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2330/FT/2011 - Modifica delle tabelle di organizzazione, per il triennio del Tribunale di Alpha (decreti nn

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(1)

N. 55

Oggetto: Pratica num. 2330/FT/2011 - Modifica delle tabelle di organizzazione, per il triennio 2009-2011, del Tribunale di Alpha (decreti nn. 318 in data 19.9.2011 e 321 in data 20.9.2011 - applicazione dei GOT dottori Primo e Seconda, in via alternata, alla Sezione Riesame e Appello).

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 18 gennaio 2012, ha adottato la seguente delibera:

" Letti i decreti nn. 318 e 321, rispettivamente del 19.9.2011 e del 20.9.2011, con i quali il Presidente f.f. del Tribunale di Alpha ha “applicato in supplenza” i GOT dottori Primo e Seconda, in via alternata, alla Sezione Riesame e Appello, a decorrere dal 23.9.2011, in considerazione delle

“significative vacanze” esistenti nella sezione penale;

Letto il parere favorevole espresso dal Consiglio Giudiziario in data 19.10.2011 OSSERVA

I decreti non possono essere approvati, avendo determinato la stabile composizione tabellare di collegi con la presenza dei GOT, in applicazione di una disposizione (quella incentrata sulle significative vacanze in organico) dettata per l'affidamento di ruoli monocratici ai giudici onorari.

Il par. 61.2, seconda parte, n. 3), della circolare tabelle 2012/2014, consente, invece, di destinare i GOT nei collegi esclusivamente “in supplenza” dei giudici togati.

Il concetto di supplenza che viene in considerazione è quello delineato con chiarezza dal par. 1.1 della nuova circolare su applicazioni e supplenze del 21 luglio 2011, secondo cui la supplenza “è l'istituto al quale si fa ricorso, per assicurare il regolare esercizio della funzione giurisdizionale, in caso di assenza o di impedimento temporanei di un magistrato”.

Per tale forma di utilizzazione, dunque, si applicano in pieno tutte le regole dettate dalla circolare da ultimo citata sotto i profili dei presupposti legittimanti il ricorso ad essa, della procedura di scelta del supplente e della durata della relativa destinazione.

Ogni collegio, dunque, sia nel settore civile sia in quello penale, dovrà essere comunque formato tabellarmente con giudici professionali (non essendo la supplenza operativa per i casi di vacanza in organico), da indicare espressamente e che potranno essere al più sostituiti utilizzando la nozione estesa di “impedimento” di cui alla risoluzione del 16 luglio 2008, in tutte quelle situazioni non strettamente riconducibili ad impegni processuali coincidenti con una certa udienza, ma in cui debba comunque considerarsi il complessivo carico di lavoro del giudice in un determinato arco temporale, e quindi la trattazione di un certo numero di processi particolarmente impegnativi per complessità o numero delle parti in concomitanza dell'ordinario carico di lavoro. Nelle situazioni suddette ben può parlarsi di un impedimento contingente che può essere fronteggiato con l'utilizzazione di un GOT cui attribuire parte degli affari del giudice togato in tal modo impedito, fatti ovviamente salvi gli affari che il magistrato onorario non può comunque trattare.

Tanto premesso,

delibera

di non approvare i decreti nn. 318 e 321, rispettivamente del 19.9.2011 e del 20.9.2011, del Presidente f.f. del Tribunale di Alpha.".

* * * N. 63 (par. 61.2 n. 3)

Oggetto: Pratica num. 2408/FT/2011 - Modifica delle tabelle di organizzazione, per il triennio 2009-2011, del Tribunale di Alpha di cui al decreto n. 67 del 13 settembre 2011.

(2)

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 8 febbraio 2012, ha adottato la delibera di cui il seguente estratto del verbale:

OMISSIS

"Il Consiglio,

vista la pratica avente ad oggetto la << modifica delle tabelle di organizzazione, effettuata con decreto n. 67 del 13 settembre 2011 per il triennio 2009-2011, del Tribunale di Alpha (come riprodotta nella stampa del documento informatico- assegnazione competenze ai GOT) fatta propria dal Presidente della Corte di Appello di Alpha, a seguito di segnalazioni del 13.9.2011 e con il parere contrario espresso dal Consiglio Giudiziario nella seduta del 22.9.2011>>

osserva quanto segue.

1. - Con decreto n. 67 del 13 settembre 2011 il Presidente del Tribunale di Alpha, rilevata la situazione di carenze di organico della prima e della seconda sezione penale, entrambe con cinque giudici ciascuna, e dei carichi di lavoro di tali sezioni, richiamata la disposizione di cui al paragrafo 61.2 della Circolare per l’organizzazione tabellare, ha disposto che potessero essere utilizzati nei collegi delle citate sezioni giudici onorari in supplenza dei giudici professionali.

Nella seduta del 22 settembre 2011 il Consiglio Giudiziario di Alpha esprimeva parere non favorevole, motivando nel modo di seguito riportato: <<…. considerato che la circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari per il triennio 2012-2014 in tema di impiego dei giudici onorari di tribunale, al § 61 prevede: 1. la possibilità di destinazione dei GOT, in supplenza, anche a comporre i collegi, sia civili sia penali; 2. l’indicazione delle materie che possono essere devolute ai GOT, fermo restando in ogni caso il limite di cui all’art. 43 bis O.G.; 3. fermi i limiti di materia indicati, tre possibilità di impiego dei GOT: a) affiancamento a un giudice togato, assegnatario all’uopo di un ruolo aggiuntivo, che sarà gestito con l’ausilio del GOT; b) assegnazione di un ruolo autonomo, in caso di significative vacanze nell’organico dell’ufficio, con esclusione di alcune specifiche materie aggiuntive rispetto alle limitazioni di ordine generale; c) supplenza dei giudici togati, nei casi di impedimento previsti dalla normativa secondaria; evidenziato che la menzionata circolare impone che siano comunque specificati i criteri oggettivi e predeterminati di assegnazione degli affari devoluti ai GOT e di sostituzione dei giudici professionali, nell’osservanza dei limiti stabiliti dall’art. 43 bis O.G. e dalla normativa secondaria; considerato che, con il decreto in oggetto indicato n.67/11, il Presidente del Tribunale disponeva che “in variazione-integrazione della vigente tabella 2009-2011 ,…, i Presidenti di sezione del Tribunale di Alpha, nei limiti di materia fissati da normative primaria e secondaria, possano prevedere utilizzi di GOT anche nei collegi, per necessità ed in sostituzione di giudici professionali, in numero di uno per ogni collegio”, senza specificare i criteri oggettivi e predeterminati di assegnazione degli affari e di sostituzione dei giudici professionali, come previsto dal § 61.3, e ferma restando la delimitazione di ambito di cui al n. 3 del paragrafo 61.2, che consente l’impiego di GOT anche nei collegi soltanto in caso di supplenza, e quindi soltanto in caso di assenza o impedimento temporanei di un magistrato ed al di fuori delle ipotesi di vacanze nell’organico….>>.

2. – Il decreto in esame può essere approvato perché conforme alla normativa vigente in materia di utilizzazione del giudici onorari dei tribunali, così come novellata dal paragrafo 61 della Circolare in materia di organizzazione tabellare degli uffici giudiziari 2012 – 2014 (1).

(1) Il citato nuovo par. 61 dispone:

61. – Giudici onorari di tribunale

61.1 – Le proposte tabellari dovranno contenere specifiche indicazioni quanto alla destinazione ed alle funzioni dei giudici onorari di tribunale (GOT) assegnati, previa consultazione dei medesimi, alle singole sezioni degli uffici, ai sensi dell’art. 43 bis O.G..

61.2 – La proposta tabellare può prevedere l’impiego dei giudici onorari con i seguenti limiti:

1) per il settore civile:

a) i procedimenti cautelari e possessori, fatta eccezione per le domande proposte nel corso della causa di merito o del giudizio petitorio;

b) gli appelli avverso le sentenze del giudice di pace;

(3)

Già nella relazione illustrativa alla citata circolare sono state sottolineate le novità più rilevanti, costituite dalla risagomatura, in senso ampliativo, del perimetro delle materie nelle quali è possibile l’utilizzazione della magistratura onoraria e nella previsione di un triplice modello di impiego, maggiormente funzionale alle esigenze degli uffici, costituito, nell’ordine, dall’affiancamento al giudice togato, dall’assegnazione di un ruolo in caso di significative vacanze di organico e dalla destinazione in supplenza dei giudici togati, anche nei collegi.

Con recente risoluzione (delibera del 25 gennaio 2012) il Consiglio ha chiarito una serie di profili interpretativi in materia di moduli organizzativi dell’attività dei giudici onorari di tribunale.

Relativamente alla destinazione in supplenza si è precisato che il punto 61.2, seconda parte, n. 3) disciplina la forma finora considerata “ordinaria” di utilizzazione dei GOT, ossia la destinazione in supplenza.

Il concetto di supplenza che viene in considerazione è quello delineato con chiarezza dal par. 1.1 della nuova circolare su applicazioni e supplenze del 21 luglio 2011, secondo cui la supplenza “è l’istituto al quale si fa ricorso, per assicurare il regolare esercizio della funzione giurisdizionale, in caso di assenza o di impedimento temporanei di un magistrato”.

2) per il settore penale:

a) i procedimenti diversi da quelli previsti dall’art. 550 cpp;

b) i procedimenti che si trovino nella fase che comporti l’esercizio delle funzioni di giudice delle indagini preliminari o di giudice dell’udienza preliminare.

c) i procedimenti di appello del giudice di pace, come previsti dall’art. 39 D. Lgs. 28 agosto 2000, n. 274.

L’utilizzazione dei GOT può avvenire secondo i seguenti modelli:

1) Ciascun giudice togato può essere affiancato da un giudice onorario di tribunale nella trattazione di procedimenti individuati con criteri generali ed astratti.

Al giudice togato deve, in questo caso, essere affidato un ruolo aggiuntivo.

Nelle sezioni penali il giudice togato, celebrata l'udienza di comparizione ex art. 555 c.p.p., stabilisce quale dei procedimenti speciali e quali dibattimenti assegnare ai giudici onorari.

Nelle sezioni civili il giudice togato, con riferimento a ciascun procedimento, delega compiti e attività, anche istruttorie purchè non complesse, al giudice onorario, affidandogli con preferenza i tentativi di conciliazione e i procedimenti speciali previsti dagli art. 186 bis e 423, primo comma, c.p.c.;

2) In caso di significative vacanze nell’organico dell’ufficio, ai GOT può essere assegnato un ruolo, con esclusione delle seguenti materie:

a) per il settore civile:

- societaria e fallimentare;

- proprietà intellettuale ed industriale.

b) per il settore penale:

- i procedimenti tratti a giudizio con rito direttissimo.

In queste ipotesi il Presidente di sezione o, in mancanza, un giudice togato individuato con la procedura di cui al par.

33.7, esercita le funzioni di coordinatore e referente dei GOT per ciascuna sezione civile e penale o per la sezione promiscua.

3) Fermi tutti i limiti di materia su evidenziati, i giudici onorari possono comunque essere destinati in supplenza dei giudici professionali anche nei collegi.

61.3 – Nelle proposte, in ogni caso, debbono essere specificati i criteri oggettivi e predeterminati di assegnazione degli affari devoluti ai giudici onorari e di sostituzione dei giudici professionali, nell’osservanza dei limiti stabiliti dall’art.

43 bis O.G. e dalle disposizioni che precedono.

61.4 – Del deposito delle proposte tabellari deve essere data tempestiva comunicazione a tutti i giudici onorari di tribunale i quali possono prenderne visione e presentare le loro osservazioni per iscritto, oppure mediante posta elettronica, al Consiglio Giudiziario entro 10 giorni dalla comunicazione del deposito. Le osservazioni e deduzioni, ammesse solo per le loro attribuzioni, restano depositate ulteriori 5 giorni per consentire entro tale termine eventuali controdeduzioni.

61.5 – I dirigenti degli uffici giudiziari dovranno, in ogni caso, sia in sede centrale che in sede decentrata, favorire le attività dirette alla formazione professionale dei magistrati onorari.

61.6 – Ogni anno il dirigente dell’ufficio, entro il 31 dicembre, trasmette al Consiglio Giudiziario ed al CSM una relazione, da inserire nel fascicolo di cui al par. 17, sulle modalità di utilizzazione dei GOT e sui risultati conseguiti.

61.7 – Le norme di questo capo si applicano in quanto compatibili anche al ruolo dei magistrati onorari eventualmente istituiti in via temporanea.

(4)

Per tale forma di utilizzazione, dunque, si applicano in pieno tutte le regole dettate dalla circolare da ultimo citata sotto i profili dei presupposti legittimanti il ricorso ad essa, della procedura di scelta del supplente e della durata della relativa destinazione.

Anche tale forma di utilizzazione, dunque, è stata totalmente ricondotta nell'alveo del diritto tabellare, dovendo, in particolare, il Dirigente specificamente indicare nelle proposte tabellari i magistrati, ivi inclusi quelli onorari, destinati a svolgere compiti di supplenza nelle ipotesi di mancanza o temporaneo impedimento di quelli previsti quali titolari delle funzioni, in modo da permettere l’automatica identificazione del supplente per ciascun magistrato. A tal fine, ove manchi l’indicazione nominativa specifica, vanno indicati i criteri oggettivi da osservare nell’adozione del provvedimento di supplenza, con specifico riguardo alle modalità della scelta del supplente (par. 5 della circolare da ultimo citata).

Le novità principali sono sostanzialmente due. In primo luogo, la possibilità di destinare i GOT in supplenza del giudice professionale anche nei collegi, sia civili sia penali. In secondo luogo la residualità anche di tale forma di impiego rispetto a quella ordinaria dell'affiancamento.

Si è voluto, in concreto, regolamentare il fenomeno distorto della destinazione dei GOT in supplenza, anche prolungata, dei giudici professionali, per la gestione provvisoria e a rotazione – e dunque senza prospettive di raggiungimento di obiettivi di efficienza prefissati – di interi ruoli, senza alcuna distinzione per materia dei procedimenti chiamati in udienza. Valgono, infatti, per la destinazione in supplenza, tutti i limiti di materia individuati nello stesso paragrafo 61.

Pur essendo ancora utilizzabile tale strumento nelle ipotesi di “impedimento” esteso – così come teorizzato per la prima volta con la risoluzione del 16 luglio 2008 – è conseguenza della riconosciuta natura residuale, rispetto all'ipotesi di affiancamento, la limitazione della destinazione in supplenza, per impedimenti determinati da eccessivo carico di lavoro dei giudici monocratici, a situazioni effettivamente emergenziali.

Maggiore spazio di utilizzazione, invece, potrà avere la nozione “estesa” di impedimento del giudice togato nell'ambito della supplenza nei collegi, che dovranno comunque essere formati tabellarmente con giudici professionali (non essendo la supplenza operativa per i casi di vacanza in organico).

E', evidentemente, esclusa la possibilità di destinare due GOT in supplenza ad un medesimo collegio, per il divieto imposto dal par. 66.2 della circolare tabelle, a sua volta discendente dalla norma primaria di cui all'art. 97 O.G. (a tale criterio si è strettamente attenuto il Presidente del Tribunale nel caso in esame).

Quindi, con specifico riferimento alla destinazione in supplenza dei GOT nei collegi penali, non valgono i limiti di materia previsti invece per i giudici monocratici: a) i procedimenti diversi da quelli previsti dall’art. 550 cod. proc. pen.; b) i procedimenti che si trovino nella fase che comporti l’esercizio delle funzioni di giudice delle indagini preliminari o di giudice dell’udienza preliminare;

c) i procedimenti di appello del giudice di pace, come previsti dall’art. 39 D. Lgs. 28 agosto 2000, n. 274.

E’ ovvio, poi, sempre per quanto riguarda l’utilizzazione dei GOT nei collegi penali, che non è necessario che il Dirigente specifichi nella proposta <<i criteri oggettivi e predeterminati di assegnazione degli affari devoluti ai giudici onorari>>, giacché gli affari sono quelli trattati dal collegio e sono già predeterminati. Certo, sarà cura dei singoli Presidenti di Sezione vagliare la qualità dei processi, si da evitare che operi la supplenza nei casi di processi particolarmente complessi e delicati per la natura dei reati contestati, per il numero degli imputati e per tutti gli altri elementi che possano sconsigliare l’impiego del magistrato onorario.

In ordine poi ai <<criteri di sostituzione dei giudici professionali>>, proprio nell’ambito della citata nozione “estesa” di impedimento del giudice togato, va ribadito che i collegi dovranno comunque essere formati tabellarmente con giudici professionali (non essendo la supplenza operativa per i casi di vacanza in organico) e la supplenza del giudice onorario potrà operare anche quando il giudice professionale da sostituire sia impedito per concomitante impegno d’ufficio.

(5)

A tale disposizione dovrà attenersi nel caso di specie anche il Presidente del Tribunale di Alpha, sicché la destinazione in supplenza dei giudici onorari nella prima e della seconda sezione penale potrà avvenire solo nei collegi formati preventivamente da giudici professionali e in sostituzione di uno di questi ultimi in caso di impedimento anche per ragioni d’ufficio (per esempio, concomitante partecipazione all’altro dei collegi della stessa sezione).

Tanto premesso, il Consiglio

delibera

di approvare la modifica delle tabelle di organizzazione, per il triennio 2009-2011 del Tribunale di Alpha di cui al decreto n. 67 del 13 settembre 2011."

* * * N. 75 (par. 61.2 n. 3)

Oggetto: Pratica num. 172/FT/2012 - Modifica temporanea delle tabelle di organizzazione, per il triennio 2009-2011, del Tribunale di Alpha (decreto in data 25.10.2011 - riorganizzazione interna per la sostituzione della dott.ssa Prima in congedo per maternità).

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 14 marzo 2012, ha adottato la delibera di cui il seguente estratto del verbale:

OMISSIS

" Letto il decreto del 25.10.2011, con il quale il Presidente del Tribunale di Alpha ha provveduto a una riorganizzazione dell'ufficio in conseguenza del congedo per maternità della dott.ssa Prima.

Letto il parere favorevole espresso dal Consiglio Giudiziario in data 16.11.2011 OSSERVA

Il decreto può essere approvato, ad esclusione della parte in cui ha previsto la stabile composizione tabellare dei collegi civili con la presenza dei GOT.

Il par. 61.2, seconda parte, n. 3), della circolare tabelle 2012/2014, consente, infatti, di destinare i GOT nei collegi esclusivamente “in supplenza” dei giudici togati.

Il concetto di supplenza che viene in considerazione è quello delineato con chiarezza dal par. 1.1 della nuova circolare su applicazioni e supplenze del 21 luglio 2011, secondo cui la supplenza “è l'istituto al quale si fa ricorso, per assicurare il regolare esercizio della funzione giurisdizionale, in caso di assenza o di impedimento temporanei di un magistrato”.

Per tale forma di utilizzazione, dunque, si applicano in pieno tutte le regole dettate dalla circolare da ultimo citata sotto i profili dei presupposti legittimanti il ricorso ad essa, della procedura di scelta del supplente e della durata della relativa destinazione.

Ogni collegio, dunque, sia nel settore civile sia in quello penale, dovrà essere comunque formato tabellarmente con giudici professionali da indicare espressamente (non essendo la supplenza operativa per i casi di vacanza in organico) e che potranno essere, successivamente, sostituiti utilizzando la nozione estesa di “impedimento” ribadita nella risoluzione del 25 gennaio 2012, in tutte quelle situazioni non strettamente riconducibili ad impegni processuali coincidenti con una certa udienza, ma in cui debba comunque considerarsi il complessivo carico di lavoro del giudice in un determinato arco temporale, e quindi la trattazione di un certo numero di processi particolarmente impegnativi per complessità o numero delle parti in concomitanza dell'ordinario carico di lavoro. Nelle situazioni suddette ben può parlarsi di un impedimento contingente che può essere fronteggiato con l'utilizzazione di un GOT cui attribuire parte degli affari del giudice togato in tal modo impedito, fatti ovviamente salvi gli affari che il magistrato onorario non può comunque trattare.

Del resto, per il settore penale, il Presidente del Tribunale ha correttamente previsto, nell'ambito dello stesso decreto in esame, l'intervento dei GOT esclusivamente in supplenza dei giudici togati che tabellarmente sono destinati a comporre il collegio penale.

(6)

Tanto premesso,

delibera

di approvare il decreto del 25.10.2011 del Presidente del Tribunale di Alpha, ad esclusione della parte in cui ha previsto la stabile composizione tabellare dei collegi civili con la presenza dei GOT.".

* * *

N. 142 (par. 61.2)

Oggetto: Pratica num. 400/FT/2012 - Modifica delle tabelle di organizzazione, per il triennio 2009-2011, del Tribunale di Alpha (decreto n. 109 in data 18.1.2012 - riorganizzazione del settore civile e penale e rimodulazione delle competenze dei GOT).

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 4 aprile 2012, ha adottato la delibera di cui il seguente estratto del verbale:

OMISSIS

“Letto il decreto n. 109 del 18 gennaio 2012, con il quale il Presidente del Tribunale di Alpha ha provveduto a una riorganizzazione dell'ufficio, tra l'altro rimodulando anche le attribuzioni degli affari ai GOT.

Letto il parere favorevole espresso dal Consiglio Giudiziario in data 15 febbraio 2012 OSSERVA

Il decreto può essere approvato, ad esclusione della parte in cui ha previsto la stabile composizione tabellare dei collegi penale con la presenza dei GOT.

Il par. 61.2, seconda parte, n. 3), della circolare tabelle 2012/2014, consente, infatti, di destinare i GOT nei collegi esclusivamente “in supplenza” dei giudici togati.

Il concetto di supplenza che viene in considerazione è quello delineato con chiarezza dal par. 1.1 della nuova circolare su applicazioni e supplenze del 21 luglio 2011, secondo cui la supplenza “è l'istituto al quale si fa ricorso, per assicurare il regolare esercizio della funzione giurisdizionale, in caso di assenza o di impedimento temporanei di un magistrato”.

Per tale forma di utilizzazione, dunque, si applicano in pieno tutte le regole dettate dalla circolare da ultimo citata sotto i profili dei presupposti legittimanti il ricorso ad essa, della procedura di scelta del supplente e della durata della relativa destinazione.

Ogni collegio, dunque, sia nel settore civile sia in quello penale, dovrà essere comunque formato tabellarmente con giudici professionali da indicare espressamente (non essendo la supplenza operativa per i casi di vacanza in organico) e che potranno essere, successivamente, sostituiti utilizzando la nozione estesa di “impedimento” ribadita nella risoluzione del 25 gennaio 2012, in tutte quelle situazioni non strettamente riconducibili ad impegni processuali coincidenti con una certa udienza, ma in cui debba comunque considerarsi il complessivo carico di lavoro del giudice in un determinato arco temporale, e quindi la trattazione di un certo numero di processi particolarmente impegnativi per complessità o numero delle parti in concomitanza dell'ordinario carico di lavoro. Nelle situazioni suddette ben può parlarsi di un impedimento contingente che può essere fronteggiato con l'utilizzazione di un GOT cui attribuire parte degli affari del giudice togato in tal modo impedito, fatti ovviamente salvi gli affari che il magistrato onorario non può comunque trattare.

Tanto premesso

delibera

di approvare il decreto n. 109 del 18 gennaio 2012 del Presidente del Tribunale di Alpha, ad esclusione della parte in cui ha previsto la stabile composizione tabellare dei collegi penali con la presenza dei GOT”.

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