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Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia - Direzione

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Academic year: 2022

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Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia - Direzione

34123 TRIESTE - via Santi Martiri, 3 - tel. 040/4194111 - C.F. 80016740328 e-mail: direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it – PEC: drfr@postacert.istruzione.it

sito web: http://www.scuola.fvg.it/

A mezzo posta elettronica

Agli Enti Gestori delle Scuole Paritarie di ogni Ordine e Grado

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali di Gorizia, Pordenone, Trieste ed Udine Alle F.I.S.M. di Gorizia, Trieste, Pordenone ed

Udine

Alla Associazione FIDAE FVG

Al Sito istituzionale

Oggetto: Anno scolastico 2018/2019 – ripresa attività scolastica Scuole Paritarie di ogni ordine e grado.

Permanenza requisiti parità.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007, n. 267 e del Decreto Ministeriale attuativo 10 ottobre 2008, n. 83, il gestore o il rappresentante legale deve dichiarare al competente Ufficio Scolastico Regionale, entro il 30 settembre di ogni anno scolastico, la permanenza del possesso dei requisiti richiesti dalle norme in vigore. Si segnala che la documentazione sotto descritta deve essere inviata esclusivamente allo scrivente e non anche agli Ambiti Territoriali competenti per Provincia.

Le fonti normative che disciplinano il funzionamento delle scuole paritarie sono le seguenti, facilmente consultabili sul sito ministeriale

http://www.miur.gov.it/web/guest/cos-e-la-scuola-non-statale Leggi

Legge 10 marzo 2000, n. 62 - Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione;

Legge 3 febbraio 2006, n. 27, conversione in legge decreto-legge 5 dicembre 2005, n.250 - Articolo 1-bis: Norme in materia di scuole non statali

Regolamenti (previsti dall'art. 1-bis Legge 27/2006)

D.P.R. 9 gennaio 2008, n. 23 - Regolamento recante norme in materia di convenzioni con le scuole primarie paritarie ai sensi dell'articolo 1-bis legge 3 febbraio 2006, n. 2;

D.M. 29 novembre 2007, n. 267 - Disciplina delle modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento

Linee guida di attuazione dei regolamenti

Decreto ministeriale 10 ottobre 2008, n. 83 - Linee guida di attuazione del decreto 29 novembre 2007, n. 267 “Disciplina delle modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento”;

Decreto ministeriale 10 ottobre 2008, n. 84 - Linee guida applicative del D.P.R. 9 gennaio 2008, n. 23 “Regolamento recante norme in materia di convenzioni con le scuole primarie paritarie”.

Di seguito si ricordano a tutte le scuole paritarie della Regione, distinte per ordine e grado, gli adempimenti previsti dalla normativa in vigore inerenti la fase di avvio dell’anno scolastico.

MIUR.AOODRFVG.REGISTRO UFFICIALE(U).0006504.04-06-2018

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34123 TRIESTE - via Santi Martiri, 3 - tel. 040/4194111 - C.F. 80016740328 e-mail: direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it – PEC: drfr@postacert.istruzione.it

sito web: http://www.scuola.fvg.it/

SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE

I gestori delle scuole dell’infanzia paritarie dovranno far pervenire alla scrivente Direzione Regionale, entro il 30 settembre 2018, una unica dichiarazione ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, accompagnata da fotocopia del documento di identità del legale rappresentante previsto dall’art. 38 del citato Decreto, contenente i seguenti dati:

1. notifica avvio anno scolastico 2018/2019;

2. dati legale rappresentante (o delegato, con la specifica della delega);

3. dati ente gestore (partita I.V.A., codice fiscale, sede legale, sede istituzione scolastica, coordinate bancarie/postali, assoggettabilità fiscale Ires);

4. modalità di svolgimento dell’attività istituzionale (modello A da compilare allegato);

5. numero sezioni, classi ed alunni iscritti e frequentanti distinti per sezione (escluse le sezioni primavera che NON vanno indicate);

6. numero alunni disabili frequentanti documentati dai verbali delle commissioni sanitarie unitamente alle diagnosi funzionali rilasciate ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 185/06 dalle rispettive ASS di appartenenza. A tal scopo si richiama la nota dello scrivente Ufficio Scolastico Regionale prot. n. AOODRFR/4213 del 21 marzo 2011;

7. numero alunni stranieri;

8. elenco personale docente (nominativo, abilitazioni, titolo di studio, tipo e durata contratto, ore settimanali);

9. elenco personale non docente (nominativo, titolo di studio, mansioni, tipo e durata contratto, ore settimanali);

10. dati del coordinatore dell’attività didattica (titoli culturali e professionali e curriculum vitae);

11. calendario scolastico adottato in ottemperanza alla deliberazione della Giunta regionale n. 462 del 9 marzo 2018.

Si rammenta che il mantenimento della parità è garantito a condizione che venga data espressamente attuazione alla stipula di contratti individuali di lavoro per personale dirigente ed insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore.

Unitamente a quanto sopra, i gestori dovranno dichiarare, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445:

a) l’avvenuta attivazione degli organi collegiali;

b) che agli atti della scuola è conservata la delibera di adozione/scorrimento del P.T.O.F. da parte dei competenti organi collegiali;

c) la permanenza del possesso dei requisiti richiesti dalle norme vigenti al fine del mantenimento della parità;

d) L’IMPEGNO AD ADOTTARE UN BILANCIO DELLA SCUOLA CONFORME ALLE REGOLE DELLA PUBBLICITA’ VIGENTI PER LA SPECIFICA GESTIONE E COMUNQUE ACCESSIBILE A CHIUNQUE NELLA SCUOLA VI ABBIA UN INTERESSE QUALIFICATO CHE DEVE INDICARE CHIARAMENTE L’EVENTUALE FINANZIAMENTO DA PARTE DELLO STATO;

e) la disponibilità dei locali, delle attrezzature necessarie e della sussistenza di tutte le condizioni per il regolare svolgimento delle attività didattiche;

f) che i contratti individuali di lavoro del personale dirigente e docente della scuola rispettano i contratti collettivi nazionali;

g) il rispetto degli standard minimi di superficie di cui al D.M. 18/12/75;

h) la posizione della scuola in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.L.vo 81 del 9.4.2008.

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sito web: http://www.scuola.fvg.it/

SCUOLE PRIMARIE

I gestori delle scuole primarie paritarie dovranno far pervenire alla scrivente Direzione Regionale, entro il 30 settembre 2018, una unica dichiarazione ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 accompagnata da fotocopia del documento di identità del legale rappresentante previsto dall’art. 38 del citato Decreto, contenente i seguenti dati:

1 notifica avvio anno scolastico 2018/19;

2 dati legale rappresentante (o delegato, con la specifica della delega);

3 dati ente gestore (partita I.V.A.,codice fiscale, sede legale, sede istituzione scolastica, coordinate bancarie/postali, assoggettabilità fiscale Ires);

4 modalità di svolgimento dell’attività istituzionale (modello A da compilare allegato);

5 numero sezioni, classi ed alunni iscritti e frequentanti distinti per sezione con la specifica del nominativo dei singoli alunni, anche laddove siano presenti pluriclassi, che vanno comunque indicate distintamente;

6 numero alunni disabili;

7 numero alunni stranieri;

8 elenco personale docente (nominativo, abilitazioni, titolo di studio, tipo e durata contratto, ore settimanali);

9 elenco personale non docente (nominativo, titolo di studio, mansioni, tipo e durata contratto, ore settimanali);

10 dati del coordinatore dell’attività didattica/ Dirigente Scolastico (titoli culturali e professionali);

11 calendario scolastico adottato in ottemperanza alla deliberazione della Giunta regionale n. 462 del 9 marzo 2018.

Si rammenta che il mantenimento della parità è garantito a condizione che venga data espressamente attuazione alla stipula di contratti individuali di lavoro per personale dirigente ed insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore.

Unitamente a quanto sopra, i gestori dovranno dichiarare, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445:

a) l’avvenuta attivazione degli organi collegiali;

b) che agli atti della scuola è conservata la delibera di adozione/scorrimento del P.T.O.F. da parte dei competenti organi collegiali;

c) la permanenza del possesso dei requisiti richiesti dalle norme vigenti al fine del mantenimento della parità;

d) L’IMPEGNO AD ADOTTARE UN BILANCIO DELLA SCUOLA CONFORME ALLE REGOLE DELLA PUBBLICITA’ VIGENTI PER LA SPECIFICA GESTIONE E COMUNQUE ACCESSIBILE A CHIUNQUE NELLA SCUOLA VI ABBIA UN INTERESSE QUALIFICATO CHE DEVE INDICARE CHIARAMENTE L’EVENTUALE FINANZIAMENTO DA PARTE DELLO STATO;

e) la disponibilità dei locali, delle attrezzature necessarie e della sussistenza di tutte le condizioni per il regolare svolgimento delle attività didattiche;

f) che i contratti individuali di lavoro del personale dirigente e docente della scuola rispettano i contratti collettivi nazionali di settore fermo quanto previsto dall’art. 1, comma 5 della legge 10 marzo 2000, n. 62.

g) il rispetto degli standard minimi di superficie di cui al D.M. 18/12/75;

h) la posizione della scuola in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.L.vo 81 del 9.4.2008.

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SCUOLE PRIMARIE CONVENZIONATE

SOSTEGNO IN CONVENZIONE ALUNNI DISABILI.

Per quanto concerne gli alunni disabili iscritti e frequentanti le scuole primarie convenzionate, si richiama la nota dello scrivente Ufficio Scolastico Regionale prot. n. AOODRFR/4213 del 21 marzo 2011, ribadendo che i gestori devono trasmettere alla scrivente Direzione, in copia, i verbali delle commissioni sanitarie unitamente alle diagnosi funzionali rilasciate ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 185/06 dalle rispettive ASS di appartenenza.

I coordinatori e responsabili delle istituzioni scolastiche, inoltre, dovranno presentare sia l’elenco degli alunni disabili che hanno frequentato nell’a.s. 2017-2018, con le ore di sostegno di cui ciascuno ha fruito, sia l’elenco degli alunni disabili iscritti e frequentanti l’a.s. 2018-2019, evidenziando gli alunni disabili licenziati, confermati ed i nuovi iscritti al fine della modifica della convenzione in essere.

MODIFICA CONVENZIONI

Si richiama, ricordando le diverse scadenze per la modifica delle classi in Convenzione e delle ore di sostegno in Convenzione, la circolare prot. n. AOODRFR/4922 del 22 maggio 2012 emanata e trasmessa dallo scrivente a tutte le istituzioni scolastiche primarie paritarie e pubblicata sul sito istituzionale http://www.scuola.fvg.it/usr/fvg/USRFVG/scuola_non_statale/normativa/

SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO PARITARIE

I gestori delle scuole secondarie paritarie di primo e secondo grado dovranno far pervenire alla scrivente Direzione Regionale, entro il 30 settembre 2018, una unica dichiarazione ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, accompagnata da fotocopia del documento di identità del legale rappresentante previsto dall’art. 38 del citato Decreto, contenente i seguenti dati:

1. notifica avvio anno scolastico 2018/2019;

2. dati legale rappresentante (o delegato, con la specifica della delega);

3. dati ente gestore (partita I.V.A., codice fiscale, sede legale, sede istituzione scolastica, coordinate bancarie/postali, assoggettabilità fiscale Ires);

4. modalità di svolgimento dell’attività istituzionale (modello A da compilare allegato);

5. elenco nominativo degli alunni, distinti per classe, anche laddove siano presenti pluriclassi, che vanno indicate comunque distintamente, completo di dati anagrafici, specificazione del titolo di studio di accesso, scuola ed anno di conseguimento;

6. numero alunni disabili frequentanti documentati dai verbali delle commissioni sanitarie unitamente alle diagnosi funzionali rilasciate ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 185/06 dalle rispettive ASS di appartenenza. A tal scopo si richiama la nota dello scrivente Ufficio Scolastico Regionale prot. n. AOODRFR/4213 del 21 marzo 2011;

7. numero alunni stranieri;

8. elenco personale docente (nominativo, abilitazioni, titolo di studio, tipo e durata contratto, ore settimanali);

9. elenco nominativo del personale non docente indicante il titolo di studio, il tipo e la durata del contratto le ore settimanali di servizio prestato;

10. dati del coordinatore dell’attività didattica (dirigente scolastico) (titoli culturali e professionali e curriculum vitae);

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sito web: http://www.scuola.fvg.it/

11. quadro orario settimanale delle lezioni relativo a ciascuna classe funzionante ed il calendario scolastico adottato in ottemperanza alla deliberazione della Giunta regionale n. 462 del 9 marzo 2018.

Si rammenta che il mantenimento della parità è garantito a condizione che venga data espressamente attuazione alla stipula di contratti individuali di lavoro per personale dirigente ed insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore.

Deve essere inoltre prodotta una dichiarazione unica, a firma del legale rappresentante, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante:

a) l’avvenuta attivazione degli organi collegiali;

b) che agli atti della scuola è conservata la delibera di adozione/scorrimento del P.T.O.F. da parte dei competenti organi collegiali;

c) la permanenza del possesso dei requisiti richiesti dalle norme vigenti ai fini del mantenimento della parità;

d) L’IMPEGNO AD ADOTTARE UN BILANCIO DELLA SCUOLA CONFORME ALLE REGOLE DELLA PUBBLICITA’ VIGENTI PER LA SPECIFICA GESTIONE E COMUNQUE ACCESSIBILE A CHIUNQUE NELLA SCUOLA VI ABBIA UN INTERESSE QUALIFICATO CHE DEVE INDICARE CHIARAMENTE L’EVENTUALE FINANZIAMENTO DA PARTE DELLO STATO;

e) la disponibilità dei locali, delle attrezzature necessarie e della sussistenza di tutte le condizioni per il regolare svolgimento delle attività didattiche;

f) che i contratti individuali di lavoro del personale dirigente e docente della scuola rispettano i contratti collettivi nazionali di settore fermo quanto previsto dall’art. 1, comma 5 della legge 10 marzo 2000, n. 62;

g) il rispetto degli standard minimi di superficie di cui al D.M. 18/12/75;

h) la posizione della scuola in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.L.vo 81 del 9.4.2008.

SCUOLE PARITARIE DI OGNI ORDINE E GRADO

Si rammenta che qualsiasi mutamento degli elementi oggettivi (gestione, organizzazione, funzionamento, locali, ecc.) o soggettivi (legale rappresentante, coordinatore didattico, ente gestore, personale docente, ecc.) deve essere comunicato tempestivamente alla scrivente Direzione Regionale, che valuterà l’adozione dei provvedimenti conseguenti. A seguito della presa d’atto/autorizzazione delle sopra descritte modifiche, lo scrivente provvederà all’aggiornamento dei dati sul portale ministeriale Sidi – Anagrafe scuole non statali.

Si ribadisce, inoltre, che il mantenimento della parità è garantito a condizione che venga data espressamente attuazione alla stipula di contratti individuali di lavoro per personale dirigente ed insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore.

Si precisa nuovamente che è inibita allo scrivente la possibilità di modificare/inserire, nel portale ministeriale sopra citato, i dati relativi al coordinatore didattico ed ai dati relativi alle coordinate bancarie/postali.

La modifica delle coordinate bancarie in corso d’anno scolastico dovrà essere tempestivamente comunicata allo scrivente ed inoltrata unitamente alla comunicazione relativa al conto corrente dedicato.

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CONTO CORRENTE DEDICATO A.S. 2018/19

Codesti spettabili enti gestori sono pregati di unire alla documentazione fino ad ora descritta anche la comunicazione relativa al conto corrente dedicato di cui si allega copia. Tale documento è indispensabile ai fini dell’erogazione del contributo statale assegnato.

MODELLO A

Codesti spettabili enti gestori sono pregati di unire alla documentazione fino ad ora descritta anche la comunicazione relativa alle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell’art. 48 D.P.R. 445 del 28/12/2000 inerente la modalità di svolgimento dell’attività istituzionale. A tal fine si allega copia del documento da presentare debitamente compilato. Tale documento è indispensabile ai fini della liquidazione del contributo statale assegnabile ad ogni istituzione scolastica.

L’Ufficio Scolastico Regionale è titolare del diritto di verifica, anche a mezzo di apposite visite ispettive, dei requisiti prescritti dalla legge per il mantenimento della parità.

REVOCA DELLA PARITA’

La revoca della parità scolastica è disposta dal Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale competente per territorio, ai sensi del D.M. 83 del 10 ottobre 2008, articolo 5, comma 10 nei seguenti casi:

- libera determinazione del gestore;

- perdita anche di uno solo dei requisiti di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62 e all’articolo 353 del decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994;

- gravi irregolarità di funzionamento accertate (al riguardo si precisa che il TAR del Lazio, Sez.III bis, con sentenze n.7265/09 e n.7269/09, passate in giudicato, ha annullato l'art.1, comma 6, lettera f), del D.M.

n.267 del 29.11.2007. Per quanto sopra ne deriva l’annullamento del comma 4 dell’articolo 5 del D.M. 10 ottobre 2008, n. 83, per quanto concerne il riferimento al numero minimo di 8 alunni);

- accertata violazione dell’articolo 1-bis, comma 3, della legge n. 27 del 3 febbraio 2006;

- mancata attivazione di una stessa classe per più di due anni scolastici consecutivi;

- mancato completamento del corso, nel caso di riconoscimento della parità ad iniziare dalla prima classe.

RILEVAZIONI PORTALE MIUR SIDI

Si rammenta che le scuole dell’infanzia paritarie sono obbligate al corretto inserimento dei dati sul portale ministeriale Sidi – ex Rilevazioni Integrative e, dall’anno scolastico 2016/2017, anche dei dati relativi all’Anagrafe nazionale alunni, sul medesimo portale ministeriale Sidi. Si precisa che le sezioni primavera devono essere tenute distinte dalle sezioni infanzia ed evidenziate con diversa denominazione “sezione primavera…..”.

Gli altri ordini e gradi di scuole paritarie sono tenuti al corretto e puntuale inserimento dei dati relativi all’Anagrafe nazionale alunni, sullo stesso portale ministeriale Sidi, e, dall’anno scolastico 2016/2017, anche dei dati sul portale ministeriale Sidi – ex Rilevazioni Integrative.

BILANCIO DELLE SCUOLE PARITARIE

Si rammenta quanto disposto dalla normativa vigente in tema di bilancio delle scuole paritarie.

Tra i requisiti richiesti alla scuola paritaria dall’art. 1 comma 4, punto a) della l. 62/2000, e dall’articolo 3, comma 4, punto b. del Decreto ministeriale 10 ottobre 2008, n. 83 si richiama quello relativo alla “pubblicità dei bilanci”.

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Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia - Direzione

34123 TRIESTE - via Santi Martiri, 3 - tel. 040/4194111 - C.F. 80016740328 e-mail: direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it – PEC: drfr@postacert.istruzione.it

sito web: http://www.scuola.fvg.it/

L’Ente Gestore di ogni istituzione scolastica paritaria deve provvedere a redigere annualmente il bilancio della scuola secondo i criteri stabiliti dal codice civile. Come noto, le norme del codice civile sulla redazione del bilancio d’esercizio si articolano come segue:

a) i “postulati” di bilancio (o principi generali) che costituiscono la “base” del bilancio d’esercizio comprendenti:

- le “clausole generali” del bilancio (chiarezza, rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico);

- i “principi di redazione” del bilancio (prudenza, continuazione dell’attività dell’impresa, iscrizione dei soli utili realmente conseguiti, competenza, considerazione dei rischi e delle perdite, valutazione separata degli elementi eterogenei delle singole voci, continuità dei criteri di valutazione ed eventuali deroghe);

a) i “principi contabili”, che riguardano la rilevazione delle operazioni di gestione, la redazione degli schemi di bilancio ed i criteri di valutazione delle attività e delle passività del capitale di bilancio;

Il contenuto del bilancio d’esercizio è disciplinato in via generale, nel nostro ordinamento giuridico, in primis dal codice civile che regolamenta il contenuto dello stato patrimoniale, del conto economico, della nota integrativa, della relazione sulla gestione, della relazione semestrale delle società quotate, degli allegati al bilancio e della relazione dei sindaci.

Il bilancio deve essere inoltre pubblico ed accessibile a chiunque nella scuola vi abbia un interesse qualificato; deve inoltre evidenziare la componente di finanziamento statale.

Per quanto sopra si segnala che codesti spettabili Ambiti Territoriali non dovranno più richiedere alle scuole paritarie la relazione sull’impiego delle somme percepite quali contributi statali.

La presente circolare viene trasmessa a mezzo posta elettronica e pubblicata sul sito internet dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia nell’apposita sezione dedicata all’istruzione non statale.

Le Federazioni in indirizzo sono pregate di provvedere all’inoltro alle istituzioni scolastiche

aderenti.

il Dirigente Titolare dr. Igor Giacomini

(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e

normativa connessa)

Allegati: schede da compilare distinte per ordine e grado, schema tipo conto corrente dedicato, modello A.

Il referente per l’istruzione non statale Dr.ssa Monica Nardella

Recapito telefonico 040 4194140

Indirizzo posta elettronica: monica.nardella@istruzione.it

Firmato

digitalmente da GIACOMINI IGOR C=ITO=MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA/80185250 588

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