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COMUNE DI ZOLDO ALTO (PROVINCIA DI BELLUNO)

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COPIA N. 17

In data 23/07/2014 N° prot.

COMUNE DI ZOLDO ALTO

(PROVINCIA DI BELLUNO)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE I.U.C.

L’anno duemilaquattordici addì ventitre del mese di luglio alle ore 18:30 nella Residenza Municipale per determinazione del Sindaco si è riunito in seduta pubblica di prima convocazione il Consiglio Comunale.

Eseguito l’appello risultano:

N. Cognome e nome Presente Assente

1. Roberto MOLIN PRADEL Sindaco X

2. Max Enrico CORDELLA Consigliere X

3. Andrea RIZZARDINI Consigliere X

4. Linda DE ROCCO Consigliere X

5. Elia COSTA Consigliere X

6. Fabio MOLIN PRADEL Consigliere X

7. Amedeo SCARZANELLA Consigliere X

8. Simone ARNOLDO Consigliere X

9. Paolo BEZ Consigliere X

10. Tiziana FATTOR Consigliere X

Partecipa alla seduta il Dott. Rolando FONTAN , Segretario del Comune.

Il Signor Roberto MOLIN PRADEL constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. Invita a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato, compreso nell’ ordine del giorno dell’ odierna adunanza.

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OGGETTO : APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE ( I.U.C)

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI i commi dal 639 al 705 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014), con la quale è stata istituita la IUC - Imposta Unica Comunale (con decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che la IUC (imposta unica comunale) è composta da:

- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;

- TASI (tributo per i servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali;

- TARI (tassa sui rifiuti) componente servizi, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

VISTO il comma 703 dell’art. della Legge n. 174/2013, il quale stabilisce che l’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU;

VISTO il comma 704 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, il quale stabilisce l’abrogazione dell’articolo 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, istitutivo della TARES: con l’introduzione della TASI infatti viene contestualmente abolita la maggiorazione TARES, anch’essa originariamente destinata a copertura dei servizi indivisibili;

RICHIAMATO il comma 683 dell’art. 1 della L. 147/2013, il quale stabilisce che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

RITENUTO opportuno, in considerazione della situazione economica di molti anziani pensionati, riconoscere l’equiparazione ad abitazione principale alle unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l’agevolazione operi limitatamente ad una sola unità immobiliare ed alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500,00, nel rispetto dei vincoli fissati dall’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011;

RICONOSCIUTA altresì l’esigenza, in considerazione della situazione finanziaria di questo ente, di eliminare l’equiparazione ad abitazione principale e relative pertinenze delle unità immobiliari possedute dai cittadini italiani non residenti nel Territorio dello Stato (AIRE);

DATO ATTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

TENUTO CONTO della necessità di coordinamento normativo e regolamentare riguardante la disciplina dell’IMU con la legge 27 dicembre 2013 n. 147;

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RAVVISATA l’opportunità di adottare un Regolamento IUC che comprenda al suo interno la disciplina delle componenti IMU, TARI e TASI;

VISTO il “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC)” allegato alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale costituita da 4 diverse Parti:

corrispondenti a :

1) Parte Prima – Disposizioni generali IUC

2) Parte Seconda – Regolamento per la disciplina dell’ IMU 3) Parte Terza – Regolamento per la disciplina della TARI 4) Parte Quarta – Regolamento per la disciplina della TASI;

VISTO l’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, il quale dispone che:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

VISTI i Decreti Ministeriali in data 19/12/2013, 13/02/2014 ed il decreto del 29/04/2014 che ha differito al 31 luglio 2014 il termine per la deliberazione da parte degli Enti Locali del Bilancio di Previsione per l’anno 2014 (termine ulteriormente differito al 30/09/2014 con parere

favorevole del 10 luglio espresso dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali);

DATO ATTO che, a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO altresì lo Statuto Comunale;

VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore dei conti, ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs.

267/2000, così come modificato dall’art. 3 comma 1 del D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito in Legge n. 213 del 7 dicembre 2012;

VISTO il seguente parere favorevole in merito alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 267/2000;

SENTITI:

-il Sindaco che relaziona evidenziando come una tra le principali novità è la non equiparazione delle abitazioni di chi è iscritto all'Aire come abitazione principale ma come abitazione secondaria.

Ricorda la conferma dell'equiparazione alla prima casa per le abitazione concesse al titolo di comodato per i parenti di primo grado.. Inoltre ricorda altre lievi modifiche apportate al regolamento Tari. Fa presente come la TASI non sia altro che un IMU mascherata e che ha creato lavoro e difficoltà agli uffici e cittadini.

-il Consigliere Arnoldo Simone che sottolinea come alla luce dell'ipotesi di fusione fra Forno di Zoldo e Zoldo Alto sarebbe stato meglio cercare una maggiore integrazione ed una maggiore omogeneizzazione della pressione fiscale e della tassazione in genere tra i due Comuni;

- Il Sindaco risponde che l’Amministrazione Comunale ha come prima necessità il pareggio di Bilancio. E’ più che evidente che le tariffe sono state determinate per la quadratura dello stesso.

Inoltre invita il Consigliere Arnoldo Simone a documentarsi sui trasferimenti e alla consistenza del Fondo di Solidarietà Comunale sia in entrata che in uscita. Se esistesse una proporzionalità di

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trasferimenti dei Comuni forse un ragionamento su questo tema si sarebbe potuto fare. Altrimenti si poteva anche approvare un bilancio in perdita, ma evidentemente non era il caso.

- Il Consigliere Arnoldo Simone ribadisce la sua posizione.

CON voti n. 6 (sei) favorevoli, n. 1 astenuto (Arnoldo Simone ) espressi per alzata di mano, dai n. 7 (sette) Consiglieri presenti e votanti sui n. 10 (dieci) assegnati;

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) di dare atto che con l’allegato “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC)” si provvede, tra l’altro, al coordinamento normativo e regolamentare riguardante la disciplina dell’IMU con la Legge 27 dicembre 2013 n. 147;

3) di approvare il “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC)” come da allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

4) di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1°

gennaio 2014, data di istituzione della IUC Imposta Unica Comunale;

5) di dare atto che i tributi di cui al presente Regolamento saranno gestiti in forma associata con l’Unione Montana Cadore-Longaronese-Zoldo a completamento della gestione già in atto.

6) di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all’Imposta Unica Comunale IUC, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;

C.C. 017/2014

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COMUNE DI ZOLDO ALTO

UNIONE MONTANA CADORE LONGARONESE ZOLDO PROVINCIA DI BELLUNO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE

I.U.C.

I.U.C.

I.U.C.

I.U.C.

Approvato con delibera del Consiglio comunale n.17 del 23 luglio 2014

INDICE

1) Parte Prima – Disposizioni generali IUC

2) Parte Seconda – Regolamento per la disciplina dell’ IMU 3) Parte Terza – Regolamento per la disciplina della TARI 4) Parte Quarta – Regolamento per la disciplina della TASI;

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PARTE PRIMA

- DISPOSIZIONI GENERALI DELLA I.U.C. - Art. 1. Oggetto del Regolamento

Art. 2. Presupposto Art. 3. Soggetto attivo

Art. 4. Componenti della I.U.C.

Art. 5. Dichiarazione

Art. 6. Rimborsi e compensazione Art. 7. Funzionario Responsabile Art. 8. Verifiche e Accertamenti Art. 9. Sanzioni ed Interessi Art. 10. Riscossione coattiva Art. 11. Importi minimi

Art. 12. Trattamento dei dati personali Art. 13. Norma di Rinvio

Art. 14. Entrata in vigore e norme finali

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DISPOSIZIONI GENERALI ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’art. 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446, disciplina l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC) nel Comune di Zoldo Alto , istituita dall’art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27.12.2013, n. 147:

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2 PRESUPPOSTO

1. L’imposta unica comunale si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

ART. 3 SOGGETTO ATTIVO

1. E’ soggetto attivo dell’imposta il Comune di Zoldo Alto per gli immobili soggetti all’imposta che insistono sul suo territorio.

ART. 4 COMPONENTI DELLA I..U.C.

1. L’imposta si articola in due componenti:

- la componente patrimoniale, costituita dall’imposta municipale propria (IMU) di cui

all’art. 13 del D.L. 6.12.2011, n° 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22.12.2011, n° 214, - la componente per i servizi indivisibili (TASI), di cui all’art. 1, commi 669-679 della Legge 27.12.2013,

n° 147, destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali.;

- nella tassa sui rifiuti (TARI), di cui all’art. 1, commi 641-666, della Legge 27.12.2013, n° 147, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

ART. 5 DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa all’imposta unica comunale entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.

2. Per la presentazione della dichiarazione IMU restano ferme le specifiche norme legislative e quanto disposto dall’ art. 12 del Regolamento approvato.

3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU. In sede di prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell’IMU o della previgente ICI, contenenti tutti gli elementi utili per l’applicazione del tributo. Tutti i possessori di immobili soggetti alla TASI che non hanno presentato nel tempo una valida dichiarazione ICI o IMU, ovvero la cui dichiarazione non contiene tutti gli elementi necessari per applicare il tributo, nonché tutti i detentori degli stessi, sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI nel termine indicato dal precedente comma 1.

4. Per la presentazione della dichiarazione TARI si applicano le norme dell’articolo 26 del Regolamento approvato.

ART. 6 RIMBORSI

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.

3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura del vigente tasso legale di cui all’art. 1284 del C.C. calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

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4. Non si procede al rimborso di somme per importi pari o inferiori ad € 12,00 limiti minimi di versamento fissati all’art. 11 del presente regolamento.

ART. 7 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell’art. 1, comma 692, della Legge 147/2013, la Giunta designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizioso per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge. La Giunta può altresì nominare responsabili differenti per i singoli tributi/imposta componenti l’imposta unica comunale.

Nel caso di gestione in forma associata conferita all’Unione Montana di singoli tributi/imposta la Giunta designerà il funzionario indicato dal Presidente dell’Unione stessa.

ART. 8 VERIFICHE E ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentante dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione dell’imposta e tributi. A tal fine può:

a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;

b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti di singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti,

c) accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l’ente procede all’accertamento in base di presunzioni semplici di cui all’art, 2729 del codice civile.

d) utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all’ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:

- delle concessioni per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, - delle comunicazioni di fine lavori ricevute,

- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l’uso dei locali ed aree,

- dei provvedimenti relativi all’esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti,

- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

3. Ai fini dell’attività di accertamento della TARI, il Comune, per le unità immobiliari a superficie ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbani, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l’80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell’art. 1, comma 646, della L. 147/2013.

4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l’insufficienza o la tardività del versamento, ovvero l’infedeltà, l’incompletezza o l’omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica, anche a mezzo raccomandata A.R., di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d’ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell’art. 1 della Legge 296/2006, comprensivo del tributo/imposta o del maggior tributo/imposta dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese.

L’avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo. L’avviso di accertamento relativo ad un medesimo periodo d’imposta può riguardare congiuntamente tutti i tributi componenti la IUC o anche solo uno o alcuni di essi, potendosi altresì emettere anche più avvisi per una medesima annualità, purchè riguardanti tributi diversi o violazioni differenti.

5. Il versamento delle somme dovute a seguito di notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato – F/24.

6. Qualora le somme complessivamente indicate negli avvisi, comprese le sanzioni e gli interessi applicabili, siano superiori ad €. 1.000,00 il contribuente può richiedere, non oltre il termine di versamento, una rateazione sino a 6 rate bimestrali, oltre agli interessi legali. L’utente decade dalla rateazione nel caso di ritardo superiore a quindici giorni dal versamento, anche di una sola rata.

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7. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all’intervenuta definitività.

ART. 9 SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell’imposta unica comunale risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze, viene irrogata la sanzione del 30% dell’importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall’art. 13 del Decreto Legislativo 472/97. Nel caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell’art.

17, comma 3 del Decreto Legislativo 472/97.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta a eventuali questionari, entro il termine di 60 giorni dalla notifica degli stessi, si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.

3. Le sanzioni di cui al precedente comma è ridotta ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento dell’imposta/ tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.

4. Sulle somme dovute per l’imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi di cui all’art. 6 comma 3 del presente regolamento.

ART. 10 RISCOSSIONE COATTIVA

1. In caso di mancato integrale pagamento dell’avviso di cui al precedente articolo 64, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle

normative vigenti.

2. La notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’avviso di accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell’art. 1, comma 163, della L. 296/2006.

ART. 11 IMPORTI MINIMI

1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l’importo

complessivamente dovuto, inclusivo di imposta/tributo, interessi e sanzioni è inferiore a 12 (dodici) euro, con riferimento ad ogni periodo di imposta, esclusa l’ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

ART. 12 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti ai fini dell’applicazione dell’imposta Unica Comunale (IMU/TARI/TASI) sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003.

ART. 13 NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina dell’imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi comunali (TASI) e della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamenti vigenti applicabili.

ART. 14 ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2014.

2. Alla data di entrata in vigore dell’imposta I.U.C. disciplinata dal presente regolamento, a norma dell’art. 1, comma 704, della L. 147/2013 è soppressa l’applicazione della TARES, nonché della maggiorazione statale alla TARES di cui all’art. 14, del D.L. 20172011. Rimane comunque ferma l’applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentati per lo svolgimento dell’attività di accertamento dell’imposta relativa alle annualità pregresse.

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COMUNE DI ZOLDO ALTO

UNIONE MONTANA CADORE LONGARONESE ZOLDO PROVINCIA DI BELLUNO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMU REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMU REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMU REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMU

COMPONENTE PATRIMONIALE COMPONENTE PATRIMONIALE COMPONENTE PATRIMONIALE COMPONENTE PATRIMONIALE

DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE I.U.C DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE I.U.C DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE I.U.C DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE I.U.C

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 23/07/2014

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PARTE SECONDA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’ I.M.U.

INDICE Art. 1. Oggetto

Art. 2. Presupposto dell’imposta

Art. 3. Definizione di fabbricato, area fabbricabile, terreno agricolo e abitazione principale Art. 4. Soggetto passivo

Art. 5. Soggetto attivo Art. 6. Base imponibile Art. 7. Esenzioni

Art. 8. Determinazione delle aliquote

Art. 9. Detrazione per abitazione principale e pertinenze Art. 10. Fabbricati equiparati all’abitazione principale

Art. 11. Riduzione fabbricati inagibili ed inabitabili e fabbricati di interesse storico Art. 12. Dichiarazioni

Art. 13. Versamenti

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Articolo 1 Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l’applicazione dell’imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011, n. 214, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13, dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs 14/03/2011, n. 23, dall’art. 4 del D.L. 2/03/2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 26/04/2012, n. 44, dall’art. 1, comma 380, della Legge 24/12/2012, n. 228 e dall’art. 1, commi 707-729, della Legge 27/12/2013, n. 147. Per quanto non previsto dal presente titolo si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Il Regolamento viene adottato allo scopo di:

a) ridurre gli adempimenti in capo ai cittadini,

b) semplificare e razionalizzare i procedimenti di accertamento,

c) potenziare la capacità di controllo e di verifica della platea contributiva,

d) indicare i procedimenti per una corretta, efficace, efficiente ed economica gestione del tributo.

Articolo 2 Presupposto dell’imposta

1. Presupposto dell’imposta è il possesso di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 30 settembre 1992, n. 504. E’ esclusa a decorrere dal 01/01/2014, l’abitazione principale e le pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9.

2. L'imposta municipale propria, non si applica altresì:

a. alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

b. ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/06/2008 del Ministro delle infrastrutture;

c. alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

d. ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Articolo 3

Definizione di fabbricato, area fabbricabile, terreno agricolo e abitazione principale

Con la definizione di fabbricati ed aree, ai fini dell’applicazione dell’imposta di cui all’articolo 1, si intende:

a. Per fabbricato si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza, come risultante dalle mappe catastali o dagli elaborati planimetrici, o comunque dichiarata. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.

Per i fabbricati censiti al Catasto Fabbricati nelle categorie catastali “senza rendita” F/2, F/3 e F/4 in zona agricola e rurale, fabbricati censiti al Catasto Terreni con qualità “Enti Urbano” per i quali risulta effettuato il tipo mappale senza dar corso al relativo accatastamento, e fabbricati comunque presenti sul territorio nazionale, anche se non iscritti in catasto, il Comune stabilisce con atto deliberativo il valore venale in comune commercio da utilizzare ai fini dell’applicazione dell’I.M.U., da moltiplicare per la superficie lorda complessiva del fabbricato, intesa quale superficie dell’area di

“sedime” (area di ingombro del fabbricato sul terreno), moltiplicata per il numero dei piani,

b. Per area fabbricabile si intende l’area utilizzata o utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi del Comune; è sufficiente la previsione dello strumento

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urbanistico generale e che esso sia stato adottato dal Comune, indipendentemente dalla sua approvazione da parte di enti terzi (Regione, Provincia, …) e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo. Inoltre, si intende area fabbricabile l’area utilizzata o utilizzabile a scopo edificatorio in base alle possibilità effettive di edificazione, indipendentemente dagli strumenti urbanistici.

Rientrano, pertanto, nel concetto di aree fabbricabili anche i seguenti immobili: 1) le aree con estensione inferiore a quella minima occorrente secondo i regolamenti urbanistici vigenti nel periodo d’imposta, che però - in quanto limitrofe ad altre aree in edificate - si mostrino idonee ad essere incluse in progetti edificatori riguardanti altri suoli; 2) le aree (comprendendo non solo l’area di risulta ma anche quella pertinenziale che consente di determinare la volumetria massima edificabile) nelle quali sono in atto interventi di demolizione, recupero e ristrutturazione di fabbricati; 3) le aree che, pur non risultando edificabili in base agli strumenti urbanistici, sono, di fatto, utilizzate a scopo edificatorio (limitatamente al periodo compreso fra la data di inizio e quella di ultimazione dei lavori) nelle seguenti ipotesi: - aree in zona agricola nelle quali sono in corso interventi di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione di fabbricati; - aree nelle quali sono in corso interventi di costruzione, ricostruzione, recupero di fabbricati abusivi che, ai sensi della normativa vigente, sono sanabili mediante condono edilizio. Non rientrano, invece, nel concetto di aree fabbricabili, ancorché previsti come edificabili dagli strumenti urbanistici, i seguenti immobili: 1) le aree pertinenziali dei fabbricati che non sono autonomamente edificabili e la cui redditività, comunque, è assorbita dalla rendita del fabbricato; 2) le aree che, soggette ad espropriazione per pubblica utilità, sono destinate a verde pubblico, viabilità, parcheggi pubblici e, comunque, ad interventi diversi da quelli di edilizia pubblica; 3) le aree sulle quali gravano vincoli di inedificabilità; 4) i terreni posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli. In caso di variazione degli strumenti urbanistici, l’immobile acquisisce o perde la caratteristica di “area fabbricabile” dalla data di adozione degli stessi da parte del Comune. Il Comune è tenuto a comunicare al contribuente il divenire dell’edificabilità del suolo posseduto, mediante notifica a mezzo del servizio postale. Il Responsabile dell’Area Tecnica, su richiesta del contribuente, attesta se un’area è fabbricabile in base ai criteri di cui al presente articolo.

c. Terreno agricolo si intende il terreno adibito all’esercizio delle attività indicate nell’art. 2135 del codice civile, ivi comprese l’abitazione principale e le pertinenze della stessa.

I terreni agricoli ricadente nel Comune di Zoldo Alto, in quanto classificato interamente montano, sono comunque esenti dall’imposta, come previsto dal successivo art. 6.

d. per abitazione principale si intende l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo. Al fine di beneficiare dell’agevolazione per abitazione principale e pertinenze il contribuente è tenuto a presentare al Comune apposita comunicazione, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui si è beneficiato dell’agevolazione. Qualora successivamente vengano a cessare le condizioni di fatto di cui al presente comma, presenterà nuova comunicazione di variazione. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale si applicano per un solo immobile. Ove due coniugi non legalmente separati abbiano stabilito invece la dimora abituale e la residenza anagrafica in due immobili situati in comuni diversi, le agevolazioni anzidette competono ad entrambi gli immobili solo a condizione che sia fornita idonea documentazione o altro elemento di prova idonei a dimostrare l’effettività dell’esigenza del mantenimento di dimore e residenze separate. In mancanza, le agevolazioni competono ad un solo immobile.

e. per i fabbricati rurali ad uso strumentale dell’attività agricola, si intendono i fabbricati accatastatati o da accatastare in cat. D/10, o con annotazione catastale di riconoscimento della ruralità catastale. di cui all’art. 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazione, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.

f. A decorrere dall’anno 2014, non è dovuta l’imposta municipale propria di cui all’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e ss.mm., relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del D.L. 201/2011.

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Articolo 4 Soggetto passivo

I soggetti passivi dell’imposta municipale propria sono il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività di impresa. Il coniuge assegnatario della casa coniugale, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civile del matrimonio, il quale si intende in ogni caso, ai fini del tributo, titolare di diritto di abitazione

1. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.

2. Per gli immobili, da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula del contratto, per tutta la durata.

Articolo 5 Soggetto attivo

1. I soggetti attivi dell’imposta sono il Comune in cui insiste, interamente o prevalentemente, la superficie dell’immobile oggetto di imposizione e lo Stato per la quota di imposta stabilita dalla normativa vigente .

Articolo 6 Base imponibile

1. La base imponibile dell’imposta municipale propria è costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011, n. 214.

2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell’art. 3, commi 48 e 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i moltiplicatori riportati nella seguente tabella:

GRUPPO CATASTALE FABBRICATI

RIVALUTAZIONE Legge 662/96

MOLTIPLICATORE IMPOSTA MUNICIPALE

PROPRIA

A – abitazioni 5% 160

A /10 (uffici e studi privati) 5% 80

B (colonie, asili, ospedali) 5% 140

C1 (negozi, bar, botteghe) 5% 55

C/2 – C/6 – C/7 (magazzini, posti auto, rimesse, autorimesse, tettoie, posti auto)

5% 160

C/3 – C/4 C/5 (laboratori, stabilimenti balneari)

5% 140

D (opifici, alberghi, fabbricati produttivi)

5% 65

D/5 (Istituto di credito cambio e assicurazione)

5% 80

3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri del comma 2 dell’articolo 5 del D. Lgs. 504/92.

4. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1 gennaio dell'anno di imposizione avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri di eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi

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analoghe caratteristiche. Al fine di ridurre al minimo l’insorgenza del contenzioso il Comune, con delibera di Giunta, può determinare i valori di riferimento delle aree fabbricabili come stabiliti dal comma 5 del D.Lgs n. 504/92, entro il termine previsto per la determinazione delle aliquote. Non sono sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili quando l’importo sia stato versato sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato e, pertanto, non compete alcun rimborso relativamente alla eccedenza di imposta versata a tale titolo. In caso di utilizzo edificatorio di un’area fabbricabile, sino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ovvero, se antecedente, sino alla data in cui il fabbricato è comunque utilizzato, la base imponibile è data dal solo valore dell’area, senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera. In caso di demolizione di un fabbricato e ricostruzione dello stesso sull’area di risulta, oppure nel caso di recupero edilizio, sino alla data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o di recupero edilizio, ovvero, se antecedente, sino alla data in cui il fabbricato è comunque utilizzato, la base imponibile è data dal solo valore dell’area.

5. Per i fabbricati censiti al Catasto Fabbricati nelle categorie catastali “senza rendita” F/2, F/3 ed F/4 in zona agricola e rurale, fabbricati censiti al Catasto Terreni con qualità di “Ente Urbano” per i quali risulta effettuato il tipo mappale senza dar corso al relativo accatastamento,e fabbricati comunque presenti sul territorio nazionale, anche se non iscritti in catasto, il Comune stabilisce con atto deliberativo il valore venale in comune commercio da utilizzare ai fini dell’applicazione dell’IMU, da moltiplicare per la superficie lorda complessiva del fabbricato, intesa quale superficie dell’area di

“sedime” (area di ingombro del fabbricato sul terreno), moltiplicata per i il numero dei piani.

6. Per i fabbricati rurali iscritti al catasto terreni, con esclusione di quelli che non costituiscono oggetto di inventariazione di sensi del Decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28, nelle more della presentazione della dichiarazione di aggiornamento catastale, l’IMU è corrisposta a titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della rendita delle unità similari già iscritte in catasto. Il conguaglio dell’imposta è determinato dai Comuni a seguito dell’attribuzione della rendita catastale.

Per i fabbricati rurali iscritti al catasto terreni per i quali non si è presentata dichiarazione al catasto edilizio urbano entro il 30.11.2012, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 336 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nei confronti dei soggetti obbligati.

7. Per i fabbricati non iscritti in catasto, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari che influiscono sull’ammontare della rendita catastale, la base imponibile è il valore costituito con riferimento alla rendita dei fabbricati similari già iscritti.

Articolo 7 Esenzioni

1. Sono esenti dall’imposta, ai sensi dell’art. 9, comma 8, D. Lgs. 23/2011, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

a. Gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle unioni montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

2. Non è dovuta la quota di imposta riservato allo Stato per gli immobili posseduti dai comuni siti sul proprio territorio e non si applica il comma 17 dell’art. 13 legge 22 dicembre 2011, n. 214.

3. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall’art. 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h) ed i) del decreto legislativo n. 504 del 1992, come di seguito riportate:

b) I fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 A E/9;

c) I fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’art. 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;

d) I fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purchè compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

e) I fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l’11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, m. 810;

f) I fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

i) I terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;

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h) gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all’art. 87, comma 1, lettera c) , del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, di ricerca scientifica, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’art. 16, lettera a), della legge 20.05.1985, n. 222.

a. Qualora l’unità immobiliare, intesa come fabbricato complessivo, abbia un’utilizzazione mista, l’esenzione di cui alla precedente lettera i) si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l’attività di natura non commerciale, se correttamente identificabile catastalmente attraverso la distinta individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività. Alla restante parte dell’unità immobiliare, intesa come fabbricato complessivo, in quanto dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente, si applicano le disposizioni dei commi 41, 42 e 44 dell’articolo 2 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, b, 286. Le rendite catastali dichiarate o attribuite in base al periodo precedente producono effetto fiscale a partire dal 1°

gennaio 2013.

b. Nel caso in cui non sia possibile procedere ai sensi del precedente punto 1), in quanto l’unità immobiliare non risulta correttamente identificabile catastalmente attraverso la distinta individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente ad attività di natura non commerciale, a partire del 1° gennaio 2013, l’esenzione si applica in proporzione all’utilizzazione commerciale dell’immobili quale risulta da apposita dichiarazione. Le modalità e le procedure relative alla predetta dichiarazione e gli elementi rilevanti ai fini dell’individuazione del rapporto proporzionale, sono stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da emanarsi, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 17 agosto 1988, n. 400, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge 24 marzo 2012, n. 27.

4. Sono esenti dall’imposta i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

5. Per poter usufruire dell'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i), del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, come modificata dall'art. 2, comma 3, del Decreto Legge 31/08/2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla Legge 28/10/2013, n. 124, per i fabbricati destinati alla ricerca scientifica, i soggetti passivi sono obbligati a presentare, a pena di decadenza, entro il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione della dichiarazione, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.

6. Saranno comunque applicabili eventuali esenzioni derivanti da successive modifiche o da nuove norme in materia.

Articolo 8 Determinazione delle aliquote

1. L’imposta è determinata applicando alla base imponibile l’aliquota vigente stabilita dal Consiglio comunale, con deliberazione da adottare entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità. La deliberazione, anche se approvata successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, ha effetto dal 1°

gennaio dell’anno di riferimento.

2. L’aliquota base fissata per legge nella misura dello 0,76 %, può essere modificata dal Comune in aumento o diminuzione da un minimo dello 0,46 (4,6 per mille) a un massimo dell’ 1,06 (10,6 per mille).

3. L’aliquota per abitazione principale e le relative pertinenze fissata allo 0,4 per cento può essere modificata in aumento o in diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.

4. L’aliquota base può essere ridotta fino allo 0,4 per cento a favore:

• degli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’articolo 43 del DPR 917/86

• nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società

• nel caso di immobili locati.

5. Nella determinazione delle aliquote IMU il Comune tiene conto anche delle condizioni e vincoli stabiliti dalla Legge 147/2013 e smi e di altre eventuali disposizioni normative comunque applicabili.

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Articolo 9 Detrazione per abitazione principale e pertinenze

1. Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200, rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

2. Si applicano inoltre le detrazioni previste dalla legge 214/2011 e/o che saranno previste da successive modifiche normative.

3. Si considerano abitazione principale, ai fini della sola detrazione di €. 200,00, le unità immobiliari di cui all’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 e precisamente: gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari

Articolo 10 Fabbricati equiparati all’abitazione principale

1. Sono equiparate all’abitazione principale come definita dall’articolo 3 del presente regolamento, le seguenti unità immobiliari:

a) Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare e relativa pertinenza posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero a seguito di ricovero permanente, a condizione che stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662).

b) Si considera altresì direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale. L’agevolazione opera limitatamente alle unità immobiliari la cui rendita catastale non supera i 500,00 euro e può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

2. Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni di cui al presente articolo, dovranno essere dichiarate.

Articolo 11 Riduzione fabbricati inagibili ed inabitabili e fabbricati di interesse storico 1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art. 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

1. Sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati in condizioni di fatiscenza sopravvenuta non superabile con interventi di manutenzione. A titolo esemplificativo, si ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni: a) strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con potenziale rischio di crollo; b) strutture verticali quali muri perimetrali o di confine, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone con potenziale rischio di crollo totale o parziale; c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione, ripristino o sgombero;

2. Non possono essere considerate inagibili o inabitabili le unità immobiliari carenti delle normali operazioni di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture o di quelle necessarie ad integrare e/o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti quali, a titolo di esempio:

- gli interventi di: tinteggiatura, dipintura, pulitura e rifacimento intonaci interni ed esterni;

- pulitura, riparazione, sostituzione o tinteggiatura degli infissi esterni, delle grondaie e delle canne fumarie;

- rifacimento di rivestimenti esterni,

- rifacimento e riparazione di manti di copertura e/o delle pavimentazioni - riparazione ed ammodernamento di impianti tecnici ;

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- riparazione e/o sostituzione di parti del tetto, anche con l’inserimento di materiali isolanti;

- rimozione di lastre di fibrocemento contenenti amianto.

4. Non possono considerarsi inagibili o inabitabili, inoltre, gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, manutenzione, recupero, restauro, ristrutturazione, ammodernamento o a miglioramento degli edifici.

5. La riduzione dell'imposta si applica dalla data del rilascio della certificazione, oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva

Articolo 12 Dichiarazioni

1. I soggetti passivi devono dichiarare gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta che dipendono da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall’art. 3 del D. LGS. 463/1997, concernente la disciplina del modello unico informativo e quindi desumibili dal sistema informativo catastale ed in particolare per:

a) Atti di donazione,

b) Acquisto o perdita del diritto ad esenzioni, detrazioni o agevolazioni, c) Agevolazioni previste per l’abitazione principale e relative pertinenze,

d) Trasferimento di proprietà o costituzione di altro diritto reale su aree fabbricabili e modifica del valore venale delle stesse,

e) Beni in locazione finanziaria (leasing),

f) Beni indicati nell’art. 1117 del Codice Civile, oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile una autonoma rendita catastale per i quali la comunicazione di variazione deve essere presentata dall’amministratore di condominio,

g) Valore contabile per i fabbricati appartenenti a imprese di cui all’art. 5, comma 3, del D. Lgs.

504/92 e successive modificazione e integrazioni.

2. Per tutti i casi in cui permane l’obbligo della dichiarazione, il termine scade il 30 giugno dell’anno successivo a quello è sorto il presupposto impositivo o siano intervenute le variazioni previste.

3. La dichiarazione di variazione deve essere effettuata utilizzando gli stampati messi a disposizione dal Comune o quelli conformi ai modelli ministeriali.

4. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o commissario liquidatore devono presentare al Comune una dichiarazione attestante l’avvio della procedura entro 90 giorni dalla data della loro nomina.

5. Sono comunque esclusi dall’obbligo della dichiarazione:

a) le variazioni relative ai beni immobili esenti dall’imposta,

b) le variazioni relative ad immobili inclusi nella dichiarazione di successione, ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 504/92 (vanno però comunicate eventuali richieste di agevolazione connesse agli immobili)

c) L’aumento del valore contabile per effetto dell’aggiornamento dei coefficienti di attualizzazione per i fabbricati del gruppo catastale “D”, interamente posseduti da imprese.

Articolo 13 Versamenti

1. L’imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso. A ciascuno degli anni solari corrisponde un’autonoma imposizione tributaria. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero.

2. I versamenti non devono essere eseguiti quando l’imposta annuale risulti inferiore a euro 12,00 (dodici).

3. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri a condizione che ne sia data comunicazione all’ente.

4. Su specifica richiesta del contribuente, in condizioni economiche di particolare disagio, può essere concessa dalla Giunta Comunale la rateizzazione del pagamento.

5. Con apposita deliberazione, la Giunta comunale può sospendere o differire i termini ordinari di versamento dell’imposta in presenza di comprovate situazione particolari.

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COMUNE DI ZOLDO ALTO

UNIONE MONTANA CADORE LONGARONESE ZOLDO PROVINCIA DI BELLUNO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARI (TASSA SUI RIFIUTI) COMPENENTE DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE I.U.C.

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n.17 del 23 luglio 2014

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PARTE TERZA

REGOLAMENTO PER LA DISCPLINA DELLA TARI INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1. Oggetto del Regolamento

Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti Art. 3. Rifiuti assimilati agli urbani

Art. 4. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti Art. 5. Soggetto attivo

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI Art. 6. Presupposto per l’applicazione del tributo

Art. 7. Soggetti passivi

Art. 8. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti Art. 9. Esclusione dall’obbligo di conferimento

Art. 10. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio Art. 11. Superficie degli immobili

TITOLO III – TARIFFE Art. 12. Costo di gestione

Art. 13. Determinazione della tariffa Art. 14. Articolazione della tariffa

Art. 15. Periodi di applicazione del tributo Art. 16. Tariffa per le utenze domestiche Art. 17. Occupanti le utenze domestiche Art. 18. Tariffa per le utenze non domestiche Art. 19. Classificazione delle utenze non domestiche Art. 20. Scuole statali

Art. 21. Tributo giornaliero Art. 22. Tributo provinciale

TITOLO IV – Riduzioni e agevolazioni Art. 23. Riduzioni per le utenze domestiche Art. 24. Riduzioni per il recupero

Art. 25. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO Art. 26. Obbligo di dichiarazione

Art. 27. Riscossione

all. A: Sostanze assimilate ai rifiuti urbani all. B: Categorie di utenze non domestiche

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TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1. Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento, adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’art. 52 del

Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la componente “TARI” diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, dell’Imposta Unica Comunale “IUC” prevista dall’art.1 commi dal 639 al 704 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e smi, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.

2. L’entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento

attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell’art. 1 della citata Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e smi.

3. La tariffa del tributo TARI si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull’intero territorio comunale.

2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento e dal Regolamento per i servizi di gestione dei Rifiuti Solidi Urbani approvato con delibera Consiglio Comunale n.10 del 28/03/2011 e ss.mm.;

3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.

152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.

4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell’art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), e) ed e) del presente comma.

5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell’art. 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;

b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;

c) i rifiuti da lavorazioni industriali;

d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;

e) i rifiuti da attività commerciali;

f) i rifiuti da attività di servizio;

g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acquee dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

Art. 3. Rifiuti assimilati agli urbani

Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell’applicazione del tributo e della gestione del servizio, i materiali approvati con delibera del Consiglio Comunale n. 36 del 03/06/1998 e comunque quelli elencati nell’allegato A) del presente regolamento;

Art. 4. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall’art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi

(22)

con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;

b) il terreno (in sito), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno,

c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;

d) i rifiuti radioattivi;

e) i materiali esplosivi in disuso;

f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

g) i sedimenti spostati all’interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d’acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

a) le acque di scarico;

b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n.

1774/2002, eccetto quelli destinati all’incenerimento, allo smaltimento in discarica o all’utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;

c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;

d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

Art. 5. Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l’intera superficie dell’immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall’istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI Art. 6. Presupposto per l’applicazione del tributo

1. Presupposto per l’applicazione del tributo è il possesso, l’occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Si intendono per:

a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l’esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;

b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all’aperto, parcheggi;

c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;

d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. Sono escluse dal tributo, ad eccezione delle aree scoperte operative:

a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;

b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

Riferimenti

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