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Distributore automatico non dà resto: cosa fare?

Autore: Mariano Acquaviva | 27/08/2021

Mancata erogazione di prodotti o servizi richiesti: come ottenere il rimborso del pagamento? Quando si può avere il risarcimento?

Tutti si sono avvalsi, almeno una volta nella vita, di un distributore automatico, magari soltanto per prendere uno snack oppure un pacchetto di sigarette. Il distributore automatico è una macchina che eroga prodotti e/o servizi su richiesta del cliente, previo pagamento di quest’ultimo. Col tempo, tali aggeggi si sono

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diffusi ovunque, tanto che oggi se ne trovano in ogni angolo, pronti ad offrire i prodotti più disparati. Un servizio sicuramente comodo e pratico, ma non sempre efficiente: può infatti capitare che il macchinario sia difettoso oppure guasto, creando così alcuni problemi. Ad esempio, se il distributore automatico non dà resto, cosa fare?

Con questo articolo vedremo come comportarsi in caso di anomalia del distributore. Mettiamo il caso che lo stesso, una volta aver ricevuto il pagamento, non eroghi il servizio richiesto, oppure che non dia il resto pur non essendovi specifico avviso alla clientela. Questa situazione può capitare davvero a chiunque, lasciando il malcapitato con un vago senso di beffa e di frustrazione: infatti, non ci sono persone con cui reclamare, a meno che non si abbia la fortuna di trovarsi al distributore proprio mentre c’è un tecnico che se ne occupa.

Certo, è possibile chiamare al numero di telefono che, con ogni probabilità, è indicato su un adesivo o un’etichetta posta in bella mostra sul distributore stesso:

anche in questo caso, però, è difficile far valere i propri diritti, cioè ottenere la restituzione di quanto pagato. Cosa fare se il distributore automatico non funziona o non dà il resto? Scopriamolo insieme.

Distributore automatico: cos’è?

Come anticipato in premessa, il distributore automatico non è altro che un macchinario che eroga servizi dietro pagamento.

Il distributore automatico, insomma, non si comporta diversamente da un piccolo rivenditore, come ad esempio una gelateria, una paninoteca o qualsiasi altro punto vendita che offre immediatamente il proprio prodotto dietro pagamento del prezzo.

Distributore automatico: cosa dice la legge?

Per legge, nel momento in cui il cliente inserisce le monete nel distributore sorge un contratto giuridico a tutti gli effetti tra il compratore e il venditore, che sarebbe il titolare o il gestore del distributore.

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Insomma, chi si avvale di un distributore automatico stipula un contratto di compravendita a tutti gli effetti, per nulla differente da ciò che accade al momento dell’acquisto in qualsiasi altro negozio.

Da un punto di vista squisitamente giuridico, quello del distributore automatico è un’offerta al pubblico [1], cioè una proposta contrattuale che viene accettata quando l’utente inserisce il proprio denaro nella macchina.

Distributore non funziona o non dà resto:

cosa fare?

Quanto appena detto nel precedente paragrafo fa subito comprendere come il malfunzionamento del distributore, il quale ad esempio non eroga il servizio richiesto oppure non dà resto, costituisce un vero e proprio inadempimento contrattuale.

Il distributore che non funziona, dunque, fa incorrere in responsabilità contrattuale il proprietario o il gestore del macchinario, il quale è dunque tenuto ad adempiere correttamente alla prestazione richiesta, pena il risarcimento del danno.

Può sembrare assurdo parlare di risarcimento per un contrattempo minimo come quello che può causare il malfunzionamento di un distributore automatico.

Tuttavia, il Codice civile non ammette deroghe e, se chi ha ricevuto il pagamento in cambio di una prestazione non la esegue, è tenuto a rimediare.

Di conseguenza, l’utente che ha inserito il proprio denaro e che non ha ottenuto il servizio richiesto oppure non ha avuto il resto, può legittimamente contattare il responsabile del macchinario (in genere, il numero si trova su un’etichetta adesiva posizionata sulla parte frontale del distributore) e chiedere:

l’esecuzione della prestazione, cioè l’erogazione corretta del servizio/prodotto;

la consegna del resto, se il problema ha riguardato solo questo aspetto;

il rimborso integrale di quanto pagato, se il distributore non ha erogato alcunché a fronte del prezzo versato.

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Inadempimento distributore: c’è risarcimento?

In teoria, ogni inadempimento contrattuale conferisce il diritto al risarcimento, purché si dimostri il danno patito come conseguenza dell’inottemperanza della controparte ai propri obblighi.

Secondo la legge [2], «il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile».

È inoltre specificato che il risarcimento del danno per l’inadempimento o per il semplice ritardo deve comprendere sia la perdita subita dal creditore (cosiddetto danno emergente) che il mancato guadagno (lucro cessante), in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta [3].

Nell’ipotesi del malfunzionamento del distributore automatico è difficile ipotizzare che il cliente abbia subito un pregiudizio economico tale da giustificare il risarcimento. Si tratta però di un’ipotesi da non escludere a priori.

Si pensi a chi abbia urgente bisogno di una bottiglietta d’acqua perché, ad esempio, la persona che trasporta in auto con sé ha avuto un malore. In un’ipotesi del genere, la mancata erogazione del prodotto potrebbe giustificare la richiesta di risarcimento di chi non solo ha pagato, ma ha subito anche un danno dall’inadempimento.

Distributore non funzionante: come ottenere i soldi?

Veniamo ora alla parte probabilmente più interessante, in quanto riferita ad aspetti molto più pratici. Posto che il responsabile del distributore è tenuto a rimborsare i soldi o a dare il resto all’utente in caso di inadempimento, come può materialmente avvenire tutto ciò? È cosa nota, infatti, che il titolare/gestore della macchina non si trova quasi mai sul posto.

Il cliente ha pagato il distributore ma questo non gli ha erogato il servizio oppure

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non gli ha dato il resto che era dovuto. L’utente chiama il numero indicato sul distributore e chiede che i suoi diritti siano rispettati. Dall’altra parte, si scusano per il disagio e dicono che bisognerà attendere che il tecnico si rechi sul posto per risolvere il problema. Il cliente, però, non ha tempo da perdere e decide di andar via. Cosa accade in questo caso? Si perde il diritto al rimborso?

Assolutamente no.

Come spiegato nell’articolo “Distributore automatico difettoso: che fare?“, se il responsabile della macchina (o suo delegato) non provvede a recarsi immediatamente sul posto per risolvere il problema, il compratore può validamente allontanarsi e chiedere che la somma che gli è dovuta gli sia pagata presso il suo domicilio o, meglio ancora, attraverso bonifico o altro strumento di pagamento equivalente.

Ciò perché, per legge [4], l’obbligazione avente per oggetto una somma di danaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha quando è sorto il rapporto giuridico. Ciò significa, dunque, che dovrà essere il gestore del distributore, in qualità di debitore, a preoccuparsi di recapitare il rimborso presso il domicilio del cliente/creditore.

Ciò non significa ovviamente che bisogna recarsi obbligatoriamente a casa del compratore, ma semplicemente che non si potrà pretendere che il creditore resti davanti al distributore in attesa che il gestore arrivi per dargli il rimborso.

Al contrario, la legge non obbliga il debitore a recarsi presso il creditore per consegnargli una determinata cosa mobile. Per la precisione, il Codice civile dice che l’obbligazione di consegnare una cosa certa e determinata deve essere adempiuta nel luogo in cui si trovava la cosa quando l’obbligazione è sorta.

Ciò significa che, se l’utente intende ricevere a ogni costo il prodotto pagato ma non correttamente erogato (bibita, snack, panino, sigarette, ecc.), allora non potrà pretendere che gli venga portato a casa, ma dovrà attendere sul posto oppure recarsi nuovamente presso il distributore, magari previo appuntamento, per ottenere direttamente dal responsabile ciò che gli spetta di diritto.

Note

[1] Art. 1336 cod. civ. [2] Art. 1218 cod. civ. [3] Art. 1223 cod. civ. [4] Art. 1182

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cod. civ.

Riferimenti

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