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A.L.A.C. ASSOCIAZIONE LIBERI AMMINISTRATORI CONDOMINIALI PER LA PROVINCIA DI CASERTA PRESENTA

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(1)

A.L.A.C.

PER LA PROVINCIA DI CASERTA ASSOCIAZIONE LIBERI

AMMINISTRATORI CONDOMINIALI

PRESENTA

Associazione Liberi Amministratori Condominiali

(2)

CORSO PROFESSIONALE DI AGGIORNAMENTO PER AMMINISTRATORE CONDOMINIALE

EX ART. 71 BIS DISP. ATT. C.C. E D.M. 13.08.2014 N°140

L

A GESTIONE DELL

EMERGENZA

EPIDEMIOLOGICA IN CONDOMINIO

(3)

LA RIUNIONE ASSEMBLEARE NELLA TERZA FASE COVID-19 LE PRECAUZIONI DA ADOTTARE

LA RIUNIONE A DISTANZA INTERPERSONALE

IL LUOGO FISICO SCELTO DALLAMMINISTRATORE

LA SCELTA DEL LUOGO DOPO IL D.L. 33/2020

LA GESTIONE INTERNA DEL LUOGO DELLASSEMBLEA LE MISURE DI SICUREZZA PER I CONDOMINI

LE SANZIONI

Associazione Liberi Amministratori Condominiali

(4)

LA RIUNIONE A DISTANZA INTERPERSONALE

L’art. 1, comma 10 del D.L. 33 del 16 maggio 2020 ha previsto la possibilità di organizzare riunioni che si svolgano garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Le assemblee di qualunque tipo, condominiali o societarie, ovvero di ogni altra forma di organizzazione collettiva, possono svolgersi in "presenza fisica" dei soggetti convocati, a condizione che siano organizzate in locali o spazi adeguati, eventualmente anche all'aperto, che assicurino il mantenimento continuativo della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro fra tutti i partecipanti, evitando dunque ogni forma di assembramento, nel rispetto delle norme sanitarie di contenimento della diffusione del contagio da Covid-19.

(5)

IL LUOGO FISICO SCELTO DALLAMMINISTRATORE

L'amministratore ha il potere di scegliere la sede che, in rapporto alle contingenti esigenze del momento, gli appare più opportuna, ma tale potere discrezionale incontra un duplice limite: in primo luogo il limite territoriale, costituito dalla necessità di scegliere una sede entro i confini della città in cui sorge l'edificio in condominio; un secondo limite è costituito, poi, dalla necessità che il luogo di riunione sia idoneo, per ragioni fisiche e morali, a consentire la presenza di tutti i condomini e l'ordinato svolgimento delle discussioni.

Questi principi si devono applicare anche per le assemblee dei caseggiati posti nelle località di villeggiatura che, normalmente, si svolgono nello studio dell’amministratore o nel palazzo stesso (o altro luogo idoneo) durante il periodo di vacanza, nel quale si può raggiungere la più alta concentrazione di partecipanti (secondo una parte della giurisprudenza, però, tutte le volte che i condomini non residenti sono oltre la metà dell’intero edificio è legittima la convocazione fuori dal Comune del condominio).

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LA SCELTA DEL LUOGO DOPO IL D.L. 33/2020

La distanza interpersonale di almeno un metro comporta l'utilizzo di un luogo ampio che può essere diverso da quello stabilito da una clausola del regolamento di condominio, atteso che le norme anti- contagio di natura pubblicistica prevalgono sulle disposizioni regolamentari.

Lo spazio (sanificato) dovrebbe essere scelto tenendo conto della distanza di un metro che dovrà essere rispettata in modo costante per tutta la durata della riunione (per sicurezza, quindi, si dovrebbe assicurare, con apposita segnaletica sul pavimento, almeno 4/5 mq per ogni condomino).

(7)

LA SCELTA DEL LUOGO DOPO IL D.L. 33/2020

È opportuno ricorrere ad un locale dotato di finestre da tenere aperte durante lo svolgimento dell'assemblea per assicurare una corretta aerazione (conseguentemente i locali sprovvisti di finestre non sono idonei).

L’amministratore dovrebbe escludere di utilizzare aree condominiali come cortili o aree verdi condominiali, a meno che tali spazi non si trovino ad una distanza - dagli altri fabbricati o dalla pubblica via - idonea a garantire il rispetto della normativa in materia di privacy, soprattutto tenendo conto che nella riunione la collettività condominiale potrebbe discorrere di questioni strettamente legate alla gestione di dati sensibili. Associazione Liberi Amministratori Condominiali

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LA SCELTA DEL LUOGO DOPO IL D.L. 33/2020

L’amministratore deve preferibilmente scegliere locali già sanificati ed organizzati per tali assemblee, preferendo quelle disponibili a rilasciare il certificato di avvenuta sanificazione rilasciato dall’azienda (specializzata ed autorizzata ad effettuare l’igienizzazione e la disinfezione), con indicazione della data che attesti quando sia avvenuta (da mostrare ai condomini).

La parte locatrice deve garantire che i locali sanificati sono rimasti chiusi ed inaccessibili fino al momento della consegna delle chiavi, confermando anche la preventiva sanificazione dei servizi igienici, delle sedie e dei tavoli che utilizzeranno i condomini, l’amministratore ed eventuali tecnici invitati

(9)

LA GESTIONE INTERNA DEL LUOGO DELLASSEMBLEA

Garantire il rispetto della distanza interpersonale di un metro, adottando alcune misure per l’accesso e l’uscita dal luogo della riunione prescelto.

Evitare inutili assembramenti, richiedendo ai condomini di non discutere preventivamente (ma anche dopo l’assemblea) i punti all’ordine del giorno in riunioni “pre-assembleari” davanti agli spazi antistanti il locale scelto, invitandoli ad utilizzare, ove presenti, gli accessi distinti per l'entrata e per l'uscita.

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LA RIUNIONE ASSEMBLEARE NELLA TERZA FASE COVID-19

L’art. 1.4 dell’ordinanza regionale del 15.10.2020

testé recita: “Salva ogni ulteriore determinazione

in conseguenza dell’andamento della situazione

epidemiologica quotidianamente rilevata,

sull’intero territorio regionale: … 1.4 è fatto

divieto di forme di aggregazione e/o riunioni,

al chiuso e all’aperto, anche connesse ad eventi

celebrativi, che si svolgano in forma di corteo

(ad es., cortei funebri) e comunque non in

forma statica e con postazioni fisse; … ”.

(11)

LA RIUNIONE ASSEMBLEARE NELLA TERZA FASE COVID-19

Come si evince dal contenuto dell’ordinanza il presidente della Regione Campania ha escluso il divieto di tutte le forme di aggregazione e/o riunioni, al chiuso e all’aperto che si svolgano in forma statica e con postazioni fisse.

Rimane possibile la celebrazione delle assemblee condominiali sempre che vengano celebrate mediante assegnazione ai partecipanti di una postazione fissa (sedie) ove devono stazionare in forma statica per tutto il tempo necessario per lo svolgimento dell’adunanza.

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LA RIUNIONE ASSEMBLEARE NELLA TERZA FASE COVID-19

L’art. 1 del D.P.C.M. del 18.10.2020, testé recita: “… è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza; … ”.

Non è stato previsto ancora una volta un divieto

della celebrazione delle assemblee, contenendo

l’integrazione del D.P.C.M. del 13.10.2020

soltanto una raccomandazione, che costituisce

un invito, ma non una disposizione, allo

svolgimento delle riunioni private (ndr.: si

considerano incluse anche le adunanze

assembleari) in modalità a distanza.

(13)

LA RIUNIONE ASSEMBLEARE NELLA TERZA FASE COVID-19

La circolare del Ministero dell'Interno del 20.10.2020 ha chiarito che le riunioni private sono ancora consentite in presenza, sebbene il loro svolgimento da remoto sia fatto oggetto di una forte raccomandazione. Si precisa che la distinzione tra riunioni private ed attività convegnistiche e congressuali, il cui svolgimento in presenza è sospeso, è da scrivere ad alcuni elementi estrinseci, possibile carattere ufficiale dei congressi e dei convegni, l'eventuale loro apertura alla stampa ed al pubblico, il fatto stesso che possano tenersi in locali pubblici o aperti al pubblico.

Elementi questi assenti, in tutto in parte, nelle riunioni private, come, ad esempio, nelle assemblee societarie, nelle assemblee di condominio, ecc.

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L

E MISURE DI SICUREZZA PER I CONDOMINI

Allegare all’avviso di convocazione le istruzioni per condomini, assumendo un ruolo attivo per favorire l’adozione delle misure anti-contagio.

Utilizzare il gel disinfettante in entrata e uscita;

evitare strette di mano; mantenere una distanza interpersonale di almeno un metro; praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie; non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; utilizzare mascherine e guanti monouso.

(15)

L

E MISURE DI SICUREZZA PER I CONDOMINI

Mettere a disposizione dei condomini liquidi igienizzanti all’entrata del locale e/o guanti di protezione che sono necessari per eventuali passaggi di carte e documenti da esaminare.

I partecipanti devono essere dotati di mascherine chirurgiche da utilizzarsi obbligatoriamente per tutto il tempo di svolgimento dell'assemblea.

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L

E MISURE DI SICUREZZA PER I CONDOMINI

Limitare il più possibile l’attività di scambio di documenti, assegni o denaro contante, invitando i condomini ad esaminare rendiconti e preventivi prima dell’assemblea, limitando i punti all’ordine del giorno, richiedendo ai partecipanti di non corrispondere i contributi condominiali in contanti in sede assembleare e suggerendo il ricorso al comodo e più sicuro home banking.

Suggerire ai condomini più anziani o a quelli affetti da patologie croniche o con stati di immunodepressione congenita o acquisita di ricorrere alle deleghe.

(17)

L

E SANZIONI

Secondo l'art. 2 del D.L. 33/2020 la violazione delle disposizioni in esso contenute, quindi anche dello svolgimento di riunioni non osservando il limite del metro di distanza per la sicurezza interpersonale, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 4, comma 1, D.L. 19/2020, cioè il rischio del pagamento di una somma da € 400 a € 3.000.

La sanzione può riguardare in primo luogo l’amministratore o i condomini che hanno convocato e organizzato direttamente la riunione ex art 66 disp. att. c.c.; in ogni caso i partecipanti che si rendono conto che il locale non è idoneo a consentire il rispetto del D.L. 33/2020 dovranno evitare di entrare in assemblea e potranno impugnare ogni delibera assunta dai condomini (illecitamente presenti), trattandosi di decisione da considerarsi radicalmente nulla.

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Riferimenti

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