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CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI PROCEDIMENTI PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER L ABBATTIMENTO DI BARRIERE

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Rep. n. 750 CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI PROCEDIMENTI PER LA CONCESSIONE DEI

CONTRIBUTI PER L’ABBATTIMENTO DI BARRIERE

ARCHITETTONICHE NELLE PRIVATE ABITAZIONI

L’anno duemilanove, il giorno 23 del mese di dicembre, presso la sede della Comunità Montana Mugello in Via Palmiro Togliatti n. 45 Borgo San Lorenzo (FI), viene sottoscritta la presente Convenzione, ai sensi dell’art. 30, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, tra:

 Tagliaferri Stefano, nato a Firenze il 23.01.1961, nella sua qualità di Presidente pro tempore della Comunità Montana Mugello (partita I.V.A. n.

03251040485), autorizzato in forza della deliberazione assembleare n. 51 del 23.12.2009, esecutiva ai sensi di legge;

 Zanieri Claudio nato a San Piero a Sieve , il 08.06.1959 nella sua qualità di Sindaco pro tempore del Comune di Barberino di Mugello con sede legale in Viale della Repubblica n. 24- 50031 Barberino di Mugello- (partita I.V.A.

n. 00649380482), autorizzato in forza della deliberazione consiliare n. 69 del 18.12.2009, esecutiva ai sensi di legge;

 Bettarini Giovanni, nato a Firenze, il 27.08.1969, nella sua qualità di Sindaco pro tempore del Comune di Borgo San Lorenzo con sede legale in Piazza Dante n. 2-50032 Borgo San Lorenzo- (partita I.V.A. n.

01017000488), autorizzato in forza della deliberazione consiliare n. 126 del 21.12.2009, esecutiva ai sensi di legge;

 Ciucchi Ida, nata a Dicomano , il 12.06.1955 nella sua qualità di Sindaco pro tempore del Comune di Dicomano con sede legale in Piazza della

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Repubblica n. 3- 50062 Dicomano- (partita I.V.A. n.03149360483), autorizzato in forza della deliberazione consiliare n. 115 del 10.12.2009 esecutiva ai sensi di legge;

 Scarpelli Claudio, nato a Firenzuola, il 19.04.1961 nella sua qualità di Sindaco pro tempore del Comune di Firenzuola con sede legale in Piazza Don Stefano Casini n. 5- 50033 Firenzuola-(partita I.V.A. n. 01175240488), autorizzato in forza della deliberazione consiliare n.95 del 22.12.2009, esecutiva ai sensi di legge;

 Bassetti Paolo, nato a Marradi , il 10.03.1950 nella sua qualità di Sindaco pro tempore del Comune di Marradi con sede legale in Piazza Scalelle n. 1- 50034 Marradi-(partita I.V.A. n. 01315320489), autorizzato in forza della deliberazione consiliare n. 82 del 17.12.2009, esecutiva ai sensi di legge;

 Menghetti Cristian, nato a Faenza , il 25.06.1978 nella sua qualità di Sindaco pro tempore del Comune di Palazzuolo sul Senio con sede legale in Piazza Ettore Alpi n. 1- 50035 Palazzuolo sul Senio- (partita I.V.A. n.

01161500481), autorizzato in forza della deliberazione consiliare n.50 del 16.12.2009, esecutiva ai sensi di legge;

 Semplici Marco, nato a Montevarchi , il 20.08.1949 nella sua qualità di Sindaco pro tempore del Comune di San Piero a Sieve con sede legale in Piazzetta del Comune n. 1-50037 San Piero a Sieve- (partita I.V.A. n.

01346030487), autorizzato in forza della deliberazione consiliare n.45 del 21.12.2009, esecutiva ai sensi di legge;

 Sandra Galazzo, nata a Reggello, il 05.06.1951 nella sua qualità di Sindaco pro tempore del Comune di Scarperia con sede legale in Via dei Bastioni n.3-50038 Scarperia-(partita I.V.A. n. 00582650487), autorizzato in forza

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della deliberazione consiliare n. 83 del 22.12.2009, esecutiva ai sensi di legge;

 Izzo Roberto, nato a Vicchio , il 24.04.1946 nella sua qualità di Sindaco pro tempore del Comune di Vicchio di Mugello con sede legale in Via Garibaldi n. 1-50039 Vicchio- (partita I.V.A. n. 01443650484), autorizzato in forza della deliberazione consiliare n. 133 del 18.12.2009, esecutiva ai sensi di legge;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali” ed in particolare gli articoli 24, 27, 28, 30, 33 e 42;

VISTA la legge n. 97 del 31 gennaio 1994 che, all’articolo 11, attribuisce alle Comunità Montana il compito di promuovere l’esercizio associato di funzioni e servizi comunali, prevedendo per i Comuni la possibilità di delegare alle Comunità Montane i più ampi poteri per lo svolgimento di funzioni proprie e la gestione dei servizi;

PRESO ATTO che la Comunità Montana Mugello, ai sensi dell’art. 4 del suo vigente Statuto, “può svolgere funzioni conferite in forma associata da parte dei Comuni del proprio territorio”;

VISTA la legge regionale 16 agosto 2001, n. 40 “Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di Comuni” e successive modificazioni e integrazioni, fra cui in ultimo la legge regionale 21 giugno 2007, n.

35;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 4 comma 1 della legge regionale n. 40/2001, i Comuni facenti parte della Comunità Montana Mugello hanno individuato quale livello ottimale per la gestione dei servizi in forma associata, il territorio della

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Comunità Montana Mugello;

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale 17 dicembre 2003, n. 255 - con la quale è stato approvato, a norma dell’articolo 5 della legge regionale 16 agosto 2001, n. 40, il programma di riordino territoriale contenente, tra l’altro, l’individuazione dei livelli ottimali definiti in accordo con i Comuni e l’indicazione dei criteri, delle condizioni e dei requisiti generali per l’incentivazione delle gestioni associate di funzioni e servizi comunali – e successive modificazioni;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 22 marzo 2004, n. 238 - con la quale sono stati individuati, a norma dell’articolo 6, comma 2, della deliberazione del Consiglio regionale n. 255 del 2003, i procedimenti amministrativi, le attività e i servizi oggetto delle gestioni associate di cui all’allegato C della medesima deliberazione del Consiglio regionale - e successivi aggiornamenti;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 22 marzo 2004, n. 273 - con la quale sono state stabilite, a norma dell’articolo 19 della deliberazione del Consiglio regionale n. 255 del 2003, le modalità di attuazione del programma di riordino territoriale - e successivi aggiornamenti;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 23 luglio 2007, n. 556 avente ad oggetto “Disciplina transitoria dell’incentivazione dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali, a norma dell’articolo 14, comma 1, della L.R. 35/2007”;

PRESO ATTO che l’articolo 14, comma 1, della legge regionale n. 35/2007 prevede che fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 11 ter della legge regionale n. 40/2001, continuano ad applicarsi le disposizioni del programma di riordino territoriale, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 225/2003;

VISTA la legge regionale toscana 26 giugno 2008, n. 37 recante “Riordino delle

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Comunità Montane” che all’art. 4, comma 2, prevede: “ 1. L'ambito territoriale della comunità montana è individuato dalla legge regionale ed è costituito dal territorio di tutti i comuni che vi sono compresi. 2. L'ambito territoriale della comunità montana costituisce livello ottimale ai sensi della legge regionale 16 agosto 2001, n. 40”;

ATTESO che, con deliberazione della Giunta regionale n. 749/2008, è stato modificato l’ambito territoriale della Comunità Montana Mugello, ai sensi dell’art.

13, comma 2, della succitata L.R. n. 37/2008, sancendo il passaggio del Comune di Dicomano dall’ambito territoriale della Comunità Montana Montagna Fiorentina a quello della Comunità Montana Mugello;

ATTESO che, pertanto, con D.P.G.R. n. 10 del 20.01.2009 è stata costituita la Comunità Montana Mugello comprendendo, oltre ai Comuni preesistenti, anche il Comune di Dicomano;

VISTA la legge quandro 8 novembre 2000, n. 328 “per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” ed in particolare l’art. 6 che descrive le funzioni amministrative di competenza comunale relative agli interventi sociali, tra cui l’aiuto allo stato di handicap;

VISTO il Piano Integrato di Salute (P.I.S.) 2008-2010 della Zona socio-sanitaria Mugello che si pone, fra gli altri, l’obiettivo di sostenere le persone con disabilità e le loro famiglie;

VISTA la legge regionale del 9 settembre 1991, n. 47 “Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche”, come modificata dalla legge regionale 29 dicembre 2003, n. 66 e dalla legge regionale 16 novembre 2004, n. 65;

VISTO il regolamento regionale “di attuazione dell’articolo 5 quater della legge regionale 9 settembre 1991, n. 47 (Norme sull’eliminazione delle barriere

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architettoniche)” che disciplina le modalità di presentazione della domanda, nonché i criteri e le modalità di assegnazione del contributo per l’eliminazione delle barriere architettoniche;

CONSIDERATO CHE:

- l’istituto giuridico tipico con il quale attuare la volontà di gestire servizi mediante la Comunità Montana è quello della convenzione, così come previsto dall’art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

- mediante la presente convenzione si regolano le questioni procedimentali e patrimoniali, nel riconoscimento che debba essere la Comunità Montana Mugello ad operare per conto dei Comuni al fine del perseguimento del comune interesse;

- la stipula della presente convenzione, sostanzia l’accordo tra gli Enti aderenti, definendo l’incontro delle volontà nel muovere dal presupposto che lo svolgimento delle funzioni associate richiede un superiore e comune livello di coordinamento delle azioni esplicate dai singoli Enti;

- lo schema di convenzione che stabilisce i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie è stato approvato da ciascun Ente con le sopra indicate deliberazioni consiliari le quali ancorché non allegate al presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

- la presente convenzione è stipulata nella forma della scrittura privata e sottoscritta dai Sindaci dei Comuni e dal Presidente della Comunità Montana Mugello nella loro veste di rappresentanti legali degli Enti, ai quali i rispettivi Consigli hanno rilasciato mandato;

PREMESSO che, in data 28 ottobre 2004, i Comuni di Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio, San Piero a Sieve, Scarperia e Vicchio approvavano e sottoscrivevano una convenzione, repertorio n.

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233, con la quale delegavano, per il quinquennio 2004-2009, alla Comunità Montana Mugello la gestione delle funzioni in materia di concessione dei contributi per l’abbattimento delle barriere architettoniche nelle private abitazioni ove sono residenti disabili, così costituendo una positiva esperienza da estendere, salvaguardare e proseguire.

TUTTO CIO’ PREMESSO

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE Art. 1 – Premesse

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente convenzione e costituiscono i presupposti su cui si fonda il consenso delle parti.

Art. 2 – Oggetto della convenzione ed enti partecipanti

1. La presente convenzione ha per oggetto l’esercizio in forma associata delle funzioni in materia di concessione dei contributi per l’abbattimento delle barriere architettoniche nelle private abitazioni ove sono residenti disabili, attraverso la delega alla Comunità Montana Mugello, che accetta, da parte dei Comuni di Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio, San Piero a Sieve, Scarperia, Vicchio, proseguendo quanto già previsto con la convenzione di pari oggetto, repertorio n. 233 del 28.10.2004.

2. La delega delle sopra indicate funzioni comporta la gestione di tutte le fasi del procedimento amministrativo di concessione dei contributi a soggetti privati per l’eliminazione delle barriere architettoniche nelle civili abitazioni e nei condomini di civili abitazioni in cui abbiano residenza anagrafica persone disabili con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti di carattere fisico o sensoriale o cognitivo, in applicazione del regolamento regionale di attuazione dell’art. 5 quater della legge n. 47/1991.

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Art. 3 –Modalità della gestione associata

1. La gestione associata avviene direttamente attraverso la Comunità Montana Mugello, individuata quale ente capofila responsabile della gestione medesima, che provvede all’organizzazione del servizio.

2. La Comunità Montana Mugello, in qualità di ente responsabile della gestione e nell’ambito del potere di organizzazione del servizio, individua quale struttura operativa destinata a svolgere concretamente i compiti e le funzioni previste dalla presente convenzione, l’Ufficio Sociale della Comunità Montana. Eventuali diverse individuazioni della struttura deputata a svolgere le predette funzioni, saranno comunicate in forma scritta a tutti gli enti contraenti e non determineranno modificazione della presente convenzione.

3. Il responsabile della gestione associata sarà nominato con apposito decreto del Presidente della Comunità Montana Mugello.

Art. 4 – Finalità e principi della gestione associata

1. Gli obiettivi comuni che le parti contraenti intendono perseguire attraverso la presente gestione associata sono quelli dell’economicità, efficacia, efficienza dell’attività amministrativa e del miglioramento del servizio, garantendone l’unitarietà su tutto il territorio dei Comuni aderenti e valorizzando la professionalità degli operatori.

2. L’organizzazione in forma associata è improntata ai seguenti principi:

 massima attenzione alle esigenze dell’utenza;

 rispetto dei termini e, ove possibile, anticipazione degli stessi;

 rapida risoluzione di contrasti e difficoltà interpretative;

 divieto di aggravamento del procedimento e perseguimento costante della semplificazione del medesimo, con eliminazione di tutti gli adempimenti

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non strettamente necessari;

 standardizzazione della modulistica e delle procedure;

 costante innovazione tecnologica tesa alla semplificazione dei procedimenti e dei collegamenti con l’utenza.

Art. 5 – Impegni delle parti contraenti 1. Le parti contraenti si impegnano:

a) a trasferire alla Comunità Montana Mugello, nella materia oggetto della presente convenzione, tutti i poteri di agire originariamente riconosciuti dall’ordinamento al Comune, compreso il potere di programmazione e regolamentazione;

b) a dare atto che la Comunità Montana Mugello assolve le funzioni delegate attraverso i propri organi e con il proprio personale;

c) a rispettare i procedimenti necessari all’organizzazione del servizio individuati dalla Comunità Montana Mugello;

d) a stabilire che il servizio di cui trattasi si svolgerà utilizzando la sede, le strutture e le attrezzature della Comunità Montana Mugello;

e) a nominare presso ciascun Comune un responsabile di riferimento che svolga le funzioni di collegamento con la Comunità Montana Mugello;

f) a trasmettere tempestivamente alla Comunità Montana Mugello tutti gli atti che possano avere attinenza con le attività per le quali è stipulata la presente convenzione;

g) la Comunità Montana Mugello, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del regolamento regionale “di attuazione dell’articolo 5 quater della legge regionale 9 settembre 1991, n. 47 (Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche)”, nomina una Commissione Tecnica avente il compito di

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attestare la congruità degli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche con la tipologia della disabilità della persona che richiede il contributo, al fine di garantire l’autonomia e valorizzare le capacità residue del richiedente, nonché di formare una graduatoria dei soggetti che hanno presentato validamente la domanda per il contributo.

Art. 6 – Risorse finanziarie

1. I Comuni si impegnano riconoscere e a trasferire alla Comunità Montana Mugello la titolarità delle seguenti risorse finanziarie, necessarie per l’esercizio delle funzioni oggetto di delega:

- ogni risorsa finanziaria derivante ai Comuni per interventi relativi allo svolgimento di funzioni in materia di svolgimento di funzioni in materia di concessione di contributi per l’abbattimento di barriere architettoniche nel territorio della Comunità Montana Mugello;

- eventuali altre risorse finanziarie destinate alla gestione del servizio che la Comunità Montana Mugello è pertanto legittimata a riscuotere e a pretendere, comprese quelle derivanti dai procedimenti sanzionatori;

- ogni diritto attinente l’attività;

- la riscossione di eventuali contributi erariali;

- la riscossione del contributo previsto dalla legge regionale n. 40/2001 e successive modifiche.

2. Eventuali finanziamenti ed incentivi economici finalizzati al funzionamento della gestione associata ricevuti da qualunque ente (es. legge regionale n. 40/2001) sono introitati nel bilancio della Comunità Montana Mugello senza specifico vincolo di destinazione e saranno utilizzati per la copertura delle spese relative a tutte le gestioni associate nel loro complesso.

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3. In caso di revoca, totale o parziale, dei contributi previsti al precendente comma 2, la Comunità Montana potrà rivalersi nei confronti del Comune che ha determinato la revoca dei contributi medesimi.

Art. 7 – Ripartizione dei costi

1. Le spese di gestione annuali saranno suddivise tra i Comuni in base al criterio demografico della popolazione residente al trentuno dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento. La Comunità Montana Mugello contribuirà con una quota pari a quella del comune di maggiore dimensione demografica.

2. Criteri diversi di ripartizione potranno essere assunti dalla Conferenza dei Sindaci in sede di approvazione del piano economico-finanziario di previsione.

Art. 8 – Documenti programmatori e di rendicontazione

1. La Comunità Montana Mugello predispone il piano economico-finanziario preventivo della gestione associata per l’esercizio successivo e la Conferenza dei Sindaci lo approva entro il trentuno ottobre di ogni anno.

2. Il piano economico-finanziario preventivo, una volta approvato, viene trasmesso agli Enti associati per gli adempimenti di competenza e costituisce il documento in base al quale ciascun Ente aderente iscrive le risorse di rispettiva competenza nel proprio bilancio annuale.

3. Ogni Comune iscrive nel proprio bilancio le somme da trasferire alla Comunità Montana Mugello relative all’attività svolta in forma associata, così come risultanti dal piano economico-finanziario di previsione.

4. La Comunità Montana Mugello iscrive nel proprio bilancio i contributi, nonché le risorse messe a disposizione dai Comuni aderenti e le spese necessarie per lo svolgimento dell’attività convenzionata.

5. L’Ufficio competente presso la Comunità Montana verifica l’andamento dei costi

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e delle spese in corso di esercizio, sottoponendo agli Enti aderenti, non oltre il trentuno ottobre di ciascun anno, le eventuali variazioni del piano economico- finanziario.

6. Le eventuali variazioni del piano economico-finanziario devono essere sottoposte all’approvazione della Conferenza dei Sindaci.

7. L’Ufficio competente della Comunità Montana predispone il consuntivo economico-finanziario di esercizio della gestione associata e la Conferenza dei Sindaci lo approva entro il quindici febbraio di ogni anno.

8. I Comuni liquidano alla Comunità Montana Mugello la quota annuale di loro competenza in rate annuali posticipate, entro il trenta giugno dell’anno successivo a quello di riferimento.

Art. 9 – Garanzie fra le parti

1. La gestione associata, a prescindere dalla misura delle quote di compartecipazione degli Enti deleganti, assicura la medesima e identica cura e salvaguardia degli interessi di tutti gli Enti partecipanti indistintamente e di tutti i cittadini dei Comuni interessati.

2. Ciascun Ente ha diritto di sottoporre direttamente alla Comunità Montana Mugello proposte e problematiche attinenti l’attività convenzionata. La risposta o le decisioni conseguenti adottate dagli organi competenti della Comunità Montana, devono pervenire all’Ente richiedente entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della proposta o richiesta.

3. Per la risoluzione di eventuali questioni insorte nell’interpretazione e applicazione della presente convenzione si pronuncerà in via preventiva la Conferenza dei Sindaci di cui al successivo articolo 8, alla quale è conferito il potere di dirimere, in via extragiudiziale, tali controversie.

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Art. 10 – Conferenza dei Sindaci

1. La Conferenza dei Sindaci, composta da tutti i Sindaci dei Comuni aderenti alla presente convenzione e dal Presidente della Comunità Montana Mugello che la presiede, costituisce l’organo di consultazione e di coordinamento nell’ambito dell’esercizio delle funzioni oggetto di delega.

2. La Conferenza dei Sindaci, ferme restando le competenze assegnatele dallo Statuto della Comunità MontanaMugello, esercita le seguenti funzioni:

a) verifica il corretto e proficuo funzionamento della gestione associata;

b) approva, entro il trentuno ottobre di ogni anno, il piano economico- finanziario preventivo di esercizio della gestione associata, predisposto dalla Comunità Montana;

c) decide sulle variazioni da apportare, in corso d’anno, al piano economico- finanziario preventivo;

d) approva, entro il quindici febbraio di ogni anno, il consuntivo economico- finanziario di esercizio della gestione associata, predisposto dalla Comunità Montana;

e) esamina, in riferimento al servizio de quo, ogni questione di interesse comune, allo scopo di adottare linee di orientamento omogenee con le attività dei singoli Enti.

Art. 11 – Decorrenza, durata e rinnovo della convenzione

1. La presente convenzione ha la durata di cinque anni a decorrere dalla data del primo gennaio 2010 e si intende tacitamente rinnovata se non interviene disdetta da una delle parti entro sei mesi dalla scadenza o salvo verifica in base all’attuazione delle disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative dei Comuni di cui alla L.R. n. 40/2001 o a nuove disposizioni legislative

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che dovessero intervenire.

Art. 12 – Recesso, scioglimento del vincolo convenzionale e adesione di altri enti 1. Gli Enti associati potranno recedere dal presente vincolo associativo, mediante adozione di apposita deliberazione consiliare e formale comunicazione agli altri enti, solamente dal primo gennaio 2013 e comunque dando un preavviso di almeno sei mesi dalla fine dell’esercizio finanziario.

2. Gli effetti del recesso decorrono dall’inizio dell’esercizio finanziario successivo alla comunicazione.

3. Restano a carico del Comune recedente le spese di gestione relative alla gestione associata fino alla data di operatività del recesso. L’Ente che recede rimane inoltre obbligato per gli impegni assunti relativamente all’anno in corso, oltre che per le obbligazioni aventi carattere pluriennale.

4. Il recesso dalla presente convenzione di uno o più Comuni aderenti non determina lo scioglimento della gestione associata che rimane in vita finchè gli enti componenti la medesima risultano in numero di tre (compreso l’ente capofila) e la popolazione complessiva dei Comuni associati rimanenti non inferiore a 10.000 abitanti, salvo diversa disposizione di legge.

5. La presente convenzione cessa a seguito di deliberazione di scioglimento approvata da tutti i Consigli comunali e dall’Assemblea della Comunità Montana. Lo scioglimento, in tal caso, decorre dal primo gennaio dell’anno successivo.

6. In caso di recesso o di scioglimento della convenzione, a tutela del cittadino che ha già presentato domanda di contributo, permane in capo alla Comunità Montana Mugello la competenza a concludere il procedimento e a liquidare i relativi contributi.

7. A seguito di espressa richiesta, su parere favorevole della Conferenza dei Sindaci

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e previa deliberazione dei singoli organi assembleari degli Enti interessati, altri Comuni potranno essere ammessi a prendere parte alla presente gestione associata.

Art. 13 – Foro competente

1. Per ogni controversia giudiziale che dovesse insorgere dall’esecuzione della presente Convenzione è competente esclusivamente il Foro di Firenze.

Art. 14 – Disposizioni di rinvio e finali

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle norme del codice civile in quanto applicabili e alla specifica legislazione di settore.

2. Ogni funzione attribuita ai Comuni deleganti dallo jus superveniens nella materia disciplinata dalla convenzione rientra automaticamente nell’area delle funzioni delegate.

3. Eventuali modifiche o deroghe alla presente convenzione potranno essere approvate, su proposta della Conferenza dei Sindaci, con deliberazione di tutti i Consigli comunali e dell’Assemblea della Comunità Montana.

Art. 15 – Esenzione per bollo e registrazione

1. La presente scrittura privata gode dell’esenzione del bollo ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, allegato B, articolo 16 nel testo integrato e modificato dall’articolo 28 D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955 e D. M. 20 agosto 1992.

2. Per la presente scrittura privata non vi è obbligo di chiedere la registrazione ai sensi del comma 1 della Tabella “Atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione“, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Atto composto da n. 15 articoli e n. 16 facciate, letto, approvato e sottoscritto.

Per la COMUNITA’ MONTANA MUGELLO – Il Presidente Stefano Tagliaferri

Per i COMUNI – I Sindaci

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Comune di Barberino di Mugello – Zanieri Carlo Comune di Borgo San Lorenzo - Giovanni Bettarini Comune di Dicomano – Ciucchi Ida

Comune di Firenzuola – Scarpelli Claudio Comune di Marradi – Bassetti Paolo

Comune di Palazzuolo sul Senio – Menghetti Cristian Comune di San Piero a Sieve – Semplici Marco Comune di Scarperia - Sandra Galazzo

Comune di Vicchio di Mugello – Izzo Roberto

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