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Oggetto: Pratica num. 522/FT/2011 - Modifica delle tabelle di organizzazione, per il triennio 2009-2011, del Tribunale di

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N. 29 (par. 35.7)

Oggetto: Pratica num. 522/FT/2011 - Modifica delle tabelle di organizzazione, per il triennio 2009-2011, del Tribunale di Alpha formulata con provvedimento n. 2 del 4 gennaio 2011.

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 1° giugno 2011, ha adottato la delibera di cui il seguente estratto del verbale:

OMISSIS

“- visto il fascicolo riguardante la modifica delle tabelle di organizzazione, per il triennio 2009- 2011, del Tribunale di Alpha, formulata con provvedimento n. 2 del 4 gennaio 2011;

- lette le osservazioni presentate e le controdeduzioni del Presidente del Tribunale di Alpha;

- considerato che il Consiglio Giudiziario ha espresso parere favorevole nella seduta del 21 febbraio 2011;

osserva quanto segue.

1. - Il decreto in esame.

Con decreto n. 2 del 4 gennaio 2011 il Presidente del Tribunale di Alpha, mutata la situazione dell'ufficio in ragione di carenze di organico comportanti una scopertura del 20%, provvedeva in via d'urgenza alla riassegnazione degli affari tra i magistrati del settore civile e penale.

In particolare e con specifico riferimento ai profili che poi sono stati oggetto di osservazioni, nella riorganizzazione del settore penale il Presidente assegnava alla dott.ssa Prima - titolare per l'anno 2011 di un ruolo monocratico di 127 processi- il ruolo monocratico lasciato vacante dal dott.

Secondo, collocato a riposo per limiti di età, limitatamente ai processi fissati nelle udienze del venerdì, per un totale di altri 516 processi e così complessivamente 643 processi. Disponeva, altresì, la ripartizione dei processi con rito monocratico di nuova assegnazione tra cinque giudici, compreso il Presidente di Sezione.

Inoltre, disponeva l'inserimento stabile (anziché in supplenza) anche del Presidente di Sezione nel turno direttissime, a rotazione con gli altri tre giudici della Sezione penale, in sostituzione e fino alla data dell'effettiva presa di possesso del primo giudice legittimato che sarebbe stato assegnato all'ufficio.

Prevedeva, infine, il mantenimento dei due collegi tabellarmente previsti (il primo presieduto dal Presidente di Sezione, il secondo dal giudice più anziano) composti da sei diversi magistrati, compresi gli applicati e i supplenti interni.

2. - Le osservazioni avverso il decreto e le controdeduzioni. Il parere del Consiglio Giudiziario Il Presidente di Sezione, dott.ssa Prima, presentava osservazioni, lamentando:

a) l'assegnazione a lei di un'ulteriore udienza monocratica settimanale, nel giorno di venerdì;

b) il suo inserimento in pianta stabile nel turno direttissime, incombenza particolarmente gravosa stante la peculiarità del circondario di Alpha;

c) la sua esclusione dalla presidenza di uno dei collegi e la sua assegnazione in qualità di presidente del collegio al quale erano attribuiti i processi provenienti dalla DDA.

La dott. Prima, ritenendo che il carico di lavoro in tal modo complessivamente assegnatole avrebbe finito per precludere o rendere estremamente gravoso l'esercizio delle funzioni di vigilanza e di coordinamento previste dall'Ordinamento Giudiziario, chiedeva al Consiglio Giudiziario di esprimere parere negativo “con particolare riguardo al suo inserimento nel turno delle direttissime”.

Il Presidente del Tribunale controdeduceva, osservando che:

- l'oggettiva gravosità caratterizza i ruoli di tutti i giudici monocratici della Sezione, rispetto ai quali, comunque, la dott. Prima godrebbe di un'assegnazione inferiore a quelle degli altri colleghi e dell'esonero dalla trattazione degli affari in materia di esecuzione;

- l'inserimento del Presidente di Sezione nel turno direttissime è provvedimento in astratto previsto dalle tabelle di organizzazione, approvate, che si giustifica in ragione della grave

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scopertura di organici e che, in ogni caso, è dettato in via del tutto temporanea, fino alla copertura effettiva di uno dei posti vacanti della Sezione;

- parimenti conforme alla previsione tabellare è la costituzione di due collegi, uno dei quali presieduto dal Presidente di Sezione e l'altro dal giudice più anziano; inoltre con precedente decreto era stato disposto che non fossero attribuiti al collegio della dott. Prima i processi istruiti dalla DDA.

Nella seduta del 21 febbraio 2011 il Consiglio Giudiziario esprimeva all'unanimità parere favorevole sul decreto in esame, rigettando le osservazioni della dott. Prima.

3. - La decisione del Consiglio.

Il decreto in esame è conforme ai criteri in materia tabellare e va, quindi, condiviso il parere favorevole del Consiglio Giudiziario di Beta.

Infondati, invero, sono i rilievi formulati avverso il suddetto decreto dalla dott. Prima, giacché le variazioni tabellari (tutte adeguatamente motivate in ragione dei carichi di lavoro e delle carenze di organico del Tribunale di Alpha), che riguardano l'assegnazione alla stessa del ruolo monocratico, la presidenza di uno dei due collegi della Sezione e l'inserimento temporaneo nel turno direttissime, sono legittime e non violano né la normativa primaria né quella secondaria in materia tabellare.

L'art. 47-quater dell'ordinamento giudiziario dispone che il Presidente di Sezione svolge la sua attività di direzione e vigilanza “oltre a svolgere il lavoro giudiziario”, senza alcuna limitazione qualitativa e quantitativa dello stesso.

Nella normativa secondaria in materia tabellare (circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari per il triennio 2009/2011) si ribadiscono le funzioni del Presidente di Sezione come previste dall'art. 47-quater citato (par. 35.1 della citata circolare) e si precisa che “la proposta tabellare deve indicare il lavoro giudiziario cui i Presidenti di Sezione debbono necessariamente concorrere, con la precisazione che ai medesimi dovrà essere assegnato un carico di lavoro nella misura di almeno la metà degli affari assegnati ai magistrati della Sezione” (par. 35.7).

Quindi, l'esonero dal lavoro giudiziario dei Presidenti di Sezione, previsto dalla norma sopra riportata, ha come parametro il carico di lavoro complessivo della Sezione, valendo come limite minimo la percentuale del 50% degli affari assegnati ai magistrati della stessa Sezione, percentuale variabile in rapporto alle diverse esigenze dell'ufficio, sicché è pacifico che quel limite minimo possa e debba essere superato per sopperire alle contingenti e gravi scoperture di organico.

Tanto premesso, il Consiglio

delibera

di approvare la modifica delle tabelle di organizzazione, per il triennio 2009-2011, del Tribunale di Alpha formulata con provvedimento n. 2 del 4 gennaio 2011”.

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