• Non ci sono risultati.

DIVISIONE URBANISTICA E TERRITORIO AREA EDILIZIA PRIVATA PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO N. 29/C/2021 IL DIRIGENTE D AREA

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "DIVISIONE URBANISTICA E TERRITORIO AREA EDILIZIA PRIVATA PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO N. 29/C/2021 IL DIRIGENTE D AREA"

Copied!
11
0
0

Testo completo

(1)

DIVISIONE URBANISTICA E TERRITORIO AREA EDILIZIA PRIVATA

PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO N. 29/C/2021

IL DIRIGENTE D’AREA

Vista l'istanza presentata in data 27/11/2018 dalla Società Cooperativa CONSORZIO CASA TORINO, c.f. 01022710014, con sede in via Perrone n. 3 bis - Torino, in qualità di proprietaria, nella persona dell’Amministratore Valentino Mario Giuseppe, e registrata al Protocollo Edilizio al n. 2018-15-24323;

Visti la successiva istanza di voltura del 09/09/2021 e gli elaborati progettuali presentati in data 09/09/2021 e 15/09/2021 dalla società URBE SANA S.R.L. - c.f. 11932090019 - con sede in Galleria San Federico n. 54, in persona dei Legali Rappresentanti Edoardo Rei e Stefano Montù, in qualità di attuale proprietaria a seguito di atto d’acquisto del 31/07/2019 rep.71/29, rogito notaio Alberto Vadalà;

Visto il D.P.R. 06/06/2001 n. 380 e le norme legislative e regolamentari applicabili in materia;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 25/06/2012 mecc. n. 2012 02331/009 che ha approvato, ai sensi dell'articolo 17 comma 7 della L.U.R., la variante parziale n. 258 al P.R.G., concernente la nuova Zona Urbana Di Trasformazione "Ambito 8.25 Bard";

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 849 del 18/03/2020 della Divisione Ambiente, Verde e Protezione Civile/Servizio Adempimenti Tecnico che, a seguito di verifica di assoggettabilità a VAS, ha escluso il P.E.C. relativo alla Zona Urbana Di Trasformazione

"Ambito 8.25 Bard" dalla fase di valutazione ambientale strategica con prescrizioni e ne ha dichiarato la compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica vigente;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 01/06/2021 n. 461 che ha approvato, ai sensi dell’art. 43 della L.U.R. 56/77 e s.m.i., il Piano Esecutivo Convenzionato relativo alla Zona Urbana di Trasformazione denominata “ Ambito 8.25 Bard” in variante al P.R.G. con il relativo schema di Convenzione;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 05/01/2021 n. 38 che ha approvato le linee guida per il riconoscimento delle RSA private come servizio pubblico in regime di convenzionamento;

Imposta di bollo di € 16,00

ASSOLTA IN MODO

VIRTUALE – Autorizzazione Intendenza di Finanza di Torino n. 2/1965/89 del12/04/1989.

Esatti € 0,52 per DIRITTI di SEGRETERIA – Determinazione Dirigenziale n. 285/2003 del 01/04/2003.

(2)

Vista la determinazione dirigenziale della Regione Piemonte – Direzione Sanità – Settore Regole del SSR nei rapporti con i soggetti erogatori n. 121/A1414B del 19/02/2019, in materia di verifica di compatibilità di cui all’art. 8 ter comma 3 del D.Lgs.502/1992 e s.m.i., con cui si da’ parere favorevole alla realizzazione della struttura socio-sanitaria “Nuova RSA Bard” in Torino - Corso Marche, con la capienza di n.120 posti letto di Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per anziani non autosufficienti, suddivisi in sei nuclei da venti posti letto ciascuno, di cui n. 61 autorizzabili e accreditabili e n.59 autorizzabili ma non accreditabili;

Vista la Convenzione stipulata, ai sensi dell’art. 43 della L.U.R. n. 56/77 e s.m.i., tra la Città di Torino e la Società URBE SANA S.R.L. in data 14/07/2021 rogito notaio Andrea Ganelli, rep.

50173 atti 32466, registrata a Torino – Ufficio delle Entrate Torino DP I il 27/07/2021 al n.

40209 Serie 1T e trascritta all’Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Torino - Territorio, Torino 1 il 28/07/2021 ai nn. 34479/25442, nn. 34480/25443, nn. 34481/25444 e nn. 34482/25445, in esecuzione della suddetta deliberazione del Consiglio Comunale del 01/06/2021 n. 461;

Viste l’autocertificazione di conformità igienico-sanitaria e la relazione tecnica e igienico- sanitaria presentate in data 27/11/2018 e 09/09/2021, a firma Arch. Marco Pecchio Chiariglione;

Visti la relazione tecnica, gli schemi progettuali e la dichiarazione attestante l'osservanza della legge n. 13/89 e relativo D.M. n. 236/89, in materia di superamento delle barriere architettoniche a firma Arch. Marco Pecchio Chiariglione, presentati in data 09/09/2021;

Vista la dichiarazione che assevera la conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti e alle altre norme disciplinanti l’attività edilizia, in particolare alla normativa antisismica, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitaria , alla normativa in materia di efficienza energetica, a firma Arch. Marco Pecchio Chiariglione, presentata in data 27/11/2018;

Visto l’elaborato progettuale relativo alla verifica della dotazione postazioni di ricarica per auto elettriche ai sensi dell’art. 102 del Regolamento Edilizio della Città di Torino, a firma del Legale Rappresentante della società richiedente, Stefano Montù, e dell’Arch. Marco Pecchio Chiariglione, presentato in data 15/09/2021;

Vista la dichiarazione del 09/09/2021 che assevera la conformità del progetto alle prescrizioni contenute nel Piano Regolatore dell’Illuminazione Comunale approvato con deliberazione del C.C. del 16/01/2012, a firma Per. Ind. Wiktor Boetti;

Preso atto del deposito in data 09/09/2021 dei progetti e delle relazioni tecniche degli impianti elettrici, elettronici, di segnale e sicurezza, idrotermosanitario, termico-meccanici e recupero acque meteoriche, ai sensi dell’art. 5 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 37

(3)

del 22/01/2008 recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici, a firma Per. Ind. Paolo Marchisone, Per. Ind. Wiktor Boetti e Arch. Marco Pecchio Chiariglione;

Preso atto del deposito in data 09/09/2021 della relazione tecnica e della dichiarazione, a firma Per. Ind. Paolo Marchisone, ai sensi della Legge n. 10/91 e s.m.i. in materia di contenimento di consumo energetico;

Vista la documentazione attestante la rispondenza alle prescrizioni energetiche ambientali degli edifici a firma Arch. Marco Pecchio Chiariglione, presentata in data 27/11/2018;

Vista la nota della Direzione Urbanistica e Territorio - Area Edilizia Privata - Ufficio Verifiche Energetiche Ambientali del 19/01/2021 con cui si comunica l’esito favorevole della verifica documentale inerente le prescrizioni della normativa energetico-ambientale;

Visti la relazione, l’attestazione di conformità e l’elaborato grafico redatti ai sensi del Regolamento Regionale n. 6/R del 23/05/2016 recante “Norme in materia di sicurezza per l’esecuzione dei lavori in copertura”, presentati in data 09/09/2021, a firma Arch. Marco Pecchio Chiariglione;

Vista la dichiarazione di fattibilità strutturale dei lavori ai fini della prevenzione del rischio sismico, resa ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 12 dicembre 2011 n. 4-3084, Allegato 4 Mod. 8, a firma Arch. Paolo Aprà, presentata in data 09/09/2021;

Preso atto della documentazione complessiva di compatibilità elettromagnetica relativa alla realizzazione di due cabine elettriche a servizio della futura R.S.A., a firma Per. Ind. Wiktor Boetti;

Visto il parere favorevole condizionato della Divisione Ambiente, Verde e Protezione Civile / Area Ambiente Qualità della Vita e Valutazioni Ambientali / Ufficio Inquinamento Elettromagnetico pervenuto in data 12/04/2021 prot. 2886;

Preso atto della valutazione previsionale del clima acustico e di impatto acustico e della valutazione previsionale di rispetto dei requisiti acustici passivi, ai sensi degli artt. 23, 24 e 25 del Regolamento Comunale per la Tutela dall’Inquinamento Acustico, a firma Tecnico Competente in Acustica Ambientale Diego Dellerba, presentate in data 09/09/2021;

Visto il parere favorevole condizionato della Divisione Ambiente, Verde e Protezione Civile/Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali/Ufficio Inquinamento Acustico pervenuto in data 03/06/2021 prot. 4428;

Visto il parere, favorevole alla realizzazione dei passi carrai indicati in progetto, della Divisione Infrastrutture e Mobilità/Area Mobilità/Servizio Mobilità del 06/05/2021 prot.

8399;

(4)

Visti i pareri della Divisione Ambiente, Verde e Protezione Civile/Area Ambiente / Servizio Qualità della vita e Valutazioni Ambientali pervenuti in data 15/07/2021 prot. 5546 e in data 19/07/2021 prot. 5638 con cui si ritengono ottemperate le prescrizioni della D.D. 849 del 18/03/2020 e, relativamente alla posa del piezometro, si richiede la consegna di una relazione illustrativa che dovrà avvenire al termine dell’installazione rispettando le indicazioni nello stesso elencate;

Visto il parere rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco in data 02/04/2020 Registro Ufficiale.U. 0010609 e relative condizioni;

Visto il Verbale Colore n. 2021-615 del 23/06/2021 della Divisione Ambiente, Verde e Protezione Civile/Ufficio Qualità Spazi Urbani (Ufficio Colore);

Visti il parere della Commissione Edilizia in data 13/05/2021 e il referto conclusivo del Civico Ufficio Tecnico in data 15/09/2021;

Visto l'importo di € 54.913,07 quale prima rata del contributo di costruzione ed € 1.747,37 per diritti di segreteria ai sensi della Legge 68 del 19-03-93 e s.m.i incassati in data 26/10/2021 e 27/11/2018;

RILASCIA

PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO

in linea edilizia e così per ogni ragione d'ordine pubblico, sotto l'osservanza delle norme sopra specificate e di tutta la normativa di legge vigente in materia urbanistico-edilizia, SALVI I DIRITTI DEI TERZI per le opere di seguito specificate: realizzazione di un edificio destinato a Residenza Sanitaria Assistenziale per anziani non autosufficienti, vincolata a servizio pubblico e convenzionata con l’Asl “Città di Torino” e con i Servizi Sociali della Città, con la capienza di n.120 posti letto, di cui n.61 autorizzabili e accreditabili e n.59 autorizzabili, ma non accreditabili, avente S.L.P. pari a mq. 5.281, costituito da quattro e cinque piani fuori terra oltre da un piano interrato destinato ad autorimessa e caratterizzato da copertura piana adibita a verde intensivo, in Torino - Zona Urbana di Trasformazione - "Ambito 8.25 Bard"- Variante n. 258 al PRGC - Classe di stabilità I(P) ai sensi dell’Allegato B NUEA - CORSO MARCHE/VIA BARD, in conformità all'allegato progetto in diciannove tavole, a firma dell’Arch. MARCO PECCHIO CHIARIGLIONE, c.f. PCCMRC71H20C722S, quale parte integrante del presente atto, a condizione che i lavori siano eseguiti sotto l'osservanza delle vigenti norme regolamentari, vengano rispettate le indicazioni contenute nel sopra citato verbale colore e gli obblighi tutti della Convenzione del 14/07/2021 rep. n. 50173/32466 citata in premessa.

Inoltre alle condizioni dei sottoelencati Enti/Servizi:

Imposta di bollo di € 16,00

ASSOLTA IN MODO

VIRTUALE – Autorizzazione Intendenza di Finanza di Torino n. 2/1965/89 del12/04/1989.

(5)

Divisione Ambiente, Verde e Protezione Civile/Area Ambiente Qualità della Vita e Valutazioni Ambientali/Ufficio Inquinamento Elettromagnetico - parere pervenuto in data 12/04/2021 prot. 2886:

- al termine della realizzazione delle due cabine elettriche a servizio della RSA dovrà essere effettuata una misurazione all’interno dell’ambiente più esposto, del valore di induzione magnetica prodotto dall’esercizio delle cabine elettriche da confrontarsi con il valore limite fissato dal D.P.C.M. 08/07/2003 pubblicato sulla G.U. n. 199 del 28/08/2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti” e pari a 3 µT, da intendersi come mediana dei valori nell’arco delle 24 ore nelle normali condizioni di esercizio.

Divisione Ambiente, Verde e Protezione Civile/Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali/Ufficio Inquinamento Acustico - parere pervenuto in data 03/06/2021 prot.

4428:

- con riferimento alla valutazione previsionale del rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici, stante il rispetto dei limiti vigenti in materia di inquinamento acustico, dovrà essere presentata copia della relazione conclusiva asseverata di rispetto dei requisiti acustici passivi anche per via telematica, da redigere sulla base di collaudo acustico in opera o mediante autocertificazione sottoscritta da tecnico competente in acustica ambientale, progettista, costruttore e direttore dei lavori. Tale relazione, ai sensi dell’art. 26 comma 2 del Regolamento Comunale per la Tutela dall’Inquinamento Acustico, dovrà essere allegata alla dichiarazione di conformità dell’opera ai fini dell’

agibilità di cui all’art. 24 del D.P.R. n. 380/2001.

- in merito alla valutazione previsionale di impatto acustico, dovranno essere eseguite le opere di mitigazione di cui al § 12.1; tuttavia alla luce delle ipotesi avanzate, entro 30 giorni dall’ultimazione delle opere, dovrà essere redatta una relazione sulla base di collaudo acustico, verificando anche il rispetto del criterio differenziale presso i ricettori più esposti. In caso di superamento dei limiti acustici, nella relazione di collaudo dovranno già essere individuati e descritti gli opportuni interventi di mitigazione acustica. La relazione deve essere caricata su MUDE e ne deve essere dato avviso al Servizio scrivente.

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco - parere del 02/04/2020 Registro Ufficiale.U.

0010609:

(6)

- i lavori dovranno essere eseguiti secondo quanto illustrato nella documentazione tecnica allegata all’istanza del 25.11.2019 e nel rispetto delle vigenti norme e criteri tecnici di sicurezza, ancorché non espressamente richiamati negli elaborati;

- a lavori ultimati dovrà essere prodotta la segnalazione di cui all’art. 16 co.2 del D. Lgs.

n. 139/2006, prima dell’esercizio dell’attività, mediante SCIA ex art. 4 del D.P.R.

n.151/2011, con le modalità ed i contenuti di cui all’art. 4 del D.M. 07.08.2012, a mezzo della modulistica prevista dai DCPST n. 200 del 31.10.2012 e n. 252 del 10.04.2014, disponibili nel sito www.vigilfuoco.it;

Con riserva di dettare ulteriori prescrizioni in sede di controlli effettuati con le modalità di cui all’art. 4 del D.P.R. n. 151/2011;

- la comunicazione tra la cucina a gas metano al pian terreno e gli altri locali della Residenza Sanitaria dovrà avvenire tramite disimpegno, come indicato al punto 4.4.2 della regola tecnica alleata al D.M. 12 aprile 1996.

Con il Regolamento Comunale in materia di disciplina del contributo di costruzione n. 314 sono stati definiti i criteri per la determinazione del contributo relativo alla partecipazione del richiedente il permesso di costruire agli oneri di urbanizzazione inerenti la costruzione nonché alla quota relativa al costo di costruzione. In relazione alle norme stesse il Civico Ufficio Tecnico ha determinato l'ammontare della somma totale da versare per il progetto di cui è caso in € 137.094,76 per smaltimento rifiuti ed € 82.557,52 per oneri di urbanizzazione, per un totale di € 219.652,28.

Detta somma è stata rateizzata in quattro rate semestrali.

Dato atto che la prima rata è stata incassata in data 26/10/2021, le altre tre rate avranno le seguenti scadenze:

€ 54.913,07 + 2,74 di interessi legali entro 6 mesi dal rilascio del presente permesso;

€ 54.913,07 + 5,49 di interessi legali entro 12 mesi dal rilascio del presente permesso;

€ € 54.913,07 + 8,23 di interessi legali entro 18 mesi dal rilascio del presente permesso.

Nel caso in cui le opere fossero ultimate prima di 18 mesi dal rilascio del permesso, gli importi dei ratei ancora dovuti dovranno comunque essere saldati entro sessanta giorni dalla data di presentazione della comunicazione di fine lavori.

A garanzia di dette tre rate, comprensive di interessi legali, è stata presentata in data 27/10/2021 polizza fideiussoria n. 00664/34/48555476 del 21/10/2021 e allegati nn. 1-2-3, emessa dalla Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA - Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia, con sede legale in G.B. Cassini n.21 -Milano, per l’importo totale garantito di € 164.755,67.

(7)

Il mancato versamento nei termini sopra stabiliti comporta le sanzioni di legge ai sensi dell'art.

42 del D.P.R. 06/06/2001 n. 380.In caso di ritardato od omesso versamento del contributo di costruzione nei termini sopra richiamati si applicano le sanzioni previste dall'art. 42 del D.P.R.

06/06/2001 n. 380.

In adempimento dell’obbligo di cui al primo comma dell’art. 9 della Convenzione del 14/07/2021 citata in premessa, in data 26/10/2021 è stato versato l’importo di € 192.500,00.

A garanzia degli impegni assunti per il convenzionamento della RSA con la Città ai sensi dell’art. 7 della Convenzione, è stata presentata polizza fideiussoria n. 00664/34/48422370 del 08/07/2021 emessa dalla Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA - Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia, con sede legale in G.B. Cassini n.21 -Milano, dell’importo complessivo di € 42.354,60, pari al valore di un’annualità delle tre prestazioni alberghiere dovute.

Tale polizza dovrà essere automaticamente rinnovata di anno in anno e aggiornata in caso di aumento tariffario e verrà conservata per tutto il periodo di durata del servizio pubblico a cura dei Servizi Sociali della Città.

A garanzia degli impegni assunti e disciplinati dall’art. 12 della suddetta Convenzione, per la realizzazione delle opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri dovuti, è stata presentata in data 12/07/2021 polizza fideiussoria n. 00664/34/48392095 del 30/06/2021 e allegati nn. 1-2, emessa dalla Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA - Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia, con sede legale in G.B. Cassini n.21 -Milano, per l’importo totale garantito di € 263.494,00, pari al valore di tutte le opere determinato in € 239.540,00 (al lordo del coefficiente di riduzione del 20% di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale del 27/09/2010 mecc.n. 2010 02469/009), maggiorato del 10%, a copertura dell’annessa penale.

Detta polizza fino alla corrispondenza dell’80% verrà proporzionalmente ridotte in relazione ai relativi stati di avanzamento lavori, vistati dal Direttore Lavori ed accertati dal Collaudatore/i in corso d’opera. Il restante 20% sarà svincolato entro sessanta giorni dalla data di collaudo favorevole delle singole opere.

Il presente permesso viene rilasciato nel presupposto che la consistenza della proprietà corrisponda a quanto indicato nella planimetria di progetto allegata.

Qualora la proprietà dovesse essere frazionata, tale frazionamento potrà avvenire solamente a condizione che risultino esistenti i rapporti regolamentari e ciò anche mediante la stipulazione, se necessario, dei relativi atti di vincolo.

In caso di omissione dell'osservanza delle condizioni suddette resterà a carico del titolare del presente permesso ogni responsabilità anche nei confronti di terzi.

Imposta di bollo di € 16,00

ASSOLTA IN MODO

VIRTUALE – Autorizzazione Intendenza di Finanza di Torino n. 2/1965/89 del12/04/1989.

(8)

Dovranno essere osservate tutte le norme per il contenimento del consumo energetico negli edifici di cui alla Legge 09/01/1991 n. 10 e s.m.i. e normative regionali vigenti.

Ai sensi dell’art. 1 dell’Allegato Energetico Ambientale al vigente Regolamento Edilizio e con riferimento alle prescrizioni contenute nella normativa sovraordinata, è fatto obbligo di presentare, unitamente alla comunicazione di ultimazione dei lavori, perizia asseverata del direttore dei lavori, corredata da idonea documentazione fotografica relativa alle diverse fasi realizzative e con indicazione dei punti di ripresa – con esclusione degli interventi verificabili visivamente anche a lavori conclusi – attestante la corretta esecuzione delle opere in conformità alla documentazione depositata ai sensi dell’art. 8 comma 1 del D.Lgs. 192/05 e s.m.i. e in osservanza della normativa energetico – ambientale.

Contestualmente alla presentazione della dichiarazione di inizio dei lavori, il proprietario dell’edificio o chi ne ha titolo dovrà depositare presso il Servizio Sportello per l’Edilizia e l’Urbanistica la relazione tecnica di progetto attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti di cui all’art. 8 comma 1 del D.Lgs. 192/05 e s.m.i..

In attuazione a quanto previsto dalla D.G.R. 14-2119 del 21/09/2015, e dalle linee guida nazionali per la certificazione degli edifici, in caso di realizzazione di interventi di ristrutturazione importante e di nuova costruzione è fatto obbligo al costruttore di depositare in Comune presso il Servizio Sportello per l’Edilizia e l’Urbanistica, entro la data di inizio dei lavori, il nominativo del certificatore energetico.

Copia dell'attestato di prestazione energetica deve essere presentata al Comune, unitamente alla documentazione prevista dall'articolo 24 del D.P.R. 06/06/2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), ai fini dell'agibilità .

In ottemperanza all’art. 8 comma 2 del D. Lgs. 192/05, contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, dovrà essere presentato al Comune l’attestato di qualificazione energetica dell’edificio come realizzato, asseverato dal Direttore dei Lavori. La mancata presentazione di tale documentazione asseverata comporta inefficacia a qualsiasi titolo della dichiarazione di fine lavori.

E’ fatto obbligo, altresì, di osservare le prescrizioni delle Deliberazioni della Giunta Regionale 4 agosto 2009 n. 45-11967 e n. 46-11968, rispettivamente, in materia di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili nell’edilizia ed in materia di tutela della qualità dell’aria e del D.Lgs. 03/03/2011 n. 28, in materia di promozione dell’uso di energia da fonti rinnovabili.

Per gli scivoli sul marciapiede dovrà essere presentata apposita istanza alla Divisione

(9)

Infrastrutture e Mobilità - Area Mobilità - Servizio Esercizio per il rilascio dell’autorizzazione richiesta dall’art. 22 comma 1 C.d.S..

Successivamente alla realizzazione dello scivolo dovrà essere presentata apposita istanza alla Circoscrizione competente, al fine del rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 22 comma 3 e dell’assoggettamento C.O.S.A.P.

Per le nuove costruzioni, compresi gli ampliamenti e le sopraelevazioni, dovrà essere comunicata per iscritto alla Sezione dei Vigili Urbani territorialmente competente l'apertura del cantiere e inoltre dovranno essere notificate le date d'inizio e di ultimazione dei lavori al Servizio Sportello per l'Edilizia e l’Urbanistica.

Con la comunicazione d’inizio lavori il titolare del permesso di costruire dovrà segnalare, ai sensi del disposto dell’art. 58 del Regolamento Edilizio, i nominativi e le qualifiche degli operatori responsabili della direzione, esecuzione e sorveglianza dei lavori. Qualsiasi variazione relativa ai suddetti operatori dovrà essere resa nota al Servizio Sportello per l’Edilizia e l’Urbanistica entro il termine di giorni otto dall’avvenuta variazione.

Prima dell’inizio dei lavori dovrà essere depositata presso il Settore Servizi per l’Edilizia a cura del committente o responsabile dei lavori documentazione di cui all’art. 90 comma 9 del D.Lgs.

09/04/2008 n. 81, fatto salvo quanto disposto dall’art. 14 comma 6 bis della L. 04/04/2012 n.

35.

Si avverte che l’efficacia del titolo abilitativo e’ sospesa nei casi previsti dal comma 10 del sopracitato art. 90 del D.Lgs. n. 81/2008.

Ai sensi dell’art. 63 del Regolamento Edilizio, prima di iniziare i lavori per interventi di nuova costruzione, di ricostruzione a seguito di demolizione e di recinzione, l’ avente titolo è tenuto a verificare, sotto la propria responsabilità, il corretto posizionamento della linea di confine tra gli spazi pubblici e l’area privata interessata dall’intervento; l’istanza deve precisare il nominativo del direttore dei lavori e dell’impresa esecutrice, nonché il giorno in cui si intendono iniziare i lavori.

Le opere strutturali dovranno essere eseguite nell’osservanza della Parte II del Capo IV del D.P.R. 06/06/2001 n. 380 (Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche), delle prescrizioni del D.M. 17/01/2018 (Nuove Norme Tecniche per le costruzioni), della Deliberazione della Giunta Regionale n. 4-3084 del 12/12/2011 (Procedure di gestione e controllo delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico) e Deliberazione della Giunta Regionale n. 65-7656 del 21/05/2014.

Prima dell’inizio delle opere strutturali dovrà essere presentata denuncia, ai sensi dell’art. 93 del D.P.R. 06/06/2001 n.380, alla Regione o al Comune, in relazione alla tipologia dell’opera

(10)

o intervento, secondo quanto disposto dalla suindicata Deliberazione di Giunta Regionale.

Tale denuncia dovrà essere predisposta in conformità alle prescrizioni relative alla zona sismica 3, di cui al p.to 3.2 delle predette Procedure attuative regionali e corredata dalla documentazione elencata al p.to 2.2 delle stesse.

Per le opere soggette all’art. 65 (opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica) dovrà essere allegata alla denuncia la documentazione prevista dalla stessa norma, nonché la nomina del Collaudatore da parte del Committente corredata dalla dichiarazione di accettazione ai sensi dell’art. 67 del D.P.R. n. 380/2001.

Dovranno essere consegnati, altresì, all’Ente competente di cui sopra i certificati di inizio e di fine dei lavori relativi alle opere strutturali, rispettivamente, entro sette giorni dall’avvio ed entro sessanta giorni dalla ultimazione delle opere stesse. Per le opere soggette all’art. 65 del D.P.R. n. 380/2001 dovrà essere allegata la relazione a strutture ultimate. La sopracitata documentazione dovrà essere predisposta adottando esclusivamente la modulistica prevista dall’Allegato 4 alla già citata Deliberazione regionale.

Dovrà, inoltre, esser consegnato il certificato di collaudo statico di cui all’art. 67 comma 7 del D.P.R. n. 380/2001, ove previsto.

Qualora vengano demolite delle parti contenenti amianto dovrà essere osservata la vigente normativa per lo smaltimento dello stesso ed in particolare il D.Lgs. 277/91, la Legge 257/92 e il D.M. 06/09/1994 e circolare della Regione Piemonte prot. n. 2794/48/768 del 26/04/1996.

Il permesso di costruire e il progetto allegato devono essere depositati nel cantiere di lavoro e presentati a ogni richiesta dei funzionari e agenti comunali addetti alla vigilanza e degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria. S’invita, per l’allestimento del cantiere, a prendere visione del

“Nuovo Manuale dei cantieri” disponibile sul sito Internet all’indirizzo www.comune.torino.it/guide/pdf/manuale_cantieri_2019.pdf, mentre i file per la realizzazione dei cartelli sono disponibili all’indirizzo www.comune.torino.it/cantieri

Si richiama, altresì, l’osservanza del Regolamento municipale per la tutela e il benessere degli animali in Città n. 320, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 11 aprile 2006 n. mecc. 200505564/01 a cui si rimanda. Le eventuali situazioni contemplate dal predetto Regolamento riscontrate in sede di allestimento del cantiere dovranno essere tempestivamente segnalate al competente Servizio Tutela Animali e Servizi per l’Ambiente – Area Ambiente.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento Edilizio Comunale, al fine di garantire la sicurezza e l’incolumità di chi accede alla copertura degli edifici per interventi di manutenzione in tempi successivi all’ ultimazione del manufatto, si dovranno rispettare i disposti di cui allo specifico Regolamento Regionale approvato con D.P.G.R. 23 maggio 2016 n. 6/R (Norme in materia di

(11)

sicurezza per l’esecuzione dei lavori in copertura).

Entro quindici giorni dall’ultimazione dei lavori dovrà essere presentata presso lo Sportello per l’Edilizia la documentazione richiesta dal Titolo III del D.P.R. 06/06/2001 n. 380 ai fini dell’agibilità che, anche parziale, è comunque subordinata all’avvenuta ultimazione e approvazione del collaudo positivo di tutte le opere di urbanizzazione.

I lavori devono essere iniziati entro un anno dalla data del rilascio del permesso di costruire convenzionato e dovranno terminare entro 10 anni dall’approvazione del Piano Esecutivo Convenzionato, ovvero entro il 01/06/2031, corrispondente al termine di validità del P.E.C., così come le opere di urbanizzazione.

L'inosservanza dei predetti termini comporta la decadenza del permesso.

Si rammenta di provvedere all’aggiornamento catastale per le variazioni edilizie e per i cambi di destinazione d’uso, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia.

er/av Torino, 03/11/2021

Il Dirigente Area Edilizia Privata Arch. Mauro Cortese

Imposta di bollo di € 16,00

ASSOLTA IN MODO

VIRTUALE – Autorizzazione Intendenza di Finanza di Torino n. 2/1965/89 del12/04/1989.

Riferimenti

Documenti correlati

7.3 L'area è ceduta libera da iscrizioni ipotecarie, trascrizioni ed annotazioni pregiudizievoli, da servitù passive apparenti e non (salvo quelle per... note alle Parti),

e metri quadrati 1.600,00 di superficie di vendita e per il cambio di destinazione d'uso della palazzina esistente a due piani fuori terra, prospettante la via Monte Ortigara, da

21/09, tenuto conto che, a fronte di unità immobiliari strutturalmente autonome, non appartenenti al medesimo edificio, né legate da alcun vincolo funzionale, non si

- di approvare, per le motivazioni esposte in narrativa, gli operatori economici da invitare per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria anno 2018

I lavori edili relativi a interventi e opere rientranti fra quelle soggette a (SCIA), eseguite in assenza della stessa, in difformità totale o parziale, NON in contrasto con

La selezione si articolerà su tre prove, una prima prova scritta, una seconda prova scritta a contenuto teorico-pratico ed una prova orale e nell'ambito di

SCHIENALE preferibilmente continuo (anche con marcatura del singolo schienale), in pannellatura metallica forata, o in laminato o in multistrato di faggio, trattato con

“[…] La disposizione in commento fa specifico riferimento ai vizi “delle procedure”, avendo così cura di segmentare le cause di invalidità che possano giustificare