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COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA. (Provincia di OLBIA - TEMPIO) CONTRATTO PER LA FORNITURA DI BENI NECESSARI PER

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N° 133

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA (Provincia di OLBIA - TEMPIO)

CONTRATTO PER LA FORNITURA DI BENI NECESSARI PER L'INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DELLA RETE IDRICA

ANTINCENDIO SUL MONTE LIMBARA - CUP CC62J11000250003 CIG 4221182594

L'anno duemiladodici, il giorno ventinove del mese di ottobre, a Tempio Pausania e nell'ufficio del Dirigente del Settore dei Servizi al patrimonio ed al territorio, ubicati a Tempio Pausania in via Olbia, con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge ai sensi e per gli effetti dell'art. 1372 del codice civile

TRA

IL COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA (Cod. fisc. e Partita IVA:

00253250906), in persona dell'Arch. Giancarmelo Serra, nato a Torino il 09.08.1960, che qui interviene e stipula in nome, per conto e nell'interesse del- l'Ente, che rappresenta nella sua qualità di Dirigente del Settore dei Servizi al Patrimonio ed al Territorio, di seguito nel presente atto denominato “Comune”

E

la Ditta SGP S.R.L. UNIPERSONALE, con sede legale a Nuoro in V.le Eu- ropa n° 7, codice fiscale: 01176150918, iscritta al Registro delle Imprese pres- so la C.C.I.A.A. di Sassari dal 24.3.2003 (R.E.A. n° NU - 80593), nella perso- na del Sig. Seddone Paolo, nato il 5.3.1965 a Nuoro ed ivi residente, cod.

fisc.: SDD PLA 65C05 F979D, il quale agisce in quest'atto nella sua qualità di legale rappresentante e, pertanto, in nome, per conto e nell'interesse della

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medesima, di seguito nel presente atto denominata “ditta” o “impresa”

PREMESSO CHE

- con determinazione del Dirigente del Settore dei Servizi al Patrimonio ed al Territorio n° 606 del 25.6.2012, è stata indetta procedura di gara per la forni- tura di beni destinati all'intervento di “Realizzazione della rete idrica antin- cendio sul Limbara loc. Vallicciola”.

- con determinazione del medesimo Dirigente n° 978 del 19.10.2012, la forni- tura de qua è stata affidata alla ditta SGP S.R.L. UNIPERSONALE, per un importo netto pari a €. per l'importo netto di €. 50.768,25 (pari al ribasso del 4,75% sull'importo a base di gara di €. 53.300,00), oltre all'IVA di legge.

- che per il pagamento del servizio in questione, il Comune si avvale di appo- siti stanziamenti del Bilancio Comunale, sui quali è stato apposto formale im- pegno di spesa con la succitata determinazione n° 978/2012.

- il contenuto obbligatorio del presente contratto è integrato dall'elenco del materiale (All. A) nonché da tutti gli atti di gara, ancorché non materialmente allegati, tra i quali, in particolar modo, le polizze di garanzia e l'offerta econo- mica presentata dall'aggiudicatario in sede di gara; i suddetti documenti risul- tano depositati presso il Settore dei Servizi al Patrimonio ed al Territorio del Comune unitamente ad una copia del presente contratto.

Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Premesse - La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 – Oggetto del contratto e specifiche della fornitura - Il Comune di Tempio, come sopra rappresentato, affida alla ditta SGP S.R.L. UNIPERSO-

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NALE, come sopra generalizzata, che accetta, l'appalto relativo alla fornitura di beni, di cui all'allegato elenco (All. A), destinati all'intervento di “Realizza- zione della rete idrica antincendio sul Limbara loc. Vallicciola”.

La fornitura viene concessa dal Comune ed accettata dalla ditta sotto l'osser- vanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità descrit- te nella lettera d'invito approvata con la succitata determinazione dirigenziale n° 978/2012 e nel presente contratto.

Gli altri documenti descritti in premessa, consegnati in copia all'aggiudicata- rio, si intendono facenti parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegati. I medesimi sono depositati presso il Settore dei Servizi al Patrimonio ed al Territorio del Comune unitamente ad una copia del pre- sente contratto.

La consegna dei beni, salvo quanto già consegnato prima della stipula del pre- sente atto, dovrà avvenire, improrogabilmente, entro 30 giorni dalla data odierna a cura, spese e rischio della medesima ditta nei locali di proprietà comunale a Tempio Pausania. La consegna, che dovrà avvenire secondo le indicazioni del Direttore dell'Esecuzione del contratto, dovrà risultare da idoneo documento di trasporto.

Al momento della consegna delle singole forniture, il Direttore dell'esecuzione effettuerà la verifica della corretta esecuzione della fornitura dei beni di che trattasi. Le conclusioni delle verifiche saranno fatte risultare da appositi atti.

Art. 3 – Corrispettivo e durata dell'appalto - Il prezzo dell'appalto è stabili- to in €. 50.768,25 (pari al ribasso del 4,75% sull'importo a base di gara di €.

53.300,00), oltre all'IVA al 21%, pari a €. 10.661,33, per un totale complessi-

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vo, pertanto, di €. 61.429,58.

Sono a carico dell'impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo con- trattuale sopra indicato, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi all'erogazio- ne della fornitura del contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione della stessa o, comunque, opportuna per un corretto e com- pleto adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelle relativi ad eventuali spese di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

Art. 4 – Obbligazioni specifiche dell'aggiudicatario - La ditta si impegna a garantire i beni oggetto della fornitura per un periodo di mesi dodici dalla data di consegna.

Art. 5 – Fatturazione, pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari - Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato dal Comune in favore dell'aggiudi- catario, conformemente alle modalità previste dall'art. 307 del D.P.R.

207/2010, entro 60 giorni dal ricevimento della fattura.

I pagamenti a favore della ditta saranno effettuati presso il Banco di Sardegna, filiale di Tempio Pausania, ove è presente la Tesoreria comunale, con appositi bonifici bancari sul Conto Corrente presso il Banco di Sardegna, Agenzia n° 3 – loc. Prato Sardo, Codice IBAN: IT 98 S 01015 17305 000000030055, inte- stato alla stessa ditta come da relativa dichiarazione, ex art. 3 L. 136/2010, ri- lasciata dal Sig. Paolo Seddone in data 22.10.2012, il quale risulta anche quale persona incaricata ad operare sul medesimo conto corrente.

L'aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 L. 136/2010. Costituisce causa di risoluzione del presente contrat- to, il mancato assolvimento, da parte dell'aggiudicatario, dei suddetti obblighi,

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ed in particolare qualora le transazioni vengano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SpA.

Art. 6 – Penali - L'aggiudicatario è responsabile degli eventuali disagi e dis- servizi causati dall'espletamento delle attività di fornitura. Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di cui al precedente art. 2, è applicata una penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'importo netto di fornitura, per un massimo di 10 (dieci) giorni. Decorso tale periodo, il Comune avrà la facoltà di risolvere il contratto, fatto salvo ogni ulteriore diritto al risarcimento del danno.

Le penalità saranno comunicate all'Impresa in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avvio di costituzione in mora ed ogni altro provvedimento giudiziale. L'ammontare delle penalità sarà addebitato sui crediti dell'aggiudi- catario per le attività già rese. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'am- montare delle penalità verrà addebitato sulla cauzione.

Art. 7 – Cauzione definitiva - A garanzia di un perfetto e puntuale adempi- mento delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del presente atto, la dit- ta ha costituito cauzione definitiva di €. 5.076,82, mediante polizza fideiusso- ria n° 00A0102921 del 22.10.2012, rilasciata dalla Compagnia Alleanza Toro, Agenzia di Nuoro.

Tale cauzione verrà svincolata ai sensi di legge. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte della ditta, il Comune avrà diritto di valersi della suddet- ta cauzione. In tal caso, la ditta dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato.

Art. 8 – Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa - L'impresa sarà responsabile di eventuali danni che, in relazione alla fornitura eseguita, potes- sero derivare ai beni immobili e mobili del Comune, nonché a terze persone o

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a cose di terzi e ai dipendenti del Comune.

All'uopo, l'impresa ha dichiarato eventualmente di rivalersi sulla ditta di trasporti che ha eseguito il servizio per conto della SGP SRL.

Art. 9 – Risoluzione - Ferme restando le cause generali di risoluzione, il Co- mune può risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, previa comunicazione con raccomandata a/r, nei casi previsti dagli artt. 5, 7 e 11 del presente contratto.

In tutti i predetti casi di risoluzione, il Comune ha diritto di ritenere definitiva- mente la cauzione definitiva e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del fornitore per il risarcimento del danno.

Art. 10 – Recesso - Il Comune ha facoltà di recedere anticipatamente dal con- tratto, in tutto o in parte, in ogni caso venisse meno, per ragioni di pubblico interesse, la necessità di uno o di tutti i servizi compresi nel contratto.

Art. 11 – Divieto di cessione del contratto e dei crediti - É assolutamente vietato all'aggiudicatario il subappalto nonché la cessione sotto qualsiasi for- ma, di tutto o di parte del contratto di appalto. É fatto assoluto divieto al me- desimo aggiudicatario di cedere a terzi i crediti derivanti dall'espletamento del servizio senza specifica autorizzazione scritta da parte del Comune.

In caso di inadempimento da parte dell'aggiudicatario degli obblighi di cui ai precedenti commi, il Comune ha facoltà di dichiarare risolto il contratto, con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Art. 12 – Obblighi dell'aggiudicatario nei confronti dei propri dipendenti L'impresa è tenuta ad osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, salute, assicurazione pre-

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videnziale, infortunistica e di assistenza dei lavoratori e di tutte le disposizioni contenute nelle vigenti leggi relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 13 – Esclusione della clausola arbitrale – Foro competente - Per la ri- soluzione di eventuali controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione del presente contratto, le parti escludono il ricorso ad arbitri e si rivolgono unicamente all'autorità giudiziaria ordinaria.

Il foro territorialmente competente è quello del Tribunale di Tempio Pausania.

Art. 14 – Utilizzo dei dati personali - Con la sottoscrizione del presente con- tratto, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecu- zione del contratto medesimo, dichiarano di essersi reciprocamente comunica- re tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

I trattamenti dei dati avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e sgg. del citato D. Lgs. 196/2003.

Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi recipro- camente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli ar- chivi elettronici e cartacei, fermo restando i diritti dell'interessato di cui all'art.

7 del citato decreto.

Art. 15 – Forma del contratto e spese - Il presente contratto viene stipulato nella forma della scrittura privata ai sensi dell'art. 11, comma 13 D.Lgs 163/2006 e dell'art. 37, comma 4 del Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti e sarà registrato in caso d’uso. Tutte le spese inerenti e conse- guenti al presente atto, di Registro ed accessorie inerenti gli atti occorrenti per

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l'intera gestione del lavoro, comprese le imposte di bollo, sono a totale carico dell'impresa senza diritto di rivalsa.

Art. 16 – Norme di rinvio - Per quanto non previsto dal presente contratto, si rinvia alle norme vigenti in materia, in particolare il D. Lgs. 163/2006, il D.P.R. 207/2010, la L.R. 5/2007 e il codice civile, in quanto applicabili all'af- fidamento in oggetto.

Il presente atto, scritto con mezzi elettronici su carta resa legale, di cui occupa n° 7 facciate intere e quanto della presente sino alle firme, è stato letto dalle parti che lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà, lo accettano e lo sot- toscrivono.

La ditta: Paolo Seddone ...

Il Comune: Arch. Giancarmelo Serra …...

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile vengono specificata- mente approvate le seguenti pattuizioni: art. 6 (penali), art 9 (risoluzione), art.

10 (recesso), art. 11 (divieto di cessione) e art. 13 (Esclusione della clausola arbitrale – Foro competente).

Tempio Pausania, 29 ottobre 2012

La ditta: Paolo Seddone ...

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