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CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI COMPETENZA DEI COMUNI E DELLA COMUNITA MONTANA IN MATERIA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

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CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI COMPETENZA DEI COMUNI E DELLA COMUNITA’ MONTANA IN MATERIA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

L’anno ________________ (_____________) il giorno _________________ del mese di _____________ presso la sede della Comunità Montana Montagna Fiorentina, via XXV Aprile 10 - Rufina viene sottoscritta la presente Convenzione ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, tra i sotto elencati enti:

• Comunità Montana Montagna Fiorentina, con sede legale in __________________ codice fiscale ______________ rappresentato dal sig. _____________ nato a __________ il _____________, in qualità di _____________________, autorizzato in forza della deliberazione consiliare n. ____ del ______, esecutiva ai sensi di legge;

• Comune di Dicomano, con sede legale in __________________ codice fiscale ______________ rappresentato dal sig. _____________ nato a __________ il _____________, in qualità di _____________________, autorizzato in forza della deliberazione consiliare n.

____ del ______, esecutiva ai sensi di legge;

• Comune di Londa, con sede legale in __________________ codice fiscale ______________

rappresentato dal sig. _____________ nato a __________ il _____________, in qualità di _____________________, autorizzato in forza della deliberazione consiliare n. ____ del ______, esecutiva ai sensi di legge;

• Comune di Pelago, con sede legale in __________________ codice fiscale ______________

rappresentato dal sig. _____________ nato a __________ il _____________, in qualità di _____________________, autorizzato in forza della deliberazione consiliare n. ____ del ______, esecutiva ai sensi di legge;

• Comune di Pontassieve, con sede legale in __________________ codice fiscale ______________ rappresentato dal sig. _____________ nato a __________ il _____________, in qualità di _____________________, autorizzato in forza della deliberazione consiliare n.

____ del ______, esecutiva ai sensi di legge;

• Comune di Reggello, con sede legale in __________________ codice fiscale ______________

rappresentato dal sig. _____________ nato a __________ il _____________, in qualità di _____________________, autorizzato in forza della deliberazione consiliare n. ____ del ______, esecutiva ai sensi di legge;

• Comune di Rufina, con sede legale in __________________ codice fiscale ______________

rappresentato dal sig. _____________ nato a __________ il _____________, in qualità di _____________________, autorizzato in forza della deliberazione consiliare n. ____ del ______, esecutiva ai sensi di legge;

• Comune di San Godenzo, con sede legale in __________________ codice fiscale ______________ rappresentato dal sig. _____________ nato a __________ il _____________, in qualità di _____________________, autorizzato in forza della deliberazione consiliare n.

____ del ______, esecutiva ai sensi di legge;

PREMESSO

CHE la L.R. 03/11/1998, n. 79 “Norme per l’applicazione della valutazione di impatto ambientale”

assegna ai comuni competenze specifiche quali “autorità competenti” in materia di valutazione di impatto ambientale, ovvero stabilisce, all’art.7, che sono di competenza dei comuni le procedure di

(2)

VIA relative a progetti ricompresi nelle tipologie di cui agli allegati A3 e B3 della legge regionale in oggetto che ricadano interamente nell’ambito del territorio del comune;

CHE l’art.8 della L.R. 79/1998 assegna, altresì, ai comuni ed alle comunità montane competenze proprie quali “autorità interessate” rispetto alle procedure di VIA di competenza regionale, provinciale o comunale;

CHE, ai sensi dell’art.9 della L.R. 79/1998, i comuni devono provvedere all’individuazione delle strutture operative per la VIA;

CHE, ai sensi dell'art.4 comma 1 della legge regionale n. 40 del 16/08/01, i Comuni facenti parte della Comunità Montana Montagna Fiorentina hanno individuato quale livello ottimale per la gestione dei servizi in forma associata il territorio della Comunità Montana Montagna Fiorentina;

CHE il livello ottimale della “Montagna Fiorentina” è stato così individuato nel Programma di Riordino Territoriale, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 225 del 17/12/2003

CHE gli stessi comuni intendono dare attuazione al processo di implementazione e sviluppo delle gestioni associate di funzioni e servizi tra enti locali nell’ambito ritenuto ottimale della Comunità Montana, in attuazione del D.Lgs. n. 267/2000 e della L.R.T 16/08/2001 n. 40.

CHE la Comunità Montana è il soggetto deputato all’esercizio associato di funzioni proprie dei comuni, ai sensi dell’art.28 del D.Lgs. 267/2000;

CHE a far data dal 25 ottobre 2004, attraverso la stipula di apposita convenzione, è stata attivata la gestione associata delle funzioni di competenza dei comuni e della Comunità Montana relative alla VIA, attraverso la forma dell’ufficio comune, con la Comunità Montana Montagna Fiorentina quale soggetto responsabile e presso il quale è stato attivato detto ufficio;

CHE la sopraccitata convenzione è in scadenza al 24/10/2007, a seguito di durata triennale;

CHE i comuni ritengono opportuno proseguire l’esperienza in atto;

CHE la forma associativa prescelta è la convenzione, ai sensi dell’art.30 del D.Lgs. 267/2000;

CHE lo schema della presente convenzione è stato approvato con le seguenti deliberazioni consiliari:

Comunità Montana Montagna Fiorentina, deliberazione n. _______ del ________

Comune di Dicomano, deliberazione n. _______ del ________

Comune di Londa, deliberazione n. _______ del ________

Comune di Pelago, deliberazione n. _______ del ________

Comune di Pontassieve, deliberazione n. _______ del ________

Comune di Reggello, deliberazione n. _______ del ________

Comune di Rufina, deliberazione n. _______ del ________

Comune di San Godenzo, deliberazione n. _______ del ________

CHE quanto premesso costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

(3)

Art.1

Oggetto della convenzione

1. Con la presente convenzione, ai sensi dell’art.30 del D.Lgs. 267/2000, i comuni di Dicomano, Londa, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rufina e San Godenzo stabiliscono di istituire l’ufficio comune per la gestione in forma associata delle funzioni di competenza comunale relative alla valutazione di impatto ambientale (VIA), così come definite dalla L.R. 79/1998.

2. I comuni di cui al comma 1 individuano la Comunità Montana Montagna Fiorentina, che accetta, quale ente presso il quale l’ufficio comune è costituito e della cui organizzazione e gestione è responsabile, ovvero quale ente responsabile della presente gestione associata.

3. Pur rimanendo i comuni quali “autorità competenti” ed “amministrazioni interessate”, secondo quanto stabilito dagli artt. 7 e 8 della L.R. 79/1998, l’ufficio comune di cui ai commi precedenti commi costituisce la “struttura operativa per la VIA” dei comuni, secondo quanto indicato all’art.9 della L.R. 79/1998.

4. In aggiunta alle competenze di cui al comma 1 faranno carico all’ufficio comune le competenze proprie della Comunità Montana in materia di VIA quale “autorità interessata” rispetto alle procedure di VIA di competenza regionale, provinciale o comunale, ai sensi dell’art.8 della L.R.

79/1998.

Art.2 Finalità

1. I comuni di cui all’art.1 e la Comunità Montana Montagna Fiorentina intendono perseguire un miglioramento della qualità nello svolgimento della funzione, soprattutto in considerazione delle elevato livello di professionalità e specializzazione necessarie.

2. La gestione associata costituirà una risposta alle problematiche comunali legate all’esiguità dell’organico ed alla sempre minore possibilità di specializzazione del personale, che, in molti casi, si trova a dover gestire competenze di natura diversa.

Art.3

Funzioni, attività e servizi svolti dall’ufficio comune

1. L’ufficio comune costituisce la struttura operativa responsabile delle procedure di competenza comunale di valutazione di impatto ambientale e di verifica connessa alla valutazione di impatto ambientale, ovvero:

a) Procedure di valutazione di impatto ambientale relative ai progetti ricadenti interamente nel territorio di uno dei comuni associati, tra quelli elencati all’art.1, indicati nell’allegato A3 della legge regionale 03/11/1998, n. 79;

b) Procedure di verifica relative a progetti ricadenti interamente nel territorio di uno dei comuni associati, tra quelli elencati all’art.1, indicati nell’allegato B3 della legge regionale 03/11/1998, n. 79;

2. Spetta, inoltre, all’ufficio comune l’espressione dei pareri in materia di VIA che leggi regionali o nazionali assegnano ai comuni ed alla Comunità Montana.

3. Secondo quanto previsto dall’art. 9 della L.R. 79/1998, l’ufficio comune, quale struttura operativa, costituisce il supporto organizzativo delle autorità competenti, ovvero dei comuni e della Comunità Montana. Esso provvede:

a) agli adempimenti connessi all’avvio delle procedure ed alla fase istruttoria, organizzando il raccordo con le strutture di supporto tecnico-scentifico e con i diversi livelli amministrativi ed istituzionali coinvolti,

(4)

c) alla sperimentazione di metodologie e tecniche nella materia della V.I.A.,

d) alla promozione di iniziative atte a diffondere le conoscenze sulle procedure e sugli studi di impatto ambientale, nonché alla redazione di un rapporto annuale sullo stato di avanzamento delle esperienze di applicazione della V.I.A.,

e) agli adempimenti inerenti all’organizzazione delle conferenze di servizi previste dall’art.17 della L.R. 79/1998;

f) all’elaborazione e proposta degli strumenti organizzativi ed attuativi della L.R. 79/1998, in collaborazione con le Agenzie regionali interessate e le altre strutture pubbliche competenti;

g) all’individuazione di appropriate forme di pubblicizzazione delle decisioni conclusive delle procedure di VIA, ulteriori rispetto a quelle previste dalla L.R. 79/1998;

h) alla pubblicazione semestrale sul BURT di appositi registri contenenti:

- l’elenco dei progetti sottoposti a procedure di verifica, comprensivo del relativo esito;

- l’elenco dei progetti sottoposti a procedura di VIA, a seguito dell’esperimento di quella di verifica.

4. Nel rispetto di quanto stabilito ai precedenti commi, l’ufficio comune ha funzioni amministrative istruttorie e decisorie.

Art.4 Ruolo dei Comuni

1. Restano ferme le competenze degli organi consiliari dei comuni quali autorità competenti a deliberare in merito alla VIA.

Art.5

Organizzazione e funzionamento dell’ufficio comune

1. Secondo quanto disposto dal comma 2 dell’art.1, spetta alla Comunità Montana l’organizzazione e la gestione dell’ufficio comune.

2. La Comunità Montana si impegna ad adottare gli atti organizzativi ed a nominare il responsabile dell’ufficio comune. Il responsabile verrà nominato dal Presidente della Comunità Montana, previo parere della Conferenza dei Sindaci.

3. Essendo l’ufficio comune incardinato nella struttura della Comunità Montana, questo funzionerà secondo le modalità di organizzazione degli uffici e del personale vigenti presso la stessa.

4. La Comunità Montana, al fine di garantire il regolare funzionamento dell’ufficio, potrà avvalersi di proprio personale ovvero di personale distaccato o comandato dai comuni.

5. In considerazione delle competenze dell’ufficio comune e del carattere non continuativo delle attività svolte, il responsabile dell’ufficio comune potrà avvalersi della collaborazione di personale comunale, in relazione ai procedimenti di VIA che verranno attivati ed alle competenze professionali che risulteranno necessarie.

6. In relazione alle competenze professionali richieste nell’ambito dei singoli procedimenti di VIA, il responsabile dell’ufficio comune potrà, inoltre, avvalersi di collaborazioni esterne.

7. Al fine di garantire il regolare funzionamento dell’ufficio comune nonché di definire i rapporti con le strutture comunali, il responsabile potrà predisporre apposito regolamento di funzionamento dell’ufficio comune. Tale regolamento verrà adottato dalla Giunta della Comunità Montana nonché dalle Giunte dei comuni associati.

Art.6

Decorrenza, durata e recesso

(5)

1. La presente convenzione ha durata quinquiennale a decorrere dalla sua stipula ed è rinnovabile mediante atto espresso di ciascun ente associato.

2. La presente convenzione, a far data dalla sua sottoscrizione, sostituisce a tutti gli effetti la convenzione precedente, stipulata in data 25 ottobre 2004.

3. Ciascun ente associato può recedere dalla presente convenzione solamente a decorrere dal secondo anno successivo alla stipula e comunque con un preavviso di almeno tre mesi dalla fine dell’esercizio finanziario. Gli effetti del recesso decorrono dall’inizio dell’esercizio finanziario successivo alla comunicazione datane.

Art.7

Organismi associativi

1. Ai fini del funzionamento della presente gestione associata sono individuati i seguenti organismi, quali forme di consultazione tra gli enti contraenti:

- Conferenza dei Sindaci (degli enti aderenti);

- Comitato Tecnico (referenti degli enti aderenti).

Art.8

Conferenza dei Sindaci

1. La Conferenza dei Sindaci è composta da tutti i Sindaci dei Comuni aderenti alla presente convenzione e dal Presidente della Comunità Montana. Essi possono farsi sostituire, in caso di assenza o impedimento, da un assessore, delegato per iscritto.

2. La Conferenza dei Sindaci è convocata dal Presidente della Comunità Montana e si riunisce almeno due volte l’anno.

3. Secondo quanto disposto dell’art.107 del D.Lgs. 267/2000, spettano alla Conferenza dei Sindaci, quale organo di governo, i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo nell’ambito dell’attività dell’ufficio comune.

4. Dal momento che i Sindaci sono i soggetti che sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all’esecuzione degli atti, ai sensi dell’art.50 c.2 del D.Lgs. 267/2000, la Conferenza dei Sindaci esercita funzioni di programmazione dell’attività dell’ufficio comune, ovvero:

a) verifica la rispondenza dell’attività dell’ufficio con i propri indirizzi e programmi;

b) verifica il corretto e proficuo funzionamento della gestione associata;

c) fornisce interpretazioni dei contenuti non essenziali della presente convenzione;

d) esprime il proprio parere in merito alle proposte di organizzazione del servizio effettuate dalla Comunità Montana;

e) approva il piano economico-finanziario di esercizio della gestione associata, predisposto dal responsabile dell’ufficio comune;

f) decide sulle variazioni da apportare, in corso d’anno, al piano economico-finanziario, soprattutto in considerazione dell’eventuale attivazione di procedimenti di VIA per i quali si renda necessario l’attivazione di apposite collaborazioni professionali esterne;

g) approva il consuntivo economico-finanziario di esercizio della gestione associata, predisposto dal responsabile dell’ufficio comune ed esaminato dal Comitato Tecnico;

h) esamina, in riferimento al servizio in oggetto, ogni questione ritenuta di interesse comune, allo scopo di adottare linee di orientamento omogenee con le attività politiche dei singoli enti.

Art.9 Comitato Tecnico

(6)

1. Il Comitato Tecnico è composto da un referente tecnico per ciascuno degli enti firmatari della presente convenzione.

2. Il Comitato è convocato e presieduto dal responsabile dell’ufficio comune.

3. Esso costituisce l’organo di consultazione tecnica nell’ambito dell’esercizio delle funzioni oggetto della presente gestione associata, ovvero lo strumento di raccordo tra l’ufficio comune e le strutture tecniche comunali.

4. Il comitato, inoltre esamina il consuntivo economico-finanziario di esercizio predisposto dal responsabile dell’ufficio comune fornendo un parere in merito.

Art.10

Risorse e rapporti finanziari

1. La Comunità Montana si impegna a coprire interamente, per tutta la durata della convenzione, le spese correnti afferenti a locali, utenze, cancelleria, necessarie per il funzionamento dell’ufficio, nonché gli oneri relativi al responsabile dell’ufficio comune.

2. Per quanto attiene i costi relativi al personale eventualmente assegnato all’ufficio, comandato o distaccato dai comuni, questi faranno carico ai comuni di appartenenza.

3. Qualora, a seguito dell’attivazione di procedimenti di VIA il responsabile dell’ufficio comune ritenga necessario avvalersi di competenze esterne, tali costi saranno a carico del comune nel cui territorio rientra il relativo procedimento di VIA. Il responsabile dell’ufficio, preventivamente all’attivazione di dette competenze esterne, darà immediata comunicazione alla Conferenza dei Sindaci, la quale deciderà in merito. Il parere favorevole della Conferenza dei Sindaci costituirà vincolo per l’iscrizione in bilancio da parte del comune interessato. Qualora i tempi non consentano il rispetto del termine ultimo per l’apporto di variazioni di bilancio (30 novembre) tali costi verranno anticipati dalla Comunità Montana e trasferiti dal comune interessato nell’esercizio finanziario successivo.

4. Il responsabile dell’ufficio comune impegnerà le risorse necessarie su capitoli appositamente istituiti nel bilancio della Comunità Montana. I comuni trasferiranno le risorse di propria competenza alla Comunità Montana.

5. Eventuali costi di investimento (acquisto di software, hardware, ecc.) dovranno essere posti all'attenzione della Conferenza dei Sindaci, la quale deciderà circa la suddivisione tra gli enti aderenti.

6. In corrispondenza con l’elaborazione dei bilanci preventivi dei comuni e comunque entro e non oltre il 31 dicembre di ciascun anno, la Conferenza dei Sindaci approva il piano economico-finanziario del servizio associato per l’esercizio successivo, predisposto dal responsabile dell’ufficio comune

7. Il piano, una volta approvato, viene trasmesso agli enti associati per gli adempimenti di competenza e costituisce il documento in base al quale ciascun ente aderente iscrive le risorse di rispettiva competenza nel proprio bilancio annuale, nonché limite di spesa per l’ufficio comune.

8. Eventuali variazioni del piano economico finanziario devono essere sottoposte all’approvazione della Conferenza dei Sindaci, con le stesse modalità della sua approvazione.

9. Eventuali contributi concessi alla Comunità Montana in base alla legge regionale 40/2001 a titolo di incentivazione della presente gestione associata verranno destinati alla copertura dei costi afferenti alla gestione associata, comportando conseguentemente una riduzione degli oneri a carico degli enti aderenti. Nel caso in cui le risorse di cui alla legge regionale 40/2001 risultino superiori ai fabbisogni finanziari della gestione associata, spetta alla Conferenza dei Sindaci stabilire la destinazione di tali risorse nell’ambito delle gestioni associate incentivate.

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10. La Comunità Montana, quale soggetto responsabile della presente gestione associata e beneficiario di eventuali contributi concessi ai sensi della L.R. 40/2001, sarà responsabile dell’eventuale revoca del contributo concesso.

11. Per eventuali ulteriori contributi ricevuti dalla Comunità Montana e/o dai Comuni per la presente gestione associata da parte di soggetti terzi si applica quanto stabilito al precedente comma 9.

Art.11

Rendiconto di gestione

1. Il responsabile della gestione associata predispone il rendiconto annuale del servizio associato, costituito da un documento economico-finanziario riepilogativo delle entrate e delle spese afferenti alla gestione nonché di una relazione illustrativa dell’attività svolta e dei risultati raggiunti.

2. Il rendiconto viene sottoposto al parere del Comitato Tecnico e all’approvazione della Conferenza dei Sindaci, entro il 31 maggio dell’anno successivo all’esercizio di riferimento e trasmesso agli enti aderenti per la necessaria presa d’atto.

Art.12 Beni e strutture

1. Eventuali acquisti di beni e/o strutture in conto capitale che si rendano necessari ai fini del funzionamento dell’ufficio responsabile della gestione associata verranno effettuati dalla Comunità Montana, previo espletamento della procedura di cui all’art.10, comma 5.

2. In seguito alla scadenza della gestione associata ovvero a seguito di recesso spetta alla Conferenza dei Sindaci stabilire la suddivisione di tali beni tra gli enti aderenti.

Art.13 Disposizioni finali

1. La presente convenzione è esente da imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972, Allegato B art.16, e non è altresì soggetta a registrazione, ai sensi del DP.R. 131/1986.

Atto composto da n. 13 articoli, letto, approvato e sottoscritto dalle parti.

Comunità Montana Montagna Fiorentina ________________________________________

Comune di Dicomano ________________________________________

Comune di Londa ________________________________________

Comune di Pelago ________________________________________

Comune di Pontassieve ________________________________________

Comune di Reggello ________________________________________

Comune di Rufina ________________________________________

Comune di San Godenzo ________________________________________

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