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1260/FT/2010 - Formazione delle tabelle di organizzazione, per il triennio del Tribunale di Sorveglianza di Alpha

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N. 49

Oggetto: Pratica num. 1260/FT/2010 - Formazione delle tabelle di organizzazione, per il triennio 2009-2011, del Tribunale di Sorveglianza di Alpha.

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 25 gennaio 2012, ha adottato la seguente delibera:

“- vista la proposta tabellare per il triennio 2009-2011 del Tribunale di Sorveglianza di Alpha, come riprodotta nella stampa del documento informatico;

- viste le osservazioni presentate da tutti i giudici del Tribunale di Sorveglianza e le controdeduzioni del Presidente;

- letto il parere espresso dal Consiglio giudiziario presso la Corte di Appello di Alpha, OSSERVA

Con delibere concernenti i periodi 2002-2003, 2004-2005 e 2006-2008 il Consiglio Superiore della Magistratura non approvava le proposte tabellari del Tribunale di sorveglianza di Alpha fornendo dettagliata motivazione circa le ragioni di dette decisioni.

In primo luogo veniva censurata la mancata adozione di un corretto criterio di distribuzione degli affari, basato sulla lettera iniziale del cognome dei condannati detenuti e liberi, tranne che per gli uffici di sorveglianza di Beta e Gamma in cui l’assegnazione tra i due giudici previsti in organico seguiva il criterio del numero pari/dispari assegnato al fascicolo.

Il par. 56 della circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio 2012-2014 (e analogamente le precedenti versioni) prevedono invece che il criterio per i condannati detenuti debba essere quello dell’istituto di detenzione, “combinato – in relazione alla diversa tipologia degli istituti di pena al numero complessivo dei detenuti definitivi - con altri criteri automatici. Per i condannati liberi devono essere previsti criteri obiettivi e predeterminati di assegnazione che garantiscano tendenzialmente la continuità di trattazione da parte di un medesimo magistrato”.

In secondo luogo si stigmatizzava l’assoluta inattendibilità dei dati statistici, come evidenziato in particolare nell’analisi effettuata dalla Commissione Flussi, che pure segnalava la notevole produttività dell’ufficio giudiziario.

Onde corrispondere ai ripetuti rilievi sopra segnalati il Presidente del Tribunale si Sorveglianza di Alpha, nel redigere il progetto organizzativo tabellare ora in esame, modificava il criterio di assegnazione degli affari, prevedendo una distribuzione fondata sul criterio dell’istituto di detenzione.

Il Presidente costituiva quindi tre nuovi dipartimenti: 1) quello c.d. di “Uno” con cinque magistrati, quello c.d. di “Due” con tre magistrati, e quello c.d. di “Tre” con due magistrati. Per ciascuno di questi tre dipartimenti il Presidente del Tribunale di Sorveglianza prevedeva la figura di un magistrato coordinatore e l’assegnazione degli affari sulla base della prima lettera del cognome del condannato. Precisava che il criterio avrebbe poi ricevuto a posteriori i necessari adattamenti, valutati i flussi del triennio precedente. Nessuna modifica viceversa riceveva il precedente criterio di distribuzione degli affari presso gli uffici di Sorveglianza di Beta e Gamma, pur avendo essi due addetti ciascuno.

Presentavano osservazioni a tale progetto tutti i magistrati dell’ufficio di sorveglianza di Alpha. Essi riferivano, tra l’altro, che:

- il precedente assetto aveva comunque dato buoni frutti, come era facile evincere dall’assenza di arretrato, ed aveva consentito la circolarità delle esperienze;

- il par. 56 della circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici non obbligava necessariamente alla scelta effettuata dal Presidente del Tribunale di Sorveglianza, essendo certamente utilizzabili differenti criteri automatici di distribuzione degli affari;

- era assolutamente incoerente mantenere il pregresso sistema di suddivisione degli affari per gli uffici di Sorveglianza di Beta e Gamma;

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- mancavano totalmente i flussi degli affari distinti per istituto penitenziario, cosicché non era possibile prevedere l’efficacia o meno del nuovo criterio di distribuzione degli affari;

- la ripartizione dei magistrati tra i nuovi dipartimenti istituiti non era stata in alcun modo motivata e comunque ignorava la differente qualità e quantità del lavoro delle diverse carceri. Si segnalava ad esempio che dagli istituti penitenziari di Uno e di Due proveniva la maggior parte delle istanze dei detenuti. E che presso la casa circondariale di Uno vi erano circa cento detenuti in regime di detenzione speciale ai sensi dell’art. 41 bis dell’ordinamento penitenziario e che nella medesima sede era allestito un importante centro clinico penitenziario, per cui vi erano molte complesse istanze per motivi di salute da esaminare. Si aggiungeva che la casa circondariale di Due era un Istituto a Trattamento Avanzato ed era sede di un progetto di trattamento specifico per i c.d. “sex offenders”. Mentre invece dal gruppo di istituti penitenziari di “Tre” provenivano un numero di gran lunga inferiore di istanze, per giunta di natura più semplice;

- non risultava adeguatamente motivata la scelta di suddividere la competenza tra i magistrati all’interno di ciascun gruppo assegnato al carcere sulla base delle lettere del cognome del detenuto e non invece sulla base dell’inserimento del condannato nel circuito di appartenenza, con conseguente disparità di lavoro e disomogeneità nelle funzioni di vigilanza;

- la scelta dei coordinatori dei gruppi sembrava essere avvenuta sulla sola base del criterio della anzianità di ruolo, criterio non rispondente alle previsioni tabellari;

- neppure vi era corrispondenza tra le lettere dei condannati detenuti e quelle dei condannati liberi, e ciò contrastava con l’esigenza che un unico magistrato seguisse il percorso integrale del singolo condannato;

- era indeterminata la previsione inerente la composizione dei collegi e i relativi criteri di rotazione per le udienze ex 41 bis o.p.;

- non era sufficientemente determinato il criterio di composizione dei collegi, quello di rotazione per le udienze ex 41 art bis o.p., il rapporto tra le udienze collegiali dei magistrati di Alpha e quelle dei magistrati di Beta e Gamma.

Il Presidente del Tribunale, dopo aver corretto alcuni errori materiali segnalati, controdeduceva rispetto alle osservazioni, rappresentando che:

- era stato previsto per il futuro un accurato monitoraggio dei carichi di lavoro, al fine di verificare ex post la bontà dei nuovi criteri di distribuzione degli affari;

- la differenziazione di lettere del cognome tra i condannati liberi e quelli detenuti era dovuta ad un tentativo di perequazione dei carichi;

- i criteri di composizione dei collegi erano da ritenersi adeguati.

Il Consiglio giudiziario presso la Corte di Appello di Alpha, dopo ripetuta interlocuzione con il Presidente del Tribunale di Sorveglianza, in data 13 luglio 2010 si esprimeva in senso favorevole all’approvazione del progetto tabellare, nei seguenti termini:

- fondate erano le osservazioni circa la totale inattendibilità dei dati acquisiti, soprattutto con riferimento al lavoro dei singoli magistrati, come ben evidenziato nella relazione della Commissione Flussi, e ciò nonostante l’introduzione del sistema informativo integrato SIUS. Il problema era peraltro strutturale, legato agli strumenti messi a disposizione ed alla carenza di personale amministrativo, giunto sino al 38% di scopertura rispetto all’organico pregresso;

- fondate erano altresì le osservazioni circa l’esigenza di una maggiore continuità di trattamento del medesimo condannato, prima detenuto e poi libero, onde non disperdere il necessario patrimonio di conoscenza in capo al singolo magistrato;

- quanto invece alle osservazioni principali, ovvero alla natura cogente o meno del criterio di cui al par. 56 della circolare sulla formazione delle tabelle degli uffici giudicanti si esprimeva parere complessivamente favorevole, stante anche la circostanza che per tre volte consecutive il progetto tabellare era già stato precedentemente bocciato.

Segnalava però il Consiglio giudiziario come sarebbe spettato a questo Consiglio Superiore valutare l’opportunità di una deroga al criterio di cui al par. 56 della circolare, alla luce delle criticità rappresentate, da ritenersi senz’altro corrispondenti al vero quanto alla segnalazione circa le

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caratteristiche peculiari degli istituti penitenziari del distretto di Alpha, e circa la forte differenziazione tra le carceri del circuito penitenziario metropolitano, di ostacolo ad una equa distribuzione del lavoro. Ed altresì rappresentava il Consiglio giudiziario come sarebbe spettato all’organo centrale di autogoverno valutare l’opportunità o meno di estendere (per motivi di omogeneità organizzativa) il nuovo modello di assegnazione degli affari sulla base degli istituti penitenziari anche agli uffici di sorveglianza di Beta e di Gamma, anch’essi composti da due giudici ciascuno.

Ritiene viceversa questo Consiglio Superiore che il progetto tabellare del Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Alpha, pur dandosi atto dello sforzo finalmente profuso per adeguarsi alle pregresse indicazioni ricevute, non possa essere approvato.

L’assenza dei dati disaggregati concernenti i singoli istituti penitenziari, come segnalato dalla commissione flussi, non consente infatti di valutare positivamente l’impatto delle modifiche dei criteri organizzativi previste nel progetto tabellare anche in considerazione delle segnalazioni e delle osservazioni formulate da tutti i magistrati del Tribunale di Sorveglianza.

In primo luogo appaiono fondate le considerazioni dei magistrati dell’ufficio circa il rischio che la suddivisione in tre dipartimenti realizzata dal Presidente possa generare forti sperequazioni nei carichi e perciò, a lungo termine, determinare tempi assai differenti nella risposta giudiziaria. In particolare, pur in assenza di dati statistici attendibili, appaiono significativi i rilievi circa la non rispondenza dei criteri di ripartizione dei giudici operata dal Presidente alla reale situazione di fatto dell’ufficio caratterizzato dal rilevantissimo maggior carico spettante ai dipartimenti di Uno e di Due rispetto a quello di Tre.

Irragionevole è poi la scelta di non prevedere la corrispondenza delle lettere dei cognomi per i condannati detenuti e per i condannati liberi, certamente in contrasto con l’esigenza di prevedere che un unico magistrato segua il percorso integrale del condannato. La perequazione dei carichi tra i diversi magistrati dell’ufficio, indicata dal Presidente del Tribunale come giustificazione della scelta, deve essere perseguita utilizzando altre modalità e non a danno di tale importante esigenza.

Individuati come sopra esposto i punti di criticità della proposta presentata, talmente rilevanti - soprattutto nella parte in cui costituisce i nuovi dipartimenti - da non consentire una approvazione con invito,

delibera

di non approvare il programma di organizzazione dell’ufficio del Tribunale di Sorveglianza di Alpha per il triennio 2009-2011, come riprodotto nella stampa del documento informatico, e fatto proprio dal Presidente della Corte di Appello di Alpha”.

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