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UNIONCAMERE LAZIO REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE

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UNIONCAMERE LAZIO

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE

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INDICE

Art. 1 - Oggetto e contenuto

Art. 2 - Organizzazione e gestione della cassa economale Art. 3 - Fondi di anticipazione a favore del cassiere

Art. 4 - Tipologia di spese economali ammissibili

Art. 5 - Anticipazioni e rimborso spese per missioni dei dipendenti Art. 6- Scritture contabili

Art. 7 - Doveri del cassiere Art. 8 - Responsabilità Art. 9- Norme finali e di rinvio Art. 10- Entrata in vigore

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ARTICOLO 1

(Oggetto e contenuto)

II presente Regolamento, disciplina in modo specifico il “Fondo di economato e spese” di cui all’art.

7 del Regolamento per la gestione Patrimoniale, Economica e Finanziaria, destinato al pagamento di spese economali, individuando la tipologia, i limiti di spesa e le modalità di espletamento.

Si indicano come economali, le spese al pagamento delle quali si deve provvedere immediatamente, secondo le modalità ed i limiti previsti dal presente regolamento, non essendo possibile esperire le procedure di rito.

Per tutte le altre operazioni si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di legge vigenti nonché le disposizioni contenute nel regolamento di Unioncamere Lazio in materia di acquisizioni in economia.

ARTICOLO 2

(Organizzazione e gestione della cassa economale)

La gestione della cassa, è affidata al cassiere dell’Unione ed ai suoi sostituti, in caso di assenza o impedimento dello stesso, formalmente incaricati con Deliberazione del Segretario generale ed individuati tra i dipendenti assegnati all’Ufficio Amministrazione. In caso di mancata nomina dei sostituti la gestione della cassa rientra nelle funzioni del Segretario generale.

I sostituti del cassiere hanno tutti gli obblighi, diritti e responsabilità connesse.

All’atto del passaggio delle funzioni, il cassiere che cessa dal servizio per qualunque causa dovrà procedere alla consegna degli atti e dei valori al subentrante, alla presenza del Segretario generale. Il cassiere che subentra non deve assumere le sue funzioni senza la preventiva verifica e presa in consegna del contante e di ogni altra consistenza.

Delle operazioni di consegna deve redigersi regolare verbale in triplice copia firmato da tutti gli intervenuti.

ARTICOLO 3

(Fondi di anticipazione a favore del cassiere)

All’inizio di ogni anno al Fondo economato viene attribuita un’anticipazione per un importo che viene fissato complessivamentein € 5.000,00, che costituisce il presunto fabbisogno di un anno per l’effettuazione dei pagamenti relativi alle spese di cui all’art. 4.

L’anticipazione dell’importo di cui al comma 1 è effettuata progressivamente durante l’anno in relazione all’andamento delle spese effettivamente sostenute. In linea di massima l’attribuzione dell’anticipazione è la seguente:

. € 2.500,00 all’inizio dell’anno;

. € 2.500,00 entro il mese di giugno.

(4)

Alla fine dell’esercizio il cassiere dovrà provvedere al riversamento sul conto corrente dell’Unione del fondo di dotazione residuo a sua disposizione.

Alla fine di ogni trimestre, il cassiere dovrà rendere il conto della propria gestione con tutte le documentazioni giustificative delle spese. Il conto sarà sottoposto al controllo del Segretario generale.

Il cassiere ed i suoi sostituti non devono fare delle somme ricevute in anticipazione un uso diverso da quello per il quale sono state concesse.

ARTICOLO 4

(Tipologia di spese economali ammissibili)

Il cassiere ed i suoi sostituti, possono utilizzare l’anticipazione ricevuta esclusivamente per le spese necessarie a far fronte ad esigenze di immediatezza ed urgenza, non programmabili e non compatibili con le ordinarie procedure di acquisizione.

Il Fondo di economato è destinato all’effettuazione di pagamenti per le categorie di spesa di cui all’art. 4 del D.P.R. 254/2005 e, nello specifico:

a) oneri per il funzionamento degli uffici, per riparazioni e manutenzioni di beni, per spese postali, per la gestione degli automezzi, per l’acquisto di giornali, di pubblicazioni periodiche;

b) lavori, provviste e forniture di beni e servizi urgenti il cui importo unitario non superi € 500,00 oltre IVA, spese di rappresentanza;

c) anticipi e rimborsi per missioni e trasferte dei dipendenti previamente autorizzati;

Le spese economali soggette a contenimento della spesa disposte da norme di legge di tempo in tempo in vigore non possono essere sostenute in misura superiore allo stanziamento di legge. Le spese sostenute in misura superiore ai suddetti limiti di legge resteranno a personale carico di chi le ha autorizzate, per la parte eccedente il limite.

Non si potranno effettuare acquisti di beni e servizi, comprese le fattispecie sopra indicate,in ogni caso attivabili tramite le ordinarie procedure di acquisto laddove non ricorrano i motivi di urgenza o siano di quantità/importo tale da poter ricorrere ai mercato elettronico, valutazione che sarà effettuata dai Responsabili di Dipartimento.

ARTICOLO 5

(Anticipazioni e rimborso spese per missioni dei dipendenti)

Per le trasferte o missioni di dipendenti può essere disposta, con autorizzazione del Dirigente del Dipartimento a cui è assegnato il dipendente, l’erogazione di una anticipazione da parte del cassiere dell’Ufficio amministrativo della spesa stimata per trasporto, vitto e alloggio che il dipendente dovrà sostenere nel corso della trasferta,con esclusione delle spese già sostenute dall’Unione, in conformità alle disposizioni contenute nel regolamento di Unioncamere Lazio per la gestione delle trasferte.

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Il dipendente che ha ricevuto l’anticipazione, al rientro dalla trasferta, nel presentare all’Ufficio amministrativo il “rendiconto trasferta”, rimette al cassiere dell’Unione la somma anticipata e non utilizzata. Il controllo dei rendiconto della missione da parte dell’Ufficio amministrativo, potrà evidenziare eventuali restituzioni di fondi anticipati per spese sostenute dai dipendente e non ammesse a rimborso.

Nel caso in cui, ottenuto l’anticipo, la trasferta venga annullata o rinviata a data da definirsi, il dipendente ha l’obbligo di provvedere all’immediata restituzione dell’importo ricevuto al cassiere.

Il rimborso delle spese di trasferta o missione, viene effettuato dal cassiere, previa presentazione del rendiconto trasferta” all’Ufficio amministrativo, cui compete il controllo dello stesso, secondo le disposizioni contenute nel richiamato regolamento per la gestione delle trasferte.

ARTICOLO 6

(Scritture contabili)

II cassiere deve curare l’aggiornamento costante della scheda contabile del conto della cassa nella quale registrare cronologicamente le operazioni. Tale scheda, redatta mediante supporti informatici, annualmente viene stampata, vistata e firmata dal cassiere e dal Segretario generale.

Con cadenza almeno trimestrale il Responsabile amministrativo, cui è affidato il ruolo di economo, redige un rendiconto della cassa da sottoporre alla ratifica del Segretario generale.

La gestione della cassa è soggetta al controllo trimestrale del Collegio dei Revisori dei Conti.

A fine esercizio, in ogni caso, il cassiere restituisce l’anticipazione con versamento dell’importo sul conto corrente bancario dell’Unione.

ARTICOLO 7

(Doveri del cassiere)

Il cassiere ed i suoi sostituti, sono personalmente responsabili delle somme ricevute in anticipazione o comunque riscosse sino a che non ne abbiano ottenuto regolare discarico.

Rispondono del proprio operato direttamente al Segretario generale.

Gli addetti alla “cassa economale” sono responsabili dei fondi custoditi, delle operazioni svolte, della conservazione delle relative pezze giustificative, della corretta registrazione delle operazioni contabili.

Eventuali furti devono essere immediatamente denunciati all’autorità competente. Copia della denuncia è trasmessa al Segretario generale.

Le differenze di cassa – eccedenze o differenze negative – eventualmente risultanti, devono essere comunicate immediatamente al Segretario generale.

In ambedue le ipotesi, previste dal comma precedente, si procederà ad apposita verifica; la stessa sarà finalizzata ad individuare, nel caso di eccedenze, il destinatario del rimborso e, ove non ne sia possibile l’individuazione, la relativa somma sarà versata sul conto corrente dell’Unione; nel caso

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di differenze negative, sentiti gli addetti alla cassa, si accerteranno i motivi delle stesse e, in caso di responsabilità, si procederà al reintegro delle somme da parte del responsabile dell’ammanco, salvo l’eventuale procedimento disciplinare ove ne ricorrano gli estremi.

ARTICOLO 8 (Responsabilità)

Ciascun soggetto coinvolto nell’utilizzo dei fondi per la gestione della cassa risponde della correttezza della gestione in relazione a quanto previsto dal presente regolamento. In particolare:

a) il cassiere ai fini dell’ottenimento del discarico è tenuto a verificare che:

. la spesa sostenuta rientri nelle tipologie ammesse dal presente regolamento e rispetti i limiti massimi ivi previsti, salvo eventuali deroghe;

. sussista la necessaria autorizzazione;

. sia rispettato l’obbligo di documentazione;

. vi sia la necessaria disponibilità nel conto di bilancio;

b) il Responsabile di Dipartimento che richiede la spesa è responsabile:

. della legittimità della spesa e della sua attinenza/compatibilità con i fini istituzionali dell’Unione;

. della compatibilità della spesa con i vincoli di legge e le disponibilità del budget assegnato;

c) il Responsabile amministrativo, nelle verifiche periodiche, deve accertare:

. la completezza della documentazione e la regolarità delle scritture;

. la coerenza della gestione con quanto previsto dal regolamento;

. la corretta imputazione contabile e la capienza dello stanziamento.

ARTICOLO 9

(Norme finali e di rinvio)

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si osservano le disposizioni della legge direttamente applicabili alle Unioni regionali delle Camere di Commercio.

ARTICOLO 10 (Entrata in vigore)

Il presente Regolamento entra in vigore alla data di esecutività della delibera di approvazione da parte della Giunta dell’ Unione regionale

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