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Si può cedere la casa per non darla all ex moglie?

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Si può cedere la casa per non darla all’ex moglie?

Autore: Paolo Remer | 01/10/2021

È consentito vendere l’abitazione familiare per evitare che venga assegnata al coniuge dopo la separazione?

Molti coniugi in fase di separazione adottano i più ingegnosi stratagemmi per evitare che i loro beni vengano assegnati all’ex. Uno dei più utilizzati dai mariti è

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quello di vendere, o donare, la casa familiare ad un parente, in modo da evitare che venga assegnata dal giudice alla moglie per andarci ad abitare insieme ai figli minori. Ma si può cedere la casa per non darla all’ex moglie?

Apparentemente, il meccanismo sembra blindato e inoppugnabile: c’è un valido passaggio di proprietà, fatto con un atto pubblico rogato dal notaio e, ovviamente, trascritto anche nei pubblici registri, come tutti gli atti di compravendita immobiliare. I giudici, però, in questi casi, non badano tanto alla forma quanto alla sostanza: se si accorgono che il trasferimento del diritto di proprietà è avvenuto proprio per eludere la probabile assegnazione della casa all’ex moglie – che durante la causa di separazione non mancherà di far rilevare questa circostanza – possono ravvisare un particolare fenomeno, chiamato abuso del diritto, che consente di derogare agli atti dispositivi compiuti dalle parti sui propri beni: la legge, infatti, non offre tutela a chi in malafede cerca di aggirare lo spirito delle norme, pur rispettando formalmente le disposizioni.

Da quanto ti abbiamo anticipato avrai già capito che le bugie, anche se camminano ben vestite, hanno le gambe corte e, dunque, in fin dei conti, non si può cedere la casa per non darla all’ex moglie. Vediamo perché ciò accade, come si realizza questo astuto sistema e cosa si può fare in questi casi per opporsi e ottenere comunque l’assegnazione della casa coniugale nei casi previsti dalla legge. Ti parleremo anche dei modi legittimi per vendere la casa prima o durante la separazione, e capirai perché anche questi metodi possono diventare illeciti – e allora non funzionano più – quando vengono realizzati al precipuo scopo di

“fregare” l’ex moglie per impedirle di ottenere l’assegnazione dell’abitazione.

L’assegnazione della casa coniugale

Quando c’è una separazione giudiziale dei coniugi, o il loro divorzio, la casa familiare viene assegnata dal giudice a quello dei due che continuerà ad abitarvi insieme ai figli ancora minorenni (di solito, è la moglie, ma potrebbe anche accadere il contrario). Questo serve ad assicurare ai bambini e ai ragazzi di proseguire la crescita nel medesimo ambiente domestico in cui hanno già vissuto prima della separazione dei loro genitori.

Per l’assegnazione della casa familiare non contano l’intestazione della proprietà o le quote di comproprietà: l’immobile potrebbe appartenere esclusivamente al marito e, nonostante ciò, verrà assegnato alla moglie, se il giudice stabilisce che i

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figli, anche quando vengono affidati congiuntamente ad entrambi, dovranno essere collocati presso di lei (fermo restando il diritto di visite e di incontri con il padre, che però dovrà comunque lasciare quell’abitazione, anche se è interamente di sua proprietà).

Inoltre, la casa assegnata deve rimanere fornita di tutti gli arredi e suppellettili che già si trovavano in essa prima della separazione dei coniugi, perché anche i mobili sono considerati necessari alla normale prosecuzione della vita familiare. Siccome la casa coniugale coincide con il centro di aggregazione della famiglia e con l’habitat di crescita dei figli, sono esclusi dall’assegnazione tutti gli immobili diversi che appartengono alla coppia o a uno dei suoi membri, come le seconde case utilizzate per le vacanze.

Quando non c’è o si perde il diritto all’assegnazione della casa coniugale?

Il diritto all’assegnazione della casa coniugale non ricorre sempre in tutte le separazioni e divorzi; in particolare:

non sussiste quando la coppia non ha avuto figli;

viene meno quando l’assegnatario muore o cessa di abitarvi (in questo caso l’assegnatario deve comunicare all’ex coniuge ogni cambio di residenza entro 30 giorni);

cessa quando i figli sono divenuti maggiorenni e hanno raggiunto l’indipendenza economica, in modo da poter andare a vivere altrove;

può essere revocato quando l’assegnatario contrae un nuovo matrimonio o intraprende una convivenza con un altro partner.

Se la separazione avviene in via consensuale, i coniugi possono accordarsi per diverse modalità di intestazione, assegnazione e fruizione della casa familiare: ad esempio, attribuendo l’intera proprietà ad uno solo di essi, se l’immobile era in comunione dei beni, attraverso un accordo di separazione, grazie al quale si può realizzare il trasferimento immobiliare completamente esentasse.

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Vendita della casa coniugale durante la separazione: che succede?

Se un coniuge è proprietario esclusivo della casa assegnata all’altro coniuge, può tranquillamente venderla o donarla a terzi prima della separazione o anche durante o dopo di essa, a condizione che l’acquirente rispetti il diritto di abitazione stabilito in favore dell’assegnatario (per la sua intera durata se il provvedimento giudiziale di assegnazione è stato trascritto nei pubblici registri immobiliari, altrimenti solo per nove anni dalla cessione della proprietà immobiliare: per questo è importante che l’assegnatario si preoccupi di far trascrivere il proprio diritto). Il coniuge, se non è interamente proprietario, potrebbe cedere in maniera analoga anche la sua quota di comproprietà sull’immobile. Così la casa venduta prima della separazione non va alla moglie, ma c’è da tener presente che se la coppia era in regime di comunione dei beni il ricavato della vendita andrà spartito tra gli ex coniugi in parti uguali e, dunque, la moglie avrà diritto al 50% della somma.

Pertanto, nella maggior parte dei casi, non conviene privarsi del proprio immobile, considerando che l’assegnazione della casa di abitazione, come abbiamo visto, è un provvedimento che, al di là della lunga durata che può avere in concreto, rimane temporaneo e prima o poi è destinato a cessare.

Cessione della casa familiare per impedire l’assegnazione all’ex coniuge: è lecita?

Veniamo ora al tema dal quale siamo partiti, che riguarda la cessione della casa familiare finalizzata ad impedire che essa venga assegnata all’ex coniuge. Una nuova sentenza della Corte di Cassazione [1] si è occupata di questo interessante caso: un marito in procinto di separarsi aveva venduto la casa coniugale, che era di sua proprietà, a suo padre, che gliela aveva poi concessa in uso, nella forma del comodato gratuito. Questo astuto espediente serviva a fare in modo che il giudice non potesse più assegnare quell’abitazione alla moglie per abitarvi insieme ai figli (che, come normalmente avviene, erano stati assegnati ad entrambi i genitori, in regime di affido condiviso).

Il trucco è stato smascherato esaminando le date dei rispettivi atti: nel giro di sole

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due settimane, il marito aveva prima venduto l’immobile e poi avviato la causa per la separazione. I giudici di piazza Cavour, accogliendo il ricorso della moglie, privata dell’assegnazione della casa, hanno bocciato l’intero meccanismo realizzato dal suo ex marito e dal suocero, ed hanno ravvisato un evidente

«collegamento negoziale» tra l’alienazione dell’immobile al padre, avvenuta in prossimità della presentazione della domanda di separazione, e la successiva stipulazione del contratto di comodato d’uso in favore del figlio (che, oltretutto, era

“saltato fuori” solo dopo due anni, quando è stato prodotto dal marito in occasione della causa di divorzio): così questi atti non hanno potuto impedire l’assegnazione della casa familiare alla donna. Piuttosto, quella artificiosa concatenazione dei due contratti riguardanti il medesimo immobile è stata ritenuta un abuso del diritto (consistente nel compiere atti di per sé legittimi, ma per realizzare un fine illecito:

così i negozi giuridici stipulati vengono snaturati dalla loro funzione e diventano invalidi), in quanto contrari al basilare principio di buona fede.

Note

[1] Cass. ord. n. 26541/21 del 30.09.2021.

Sentenza

Cass. civ., sez. III, ord., 30 settembre 2021, n. 26541 Presidente Sestini – Relatore Iannello

Fatti di causa

1. Con sentenza n. 1030/2019 del 19 marzo 2019 la Corte di appello di Venezia, in riforma della sentenza di primo grado ed in conseguente accoglimento della domanda avanzata da B.T. contro S.E. - avendo ritenuto cessato, alla prevista scadenza del 1 ottobre 2014, il contratto di comodato di immobile stipulato sei mesi prima tra B.T. ed il figlio G., coniuge della S. - ha condannato quest'ultima

(che lo deteneva quale casa familiare assegnatale nel successivo giudizio di separazione e poi in quello di divorzio) al rilascio del bene in favore di B.T., oltre che al pagamento, in favore dello stesso, della somma di Euro 300 al mese dalla domanda al rilascio, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo. "Superati i primi

due motivi di gravame, relativi al contestato abuso del diritto, espressione utilizzata dal tribunale nei confronti della condotta di B.T." (questo testualmente l'incipit della parte motiva della sentenza), la corte lagunare ha ritenuto costituire

"ragione più liquida" per l'accoglimento del gravame quella proposta con il terzo

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motivo con il quale il B. si doleva della violazione dell'art. 1809 c.c. e della costante giurisprudenza di legittimità in materia di assegnazione della casa familiare di proprietà di terzi e vincolata da comodato a termine non correlato alle esigenze familiari. "Vero e', infatti, - si osserva in sentenza - che S.E. era assegnataria della

ex casa coniugale di (OMISSIS), in quanto i figli minori, affidati congiuntamente ai genitori, avevano abitazione prevalente presso la madre, ma su detto immobile,...

incontestatamente di proprietà di B.T., gravava un comodato a titolo gratuito della durata di mesi 6, sottoscritto dal padre T. in favore del figlio G. - ex marito della S.

davanti al notaio in data 1/4/2014. "Il comodato, dunque, veniva a scadere il 1 ottobre ed era stato concesso a B.G. espressamente "affinché il comodatario possa

servirsi del bene ed utilizzarlo a suo piacimento, salva la natura, la sostanza della cosa stessa e la sua naturale destinazione": altrimenti detto, il comodato, costituito

prima della presentazione, da parte di G., della domanda di separazione giudiziale in data (OMISSIS), non menzionava le esigenze familiari, né le considerava in alcun

modo, essendo esso finalizzato esclusivamente, come precisato nell'atto, alle necessità di B.G.". 2. Avverso detta sentenza S.E. propone ricorso per cassazione

affidato a quattro motivi, cui resiste B.T., depositando controricorso. Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero. Entrambe le parti hanno

depositato memorie ex art. 380-bis.1 c.p.c..

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, con riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione agli artt. 2697,1803 e 1809 c.c.. Sostiene, in sintesi, che dal complesso

delle emergenze probatorie relative in particolare al comportamento delle parti, preesistente ma anche successivo al contratto di comodato, emergeva la concorde

volontà e intenzione delle parti di imprimere all'immobile un vincolo di

destinazione della casa alle esigenze familiari e che, peraltro, in tal senso avrebbe potuto valorizzarsi anche quanto scritto nel contratto medesimo, in particolare

nell'art. 2, ove, se da un lato è previsto, come rimarcato in sentenza, che "la consegna degli immobili viene effettuata dal comodante affinché il comodatario possa servirsi del bene ed utilizzarlo a suo piacimento", dall'altro è fatta comunque

"salva la natura, la sostanza della cosa stessa e la sua naturale destinazione".

Assume che tale "naturale destinazione" poteva univocamente evincersi da quella che all'immobile era stata impressa prima degli atti negoziali del 2014 e dalla cronologia degli eventi che li avevano preceduti e seguiti. Rimarca in tal senso che:

- il trasferimento della proprietà dell'immobile ed il susseguente contratto di comodato stipulato tra padre e figlio B. (nel 2014) erano intervenuti in epoca di molto successiva alla data in cui i coniugi B. - S. avevano ivi stabilito la residenza

familiare, cioè dal (OMISSIS); - ivi essa odierna ricorrente, assieme ai figli, aveva continuato a mantenere la residenza senza soluzione di continuità, sia in costanza

di matrimonio, sia dopo lo scioglimento del vincolo coniugale; - il trasferimento

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della proprietà dell'immobile, prima, da B.G. al padre e la concessione in comodato, subito dopo, da parte del secondo al primo, ebbero luogo, nel (OMISSIS), all'insaputa della S., in coincidenza della sopravveniente crisi della famiglia B. - S. e nell'imminenza del deposito del ricorso per separazione giudiziale

da parte di B.G.. Afferma che il complessivo contesto nel quale i contratti erano stati stipulati e la natura dei rapporti tra tutte le parti erano tali da far emergere la volontà di utilizzare in modo strumentale atti leciti al fine di eludere il preesistente

vincolo di destinazione alle esigenze del nucleo familiare e della prole e di escludere la S. e i figli dalla detenzione qualificata dell'immobile. Indica come sintomatico di malafede il silenzio tenuto dai B., padre e figlio, durante tutto il procedimento di separazione, sulle attività negoziali che avevano portato al

comodato, sino al procedimento di divorzio, ove veniva per la prima volta prospettata la questione. Evidenzia che l'ordinanza presidenziale in sede di separazione è successiva alla data indicata in contratto come scadenza del comodato; tanto più lo è la sentenza di separazione; che nemmeno al momento del

deposito del ricorso per ottenere il divorzio, in data (OMISSIS), B.G. aveva accennato alla scadenza del comodato, sollevando la questione per la prima volta

solo nel giugno 2016, e che, nonostante ciò, veniva confermata, dall'ordinanza presidenziale, l'assegnazione della casa familiare alla S., così cristallizzandosi - assume - con un ulteriore vincolo, la destinazione del bene alle necessità familiari.

2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce, con riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 1803,1809,337-ter e 337-

sexies c.c. e art. 6, comma 6, Legge Div., per avere la corte d'appello erroneamente limitato il rapporto al comodatario B.G., senza estenderlo ai componenti del nucleo familiare con lui conviventi sin da epoca precedente l'atto,

e per non aver rilevato la conservazione del vincolo di destinazione familiare, preesistente al comodato, e l'estensione del titolo di detentore qualificato alla moglie del comodatario e ai figli conviventi, a seguito della "cristallizzazione" di tale vincolo di destinazione per effetto dei provvedimenti giudiziali di assegnazione

dell'abitazione familiare nei procedimenti di separazione, prima, e di divorzio, poi.

Sostiene che, in dipendenza della rilevanza costituzionale del diritto all'abitazione, il vincolo di destinazione impresso sin dall'origine alla casa familiare, a tutela degli

interessi della famiglia, va considerato prevalente rispetto a quello delle parti originarie del contratto di comodato, tanto più quando, come nel caso di specie, questo sia intervenuto in un momento successivo rispetto a quello in cui il nucleo

familiare aveva destinato l'abitazione a casa familiare e lo stesso bene era pacificamente di proprietà esclusiva di uno dei coniugi. 3. Con il terzo motivo la ricorrente deduce, con riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame

dei seguenti fatti che afferma essere decisivi per il giudizio ed essere stati oggetto di discussione tra le parti: - il momento di emersione del vincolo di destinazione dell'immobile come casa familiare alla data del (OMISSIS); - la proprietà del bene

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immobile, da parte del coniuge B.G., all'epoca di stabilimento della residenza familiare, in data (OMISSIS); - l'epoca di "apertura" della crisi coniugale (introdotta

con lettera del 14/3/2014 del legale della S. al marito) e la contemporanea adozione, da parte del marito, di atti dispositivi del bene immobile (17/3/2014 trasferimento della proprietà al padre e 1/4/2014 contratto di comodato tra padre e figlio) in vista del deposito del ricorso per separazione giudiziale, da lui effettuato

due mesi dopo, il (OMISSIS); - l'adozione di tali atti dispositivi, da parte di B.G., all'insaputa della moglie e la permanenza ininterrotta di quest'ultima e dei figli a

lei affidati nella casa familiare; - l'assenza di contestazioni o rilievi circa il comodato, da parte del comodante B.T., verso l'odierna ricorrente, dapprima nel corso del procedimento di separazione, conclusosi con sentenza del 30/1/2015, e sino all'instaurazione del procedimento di divorzio il 18/1/2016; - la contestazione,

da parte del comodante, dello spirare (alla data del 1/10/2014) del termine del comodato e la richiesta di rilascio dell'immobile manifestate soltanto in data 16/9/2016, quasi due anni dopo la presunta scadenza e dopo che, sia in sede di separazione, sia in sede di divorzio, l'abitazione familiare era stata assegnata alla S., senza alcuna opposizione; - la trascrizione del provvedimento di assegnazione della casa coniugale nei registri immobiliari, cosi da risultare opponibile al terzo acquirente dell'immobile, anche oltre i nove anni; - la circostanza, anch'essa (in tesi) sintomatica della mancanza di correttezza e buona fede, che il preliminare di compravendita tra B.T. e un terzo era stato stipulato solamente in data 20/8/2015;

- l'assenza di un grave, imprevedibile e urgente bisogno del comodante di vendere l'immobile libero da vincolo di comodato. Afferma che, alla luce di tali fatti, gli atti

posti in essere dai B., padre e figlio, sarebbero dovuti apparire preordinati e finalizzati all'attuazione concordata di una comune linea ostruzionistica ai provvedimenti che, di lì a poco, sarebbero stati emanati nell'ambito del giudizio di

separazione, ed allo scopo di aggirarli. 4. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione e falsa applicazione degli artt. 337-ter e 337-sexies c.c., art. 6, comma 6, Legge Div., nonché degli artt. 2043 e 2056 c.c., in combinato disposto con gli artt. 1223,1226 e

2697 c.c., in relazione alla condanna al risarcimento del danno per l'illegittima occupazione dell'immobile de quo. Sostiene che, per effetto dei provvedimenti di

assegnazione della casa familiare, mai revocati, la sua detenzione dell'immobile non poteva essere considerata sine titulo. Soggiunge che, peraltro, secondo la

giurisprudenza di questa Corte, il danno conseguente al mancato godimento dell'immobile va allegato e provato e non può essere considerato in re ipsa. 5.

Appare fondato e di rilievo assorbente il terzo motivo di ricorso. 5.1. Il contesto fattuale agevolmente desumibile dalle circostanze descritte in ricorso - la cui allegazione nella presente sede deve ritenersi osservante degli oneri di specificità imposti dall'art. 366 c.p.c., n. 6 e più in generale dal paradigma censorio modellato

per costante interpretazione sulla previsione di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n.

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5 (Cass. Sez. U. 07/04/2014, nn. 80538054) - appare potenzialmente idoneo a condurre ad una diversa ricostruzione della disciplina applicabile alla fattispecie. La

cronologia degli atti e il rapporto di stretta parentela tra le parti rendono, infatti, evidente un collegamento negoziale tra l'alienazione in permuta dell'immobile, dal

figlio in favore del padre, e la successiva stipula di comodato, sul medesimo immobile, a parti invertite. La pratica utilità di tale complessiva operazione negoziale non altrimenti può percepirsi se non in funzione chiaramente elusiva del rischio che la già manifestatasi crisi coniugale, e la prevedibile assegnazione della

casa familiare al coniuge in sede di giudizio di separazione e poi di divorzio, ne facessero perdere disponibilità e godimento all'originario proprietario. Per conseguenza la previsione prima, in detto contesto, di un termine di durata del comodato, e l'esercizio da parte del comodante del conseguente diritto al rilascio del bene (peraltro dopo che la detenzione si era comunque protratta per quasi due

anni dopo la sua scadenza), ben potrebbero leggersi come strumentali a tale preordinato obiettivo. Si profila, dunque, un intento elusivo riconducibile ad ipotesi

di abuso del diritto, la cui valutazione è esplicitamente quanto immotivatamente tralasciata in sentenza attraverso un improprio richiamo al principio della ragione

più liquida. 5.2. Converrà in proposito rammentare che a tale opzione motivazionale può accedersi in quanto la questione ritenuta di più agevole soluzione, ancorché logicamente subordinata, renda non necessario l'esame delle

altre perché "assorbite", ossia perché, in ipotesi, tendenti al medesimo risultato pratico (assorbimento proprio, per difetto di interesse della parte stessa che quella

questione aveva prospettato) o perché comunque inidonee a condurre ad un esito diverso per la prevalenza, in ogni caso, dell'esito cui conduce la questione cui si è data priorità nella trattazione (assorbimento improprio) (cfr. Cass. Sez. U. n. 9936

del 08/05/2014, che ha ritenuto ragione più liquida l'accoglimento del secondo motivo di ricorso, relativo alla infondatezza nel merito della pretesa risarcitoria,

rispetto alla pregiudiziale questione di giurisdizione posta dal primo motivo; v.

anche ex aliis Cass. 28/05/2014, n. 12002). Deve essere però ben chiaro ed esplicito il motivo per il quale si è scelto di tralasciare l'esame, altrimenti prioritario, di questioni pregiudiziali o preliminari, onde non vi sia dubbio sul fatto che tali questioni sono state ritenute assorbite e non sono state, invece, neppure implicitamente rigettate. Tali condizioni certamente non sussistono nel caso di

specie, avendo la corte veneta puramente e semplicemente scelto di non affrontare il tema, pur ritualmente proposto, dell'abuso del diritto, che certamente

avrebbe potuto condurre a una diversa qualificazione della fattispecie (e sul cui esame, dunque, l'appellata non aveva certo perso interesse), senza dare di ciò

alcuna spiegazione. 5.3. Un esame della fattispecie nella prospettiva non esaminata ben potrebbe, invero, giustificare il diniego di copertura giuridica dell'obiettivo perseguito dal comodante. Come questa Corte ha già in passato evidenziato, (v. Cass. 18/09/2009, n. 20106), gli elementi costitutivi dell'abuso del

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diritto - ricostruiti attraverso l'apporto dottrinario e giurisprudenziale - sono i seguenti: 1) la titolarità di un diritto soggettivo in capo ad un soggetto; 2) la possibilità che il concreto esercizio di quel diritto possa essere effettuato secondo

una pluralità di modalità non rigidamente predeterminate; 3) la circostanza che tale esercizio concreto, anche se formalmente rispettoso della cornice attributiva

di quel diritto, sia svolto secondo modalità censurabili rispetto ad un criterio di valutazione, giuridico od extragiuridico; 4) la circostanza che, a causa di una tale modalità di esercizio, si verifichi una sproporzione ingiustificata tra il beneficio del

titolare del diritto ed il sacrifico cui è soggetta la controparte. L'abuso del diritto, quindi, lungi dal presupporre una violazione in senso formale, delinea

l'utilizzazione alterata dello schema formale del diritto, finalizzata al conseguimento di obiettivi ulteriori e diversi rispetto a quelli indicati dal Legislatore. E' ravvisabile, in sostanza, quando, nel collegamento tra il potere di

autonomia conferito al soggetto ed il suo atto di esercizio, risulti alterata la funzione obiettiva dell'atto rispetto al potere che lo prevede. Come conseguenza di

tale, eventuale abuso, l'ordinamento pone una regola generale, nel senso di rifiutare la tutela ai poteri, diritti e interessi, esercitati in violazione delle corrette

regole di esercizio, posti in essere con comportamenti contrari alla buona fede oggettiva. E nella formula della mancanza di tutela sta la finalità di impedire che possano essere conseguiti o conservati i vantaggi ottenuti - ed i diritti connessi - attraverso atti di per sé strutturalmente idonei, ma esercitati in modo da alterarne la funzione, violando la normativa di correttezza, che è regola cui l'ordinamento fa

espresso richiamo nella disciplina dei rapporti di autonomia privata (così, in motivazione, Cass. n. 20106 del 2009, cit.). Ebbene, tale canone valutativo ben può attagliarsi alla vicenda, quale emergente dai fatti in questione, erroneamente obliterati dal giudice a quo, segnatamente nel rapporto tra comodante ed effettiva

controparte del comodato, da identificarsi nella ex coniuge del formale comodatario, per gli effetti che discendono da provvedimento di assegnazione della casa familiare e che come noto consistono nel "concentrare" sulla prima i diritti a questo spettanti (v. Cass. Sez. U. n. 20448 del 29/09/2014; Cass. Sez. U. n.

13603 del 21/07/2004; Cass. n. 2627 del 07/02/2006). 5.4. Sotto altro ma convergente profilo appare altresì rilevante, nel senso di poter condurre a diversa

ricostruzione del rapporto in questione e del regime ad esso applicabile, la circostanza, anch'essa fondatamente dedotta come oggetto di omesso esame, che

i provvedimenti di assegnazione della casa familiari risalgano a data successiva alla scadenza del termine pattuito tra padre e figlio del contratto di comodato, e che gli stessi abbiano avuto attuazione per quasi due anni senza che né il coniuge separato né il di lui padre abbiano mai opposto non solo la scadenza del contratto di comodato, ma nemmeno l'esistenza stessa del contratto. Tale circostanza ben potrebbe quanto meno essere vagliata quale indice della volontà di prescindere da

quel termine e correlare la durata del contratto all'uso cui lo stesso è di fatto

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destinato. 5.5. Sono dunque, quelli indicati in ricorso, fatti decisivi la cui totale obliterazione nella ricostruzione della fattispecie rende in effetti del tutto

inappagante la qualificazione operata in sentenza ed espone la stessa al denunciato vizio di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. 6. In accoglimento, dunque, del terzo motivo, assorbiti i rimanenti, la sentenza impugnata deve essere

cassata, con rinvio al giudice a quo anche per le spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il terzo motivo di ricorso, nei termini di cui in motivazione; dichiara assorbiti i rimanenti; cassa la sentenza rinvia alla Corte di appello di Venezia in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle

spese del giudizio di legittimità.

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