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CONVENZIONE TRA L AZIENDA USL TOSCANA CENTRO E L AMBULATORIO VETERINARIO S. ANTONIO

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CONVENZIONE TRA L’AZIENDA USL TOSCANA CENTRO E L’AMBULATORIO VETERINARIO S. ANTONIO Dr.ssa

Enrica Natili – Dr.ssa Anna Chiara Zini di Maresca (PT) PER ATTIVITA’ DI SORVEGLIANZA FISICA IN MATERIA DI

RADIOPROTEZIONE ai sensi del D.Lgs 230/95

tra

l'Azienda USL Toscana Centro, (di seguito per brevità Azienda), con sede legale in Firenze piazza S. Maria Nuova, 1, Codice Fiscale e Partita IVA 06593810481, rappresentata dal Direttore Generale Dr. Paolo Morello Marchese, nato a Padova il 02/06/1956;

e

l’Ambulatorio Veterinario S. Antonio Dr.ssa Enrica Natili – Dr.ssa Anna Chiara Zini di Maresca (PT), di seguito denominato Ambulatorio, con sede legale in Maresca (PT), Via Risorgimento 208 Codice Fiscale/Partita IVA 01927800472 struttura sanitaria autorizzata non accreditata rappresentata dalla Dr.ssa Annachiara Zini, nata a Firenze, il 24/07/1976, in qualità di direttore sanitario autorizzato ad impegnare l’Ambulatorio con il presente atto;

premesso

- che lo l’Ambulatorio Veterinario S. Antonio Dr.ssa Enrica Natili – Dr.ssa Anna Chiara Zini di Maresca (PT) in ottemperanza alla normativa di cui al D.Lgs 230/95 “Attuazione delle direttive Euratom 80/836, 84/466, 84/468, 89/618, 90/641 e 92/3 in materia di radiazioni ionizzanti” deve assicurare la sorveglianza fisica della radioprotezione mediante Esperti Qualificati a norma dell’art. 77 del citato D.Lgs. 230/95 per l’attività svolta presso l’Ambulatorio;

- che con nota del 21/03/2019 l’Ambulatorio Veterinario S. Antonio Dr.ssa

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Enrica Natili – Dr.ssa Anna Chiara Zini di Maresca (PT), regolarmente autorizzato con provvedimento comunale dell’ufficio SUAP con protocollo 7520 del 22/11/2017, ha fatto richiesta all’Azienda di stipula di convenzione per attività di Esperto Qualificato ai fini della Radioprotezione;

che, a tal fine, si ritiene opportuno stipulare apposita convenzione per regolare i relativi rapporti nella gestione delle attività di Esperto Qualificato ai fini della Radioprotezione;

che ai sensi della normativa regionale e nazionale vigente in materia di attività libero professionale, ed in particolare della disciplina recata dall’art. 55 e dall’art. 58 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, Area SPTA, è possibile svolgere attività professionale, richiesta a pagamento da terzi all’Azienda, fuori dall’orario di lavoro sia all’interno che all’esterno delle strutture mediante apposita convenzione;

che a seguito degli accordi intercorsi tra le competenti strutture delle due parti si è convenuto sulla possibilità di far fronte alla richiesta dell’Ambulatorio con il personale dirigente fisico, dipendente dell’Azienda, appositamente individuato, in possesso dei requisiti per l’esecuzione delle prestazioni oggetto della presente convenzione fuori dall’orario di lavoro istituzionalmente dovuto, con l’eventuale supporto del personale del comparto del ruolo sanitario dell’Azienda, ed in particolare di personale sanitario tecnico di radiologia medica;

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 - Oggetto

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. L’Azienda si rende disponibile, con le modalità ed i tempi di cui ai successivi articoli, a garantire all’Ambulatorio le attività di sorveglianza fisica in materia di radioprotezione da rendere da parte di dirigente fisico, esperto qualificato, con l’eventuale supporto del personale del comparto del ruolo

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sanitario ed in particolare di personale sanitario tecnico di radiologia medica:

A. parere/giudizio di radioprotezione idoneità locali;

B. parere/giudizio uso di radioisotopi o apparecchi radiogeni attività NON specialistica con sopralluogo;

C. parere/giudizio uso di radioisotopi o apparecchi radiogeni attività specialistica con sopralluogo;

D. parere/giudizio uso di radioisotopi o apparecchi radiogeni elevata complessità con sopralluogo;

E. rilevazioni strumentali (per parametro);

F. valutazioni di rilevazioni strumentali con sopralluogo aggiuntivo.

ART. 2 - Sede

1. L’attività oggetto della presente convenzione viene resa presso la sede dell’Ambulatorio Veterinario S. Antonio Dr.ssa Enrica Natili – Dr.ssa Anna Chiara Zini di Maresca (PT).

Art. 3 - Modalità di erogazione delle prestazioni

1. L’attività di cui all’art. 1 sarà svolta dal personale dirigente fisico, dipendente a rapporto esclusivo, che risulta in possesso dei requisiti professionali compatibili con le prestazioni di cui all’art. 1. Il personale dirigente si può avvalere del supporto diretto reso da parte del personale dipendente del comparto del ruolo sanitario, in particolare di personale sanitario tecnico di radiologia medica.

2. L’attività oggetto della presente convenzione viene svolta fuori del normale orario di lavoro istituzionalmente dovuto, in regime di area a pagamento aziendale assimilata alla libera professione. Non intercorre pertanto alcun rapporto di lavoro tra il personale dell’Azienda e l’Ambulatorio.

3. L’Azienda individua quali referenti per le attività di cui alla presente convenzione: il Dot. Luca Bernardi Direttore della SOC Fisica Sanitaria Prato Pistoia relativamente al personale dirigente, nonché il Dr. Renzo Ricci,

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Direttore della SOC Attività Diagnostiche per Immagini, relativamente al personale del comparto per le attività di supporto diretto.

4. L’attività è di norma articolata in circa n. 2 accessi su base annua della durata di circa 4 ore ad accesso, nei giorni e con le modalità che saranno direttamente concordati tra l’Ambulatorio ed i Referenti dell’attività di cui al presente atto.

5. L’attività di cui al presente atto viene svolta compatibilmente con le esigenze funzionali ed organizzative dell’Azienda, in modo da garantire la regolarità del funzionamento della struttura di appartenenza del personale coinvolto e l’integrale assolvimento dei compiti istituzionali.

6 L’impegno orario settimanale complessivo (attività istituzionale e attività resa oltre l’orario di lavoro istituzionalmente dovuto) non deve comunque essere superiore a 48 ore per il singolo dirigente, al fine di garantire l’equilibrio psico-fisico del personale coinvolto e l’integrale e prioritario assolvimento dei compiti d’istituto oltre che ad assicurare la piena funzionalità dei servizi.

7. Il personale dell’Azienda si reca alla sede di cui all’art. 2 della presente convenzione utilizzando mezzi propri.

8. La collaborazione oggetto della presente convenzione, non dovrà in alcun modo compromettere il buon andamento dell’attività istituzionale, nel caso in cui ciò si verificasse l’Azienda si riserva di rivedere o annullare la presente convenzione, nei termini previsti dal successivo art. 7.

Art. 4 - Tariffe

1. L’Ambulatorio Studio si impegna a corrispondere all’Azienda, per le attività oggetto della presente convenzione, effettuate dal personale dell’Azienda, al di fuori dell’orario di lavoro istituzionalmente dovuto, le tariffe di cui all’

allegato 1).

2 L’attività svolta viene comunicata alla SOS Attività libero professionale, mediante prospetto riepilogativo delle prestazioni erogate, dei giorni e delle

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ore impegnate, visionato e sottoscritto dai referenti dell’attività di cui alla presente convenzione, e dall’Ambulatorio a titolo di attestazione dell’attività svolta.

3 Le tariffe relative all’attività svolta sono corrisposte dall’Ambulatorio a seguito di fattura emessa dal Dipartimento Amministrazione, pianificazione e controllo di gestione dell’Azienda USL Toscana Centro, su richiesta della SOS Attività libero professionale, entro 30 giorni dalla data di emissione della stessa secondo le modalità indicate in fattura.

4. L’Azienda, a seguito di pagamento delle fatture dal parte dell’Ambulatorio relative alle tariffe dovute per l’attività resa, provvede alla liquidazione dei compensi spettanti, al lordo di imposte e comprensivo dei tempi e dei costi di percorrenza, al personale dell’Azienda che ha svolto l’attività.

Art. 5 - Responsabilità

1. L’Azienda USL Toscana Centro è esonerata da qualsiasi responsabilità ed onere economico per l’uso degli immobili e delle attrezzature ed arredi esistenti presso l’Ambulatorio.

2. La responsabilità civile verso terzi, ad esclusione della colpa grave e dolo, derivante dall’attività del personale dell’Azienda, ai sensi della presente convenzione, è a carico dell’Ambulatorio, beneficiario delle prestazioni. Nel caso in cui il personale dell’Azienda, nell’esercizio delle attività oggetto della presente convenzione, subisse un infortunio coperto dall’INAIL, l’Ambulatorio è tenuto a darne tempestiva comunicazione all’Azienda che provvederà alla relativa denuncia nelle forme e nei termini di legge. L’Azienda e l’Ambulatorio saranno sollevati da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, connessa o conseguente all’utilizzo del proprio mezzo di trasporto da parte del personale dell’Azienda per il raggiungimento della sede di effettuazione delle attività di cui alla presente convenzione.

3. L’Ambulatorio, soggetto ospitante nell’ambito della presente convenzione, si impegna a garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs.

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81/2008 e normativa ad esso collegata e ad informare il personale dirigente dell’Azienda sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui saranno svolte le attività e sulle misure di prevenzione e di emergenza da adottare.

Art. 6 – Trattamento dati personali

1. Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, divenuto efficace dal 25 maggio 2018 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati – GDPR) e del D.Lgs.

196/2003 e s.m.i.. le parti, Azienda USL Toscana Centro e l’Ambulatorio Veterinario S. Antonio Dr.ssa Enrica Natili – Dr.ssa Anna Chiara Zini di Maresca (PT), si qualificano ai sensi dell’art. 4 n. 7 del GDRP quali autonomi Titolari del trattamento dei dati relativamente all’attività di cui alla presente convenzione.

2. Per effetto di quanto evidenziato, le parti garantiscono che il personale interno e coinvolto nell'attività disciplinata dal presente atto è autorizzato dal titolare al trattamento dei dati ai sensi dell’art. 29 del GDPR nonché ai sensi dell’art. 2-quaterdecies del D.Lgs 196/2003 e tenuto al rispetto delle norme e delle prassi nazionali ed europee riguardo al trattamento dei dati personali.

3. Le parti si impegnano a fornire adeguata formazione al personale di cui sopra rispetto agli obblighi previsti in merito dalla normativa.

4. L’Azienda USL Toscana Centro, infine, garantisce che il personale ad essa afferente e coinvolto nelle attività oggetto della presente convenzione sia vincolato al rispetto del segreto professionale.

Art. 7 - Durata

1. La presente convenzione decorre dalla data della stipula ed ha validità annuale. Le parti concordano che laddove si verificasse in sede regionale e/o nazionale, durante il periodo di validità della convenzione, un evento normativo inerente all’attività in oggetto e a quanto disposto con il presente atto, questo sarà ad esso uniformato, ferma restando la facoltà di recedere per

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entrambe le parti secondo le modalità di cui al successivo comma 2.

2. Ciascun contraente si riserva altresì la facoltà di recedere dalla presente convenzione dando un preavviso di 30 giorni da far pervenire a mezzo PEC.

Art. 8 - Registrazione e competenze giurisdizionali

La presente convenzione consta di n. 8 pagine e viene redatta in duplice copia, una per l’Ambulatorio ed una da conservare agli atti dell’Azienda che provvede ad iscriverla nel proprio repertorio. Le spese relative all’imposta di bollo sono poste a carico dell’Ambulatorio, beneficiario delle prestazioni.

Letto approvato e sottoscritto.

Firenze, ___________________

Azienda USL Toscana Centro I

l Direttore Generale

Dr. Paolo Morello Marchese ______________________

Ambulatorio Veterinario S. Antonio Dr.ssa Enrica Natili – Dr.ssa Anna Chiara Zini di Maresca (PT)

Il Direttore Sanitario Dr.ssa Annachiara Zini

________________________

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allegato 1)

tariffa a prestazione per attività di fisica sanitaria attività svolta fuori orario di lavoro

tariffa

Ambulatorio Veterinario S.

Antonio Dr.ssa Enrica Natili – Dr.ssa Anna Chiara Zini di

Maresca (PT) al netto di IVA

parere/giudizio di radioprotezione idoneità locali 620,00

parere/giudizio uso di radioisotopi o apparecchi radiogeni attività NON

specialistica con sopralluogo 840,00

parere/giudizio uso di radioisotopi o apparecchi radiogeni attività

specialistica con sopralluogo 2.500,00

parere/giudizio uso di radioisotopi o apparecchi radiogeni elevata

complessità con sopralluogo 6.100,00

rilevazioni strumentali (per parametro) 130,00

valutazioni di rilevazioni strumentali con sopralluogo aggiuntivo 620,00

Convenzione tra l'Azienda USL Toscana Centro e l’Ambulatorio Veterinario S. Antonio Dr.ssa Enrica Natili – Dr.ssa Anna Chiara Zini di

Maresca (PT) per attività di Esperto Qualificato ai fini della Radioprotezione

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