• Non ci sono risultati.

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI SIRTORI E VIGANÒ PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "CONVENZIONE TRA I COMUNI DI SIRTORI E VIGANÒ PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI"

Copied!
5
0
0

Testo completo

(1)

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI SIRTORI E VIGANÒ PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI

PREMESSO CHE:

- vengono continuamente delegati ai Comuni nuovi compiti da svolgere;

- la complessità normativa continua a crescere e necessita di risposte più impegnative;

- un’azione coordinata delle Amministrazioni del territorio può portare a soluzioni più adeguate, con un migliore soddisfacimento delle necessità dei cittadini in un’ottica di maggiore efficienza ed efficacia;

- il Comune di Sirtori gestisce il servizio di raccolta rifiuti e ha realizzato e utilizza da alcuni anni un "Centro di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani”, sito in Sirtori in via del Peschierone, identificato al mappale n. 256-38 (parte)-423/b-424/b-771 (parte);

- il Comune di Viganò gestisce anch’esso il servizio di raccolta rifiuti e attualmente non è dotato nel proprio territorio di un Centro di raccolta;

- le Amministrazioni Comunali di Sirtori e Viganò gestiscono congiuntamente dall’anno 2012 il Centro di raccolta di Sirtori al fine di razionalizzare i costi ed offrire un servizio più efficiente al loro bacino d'utenza;

- visto che la possibilità di collaborazione tra gli Enti nell’ambito dei servizi legati ai rifiuti porta ad una serie di sinergie e di vantaggi, come ad esempio:

• la maggiore possibilità di utilizzo del Centro di raccolta, con l’ampliamento degli orari di apertura a vantaggio degli utenti;

• la possibilità di studiare ed erogare servizi ottimizzati al fine di accrescerne quantità e qualità;

• la creazione di servizi aggiuntivi;

• l’incremento della forza negoziale dei Comuni;

• la creazione di politiche comuni per lo sviluppo futuro del servizio;

VISTI:

- il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);

- il D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 (Norme in materia ambientale);

- la L.R. Lombardia 12/12/2003 n. 26 (Norme in materia di gestione dei rifiuti);

TRA:

- il Comune di Sirtori con sede in Sirtori (LC) piazza Don Brioschi n.14, codice fiscale 005708300133 rappresentato dal Sindaco pro-tempore Sig. Davide Maggioni;

E

(2)

- il Comune di Viganò con sede in Viganò (LC) via Risorgimento n. 24, codice fiscale 00685790131 rappresentato dal Sindaco pro-tempore Sig. Fabio Bertarini;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto della Convenzione

I Comuni di Sirtori e Viganò si impegnano a collaborare vicendevolmente nell’espletamento dei servizi relativi alla raccolta rifiuti.

Gli Amministratori si incontreranno periodicamente per monitorare i servizi, individuare nuove necessità e opportunità, fissare gli obiettivi e concordare le strategie da attuare.

Art. 2 - Durata della Convenzione

La presente Convenzione avrà validità dalla data di sottoscrizione e fino al 31/12/2027.

Ciascun Comune potrà recedere anticipatamente, entro il 30 marzo di ogni anno, dandone comunicazione all’altra parte mediante posta elettronica certificata. Il recesso produce effetti dal 1 gennaio dell’anno successivo a quello di invio della comunicazione. Nel caso in cui la comunicazione di recesso unilaterale venga fatta successivamente al 30 marzo, essa produrrà effetto dal 1 gennaio del secondo anno successivo.

In ogni caso i Comuni potranno consensualmente rescindere o modificare la presente convenzione in ogni momento.

Art. 3 - Gestione congiunta del Centro di raccolta rifiuti di Sirtori

Il Comune di Sirtori concede l’utilizzo del proprio Centro di raccolta rifiuti, sito in Sirtori in via del Peschierone, al Comune di Viganò.

Il Comune di Sirtori viene indicato come capo convenzione e pertanto spetta allo stesso la gestione contabile, amministrativa, operativa e tecnica del Centro di raccolta.

In particolare spetta al capo convenzione:

- l’individuazione della modalità di gestione, l'organizzazione e il coordinamento del personale addetto alla conduzione del Centro;

- l’espletamento di tutte le attività indispensabili per il corretto funzionamento del Centro e di tutti gli obblighi previsti dalla normativa in materia di rifiuti;

- garantire l'applicazione ed il rispetto del "Regolamento di gestione del centro di raccolta approvato dai rispettivi Consigli Comunali;

- procedere al pagamento anticipato di tutti i costi di cui al successivo art. 4 che verranno poi ripartiti secondo i criteri e le modalità di cui agli articoli 5 e 6 della presente convenzione;

- definire i lavori di manutenzione necessari per la buona conduzione del Centro.

I Comuni concordano nella scelta di privilegiare l’impiego di risorse del territorio adeguatamente formate per la gestione del Centro di raccolta e si impegnano a sostenere e incentivare questa soluzione, concorrendo a disporre di un numero di propri operatori proporzionato alle rispettive necessità.

Art. 4 - Costi e ricavi connessi alla gestione del Centro di raccolta rifiuti

I costi relativi all'attività di gestione del Centro di raccolta rifiuti sono classificabili come segue:

(3)

a) Costi di presidio: sono i costi riferiti al personale di servizio presso il Centro compresi i costi relativi alla formazione e all'aggiornamento, ad esclusione dei contributi erogati alle eventuali associazioni coinvolte;

b) Costi amministrativi: sono i costi riferiti al personale comunale addetto alla gestione contabile, tecnica e amministrativa del Centro per l’espletamento di tutto quanto necessario per il corretto funzionamento;

c) Costi di trasporto e smaltimento: sono i costi per il trasporto delle diverse tipologie di rifiuto agli impianti di destinazione finale e per il loro smaltimento o recupero;

d) Costi per consumi e oneri vari di funzionamento: sono le voci riferite ai consumi energetici, idrici, telefonici, ed oneri vari connessi;

e) Costi per manutenzioni ordinarie: sono i costi relativi ad interventi di manutenzione ordinaria del centro e delle apparecchiature ad esso funzionali, come meglio definite all’

art. 3, comma 1, lett. oo-quater del D.Lgs. n. 50/2016;

f) Costi per manutenzioni straordinarie: sono i costi relativi ad interventi di manutenzione straordinaria del Centro e delle apparecchiature ad esso funzionali, come meglio definite all’ art. 3, comma 1, lett. oo-quinquies del D.Lgs. n. 50/2016;

g) Costi per i badge per il controllo degli accessi: consistono in un costo una tantum per la fornitura iniziale delle tessere identificative ad ogni singolo Comune, che ne curerà la distribuzione alle utenze, nonché il costo per aggiornamento, rilascio duplicati, nuove attivazioni;

h) Costi per acquisti e nuovi impianti: sono i costi per l’acquisto di nuove attrezzature e nuovi impianti, oltre che per la sostituzione delle attrezzature e degli impianti esistenti, ove non riconducibili alla precedente lettera f), che si rendono necessari per garantire la corretta gestione del centro o per migliorare il servizio.

I ricavi derivanti dalla gestione del Centro di raccolta sono quelli relativi alla cessione a consorzi o a recuperatori autorizzati dei materiali raccolti nell'impianto medesimo e per i quali sono previsti corrispettivi a vario titolo.

Art. 5 - Criteri di ripartizione di costi e ricavi

Le diverse voci di costo di cui all'articolo precedente sono ripartite tra i Comuni di Sirtori e Viganò come segue:

- Costi lettera a), b), d), e) art. 4: il 30% suddiviso in parti uguali tra i due Comuni; il restante 70% in proporzione all'ammontare della popolazione residente di ogni singolo Comune, determinato al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento.

- Costi lettera c) art. 4: fatturati da SILEA direttamente alle singole amministrazioni restano a loro carico e non sono oggetto di alcuna diversa ripartizione.

- Costi lettera c) art. 4: non fatturati da SILEA direttamente alle singole amministrazioni: il 30% suddiviso in parti uguali tra i due Comuni; il restante 70% in proporzione all'ammontare della popolazione residente di ogni singolo Comune, determinato al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento.

- Costi lettera f) e h) art. 4: interamente a carico del Comune di Sirtori, salvo quanto previsto dal successivo art. 5-bis, comma 1;

- Costi lettera g) art. 4: a carico di ogni singolo Comune in proporzione alle tessere rilasciate.

A fronte dell’utilizzo del Centro di raccolta rifiuti sito in Sirtori, il Comune di Viganò verserà al Comune di Sirtori un canone pari ad € 8.500,00 (da adeguarsi annualmente in accordo con la

(4)

variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati) oltre alla maggiorazione di cui all’art. 5-bis. Tale canone costituisce corrispettivo per l’utilizzo dell’area e delle attrezzature di proprietà del Comune di Sirtori ed è comprensivo della quota parte del Comune di Viganò per l’effettuazione del numero di viaggi per lo svuotamento del cassone dei rifiuti ingombranti, nel limite del plafond previsto del contratto attualmente in essere con SILEA S.p.A.

Alla conclusione del presente accordo il Comune di Viganò non avrà nulla a pretendere.

I ricavi derivanti dalla cessione a Consorzi e recuperatori autorizzati dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata, per i quali sono previsti corrispettivi a vario titolo, verranno ripartiti tra i Comuni convenzionati in proporzione alla popolazione residente determinato al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

Art. 5-bis - Maggiorazione del canone per particolari spese condivise.

I costi di cui all’art. 4, lett. f e h, qualora preventivamente concordati tra le Amministrazioni di Sirtori e Viganò mediante deliberazioni delle rispettive Giunte comunali, saranno ripartiti come segue: il 30% suddiviso in parti uguali tra i due Comuni; il restante 70% in proporzione all'ammontare della popolazione residente di ogni singolo Comune, determinato al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento.

Con le medesime deliberazioni delle Giunte è approvato il quadro economico dell’intervento (o il preventivo di spesa) e il relativo ammortamento, se applicabile.

La quota posta a carico del Comune di Viganò ai sensi del presente articolo costituisce maggiorazione del canone per l’utilizzo del centro di raccolta differenziata e corrispettivo per l’utilizzo del bene oggetto della spesa. Essa è rimborsata nel primo anno successivo a quello in cui la spesa è stata liquidata, salvo diversi accordi in sede di approvazione.

Art. 5-ter - Restituzione di quota parte dei canoni in caso di cessazione.

Qualora al venir meno della presente convenzione non sia ancora trascorso il periodo per l’ammortamento di un bene o di una spesa effettuata ai sensi del precedente art. 5-bis, il Comune di Sirtori dovrà rimborsare al Comune di Viganò la maggiorazione del canone già versata per gli anni mancanti all’ammortamento della spesa.

Decorsi i termini per l’ammortamento del bene, nulla sarà dovuto a titolo di rimborso al Comune di Viganò.

Art. 6 - Modalità di ripartizione di costi e ricavi

I Sindaci dei Comuni di Sirtori e Viganò (o loro delegati) si riuniranno di norma entro il 30 ottobre di ogni anno per elaborare ed approvare una previsione di spesa del Centro di raccolta ed il piano degli interventi manutentivi per l’anno successivo. Eventuali variazioni dello stesso dovranno essere concordate tra gli Enti.

Il Comune di Viganò dovrà provvedere al versamento al Comune di Sirtori del canone di competenza in due rate:

-la prima entro il 30 aprile, da calcolare sul 45% del corrispettivo dell’anno precedente;

-la seconda entro il 30 ottobre da calcolare sul 45% del corrispettivo dell’anno precedente.

Entro la data di approvazione del rendiconto (conto consuntivo), il Comune di Sirtori dovrà comunicare al Comune di Viganò i costi e i ricavi consuntivi del Centro di raccolta e procedere alla quantificazione di un eventuale conguaglio. Eventuali importi a debito da parte del Comune di Viganò dovranno essere versati al Comune di Sirtori entro 30 giorni dal ricevimento della

(5)

relativa comunicazione. Eventuali somme a credito a favore del Comune di Viganò saranno dedotte dalla prima rata dovuta.

Art. 7 - Modifiche alla Convenzione

Eventuali modifiche alla presente convenzione, stabilite di comune accordo tra le parti, dovranno essere preventivamente approvate dai rispettivi Consigli Comunali, e produrranno il loro effetto al termine del periodo di pubblicazione ai rispettivi albi pretori.

Art. 8 - Controversie

Le parti si impegnano a risolvere le controversie che dovessero sorgere in applicazione della presente convenzione in via bonaria, con spirito di leale collaborazione e di reciproca comprensione.

Art. 9 - Norma finale

Nel caso di variazioni della normativa specifica in materia di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani che modifichino sostanzialmente le condizioni per le prestazioni dei servizi alla base della presente convenzione, si procederà di comune accordo alla ridefinizione delle modalità di gestione dei servizi e, qualora necessario, anche alla rideterminazione dei criteri di riparto dei costi.

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda alla normativa vigente in materia di rifiuti.

Il presente atto viene sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 15, comma 2-bis, della Legge n. 241/1990.

Per il Comune di Sirtori Il Sindaco

Davide Maggioni

Per il Comune di Viganò Il Sindaco

Fabio Bertarini

Riferimenti

Documenti correlati

a) in relazione al servizio integrato di gestione dei rifiuti per un importo di euro 698.104,18, che sarà coperto con i proventi tariffari del servizio medesimo in ragione delle

(y) i consigli di amministrazione delle Parti hanno approvato la sottoscrizione del presente Accordo (come infra definito) ed ACSM-AGAM ha già provveduto ad ottenere il

a) le persone fisiche residenti o domiciliate nel Comune di Ponte in Valtellina ed iscritte al ruolo della tassa dei rifiuti Tari (utenze domestiche);.. b) le persone giuridiche

Compete al Comune capofila prevedere, in sede di predisposizione del bilancio preventivo, la spesa necessaria per il funzionamento della scuola e redigere

anche l’Argentino, fino ad allora quasi sconosciuto, è stato eletto Papa per demolire le ultime vestigia della Chiesa Cattolica; e come Conte, anche Bergoglio crede di essere

2.Per le utenze non domestiche di tipo artigianale o produttivo il conferimento è consentito solo per le tipologie di rifiuti urbani indicate nel presente articolo con le

c) particolari motivi e circostanze lo rendano necessario in ordine alle modalità o alla durata della concessione. L'ammontare della garanzia di cui sopra è stabilito

A) La rotazione straordinaria prevista dall'art. l-quater) del D.lgs. 165/2001 "nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva"