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Stato e Regioni: quali competenze?

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Stato e Regioni: quali competenze?

Autore: Angelo Forte | 02/08/2021

Secondo quali criteri la Costituzione ripartisce la competenza tra centro e periferia?

La pandemia ancora in corso ha rappresentato un vero e proprio choc sotto molti punti di vista. Sotto il profilo dei rapporti istituzionali, essa ha svelato innanzitutto quanto siano importanti le relazioni tra Stato centrale ed autonomie locali. Quello che la gente comune ha percepito è che tra Stato e Regioni i rapporti quasi mai

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sono buoni. Ma, cosa ancora più grave, si è diffusa la percezione che le relazioni tra Governo centrale e governi regionali siano disciplinate in modo non ottimale dalla legge.

Non è compito di questo articolo analizzare in modo preciso i meccanismi costituzionali che regolano i rapporti Stato – Regioni e verificare se effettivamente le norme della Costituzione presentino dei vizi (ci vorrebbe tra l’altro un libro intero). Ci occuperemo invece di rispondere ad un quesito di base: «Quali sono le competenze di Stato e Regioni?». Se non si hanno chiare le materie che la Costituzione assegna alla competenza dello Stato e quelle che invece sono attribuite alle Regioni non sarà possibile approfondire gli ulteriori aspetti del rapporto tra centro e periferia dello Stato.

Detto questo, occorre sottolineare che la nostra Costituzione disegna uno Stato regionale. L’Italia non è dunque uno Stato federale (le Regioni cioè non sono Stati autonomi come negli Usa), ma le autonomie locali sono fondamentali e la Costituzione le tutela e le valorizza pienamente [1].

In quali materie è competente esclusivamente lo Stato?

La Costituzione attribuisce alla competenza esclusiva dello Stato le seguenti materie [2]:

politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l’Unione europea; diritto di asilo;

immigrazione (tutte le questioni relative dunque all’accoglienza dei migranti);

rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi (ricordiamo che il Presidente della Repubblica è il capo delle Forze armate);

moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato;

armonizzazione dei bilanci pubblici;

organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo (solo lo Stato può dettare norme sulle leggi

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elettorali che riguardano l’elezione degli organi statali);

ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

cittadinanza, stato civile e anagrafi;

giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa (tocca solo allo Stato quindi la disciplina dei processi);

determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni dei diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

norme generali sull’istruzione (spetta allo Stato la competenza a definire le materie di studio delle scuole statali);

previdenza sociale (spetta solo allo Stato stabilire le norme relative alle pensioni dei cittadini);

legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;

dogane, protezione dei confini nazionali;

pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale;

opere dell’ingegno;

tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali.

In queste materie, quindi, è solo lo Stato che può emanare norme e le Regioni non hanno alcun potere di intervento.

Solo lo Stato ha competenza in materia di previdenza sociale

In quali materie sono esclusivamente competenti le Regioni?

Esaminando ora le materie di competenza esclusiva delle Regioni, occorre dire che la Costituzione non ne fornisce un elenco. Infatti, la Carta costituzionale [3]

afferma solamente che alle Regioni spetta la competenza a disciplinare una materia con legge in tutti i casi in cui quella materia non sia stata attribuita alla competenza dello Stato.

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Pertanto, un elenco di materie di competenza esclusiva delle Regioni lo si può ricavare solo per esclusione, cioè cercando quelle materie non attribuite dalla Costituzione alla competenza statale.

Seguendo questo criterio, si possono elencare le seguenti materie (o aree) di competenza esclusiva delle Regioni:

promozione del diritto allo studio anche universitario;

organizzazione in ambito regionale della formazione professionale;

programmazione e organizzazione dei servizi sanitari;

pianificazione del territorio regionale e mobilità interna (organizzazione dei servizi di trasporto pubblico);

promozione, per quanto di interesse regionale, dei beni ambientali, culturali e paesaggistici;

disciplina delle attività culturali di interesse regionale.

Nell’ambito del fondamentale diritto alla salute, allo Stato spetta fissare gli standard dei servizi che devono essere assicurati in tutta la Nazione, mentre alle Regioni spetta in esclusiva programmare ed organizzare i servizi sanitari (ospedali, personale, dotazione di macchinari diagnostici).

Alle Regioni spetta promuovere i beni culturali del territorio

Ci sono materie di competenza sia dello Stato che delle Regioni?

Oltre alle materie di competenza esclusiva dello Stato (e, indirettamente, materie di competenza esclusiva delle Regioni), la nostra Costituzione [4] prevede anche materie in cui viene attribuita una competenza cosiddetta concorrente sia dello Stato che delle Regioni.

Competenza concorrente significa che, nelle materie che stiamo per elencare:

lo Stato stabilisce i principi fondamentali inderogabili (a cui tutte le Regioni dovranno uniformarsi);

le Regioni disciplinano nel dettaglio la materia attenendosi ai principi fondamentali fissati dallo Stato.

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Le materie nelle quali esiste una competenza concorrente tra Stato e Regioni sono le seguenti:

rapporti internazionali e con l’Unione europea delle Regioni;

commercio con l’estero;

tutela e sicurezza del lavoro;

istruzione (con esclusione della istruzione e della formazione professionale di competenza esclusiva delle Regioni);

professioni (ordinamento delle professioni libere);

ricerca scientifica e tecnologica;

ordinamento sportivo (regole di disciplina dello sport);

protezione civile;

governo del territorio, porti e aeroporti civili, grandi reti di trasporto e di navigazione;

ordinamento della comunicazione (televisiva, radiofonica, carta stampata ecc.);

produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia (energia di qualunque tipologia);

previdenza complementare e integrativa (polizze previdenziali presso compagnie private);

valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali;

casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;

enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.

Stato e Regioni si dividono le competenze nel settore delle professioni

Note

[1] Art. 114 cost. [2] Art. 117 cost. [3] Art. 117 cost. [4] Art. 117 cost.

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