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GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

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GIUNTA DELLE ELEZIONI

E DELLE IMMUNITA ` PARLAMENTARI

Mercoledı` 25 novembre 2020

Plenaria

81ª Seduta

Presidenza del Presidente GASPARRI

indi della Vice Presidente D’ANGELO indi del Presidente

GASPARRI

La seduta inizia alle ore 10,05.

MATERIE DI COMPETENZA

Documentazione fatta pervenire dall’onorevole Carlo Amedeo Giova- nardi, senatore all’epoca dei fatti, in relazione ad un procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Modena

Il relatore, senatore DURNWALDER (Aut (SVP-PATT, UV)), fa pre- sente che, con lettera del 3 novembre 2020 il Presidente del Senato ha tra- smesso alla Giunta, per le eventuali valutazioni di competenza, la docu- mentazione fatta pervenire in data 28 ottobre 2020 dal dottor Carlo Ame- deo Giovanardi, senatore all’epoca dei fatti, relativamente ad un procedi- mento penale pendente nei suoi confronti dinanzi alla Sezione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena.

Tale documentazione riguarda in particolare il decreto con cui il Giu- dice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Modena ha disposto procedersi con giudizio immediato nei confronti dell’onorevole Giova- nardi, indicando per la comparizione l’udienza collegiale del 15 dicembre 2020.

Si rammenta preliminarmente che la vicenda de qua e` gia` stata og- getto di esame da parte della Giunta in relazione alla richiesta di autoriz-

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zazione all’utilizzo di tabulati e di intercettazioni di conversazioni telefo- niche da parte del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bologna (Doc. IV, n. 3); in data 1º luglio 2020 la Giunta ha deliberato, a maggioranza, di proporre all’Assemblea, con riguardo al profilo inerente all’utilizzo delle intercettazioni telefoniche, di accogliere la richiesta per la prima telefonata (del 30 marzo 2013) e di respingerla per tutte le succes- sive telefonate, ossia quelle dell’8 giugno, 27 giugno e 10 luglio 2013; per cio` che concerne l’utilizzo dei tabulati, di accogliere la richiesta dell’au- torita` giudiziaria. Tale proposta e` in attesa di essere esaminata dal plenum dell’Assemblea del Senato.

In estrema sintesi si ricorda che, secondo il primo capo di imputa- zione a suo carico, il senatore Giovanardi – in concorso con funzionari della Prefettura di Modena e di altre pubbliche amministrazioni, nonche´

di diversi soggetti privati – con piu` azioni esecutive di un medesimo di- segno criminoso ed abusando delle proprie qualita` e funzioni, avrebbe usato minacce sia dirette che indirette, sia nei confronti di singoli funzio- nari ed impiegati, sia «ambientali» all’interno della Prefettura di Modena, anche sotto forma di «pressioni», nei confronti del Prefetto di Modena e dei componenti del Gruppo Interforze, in particolare per ottenere il cam- biamento della posizione espressa, in seno al predetto Gruppo Interforze, in ordine al diniego di iscrizione alla white list della societa` Bianchini Co- struzioni S.r.l. e della ditta individuale IOS di Bianchini Alessandro.

Il tutto sarebbe avvenuto previa acquisizione di informazioni segrete, precise e circostanziate in relazione all’iter dei procedimenti relativi al ri- lascio di informazioni antimafia o di iscrizione alla cosiddetta white list, nonche´ di copia di atti endo-procedimentali ancora segreti presenti presso la Prefettura di Modena; informazioni ed atti messi a disposizione di tutto il nucleo familiare Bianchini.

Il secondo capo di imputazione configura a carico del senatore Gio- vanardi i reati di oltraggio a pubblico ufficiale e violenza o minaccia a pubblico ufficiale, aggravati ai sensi dell’articolo 61, n. 2 del codice pe- nale, commessi nel corso di un incontro con il Comandante provinciale dei Carabinieri di Modena in un locale pubblico in data 17 ottobre 2014, nel quale avrebbe contestato vibratamente e con toni minacciosi a quest’ultimo e ad un altro ufficiale presente, la posizione assunta dal- l’Arma dei Carabinieri nell’ambito del Gruppo Interforze in relazione alla trattazione delle pratiche «Bianchini».

Con la documentazione oggi in esame, l’onorevole Giovanardi rileva in primo luogo che, tra le fonti di prova per i reati a lui addebitati, «ven- gono citati intercettazioni e tabulati e si fa esplicito riferimento [...] agli atti attualmente pendenti presso il Senato della Repubblica». L’onorevole Giovanardi rileva che l’autorita` giudiziaria avrebbe esternato la non neces- sarieta` di tali atti, in quanto ha ritenuto «sussistente il requisito dell’evi- denza della prova a prescindere dal contenuto delle intercettazioni e dei tabulati [...]», prospettandone «l’utilizzabilita` allorquando la fase pro- cessuale lo richiedera`» (v. foglio n. 30 della richiesta del pubblico mini- stero di giudizio immediato, allegata al decreto di giudizio immediato del

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giudice per le indagini preliminari). Cio` si porrebbe – secondo l’onorevole Giovanardi – in contrasto con il disposto della legge n. 140 del 2003.

Cio` premesso, l’onorevole Giovanardi fa istanza affinche´ vengano ri- chiesti gli atti al Tribunale di Modena al fine di «chiarire la questione dei tabulati e delle intercettazioni attualmente pendenti in Aula» che, se non indispensabili come dichiarato dall’autorita` giudiziaria, andrebbero a suo avviso «immediatamente distrutti».

In merito alla distruzione delle prove suddette occorre precisare che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 390 del 2007, nel dichiarare l’il- legittimita` costituzionale dei commi 2, 5 e 6 dell’articolo 6 della legge n.

140 del 2003 «nella parte in cui stabiliscono che la disciplina ivi prevista si applichi anche nei casi in cui le intercettazioni debbano essere utiliz- zate nei confronti di soggetti diversi dal membro del Parlamento, le cui conversazioni o comunicazioni sono state intercettate», ha chiarito che

«[...] qualora si voglia far uso delle intercettazioni sia nei confronti dei terzi che del parlamentare, il diniego dell’autorizzazione non comportera`

l’obbligo di distruggere la documentazione delle intercettazioni, la quale rimarra` utilizzabile limitatamente ai terzi».

In secondo luogo l’onorevole Giovanardi confuta la reiezione, da parte dell’autorita` giudiziaria, della propria richiesta di voler sottoporre alla Giunta del Senato anche le videoregistrazioni sequestrate al coimpu- tato Alessandro Bianchini e dallo stesso effettuate, presenti nel fascicolo, che coinvolgono anche la sua persona; in merito a tali materiali probatori e` stato infatti ritenuto dal pubblico ministero (v. fogli nn. 30 e 31 della richiesta del pubblico ministero di giudizio immediato, allegata al decreto di giudizio immediato del giudice per le indagini preliminari) che essi siano da ritenersi documenti ai sensi dell’articolo 234 del codice di proce- dura penale, esclusi dalla disciplina della legge n. 140 del 2003; viene os- servato che la questione e` stata decisa in modo conforme nel 2017 dal Tri- bunale di Reggio Emilia nel processo c.d. Aemilia, che vedeva imputato tra gli altri Alessandro Bianchini.

Sotto tale profilo l’onorevole Giovanardi ritiene sostanzialmente che se la richiesta di autorizzazione all’utilizzo deve essere avanzata per le in- tercettazioni assunte dall’autorita` giudiziaria, a maggior ragione essa do- vrebbe essere presentata per le intercettazioni effettuate da altri soggetti nei confronti di un parlamentare e delle quali l’autorita` stessa intenda av- valersi.

Aggiunge inoltre che tutti gli interventi da lui svolti sul territorio re- lativi all’adozione delle interdittive antimafia nei confronti delle aziende locali sarebbero stati precedentemente o contemporaneamente evidenziati in interpellanze, interventi in Aula, in Commissione antimafia ed in Com- missione giustizia, concretizzandosi in attivita` parlamentare tipica, diretta ed indiretta.

Chiede di invitare l’autorita` procedente ad inviare al Senato la richie- sta di autorizzazione all’utilizzo di tutte le intercettazioni, video ed audio, tabulati e quant’altro nel fascicolo indicato quale fonte di prova di cui la Procura vorra` fare uso nel procedimento in oggetto, con particolare ri-

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guardo agli audio-video effettuati da Alessandro Bianchini; ritiene infatti che la Procura di Modena ed il Giudice per le indagini preliminari abbiano posto in essere una «palese violazione» della legge n. 140 del 2003 e dei principi sanciti dall’articolo 68 della Costituzione.

Rammenta inoltre di aver investito la Giunta con la richiesta di sol- levare conflitto di attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale in rela- zione alla «criminalizzazione di attivita` parlamentari».

Con riguardo al primo aspetto, non si puo` non rilevare che se la ri- chiesta di autorizzazione all’utilizzo deve essere avanzata per le intercet- tazioni assunte dalla polizia giudiziaria – su ordinanza del Giudice per le indagini preliminari – su un’utenza telefonica di un terzo, a maggior ra- gione essa dovrebbe essere presentata per le intercettazioni effettuate da soggetti privati col proprio cellulare, ovviamente ove l’autorita` giudiziaria procedente voglia utilizzarle nei confronti di un soggetto avente la quali- fica di parlamentare all’epoca dei fatti.

Diversamente opinando si arriverebbe al paradosso che qualsiasi pri- vato possa intercettare col proprio cellulare un parlamentare e che l’auto- rita` giudiziaria possa avvalersi di tali captazioni senza richiederne l’auto- rizzazione, con conseguente sostanziale elusione dell’articolo 68 della Co- stituzione. Peraltro, in via meramente ipotetica e astratta, l’autorita` giudi- ziaria potrebbe sapere che il privato stia intercettando un parlamentare e nonostante questa consapevolezza lasciare che le captazioni private siano effettuate per poter poi avvalersi delle stesse aggirando in tal modo l’arti- colo 68 della Costituzione. Addirittura l’autorita` giudiziaria potrebbe – sempre come mero caso ipotetico e «di scuola» – stringere un accordo (ovviamente illecito) con un privato eludendo la prerogativa contemplata nel predetto articolo 68. Senza il vaglio di un’autorizzazione del Senato all’utilizzo da parte dell’autorita` giudiziaria delle captazioni effettuate da un privato (utilizzo ovviamente nei confronti di un parlamentare) que- ste situazioni non potrebbero in alcun modo essere arginate.

Constatata la necessita` di richiedere l’autorizzazione ove l’autorita`

giudiziaria voglia utilizzare nei confronti di un parlamentare una videore- gistrazione effettuata da un privato, resta da esaminare il problema delle conseguenze della mancata richiesta, atteso che la legge n. 140 del 2003 contempla la possibilita` di richiesta diretta del parlamentare alla Ca- mera di appartenenza solo per le insindacabilita` (comma 7 dell’articolo 3 della legge n. 140 del 2003), mentre per le intercettazioni e per le altre inviolabilita` l’istanza puo` pervenire solo dalla competente autorita` giudi- ziaria e non quindi dal parlamentare interessato (comma 1 dell’articolo 4 e comma 2 dell’articolo 6 della legge n. 140 del 2003).

Nel caso in cui l’autorita` giudiziaria prescinda da tale istanza e quindi non richieda preventivamente l’autorizzazione alla Camera di ap- partenenza del parlamentare, l’atto compiuto e` inutilizzabile, come di- spone espressamente l’articolo 343 comma 4 del codice di procedura pe- nale. Tale disposizione normativa preclude quindi l’utilizzabilita` di tali atti, con tutti gli effetti processuali di tale preclusione e anche dell’even- tuale violazione di tale disciplina. La strada dell’inutilizzabilita` di cui al-

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l’articolo 343, comma 4, del codice di procedura penale non puo` tuttavia essere percorsa dalla Giunta e dal Senato, atteso che riveste una valenza esclusivamente processuale e puo` essere fatta valere solo in sede giudizia- ria, dal senatore interessato o dai suoi avvocati difensori.

In merito alla richiesta di sollevamento di un conflitto di attribuzione per i profili relativi a quella che il senatore Giovanardi considera «crimi- nalizzazione di attivita` parlamentari», si osserva che la questione e` gia`

stata affrontata da parte della Giunta in relazione alla richiesta di autoriz- zazione all’utilizzo di tabulati e di intercettazioni di conversazioni telefo- niche di cui al Doc. IV, n. 3 (pagina 10 del Doc. IV, n. 3-A). In tal sede e`

stato chiarito che «La rivelazione di segreti d’ufficio non e` in alcun modo riconducibile a reato di opinione, come pure la violenza o minaccia ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario, essendo ontologicamente as- sente nei casi di specie l’opinio.

Il problema puo` porsi astrattamente solo per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale, potendo lo stesso sostanziarsi nell’espressione di un’o- pinio (ossia di una forte critica, sia pure oltraggiosa, per l’operato del pubblico ufficiale). Ma in tal caso trova applicazione l’articolo 3, comma 4, della legge n. 140 del 2003 che contempla la cosiddetta pregiudiziale parlamentare: alla luce di tale comma l’interessato puo` sollevare in giu- dizio una specifica eccezione per i reati di opinione e, qualora il magi- strato non ritenga di accoglierla, ha l’obbligo di trasmetterla alla Camera competente per la relativa decisione.

Nel caso di specie non e` emersa la proposizione in sede giudiziale di una specifica eccezione dell’interessato per il reato di oltraggio e conse- guentemente nessun conflitto di attribuzione puo` porsi.

Solo ove il magistrato non adempia all’obbligo di trasmettere al Se- nato l’atto nonostante una specifica eccezione sollevata dall’interessato per i casi di oltraggio (violando in tal modo il predetto vincolo di "pre- giudiziale parlamentare") allora ci sarebbero gli estremi per un conflitto di attribuzione».

In conclusione, in riferimento al profilo delle videoregistrazioni se- questrate al coimputato Alessandro Bianchini, considerando che, ove l’au- torita` giudiziaria utilizzasse le stesse nei confronti dell’allora parlamentare Giovanardi senza richiedere l’autorizzazione al Senato, quest’ultimo ver- rebbe leso nelle proprie attribuzioni – in particolare nella propria potesta`

a concedere o viceversa a denegare l’autorizzazione all’utilizzo di capta- zioni di conversazioni effettuate nei confronti di un proprio componente – il relatore propone che la Giunta deliberi di inviare una richiesta di chia- rimenti (per il tramite della Presidenza del Senato), con la quale si chiede all’autorita` giudiziaria di precisare se intenda o meno utilizzare la video- ripresa del Bianchini, cosı` come lamentato dal senatore Giovanardi, e, in caso di risposta positiva, se intenda farlo a prescindere dall’autorizzazione del Senato, riservandosi comunque, anche alla luce degli elementi acqui- siti dal magistrato competente, di attivare eventualmente in futuro un con- flitto di attribuzione di fronte alla Corte costituzionale.

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Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione.

Il senatore CUCCA (IV-PSI) esprime preliminarmente la propria pre- occupazione rispetto alla vicenda riportata dal relatore in quanto sussiste- rebbe il grave rischio di legittimare l’utilizzabilita` processuale di videore- gistrazioni che sono state effettuate da soggetti privati, senza essere sotto- poste alla preventiva autorizzazione delle Camere.

Per tale ragione, reputa condivisibile la richiesta di chiarimenti pro- posta dal relatore; sulla base di quanto sara` risposto da parte della compe- tente autorita` giudiziaria la Giunta decidera` quali iniziative sara` necessario adottare, in primo luogo a tutela delle prerogative del Senato.

Il senatore GRASSO (Misto-LeU) osserva che vi e` una sostanziale differenza tra il caso di una videoregistrazione effettuata da un privato in modo fraudolento e una videoregistrazione, ad esempio di un incontro, che, sulla base di una giurisprudenza consolidata, risulta assimilabile alla documentazione di una propria attivita` personale.

Tuttavia, nella vicenda esposta dal relatore il profilo ricordato non e`

decisivo; infatti appare dirimente un altro aspetto, cioe` la circostanza che la legge n. 140 del 2003 per quanto concerne le intercettazioni e le altre inviolabilita` richiede che l’istanza possa pervenire solo dalla competente autorita` giudiziaria e non quindi dal parlamentare interessato. In questo senso, dunque, la Giunta non puo` valutare l’utilizzabilita` processuale o meno della documentazione fatta pervenire dall’onorevole Giovanardi.

Pertanto, concorda con la richiesta di chiarimenti prospettata dal relatore.

La senatrice ROSSOMANDO (PD), nell’associarsi alle considera- zioni appena svolte dal senatore Grasso, rileva, che rispetto alla casistica classica delle intercettazioni che sono sottoposte al vaglio della Giunta, si e` ora di fronte ad una fattispecie senz’altro interessante. Tuttavia, le vi- deoregistrazioni di un incontro, effettuate da un soggetto privato, sono state inquadrate da parte della giurisprudenza come documento.

Nell’evidenziare che certamente il parlamentare non puo` essere meno garantito nel caso di un intervento da parte di un privato rispetto, invece, ad una richiesta proveniente da parte dell’autorita` giudiziaria, esprime il proprio sostegno alla richiesta di chiarimenti proposta dal relatore. Solo dopo che saranno acquisiti gli esiti di tale richiesta, la Giunta sara` nelle condizioni di poter esprimere le proprie valutazioni rispetto ad un caso che puo` costituire anche da precedente.

La senatrice STEFANI (L-SP-PSd’Az), nel condividere l’imposta- zione e la richiesta finale formulata dal relatore, ritiene che la Giunta non sia nelle condizioni di potersi esprimere rispetto ad un’istanza che proviene dal diretto interessato e non dalla competente autorita` giudiziaria, come stabilito dalla legge n. 140 del 2003.

Nell’osservare che ai sensi dell’articolo 68, terzo comma, della Costi- tuzione si fa riferimento alle intercettazioni, in qualsiasi forma avvenute,

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ritiene che comunque l’istanza sollevata dall’onorevole Giovanardi meriti senz’altro un approfondimento e dispiace che la questione non sia stata promossa direttamente da parte dell’autorita` giudiziaria.

La senatrice EVANGELISTA (M5S) rileva che il primo rilievo solle- vato dal senatore Giovanardi, ossia quello attinente alla non necessita` – a suo giudizio – delle intercettazioni, risulta del tutto infondata, come pure risulta infondata la sua richiesta di distruzione delle intercettazioni, che il relatore opportunamente ha respinto.

Per quel che concerne il rilievo relativo alle videoriprese effettuate da privato, si associa alle considerazioni espresse dal relatore.

Il senatore MALAN (FIBP-UDC) esprime la propria condivisione per la proposta del relatore.

Il PRESIDENTE sottolinea che per le riprese effettuate da privati e`

necessario e quanto mai opportuno fare tutti gli approfondimenti proposti dal relatore, in modo tale da evitare che tali profili risultino del tutto fuori controllo, con tutte le conseguenti possibili situazioni di abuso. Nessun al- tro chiedendo di intervenire e previa verifica del numero legale, pone ai voti la proposta del relatore Durnwalder di inviare una richiesta di chiari- menti (per il tramite della Presidenza del Senato), con la quale si chiede all’autorita` giudiziaria di precisare se intenda o meno utilizzare la video- ripresa del Bianchini, cosı` come lamentato dal senatore Giovanardi, e, in caso di risposta positiva, se intenda farlo a prescindere dall’autorizzazione del Senato, riservandosi comunque, anche alla luce degli elementi acqui- siti dal magistrato competente, di attivare eventualmente in futuro un con- flitto di attribuzione di fronte alla Corte costituzionale.

La Giunta, all’unanimita`, approva la suddetta proposta.

IMMUNITA` PARLAMENTARI

(Doc. IV, n. 8) Domanda di autorizzazione all’utilizzo di intercettazioni di conversazioni telefoniche del senatore Roberto Marti, nell’ambito di un procedimento penale pendente anche nei suoi confronti (n. 10482/

2018 RGNR – n. 10135/2018 RG GIP) presso il Tribunale di Lecce (Seguito dell’esame e rinvio)

La Giunta riprende l’esame iniziato nella seduta del 15 ottobre 2020.

Il relatore, senatore DURNWALDER (Aut (SVP-PATT, UV)), ram- menta che il Giudice per le indagini preliminari, nella domanda di auto- rizzazione in esame, nel richiedere l’autorizzazione all’utilizzazione delle conversazioni oggetto di intercettazione nel procedimento penale n.

10135/18 R.G. G.I.P. che hanno quale interlocutore il senatore Roberto Marti, ha fatto riferimento ad un «foglio allegato».

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Il menzionato elenco, tuttavia, non e` risultato presente tra gli atti in- viati dall’autorita` giudiziaria.

Pertanto, nella seduta del 15 ottobre 2020 la Giunta ha approvato al- l’unanimita` la proposta del senatore Grasso di un’integrazione istruttoria volta ad acquisire l’elenco delle intercettazioni citato nella parte conclu- siva dell’ordinanza, nonche´ di chiedere alla competente autorita` giudizia- ria informazioni in ordine al procedimento penale n. 963/2014 R.G.N.R., del quale il procedimento oggetto dei lavori della Giunta costituisce uno stralcio. Tale richiesta e` stata trasmessa all’autorita` giudiziaria dalla Pre- sidenza del Senato con lettera del 20 ottobre 2020.

Con missiva pervenuta alla Giunta in data 6 novembre 2020, il Giu- dice per le indagini preliminari ha riferito che l’invio del sopracitato elenco e` da ritenersi ultroneo, precisando che le telefonate oggetto della richiesta di autorizzazione in esame sono tutte quelle riportate nel testo dell’ordinanza.

In merito alla situazione del procedimento penale n. 963/2014 R.G.N.R., dal quale e` stato stralciato il procedimento penale oggetto del documento in titolo, si evince dalla predetta missiva che esso e` attual- mente in fase istruttoria – essendo state acquisite le prove orali e docu- mentali ed essendo stata disposta la trascrizione di intercettazioni telefoni- che ed ambientali mediante il conferimento dell’incarico al perito – e che la prossima udienza e` stata fissata al 14 dicembre 2020 per la continua- zione dell’esame testimoniale di un teste della Procura.

Cio` premesso il relatore propone di fissare un termine di quindici giorni all’interessato per presentare memorie scritte o per chiedere di es- sere audito, ai sensi dell’articolo 135, comma 5, del Regolamento, riser- vandosi di illustrare la propria proposta conclusiva successivamente alla scadenza del predetto termine.

La senatrice STEFANI (L-SP-PSd’Az) ritiene che nel caso di specie la documentazione trasmessa dall’autorita` giudiziaria risulta del tutto ca- rente essendo pervenuta esclusivamente l’ordinanza, senza alcun allegato.

Il senatore GRASSO (Misto-LeU) ritiene opportuno che vengano ri- chieste le trascrizioni delle intercettazioni.

La senatrice ROSSOMANDO (PD) si associa all’opinione espressa dal senatore Grasso ritenendo che la trascrizione delle intercettazioni, con le annotazioni della polizia giudiziaria, possa essere utile a ricostruire la direzione dell’atto di indagine, come richiesto dalla Corte costituzio- nale.

La senatrice EVANGELISTA (M5S) ritiene utile che vengano acqui- siti i brogliacci e le intercettazioni.

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Il senatore URRARO (L-SP-PSd’Az) ritiene necessario che l’autorita`

giudiziaria trasmetta l’intero fascicolo, in modo tale da poter valutare tutti gli aspetti della vicenda in questione.

Il seguito dell’esame e` quindi rinviato.

Il Presidente Gasparri esce dall’aula.

Presidenza della Vice Presidente D’Angelo.

(Doc. IV-ter, n. 11) Richiesta di deliberazione sull’insindacabilita` delle opinioni espresse dal senatore Maurizio Gasparri per il reato di cui al- l’articolo 595, terzo comma, del codice penale (diffamazione col mezzo della stampa)

(Seguito e conclusione dell’esame)

La Giunta riprende l’esame iniziato nella seduta del 6 ottobre 2020 e proseguito nella seduta del 4 novembre 2020.

Il relatore, senatore CUCCA (IV-PSI), osserva preliminarmente che la giurisprudenza della Corte costituzionale (di cui, ad esempio, alle sentenze della Consulta n. 55 del 25 febbraio 2014, n. 305 del 20 novembre 2013 e n. 81 dell’8 febbraio 2011) richiede che le dichiarazioni rese extra moenia da un parlamentare possano essere coperte dalla prerogativa dell’insinda- cabilita`, ai sensi dell’articolo 68, primo comma, della Costituzione, solo a condizione che sia ravvisabile un nesso funzionale con l’esercizio dei compiti parlamentari, incentrato su due requisiti.

Il primo requisito, enucleato dalla Corte costituzionale, si basa sulla sostanziale corrispondenza di significato tra opinioni espresse all’esterno e opinioni espresse nelle aule parlamentari che – come precisa la Consulta – non deve necessariamente connotarsi come una pedissequa riproduzione letterale del contenuto.

Il secondo requisito richiesto per la configurabilita` della prerogativa di cui all’articolo 68, primo comma, della Costituzione, si basa sul cosid- detto «legame temporale» fra l’attivita` parlamentare e l’attivita` esterna, in modo che questa venga ad assumere, in relazione ad un contesto tempo- rale circoscritto, una finalita` divulgativa rispetto alla prima.

In relazione al primo dei due sopracitati requisiti- ossia quello della sostanziale corrispondenza contenutistica si osserva che, nella dichiara- zione extra moenia oggetto della querela in questione, due risultano gli elementi contenutistici che emergono per tabulas: in primo luogo la critica rispetto alla decisione assunta dall’autorita` giudiziaria competente di tra- sferire, per motivi di tipo medico, soggetti come Domenico Perre, detenuti per reati gravi (nella specie un sequestro di persona), alle proprie abita- zioni, in regime di detenzione domiciliare, in luoghi privi di previdi sani-

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tari, con tutti i profili di contraddittorieta` di tale scelta; la seconda affer- mazione riguarda la richiesta di provvedimenti disciplinari rispetto ai ma- gistrati responsabili di tali decisioni.

Entrambi gli elementi contenutistici sopra evidenziati riproducono le istanze e le considerazioni critiche espresse nell’ambito di un atto intra moenia presentato dal Presidente Gasparri ed in particolare nell’interroga- zione n. 4-03303 nella quale il firmatario chiede al Ministro competente

«se non ritenga grave che pericolosi criminali possano tornare nelle loro abitazioni» (brano riportato testualmente).

Appare evidente che il riferimento in tal caso e` alla pericolosita` dei criminali, a prescindere dal regime carcerario al quale sono sottoposti. Cio`

viene precisato in quanto la querelante ritiene che l’interrogazione del Pre- sidente Gasparri riguardi solo i soggetti detenuti in regime di 41-bis e de- ducendo da tale presupposto l’inconferenza contenutistica – a suo giudizio – della stessa rispetto alla dichiarazione extra moenia, riguardante il dete- nuto Perre, non assoggettato al regime del 41-bis.

Il ragionamento della querelante si basa, tuttavia, su un sillogismo er- rato rispetto ai contenuti reali dell’interrogazione.

Nel brano sopra riportato testualmente l’interrogante parla di «perico- losi criminali», lasciando senza ombra di dubbio intendere che il problema riguarda la pericolosita` dei soggetti e non il regime carcerario degli stessi.

Il riferimento al regime carcerario del 41-bis e` contenuto invece nelle premesse dell’interrogazione, ma e` citato come elemento eventuale: si dice testualmente «alcuni di questi, a quanto si apprende, erano detenuti in regime di 41-bis», lasciando quindi intendere che tale requisito non e`

indispensabile ai fini del dispositivo dell’interrogazione, che inerisce a tutti i criminali «pericolosi», precisando nelle premesse che «alcuni di questi» (e quindi non tutti questi) sono assoggettati a regime carcerario speciale.

E` appena il caso di ribadire che la Consulta ha precisato che la so- stanziale corrispondenza di significato tra opinioni espresse all’esterno e opinioni espresse nelle aule parlamentari non deve necessariamente conno- tarsi come una pedissequa riproduzione letterale del contenuto. Nel caso di specie la corrispondenza sostanziale di contenuto e` piena ed inequivoca- bile, per tutte le argomentazioni fin qui espresse.

Superata l’obiezione della querelante sulla base di elementi logico-si- stematici ed anche di tipo letterale, si puo` senza ombra di dubbio ravvisare la sussistenza del primo requisito per la configurabilita` del nesso funzio- nale, ossia la sostanziale (quindi non testuale) corrispondenza contenuti- stica tra atto intra moenia ed atto extra moenia.

Tale primo requisito e` condizione necessaria ma non sufficiente per configurare il nesso funzionale, occorrendo a tal fine la sussistenza di un secondo presupposto, ossia il cosiddetto legame temporale.

A tal proposito la querelante osserva che l’interrogazione non e` stata pubblicata il 25 aprile (data della dichiarazione extra moenia) quanto il 30 aprile 2020 e conseguentemente tale circostanza- secondo la tesi della querelante –precluderebbe la finalita` divulgativa di atti parlamentari,

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non esistenti al momento dell’intervista e presentati solo successivamente.

In altri termini, secondo la querelante mancherebbe in tal caso il legame temporale, requisito indispensabile per configurare il nesso funzionale.

Va a tal proposito chiarito che la Corte costituzionale ha ritenuto che la posteriorita` dell’atto parlamentare tipico rispetto alla dichiarazione extra moenia non preclude di per se´ la configurabilita` dell’insindacabilita` sotto il profilo del requisito del «legame temporale», purche´ tale atto risulti

«prevedibile sulla base della specifica situazione». In particolare, la Corte costituzionale nella sentenza n. 335 del 2006 precisa testualmente: «il rap- porto di sostanziale contestualita` che la Corte ha ritenuto, in linea di principio, ipotizzabile anche tra esternazioni extra moenia ed atti tipici ad esse successivi, idoneo a giustificare la dichiarazione di insindacabi- lita`, presuppone che l’atto di funzione sia gia` preannunciato nelle prime o prevedibile sulla base della specifica situazione».

Il primo dei requisiti (alternativi) indicati dalla Consulta nella pre- detta sentenza attiene alla circostanza che l’atto parlamentare sia gia`

preannunciato al momento della dichiarazione. Tale requisito non e` riscon- trabile nel caso di specie, non essendo emersa dall’istruttoria alcuna di- chiarazione dell’interessato atta ad annunciare (contestualmente alla di- chiarazione resa extra moenia) la prossima presentazione di un’interroga- zione sui profili in questione.

Si richiama invece l’attenzione sul requisito della prevedibilita`, alter- nativo rispetto al primo, come si evince dalla locuzione «o» usata dalla Consulta.

L’elemento oggettivo sul quale e` ragionevole incentrare la predetta prevedibilita` va ravvisato nel discorso pronunciato in Assemblea dal sena- tore Gasparri nella seduta di Assemblea dell’11 marzo 2020, nella quale ha affrontato la tematica della situazione carceraria, anche alla luce dell’e- mergenza sanitaria in corso, affermando testualmente che: «Ci saranno persone che hanno subito interventi chirurgici, persone immunodepresse e la magistratura di sorveglianza potrebbe e dovrebbe intervenire, per questi casi che rappresentano delle eccezioni, da trattare alla luce dell’e- mergenza sanitaria in corso, ma nessuno lo fa».

Tale intervento e` idoneo a radicare il requisito di prevedibilita` richie- sto dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 335 del 2006, atteso che il giorno 25 aprile (giorno festivo e in cui quindi gli uffici del Senato sono chiusi) era prevedibile che il Presidente Gasparri avrebbe ancora affrontato in sede parlamentare (una volta trascorso il 25 aprile, giorno festivo e il successivo 26 aprile, giornata ugualmente festiva, essendo domenica) la tematica della situazione carceraria alla luce dell’emergenza sanitaria in corso. La prevedibilita` di un «seguito parlamentare» rispetto a tali profili tematici e` in modo indubbio desumibile dall’intervento in Aula del Presi- dente Gasparri, che e` volto a porre un focus sulle scarcerazioni legate al- l’emergenza Covid. L’interrogazione presentata il 30 aprile costituisce quindi il «seguito parlamentare» dell’intervento in Assemblea del Presi- dente Gasparri, prevedibile alla stregua di parametri di ragionevolezza.

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La prevedibilita` dell’interrogazione, relativa a tematica strettamente connessa a quella dell’intervento in Aula, rende configurabile anche il re- quisito del cosiddetto legame temporale e quindi consente di superare le obiezioni sollevate in proposito dalla querelante.

Per i motivi fin qui espressi il relatore propone di riconoscere la sus- sistenza dell’insindacabilita` delle opinioni espresse, ai sensi dell’articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Per esigenze di mera completezza, il relatore rileva che l’afferma- zione del senatore Gasparri puo` essere ascritta al diritto di critica politica, che e` in quanto tale idoneo a configurare – al pari di altre fattispecie si- milari (ad esempio diritto di cronaca, diritto di critica sindacale ecc.) – la scriminante dell’esercizio del diritto, in grado di escludere l’antigiuridicita`

della condotta; pur essendo tale profilo estraneo alle competenze della Giunta, spettando invece all’autorita` giudiziaria, non si puo` non rilevare che esso riveste nel caso di specie un carattere cosı` evidente e macrosco- pico che il relatore, sia pure per mere esigenze di completezza, non puo`

sottacere.

Il senatore MALAN (FIBP-UDC) condivide pienamente la proposta formulata dal relatore, ritenendo che la stessa sia congrua, precisa e arti- colata.

La senatrice EVANGELISTA (M5S) ritiene che la proposta del rela- tore Cucca non sia in alcun modo condivisibile in quanto non vi e` alcuna corrispondenza contenutistica tra l’atto intra moenia e l’atto extra moenia ed altresı` l’atto intra moenia e` successivo rispetto alla dichiarazione esterna.

Il superamento dei limiti individuati dalla Corte costituzionale e` su- scettibile di svilire la prerogativa in questione, trasformandolo in un privi- legio personale e quindi in una sorta di impunita`, del tutto inaccettabile.

La senatrice MODENA (FIBP-UDC) precisa che il Presidente Ga- sparri ha solo espresso una critica politica legata alla questione delle scar- cerazioni di pericolosi criminali a seguito dell’emergenza COVID e con- seguentemente e` sicuramente configurabile rispetto a tali opinioni la pre- rogativa dell’insindacabilita`.

Il senatore PAROLI (FIBP-UDC) prende la parola rilevando che le considerazioni espresse dalla senatrice Evangelista si pongono in contrasto con la prerogativa costituzionalmente riconosciuta dell’insindacabilita`, evi- denziando che nel caso di specie le dichiarazioni espresse dal Presidente Gasparri si configurano come attivita` politico-parlamentare.

La senatrice EVANGELISTA (M5S) replica al senatore Paroli, evi- denziando che e` il superamento dei limiti individuati dalla Corte costitu- zionale a connotare una violazione dell’articolo 68 della Costituzione, pre-

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cisando invece che nel proprio intervento ha solo inteso richiamare tali presupposti e tali limiti.

Il senatore CRUCIOLI (M5S) condivide l’avviso espresso dal relatore circa la sussistenza della scriminante inerente all’esercizio di critica poli- tica, rilevando tuttavia che tale profilo puo` essere fatto valere esclusiva- mente in ambito processuale ed e` conseguentemente estraneo all’ambito delle valutazioni della Giunta. Nel caso di specie non sussiste la preroga- tiva dell’insindacabilita` in quanto non e` ravvisabile una corrispondenza contenutistica tra atto intra moenia ed atto extra moenia.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore MALAN (FIBP-UDC) interviene in dichiarazione di voto, preannunciando, anche a nome del Gruppo di appartenenza, il proprio voto favorevole sulla proposta del relatore Cucca. Relativamente alla di- fesa in giudizio evocata dal senatore Crucioli fa presente che se si se- guisse tale erroneo approccio metodologico il parlamentare dovrebbe spendere gran parte del proprio tempo nelle aule giudiziarie, per far valere i propri legittimi diritti assumendo a proprio carico anche le conseguenti spese legali.

Il senatore GRASSO (Misto-LeU) evidenzia che la tematica delle scarcerazioni rientra nell’ambito della funzione politica, facendo tuttavia presente che le modalita` concrete con cui e` stato esercitato dal Presidente Gasparri costituisce un vero e proprio eccesso dell’esercizio del diritto di critica.

Preannuncia che si asterra` rispetto alla proposta formulata dal rela- tore.

La senatrice ROSSOMANDO (PD), dopo aver dichiarato di condivi- dere le opinioni teste´ espresse dal senatore Grasso, fa presente che si asterra` sulla proposta in questione, evidenziando che le affermazioni del senatore Gasparri sono lesive dell’autonomia della funzione giurisdizio- nale e che l’autonomia della politica dal potere giudiziario, piu` volte evo- cata da taluni, presuppone necessariamente una reciprocita`.

La senatrice STEFANI (L-SP-PSd’Az) interviene in dichiarazione di voto, preannunciando, anche a nome del Gruppo di appartenenza, il pro- prio voto favorevole.

Il senatore DURNWALDER (Aut (SVP-PATT, UV)) interviene in di- chiarazione di voto, preannunciando, anche a nome del Gruppo di appar- tenenza, il proprio voto favorevole.

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La senatrice EVANGELISTA (M5S) interviene in dichiarazione di voto, preannunciando, anche a nome del Gruppo di appartenenza, il pro- prio voto contrario.

La senatrice GINETTI (IV-PSI) interviene in dichiarazione di voto, preannunciando, anche a nome del Gruppo di appartenenza, il proprio voto favorevole, evidenziando che l’indipendenza della magistratura non implica in alcun modo la non criticabilita` del suo operato, atteso che sa- rebbe assurdo immaginare un corpo istituzionale che non possa essere og- getto di alcuna critica.

La Presidente D’ANGELO, previa verifica del numero legale, pone ai voti la proposta del relatore Cucca di riconoscere la prerogativa dell’insin- dacabilita` delle opinioni espresse di cui all’articolo 68, primo comma, della Costituzione.

La Giunta, a maggioranza, approva la proposta messa ai voti dal Pre- sidente ed incarica il senatore Cucca di redigere la relazione per l’Assem- blea.

Il Presidente Gasparri rientra nell’aula e riassume la Presidenza.

Richiesta di deliberazione sull’insindacabilita` delle opinioni espresse avanzata dalla senatrice Anna Maria Bernini, per le quali e` stata con- vocata presso l’Organismo di Mediazione forense di Roma

(Seguito e conclusione dell’esame)

La Giunta riprende l’esame iniziato nella seduta del 6 ottobre 2020 e proseguito nella seduta del 4 novembre 2020.

Il relatore, senatore CUCCA (IV-PSI), ricorda che in data 24 settem- bre 2020 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Giunta copia della let- tera con cui la senatrice Anna Maria Bernini ha chiesto, ai sensi dell’arti- colo 3, comma 7, della legge 20 giugno 2003, n. 140, che sia sottoposta al Senato la questione dell’applicabilita` dell’articolo 68, primo comma, della Costituzione, in relazione all’avvio della procedura di mediazione n. 2018/

2020 presso l’Organismo di Mediazione Forense di Roma.

Si evince dalla documentazione depositata dalla senatrice Bernini, inerente alla predetta procedura di mediazione, che la controversia in atto ha ad oggetto le dichiarazioni rese dal dottor Nicola Porro, dal dottor Alessandro Sallusti, dal dottor Piero Sansonetti e dalla senatrice stessa nel corso delle puntate del programma televisivo Quarta Repubblica (condotto dal dottor Porro), in onda il 6 ed il 13 luglio 2020, nei confronti dei dot- tori Antonio Esposito e Claudio D’Isa.

Si precisa che gli istanti Antonio Esposito (Presidente di sezione della Corte di Cassazione) e Claudio D’Isa hanno fatto parte della sezione

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feriale che ha pronunciato la sentenza n. 35729 del 2013, assunta nell’am- bito della vicenda giudiziaria nota come «vicenda Mediaset» o «processo Mediaset» nelle cronache giornalistiche; con la predetta sentenza, tra le altre statuizioni, e` stato rigettato il ricorso del senatore Silvio Berlusconi avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano emessa in data 8 maggio 2013, che aveva confermato la condanna, inflitta in primo grado dal Tribunale di Milano con sentenza emessa il 26 ottobre 2012, alla pena di quattro anni di reclusione per il reato di cui all’articolo 2 del de- creto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

Secondo i dottori Esposito e D’Isa, nel corso delle puntate del 6 e il 13 luglio 2020 del programma televisivo Quarta Repubblica, il conduttore dottor Nicola Porro ed i suoi ospiti avrebbero operato una ricostruzione

«distorta ed ingannevole» dei fatti relativi alla citata vicenda, con com- menti fuorvianti e diffamatori, lesivi della loro immagine e reputazione.

In estrema sintesi, ad avviso degli istanti, nel corso della trasmissione del 6 luglio 2020 (peraltro anticipata e pubblicizzata dal quotidiano Il Giornale attraverso un articolo in prima pagina dal titolo «NUOVO AU- DIO CHOC...il giudice di Berlusconi: "gli devo fare il mazzo"...stasera a Quarta Repubblica le testimonianze su Esposito: odio anticav., prima della sentenza»), sarebbero stati utilizzati dal conduttore diversi elementi – tra i quali alcune dichiarazioni del defunto giudice Amedeo Franco e di tre di- pendenti di un albergo di Ischia – in maniera fuorviante, finalizzata ad avallare l’esistenza di un complotto anti Berlusconi e a discreditare la sen- tenza emessa nel 2013; si sarebbero inoltre susseguite plurime afferma- zioni diffamatorie da parte degli ospiti dottori Sansonetti e Sallusti.

Nel corso della puntata di Quarta Repubblica del 13 luglio 2020, ol- tre al dottor Sallusti e al dottor Sansonetti veniva invitata anche la sena- trice Anna Maria Bernini.

All’inizio della trasmissione, annunciata dal titolo «Nuovo docu- mento sulla sentenza Berlusconi», il conduttore dottor Porro riportava – ad avviso degli istanti in maniera sintetica, generica e non conforme al contenuto – le contestazioni sollevate da questi ultimi nella richiesta di rettifica del 30 giugno 2020, inerente alle affermazioni del defunto giudice Amedeo Franco (mandate in onda nella citata puntata del 6 luglio); suc- cessivamente, il dottor Porro riportava la notizia della denunzia avanzata dal dottor Esposito nei confronti di tre dipendenti dell’albergo di Ischia che avevano attribuito a quest’ultimo gravi affermazioni nei confronti di Silvio Berlusconi (testimonianze trasmesse nella precedente puntata del 6 luglio), mandando nuovamente in onda le dichiarazioni degli interessati.

Riferiscono gli istanti che la senatrice Bernini pronunciava a tale pro- posito i seguenti commenti: «un accanimento mai visto ne´ a livello nazio- nale ne´ internazionale»; «questo e` l’unico processo che riesce ad andare a buon fine perche´ tutti gli altri sono finiti miseramente»; «Pero` – lo ripeto – questa non e` una eccentricita`, questa e` una violazione di tutti i precetti democratici costituzionali... se viene meno la terzieta` del giudice, lei ca- pisce e` una cosa terribile il venir meno dell’indipendenza del giudice si- gnifica la totale perdita della credibilita` della magistratura»; «una commis-

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sione d’inchiesta che finalmente faccia chiarezza proprio su quello che voi state raccontando, cioe` su questi intrecci, questi nodi gordiani tra politica e giustizia»; «lo sconcio piu` enorme dopo la sentenza del 2013 e` quella del 27.11.2013 quando in Senato Berlusconi e` stato scacciato in maniera indecente, illegittima, indegna, sulla base di una sentenza che ora si dimo- stra totalmente infondata... perche´ quello che la sinistra non e` riuscita a fare per 24 anni, cioe`, battere Berlusconi, lo si e` fatto per mano magistra- tuale, questa e` la vergogna, questo e` lo sconcio, che noi dobbiamo raccon- tare con una commissione di inchiesta».

Nel corso della trasmissione facevano peraltro seguito ulteriori di- chiarazioni del dottor Sallusti e del dottor Sansonetti.

La giurisprudenza costante della Consulta (vedi, tra tutte, le sentenze della Corte costituzionale n. 144 del 2015, n. 55 del 2014, n. 305 del 2013 e n. 81 del 2011) ritiene che le dichiarazioni rese extra moenia (in un’in- tervista o in un comunicato stampa, ad esempio) da un parlamentare siano coperte dalla prerogativa dell’insindacabilita`, ai sensi dell’articolo 68, primo comma, della Costituzione, a condizione che sia ravvisabile un nesso funzionale con l’esercizio del mandato parlamentare, basato sulla corrispondenza sostanziale di contenuto tra opinioni espresse all’esterno e opinioni espresse nelle aule parlamentari. In altri termini, la Corte costi- tuzionale, recependo anche gli indirizzi interpretativi della Corte europea dei Diritti dell’Uomo, ritiene configurabile la prerogativa dell’insindacabi- lita` nei casi in cui la dichiarazione «esterna» del parlamentare (alla stampa o sui social) abbia finalita` divulgativa di opinioni espresse nel corso delle attivita` parlamentari. Il parametro sul quale la Corte costituzionale valuta la sussistenza o meno del nesso funzionale e` appunto la sostanziale corri- spondenza di contenuto fra la dichiarazione espressa all’esterno delle aule parlamentari e quella pronunciata all’interno, con la precisazione che non e` necessaria una puntuale coincidenza terminologica tra i due atti (extra moenia e intra moenia), essendo invece sufficiente una corrispondenza contenutistica sostanziale.

Il secondo requisito richiesto dalla Consulta per la configurabilita`

della prerogativa di cui all’articolo 68, primo comma, della Costituzione, si basa sul cosiddetto «legame temporale» fra l’attivita` parlamentare e l’at- tivita` esterna, in modo che questa venga ad assumere, in relazione ad un contesto temporale circoscritto, una finalita` divulgativa rispetto alla prima.

Tutto cio` premesso, si evidenzia che il primo atto, citato anche nella memoria difensiva della senatrice Bernini, risale al 27 novembre 2013, nella XVII Legislatura. Si tratta dell’intervento della senatrice in Aula a favore della convalida del senatore Berlusconi durante il dibattito sulla proposta di decadenza in applicazione della cosiddetta legge Severino.

In tale occasione la senatrice ha ribadito piu` volte «l’accanimento» nei confronti del senatore Berlusconi, pronunciando le seguenti frasi: «Oggi siamo chiamati a stabilire se il parlamento abdica alla sua funzione, limi- tandosi a scrivere la pagina definitiva di un uso politico della giustizia che dura da venti anni», «A segnare il suo destino [di Sivio Berlusconi, ndr] non siamo noi in realta` ma alcuni magistrati», «Ne consegue che

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la magistratura, in Italia, puo` e vieppiu` potra`, selezionare a proprio pia- cimento la classe politica e ribaltare le scelte del corpo elettorale sulla base di un vaglio ideologico-giudiziario».

La corrispondenza contenutistica sostanziale, richiesta dalla Consulta per la configurabilita` del cosiddetto nesso funzionale fra atto extra moenia ed atto intra moenia, appare gia` evidente in relazione all’intervento in Aula sopracitato.

Tale constatazione si rafforza ulteriormente alla luce di ulteriori suc- cessive attivita` intra moenia, alcune delle quali poste in essere dalla sena- trice anche in un lasso temporale immediatamente antecedente all’intervi- sta oggetto di querela ed idonee pertanto a qualificare il predetto nesso funzionale anche in relazione al requisito del cosiddetto legame temporale.

In particolare, una settimana prima della trasmissione televisiva, il 6 luglio 2020, il Gruppo parlamentare Forza Italia al Senato ha presentato un disegno di legge, di cui la senatrice Bernini e` la prima firmataria, avente ad oggetto l’istituzione di una «Commissione d’inchiesta bicame- rale sull’uso politico della giustizia» (Atto Senato n. 1870). L’articolo 1 del disegno di legge elenca gli obiettivi di tale commissione, tra i quali in particolare si evidenziano: ... «d) l’influenza, diretta o indiretta, delle correnti politiche esistenti all’interno della magistratura sui comporta- menti dell’autorita` giudiziaria sia inquirente sia giudicante; ... omissis ...; f) l’esistenza di casi concreti di esercizio mirato dell’azione penale o di direzione od organizzazione dei dibattimenti o dei procedimenti penali in modo selettivo, discriminatorio e inusuale; g) l’esistenza di casi con- creti di mancato o ritardato esercizio dell’azione penale a fini extragiudi- ziari, in violazione del principio costituzionale dell’obbligatorieta` dell’a- zione penale; h) l’esistenza di casi concreti di influenza esterna nella de- terminazione di quello che dovrebbe essere il giudice naturale, nella com- posizione degli organismi giudicanti e nella definizione dei calendari, con particolare riguardo ai procedimenti nei quali siano stati coinvolti capi ed esponenti politici di partiti; i) se e in quale misura singoli esponenti o gruppi organizzati all’interno della magistratura abbiano svolto attivita`

in contrasto con il principio della separazione dei poteri, con il principio democratico e con il principio di sovranita` popolare, in particolar modo dirette a interferire con l’attivita` parlamentare e di Governo e, piu` in ge- nerale con l’esercizio delle funzioni di altri organi costituzionali», ...omis- sis.

Nella relazione del predetto disegno di legge si legge testualmente:

«In questo vuoto del sistema politico, si e` inserita la magistratura, quella al suo interno fortemente politicizzata, almeno negli organismi di ver- tice.».

Il filo rosso della politicizzazione della magistratura e della conse- guente scarsa imparzialita` della stessa attraversa tutta l’attivita` intra moe- nia fin qui evidenziata, a partire dall’intervento in Aula del 2013 fino al disegno di legge depositato il 6 luglio 2020, poco prima dell’intervista og- getto di querela.

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Una proposta di medesimo tenore per l’istituzione di una commis- sione monocamerale d’inchiesta sull’uso politico della giustizia e` stata presentata dalla senatrice Bernini in qualita` di prima firmataria alla Presi- denza del Senato il 23 luglio 2020, il Doc. XXII, n. 26. Si precisa a tal proposito che l’atto intra moenia in questione e` successivo all’intervista oggetto di querela, che risale al 13 luglio 2020.

Va a tal proposito chiarito che la Corte costituzionale ha ritenuto che la posteriorita` dell’atto parlamentare tipico rispetto alla dichiarazione extra moenia non preclude di per se´ la configurabilita` dell’insindacabilita` sotto il profilo del requisito del «legame temporale», purche´ tale atto risulti

«prevedibile sulla base della specifica situazione». In particolare, la Corte costituzionale nella sentenza n. 335 del 2006 precisa testualmente: «il rap- porto di sostanziale contestualita` che la Corte ha ritenuto, in linea di principio, ipotizzabile anche tra esternazioni extra moenia ed atti tipici ad esse successivi, idoneo a giustificare la dichiarazione di insindacabi- lita`, presuppone che l’atto di funzione sia gia` preannunciato nelle prime o prevedibile sulla base della specifica situazione».

Il primo dei requisiti (alternativi) indicati dalla Consulta nella pre- detta sentenza attiene alla circostanza che l’atto parlamentare sia gia`

preannunciato al momento della dichiarazione. Tale requisito e` perfetta- mente riscontrabile nel caso di specie, atteso che nell’intervista la sena- trice Bernini preannunciava proprio l’istituzione di una commissione di in- chiesta per esaminare i profili inerenti alla politicizzazione della magistra- tura.

Quindi anche con riferimento a tale ulteriore atto intra moenia e` rav- visabile il nesso funzionale, atteso che la posteriorita` dello stesso rispetto all’intervista e` superata dal preannuncio di presentazione del medesimo, requisito che la Consulta considera idoneo a radicare il legame temporale anche degli atti parlamentari successivi ad un’attivita` extra moenia. In particolare, la senatrice nell’intervista dichiarava: «quello che la sinistra non e` riuscita a fare per 24 anni, cioe`, battere Berlusconi, lo si e` fatto per mano magistratuale, questa e` la vergogna, questo e` lo sconcio, che noi dobbiamo raccontare con una commissione di inchiesta».

In conclusione, il relatore propone che venga riconosciuta la preroga- tiva di cui all’articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Il senatore GRASSO (Misto-LeU) osserva che il comma 7 dell’arti- colo 3 della legge n. 140 del 2003 consente a ciascun parlamentare di sot- toporre alla Camera di appartenenza la questione dell’applicabilita` dell’ar- ticolo 68, primo comma, della Costituzione a condizione che sia in corso un procedimento giurisdizionale nei suoi confronti. Tale ultima condizione nel caso di specie non sussiste, atteso che e` in corso esclusivamente la me- diazione e conseguentemente sarebbe opportuno rinviare la trattazione del documento in titolo.

Il senatore MALAN (FIBP-UDC) rileva che nel caso di specie sussi- stono tutti i presupposti per deliberare sul documento in titolo, osservando

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che diversamente opinando dovremmo considerare incostituzionale la legge che istituisce la mediazione obbligatoria.

La senatrice MODENA (FIBP-UDC) evidenzia che la mediazione costituisce una fase obbligatoria e prodromica rispetto al procedimento giurisdizionale, sottolineando che alla luce di tale circostanza e` sicura- mente possibile decidere sul documento in titolo.

La senatrice STEFANI (L-SP-PSd’Az) richiama le esigenze di econo- mia processuale, evidenziando che le stesse rendono quanto mai oppor- tuno che il Senato possa pronunciarsi gia` nella fase della mediazione.

Il senatore GIARRUSSO (Misto) rileva che l’insindacabilita` puo` es- sere sottoposta alla decisione del Senato anche nel corso della mediazione.

La decisione del Senato circa la sussistenza dell’insindacabilita` in tale fase puo` essere utile anche al parlamentare interessato per valutare se accedere o meno alla conciliazione.

Il senatore CUCCA (IV-PSI) fa presente che se la senatrice Bernini avesse voluto accettare la mediazione non avrebbe chiesto di esprimersi sull’insindacabilita`. La mediazione e` una fase prodromica e obbligatoria e conseguentemente il Senato e` legittimato ad esprimersi in ordine all’in- sindacabilita`.

Il senatore CRUCIOLI (M5S) concorda con i rilievi formulati dal se- natore Grasso precisando che nel corso della mediazione la parte istante puo` anche decidere poi di non accedere alla via giurisdizionale in consi- derazione delle prospettazioni e delle difese della controparte. Conseguen- temente appare del tutto incongruo un pronunciamento del Senato in tale fase preliminare.

Ove comunque la Giunta decidesse di pronunciarsi nel merito, esprime la propria contrarieta` evidenziando che non vi e` nessuna coinci- denza contenutistica tra atto intra moenia ed atto extra moenia.

Dopo aver sottolineato che se la senatrice Bernini avesse voluto ade- rire alla proposta di mediazione non avrebbe avanzato richiesta di decla- ratoria di insindacabilita`, il PRESIDENTE, previa verifica del numero le- gale, pone ai voti la proposta di rinvio della trattazione del documento in titolo, avanzata dal senatore Grasso.

La Giunta respinge a maggioranza.

Il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, pone ai voti la proposta del relatore Cucca di riconoscere la prerogativa dell’insindacabi- lita` delle opinioni espresse di cui all’articolo 68, primo comma, della Co- stituzione.

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La Giunta, a maggioranza, approva la proposta messa ai voti dal Pre- sidente ed incarica il senatore Cucca di redigere la relazione per l’Assem- blea.

(Doc. IV-ter, n. 10) Richiesta di deliberazione sull’insindacabilita` delle opinioni espresse dalla senatrice Laura Bottici, per il reato di cui all’ar- ticolo 595, terzo comma, del codice penale (diffamazione col mezzo della stampa)

(Seguito e conclusione dell’esame)

La Giunta riprende l’esame iniziato nella seduta del 6 ottobre 2020 e proseguito nelle sedute del 27 ottobre e 4 novembre 2020.

Il relatore, senatore BALBONI (FdI), ricorda la propria proposta con- clusiva, volta al riconoscimento nel caso di specie della prerogativa del- l’insindacabilita` delle opinioni espresse di cui all’articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Il senatore GRASSO (Misto-LeU) rileva che la funzione divulgativa della funzione extra moenia nel caso di specie e` evidente, preannunciando quindi il proprio voto favorevole sulla proposta del relatore Balboni.

La senatrice ROSSOMANDO (PD) preannuncia il proprio voto favo- revole osservando che la fattispecie in questione si configura come un caso di scuola in cui non solo la coincidenza contenutistica tra atto extra moenia ed atto intra moenia e` totale ma la senatrice Bottici ha altresı` ri- chiamato nel corso dell’intervista la propria attivita` parlamentare posta in essere sui profili in questione, rendendo in tal modo ancora piu` evidente la sussistenza del nesso funzionale.

La senatrice EVANGELISTA (M5S), pur rilevando che sul piano giu- ridico sussistono i requisiti rilevati dalla Corte costituzionale, rileva che sul piano politico si esprimera` contro la proposta atteso che il Gruppo Mo- vimento 5 Stelle ha sempre rinunciato alle immunita` e ha sempre preferito sottoporsi al giudizio del magistrato, come ogni cittadino.

Il senatore PAROLI (FIBP-UDC) interviene per precisare brevemente che la fattispecie in questione si configura come «caso limite», atteso che manca la veridicita` dell’affermazione.

Il senatore MALAN (FIBP-UDC) fa presente che Forza Italia non partecipera` al voto, atteso che il Gruppo Movimento 5 Stelle nega le pre- rogative di cui all’articolo 68 della Costituzione, con un comportamento che risulta lesivo della dignita` del Parlamento.

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Il senatore CRUCIOLI (M5S) rileva, rispetto alle affermazioni del se- natore Malan, che le prerogative vanno conciliate con i diritti dei cittadini e che tale bilanciamento puo` essere effettuato esclusivamente tenendo conto dei criteri affermati dalla Corte costituzionale.

Il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, pone ai voti la proposta del relatore Balboni di riconoscere la prerogativa dell’insindaca- bilita` delle opinioni espresse di cui all’articolo 68, primo comma, della Costituzione.

La Giunta, a maggioranza, approva la proposta messa ai voti dal Pre- sidente ed incarica il senatore Balboni di redigere la relazione per l’As- semblea.

Richiesta di deliberazione sull’insindacabilita` delle opinioni espresse avanzata dal senatore Franco Mirabelli, per le quali e` stato convocato presso l’Organismo di Mediazione forense di Roma

(Seguito dell’esame e rinvio)

La Giunta riprende l’esame iniziato nella seduta del 6 ottobre 2020 e proseguito nella seduta del 4 novembre 2020.

La relatrice, senatrice MODENA (FIBP-UDC), ricorda che in data 14 maggio 2020 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Giunta copia della lettera con cui il senatore Franco Mirabelli ha chiesto, ai sensi dell’arti- colo 3, comma 7, della legge 20 giugno 2003, n. 140, che sia sottoposta al Senato la questione dell’applicabilita` dell’articolo 68, primo comma, della Costituzione, con riguardo ad alcune sue affermazioni per le quali e` stato convocato dall’Organismo di Mediazione Forense di Roma.

In particolare il senatore Mirabelli espone di aver ricevuto da parte di Gastaldi Maria Rita (anche a titolo di rappresentante della omonima ditta individuale), Colazingari Umberto e Seven Gate S.r.l., Frisoni Anna Maria e impresa commerciale «Free beach», Franzolini Mauro, Contu Azzurra, Giordana Contu e eredi di Contu Mara, Consorzio Castelporziano 98 l’in- vito alla partecipazione alla mediazione presso l’Organismo di Mediazione Forense di Roma (incontri fissati per il 18 maggio 2020 e 28 luglio 2020).

L’oggetto della richiesta di mediazione riguarda le affermazioni da lui rilasciate durante una trasmissione della rete televisiva LA 7, in rela- zione alla problematica delle infiltrazioni mafiose nella gestione delle at- tivita` del litorale romano, dalle quali gli istanti ritengono di essere stati diffamati e per le quali – di conseguenza – intendono procedere per il ri- storo dei danni.

Successivamente, nelle more del presente procedimento, il senatore Mirabelli veniva informato della notifica di atto di citazione per danni da parte della signora Frisoni avente ad oggetto «l’evento diffamatorio»

cosı` descritto: «in data 20 maggio 2016, durante la trasmissione televisiva

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"Tagada`" condotta dalla dottoressa Tiziana Panella e, a seguito della messa in onda di un servizio sul litorale di Ostia, il senatore Franco Mi- rabelli, ospite in studio della citata trasmissione, a commento delle dichia- razioni rilasciate da un cittadino di Ostia in un’intervista inserita nel pre- detto servizio, con riguardo ai chioschi di Ostia, tra le altre cose dichia- rava quanto di seguito (a tal uopo si riporta un estratto delle dichiarazioni della trasmissione in questione): ossia che i chioschi »sono stati collusi con il sistema corruttivo soprattutto legato al litorale... Ora la linea si stava peggio quando si stava peggio e` inaccettabile perche´ il signore che lamenta il fatto che quando c’erano i chioschi le spiagge erano ben tenute dimentica di dire che quei chioschi erano illegali e governati dalla mafia. Bisogna sapere queste cose altrimenti non si capisce di cosa stiamo parlando».

Il senatore Mirabelli, non essendo stata avanzata da parte dell’autorita`

che dovra` procedere all’espletamento della Mediaconciliazione richiesta di autorizzazione alla Camera di appartenenza, ritenendo che le sue afferma- zioni rientrino nei casi di cui all’articolo 3, comma 1, della legge n. 140 del 2003, chiede che la questione dell’applicabilita` dell’articolo 68, comma 1, della Costituzione, sia sottoposta al Senato ai sensi dell’articolo 3, comma 7, della medesima.

La giurisprudenza costante della Consulta (vedi, tra tutte, le sentenze della Corte costituzionale n. 144 del 2015, n. 55 del 2014, n. 305 del 2013 e n. 81 del 2011) ritiene che le dichiarazioni rese extra moenia (in un’in- tervista o in un comunicato stampa, ad esempio) da un parlamentare siano coperte dalla prerogativa dell’insindacabilita`, ai sensi dell’articolo 68, primo comma, della Costituzione, a condizione che sia ravvisabile un nesso funzionale con l’esercizio del mandato parlamentare, basato sulla corrispondenza sostanziale di contenuto tra opinioni espresse all’esterno e opinioni espresse nelle aule parlamentari. In altri termini, la Corte costi- tuzionale, recependo anche gli indirizzi interpretativi della Corte europea dei Diritti dell’Uomo, ritiene configurabile la prerogativa dell’insindacabi- lita` nei casi in cui la dichiarazione «esterna» del parlamentare (alla stampa o sui social) abbia finalita` divulgativa di opinioni espresse nel corso delle attivita` parlamentari. Il parametro sul quale la Corte costituzionale valuta la sussistenza o meno del nesso funzionale e` appunto la sostanziale corri- spondenza di contenuto fra la dichiarazione espressa all’esterno delle aule parlamentari e quella pronunciata all’interno, con la precisazione che non e` necessaria una puntuale coincidenza terminologica tra i due atti (extra moenia e intra moenia), essendo invece sufficiente una corrispondenza contenutistica sostanziale.

Tutto cio` premesso sul piano generale, si evidenzia che il senatore Mirabelli si e` piu` volte occupato in sede parlamentare della tematica delle infiltrazioni mafiose nel litorale di Ostia.

Nel corso dell’audizione – avvenuta nella XVII legislatura – in Com- missione antimafia di Alfonso Sabella, gia` assessore alla legalita` del co- mune di Roma, il senatore Mirabelli affermava testualmente: «Omissis

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...Poiche´ lei adesso si e` posto la domanda di che cosa c ’entri tutto questo con la mafia, io volevo capire se la sensazione e` che attorno a queste vi- cende del litorale e dei chioschi ci fossero una serie di iniziative indivi- duali oppure un’organizzazione vera e propria, un racket o comunque un collegamento tra questi diversi fenomeni che avevano occupato il lito- rale. Io non credo che fosse lo spontaneismo a consentire tutto questo e non credo che non ci fosse nessuno che si fosse arrogato il diritto di pro- vare a dire chi potesse stare o chi non potesse stare. Volevo sapere que- sto. Capisco che esula dalla sua funzione di assessore, ma vorrei sapere se lei ha avuto qualche esperienza o qualche intuizione. Grazie.»(brano riportato integralmente dai resoconti della Commissione antimafia della XVII legislatura).

Appare evidente ed indiscutibile l’identita` di contenuto tra l’inter- vento in Commissione (atto intra moenia), nel quale il senatore Mirabelli sottolinea esplicitamente i rischi di infiltrazione mafiosa nella gestione dei chioschi del litorale laziale, e l’atto extra moenia (incentrato sugli stessi profili contenutistici).

Sempre nella XVII legislatura, il senatore Mirabelli, intervenendo in Commissione antimafia nel corso dell’audizione del sindaco di Roma, evi- denziava: «Visto che una parte di questa domanda l’avevo fatta io senza tutta questa vis polemica, volevo capire, siccome lei ci ha spiegato che ci sono otto spiagge libere di cui decidere la gestione, c ’e` la vicenda dei chioschi su cui decidere la gestione, ci sono le vicende, che la Presidente richiamava, delle concessioni gia` dimostrate illegittime, su cui il comune puo` intervenire subito, volevamo capire quale sia l’orientamento del co- mune su queste vicende. E` interessante capire come si mette in sicurezza il futuro rispetto a cio` che e` successo».

Ancora si puo` citare l’intervento del senatore Mirabelli, effettuato sempre nella XVII legislatura in Commissione antimafia, nel corso del- l’audizione del presidente della commissione straordinaria incaricata della gestione del X municipio di Roma Capitale, nel corso della quale affer- mava testualmente: «Vorrei collegarmi a una cosa che ha gia` ripreso il collega Esposito. Quando ci siamo visti la prima volta a Ostia mi colpı`

molto il racconto della dottoressa che descriveva un clima molto pesante anche di intimidazioni. Ci raccontava l’isolamento anche del luogo di la- voro. Mi pare che questa parte sia risolta, pero` vorrei capire meglio. Sic- come anche a me inquieta l’idea che si denuncino i vigili urbani che ap- plicano un mandato o un atto, per cui leggo anch’io in quella scelta un atto intimidatorio » non so chi sia l’autore e il background «vorrei capire se quel clima che ci descrivevate l’altra volta lo percepite ancora. Ovvia- mente, per ragioni anche logistiche sara` un po’ cambiato, ma vorrei sa- pere se c’e` ancora un sottofondo di tentativi di condizionamento del la- voro. Tra l’altro, credo che si sia valutato anche questo nel momento in cui si e` deciso di proseguire nel commissariamento, quindi vorrei chie- dere lumi su questo».

Alla luce dei numerosi interventi effettuati dal senatore Mirabelli, al- cuni dei quali come il primo citato (quello pronunciato nel corso in Com-

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missione antimafia di Alfonso Sabella) incentrati specificamente sulla te- matica delle infiltrazioni mafiose nella gestione dei chioschi del litorale laziale, appare evidente la sussistenza del nesso funzionale tra dichiara- zioni extra moenia e dichiarazioni intra moenia.

E` infine necessario sottolineare che in data 4 novembre 2020 il sena- tore Mirabelli ha consegnato, per tramite del senatore Cucca, un docu- mento consistente nella trascrizione della puntata di Tagada` del 20 maggio 2016 con riferimento a quanto dallo stesso riferito, nonche´ alla relatrice i testi della domanda di mediazione e dell’atto di citazione, tramite il sena- tore Cucca.

Alla luce delle argomentazioni fin qui esposte, la relatrice propone di riconoscere la sussistenza della prerogativa dell’insindacabilita` delle opi- nioni espresse ai sensi dell’articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Il senatore Emanuele PELLEGRINI (L-SP-PSd’Az) rileva che la do- cumentazione prodotta dal senatore Mirabelli risulta del tutto insufficiente non consentendo nemmeno di ricostruire il tenore della dichiarazione resa extra moenia. Di conseguenza non ci sono gli elementi necessari per una deliberazione sul caso in questione.

Il senatore GRASSO (Misto-LeU) rileva che manca del tutto l’atto di citazione.

Il senatore CUCCA (IV-PSI) precisa che l’atto di citazione non e` an- cora pervenuto al senatore Mirabelli per un disguido postale.

Il PRESIDENTE propone di rinviare la trattazione del documento in titolo.

Conviene la Giunta.

Il seguito dell’esame e` quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,40.

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