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Sintesi C-662/21 1. Causa C-662/21

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Sintesi C-662/21 – 1 Causa C-662/21

Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell’articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia Data di deposito:

4 novembre 2021 Giudice del rinvio:

Korkein hallinto-oikeus (Finlandia) Data della decisione di rinvio:

29 ottobre 2021 Ricorrente:

Booky.fi Oy Interveniente:

Kansallinen audiovisuaalinen instituutti (KAVI)

Oggetto del procedimento principale

Domanda di pronuncia pregiudiziale – Articolo 267 TFUE – Classificazione e contrassegno di supporti di programmi video – Articoli da 34 a 36 TFUE – Misura di effetto equivalente alle restrizioni quantitative all’importazione – Proporzionalità – Tutela dei minori da programmi video dannosi – Inapplicabilità di un requisito nei confronti di un operatore economico straniero

Oggetto e fondamento giuridico del rinvio pregiudiziale

Il Korkein hallinto-oikeus (Corte amministrativa suprema, Finlandia) è chiamato a stabilire se un’autorità nazionale (Kansallinen audiovisuaalinen instituutti, Istituto nazionale dell’audiovisivo; in prosieguo, anche: il «KAVI») poteva obbligare la Booky.fi Oy ad aggiungere alle informazioni sul prodotto relative ai supporti di programmi video da essa commercializzati nel proprio negozio online l’indicazione dell’età a partire dalla quale ne è consentita la visione, come determinata sulla base della classificazione a norma della legge finlandese sui

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programmi video. Secondo il KAVI, non è sufficiente che l’indicazione in questione, concernente l’età a partire dalla quale ne è consentita la visione, fosse fornita unicamente sui supporti fisici di programmi video forniti al cliente su ordinazione.

I supporti di programmi video commercializzati dalla Booky.fi Oy nel suo negozio online provengono da altri Stati membri dell’Unione europea ed erano stati classificati nel paese di origine e dotati dell’indicazione dell’età a partire dalla quale ne è consentita la visione come ivi stabilita.

In base alla legge sui programmi video, le disposizioni in materia di classificazione e contrassegno dei supporti di programmi video devono essere rispettate anche quando tali supporti sono importati da un altro Stato membro e sono già stati classificati e contrassegnati in un altro Stato membro.

Nell’ambito della controversia si discute se le disposizioni in materia di classificazione e contrassegno di programmi video di cui alla succitata legge, finalizzate alla tutela dei minori da programmi video dannosi per il loro sviluppo, siano fondante e se esse siano proporzionate alla luce dell’obiettivo della tutela dei minori e, quindi, giustificate ai sensi dell’articolo 36 TFUE.

Questioni pregiudiziali

1) Se, tenuto conto dell’articolo 36 TFUE, l’articolo 34 TFUE osti a un’interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 1, della legge [finlandese] sui programmi video, che impone una classificazione dei supporti di programmi video in conformità a detta legge e la comunicazione dell’indicazione dell’età a partire dalla quale ne è consentita la visione, come determinata alla luce della suddetta classificazione, unitamente alle informazioni sul prodotto già nel momento in cui i supporti di cui trattasi sono messi in vendita in un negozio online, benché detti supporti siano stati classificati e contrassegnati in un altro Stato membro, ma non ancora forniti in Finlandia.

Se, al fine di rispondere alla questione, rilevi il fatto che legge [finlandese]

sui programmi video non contiene alcuna disposizione su eventuali deroghe alla classificazione e al contrassegno, nell’eventualità che sia stata accertata la maggiore età dell’acquirente del supporto di programmi video, e il fatto che il requisito succitato di una nuova classificazione e contrassegno all’atto della messa in vendita di un tale supporto in un negozio online trova applicazione solo quando il programma è proposto da enti o professionisti registrati in Finlandia, o che ivi hanno una succursale, o da una persona avente la cittadinanza finlandese o la propria residenza abituale in tale paese o quando la decisione di proporre il programma è stata adottata in Finlandia.

2) Se la proporzionalità del succitato requisito di una nuova classificazione e contrassegno presupponga che si possa derogare ad esso ove sia stata accertata la maggiore età di un acquirente del supporto di

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programmi video: in caso di vendita a un soggetto maggiorenne, se si debba esigere che, al momento dell’ordine e della vendita dei supporti di programmi video, ci sia assoluta certezza in merito alla sua maggiore età o se sia sufficiente che il venditore del supporto di programmi video si adoperi per sincerarsi di detta maggiore età.

Disposizioni di diritto dell’Unione fatte valere Articoli da 34 a 36 TFUE

Giurisprudenza della Corte fatta valere

Sentenza del 18 agosto 2008, Dynamic Medien (C-244/06, ECLI:EU:C:2008:85, punti 35, 42, 47 e 48).

Disposizioni nazionali fatte valere

Ai sensi dell’articolo 1 (nella versione 1209/2020) del Kuvaohjelmalaki (710/2011, legge n. 710/2011, che disciplina i programmi video), la legge mira a tutelare i minori da programmi video dannosi per il loro sviluppo.

A norma dell’articolo 2 (nella versione 1209/2020), paragrafo 1, della legge sui programmi video, la legge si applica all’offerta di un programma video e al suo controllo in Finlandia quando il programma è offerto in televisione o su un servizio on demand, cui si applica il Laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014, legge n. 917/2014, che disciplina i servizi di comunicazione elettronica). Negli altri casi di offerta di un programma video e di suo controllo in Finlandia, la legge trova applicazione se:

1) il programma è offerto da enti o professionisti registrati in Finlandia o che ivi dispongono di una succursale;

2) il programma è offerto da una persona che ha la cittadinanza finlandese o la propria residenza abituale in tale paese; oppure

3) la decisione di offrire il programma è stata adottata in Finlandia.

A norma dell’articolo 3, punto 3, della legge sui programmi video, per offerta di un programma video si intende, ai sensi della legge in questione, che detto programma è reso accessibile al pubblico per la visione. Ai sensi del successivo punto 5, per classificazione si intende l’esame, compiuto sulla base della presa visione di un programma video, della questione se detto programma possa avere ripercussioni negative sullo sviluppo di un minore al di sotto di una certa soglia di età.

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A norma dell’articolo 5 (nella versione 673/2013), paragrafo 1, della legge sui programmi video, fatto salvo quanto diversamente previsto negli articoli da 9 a 11, un programma video può essere offerto solo se è stato classificato in conformità alla disciplina di cui all’articolo 16, paragrafo 1, e all’interno di esso o in relazione ad esso è presente, in maniera chiaramente riconoscibile, un’indicazione dell’età a partire dalla quale ne è consentita la visione e del contenuto, oppure se si tratta di un programma video ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 3, e su di esso o in relazione ad esso è presente, in maniera chiaramente riconoscibile, un’indicazione dell’età a partire dalla quale ne è consentita la visione o del contenuto. Qualora si tratti di un programma video ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 2, esso può essere offerto solo se all’interno di esso o in relazione ad esso è presente, in maniera chiaramente riconoscibile, l’indicazione che ne è consentita la visione a partire dai 18 anni.

A norma dell’articolo 6, paragrafo 5, della legge sui programmi video, nell’offrire i programmi il fornitore di un programma video deve dare informazioni in merito ai limiti di età e ad altre misure che favoriscono la tutela dei minori.

A norma dell’articolo 9, paragrafo 1, della legge sui programmi video, la classificazione e il contrassegno di un programma video non sono necessari quando quest’ultimo:

1) contiene esclusivamente materiale didattico o culturale;

2) ha contenuti esclusivamente musicali o sportivi o contiene riprese di eventi sportivi, di manifestazioni culturali, di celebrazioni religiose o di manifestazioni o di eventi analoghi;

3) tratta esclusivamente di bricolage, salute, dibattiti, giochi, moda, giardinaggio, costruzioni, cucina, arredamento, ginnastica mentale, indovinelli o temi analoghi rivolti a un pubblico di ogni età;

4) contiene unicamente materiale di marketing per merci e servizi;

5) contiene esclusivamente informazioni su attività intellettuali o politiche;

6) contiene materiale su notizie di attualità;

7) contiene trasmissioni in diretta.

Ai sensi dell’articolo 10 della legge sui programmi video, una classificazione e un contrassegno di un programma video non sono necessari se il programma:

1) è reperibile in una pubblicazione online ai sensi del Laki sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä (460/2003, legge n. 460/2003, che disciplina l’esercizio della libertà di opinione nella comunicazione di massa), ed è stato realizzato o acquisito nel quadro della realizzazione di questa pubblicazione online;

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2) è reperibile nel quadro di un servizio che offre programmi realizzati da privati ed è stato realizzato da un privato per hobby;

3) è offerto nel quadro di un’attività formativa o di una diversa attività culturale ed è realizzato in collegamento con un’attività di tale natura;

4) si tratta di un gioco messo a disposizione nel quadro di un servizio di giochi in offerta, il cui fornitore si attiene al proprio codice di condotta predisposto per detto servizio e soggetto a controllo ai sensi dell’articolo 8.

Ai sensi dell’articolo 11 (nella versione 673/2013), paragrafo 1, della legge sui programmi video, il Kansallinen audiovisuaalinen instituutti può, su richiesta, rilasciare un’autorizzazione ad offrire programmi video privi di classificazione e di contrassegno ai sensi della presente legge nell’ambito di una particolare manifestazione organizzata per proporre programmi video.

A norma dell’articolo 15, paragrafo 1, della legge sui programmi video, si considera dannoso per lo sviluppo di un minore un programma video che, in ragione del contenuto violento, di natura sessuale o ansiogeno o in altro modo analogo, può avere un impatto dannoso sullo sviluppo del minore.

Ai sensi dell’articolo 16 (nella versione 673/2013), paragrafo 1, della legge sui programmi video, un programma video, se dannoso per lo sviluppo di un minore nel modo indicato nell’articolo 15, deve essere classificato indicando un’età a partire dalla quale ne è consentita la visione pari a 7, 12, 16 o 18 anni e deve essere dotato di un simbolo che ne descrive il contenuto. Un programma che non è ritenuto dannoso per lo sviluppo dei minori deve essere classificato indicando che ne è consentita la visione senza limiti di età. A norma dell’articolo 16, paragrafo 2, non è necessaria alcuna classificazione del programma quando si tratta di un programma destinato chiaramente a persone che hanno compiuto il diciottesimo anno di età. Un programma di questo tipo può essere offerto solo se, all’interno di esso o in relazione ad esso, è presente in maniera chiaramente riconoscibile l’indicazione che ne è consentita la visione a partire dai 18 anni. Ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 3, il Kansallinen audiovisuaalinen instituutti può autorizzare, per un determinato programma, l’età a partire dalla quale ne è consentita la visione come riconosciuta sul territorio dell’Unione europea e un simbolo che ne descrive il contenuto ai fini del suo utilizzo, in Finlandia, in conformità alla legge, senza che il programma venga classificato in quest’ultimo paese.

Breve esposizione dei fatti e del procedimento

1 La Booky.fi Oy è un’impresa registrata in Finlandia; in data 12 maggio 2014, si è registrata come fornitore di programmi video ai sensi dell’articolo 4 della legge sui programmi video. Nel negozio online da essa gestito all’indirizzo Internet www.booky.fi, la Booky.fi Oy offre programmi video quali prodotti fisici, vale a

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dire, sotto forma di supporti (DVD, blue-ray) che possono essere ordinati ed acquistati.

2 In occasione di un controllo effettuato nel 2018, il KAVI accertava che nel negozio online della Booky.fi Oy venivano offerti ai consumatori supporti di programmi video privi dei contrassegni sui limiti di età ammessi e sul contenuto del programma video come previsti dalla legge sui programmi video.

3 Con provvedimento del 9 luglio 2018, il KAVI ordinava alla Booky.fi Oy di aggiungere, alle informazioni sul prodotto dei supporti di programmi video da essa proposti nel negozio online, l’indicazione dell’età a partire dalla quale ne è consentita la visione ai sensi della legge sui programmi video. Le veniva inoltre chiesto di fornire la prova dell’avvenuta apposizione dell’indicazione di età minima, ai sensi della legge sui programmi video, sui supporti di programmi video indicati nel provvedimento.

4 Con decisione del 9 dicembre 2019, lo Helsingin hallinto-oikeus (Tribunale amministrativo di Helsinki) respingeva l’impugnazione della Booky.fi Oy.

Secondo lo Hallinto-oikeus, in un negozio online la proposta al pubblico di un programma video da consegnare a mezzo posta ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, della legge sui programmi video, inizia nel momento in cui il supporto del programma video può essere ivi acquistato o ordinato in altro modo. Pertanto, in quel momento, nel programma video o in relazione ad esso dovrebbe essere presente il contrassegno dell’età minima indicato nella legge. Non è sufficiente che il contrassegno sia presente nel programma video o in relazione ad esso solo nel momento in cui il relativo supporto è inviato per posta all’acquirente.

5 In base alla decisione dello Hallinto-oikeus, la disposizione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, della legge sui programmi video esige che il contrassegno dell’età minima ai sensi di detta disposizione sia presente nel supporto di programmi video acquistato in un negozio online o in relazione ad esso anche nel momento in cui esso perviene all’acquirente.

Argomenti essenziali delle parti nel procedimento principale

6 Con la sua impugnazione la Booky.fi Oy sosteneva, dinanzi al Korkein hallinto-oikeus, che l’assoggettamento dei supporti di programmi video commercializzati nel suo negozio online - classificati in un altro Stato membro e recanti l’indicazione, dello Stato membro in questione, dell’età a partire dalla quale ne è consentita la visione - a una nuova classificazione e indicazione dell’età a partire dalla quale ne è consentita la visione integrerebbe una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all’importazione, ai sensi dell’articolo 34 TFUE. Le disposizioni della legge sui programmi video relative alla classificazione e al contrassegno eccederebbero quanto necessario al raggiungimento dell’obiettivo della tutela dei minori ove i supporti di programmi video vengano offerti soltanto ad acquirenti maggiorenni. Il divieto di vendita di

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supporti di programmi video non classificati integrerebbe una misura eccessiva alla luce dell’obiettivo perseguito.

7 La Booky.fi Oy affermava di aver limitato le possibilità di effettuare ordini nel suo negozio online prevedendo che solo i clienti consumatori maggiorenni possano procedere in tal senso. Un’indicazione - ex novo - dell’età a partire dalla quale è consentita la visione del programma non avrebbe alcun valore informativo per il maggiorenne che acquista un supporto video, se le informazioni in merito alla mancanza di classificazione del supporto video ai sensi della legge sui programmi video e al fatto che il supporto video è destinato a soli maggiorenni sono state fornite in altro modo.

8 La controversia in esame si differenzierebbe da quella decisa con la sentenza della Corte nella causa C-244/06, Dynamic Medien. In base alle disposizioni tedesche, esaminate all’interno della succitata sentenza, non sarebbero state vietate tutte le modalità di vendita dei supporti video non classificati, ma sarebbero state invece ammesse modalità di vendita che consentivano di stabilire l’età dell’acquirente.

9 La Booky.fi Oy presenterebbe nel suo negozio online i supporti di programmi video su una pagina dedicata alle vendite; attraverso di essa, sulla base degli ordini in entrata, i supporti di programmi video verrebbero poi ordinati presso dei distributori internazionali nel momento in cui l’acquirente perfeziona il suo ordine per il supporto. Questo meccanismo consentirebbe di proporre ai consumatori un assortimento di prodotti molto più ampio rispetto a quanto possibile in un negozio, in quanto l’impresa di e-commerce non dovrebbe sopportare i rischi legati alla disponibilità in magazzino dei supporti di programmi video. L’assortimento di prodotti proposto da Booky.fi Oy conterrebbe circa 150 000 supporti di programmi video che essa offrirebbe ai propri clienti in Finlandia e altrove nell’Unione europea.

10 Nella pratica, tutti i supporti di programmi video venduti in Finlandia sarebbero ivi importati da altre aree dell’Unione europea. Verrebbero classificati in Finlandia unicamente i supporti di programmi video con i quali i relativi titolari dei diritti si aspettano di realizzare, in tale paese, delle vendite sufficienti. Per un venditore al dettaglio sarebbe impossibile, per ragioni economiche, classificare detti supporti. Di rado un singolo rivenditore venderebbe un numero di supporti di programmi video tale da rendere redditizia una classificazione.

11 Un fornitore straniero di programmi video potrebbe presentare i supporti nel suo negozio online e fornirli a un cliente finlandese senza essere tenuto a rispettare le disposizioni della legge sui programmi video. Per contro, un fornitore di programmi video con sede in Finlandia non potrebbe fornire sul proprio sito Internet alcuna indicazione in merito ai programmi video senza che i relativi supporti siano classificati secondo le indicate modalità di cui alla legge sui programmi video, benché detti supporti non siano ancora stati importati in Finlandia.

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12 La presentazione di un supporto di programmi video nel negozio online non potrebbe comportare l’obbligo di classificarlo e contrassegnarlo. Tale obbligo potrebbe insorgere solo nel momento in cui il supporto è fornito all’acquirente. Il requisito di una classificazione di tutti i supporti di programmi video presentati nel negozio online lederebbe il principio di proporzionalità. La classificazione dei soli supporti che vengono effettivamente importati in Finlandia lederebbe in maniera meno grave la libera circolazione delle merci.

13 Il KAVI affermava dinanzi al Korkein hallinto-oikeus che la legge sui programmi video non vieterebbe ogni diffusione di tutti i programmi video non classificati.

Negli Stati membri dell’Unione europea sarebbero ampiamente diffusi sistemi nazionali di classificazione per età e di contrassegno dei programmi video salvati su un supporto fisico. Le prassi nazionali di classificazione di molti Stati membri presenterebbero differenze notevoli rispetto alla legge sui programmi video, sia sotto il profilo della tutela dei minori, che sotto il profilo della libertà di opinione dei minori. Il conseguimento degli obiettivi della legge sui programmi video non potrebbe essere garantito se, in Finlandia, venisse autorizzato l’impiego di tutti i limiti di età e di tutti i simboli relativi al contenuto rilasciati nel territorio dell’Unione senza procedere a una classificazione in base al diritto nazionale.

14 La Booky.fi Oy non avrebbe dimostrato con quali modalità proceda alla verifica dell’età di un acquirente dei supporti di programmi video. Nel negozio online, tra le modalità di pagamento, sarebbe ammesso anche il bonifico online o l’utilizzo di buoni regalo, fermo restando che l’utente che si serve di dette modalità di pagamento potrebbe non aver compiuto i diciotto anni. L’età di un acquirente non sarebbe verificata nemmeno nel quadro dell’operazione di pagamento.

15 Nella sua replica dinanzi al Korkein hallinto-oikeus, la Booky.fi Oy ha comunicato di aver integrato le proprie condizioni di fornitura in modo tale che risulti chiaramente che essa non vende supporti di programmi video a minori di diciotto anni. In base alle condizioni di fornitura, l’utente dovrebbe garantire, nell’inoltrare l’ordine, di essere maggiorenne ed autorizzato ad ordinare i prodotti di cui trattasi.

Breve esposizione della motivazione del rinvio pregiudiziale

16 Poiché le disposizioni relative alla classificazione e al contrassegno di supporti di programmi video, che concernono la loro vendita in un negozio online, non sono armonizzate a livello di Unione, occorre esaminare le relative disposizioni nazionali sotto il profilo degli articoli 34 e 36 TFUE in materia di libera circolazione delle merci.

17 In base alla legge sui programmi video, l’offerta di supporti di programmi video in Finlandia richiede che detti programmi siano stati classificati e contrassegnati in conformità alle disposizioni della suddetta legge. Quale società registrata in Finlandia, nell’offrire programmi video in tale paese la Booky.fi Oy deve attenersi alla legge sui programmi video.

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18 In base alla posizione attualmente sostenuta dal Korkein hallinto-oikeus, la nozione di offerta di un programma video ai sensi della legge sui programmi video comprende l’offerta di supporti di programmi video in un negozio online affinché possano essere ordinati ed acquistati. Secondo la legge in questione, già nel momento in cui il supporto è proposto in vendita all’interno del negozio online deve essere presente, in collegamento con le informazioni sul prodotto, l’indicazione dell’età a partire dalla quale è consentita la visione del programma, la quale corrisponde alla classificazione effettuata ai sensi della legge sui programmi video.

19 Le disposizioni nazionali presuppongono che la Booky.fi Oy debba classificare e contrassegnare, ai sensi della legge sui programmi video, tutti i supporti di programmi video offerti nel suo negozio online già nel momento in cui detti programmi possono essere ivi ordinati e venduti. Non è sufficiente che i supporti siano classificati solo prima della loro spedizione a un acquirente residente in Finlandia. Ciò vale a prescindere dal fatto che i supporti siano eventualmente già stati classificati da un soggetto a tal fine competente in un altro Stato membro.

20 Dalla sentenza pronunciata nella causa C-244/06, Dynamic Medien, si evince che una normativa nazionale in materia di classificazione e contrassegno di supporti di programmi video, come quella oggetto della presente controversia, costituisce una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all’importazione ai sensi dell’articolo 34 TFUE, in linea di principio incompatibile con gli obblighi da esso derivanti, salvo che essa non possa essere oggettivamente giustificata.

21 Secondo la sentenza C-244/06, lo Stato membro dispone di una certa discrezionalità nel valutare il livello di tutela dei diritti dei minori che deve essere garantito dalla normativa. Tuttavia, secondo la sentenza citata, i mezzi a tal fine impiegati devono essere atti a garantire la realizzazione di detto obiettivo, senza eccedere quanto necessario per il suo raggiungimento.

22 La controversia pendente dinanzi al Korkein hallinto-oikeus si differenzia da quella della causa C-244/06, nella misura in cui la legge sui programmi video non ammette alcuna deroga al requisito dell’indicazione dell’età a partire dalla quale è consentita la visione del programma, nemmeno laddove sia stata accertata la maggiore età di un acquirente. La normativa tedesca oggetto di detta sentenza non vietava tutte le modalità di vendita dei supporti di immagini non classificati. Tali supporti video potevano essere importati e venduti ad adulti tramite canali di distribuzione comportanti un contatto personale tra chi consegna e chi acquista, e che consentano quindi di vigilare affinché i minori non abbiano accesso ai supporti video in questione.

23 La normativa tedesca oggetto della sentenza C-244/06 si differenziava dalle disposizioni della legge sui programmi video anche in quanto essa non vigeva solo per i venditori di supporti video con sede nel territorio dello Stato membro di cui trattasi, ma anche per i venditori con sede in un altro Stato membro.

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24 Secondo la Booky.fi Oy è sufficiente che l’indicazione dell’età a partire dalla quale è consentita la visione del programma, prevista dalla legge sui programmi video, sia presente sul supporto di programmi video nel momento in cui esso è consegnato all’acquirente. Una riclassificazione del suo intero assortimento sarebbe economicamente insostenibile, considerata la sua ampiezza e la quota di vendite realizzate in Finlandia. La Booky.fi Oy non ha a disposizione l’intero assortimento dei prodotti in vendita; i supporti vengono ordinati da grossisti internazionali sulla base degli ordini o delle vendite.

25 Se i supporti di programmi video venissero offerti agli acquirenti nel negozio online con l’indicazione dell’età a partire dalla quale ne è consentita la visione in base alla classificazione di un altro Stato membro, un acquirente non avrebbe, all’atto della vendita, una conoscenza del contenuto del programma video e della conseguente indicazione dell’età a partire dalla quale ne è consentita la visione in linea con la classificazione ai sensi della legge sui programmi video. Il livello di tutela dei minori perseguito a livello nazionale non verrebbe in tal modo realizzato. La mancata indicazione dell’età a partire dalla quale è consentita la visione del programma in base al diritto nazionale sarebbe problematica anche dal punto di vista della tutela dei consumatori, poiché il consumatore non sarebbe correttamente informato in merito al contenuto del programma video e alla relativa età a partire dalla quale ne è consentita la visione già all’atto del suo acquisto.

26 La legge sui programmi video non esige, di per sé, la classificazione di tutti i programmi video. Esenzioni dei programmi video dalla classificazione e dal contrassegno sono previste nell’articolo 9 della legge in questione in ragione del contenuto, nell’articolo 10 in ragione dello scopo della produzione e nell’articolo 11 sulla base di un’autorizzazione rilasciata dal KAVI. In base alla legge, il KAVI può autorizzare, per un determinato programma, l’età a partire dalla quale ne è consentita la visione come riconosciuta sul territorio dell’Unione europea e un simbolo che ne descrive il contenuto ai fini di un suo utilizzo, in Finlandia, in conformità alla legge, senza che il programma venga classificato in quest’ultimo paese.

27 In base alla legge sui programmi video, non è necessario procedere alla classificazione del programma quando è destinato chiaramente a persone che hanno compiuto il diciottesimo anno di età. Un programma di questo tipo può essere offerto solo se, all’interno di esso o in relazione ad esso, è presente in maniera chiaramente riconoscibile l’indicazione che ne è consentita la visione a partire dai 18 anni. Questa disposizione si riferisce ai programmi video che, in ragione del loro contenuto, sono destinati solo ad un pubblico adulto (come, ad esempio, i programmi di intrattenimento per adulti).

28 I programmi video diversi da quelli indicati nei punti 26 e 27 devono essere classificati e le disposizioni nazionali non contengono alcuna norma in merito a eventuali deroghe alla classificazione e al contrassegno nell’eventualità che sia stata accertata la maggiore età di un acquirente di un supporto di programmi

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video. Nella causa pendente dinanzi al Korkein hallinto-oikeus occorre stabilire se, alla luce delle circostanze suindicate, le disposizioni della legge sui programmi video possano essere considerate come proporzionate rispetto all’obiettivo della tutela dei minori.

29 A parere della Booky.fi Oy, i supporti di programmi video proposti nel suo negozio online per essere ivi ordinati e venduti possono essere acquistati unicamente da persone maggiorenni e, per tale ragione, non si renderebbe necessaria, per esigenze di tutela dei minori, alcuna indicazione in merito a limiti di età e contenuto. La Booky.fi Oy ha osservato che, in base alle sue condizioni di fornitura, essa venderebbe i supporti di programmi video solo a persone maggiorenni e all’atto del pagamento esigerebbe l’utilizzo di modalità di pagamento del relativo fornitore di servizi che presuppongono la maggiore età dell’utente.

30 La Booky.fi Oy si impegna a controllare che i supporti di programmi video da lei offerti non siano venduti a persone che non hanno compiuto i diciotto anni di età.

Tuttavia, secondo il Korkein hallinto-oikeus, le misure da essa adottate non escludono che persone minorenni riescano comunque a ordinare o ad acquistare (ad esempio, utilizzando buoni regalo) o ad avere in altro modo accesso a supporti di programmi video non idonei al loro sviluppo.

31 Per quanto attiene ai supporti di programmi video, la legge sui programmi video si applica all’offerta e al controllo di detti programmi. Un acquirente di un supporto di programmi video residente in Finlandia può quindi acquistare da imprese operanti nel settore dell’e-commerce con sede in altri Stati membri o in paesi terzi supporti che non sono classificati a norma della legge sui programmi video, ove la legge in questione non trovi applicazione. Nella controversia pendente dinanzi al Korkein hallinto-oikeus si pone la questione se il requisito di una classificazione ex novo consenta di raggiungere efficacemente l’obiettivo di tutela dei minori così perseguito benché il requisito de quo trovi applicazione all’offerta di un supporto di programmi video in un negozio online solo quando il programma è proposto da enti o professionisti registrati in Finlandia, o che ivi hanno una succursale, o da una persona avente la cittadinanza finlandese o la propria residenza abituale in tale paese o quando la decisione di proporre il programma è stata adottata in Finlandia.

32 A parere del Korkein hallinto-oikeus, occorre stabilire in via interpretativa se, tenendo conto delle circostanze suillustrate connesse alla disciplina di cui alla legge sui programmi video, in una fattispecie come quella oggetto di esame, il requisito della classificazione e dell’indicazione di un’età minima per la visione ai sensi della legge sui programmi video ecceda in ogni caso quanto necessario per la tutela dei minori. La giurisprudenza della Corte non contiene al riguardo alcun espresso elemento di interpretazione per circostanze come quelle oggetto del procedimento in esame.

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