrafo 2, il vettore o i vettori aerei designati dagli Emirati arabi uniti possono allinearsi alle attuali tariffe praticate da altre compagnie aeree per trasporti effettuati interamente nella Comunità europea.

Articolo 6

Compatibilità con le norme sulla concorrenza

1. Nonostante qualsiasi altra disposizione contraria, nessuna

disposizione degli accordi elencati nell’allegato I, i) favorisce

l’adozione di accordi tra imprese, decisioni di associazioni di

imprese o pratiche concordate che impediscono, limitano o

falsano la concorrenza; ii) rafforza gli effetti di tali accordi,

decisioni o pratiche concordate; o iii) delega ad operatori eco-

nomici privati la responsabilità di adottare misure che impedi-

scono, limitano o falsano la concorrenza.

(4)

2. Le disposizioni contenute negli accordi elencati nell’alle- gato I che siano incompatibili con il paragrafo 1 del presente articolo non vengono applicate.

Articolo 7 Allegati dell’accordo

Gli allegati del presente accordo ne costituiscono parte inte- grante.

Articolo 8 Revisione o modifica

Le parti contraenti possono rivedere o modificare il presente accordo in qualsiasi momento, mediante reciproco consenso.

Articolo 9

Entrata in vigore e applicazione provvisoria 1. Il presente accordo entra in vigore alla data in cui le parti contraenti si sono notificate per iscritto l’avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.

2. In deroga al paragrafo 1, le parti contraenti convengono di applicare in via provvisoria il presente accordo a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data alla quale le stesse si sono notificate l’avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine.

3. Gli accordi e le altre intese concluse tra gli Stati membri e gli Emirati arabi uniti che, alla data della firma del presente accordo, non siano ancora entrati in vigore e non siano appli- cati in via provvisoria, sono elencati nell’allegato I, lettera b). Il presente accordo si applica a tutti questi accordi ed intese alla data della loro entrata in vigore o della loro applicazione prov- visoria.

Articolo 10 Denuncia

1. La denuncia di uno degli accordi di cui all’allegato I com- porta automaticamente l’inefficacia di tutte le disposizioni del presente accordo relative all’accordo in questione.

2. La denuncia di tutti gli accordi di cui all’allegato I com- porta automaticamente l’inefficacia delle disposizioni del pre- sente accordo.

IN FEDE DI CHE

i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente accordo.

Fatto a Bruxelles in duplice esemplare, addì trenta novembre

duemilasette nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlan-

dese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese,

neerlandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola,

svedese, tedesca, ungherese e araba.

(5)

За Европейската общност Por la Comunidad Europea Za Evropské spole čenství For Det Europæiske Fællesskab Für die Europäische Gemeinschaft Euroopa Ühenduse nimel Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα For the European Community Pour la Communauté européenne Per la Comunità europea Eiropas Kopienas vārdā Europos bendrijos vardu Az Európai Közösség részér ől Għall-Komunità Ewropea Voor de Europese Gemeenschap W imieniu Wspólnoty Europejskiej Pela Comunidade Europeia Pentru Comunitatea European ă Za Európske spoločenstvo Za Evropsko skupnost Euroopan yhteisön puolesta För Europeiska gemenskapen

За Обединените арабски емирства Por los Emiratos Árabes Unidos Za Spojené arabeské emiráty For De Forenede Arabiske Emirater Für die Vereinigten Arabischen Emirate Araabia Ühendemiraatide nimel Για τα Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα For the United Arab Emirates Pour les Émirats arabes unis Per gli Emirati arabi uniti Apvienoto Arābu Emirātu vārdā Jungtinių Arabų Emyratų vardu Az Egyesült Arab Emirségek részér ől Għall-Emirati Gharab Maghquda Voor de Verenigde Arabische Emiraten W imieniu Zjednoczonych Emiratów Arabskieh Pelos Emirados Árabes Unidos

Pentru Emiratele Arabe Unite Za Spojené arabské emiráty Za Združene arabske emirate

Yhdistyneiden Arabiemiirikuntien puolesta

För Förenade Arabemiraten

(6)

ALLEGATO I

ELENCO DEGLI ACCORDI DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DEL PRESENTE ACCORDO

a) Accordi in materia di servizi aerei fra gli Emirati Arabi Uniti e Stati membri della Comunità europea conclusi, firmati e/o applicati in via provvisoria alla data della firma del presente accordo:

— Accordo fra il governo della Repubblica popolare di Bulgaria e il governo degli Emirati Arabi Uniti diretto a stabilire servizi aerei fra i loro rispettivi territori e al di là di essi, firmato a Sofia il 29 novembre 1989, di seguito denominato «accordo Emirati Arabi Uniti-Bulgaria» nell'allegato II;

da leggere in combinato disposto con il memorandum d’intesa fatto ad Abu Dhabi il 3 febbraio 1988,

— accordo sui trasporti aerei fra il governo federale austriaco e il governo degli Emirati Arabi Uniti firmato ad Abu Dhabi il 23 maggio 1990, di seguito denominato «accordo Emirati Arabi Uniti-Austria (1990)» nell'allegato II;

da leggere in combinato disposto con il memorandum d'intesa riservato fatto a Vienna il 14 ottobre 1987,

— accordo sui trasporti aerei fra il governo degli Emirati Arabi Uniti e il governo federale austriaco siglato ad Abu Dhabi il 10 marzo 2004, di seguito denominato «accordo Emirati Arabi Uniti-Austria (2004)» nell'allegato II;

da leggere in combinato disposto con il verbale concordato fatto ad Abu Dhabi il 10 marzo 2004;

modificato dal memorandum d’intesa fatto a Vienna il 31 marzo 2005;

modificato da ultimo dallo scambio di lettere del 10 dicembre 2006,

— accordo fra il governo del Regno del Belgio e il governo degli Emirati Arabi Uniti diretto a stabilire servizi aerei fra i loro rispettivi territori e al di là di essi, firmato ad Abu Dhabi il 5 marzo 1990, di seguito denominato «accordo Emirati Arabi Uniti-Belgio» nell'allegato II;

da leggere in combinato disposto con il memorandum d'intesa riservato fatto a Bruxelles l'8 luglio 1986;

modificato da ultimo dallo scambio di lettere del 30 gennaio 2001 e del 20 febbraio 2001,

— accordo sui servizi aerei fra il governo della Repubblica di Cipro e il governo della Repubblica degli Emirati Arabi Uniti firmato a Abu Dhabi il 7 dicembre 1999, di seguito denominato «accordo Emirati Arabi Uniti-Cipro»

nell'allegato II,

da leggere in combinato disposto con il verbale concordato fatto ad Abu Dhabi il 7 dicembre 1999;

completato dal memorandum d'intesa fatto a Nicosia il 23 febbraio 2001;

modificato dal memorandum d'intesa fatto a Dubai il 16 ottobre 2002,

— accordo sui trasporti aerei fra il governo della Repubblica ceca e il governo degli Emirati Arabi Uniti firmato ad Abu Dhabi il 15 dicembre 2002, di seguito denominato «accordo Emirati Arabi Uniti-Repubblica ceca» nell'allegato II;

da leggere in combinato disposto con il verbale concordato fatto a Praga il 24 novembre 1999,

— accordo sui servizi aerei fra il governo del Regno di Danimarca e il governo della Repubblica degli Emirati Arabi Uniti siglato ad Abu Dhabi il 24 febbraio 1999, di seguito denominato «accordo siglato Emirati Arabi Uniti- Danimarca» nell'allegato II;

da leggere in combinato disposto con il memorandum d’intesa siglato ad Abu Dhabi il 24 febbraio 1999,

(7)

— accordo sui servizi aerei fra il governo della Repubblica di Finlandia e il governo degli Emirati Arabi Uniti siglato a Helsinki il 6 aprile 2004, di seguito denominato «accordo Emirati Arabi Uniti-Finlandia» nell'allegato II;

da leggere in combinato disposto con il verbale concordato fatto a Helsinki il 6 aprile 2004;

da leggere in combinato disposto con il memorandum d'intesa riservato fatto a Helsinki il 6 aprile 2004,

— accordo fra il governo della Repubblica francese e il governo degli Emirati Arabi Uniti diretto a stabilire servizi aerei fra i loro rispettivi territori e al di là di essi, firmato a Parigi il 9 settembre 1991, di seguito denominato

«accordo Emirati Arabi Uniti-Francia» nell'allegato II;

da leggere in combinato disposto con il memorandum d'intesa riservato fatto a Parigi il 30 ottobre 1986;

modificato dal memorandum d’intesa fatto a Parigi il 7 ottobre 1997;

completato dal memorandum d'intesa fatto ad Abu Dhabi il 19 settembre 2001;

modificato dal memorandum d’intesa fatto a Parigi il 16 settembre 2004;

modificato da ultimo dal memorandum d'intesa fatto ad Abu Dhabi il 13 dicembre 2006,

— accordo sui trasporti aerei fra la Repubblica federale di Germania e gli Emirati Arabi Uniti firmato ad Abu Dhabi il 2 marzo 1994, di seguito denominato «accordo Emirati Arabi Uniti-Germania» nell’allegato II;

completato dal protocollo firmato ad Abu Dhabi il 15 giugno 1998;

da leggere in combinato disposto con il verbale concordato fatto a Bonn il 15 giugno 2000,

— accordo fra il governo della Repubblica ellenica e il governo degli Emirati Arabi Uniti diretto a stabilire servizi aerei fra i loro rispettivi territori e al di là di essi, firmato ad Abu Dhabi il 16 dicembre 1991, di seguito denominato

«accordo Emirati Arabi Uniti-Grecia» nell'allegato II;

da leggere in combinato disposto con il memorandum d'intesa riservato fatto ad Atene il 6 marzo 1987;

modificato dal memorandum d'intesa fatto ad Atene l'11 febbraio 1998;

da leggere in combinato disposto con il memorandum d’intesa fatto a Atene il 27 aprile 2004,

— accordo fra il Governo dell’Irlanda e il Governo degli Emirati Arabi Uniti sul trasporto aereo, siglato a Dublino il 28 giugno 1995, di seguito denominato «accordo Emirati Arabi Uniti-Irlanda» nell’allegato II;

da leggere in combinato disposto con il memorandum d'intesa riservato fatto a Dublino il 28 giugno 1995,

— accordo fra il governo della Repubblica italiana e il governo degli Emirati Arabi Uniti diretto a stabilire servizi aerei fra i loro rispettivi territori e al di là di essi, firmato ad Abu Dhabi il 3 aprile 1991, di seguito denominato

«accordo Emirati Arabi Uniti-Italia» nell'allegato II;

da leggere in combinato disposto con il memorandum fatto a Roma il 21 febbraio 1989;

modificato dal memorandum fatto a Roma il 10 settembre 1991;

modificato dal memorandum d’intesa fatto a Roma l'8 novembre 1999;

modificato dal memorandum d’intesa fatto a Roma il 4 giugno 2003;

modificato dal memorandum d'intesa fatto a Dubai il 30 marzo 2004;

modificato dal memorandum d’intesa fatto a Roma il 13 dicembre 2005;

modificato dallo scambio di lettere datato 9 gennaio 2007 e 8 febbraio 2007;

modificato da ultimo dallo scambio di lettere datato 26 settembre 2007 e 27 settembre 2007,

(8)

— accordo sui servizi aerei fra il governo della Repubblica di Lettonia e il governo degli Emirati Arabi Uniti siglato a Riga il 13 settembre 2005, di seguito denominato «accordo Emirati Arabi Uniti-Lettonia» nell'allegato II;

da leggere in combinato disposto con il memorandum d'intesa fatto a Riga il 13 settembre 2005,

— accordo fra il governo del Granducato di Lussemburgo e il governo degli Emirati Arabi Uniti diretto a stabilire servizi aerei fra i loro rispettivi territori e al di là di essi, siglato a Lussemburgo il 28 novembre 1986, di seguito denominato «accordo Emirati Arabi Uniti-Lussemburgo» nell'allegato II;

da leggere in combinato disposto con il memorandum d'intesa riservato fatto a Lussemburgo il 28 novembre 1986,

— accordo fra il governo di Malta e il governo degli Emirati Arabi Uniti diretto a stabilire servizi aerei fra i loro rispettivi territori e al di là di essi, siglato ad Abu Dhabi il 26 novembre 1991 e firmato a La Valletta il 10 novembre 1994, di seguito denominato «accordo Emirati Arabi Uniti-Malta» nell'allegato II;

da leggere in combinato disposto con il memorandum d'intesa riservato fatto ad Abu Dhabi il 26 novembre 1991;

modificato dal memorandum d'intesa fatto a Malta il 24 settembre 2003,

— accordo fra il governo del Regno dei Paesi Bassi e il governo degli Emirati Arabi Uniti diretto a stabilire servizi aerei fra i loro rispettivi territori e al di là di essi, firmato ad Abu Dhabi il 31 luglio 1990, di seguito denominato

«accordo Emirati Arabi Uniti-Paesi Bassi» nell'allegato II;

da leggere in combinato disposto con il verbale concordato ed il memorandum d'intesa riservato fatti all'Aia il 30 luglio 1986;

modificato dal memorandum d'intesa riservato fatto ad Abu Dhabi il 10 aprile 2000,

— accordo fra il governo della Repubblica di Polonia e il governo degli Emirati Arabi Uniti diretto a stabilire servizi aerei fra i loro rispettivi territori e al di là di essi, firmato ad Abu Dhabi il 20 novembre 1994, di seguito denominato «accordo Emirati Arabi Uniti-Polonia» nell'allegato II;

da leggere in combinato disposto con il memorandum d'intesa riservato fatto a Varsavia il 19 maggio 1992;

modificato dall'addendum del 4 settembre 2001 del memorandum d'intesa riservato,

— accordo in materia di servizi aerei fra la Repubblica portoghese e gli Emirati Arabi Uniti siglato a Lisbona il 18 maggio 2005, di seguito denominato «accordo Emirati Arabi Uniti-Portogallo» nell’allegato II;

da leggere in combinato disposto con il memorandum d’intesa fatto a Lisbona il 18 maggio 2005,

— accordo in materia di servizi aerei fra la Repubblica di Slovenia e gli Emirati Arabi Uniti siglato a Lubiana il 16 settembre 2005, di seguito denominato «accordo Emirati Arabi Uniti-Slovenia» nell’allegato II;

da leggere in combinato disposto con il memorandum d'intesa fatto a Lubiana il 16 settembre 2005,

— accordo in materia di trasporti aerei fra il Regno di Spagna e gli Emirati Arabi Uniti siglato a Madrid il 17 ottobre 2001, di seguito denominato «accordo Emirati Arabi Uniti-Spagna» nell’allegato II;

da leggere in combinato disposto con il memorandum d’intesa fatto a Madrid il 17 ottobre 2001,

— accordo sui servizi aerei fra il governo del Regno di Svezia e il governo degli Emirati Arabi Uniti siglato ad Abu Dhabi il 24 febbraio 1999, di seguito denominato «accordo siglato Emirati Arabi Uniti-Svezia» nell'allegato II;

da leggere in combinato disposto con il memorandum d’intesa siglato ad Abu Dhabi il 24 febbraio 1999,

(9)

— accordo fra il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e il governo degli Emirati Arabi Uniti in materia di servizi aerei firmato a Londra il 2 giugno 2002, di seguito denominato «accordo Emirati Arabi Uniti- Regno Unito» nell'allegato II;

da leggere in combinato disposto con il memorandum d’intesa fatto a Dubai il 26 febbraio 1997;

completato dal memorandum d'intesa fatto a Londra e Abu Dhabi rispettivamente il 16 giugno 2003 e il 29 giugno 2003;

b) accordi ed altre intese in materia di servizi aerei siglati o firmati fra gli Emirati Arabi Uniti e Stati membri della Comunità europea non ancora entrati in vigore e non ancora oggetto di applicazione provvisoria alla data della firma del presente accordo;

— accordo fra il governo della Romania e il governo degli Emirati Arabi Uniti sul trasporto aereo, siglato ad Abu Dhabi

l'8 marzo 1989, di seguito denominato «accordo Emirati Arabi Uniti-Romania» nell’allegato II;

da leggere in combinato disposto con il memorandum d’intesa riservato fatto ad Abu Dhabi l'8 marzo 1989.

(10)

ALLEGATO II

ELENCO DEGLI ARTICOLI CONTENUTI NEGLI ACCORDI ELENCATI NELL’ALLEGATO I E A CUI SI FA RIFERIMENTO NEGLI ARTICOLI DA 2 A 6 DEL PRESENTE ACCORDO

a) Designazione:

— articolo 3, paragrafi 2 e 4 dell'accordo Emirati arabi uniti-Austria (1990),

— articolo 3, paragrafo 2, lettere a) e b) dell'accordo Emirati arabi uniti-Austria (2004),

— articolo 4, paragrafi 2 e 4 dell'accordo Emirati arabi uniti-Belgio,

— articolo 4, paragrafi 2 e 4 dell'accordo Emirati arabi uniti-Bulgaria,

— articolo 3, paragrafo 2 dell'accordo Emirati arabi uniti-Cipro,

— articolo 3, paragrafi 2 e 4 dell'accordo EAU-Repubblica ceca,

— articolo 3, paragrafi 2 e 4 dell'accordo siglato Emirati arabi uniti-Danimarca,

— articolo 3, paragrafo 2, lettere a) e b) dell'accordo Emirati arabi uniti-Finlandia,

— articolo 4, paragrafi 2 e 4 dell'accordo Emirati arabi uniti-Francia,

— articolo 3, paragrafo 3 dell'accordo Emirati arabi uniti-Germania,

— articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e b) dell'accordo Emirati arabi uniti-Grecia,

— articolo 3, paragrafo 3 dell'accordo Emirati arabi uniti-Irlanda,

— articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e b) dell'accordo Emirati arabi uniti-Italia,

— articolo 3, paragrafo 2, lettere a) e b) dell'accordo Emirati arabi uniti-Lettonia,

— articolo 4, paragrafi 2 e 4 dell'accordo Emirati arabi uniti-Lussemburgo,

— articolo 3, paragrafi 2 e 4 dell'accordo Emirati arabi uniti-Malta,

— articolo 4, paragrafi 2 e 4 dell'accordo Emirati arabi uniti-Paesi Bassi,

— articolo 3, paragrafi 2 e 4 dell'accordo Emirati arabi uniti-Polonia,

— articolo 3, paragrafo 2, lettere a) e b) dell'accordo Emirati arabi uniti-Portogallo,

— articolo 3, paragrafi 2 e 4 dell'accordo Emirati arabi uniti-Romania,

— articolo 3, paragrafo 2, lettere a) e b) dell'accordo Emirati arabi uniti-Slovenia,

— articolo 3, paragrafi 2 e 4 dell'accordo Emirati arabi uniti-Spagna,

— articolo 3, paragrafi 2 e 4 dell'accordo siglato Emirati arabi uniti-Svezia,

— articolo 4, paragrafi 2 e 4 dell'accordo Emirati arabi uniti-Regno Unito.

b) Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione delle autorizzazioni o permessi:

— articolo 4, paragrafo 1, lettera a) dell'accordo Emirati arabi uniti-Austria (1990),

— articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b) dell'accordo Emirati arabi uniti-Austria (2004),

— articolo 5, paragrafo 1, lettera a) dell'accordo Emirati arabi uniti-Belgio,

— articolo 5, paragrafo 1, lettera a) dell'accordo Emirati arabi uniti-Bulgaria,

— articolo 4, paragrafo 1, lettera a) dell'accordo Emirati arabi uniti-Cipro,

(11)

— articolo 4, paragrafo 1, lettera b) dell'accordo EAU-Repubblica ceca,

— articolo 4, paragrafo 1, lettera a) dell'accordo siglato Emirati arabi uniti-Danimarca,

— articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b) dell'accordo Emirati arabi uniti-Finlandia,

— articolo 5, paragrafo 1, lettera a) dell'accordo Emirati arabi uniti-Francia,

— articolo 4, paragrafo 1 dell'accordo Emirati arabi uniti-Germania,

— articolo 5, paragrafi 1, lettere a) e b) e 2 dell'accordo Emirati arabi uniti-Grecia

— articolo 3, paragrafo 5 dell'accordo Emirati arabi uniti-Irlanda,

— articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b) dell'accordo Emirati arabi uniti-Italia,

— articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b) e paragrafo 3, lettere a) e b), dell'accordo Emirati arabi uniti-Lettonia,

— articolo 5, paragrafo 1, lettera a) dell'accordo Emirati arabi uniti-Lussemburgo,

— articolo 4, paragrafo 1, lettera a) dell'accordo Emirati arabi uniti-Malta,

— articolo 5, paragrafo 1.1 dell'accordo Emirati arabi uniti-Paesi Bassi,

— articolo 4, paragrafo 1, lettera a) dell'accordo Emirati arabi uniti-Polonia,

— articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b) dell'accordo Emirati arabi uniti-Portogallo,

— articolo 4, paragrafo 1, lettera a) dell'accordo Emirati arabi uniti-Romania,

— articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b) e paragrafo 3 dell'accordo Emirati arabi uniti-Slovenia,

— articolo 4, paragrafo 1, lettera a) dell'accordo Emirati arabi uniti-Spagna,

— articolo 4, paragrafo 1, lettera a) dell'accordo siglato Emirati arabi uniti-Svezia,

— articolo 5, paragrafo 1, lettera a) dell'accordo Emirati arabi uniti-Regno Unito.

c) Sicurezza:

— articolo 6 dell'accordo Emirati arabi uniti-Austria (2004),

— articolo 7 dell'accordo Emirati arabi uniti-Repubblica ceca,

— articolo 14 dell'accordo siglato Emirati arabi uniti-Danimarca,

— articolo 12 dell'accordo Emirati arabi uniti-Finlandia,

— articolo 11 bis dell'accordo Emirati arabi uniti-Germania,

— articolo 9 bis dell'accordo Emirati arabi uniti-Grecia,

— articolo 6 dell’accordo Emirati arabi uniti-Lettonia,

— articolo 8 bis dell'accordo Emirati arabi uniti-Malta,

— articolo 17 dell'accordo Emirati arabi uniti-Paesi Bassi,

— articolo 14 dell'accordo Emirati arabi uniti-Portogallo,

— articolo 14 dell'accordo Emirati arabi uniti-Slovenia,

— articolo 11 dell'accordo Emirati arabi uniti-Spagna,

— articolo 14 dell'accordo siglato Emirati arabi uniti-Svezia,

— articolo 10 dell'accordo Emirati arabi uniti-Regno Unito.

(12)

d) Tassazione del carburante per aerei:

— articolo 7 dell'accordo Emirati arabi uniti-Austria (1990),

— articolo 9 dell'accordo Emirati arabi uniti-Austria (2004),

— articolo 6 dell'accordo Emirati arabi uniti-Belgio,

— articolo 6 dell'accordo Emirati arabi uniti-Bulgaria,

— articolo 6 dell'accordo Emirati arabi uniti-Cipro,

— articolo 8 dell'accordo Emirati arabi uniti-Repubblica ceca,

— articolo 6 dell'accordo siglato Emirati arabi uniti-Danimarca,

— articolo 6 dell'accordo Emirati arabi uniti-Finlandia,

— articolo 6 dell'accordo Emirati arabi uniti-Francia,

— articolo 6 dell'accordo Emirati arabi uniti-Germania,

— articolo 6 dell'accordo Emirati arabi uniti-Grecia,

— articolo 11 dell'accordo Emirati arabi uniti-Irlanda,

— articolo 6 dell'accordo Emirati arabi uniti-Italia,

— articolo 9 dell’accordo Emirati arabi uniti-Lettonia,

— articolo 6 dell'accordo Emirati arabi uniti-Lussemburgo,

— articolo 5 dell'accordo Emirati arabi uniti-Malta,

— articolo 7 dell'accordo Emirati arabi uniti-Paesi Bassi,

— articolo 6 dell'accordo Emirati arabi uniti-Polonia,

— articolo 6 dell'accordo Emirati arabi uniti-Portogallo,

— articolo 9 dell'accordo Emirati arabi uniti-Romania,

— articolo 6 dell'accordo Emirati arabi uniti-Slovenia,

— articolo 5 dell'accordo Emirati arabi uniti-Spagna,

— articolo 6 dell'accordo siglato Emirati arabi uniti-Svezia,

— articolo 8 dell'accordo Emirati arabi uniti-Regno Unito.

e) Tariffe di trasporto all'interno della Comunità europea:

— articolo 9 dell'accordo Emirati arabi uniti-Austria (1990),

— articolo 12 dell'accordo Emirati arabi uniti-Austria (2004),

— articolo 11 dell'accordo Emirati arabi uniti-Belgio,

— articolo 11 dell'accordo Emirati arabi uniti-Bulgaria,

— articolo 13 dell'accordo Emirati arabi uniti-Cipro,

— articolo 12 dell'accordo Emirati arabi uniti-Repubblica ceca,

— articolo 10 dell'accordo siglato Emirati arabi uniti-Danimarca,

— articolo 8 dell'accordo Emirati arabi uniti-Finlandia,

(13)

— articolo 12 dell'accordo Emirati arabi uniti-Francia,

— articolo 10 dell'accordo Emirati arabi uniti-Germania,

— articolo 11 dell'accordo Emirati arabi uniti-Grecia,

— articolo 6 dell'accordo Emirati arabi uniti-Irlanda,

— articolo 12 dell'accordo Emirati arabi uniti-Italia,

— articolo 12 dell’accordo Emirati arabi uniti-Lettonia,

— articolo 11 dell'accordo Emirati arabi uniti-Lussemburgo,

— articolo 10 dell'accordo Emirati arabi uniti-Malta,

— articolo 6 dell'accordo Emirati arabi uniti-Paesi Bassi,

— articolo 9 dell'accordo Emirati arabi uniti-Polonia,

— articolo 18 dell'accordo Emirati arabi uniti-Portogallo,

— articolo 13 dell'accordo Emirati arabi uniti-Romania,

— articolo 18 dell'accordo Emirati arabi uniti-Slovenia,

— articolo 7 dell'accordo Emirati arabi uniti-Spagna,

— articolo 10 dell'accordo siglato Emirati arabi uniti-Svezia,

— articolo 7 dell'accordo Emirati arabi uniti-Regno Unito.

ALLEGATO III

ELENCO DEGLI ALTRI STATI DI CUI ALL'ARTICOLO 2 DEL PRESENTE ACCORDO

a) la Repubblica d'Islanda (ai sensi dell'accordo sullo Spazio economico europeo);

b) il Principato del Liechtenstein (ai sensi dell'accordo sullo Spazio economico europeo);

c) il Regno di Norvegia (ai sensi dell'accordo sullo Spazio economico europeo);

d) la Confederazione svizzera (ai sensi dell’accordo sul trasporto aereo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera).

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