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CONTRATTO INTEGRATIVO DI ISTITUTO A.S. 2019/2020 VERBALE DI SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA

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CONTRATTO INTEGRATIVO DI ISTITUTO A.S. 2019/2020 VERBALE DI SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA

Il giorno 23 giugno 2020 alle ore 14.00 si riuniscono in remoto le RSU dell'Istituto e la Dirigente Scolastica per la sottoscrizione definitiva del Contratto Integrativo dell’anno scolastico 2019/2020 ai fini della sua validità ed efficacia.

VERIFICATO CHE:

L'ipotesi di Contratto Integrativo d'Istituto, sottoscritto dalle parti in data 23 aprile 2020, corredata dalla relazione illustrativa del DS e dalla relazione tecnico-finanziaria del Dsga è stata inviata ai Revisori dei conti in data 11/05/2020;

CONSIDERATO CHE:

Non sono intervenuti rilievi ostativi;

SI CONVIENE

di procedere alla sottoscrizione definitiva del Contratto Integrativo d'Istituto a.s. 2019/2020.

In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 40 bis c. 4 e 5 del D.Lgs 165/01 come modificato dall'art.

55 del D.Lgs n. 150/09, il presente accordo, unitamente alla Relazione tecnico finanziaria del Dsga e alla relazione illustrativa del DS, verrà inviato all'ARAN e pubblicato sul sito della scuola.

L’accordo viene sottoscritto tra:

PARTE PUBBLICA

La Dirigente Scolastica Dott.ssa Sonia Prandini _________________________

PARTE SINDACALE RSU

Ins. Abeni Veronica _____________________________

Ins. Angoscini Maria Nadia _____________________________

Prof. Rezzola Erminia _____________________________

SINDACATI FLC/CGIL………..………...

SCUOLA

TERRITORIALI CISL/SCUOLA……….……….………

UIL/SCUOLA……….……….………..

SNALS/CONFSAL………..………..…

GILDA/UNAMS………

Ministero della Pubblica Istruzione

I s t i t u t o C o m p r e n s i v o d i R o n c a d e l l e Via P. Togliatti, 1/b - 25030 Roncadelle (BS)

Tel. 0302780911

E-mail: bsic857005@istruzione.it - Pec: bsic857005@pec.istruzione.it Sito web: www.icroncadelle.edu.it

Codice Meccanografico:

BSIC857005 Codice Univoco Ufficio:

UFHTU5 Codice Fiscale:

98040220174

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IPOTESI DI CONTRATTO INTEGRATIVO D’ISTITUTO A.S. 2019/2020 (PARTE NORMATIVA VALIDA PER IL TRIENNIO 2019/2022)

PARTE I – NORMATIVA TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE, DECORRENZA, VALIDITÀ E DURATA

1. Il presente contratto è sottoscritto sulla base di quanto previsto dall'art.7 del CCNL 2016/2018 firmato il 19/04/2018.

2. Corredato dalla relazione, tecnico-finanziaria predisposta dal Direttore S.G.A. e illustrativa predisposta dal Dirigente Scolastico, il presente contratto si applica a tutto il personale docente e ATA della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato e indeterminato.

3. Gli effetti del presente contratto decorrono dalla data di stipula e hanno validità per il triennio 2019/2022 per la parte normativa.

4. Il presente contratto rimane in vigore fino a nuova negoziazione, richiesta da una delle parti; alla scadenza si rinnova tacitamente di anno in anno qualora una delle parti non abbia comunicato in forma scritta agli altri firmatari la volontà della revisione.

5. Si procederà in ogni caso ad un nuovo contratto collettivo integrativo di Istituto a seguito della stipula di un nuovo CCNL.

6. All’inizio di ogni anno scolastico le parti si incontrano per verificare la volontà di confermare o meno le norme contenute nel presente contratto.

7. Disposizioni Finali: per quanto non previsto dal presente contratto si fa riferimento alle norme di legge generali e al contratto nazionale. Il presente contratto s’intende valido previo parere dei Revisori dei conti e fatte salve eventuali nuove disposizioni legislative in materia.

ART. 2 - DURATA, DECORRENZA, TEMPI E PROCEDURE DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO

1. Gli effetti del presente contratto decorrono dalla data di sottoscrizione e conservano, comunque, validità fino alla sottoscrizione di un successivo contratto, fermo restando che quanto nel seguito stabilito s’intenderà di fatto abrogato da eventuali successivi atti normativi o contratti nazionali.

2. Resta comunque salva la possibilità di modifiche e/o integrazioni a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali o su richiesta delle parti.

ART. 3 - INTERPRETAZIONE AUTENTICA

1. Qualora insorgano controversie sull’interpretazione del presente contratto, le parti si incontrano entro 7 giorni dalla richiesta di cui al comma seguente, per definire consensualmente il significato della clausola controversa.

2. Al fine di iniziare la procedura di interpretazione autentica, la parte interessata inoltra richiesta scritta all’altra parte con l’indicazione della materia e degli elementi che rendono necessaria l’interpretazione. La procedura si deve concludere entro 30 giorni dall'inizio delle trattative.

3. L'eventuale accordo, qualora sottoscritto dalle parti, sostituisce, anche con effetto retroattivo, le clausole oggetto dell’interpretazione autentica.

4. Durante la trattativa di interpretazione le parti non intraprendono iniziative unilaterali in riferimento all’oggetto della trattativa stessa.

Ministero della Pubblica Istruzione

I s t i t u t o C o m p r e n s i v o d i R o n c a d e l l e Via P. Togliatti, 1/b - 25030 Roncadelle (BS)

Tel. 0302780911

E-mail: bsic857005@istruzione.it - Pec: bsic857005@pec.istruzione.it Sito web: www.icroncadelle.edu.it

Codice Meccanografico:

BSIC857005 Codice Univoco Ufficio:

UFHTU5 Codice Fiscale:

98040220174

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ART. 4 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA FINANZIARIA

1. Nel caso che, per cause verificatesi quando le attività previste siano state già svolte, si verifichi l’incapienza del FMOF, o di qualsiasi altro fondo o finanziamento destinato a retribuire le attività aggiuntive ed integrative del personale, il Dirigente dispone, previo accordo con la parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

TITOLO II: RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI ART. 5 - RELAZIONI SINDACALI

1. Nella definizione di tutte le materie oggetto delle relazioni sindacali di Istituto si tiene conto delle delibere degli OO. CC., per quanto di rispettiva competenza.

ART. 6 - OBIETTIVI E STRUMENTI

1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni dei ruoli e delle rispettive responsabilità dell’Amministrazione Scolastica, della RSU e delle Organizzazioni Sindacali, persegue l’obiettivo di contemperare l’esigenza di incrementare l’efficacia e l’efficienza dei servizi prestati alla collettività con l’interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale.

2. La presente contrattazione integrativa d’Istituto fa parte integrante del sistema delle relazioni sindacali che è improntato alla correttezza e trasparenza dei comportamenti ed è finalizzato ad incrementare la qualità dell'offerta formativa, sostenendo i processi di innovazione in atto anche mediante la valorizzazione delle professionalità coinvolte.

3. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli relazionali:

a) Partecipazione, articolata in:  informazione;  confronto;

b) Contrattazione integrativa, ivi compresa l'interpretazione autentica ART. 7 - INFORMAZIONE

1. L'informazione è il presupposto per il corretto esercizio delle relazioni sindacali e dei relativi strumenti.

2. Sono oggetto di informazione le materie previste dai contratti e dalla normativa vigenti:

a) tutte le materie oggetto di contrattazione;

b) tutte le materie oggetto di confronto;

c) proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici;

d) criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali.

3. il Dirigente fornisce alla Parte Sindacale l’informazione, preventiva e successiva, nel corso di appositi incontri e nei tempi previsti dalla normativa in vigore, mettendo a disposizione la documentazione relativa agli atti ed alle delibere dell’Amministrazione e degli Organi Collegiali, non appena da essi definiti, ed ogni altro dato ed elemento riguardanti le materie oggetto della contrattazione integrativa e del confronto.

ART. 8 - CONFRONTO

1. Il confronto tra le Parti avverrà sulle materie e secondo le modalità previste nel CCNL in vigore.

ART. 9 - INFORMAZIONE SUCCESSIVA 1. Sono materia di informazione successiva:

a) I nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il Fondo d’Istituto e con il Fondo destinato alla valorizzazione del merito del personale docente di ruolo;

b) La verifica dell’attuazione della contrattazione integrativa d’Istituto sull’utilizzo delle risorse, da attuarsi in apposita riunione, una volta pagate le attività e le funzioni aggiuntive ed integrative previste per ciascun anno scolastico.

2. Per l’effettiva realizzazione della verifica a consuntivo, di cui al punto b), il Dirigente Scolastico fornisce alla Parte Sindacale, per tutto il personale, docente ed ATA, le tabelle analitiche, con l’indicazione delle attività e/o funzioni svolte da ciascuna unità di personale e del relativo riconoscimento economico erogato;

3. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. firmatarie, nell’esercizio della tutela sindacale di ogni lavoratore, hanno titolo a chiedere l’informazione successiva su tutti gli atti e i provvedimenti amministrativi riguardanti il rapporto di lavoro, in nome e per conto dei diretti interessati, hanno

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altresì diritto all’accesso agli atti nei casi e con le limitazioni previsti dalla legge 241/90, dal D.

L.vo n. 196/2003 e dalle norme successive.

4. Per nessun motivo le parti che hanno sottoscritto il contratto d’Istituto, destinatarie della comunicazione degli esiti della contrattazione, possono diffondere o comunicare a soggetti esterni o utilizzare in qualunque modo e forma i dati personali dei singoli lavoratori di cui sono a conoscenza, acquisiti esclusivamente per la funzione propria in quanto soggetto negoziale.

ART. 10 - CONTRATTAZIONE

1. A livello di istituzione scolastica, in coerenza con il processo di decentramento e di autonomia, nel rispetto delle competenze del Dirigente Scolastico e degli Organi Collegiali, le relazioni sindacali si svolgono con le modalità previste dall’art. 7 e dall'art. 22 del CCNL 2016/2018 ed in conformità con la normativa vigente.

2. Possono altresì essere oggetto di contrattazione integrativa altre materie inerenti il rapporto di lavoro e soggette quindi a normativa di tipo contrattuale, che le parti consensualmente decidano di inserire nel presente contratto.

3. Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie indicate nelle specifiche sezioni. I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo possono essere negoziati con cadenza annuale.

4. Le Parti si impegnano a riaprire la contrattazione qualora le risorse previste dovessero modificarsi in aumento o in diminuzione nel corso dell'anno scolastico.

5. Nel mese di giugno è convocato apposito incontro per la verifica dell'attuazione del presente contratto e per l'analisi del consuntivo delle attività svolte.

6. Qualora le parti lo ritengano necessario, su richiesta di una delle due parti, verrà convocata apposita riunione per una verifica intermedia.

7. L’utilizzo e la destinazione di eventuali residui del FMOF e di ogni altro eventuale fondo o finanziamento verrà definita nella riunione di verifica annuale a consuntivo.

ART. 11 - RAPPORTI TRA RSU E DIRIGENTE SCOLASTICO

1. La RSU designa il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) secondo le modalità previste dalla normativa al riguardo e ne comunica il nominativo al Dirigente Scolastico; il Rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU;

2. Entro 15 giorni dall’inizio di ogni anno scolastico, la RSU comunica al Dirigente Scolastico le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare;

3. Il Dirigente Scolastico concorda con la RSU le modalità e il calendario per lo svolgimento dei diversi modelli di relazioni sindacali.

4. In ogni caso, la convocazione da parte del Dirigente Scolastico va effettuata con almeno 5 giorni di anticipo, deve essere effettuata in forma scritta e deve indicare le materie su cui verte l’incontro, nonché il luogo e l’ora dello stesso.

5. Contestualmente alla convocazione, il Dirigente provvede ad inviare il materiale informativo disponibile in relazione alle materie da trattare.

6. Eventuali richieste di riunione da parte della RSU vanno soddisfatte entro 5 giorni, salvo elementi ostativi che rendano impossibile il rispetto dei termini indicati;

7. Le parti, previo accordo, possono di volta in volta farsi accompagnare da persone di loro fiducia con funzione di supporto tecnico.

PARTE II – MATERIE DI CONTRATTAZIONE TITOLO III: CRITERI E MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEI DIRITTI SINDACALI (ART.22 COMMA 4 LETTERA C5 CCNL 2016- 2018)

ART. 12 - ASSEMBLEE SINDACALI IN ORARIO DI LAVORO

1. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e Sindacati Rappresentativi) va inoltrata al Dirigente Scolastico possibilmente con almeno 8 giorni di anticipo.

Ricevuta la richiesta, il Dirigente Scolastico informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola che possono entro 2 giorni a loro volta richiedere l’assemblea per la stessa data e ora.

2. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l’ordine del giorno, l’ora d’inizio e di fine, l’eventuale presenza di persone esterne alla scuola.

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3. L’indizione dell’assemblea viene comunicata al personale della scuola tramite circolare massimo entro il giorno lavorativo successivo a quello del ricevimento della comunicazione. L’adesione va espressa con almeno 5 giorni lavorativi di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzioni delle lezioni.

4. Il personale che partecipa all’assemblea deve riprendere servizio alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.

5. Qualora non si dia luogo all’interruzione delle lezioni e l’assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell’ingresso e il funzionamento del centralino telefonico, per cui n.1 unità di personale per ciascuna sede scolastica non potrà partecipare all’assemblea. In tal caso, il Direttore dei Servizi Amministrativi sceglierà il nominativo sulla base di una rotazione fra tutti coloro che sono compresi nel contingente di Istituto per dar modo a tutti di partecipare.

6. Per il personale Docente l’assemblea va svolta nelle ore iniziali o finali dell’orario delle lezioni, mentre le assemblee per il personale ATA possono essere svolte anche all’interno dell’orario di servizio giornaliero.

7. Per la partecipazione alle assemblee sindacali in altro comune verrà calcolato un tempo di percorrenza secondo quanto previsto dalle norme contrattuali in vigore.

8. I tempi di percorrenza concorreranno al raggiungimento del monte ore (10 ore) previsto per ogni dipendente.

9. La dichiarazione individuale di partecipazione, espressa in forma scritta, del personale in servizio nell’orario dell’assemblea sindacale, fa fede ai fini del computo del monte ore individuale (10 ore annue) ed è irrevocabile. Pertanto i partecipanti non sono tenuti ad apporre firme di presenza durante l’assemblea, né ad espletare altri ulteriori adempimenti.

10. Non possono essere convocate assemblee in ore coincidenti con lo svolgimento degli scrutini finali e degli esami.

ART. 13 - USO DEI LOCALI, DEGLI SPAZI E DELLE ATTREZZATURE DELLA SCUOLA 1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di bacheche sindacali, situate in ciascuno dei plessi e scuole dell’Istituto, della cui gestione sono unici responsabili.

2. Allo stesso modo, all’interno del sito web dell’Istituto RSU è riservato uno spazio specifico (bacheca elettronica), accessibile a tutto il personale.

3. Ogni documento affisso alle bacheche di cui ai commi 1 e 2 deve essere chiaramente firmato da chi lo affigge, ai fini dell’assunzione della responsabilità legale.

4. La RSU, per lo svolgimento della propria attività sindacale, ha la disponibilità di un locale assegnato dall’Amministrazione (oppure può utilizzare, a richiesta, un locale di volta in volta disponibile).

5. Il Dirigente, su richiesta delle OO.SS. scriventi, trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative, il materiale di natura sindacale ricevuto per posta o in formato elettronico nel più breve tempo possibile.

6. Per lo svolgimento delle attività attinenti alla sua funzione la RSU può usufruire delle apparecchiature e delle attrezzature necessarie, quali telefono, servizio di fotocopiatura, personal computer con stampante ed accesso ad internet.

ART. 14 - PERMESSI SINDACALI

1. Per lo svolgimento di assemblee, per la partecipazione alle riunioni degli organismi statutari delle OO.SS., nonché per gli appositi incontri concordati tra le parti sulle relazioni sindacali a livello di istituzione scolastica, possono essere utilizzati permessi e con le modalità previste dalla normativa in vigore.

ART. 15 - DIRITTO DI SCIOPERO

1. I lavoratori che intendono aderire o meno ad uno sciopero, possono darne volontariamente preavviso scritto al Dirigente Scolastico, ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge 146/90 e dell’allegato al CCNL/99 sull’attuazione della legge 146/90.

ART. 16 - CONTINGENTI MINIMI PER IL PERSONALE ATA

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1. Per il personale ATA Il contingente minimo è esclusivamente finalizzato “ad assicurare le prestazioni indispensabili” previste dall’art. 2, comma 1 dell’accordo sull’attuazione della legge 146/90.

2. Le parti, nel merito, convengono sulle seguenti prestazioni indispensabili da assicurare da parte del personale ATA e i relativi contingenti:

a) SCRUTINI E VALUTAZIONI FINALI: per garantire le prestazioni indispensabili allo svolgimento delle attività dirette e strumentali riguardanti l’effettuazione degli scrutini e delle valutazioni finali è necessaria la presenza di:  1 Assistente Amministrativo per le attività di natura amministrativa  1 Collaboratore Scolastico per le attività connesse all’uso dei locali interessati per l’apertura e chiusura della scuola e per la vigilanza sull’ingresso principale.

b) ESAMI FINALI: per garantire le prestazioni indispensabili allo svolgimento delle attività amministrative e gestionali degli esami finali è necessaria la presenza di:  1 Assistente Amministrativo  1 Collaboratore Scolastico per le attività connesse all’uso dei locali interessati per l’apertura e chiusura della scuola e per la vigilanza sull’ingresso principale.

c) CHIUSURA PER CONSULTAZIONI ELETTORALI: È prevista rotazione dei collaboratori scolastici da un plesso all’altro in caso di chiusura di un plesso individuato sede di seggio elettorale.

3. Casi particolari: - nel caso di sciopero del personale ATA, ma non dei Docenti, il personale ATA presente è tenuto a intensificare la vigilanza - nel caso in cui tutti i Collaboratori scolastici decidano di partecipare ad un’assemblea sindacale è richiesto un contingente minimo di personale che garantisca la sorveglianza e l’apertura e chiusura dei plessi; - in ogni sede, comunque, in caso di sciopero e ove ci siano le condizioni per garantire i servizi minimi essenziali, questi si effettueranno con la presenza di una unità di personale assegnato che riceverà relativa comunicazione. Il criterio che verrà adottato, nella scelta del personale che dovrà garantire i servizi minimi essenziali è quello di una opportuna rotazione.

TITOLO IV: ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO

ART. 17 - RUOLO E FUNZIONI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

1. Ai fini della piena attuazione di quanto disposto dal D. L.vo 81/08 e successive modificazioni e integrazioni, si conviene sulle necessità di realizzare il sistema di sicurezza e prevenzione all’interno dell’Istituzione Scolastica. Il Dirigente Scolastico, nella sua qualità di datore di lavoro, nomina il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, che redige e aggiorna il documento di valutazione dei rischi ed il Piano di evacuazione e collabora con il Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza (RLS); organizza il servizio di prevenzione e protezione designando per tale compito, previa consultazione del RLS, più responsabili in relazione ai plessi dell’IC; designa infine le squadre per la gestione delle emergenze, i cui componenti sono tenuti ad effettuare specifici corsi di formazione.

ART. 18 - IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

1. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), nel numero di 1 unità, è designato dalla RSU al suo interno o eletto dall’assemblea dei lavoratori della scuola.

2. Le attribuzioni del RLS sono disciplinate dagli artt. 47 e 50 del D. L.vo 81/08 e successivi.

3. Il RSL non può subire pregiudizi a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

4. Al RLS deve essere fornita adeguata formazione in orario di servizio e senza oneri a suo carico.

5. Al RLS spettano 40 ore annue (CCNL art. 73 comma 2 lettera g) per l’espletamento dei suoi compiti; per lo svolgimento delle attribuzioni previste alle lettere b), c), d), g), i), l) dell’art. 50 del DL 81/08 non viene utilizzato il predetto monte ore. Le ore svolte oltre l'orario di servizio vanno recuperate o retribuite.

6. L’attività del RLS è considerata “tempo lavoro” (CCNL art. 73, comma 2, lettera g; DL 81/08, art. 47, comma 5); la sua formazione deve avvenire durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a suo carico (DL 81/08, art. 37, comma 12). Eventuali ore svolte oltre l’orario di servizio vanno recuperate o retribuite.

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ART. 19 - ATTIVITÀ DI FORMAZIONE, INFORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO

1. L’informazione e la formazione costituiscono le attività attraverso le quali viene data concreta attuazione al principio di attiva partecipazione al sistema della sicurezza. Il dirigente scolastico/datore di lavoro ha l’obbligo di informazione, formazione ed aggiornamento di tutti i lavoratori ivi compresi gli studenti.

2. I lavoratori hanno il diritto/dovere di partecipare alle iniziative di formazione previste dalla normativa vigente; in caso di inosservanza sono soggetti alle specifiche sanzioni previste dalla normativa vigente.

3. In ogni caso, la formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.

4. Qualora ciò non fosse possibile, le ore impegnate in azioni formative fuori orario di servizio, in presenza e/o online, vanno considerate tempo di lavoro e recuperate o compensate con risorse a ciò preposte.

TITOLO V: CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DI FASCE TEMPORALI DI FLESSIBILITÀ ORARIA PER IL PERSONALE ATA (ART.22 COMMA 4

ART. 20 - RIUNIONE PROGRAMMATICA D'INIZIO ANNO DEL PERSONALE ATA

1. Contestualmente alla definizione del piano dell'offerta formativa da parte degli organi collegiali e precedentemente al confronto con la R.S.U. e le OO.SS. il dirigente scolastico e il direttore dei S.G.A. convocano la riunione programmatica d'inizio anno entro la prima decade di ottobre, per conoscere proposte e pareri e la disponibilità del personale finalizzata a garantire equi carichi di lavoro per tutti (predisposti dal D.S.G.A.) in merito a:  organizzazione e funzionamento dei servizi scolastici;  criteri per la distribuzione dei carichi di lavoro;  articolazione dell'orario di lavoro:

flessibilità, turnazioni, orario plurisettimanale;  utilizzazione del personale;  individuazione delle attività aggiuntive da retribuire con il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa;  effettuazione delle prestazioni aggiuntive;  individuazione delle chiusure prefestive della scuola nei periodi d’interruzione delle attività didattiche e criteri per il recupero delle ore non lavorate.

Della riunione il DSGA redige apposito verbale.

2. II Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi formula quindi una proposta di piano delle attività e la sottopone al dirigente scolastico per la sua formale adozione.

ART. 21 - ORARIO FLESSIBILE DEL PERSONALE ATA

1.Una volta stabilito l'orario di servizio dell'istituzione scolastica, nell'ambito della programmazione iniziale, potranno essere prese in considerazione, durante l’anno scolastico, altre richieste di organizzazione flessibile del lavoro, compatibilmente con le necessità dell'istituzione scolastica e delle esigenze prospettate dal personale.

2. La richiesta di flessibilità oraria potrà essere utilizzata anche per rimodulare il servizio onde fronteggiare il divieto di nomina disposto dell’art. 1 comma 332 della legge 190/2014.

3. Per tali ragioni la flessibilità si caratterizza per:

a) la rimodulazione temporanea dell’orario giornaliero e settimanale dei turni di lavoro;

b) lo scambio temporaneo dei reparti/plessi per la copertura del personale assente con la cura dei servizi necessari a garantire il servizio;

c) maggior carico di lavoro dovuto alla sostituzione dei colleghi assenti nello stesso reparto.

4 Per soddisfare particolari necessità di servizio o personali, previa formale autorizzazione del DSGA, sono possibili accordi tra il personale per modifiche dei turni ordinari di lavoro.

5. Il Direttore dei Servizi Generali e amministrativi, in relazione all’assetto organizzativo conseguente al Piano dell’offerta formativa dell’istituzione scolastica può organizzare il proprio orario di lavoro secondo il criterio della flessibilità, in rapporto alle esigenze connesse all’esercizio della funzione di competenza.

6. RITARDI: Per i collaboratori scolastici che devono effettuare l’apertura delle scuole è ammessa eccezionalmente una tolleranza massima di 5 minuti di ritardo. Per tutti gli altri collaboratori scolastici e per gli assistenti amministrativi è ammessa una tolleranza di 15 minuti da recuperare in uscita. STRAORDINARI: Vanno autorizzati dall’Amministrazione e sono recuperati o retribuiti dal quindicesimo minuto.

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7 ART. 22 - TRENTACINQUESIMA ORA

1. La riduzione dell’orario di lavoro a 35 ore settimanali è concesso al personale che si trova nelle condizioni di cui all’art. 55, c. 1 del CCNL del 29/11/2007.

2. Le relative ore saranno accantonate e utilizzate per chiusura nei giorni prefestivi deliberati dal Consiglio d’Istituto oppure durante la sospensione delle attività scolastiche.

ART. 23 - FERIE

1. Il piano ferie ATA relativo al periodo estivo va inoltrato entro il 4 aprile di ogni anno.

Quest’ultimo verrà poi predisposto e autorizzato entro il 4 maggio di ogni anno.

2. Per l’Amministrazione sarà criterio prioritario la necessità di garantire la copertura di tutti i settori di servizio. Nel caso di più richieste per lo stesso periodo (esempio in agosto) nel caso non si raggiunga un accordo, si terrà conto delle ferie fruite negli anni precedenti per lo stesso periodo, e in subordine il sorteggio.

3. Le ferie non fruite entro il 31 agosto per comprovate esigenze di servizio dell’Amministrazione, possono essere utilizzate entro il 30 aprile dell’anno successivo per un massimo di 7 giorni.

4. Il personale ATA in utilizzo presso altra scuola deve fruire preferibilmente nella scuola in cui è utilizzato le ferie maturate nel periodo di utilizzo.

ART. 24 - ORARIO PLURISETTIMANALE

1. In coincidenza di periodi di particolare intensità del lavoro oppure al fine di una diversa, più razionale ed efficace utilizzazione del personale è possibile una programmazione plurisettimanale dell'orario di servizio. Tale modalità organizzativa può attuarsi sulla base delle accertate disponibilità del personale interessato.

2. Le ore di lavoro prestate in eccedenza rispetto all'orario d'obbligo, cumulate anche in modo da coprire una o più giornate lavorative, in luogo della retribuzione possono essere recuperate, su richiesta del dipendente e compatibilmente con le esigenze di servizio, soprattutto nei periodi di sospensione delle attività didattiche, lasciando in subordine il periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 31 agosto e comunque non oltre il termine di scadenza del contratto di lavoro per il personale assunto a tempo determinato e il termine dell'anno scolastico per il personale assunto a tempo indeterminato.

3. La programmazione settimanale prevista per la scuola Primaria potrà essere calcolata su base plurisettimanale. In tal caso verranno conteggiate le settimane comprese tra il primo e l’ultimo giorno di attività scolastica così come previsto dal piano delle attività. Da tale computo saranno escluse le settimane che prevedono 4 o più giorni di sospensione dell’attività scolastica.

ART. 25 - CHIUSURA PREFESTIVA

1. Nei periodi di interruzione dell’attività didattica, previo accordo con il personale e delibera Consiglio Istituto, si procederà alla chiusura della scuola nei prefestivi e si recupereranno le ore di lavoro non effettuate.

2. II personale in alternativa ai rientri pomeridiani può chiedere di conteggiare, a compensazione:  giornate di ferie o festività soppresse;  ore di lavoro straordinario non retribuite;  ore prestate in più nell’ambito dell’organizzazione flessibile del lavoro;  ore per la partecipazione a corsi di aggiornamento fuori dal proprio orario di servizio. Spetta al direttore dei servizi generali e amministrativi organizzare, in relazione alle esigenze della scuola, il recupero delle ore di lavoro non prestate.

TITOLO VI: RIPARTIZIONE DELLE RISORSE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE NEL RISPETTO DEGLI OBIETTIVI E DELLE FINALITÀ DEFINITI A LIVELLO NAZIONALE CON IL PIANO NAZIONALE DI FORMAZIONE DEI DOCENTI

ART. 26 - PIANIFICAZIONE DELLA FORMAZIONE

1. Ai sensi del comma 124 art.1 Legge 107/2015 la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale, è coerente con il piano triennale dell’offerta formativa e con i risultati emersi dal piano di miglioramento della scuola ed è fondata sulle priorità indicate nel Piano nazionale di formazione.

2. Il collegio dei docenti definisce annualmente il piano di formazione dei docenti, che è inserito nel PTOF. Il DSGA definisce il piano di formazione del personale ATA. Al personale in servizio

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saranno riconosciuti i percorsi formativi svolti purché rientrino nel piano di istituto, d'ambito e/o nazionale.

3. A tutto il personale docente è garantito il diritto di partecipare ad iniziative di formazione riconosciute dall'Amministrazione, con esonero dagli obblighi di servizio, fino ad un massimo di cinque giorni per ciascun anno scolastico. 4. In caso di concorrenza di più richieste, il Dirigente Scolastico darà priorità ai docenti che, nello stesso anno scolastico, hanno fruito del minor numero di giorni di formazione/aggiornamento. Entro due giorni dalla richiesta verranno comunicati per iscritto eventuali motivi di diniego. 5. È sempre garantito il diritto alla partecipazione ai corsi di formazione specifici per i docenti neoassunti. 6. L'aggiornamento in servizio per tutto il personale ATA si svolge in orario di lavoro. Per quanto riguarda la partecipazione ai corsi di formazione e di aggiornamento, in caso di esubero di domande di partecipazione ad una stessa attività di formazione e/o aggiornamento, si procederà tenendo conto dei seguenti criteri di priorità:

• disponibilità;

• personale che non ha mai partecipato a corsi di formazione e aggiornamento;

• ricaduta sul lavoro;

• anzianità di servizio.

TITOLO VII: CRITERI GENERALI PER L’UTILIZZO DI STRUMENTAZIONI TECNOLOGICHE DI LAVORO IN ORARIO DIVERSO DA QUELLO DI SERVIZIO, AL FINE DI UNA MAGGIORE CONCILIAZIONE TRA VITA LAVORATIVA E VITA FAMILIARE (DIRITTO ALLA DISCONNESSIONE).

ART. 27 - INFORMAZIONI E CIRCOLARI

1. Tutte le circolari interne sono inviate alla mail comunicata dal dipendente.

2. Una copia integrale degli atti resta comunque disponibile in apposito raccoglitore, presso la sede centrale, per la consultazione.

3. Allo stesso modo saranno trasmesse tutte le comunicazioni di servizio o le informazioni che pervengono alla posta istituzionale e che possono essere di interesse per il personale.

4. Nomine, decreti, incarichi individuali saranno invece trasmessi in forma cartacea.

ART. 28 - DIRITTO ALLA DISCONNESSIONE

1. Le comunicazioni di servizio inviate per via elettronica vengono pubblicate sul sito istituzionale e sul registro elettronico, di norma, con un anticipo di almeno due giorni lavorativi ed entro e non oltre l’ora di fine delle attività didattiche.

2. Allo stesso modo sono inoltrate al personale tramite email nelle caselle individuali di posta elettronica di servizio o di altra casella di posta elettronica preventivamente comunicata dal personale stesso ed autorizzata dall’Amministrazione.

3. In caso di urgenza indifferibile, è fatta salva per l’Amministrazione la possibilità di inviare le proprie comunicazioni in deroga alle modalità sopra definite senza che sia garantito l’obbligo di connessione e di ricezione da parte del personale.

TITOLO VIII: RIFLESSI SULLA QUALITÀ DEL LAVORO E SULLA PROFESSIONALITÀ DELLE INNOVAZIONI TECNOLOGICHE E DEI PROCESSI DI INFORMATIZZAZIONE INERENTI I SERVIZI AMMINISTRATIVI E A SUPPORTO DELL’ATTIVITÀ SCOLASTICA ART. 29 - TECNOLOGIE NELLE ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE

1. Tutto il personale di segreteria è tenuto all’utilizzo degli strumenti informatici e telematici rispettando le norme del codice digitale (D. Lgs 82/2005 e seguenti).

2. Il personale amministrativo non deve fare uso dei videoterminali per più di 4 ore consecutive al giorno. Alternerà il lavoro al videoterminale con altra tipologia di lavoro avendo comunque diritto a turni di riposo, a pause e a tutte le protezioni previste dalle norme in materia (D. Lgs 81/2008).

3. La formazione in servizio del personale ATA è da ritenersi una risorsa fondamentale per una piena attuazione dell’autonomia scolastica, per il miglioramento dei processi organizzativi e didattici, nonché per l’effettiva innovazione dell’intero Sistema Istruzione.

PARTE III – MATERIE DI CONFRONTO CCNL 2016-2018 ART. 22 COMMA 8, LETTERA B TITOLO IX B1) ARTICOLAZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO DEL PERSONALE

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DOCENTE ED ATA, CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DEL MEDESIMO PERSONALE DA UTILIZZARE NELLE ATTIVITÀ RETRIBUITE CON IL FONDO D’ISTITUTO

ART. 30 - ORARIO DI SERVIZIO DEI DOCENTI

1. L’organico dell’autonomia sarà impiegato sui diversi ordini scolastici, in una logica flessibile, in funzione dei bisogni emergenti e della disponibilità dei docenti.

2. Per ogni Docente, nell’ambito del Piano di Lavoro delle attività ordinarie definito dal Dirigente Scolastico e approvato dal Collegio Docenti, ad inizio anno scolastico. Il Dirigente, in accordo con i referenti dei plessi, definisce il calendario relativo all’orario di lavoro obbligatorio di ciascun docente, sia nella parte delle ore curricolari (di cattedra o di attività di potenziamento, sostegno, progettazione, ricerca e coordinamento didattico e organizzativo, secondo quanto previsto dal CCNL vigente), sia in quella delle attività funzionali all’insegnamento stesso.

3. L’orario settimanale provvisorio dovrà essere definito prima dell’inizio delle lezioni. L’orario definitivo sarà fissato entro la fine di ottobre. Eventuali variazioni dovranno essere motivate da esigenze debitamente documentate e valutate dal Dirigente scolastico.

4. Tale orario resta definitivo per tutto l'anno, fatte salve variazioni concordate con il docente stesso almeno il giorno prima e che preveda l'esatta indicazione di orario, classi, priorità potenziamento in classe e priorità supplenza.

5. I docenti che assumeranno servizio dopo la definizione dell’orario si adegueranno al quadro orario già stabilito, fatte salve eventuali diverse esigenze debitamente documentate e valutate dal Dirigente Scolastico.

6. La concessione del giorno libero è subordinata alle esigenze dell’istituzione scolastica. I docenti potranno esprimere una preferenza che però non sarà vincolante. Il Dirigente terrà in considerazione nell’ordine:

a) esigenze plessi e classi;

b) legge 104;

c) rotazione fra docenti;

d) anzianità di servizio;

e) esigenze familiari documentate.

7. Per le attività funzionali all’insegnamento, in caso di superamento dei limiti orari fissati dalla normativa vigente, il Docente concorderà con il DS il proprio calendario delle presenze.

8. Il tempo scuola delle diverse classi e sezioni del circolo è distribuito su 5 giorni alla settimana.

9. L’orario di servizio della scuola secondaria di I grado sarà formulato secondo i seguenti criteri:

a) ai docenti impegnanti in più Istituti è riconosciuta la necessità di concentrare l’orario di servizio il più possibile sempre che ciò non pregiudichi l’interesse dei discenti;

b) ogni docente non dovrà avere più di tre ‘buchi’ nell’orario;

c) ogni docente dovrà avere nell’orario personale due o tre ingressi alla prima ora e due o tre uscite all’ultima ora, equamente distribuite nella settimana, fatte salve esplicite e motivate richieste;

d) l’eventuale orario penalizzante che non sia possibile organizzare diversamente sarà a rotazione negli anni successivi;

e) l’orario di servizio potrà articolarsi in fasce pomeridiane qualora ciò sia funzionale all’attuazione di progetti approvati in Collegio Docenti.

10. L'organico assegnato per il sostegno (o ore di organico di fatto per progetti in deroga) verrà utilizzato sulla base delle oggettive necessità degli alunni portatori di handicap; l'assegnazione verrà concordata nel GLH di istituto, anche nella prospettiva di un sostegno diffuso che preveda l’articolazione di gruppi flessibili e la possibilità di supportare le fragilità emergenti di alcune classi senza peraltro pregiudicare le ore di sostegno normativamente previste per le classi con alunni disabili.

11. I Docenti sono tenuti ad assumere servizio cinque minuti prima rispetto al proprio orario di servizio.

12. Al termine delle lezioni i Docenti sono tenuti ad accompagnare i propri alunni fino all’uscita dal cancello e ad accertarsi della presenza dell’adulto delegato al ritiro. Qualora il minore non sia

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autorizzato all’uscita autonoma. I docenti della scuola dell’Infanzia ricevono i soggetti preposti al ritiro dei minori nelle rispettive aule.

13. In caso di esigenze straordinarie potranno essere organizzate attività didattiche e riunioni collegiali in remoto. In ogni caso non potrà essere modificato il totale delle ore previste dal Piano delle attività e approvato dal Collegio Docenti.

14. In caso di assenza di una classe per uscite/viaggi d’istruzione approvati in Consiglio, i docenti impossibilitati ad effettuare lezione saranno impiegati prioritariamente per supplenze da effettuarsi nelle ore di lezione nella classe assente previste nel proprio orario.

ART. 31 - SOSTITUZIONE DOCENTI ASSENTI

1.Il Dirigente scolastico, tenendo conto della necessità di garantire il diritto allo studio degli alunni in presenza di assenze di un giorno per le quali non è possibile individuare una sostituzione, utilizzerà le modalità previste dalla normativa vigente.

2. Solo in casi eccezionali e di particolare gravità ed urgenza è ammesso l’utilizzo per le supplenze brevi delle ore di compresenza destinate a progetti di recupero e potenziamento.

3. Nei casi di divisione della classe si terranno in considerazione la presenza di alunni disabili, la numerosità della classe e/o del gruppo accogliente, la capienza delle aule.

4. La reperibilità per: - effettuare supplenza dalle ore 13 alle ore 14 nella scuola Secondaria; - coprire le mense nella Scuola primaria; - garantire assistenza di base alunni disabili in caso di assenza personale dedicato nella Scuola dell’Infanzia; sarà oggetto di specifico riconoscimento in sede di contrattazione integrativa annuale.

ART. 32 - ARTICOLAZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO DEL PERSONALE ATA

1. L’orario di lavoro ordinario del personale ATA, formulato tenendo conto anche delle proposte e dei suggerimenti dei dipendenti, è da considerarsi funzionale alle esigenze della scuola in quanto permette di coprire l’intero arco delle attività curriculari ed è definito, per ciascuna unità di personale, nell’ambito del Piano delle Attività Ordinarie redatto ad inizio di ogni anno scolastico dal DSGA.

2. L’orario di lavoro ordinario settimanale è fissato in 36 ore, di norma suddivise in 6 ore quotidiane per sei giorni oppure 7,12 ore continuative antimeridiane per cinque giorni ed è funzionale all’orario di servizio e di apertura all’utenza delle varie sedi scolastiche.

3. L’orario di lavoro massimo giornaliero è di 9 ore, comprese le prestazioni orarie aggiuntive di cui all’art. 88 comma 2 e) del CCNL 06/07 e all’art. 30, c. 3° lett. d) del CCNI 31-8-1999.

4. In caso di prestazione lavorativa eccedente le 6 ore continuative, il personale usufruisce, a richiesta, di una pausa di almeno 30 minuti, al fine del recupero delle energie psicofisiche e dell’eventuale consumazione del pasto.

5. Durante gli scrutini il servizio verrà effettuata da tutto il personale in servizio.

6. Il D.S.G.A., in relazione all’assetto organizzativo conseguente al Piano dell’offerta formativa dell’istituzione scolastica può organizzare il proprio orario di lavoro secondo il criterio della flessibilità, in rapporto alle esigenze connesse all’esercizio della funzione di competenza.

ART. 33 - CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE ED ATA DA UTILIZZARE NELLE ATTIVITÀ RETRIBUITE CON IL FONDO D’ISTITUTO

1. Per l’assegnazione dei docenti ad attività e/o incarichi retribuiti con il Fondo d’Istituto o con altri appositi capitoli di bilancio, si dovrà tenere conto:

a) delle disponibilità finanziarie dell’istituzione scolastica dell’anno di riferimento e di eventuali economie;

b) delle attività e dei progetti inseriti nel PTOF nella parte relativa all'anno scolastico corrente;

c) di specifiche norme contrattuali inerenti a particolari incarichi o funzioni (vedi Funzioni Strumentali per personale docente e Incarichi Specifici per il personale ATA);

d) delle competenze specifiche;

e) delle disponibilità personali;

f) delle indicazioni del collegio dei docenti in merito: - al numero e alla composizione dei gruppi di lavoro, delle Commissioni, dei Dipartimenti; - degli impegni prevedibili per la realizzazione del PTOF nella parte relativa all'anno scolastico corrente; - delle attività e/o iniziative extracurricolari

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programmate. In coerenza con le finalità formative generali del POF e con le scelte progettuali ad esse correlate.

2. Tutti i docenti potranno presentare progetti volti all’arricchimento dell’offerta formativa, con possibilità di svolgimento di attività di insegnamento o di altro genere in aggiunta all’orario d’obbligo.

3. Il personale docente da utilizzare per l’attuazione delle proposte progettuali interne e in eventuali altre attività o progetti proposti da enti e realtà esterne, istituzionali o meno, ritenute congruenti e funzionali al PTOF sarà individuato tenendo conto dei seguenti criteri:

a) disponibilità individuale;

b) competenze specifiche;

c) esperienze maturate nell’ambito di riferimento dell’attività. In caso di disponibilità di più docenti si terrà prioritariamente in considerazione il profilo professionale più aderente alla natura ed al tipo di attività o incarico, garantendo, a parità di condizione, la rotazione tra tutti i docenti e favorendo una distribuzione la più equa possibile di tutte le risorse comportante un riconoscimento economico aggiuntivo.

4. Il Fondo d’Istituto sarà accessibile a tutto il personale ATA, prevedendo un’equa ripartizione delle risorse fra tutte le unità in servizio.

5. Per l’attribuzione degli incarichi e delle attività aggiuntive retribuiti con il Fondo d’Istituto il Personale ATA sarà individuato sulla base dei seguenti criteri:

a) disponibilità individuale;

b) possesso di competenze specifiche;

c) esperienze maturate precedentemente nell’ambito di riferimento dell’attività. In caso di concorrenza di più soggetti per lo svolgimento delle stesse prestazioni lavorative aggiuntive, si procederà: a) secondo il criterio della rotazione; b) in base alla graduatoria interna d’istituto, relativa ai trasferimenti a domanda.

ART. 34 - ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO DEL PERSONALE ATA IN CASO DI INTERRUZIONE DELLE ATTIVITÀ PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE

1.Nel caso l’interruzione del servizio non riguardi tutto l’Istituto e ci siano plessi dove si possa svolgere una normale attività, dovendo assicurare il servizio, si stabiliscono i seguenti criteri di utilizzo del personale a seconda dei casi sotto elencati: a) Funzionamento sede centrale e chiusura plessi: - 2 Assistenti Amministrativi a rotazione; - 2 Collaboratori scolastici a rotazione. b) Funzionamento uno o più plessi e chiusura sede centrale: - i Collaboratori scolastici a rotazione, assicureranno il servizio nei plessi aperti.

TITOLO X: CRITERI RIGUARDANTI LE ASSEGNAZIONI ALLE SEDI DI SERVIZIO DEL PERSONALE DOCENTE ED ATA

ART. 35 - ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE SEZIONI/CLASSI

1. Nell’assegnazione dei docenti alle classi il Dirigente Scolastico terrà conto dei criteri generali deliberati dal Collegio Docenti in merito agli aspetti didattici e dal Consiglio di Istituto in merito alla formazione delle classi e delle sezioni, nonché dell’esigenza di assicurare, per quanto possibile, almeno un docente con contratto a tempo indeterminato per ogni classe.

2. Il Dirigente Scolastico terrà conto, inoltre: - delle delibere del Collegio Docenti in merito all'utilizzo dell’organico dell'autonomia; - del numero e della tipologia dei posti disponibili nell’istituto; - del numero e della tipologia delle classi nei diversi plessi; - delle esigenze legate all'utilizzo dell'organico dell'autonomia per le supplenze brevi; - delle esigenze e delle aspettative dei singoli docenti;

3. L’assegnazione dei docenti ai diversi plessi ed alle diverse sezioni/classi dell’istituto avverrà rispettando i seguenti criteri in ordine di priorità: 1. continuità di team, laddove possibile, secondo la normativa. 2. anzianità di servizio nel plesso di almeno tre anni 3. specializzazioni e competenze acquisite nel corso degli anni per ogni ambito (linguistico e scientifico) Relativamente alla scuola secondaria di I grado: 1. continuità educativo – didattica all’interno del corso; 2. esperienze pregresse e anzianità di servizio nel plesso; 3. distribuzione prevalente dei docenti titolari su classi seconde e terze; 4. suddivisione cattedra di lettere tra due docenti;

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4. Deroghe ai criteri sovra esposti sono possibili solo per circostanze accertate e motivate o eventuali, eccezionali e acclarate situazioni di complessità e/o problematiche dei gruppi classe.

ART. 36 - ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE ATA AI PLESSI/SETTORI DI SERVIZIO 1. L’assegnazione degli Assistenti Amministrativi ai settori viene fatta sulla base delle competenze acquisite, dell’anzianità di servizio e dell’accordo fra colleghi fermo restando che ogni unità di personale deve essere in grado di supplire il collega di altro settore in caso di assenza/impedimento.

2. Le assegnazioni di plesso del personale Collaboratore Scolastico sono di durata annuale e sono disposte dal Dirigente Scolastico, sentito il DSGA, secondo i seguenti criteri:

a) spostamento dalla sede occupata nell'anno scolastico precedente per esigenze di servizio identificate dal D.S. e dal D.S.G.A.;

b) possibilità di rotazione sui plessi al fine del buon funzionamento;

c) spostamento dalla sede occupata nell'anno scolastico precedente su richiesta.

3. Il personale Collaboratore Scolastico beneficiario della legge 104/92 o con orario part-time sarà distribuito nei singoli plessi scolastici al fine di evitare il disagio determinato dai giorni di permesso mensile previsti dalle norme vigenti, o dall’articolazione dell’orario di lavoro.

4. Le richieste spostamento di sede dovranno essere presentate entro il 30 giugno dell'A.S.

precedente.

TITOLO XI: CRITERI PER LA FRUIZIONE DEI PERMESSI ART. 37 - CRITERI

1. Verranno adottati i seguenti Criteri per la fruizione dei permessi:

a) personale docente  di norma, non più di 1 docente per corso in servizio nella stessa classe e nella stessa giornata;  non più di due permessi durante lo svolgimento degli Organi Collegiali;  per la scuola dell'Infanzia: di norma, non più di un docente per turno, laddove i docenti non si accordino per sostituzioni  per la scuola primaria: di norma, non più di un docente per team per più richieste nello stesso giorno Prioritariamente avrà diritto al permesso il personale docente di ruolo e, a parità di condizioni, il permesso verrà concesso in base alla anzianità di servizio ed alla rotazione dei docenti stessi.

b) personale ATA  Assistenti Amministrativi: verrà concesso il permesso a tutti purché sia garantita almeno una presenza per turno;  Collaboratori Scolastici: il DSGA provvederà a definire di volta in volta il numero di permessi, garantendo le esigenze connesse all'apertura e chiusura dei plessi ed alla sorveglianza dei minori.

TITOLO XII PROMOZIONE DELLA LEGALITÀ, DELLA QUALITÀ DEL LAVORO E DEL BENESSERE ORGANIZZATIVO E INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLO STRESS LAVORO CORRELATO E DI FENOMENI DI BURN-OUT

ART. 38 PROMOZIONE DELLA LEGALITÀ

L’educazione alla legalità è una prospettiva formativa interdisciplinare e integrata volta ad indurre gli studenti a sostenere e promuovere una convivenza civile attraverso i “saperi della legalità”, che comprendono il livello della conoscenza, dell’etica e del confronto attivo con il contesto sociale nel quale i ragazzi si muovono, a partire dal contesto scolastico. L’educazione alla legalità, dunque, ha per oggetto la natura e la funzione delle regole nella vita sociale, i valori civili e la democrazia, l’esercizio dei diritti di cittadinanza. Promuovere la cultura della legalità nella scuola significa educare gli alunni al rispetto della dignità della persona umana, attraverso la consapevolezza dei diritti e dei doveri, con l’acquisizione delle conoscenze e l’interiorizzazione dei valori che stanno alla base della convivenza civile. Al centro dell’azione educativa va posta la “persona” alunno, come protagonista nella propria comunità ed il valore positivo delle regole, intese non come mezzo frustrante e punitivo o di affermazione di autorità, bensì come strumento per lo sviluppo delle potenzialità di ciascuna persona, chiamata alla libertà e alla propria realizzazione. Il tema della legalità è assolutamente centrale per le sfide che siamo chiamati a combattere, a cominciare dall’impegno per una società più giusta e democratica, in cui tutti i cittadini siano uguali di fronte allo stesso sistema di diritti e doveri. L'Istituto si preoccupa di promuovere la cultura della legalità, non soltanto attraverso l’adesione e realizzazione di progetti specifici, ma attraverso la costruzione di un percorso educativo che investa tutta l’Istituzione scolastica e in particolare i docenti di tutte le

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aree disciplinari, che devono a questo scopo ricercare e valorizzare i contenuti, le metodologie e le forme di relazione e valutazione degli apprendimenti. Nello specifico, la promozione della legalità è attuata mediante:  specifiche iniziative e progetti, anche organizzati in Rete, così come definito dettagliatamente all'interno del PTOF;  apposite disposizioni del Dirigente;  eventuale istituzione di appositi gruppi di lavoro composti da docenti, non docenti e utenti per attività di consulenza e/o monitoraggio;  eventuali azioni specifiche di formazione del personale;  diffusione, tramite pubblicazione nel sito web dell’Istituto, delle specifiche disposizioni di legge relative ai temi della legalità.

ART.39 PROMOZIONE DELLA QUALITÀ DEL LAVORO E DEL BENESSERE ORGANIZZATIVO

L'istituto promuove la qualità del lavoro ed il benessere organizzativo del personale ponendo attenzione ai seguenti aspetti dell'organizzazione, che riducono lo stress professionale, ed attuando le seguenti misure:  promuovere la comunicazione organizzativa in grado di permettere la definizione della “mission” dell’Istituto, di orientare i valori guida, di assumere impegni reciproci, di sviluppare la qualità dei servizi;  promuovere la socializzazione come fattore fondamentale nella costruzione di relazioni interpersonali (Dirigente, docenti, alunni, famiglie, personale ATA, Enti locali, esperti esterni) che, in ambito scolastico, oltre ad essere indispensabili devono convergere ed armonizzarsi;  costruire legami (dall’informazione alla comunicazione) fondati sul “mettere in comune” idee, informazioni, dati, decisioni, esperienze, dubbi, difficoltà funzionali a risolvere i problemi ed ottenere risultati;  potenziare modalità e capacità comunicative in cui i gruppi di lavoro si muovano sulla base di relazioni d’interscambio e di mutua cooperazione, per poter costruire un sistema di valori fortemente condiviso, che consenta alle specializzazioni disciplinari di muoversi dentro un orizzonte di senso comune e strutturato;  promuovere una significativa alleanza educativa, contrassegnata dalla condivisione di obiettivi e di corresponsabilità e sostenuta dalla consapevolezza dei risvolti positivi in termini di equilibri, serenità e successo formativo degli alunni;  promuovere azioni e processi tali da favorire il passaggio da un modello organizzativo di tipo burocratico ad un modello di tipo reticolare in cui condizione essenziale, per la realizzazione della “mission” educativa e formativa, diventi la capacità di: - focalizzare gli obiettivi prioritari; - lavorare in gruppi autoregolati con obiettivi concordati; -attivare relazioni di scambio basate sui principi della mediazione e della negoziazione;- attivare processi di problem solving;  promuovere un modello di scuola come comunità educativa aperta, propositiva, flessibile, dinamica, reticolare, altamente professionalizzata nei profili di competenza delle diverse figure scolastiche, pronta al dialogo sociale e consapevole di essere chiamata ad un nuovo compito da una società complessa ed articolata, capace di gestire il confronto ed assumere un ruolo paritario nella concertazione e progettazione integrata delle azioni di istruzione e formazione;  promuovere la funzionale realizzazione dei processi organizzativi e amministrativi, ponendo particolare attenzione alla trasparenza e tempestività delle attività operative, alla collaborazione tra il personale ed alla semplificazione delle procedure d’ufficio. Il Dirigente Scolastico, nell’ottica della promozione della qualità del lavoro e del benessere organizzativo, è tenuto a favorire l’instaurarsi di un positiva comunicazione relazionale ed organizzativa attraverso: esercizio di una leadership diffusa e condivisa, capace di gestire al meglio le relazioni interne/esterne e promuovere la responsabilizzazione delle diverse risorse umane; chiara definizione e comunicazione di attività, funzioni e compiti; frequenti comunicazioni interne scritte; trasparenza nell'assunzione di decisioni;

iniziative di miglioramento per un percorso di modernizzazione dell’organizzazione scolastica;

organizzazione periodica di riunioni dei docenti per il monitoraggio delle azioni didattiche;

organizzazione di incontri periodici con lo staff e con le Funzioni Strumentali; disponibilità ad incontri con tutto il personale e con i genitori; coinvolgimento diretto nell’organizzazione, gestione e realizzazione delle attività progettuali; deleghe ai Collaboratori /Funzioni Strumentali per l’organizzazione e gestione delle attività inerenti le diverse Aree, per coordinare e rendere meno gravoso il lavoro dei singoli docenti; direttiva al DSGA e Piano delle Attività per il personale ATA;

riunioni con i Collaboratori Scolastici e con gli Assistenti Amministrativi.

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ART.40 INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLO STRESS LAVORO- CORRELATO E DI FENOMENI DI BURN-OUT

Il D.Lgs. 81/2008 ha introdotto l'obbligo della valutazione dei rischi collegati allo stress lavoro correlato, ossia di tutte quelle condizioni presenti negli ambienti di lavoro che possono dare origine allo stress. La complessità del problema richiede il coinvolgimento diretto degli attori del sistema di prevenzione e protezione interno: il Dirigente scolastico, i lavoratori attraverso il Rappresentante dei lavoratori, il Responsabile del Sistema di Prevenzione e Protezione. Il gruppo di lavoro così costituito ha il compito di: valutare il rischio da stress lavoro-correlato, definendo la modalità più idonea al contesto ed utilizzando questionari strutturati; pianificare le opportune azioni di miglioramento; individuare le misure di prevenzione dello stress da lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out. Al termine della rilevazione, sulla base degli esiti, è necessario prevedere apposite misure per migliorare l’organizzazione, i processi, le condizioni e l’ambiente di lavoro, compatibili con le risorse, eventuali attività di formazione dei lavoratori, per migliorare la loro consapevolezza e la loro comprensione nei confronti dello stress, delle sue possibili cause e del modo in cui fronteggiarlo in senso trasformativo.

Art. 41 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente contratto si fa riferimento alle norme di legge generali e al contratto nazionale. Il presente contratto s’intende valido previo parere del Revisori dei conti e fatte salve eventuali nuove disposizioni legislative in materia.

PARTI DEL CONTRATTO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO II - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

TITOLO III - CRITERI E MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEI DIRITTI SINDACALI TITOLO IV - ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO

TITOLO V - CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DI FASCE TEMPORALI DI FLESSIBILITÀ ORARIA PER IL PERSONALE ATA

TITOLO VI - RIPARTIZIONE DELLE RISORSE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE NEL RISPETTO DEGLI OBIETTIVI E DELLE FINALITÀ DEFINITI A LIVELLO NAZIONALE CON IL PIANO NAZIONALE DI FORMAZIONE DEI DOCENTI

TITOLO VII - CRITERI GENERALI PER L’UTILIZZO DI STRUMENTAZIONI

TECNOLOGICHE DI LAVORO IN ORARIO DIVERSO DA QUELLO DI SERVIZIO, AL FINE DI UNA MAGGIORE CONCILIAZIONE TRA VITA LAVORATIVA E VITA FAMILIARE (DIRITTO ALLA DISCONNESSIONE)

TITOLO VIII - RIFLESSI SULLA QUALITÀ DEL LAVORO E SULLA PROFESSIONALITÀ DELLE INNOVAZIONI TECNOLOGICHE E DEI PROCESSI DI

INFORMATIZZAZIONE INERENTI I SERVIZI AMMINISTRATIVI E A SUPPORTO DELL’ATTIVITÀ SCOLASTICA

TITOLO IX - ARTICOLAZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO DEL PERSONALE DOCENTE ED ATA, CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DEL MEDESIMO PERSONALE DA UTILIZZARE NELLE ATTIVITÀ RETRIBUITE CON IL FONDO D’ISTITUTO

TITOLO X - CRITERI RIGUARDANTI LE ASSEGNAZIONI ALLE SEDI DI SERVIZIO DEL PERSONALE DOCENTE ED ATA

TITOLO XI - CRITERI PER LA FRUIZIONE DEI PERMESSI PER L’AGGIORNAMENTO

TITOLO XII - PROMOZIONE DELLA LEGALITÀ, DELLA QUALITÀ DEL LAVORO E DEL BENESSERE ORGANIZZATIVO E INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLO STRESS LAVORO CORRELATO E DI FENOMENI DI BURN-OUT

ALLEGATI AL CONTRATTO

ALLEGATO 1 – RISORSE MOF A.S. 2019/2020

ALLEGATO 2 – PIANO DELLE ATTIVITÁ AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE ALLEGATO 3 – FUNZIONI STRUMENTALI DOCENTI

ALLEGATO 4 – PIANO DELLE ATTIVITÁ AGGIUNTIVE DEL PERSONALE A.T.A.

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ALLEGATO 5 – INCARICHI SPECIFICI ATA AI SENSI DELL’ART. 47

ALLEGATO 6 – COMPENSI CON LE RISORSE DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA Letto, confermato e sottoscritto

Roncadelle (BS), 23/04/2020

La Delegazione di parte pubblica La Delegazione di parte sindacale

Il Dirigente Scolastico Le RSU

Dott.ssa Sonia Prandini Ins. Angoscini Maria Nadia

Prof. Rezzola Erminia

Ins. Abeni Veronica

Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/1993

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ALLEGATO 1

Parametri L.S.

LORDO STATO LORDO dip.

Intesa 18/09/2019

DATI SCUOLA A.S. 2019/2020

7.625,61

5.746,50 2.541,87 3 33.807,69

25.476,78 328,23 103 41.433,30

31.223,28 1.414,99

1.066,31 1.414,99 1 625,62

471,45 625,62 1 3.038,63

2.289,85 36,61 83 5.079,24

3.827,61 3.059,00

2.305,20 161,00 19 3.059,00

2.305,20 1.567,16

1.180,98 27,02 58 1.209,75

911,64 48,39 25 2.776,91

2.092,62 1.118,78

843,09 86,06 13 1.118,78

843,09 4.709,85

3.549,25 16.068,84

12.109,15 74.245,92

55.950,20

Fondo Istituzione Scolastica LORDO dipendente Economie Fis doc.

Totale FIS 31.223,28 1.166,08

Totale Indennità di Direzione DSGA/Sost. (Parte variabile/fissa) 5.182,23

Totale FIS 2019/2020+ECONOMIE FIS 2018/2019 27.207,13

Somma disponibile per contrattazione

IPOTESI di 26.041,05

RIPARTO FIS Docenti 70,00% 18.228,74

+ economie docenti 1.166,08 totale docenti 19.394,82 ATA 30,00% 7.812,31 100,00% 26.041,05

Totale Indennità di Direzione DSGA/Sost. 5.182,23

32.389,36

Indennità di Direzione DSGA Quota per unità di personale a T.I.

Determinazione parte variabile a carico FIS Lordo dip. 30,00 Art. 3 Seq. ATA e Tabella 9 ridefinita dal 1/9/2008 Lordo Stato 39,81 Totale Organico Diritto docenti e ATA 103 3.090,00 Parametri aggiuntivi Indennità di Direzione DSGA

ex Tab. 9 Seq. ATA del 25/7/2008 750,00

Oneri riflessi (IRAP-INPDAP) su param. aggiuntivi ID 245,25 5.095,68 3.840,00 Sostituti DSGA L.D. 1.342,23

CALCOLO INDENNITÁ DIREZIONE DSGA CON INCARICO FINO AL 31/08/2020 E SOSTITUTO

Parte variabile

Complessità organizzativa € 30,00*103 (doc/ata in organico di diritto) = € 3.090,00

Istituto con almeno 2 p. di erogazione del servizio € 750,00 € 750,00

€ 3.840,00 Parte fissa

Quota fissa annuale DSGA € 1.828,00 -

CIA (compenso individuale accessorio) annuale € 884,40 =

Differenza annuale € 943,60 € 943,60

€ 4.783,60 Quota base Funzioni Strumentali

Posti docenti Funzioni Strumentali

INCARICHI SPECIFICI ATA

MOF - A.S. 2019/2020

MOF 2019/2020

TOTALE FIS Punti di erogazione

Posti totali OD

ISTITUTO COMPRENSIVO DI RONCADELLE

Ore eccedenti scuola secondaria di I e II grado Complessità Funzioni Strumentali

Att. Complementari EF Ore eccedenti scuola primaria e infanzia

TOTALE ORE ECCEDENTI TOTALE I.S.

TOTALE FUNZ.STRUM.

Lordo dipendente TOTALE Att. Complementari EF

Totale Ind. Dir.

A.S. 2019/2020 TOTALI MOF

TOTALE GENERALE FIS 2019/2020

Forte Processo Immigratorio Fondo per la valorizzazione dei docenti

(18)

Calcolo Indennità Direzione sostituto Dsga 30 gg. € 4.783,60/360*30= € 398,63

€ 5.182,23

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