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TRASFERIMENTO D AZIENDA: I RIFLESSI SUI DIPENDENTI

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Academic year: 2022

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Corso Teorico – Pratico di Paghe e Contributi

TRASFERIMENTO D’AZIENDA: I RIFLESSI SUI DIPENDENTI

(Seconda parte)

A cura di Dott.ssa Patrizia Macrì

PREMESSA

Il trasferimento di azienda comporta, oltre ad una serie di tutele poste nei confronti del lavoratore trasferito, tutta una serie di adempimenti pratici posti a carico del datore di lavoro verso gli istituti che hanno il compito di gestire il rapporto di lavoro.

COMUNICAZIONE ALLE RAPPRESENTANE SINDACALI

Come abbiamo già avuto modo di dire, nel caso in cui il trasferimento di azienda interessi imprese con un organico di forza lavoro superiore alle 15 unità, la legge impone l’applicazione di una particolare procedura nell’ambito della quale sono coinvolte anche le organizzazioni sindacali dei lavoratori (RSA o RSU). Tale procedura consiste nell’obbligo per il cedente ed il cessionario di dare comunicazione della cessione alle rappresentanze sindacali aziendali delle unità produttive interessate al trasferimento ed ai sindacati di categoria che hanno stipulato il contratto collettivo applicato dall’azienda. Detta comunicazione deve essere fatta pervenire ai soggetti interessati 25 giorni prima che si perfezioni l’atto di cessione. In mancanza delle RSA o delle RSU la comunicazione deve essere fatta pervenire alle organizzazioni sindacali più rappresentative (OO.SS.).

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FAC SIMILI COMUNICAZIONI ALLE RSA O RSU

Modello n. 1 : Comunicazione del cedente alle rappresentanze sindacali Comunicazione dell’impresa cedente

Alle RSU/RSA Alle OO.SS Sede di Roma Oggetto: trasferimento di azienda.

Con la presente, comunichiamo che con decorrenza 01/02/2014, la società Alfa S.r.l. di seguito denominata società cedente, con sede legale in Roma, Via Nazionale n. 132, sarà (conferita) (incorporata) (acquistata) dalla società Beta S.r.l. di seguito denominata cessionaria, con sede legale in Roma, Via Mazzini 101.

Per effetto della suddetta operazione societaria, (tutti i lavoratori occupati) (i lavoratori occupati presso l’unità produttiva oggetto del trasferimento, i cui nominativi sono indicati in allegato), saranno trasferiti all’impresa cessionaria senza soluzione di continuità.

Agli stessi saranno riconosciuti tutti i diritti maturati, alla data di trasferimento, presso l’impresa cedente. Il trasferimento è da attribuirsi al seguente motivo ____________________

Distinti saluti.

Roma, 07.01.2014 L’impresa cedente Alfa S.r.l.

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Modello n. 2 : Comunicazione del cessionaria alle rappresentanze sindacali Comunicazione dell’impresa cessionaria

Alle RSU/RSA Alle OO.SS Sede di Roma Oggetto: trasferimento di azienda.

Con la presente, si comunica che con decorrenza 01/02/2014, la società Beta S.r.l. di seguito denominata società cessionaria, con sede legale in Roma, Via Mazzini n. 101, (acquisirà) (incorporerà) la società Alfa S.r.l. di seguito denominata società cedente, con sede legale in Roma, Via Nazionale n. 132.

Per effetto della suddetta operazione societaria, (tutti i lavoratori occupati) (i lavoratori occupati presso l’unità produttiva oggetto del trasferimento, i cui nominativi sono indicati in allegato), saranno trasferiti all’impresa cessionaria senza soluzione di continuità.

Agli stessi saranno riconosciuti tutti i diritti maturati, alla data del trasferimento, presso l’impresa cedente. Il trasferimento è da attribuirsi al seguente motivo __________________________

Distinti saluti.

Roma, 07/01/2014 L’impresa cessionaria Beta S.r.l.

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COMUNICAZIONE AL CENTRO PER L’IMPIEGO

Ogni tipo di modifica nel rapporto di lavoro, ivi comprese le modifiche aziendali quali fusioni, incorporazioni e cessioni, comportano l’obbligo di comunicare al Centro per l’impiego le variazioni intervenute. In caso di trasferimento di azienda, per effettuare correttamente il passaggio del personale dipendente, occorre darne comunicazione al Centro per l’impiego tramite il modello Unificato VARdatori.

N.B. La mancata comunicazione dell’avvenuto trasferimento d’azienda con conseguente mutamento della titolarità del datore di lavoro al Centro per l’Impiego comporta l’applicazione di una sanzione che và da un minimo di 100 euro ad un massimo di 500 euro.

Nella compilazione del modello VARdatori si deve tener presente che in caso di trasferimento di azienda ovvero di un suo ramo d’azienda viene sempre a mutare la titolarità del rapporto di lavoro, in quanto lo stesso continua con l’azienda cessionaria. Per questo motivo, per una corretta comunicazione, non basta compilare il quadro “datore di lavoro” e “denominazione precedente” ma occorre compilare anche il quadro “trasferimento”. Dal momento che conseguentemente al trasferimento dell’azienda cambierà anche la sede del lavoro, dovrà essere compilata anche la sezione denominata “elenco sedi di lavoro interessate”. Infine dovrà essere comunicato “l’elenco dei lavoratori interessati” al trasferimento. Il Ministero del lavoro ha precisato che per ottemperare a tale obbligo è possibile allegare un file contenente il riepilogo di tutti i lavoratori interessati. In alternativa è possibile effettuare l’invio tramite XML.

N.B. Nel caso in cui la modifica aziendale oggetto della comunicazione non sia un trasferimento d’azienda ma sia una fusione, il cessionario dovrà inviare tante comunicazioni distinte per quanti sono i datori cedenti, identificando in ciascuna i lavoratori che hanno acquisito la titolarità dei rapporti di lavoro.

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Ai fini della predetta comunicazione al Centro per l’impiego, occorre tener presente che, in assenza di specifiche previsioni ministeriali, per trasferimento d’azienda deve intendersi qualsiasi operazione contrattuale che comporta il mutamento della titolarità dell’attività economica organizzata quali:

 l’affitto,

 l’usufrutto,

 la successione ereditaria,

 l’incorporazione, la scissione

 la cessione di contratto ai sensi dell’art. 1406 del c.c.

Il tipo di evento oggetto della comunicazione va specificato nel campo

“codice trasferimento d’azienda” selezionando, anche per analogia, le opzioni contenute nella tabella.

L’onere dell’invio della comunicazione grava sull’azienda cessionaria che vi dovrà adempiere entro 5 giorni dal verificarsi dell’evento. L’impresa cedente, invece, non è coinvolta nelle comunicazioni obbligatorie tranne nel caso in cui si verifichino licenziamenti o dimissioni di lavoratori prima del trasferimento. Il questo caso, infatti, il cedente dovrà comunicare al Centro per l’impiego, tramite il modello Unificato LAV, l’avvenuta cessazione del rapporto lavorativo. In questo caso il modulo oggetto della comunicazione dovrà essere inviato ad uno solo dei servizi informatici presso cui il datore di lavoro è registrato.

COMUNICAZIONE ALL’INPS

L’impresa cedente e l’impresa cessionaria hanno degli obblighi anche nei confronti degli enti previdenziali. In particolare, l’impresa cedente, deve comunicare alla sede Inps competente per territorio che, a seguito del trasferimento, i lavoratori passano alle dipendenze dell’impresa cessionaria.

Inoltre, se il trasferimento comporta la cessazione definitiva dell’attività del cedente, lo stesso dovrà richiedere la cessazione della propria posizione assicurativa (matricola aziendale). Nel caso in cui, invece, l’azienda cedente ritenga di poter riprendere, in futuro, l’attività lavorativa dovrà richiedere all’inps la sola sospensione della propria posizione assicurativa. Infine, se il

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trasferimento riguarda solamente un settore o un ramo dell’azienda cedente, dovrà essere richiesto il mantenimento della posizione assicurativa per i lavoratori non interessati alla cessione. Dal canto suo, l’impresa cessionaria, dovrà per prima cosa, richiedere all’Inps l’attribuzione di una propria posizione assicurativa, nel caso in cui non ne avesse già una aperta al momento del trasferimento dei lavoratori dell’azienda cedente. La domanda di apertura deve essere presentata normalmente, tramite il Modello DM68 entro il termine per effettuare il versamento dei contributi.

Nel caso in cui, invece, l’impresa disponga già di una posizione assicurativa con lo stesso inquadramento dell’azienda cedente, il datore di lavoro cessionario dovrà solamente comunicare all’Inps l’inserimento delle retribuzioni imponibili relative ai dipendenti trasferiti nelle denuncie contributive mensili, a partire dal periodo di paga in cui è avvenuto il trasferimento di azienda. Nel caso in cui, invece, l’azienda cessionaria disponga sì di un inquadramento ai fini Inps, ma per un’attività diversa rispetto a quella acquisita, il cessionario dovrà provvedere a richiedere una nuova posizione per la nuova attività. La nuova posizione dovrà essere richiesta utilizzando sempre il Modello D68 da inviare all’inps sempre entro il termine utile per effettuare il versamento dei contributi. Infine se ricorrono le condizioni per poterne fare richiesta, l’impresa cedente potrà attivare l’accentramento contributivo, tramite compilazione ed invio del Modello SC46.

COMUNICAZIONE ALL’INAIL

Le imprese coinvolte nel trasferimento di azienda hanno degli obblighi anche nei confronti dell’ente assicuratore, ossia dell’INAIL. In particolare l’impresa cedente deve dare comunicazione all’Inail del passaggio della propria forza lavoro, nella sua totalità ovvero parzialmente, alle dipendenze dell’azienda cessionaria entro 30 giorni dall’avvenuto trasferimento. Così come previsto per la posizione Inps, anche la posizione assicurativa Inail dovrà essere chiusa nel caso in cui il trasferimento interessi tutti i lavoratori occupati con l’azienda cedente, con conseguente cessazione dell’attività di quest’ultima. Nel caso in cui invece il trasferimento sia parziale, il datore di lavoro cedente dovrà inoltrare all’inail, in occasione della presentazione dell’autoliquidazione Inail, la richiesta di riduzione del

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presunto, in modo tale da poter versare un premio anticipato inferiore per l’anno successivo a quello in cui il trasferimento ha avuto luogo. L’impresa cessionaria, invece, dovrà provvedere, come per l’Inps, all’apertura di una nuova posizione assicurativa nel caso in cui ne risulti priva ovvero né abbia una per un settore diverso (voce di rischio) da quello secondo cui deve essere inquadrata l’azienda (o il ramo) trasferita. L’attribuzione di una nuova posizione assicurativa deve essere richiesta inviando l’apposito modello di denuncia di esercizio contestualmente all’inizio dell’attività;

l’attribuzione di una nuova voce di rischio deve, invece, essere richiesta entro 30 giorni dal verificarsi del trasferimento, in quanto in questo caso si tratterà di presentare solamente una richiesta di variazione e non una nuova attribuzione. Infine, nel caso in cui l’impresa cessionaria sia già in possesso di una posizione assicurativa Inail che comprende il rischio connesso alla nuova attività dovrà esclusivamente denunciare le maggiori retribuzioni in sede di autoliquidazione.

SOMME PERCEPITE A TITOLO TRANSATTIVO

Come abbiamo già avuto modo di dire, con il trasferimento d’azienda, il lavoratore dell’azienda ceduta passa alle dipendenze dell’azienda cedente, senza che il rapporto lavorativo venga cessato. Cambia, cioè, solamente la titolarità del rapporto che una volta perfezionato il trasferimento risulta in capo all’azienda cessionaria. Pertanto al lavoratore non verrà erogato il TFR se non quando il rapporto lavorativo verrà a cessare definitivamente con l’azienda cessionaria. Tuttavia in alcuni casi è possibile che, in occasione della cessione di azienda o di un suo ramo, vengano riconosciute ai dipendenti delle somme a titolo transattivo che nulla hanno a che fare con il TFR. Tali somme vengono, infatti, riconosciute al lavoratore da parte del datore di lavoro per la rinuncia a futuri contenziosi o alle maggiori garanzie derivanti dal vincolo di solidarietà. L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 135 del 28.05.2009 è intervenuta in merito alla questione dell’erogazione di queste somme precisando che, in sede di trasferimento d’azienda o di un suo ramo, non è prevista l’erogazione delle competenze normalmente corrisposte all’atto della ordinaria cessazione del rapporto (TFR) in quanto si deve ritenere che non sia intervenuta alcuna cessazione del rapporto stesso. Pertanto le somme percepite dal lavoratore in sede

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transattiva non possono fruire del regime di tassazione separata, non verificandosi il presupposto richiesto a tal fine dall’art. 17. comma 1, lettera a) del Tuir.

Art. 17 TUIR

1. L’imposta si applica separatamente sui seguenti redditi:

a) trattamento di fine rapporto di cui all’art. 2120 del codice civile e indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente, compresi quelli contemplati alle lettere a), d) e g) del comma 1 dell’art. 50, anche nelle ipotesi di cui all’art. 2122 del codice civile; altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti, comprese l’indennità di preavviso, le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni e quelle attribuite a fronte dell'obbligo di non concorrenza ai sensi dell’art. 2125 del codice civile nonché le somme e i valori comunque percepiti al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell’autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro.

Risoluzione 135/2009

Ai fini dell’inquadramento della natura delle somme corrisposte e, quindi, al fine di individuare la corretta tassazione delle stesse, è necessario stabilire se il trasferimento del dipendente avvenuto a seguito di una operazione straordinaria possa configurarsi come una vera e propria cessazione del rapporto di lavoro, alla quale ricollegare l’importo liquidato.

In proposito occorre tener presente anche quanto previsto dall’articolo 2112, del codice civile che stabilisce che “In caso di trasferimento d’azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. Il cedente ed il

cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento”, esprimendo con chiarezza che l’alienazione dell’azienda comporta la prosecuzione dell’originario rapporto di lavoro con l’acquirente, senza soluzione di continuità. Allo stesso modo la norma civilista parla anche delle somme erogate in sede transattiva contemplando la possibilità per il lavoratore di rinunciarvi. La rinuncia al vincolo di

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solidarietà nei confronti dell’imprenditore alienante è espressamente prevista come facoltà del lavoratore di non avvalersi di tale maggiore tutela ma non esclude la successione del nuovo imprenditore nel contratto di lavoro e il riconoscimento dell’anzianità pregressa. Ne consegue che, se in sede transattiva non è stata prevista l’erogazione delle competenze normalmente corrisposte all’atto della ordinaria cessazione del rapporto di lavoro, quali il trattamento di fine rapporto, si deve ritenere che non sia intervenuta alcuna cessazione del rapporto stesso. Pertanto le somme che il lavoratore percepisce in occasione della cessione del ramo d’azienda per la rinuncia a futuri contenziosi o alle maggiori garanzie derivanti dal vincolo di solidarietà non possono fruire del regime di tassazione separata, non verificandosi il presupposto richiesto a tal fine dall’articolo 17.

VERSAMENTO ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI

Con il conguaglio di fine anno il datore di lavoro pone in essere una serie di operazioni con cui far versare correttamente le imposte al lavoratore sulle somme percepite durante l’anno. Per quanto riguarda l’irpef non dovrebbero esserci problemi, in quando generalmente il conguaglio (a credito o a debito) viene eseguito in un’unica soluzione. Diverso, invece, il discorso per le addizionali regionali e comunali per cui è previsto il pagamento rateale con un massimo di 11 rate. Questo comporta l’obbligo, in capo al nuovo sostituto d’imposta, di provvedere a prelevare l’importo delle addizionali contabilizzato,ma non trattenuto o non ancora interamente trattenuto. Il sostituto d’imposta originario dovrà, pertanto, porre in essere tutti gli adempimenti necessari per consentire al nuovo sostituto di provvedere correttamente al prelievo dell’importo delle addizionali non trattenuto. Nel caso in cui si verifichi l’interruzione del rapporto di lavoro, l’importo relativo all’addizionale medesima deve essere trattenuto in un’unica soluzione nel periodo in cui sono svolte le operazioni di conguaglio.

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I MODELLI CUD E 770 IN CASO DI TRASFERIMENTO D’AZIENDA

Con il trasferimento d’azienda ci si pone il problema di chi dovrà essere il soggetto obbligato alla elaborazione e presentazione dei modelli CUD e 770.

Solamente l’analisi preventiva delle diverse situazioni può permettere l’individuazione delle corrette modalità di compilazione di questi modelli in ipotesi di operazioni straordinarie. Le operazioni straordinarie possono comportare, infatti:

il passaggio di dipendenti, senza interruzione del rapporto di lavoro, con rilascio di un unico CUD contenente il conguaglio di tutti i redditi percepiti dal lavoratore nel periodo d’imposta e la compilazione dei punti relativi ai redditi erogati da altri soggetti;

l’interruzione del rapporto di lavoro e la successiva riassunzione da parte di altro soggetto con rilascio di due CUD distinti (il primo con TFR liquidato e il secondo con eventuale conguaglio unico per l’intero periodo d’imposta).

ESTINZIONE DEL SOGGETTO PREESISTENTE

Nel caso in cui, a seguito dell’operazione straordinaria, si sia verificata l’estinzione del soggetto preesistente, con prosecuzione dell’attività da parte di un altro soggetto è necessario individuare il soggetto che ha effettuato le operazioni di conguaglio.

Conguaglio effettuato dal soggetto estinto

Nel caso in cui le operazioni di conguaglio siano state effettuate dal soggetto estinto (per i soggetti licenziati prima dell’operazione) l’incorporante deve rilasciare un’unica certificazione, nella quale dovranno essere indicati:

 nella sezione “Dati relativi al datore di lavoro” i propri dati;

 nella parte B “Dati fiscali” i dati relativi ai redditi corrisposti nel corso del periodo d’imposta dal soggetto estinto;

 nelle annotazioni, l’indicazione che le operazioni di conguaglio sono state effettuate dal sostituto estinto a seguito di operazione straordinaria, riportandone il codice fiscale;

 i punti 73 e 74 NON vanno compilati.

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Conguaglio effettuato dal soggetto risultante dall’operazione straordinaria

Nel caso in cui le operazioni di conguaglio siano state effettuate dal soggetto risultante all’operazione straordinaria, quest’ultimo deve rilasciare un’unica certificazione nella quale indicare:

 nella sezione “Dati relativi al datore di lavoro” i propri dati;

 nella parte B “Dati fiscali”, i dati complessivi relativi ai redditi corrisposti al percipiente nel corso del periodo d’imposta;

 nei punti 73 e 74, le somme ed i valori corrisposti dal soggetto estinto;

 nella parte C “Dati previdenziali ed assistenziali Inps” i dati complessivi con riferimento anche al soggetto estinto

PROSECUZIONE DELL’ATTIVITA’ DEL SOGGETTO PREESISTENTE In presenza di passaggio diretto di uno o più dipendenti, senza interruzione del rapporto di lavoro, da una ditta ad un’altra il sostituto incorporante dovrà consegnare un’unica certificazione nella quale indicare:

nella parte B “Dati fiscali”, i dati complessivi relativi ai redditi corrisposti al percipiente nel corso del periodo d’imposta;

nei punti 73 e 74, le somme e i valori corrisposti dal sostituto cedente;

i dati relativi alla parte C “Dati previdenziali ed assistenziali Inps” con riferimento solo al suo rapporto di lavoro dal momento che tali dati con riferimento al precedente rapporto di lavoro saranno denunciati dall’azienda cedente.

Nei casi di operazioni straordinarie, riveste una notevole importanza il Modello 770. Difatti, per consentire all’Agenzia delle Entrate di verificare sia la correttezza degli adempimenti effettuati dal sostituto d’imposta, sia la corrispondenza della certificazione nella dichiarazione resa dal sostituito, le operazioni straordinarie devono essere dettagliate con metodo specifico. La distinzione delle situazioni che hanno determinato l’estinzione o meno del sostituto d’imposta sono determinanti al fine della corretta presentazione del modello 770. Nel caso in cui si sia avuta l’estinzione del soggetto preesistente, il soggetto subentrante dovrà elaborare la dichiarazione

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avendo cura di includere anche i dati relativi al periodo dell’anno in cui il soggetto estinto ha operato.

N.B. Nel caso in cui ad un soggetto estinto succedano più soggetti (ad esempio nella scissione totale) quest’ultimi sono obbligati in solido alla presentazione:

dei prospetti SS ST SV del Modello 770;

dei versamenti effettuati dal soggetto estinto;

delle Comunicazioni Dati certificazioni lavoro dipendenti (CUD) limitatamente ai dipendenti cessati prima dell’estinzione dell’impresa cedente

Nella compilazione del Modello 770 il datore di lavoro cessionario dovrà avere cura di dare distinta evidenza dei dati riassuntivi riferibili al dichiarante e al soggetto estinto. In particolare dovrà compilare:

più prospetti per il QUADRO SS per dati riassuntivi riferibili al dichiarante e al soggetto estinto;

più prospetti per il QUADRO ST con distinta evidenza, in relazione alle ritenute operate e a versamenti effettuati, delle situazioni riferibili al dichiarante o al soggetto estinto. In particolare il dichiarante deve indicare:

o il proprio NCF;

o l’NCF dell’estinto nella parte relativa all’estinto;

o colonna 2 eventi eccezionali

più prospetti per il QUADRO SV con distinta evidenza, in relazione alle ritenute operate e a versamenti effettuati, delle situazioni riferibili al dichiarante o al soggetto estinto. In particolare il dichiarante deve indicare:

o il proprio NCF;

o l’NCF dell’estinto nella parte relativa all’estinto;

o colonna 2 eventi eccezionali

un unico prospetto per il QUADRO SX (a meno che non sia stata scelta l’opzione per la trasmissione separata del Modello 770) contenente sia i dati del dichiarante sia quelli del soggetto estinto

Nel caso in cui l’operazione straordinaria non abbia determinato l’estinzione del soggetto preesistete gli obblighi dichiarativi fanno carico a

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tutti i soggetti che intervengono nelle operazioni. Nell’ipotesi di passaggio di personale dipendente, anche per cessione del relativo contratto:

il sostituto d’imposta cedente, non tenuto al rilascio del CUD, dovrà indicare nella propria comunicazione dati lavoro dipendente le retribuzioni erogate al suddetto personale fino al momento della cessione;

il sostituto d’imposta subentrante tenuto al rilascio del CUD, emetterà una comunicazione comprensiva di tutti i redditi percepiti dal personale dipendente acquisito, evidenziando le somme e i valori corrisposti dal precedente sostituto.

Patrizia Macrì 30 Gennaio 2014

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