• Non ci sono risultati.

377 del 3.11.2011 per il triennio del Tribunale di Alpha

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "377 del 3.11.2011 per il triennio del Tribunale di Alpha"

Copied!
2
0
0

Testo completo

(1)

N. 73

Oggetto: Pratica num. 5/FT/2012 - Modifica delle tabelle di organizzazione, effettuata con decreto n. 377 del 3.11.2011 per il triennio 2009-2011, del Tribunale di Alpha.

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 14 marzo 2012, ha adottato la seguente delibera:

"Letto il decreto n. 337 del 3.11.2011 con il quale il Presidente del Tribunale di Alpha ha provveduto ad assegnare un ruolo a esaurimento ad un GOT della Prima sezione civile, composto da procedimenti civili iscritti negli anni 2007/2008 e da definire entro il 2012.

Letto il parere favorevole espresso dal Consiglio Giudiziario in data 14.12.2011 OSSERVA

Il decreto non può essere approvato, pur dovendosi rilevare che le finalità perseguite sono degne della massima considerazione, anche in rapporto al programma di gestione del contenzioso civile predisposto ai sensi dell'art. 37 D.L. 98/2011 conv. in L. 111/2011.

Il par. 61.2, seconda parte, della circolare tabelle 2012/2014, ha previsto tre modelli di utilizzo dei GOT (l'affiancamento ai giudici togati, l'assegnazione di ruoli autonomi in caso di significative vacanze nell'organico dell'ufficio e la supplenza), le cui modalità operative sono state dettagliatamente descritte nella risoluzione del 25 gennaio 2012.

L'affidamento di un ruolo autonomo “ad esaurimento”, in assenza di significative vacanze di organico dell'ufficio, non rientra in nessuno dei tre modelli previsti dalla circolare.

Le medesime finalità, del resto, potrebbero essere agevolmente realizzate utilizzando il sistema dell'affiancamento ad uno o più giudici togati assegnatari di un ruolo aggiuntivo, secondo le direttive di cui alla citata risoluzione del 25 gennaio 2012.

Tanto premesso,

delibera

di non approvare il decreto n. 377 del 3.11.2011 del Presidente del Tribunale di Alpha.".

* * *

N. 148 (par. 61.2)

Oggetto: Pratica num. 610/FT/2012 - Modifica delle tabelle di organizzazione, per il triennio 2009-2011, del Tribunale di Alpha (decreto n. 2783 in data 2.11.2011).

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 2 maggio 2012, ha adottato la seguente delibera:

" Il Consiglio,

vista la modifica delle tabelle di organizzazione, per il triennio 2009-2011, del Tribunale di Alpha, effettuata con decreto n. 2783 in data 2 novembre 2011, con la quale il Presidente del Tribunale ha disposto l’assegnazione a tre magistrati onorari di ruoli autonomi formati con i procedimenti previsti dalla legge 9 gennaio 2004 n. 6 (procedure di “amministrazioni di sostegno) iscritti a far data dal 5 dicembre 2011 e la riassegnazione di tutti i procedimenti pendenti e in carico a ruoli di magistrati togati;

rilevato che il Consiglio Giudiziario nella seduta del 19 dicembre 2012 ha espresso parere favorevole;

considerato tale parere non è condivisibile per le seguenti ragioni:

• il provvedimento in esame non può essere approvato in quanto carente dei presupposti previsti normativamente per l’adozione del modulo organizzativo di assegnazione di ruoli autonomi ai G.O.T.;

(2)

• in particolare, il provvedimento è carente in ordine alla sussistenza del presupposto delle

“significative vacanze nell’organico dell’ufficio”, previsto dal paragrafo 61 della Nuova Circolare in materia di organizzazione tabellare;

• il Consiglio con risoluzione del 25 gennaio 2012 ha chiarito relativamente al modulo organizzativo dell’assegnazione ai G.O.T. di ruoli autonomi quanto segue:

<<…Il par. 61.2, seconda parte, n. 2, in controtendenza rispetto alla precedente circolare, ha previsto, come modalità di impiego della magistratura onoraria sicuramente residuale rispetto al modello dell'“affiancamento”, la possibilità di assegnazione di un ruolo autonomo, subordinando questa eventualità all'accertata sussistenza di “significative vacanze nell’organico dell’ufficio”.

omissis

Premesso che, negli uffici divisi in sezioni, le vacanze in organico considerate dalla norma possono anche essere quelle relative alla singola sezione dell'ufficio, occorre in primo luogo evitare di ingabbiare tale valutazione nell'ambito di uno stretto rapporto numerico tra pianta organica di diritto e copertura della stessa. Appare infatti opportuno considerare anche la “mancanza”

duratura (per usare la terminologia di cui all'art. 43bis O.G. e dipendente dalle cause più varie:

malattie; congedi ordinari o straordinari; ecc.) di magistrati, pur in servizio nell'ufficio, alla stregua di elemento capace di esaltare la valenza negativa di pur limitate – sulla carta – scoperture di organico, lasciando ampio spazio alla inevitabile, ma responsabile, discrezionalità del Dirigente dell'ufficio nel governo della complessa organizzazione giudiziaria1. Un valido sistema, allora, appare quello di collegare tale valutazione all'impossibilità di attivare gli ordinari strumenti destinati a sopperire alla sofferenza organizzativa indotta dalle carenze di organico, da impedimenti di magistrati titolari o da cause di altra natura, secondo la scansione disegnata dalla nuova circolare su applicazioni e supplenze del 21 luglio 20112….>>.

• nel caso in esame il Presidente del Tribunale ha giustificato l’adozione del provvedimento con la <<esigenza di contemperare la necessità della tempestiva adozione dei provvedimenti di sostegno, temporaneo o permanente, ….con quella di procedere ad una altrettanto sollecita trattazione degli affari contenziosi civili, nel cui gravoso disbrigo sono impegnati anche i tre giudici…..fra i quali sono suddivise le 910 procedure di amministrazioni di sostegno” attualmente aperte presso questo Tribunale>>;

• la situazione rappresentata dal Dirigente potrebbe giustificare l’utilizzo del modulo dell’affiancamento dei G.O.T. ai giudici togati, con assegnazione di ruoli aggiuntivi, mentre non consente il ricorso al modulo organizzativo adottato con il decreto in esame, ove si consideri, peraltro, che allo stato il Tribunale di Alpha non presenta alcuna scopertura nella pianta organica, né sono state rappresentate vacanze cc. dd. effettive, dovute ad assenze di magistrati che comportino una “mancanza” duratura (per usare la terminologia di cui all'art.

43bis O.G.) dipendente da cause come malattie, congedi straordinari etc;

delibera

di non approvare la modifica delle tabelle di organizzazione, per il triennio 2009-2011, del Tribunale di Alpha, adottata con decreto n. 2783 in data 2 novembre 2011.".

(1) In tal senso anche la Relazione alla circolare tabelle per il triennio 2012/2014.

2 Si legge al punto e) della Relazione alla circolare su applicazioni e supplenze del 21 luglio 2011 che “è stata introdotta una sorta di progressione nelle possibilità di utilizzo di tali strumenti di governo delle temporanee difficoltà organizzative, che impone di fare ricorso, nell’ordine, all’assegnazione interna e/o alla supplenza, alle tabelle infradistrettuali, al magistrato distrettuale, all’applicazione endodistrettuale e, come extrema ratio, all’applicazione extradistrettuale”.

Riferimenti

Documenti correlati

Ritenuto che da tale ragionamento derivi la conseguenza che il magistrato destinato a presiedere il Tribunale di Sorveglianza, in caso di mancanza o di impedimento del titolare,

vista la pratica avente ad oggetto la &lt;&lt; modifica delle tabelle di organizzazione, effettuata con decreto n. 67 del 13 settembre 2011 il Presidente del

Il Consiglio giudiziario presso la Corte di Appello di Epsilon rilevava inizialmente, con parere del 14 settembre 2011, l'impossibilità per la dott.ssa Prima di esercitare

Ammessa pertanto la legittimità della variazione tabellare urgente in oggetto, motivata nel caso di specie nel senso che “esigenze di funzionalità dell'ufficio, anche in vista della

di approvare i decreti 5 e 11 gennaio, 21 e 29 febbraio 2012 del Presidente del Tribunale di Alpha ad eccezione della parte concernente la destinazione in supplenza di un

- considerato che, nelle premesse del provvedimento, il Presidente del Tribunale ha rilevato che, l'assegnazione dei ruoli autonomi ai GOT si rende indispensabile

Visto il par.61.2, secondo comma, n.2, del capo VII della circolare sulla formazione delle tabelle che, nel caso di assegnazione di ruoli autonomi ai GOT, a

“- vista la modifica delle tabelle di organizzazione, per il triennio 2014-2016, del Tribunale di ...effettuata con decreti nn. alla Sezione GIP/GUP e