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Registro determinazioni n. 593 Documento composto da n. 6 pagine Firmato con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 COMUNE DI TREVISO

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Registro determinazioni n. 593 Documento composto da n. 6 pagine

Firmato con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005

COMUNE DI TREVISO

_____________________

area: II

codice ufficio: 050 SERVIZIO ATTIVITA' EDILIZIA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE SPORTELLO UNICO PER LE IMPRESE E I CITTADINI

DEL 22/05/2014

OGGETTO: Autorizzazione al dirigente del Settore Affari Istituzionali, Protocollo, Contratti ed Appalti ad intervenire in nome del Comune di Treviso in atto di trasferimento di immobile catastalmente censito al Catasto Fabbricati - Sez. E Fg. 3 Mapp. 204 sub 83, sito in via Municipio angolo Piazza San Vito.

Cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale effettuata il 16 gennaio 1998 ai nn. 1461/1206 in conseguenza di Sentenza n. 18309/12 della Corte di Cassazione relativa alla causa promossa dal Comune di Treviso contro Società Immobiliare Al Portico S.r.l. ed altri.

Onere: € 709,42 = IVA compresa.

(2)

Premesso che:

In data 20 giugno 1986 la società Rinascente Edile Trevigiana S.r.l. (successivamente divenuta società Immobiliare Al Portico S.r.l.) aveva sottoscritto un atto d’obbligo ai sensi dell’art. 27 L. n.

457/1978 ai fini del rilascio di concessione edilizia per la ristrutturazione dell’immobile sito in Via Municipio angolo Piazza S. Vito.

Detto immobile, censito al Catasto Fabbricati di Treviso – Sezione E Foglio 3 mapp 204, è stato oggetto di lavori di ristrutturazione legittimati con Concessioni edilizie spec. n. 86/5-86 prot. n.

29402 del 04/08/1986, n. 75/19-87 prot. n. 26974/392 del 04.04.1989, n. 2/25-90 prot. n. 19935 del 05/02/1991, n. 3/20-91 prot. n. 16793 del 17/10/1991, n. 2/2-93 prot. n. 35392 del 22/02.1993, n.

1/20-93 prot. n. 42442 del 20/10/1993, cui ha fatto seguito l’abitabilità in data 02.12.1993, provvedimento prot. n. 37110/93, part. n. 220/93;

Con l’atto d’obbligo (di durata ventennale ed irrevocabile) la società si era impegnata, tra l’altro, in caso di vendita o locazione, a darne comunicazione all’Amministrazione comunale per l’esercizio del diritto di prelazione ad essa spettante in forza dell’atto d’obbligo medesimo;

Nel 1992 la società Immobiliare Al Portico S.r.l. aveva comunicato all’Amministrazione comunale l’intenzione di procedere alla vendita delle unità immobiliari componenti l’immobile sopra descritto, invitandola ad esercitare o meno il diritto di prelazione;

Con deliberazione n. 226 del 17 febbraio 1993 la Giunta Comunale, riconosciuta la rispondenza degli immobili oggetto di prelazione a soddisfare le esigenze abitative della collettività amministrata, aveva deciso di avvalersi del diritto di prelazione e conseguentemente di esercitarlo.

La deliberazione sopra citata è stata notificata con nota prot. n. 6786 del 20 febbraio 1993 alla società Immobiliare Al Portico S.r.l., la quale però, ritenendo non validamente esercitato il diritto di prelazione, alienava a terzi le unità costituenti il compendio immobiliare.

L’Amministrazione comunale, quindi, al fine di farsi riconoscere il proprio diritto di prelazione, decideva di agire in giudizio di fronte al Tribunale di Treviso nei confronti della società Immobiliare Al Portico S.r.l. e dei terzi acquirenti ovvero la società Saragoza S.a.s., la società E. TI.

S.r.l. e i sigg. Tubia Igino e Albrigo Lorena, e conferiva mandato all’avv. Ivone Cacciavillani;

Il Tribunale di Treviso con sentenza n. 666/01 del 9 ottobre 2000 ha respinto tutte le domande proposte dal Comune di Treviso;

Avverso detta sentenza l’Amministrazione comunale ha proposto appello alla Corte d’Appello di Venezia. L’appello è stato respinto con sentenza n. 1973/05 del 5 luglio 2005;

Con deliberazione n. 84 del 20 marzo 2006 la Giunta Comunale, anche sulla scorta del consiglio espresso dal legale incaricato, ha deciso di proporre ricorso alla Corte di Cassazione per l’integrale riforma della sentenza della Corte di Appello di Venezia sopra citata, conferendo incarico al medesimo legale esterno;

Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 27 del 12 giugno 2006 ha, tra l’altro, preso atto della decisione assunta dalla Giunta Comunale con la deliberazione di cui sopra;

Con sentenza n. 18309/12 del 17 luglio 2012 la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto dal Comune avverso la sentenza della Corte d’Appello n. 1973/05 del 5 luglio 2005, condannando il Comune a rimborsare le spese di giudizio;

(3)

Considerato che:

- sussiste trascrizione della domanda giudiziale, a suo tempo proposta dall'allora difensore dell'Ente nel predetto giudizio, sull’immobile in trattazione, trascrizione che risulta effettuata a Treviso in data 16.1.1998 ai nn. 1461/1206;

- che in particolare la società “TAFFARELLO SPA”, con nota inoltrata via posta elettronica in data 10.4.2014, ha comunicato l’intenzione della società “CARIVA SRL DI R. TAFFARELLO & C.”

con sede a Carbonera, subentrata alla società “SARAGOZZA S.A.S. DI L. TAFFARELLO & C.”, di alienare, a mezzo atto di compravendita da stipulare davanti al dott. Umberto Cosmo notaio in Treviso, l’unita immobiliare catastalmente censita al Catasto Fabbricati – Sezione E Foglio 3 mapp 204 sub 83, sita in via Municipio angolo Piazza S.Vito ed ha richiesto al Comune di procedere alla cancellazione della citazione trascritta il 16 gennaio 1998 ai nn. 1461/1206;

- il “COMUNE DI TREVISO” e la società “ CARIVA SRL DI R. TAFFARELLO & C ”, come da richiesta inoltrata il 10.4.2014 consentono l’annotazione di cancellazione della domanda giudiziale relativa all’unita immobiliare catastalmente censito al Catasto Fabbricati Sezione E Foglio 3 mapp- 204 sub 83, sita in via Municipio angolo Piazza S.Vito, essendosi estinta la causa in forza della sentenza definitiva della Corte Suprema di Cassazione – Prima sezione Civile in data 17/07/2012 n.

18309/12;

- per tutte le unità immobiliari facenti parte dell’immobile catastalmente censito al Catasto Fabbricati Sezione E Foglio 3 mapp 204, sito in via Municipio angolo Piazza S.Vito, oggetto della causa sopra richiamata, è necessario ai fini di assicurare la vendita provvedere alla cancellazione della trascrizione ormai inefficace per la sentenza sopra citata;

- vi è l'assenza di interesse da parte del Comune di Treviso al mantenimento di detta trascrizione, visto l’esito delle Sentenze;

- che la trascrizione di una domanda giudiziale, ove non vi sia più interesse, qualora produca l'interruzione delle trattative di compravendita, costituisce fatto illecito, che obbliga l'autore dello stesso al risarcimento del danno;

Ritenuto, per le motivazioni sopra espresse, di autorizzare il dirigente del Settore Affari Istituzionali e Contratti, in qualità di rappresentante del Comune, ad intervenire, in particolare, all’atto di compravendita dell’unita immobiliare catastalmente censita al Catasto Fabbricati – Sezione E Foglio 3 mapp 204 sub 83, sita in via Municipio angolo Piazza S.Vito, al fine di dare assenso alla cancellazione della domanda giudiziale trascritta il 16 gennaio 1998 ai nn. 1461/1206 che verrà effettuata, a spese del Comune, dal dott. Umberto Cosmo notaio in Treviso;

Ritenuto, altresì, di autorizzare il dirigente del Settore Affari Istituzionali, Protocollo, Contratti e Appalti, in qualità di rappresentante del Comune, ad intervenire agli ulteriori atti di compravendita afferenti le unità immobiliari facenti parte dell’immobile catastalmente censito al Catasto Fabbricati Sezione E Foglio 3 mapp 204, sito in via Municipio angolo Piazza S.Vito, al fine di dare assenso alla cancellazione della domanda giudiziale trascritta il 16 gennaio 1998 ai nn. 1461/1206;

Preso atto dell’autorizzazione del Dirigente del Settore Affari Istituzionali, Protocollo, Contratti e Appalti, dott. Maurizio Tondato, comunicata con nota e-mail in data 28.4.2014, ad utilizzare il capitolo 112540 Articolo 10 “Spese contrattuali – d’asta” – Servizi Generali – Spese per prestazioni

(4)

di servizi” per effettuare la cancellazione della domanda giudiziale trascritta il 16 gennaio 1998 ai nn. 1461/1206; (all.1)

Considerato che il dott. Umberto Cosmo, notaio davanti al quale verrà stipulato l’atto di compravendita in questione, ha quantificato in Euro 709,42 l’ammontare delle spese per effettuare la cancellazione della sopra richiamata domanda giudiziale trascritta il 16 gennaio 1998 ai nn.

1461/1206;

Ritenuto pertanto di impegnare la somma sopra indicata pari ad Euro 709,42, imputando la relativa spesa al capitolo 112540 Articolo 10 “Spese contrattuali – d’asta – Servizi Generali Spese per prestazioni di servizi”

Ciò premesso,

letta la sentenza della Corte di Cassazione n. 18309/12 del 17 luglio 2012 con la quale il Comune è stato condannato;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, in particolare l’art. 107;

Visto il Regolamento Contratti approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 23.02.1995;

Visti:

• la delibera di Consiglio comunale n. 28 del 30.04.2014, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2014-2016 e relativi allegati;

• la delibera di Giunta comunale n. 116 del 09.05.2014, con la quale si è approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2014/2016;

• il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

• l’articolo 9, comma 1, del decreto legge n. 102 del 31 agosto 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 124 del 28 ottobre 2013, che ha prolungato di un anno la sperimentazione prevista dall’articolo 36, comma 1, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011;

• il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2011, pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2011, n. 304, di disciplina della sperimentazione di cui all'art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, adottato ai sensi dell'art. 36, comma 2, del decreto legislativo n. 118/2011”;

• la Delibera di Giunta Comunale n. 525 del 29.12.2011 di adesione alla sperimentazione;

• il DPCM 25 maggio 2012 che ha individuato le amministrazioni che partecipano alla sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118

• il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 74 del 27.10.2010 e ss.mm.ii;

Attestati:

• la regolarità tecnica e la legittimità sia del provvedimento sia delle procedure e degli atti che hanno portato alla spesa;

• che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2014/2018;

(5)

• il rispetto dell’art. 9 del DL n. 78/2009 (conv, in Legge 102/2009) con in riferimento alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 91 del 15/04/2014;

• che le spese non rientrano nelle fattispecie contemplate dall’art. 6, comma 8, D.L. 78/2010 convertito nella L. 122/2010;

DETERMINA

1. Di autorizzare il dirigente del Settore Affari Istituzionali, Protocollo, Contratti e Appalti, in qualità di rappresentante del Comune, ad intervenire, in particolare, all’atto di compravendita dell’unita immobiliare catastalmente censita al Catasto Fabbricati – Sezione E Foglio 3 mapp- 204 sub 83, sita in via Municipio angolo Piazza S.Vito, al fine di dare assenso alla cancellazione della domanda giudiziale trascritta il 16 gennaio 1998 ai nn. 1461/1206 che verrà effettuata, a spese del Comune, dal dott. Umberto Cosmo notaio in Treviso.

2. Di autorizzare il dirigente del Settore Affari Istituzionali, Protocollo, Contratti e Appalti, in qualità di rappresentante del Comune, ad intervenire agli ulteriori atti di compravendita afferenti le unita immobiliari facenti parte dell’immobile catastalmente censito al Catasto Fabbricati Sezione E Foglio 3 mapp 204, sito in via Municipio angolo Piazza S.Vito, al fine di dare assenso alla cancellazione della domanda giudiziale trascritta il 16 gennaio 1998 ai nn.

1461/1206.

3. Di impegnare l’importo di Euro 709,42 a favore del dott. Umberto Cosmo notaio in Treviso, imputando la relativa spesa al Capitolo 112540 Articolo 10 “Spese contrattuali - d’asta” - Servizi Generali Spese per prestazioni di servizi, per effettuare la cancellazione della sopra richiamata domanda giudiziale trascritta il 16 gennaio 1998 ai nn. 1461/1206.

4. Di precisare che la spesa risulta esigibile per l’anno 2014.

(6)

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA

di provevdere a quanto indicato nel determinato

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SPORTELLO UNICO PER LE IMPRESE E I CITTADINI

IL SERVIZIO RAGIONERIA per quanto sopra

impegna la spesa complessiva di € 709,42 - Bil. 2014 - a favore del Notaio Umberto Cosmo (ascot. 5440) al cap. 112540/10 "Spese contrattuali - d'asta" (U 1.03.02.16.004) - imp. 2014/2006;

attesta

la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.

Il Responsabile del Servizio Ragioneria

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