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A cura di Antonio Marchini NUCLEO FAMILIARE

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Academic year: 2022

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A cura di Antonio Marchini

NUCLEO FAMILIARE

Quali sono le differenze fra nucleo familiare e famiglia anagrafica? Quando i figli si considerano a carico? A cosa serve lo stato di famiglia?

Come vedremo, le nozioni di nucleo familiare e famiglia anagrafica sono distinte e non sempre coincidenti.

Nella prassi e nel diritto, si utilizzano molte espressioni simili, ma con significati diversi.

Il nucleo familiare, quindi, può coincidere con la famiglia nucleare (se è composto solo dal coniuge e dai figli), ma non necessariamente; infatti, vi possono essere nuclei familiari che comprendono i nonni o i nipoti, in tal modo, rientrando nel concetto di famiglia estesa.

NUCLEO FAMILIARE Si tratta dell’insieme di persone:

• che risultano dallo stato di famiglia (quindi, coincidente con la famiglia anagrafica),

• che solitamente vivono nella stessa abitazione (ma possono anche essere non conviventi),

• che risultano fiscalmente a carico del contribuente.

Mentre la famiglia anagrafica – risultante dallo stato di famiglia – postula la convivenza, il nucleo familiare, pur coincidendo nella maggior parte dei casi con la famiglia anagrafica, può distinguersene e risultare costituito anche da soggetti non conviventi, ma fiscalmente a carico del contribuente.

L’espressione “nucleo familiare”, infatti, è impiegata dalla normativa soprattutto ai fini fiscali, ad esempio:

• per gli assegni familiari (ANF),

• per la dichiarazione unica sostitutiva (DSU) per l’ISEE,

• per il reddito di cittadinanza (RdC) e così via.

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2 A tal proposito vi sono:

• oneri deducibili, ossia spese che vengono escluse dal reddito imponibile, in quanto sopportate per i familiari,

• oneri detraibili, ossia particolati riduzioni d’imposta a favore dei familiari a carico,

• crediti d’imposta che riducono l’importo dell’imposta dovuta.

In relazione alla dichiarazione dei redditi (IRPEF), in linea generale, la legge prevede l’esclusione dal reddito imponibile di alcune spese sostenute a favore dei cosiddetti “familiari a carico”, ossia rientranti nel nucleo familiare.

Componenti del nucleo familiare

I soggetti rientranti nel nucleo familiare, come vedremo, variano a seconda del beneficio fiscale richiesto (assegno familiare, dichiarazione ISEE, reddito di cittadinanza et cetera).

Di seguito, indichiamo, in generale, i soggetti che solitamente rientrano nel nucleo familiare (per ulteriori specificazioni e precisazioni, si rinvia ai singoli paragrafi di riferimento):

• tutte le persone presenti nello stato di famiglia anagrafico

• il coniuge non legalmente separato, anche se non risulta nello stato di famiglia perché, ad esempio, ha una diversa residenza

• i figli minori d’età (rientrano nel nucleo del genitore con cui convivono

• i figli maggiori d’età, anche non conviventi, se sono a carico, non coniugati e senza

• le persone che ricevono assegni alimentari, non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria, dalla persona di cui sono a carico

Nucleo familiare i familiari a carico sotto il profilo fiscale.

Si tratta dei membri della famiglia che abbiano percepito durante l’anno un reddito inferiore o pari a 2.840,51 euro e inferiore o pari a 4.000 euro per i figli minori di 24 anni (art. 12 c. 2 TUIR, rubricato

“detrazioni per carichi di famiglia”).

Riassumendo, sono a carico:

• i familiari che percepiscono un reddito pari o inferiore a 2.840,51 euro,

• i figli di età inferiore a 24 anni che percepiscono un reddito pari o inferiore a 4 mila euro.

Solitamente, i familiari a carico sono anche conviventi con il contribuente, ossia condividono la stessa abitazione.

La legge considera fiscalmente a carico, seppur non conviventi:

• il coniuge (non separato legalmente),

• i figli anche maggiorenni con alcune precisazioni (si vedano i paragrafi successivi).

Si considerano familiari a carico, se convivono o, in alternativa, percepiscono assegni alimentari non per provvedimento dell’autorità giudiziaria, gli altri familiari di cui all’art. 433 c.c.

• i discendenti dei figli,

• i genitori,

• i generi e nuore,

• il suocero e la suocera,

• i fratelli e le sorelle (germani o unilaterali).

Quindi, per questi ultimi, occorre considerare sia il limite di reddito (pari o inferiore a 2840,51 euro), sia la convivenza con il contribuente o, in alternativa, la percezione di un assegno alimentare da parte dello stesso

Cosa si intende per familiari?

Il Codice civile non offre una definizione di famiglia ma solo di:

• affinità (art. 78 c.c.), ossia del legame con i parenti dell’altro coniuge,

• parentela (art. 74 c.c.), intesa come il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite.

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3 Il legame parentale riguarda sia il caso in cui la filiazione sia avvenuta all'interno del matrimonio, sia il caso in cui sia avvenuta al di fuori di esso, sia quello in cui il figlio sia adottivo.

Non si registra un legame di parentela in caso di adozione di persone maggiori d’età.

Ad esempio, sono parenti i fratelli e le sorelle che hanno in comune lo stesso genitore, la madre e la figlia che hanno in comune lo stesso ascendente (il nonno).

Invece, moglie e marito non sono parenti, perché non discendono dallo stesso stipite, ma sono legati dal vincolo del coniugio.

La parentela assume rilievo sino al sesto grado, il grado di parentela indica la distanza tra gli appartenenti alla stessa famiglia e può essere in linea retta (padre-figlio) o collaterale (fratello-sorella).

I familiari sono i componenti della famiglia anagrafica che possono coincidere (o meno) con i componenti del nucleo familiare.

Per far parte della famiglia anagrafica è necessario:

• un vincolo affettivo,

• la coabitazione.

Un elenco dei familiari è fornito dall’art. 433 c.c. in materia di obbligazione alimentare (i cosiddetti

“alimenti”):

• il coniuge (non separato legalmente),

• i figli anche maggiorenni,

• i discendenti dei figli,

• i genitori,

• i generi e nuore,

• il suocero e la suocera,

• i fratelli e le sorelle,

• i nonni.

Al di fuori di questo elenco codicistico, sono considerati familiari anche le parti di un’unione civile o di una convivenza di fatto (vedasi paragrafo successivo).

LA FAMIGLIA ANAGRAFICA

Come abbiamo visto non v’è coincidenza tra nucleo familiare (nozione variabile a seconda della normativa di riferimento) e famiglia anagrafica.

Per definire quest’ultima, occorre fare riferimento:

• alla cosiddetta legge anagrafica (legge 1228/1954 recante “Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente”);

• al suo regolamento d’attuazione (D.P.R. 223/1988 recante il “Regolamento anagrafico della popolazione residente”.)

La famiglia anagrafica trova una definizione normativa nell’art. 4 del D.P.R. 223/1989. È in base a tale disposizione normativa che viene rilasciato lo stato di famiglia.

La famiglia anagrafica è l’insieme di persone legate da:

• vincoli di matrimonio,

• unione civile,

• parentela,

• affinità,

• adozione,

• tutela o da vincoli affettivi,

• convivenza di fatto

Tutti i suindicati soggetti devono essere coabitanti e avere dimora abituale nello stesso Comune.

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4 Si ricorda che:

• per unione civile s’intende il legame tra due persone maggiorenni dello stesso sesso formalizzato davanti all’ufficiale di stato civile (art. 1 c. 1 legge 76/2016);

• per parentela s’intende il vincolo tra i soggetti che derivano dallo stesso stipite art. 74 c.c. (madre e figlio sono parenti, zio e nipote, nonno e nipote et cetera);

• per affinità s’intende il legame che si crea con il matrimonio tra il coniuge e i parenti dell’altro coniuge (art. 78 c.c.). Ad esempio, il fratello della moglie diventa il cognato; per la moglie, suo fratello, è parente di secondo grado, per il marito, suo cognato, è affine di secondo grado. L’affinità cessa con la morte del coniuge;

• per tutela s’intende la rappresentanza del minore o del soggetto interdetto o incapace di agire;

• per convivenza di fatto si fa riferimento a due persone maggiorenni (dello stesso sesso o di sesso diverso) unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, i quali abbiano resto idonea dichiarazione all’ufficiale di stato civile

Non necessariamente una famiglia anagrafica deve essere composta da una pluralità di soggetti, infatti, può essere composta da una sola persona.

La famiglia anagrafica è quella risultante dallo stato di famiglia e postula:

• un vincolo affettivo tra le parti,

• la convivenza nella stessa abitazione.

Qualora manchi il suddetto vincolo, può capitare che, nello stesso immobile, risultino due diversi stati di famiglia. Si pensi a due persone che dividono l’appartamento in locazione in quanto, singolarmente, non riescono a pagare il canone, ma non sono legate affettivamente. I coinquilini, se non legati affettivamente, hanno due diversi stati di famiglia, pur condividendo la stessa casa.

NUCLEO FAMILIARE E CONVIVENTI SENZA FIGLI E CON FIGLI

La convivenza di fatto, anche detta more uxorio, riguarda il legame affettivo tra due persone che dividono la stessa abitazione. I conviventi di fatto sono (art. 1 c. 36 legge 76/2016):

• due persone maggiorenni,

• unite stabilmente da legami affettivi di coppia e reciproca assistenza,

• non vincolate da rapporti di parentela, affinità, adozione, matrimonio, unione civile.

I conviventi per fare parte della famiglia anagrafica e risultare dallo stato di famiglia devono effettuare una dichiarazione all’Ufficio Anagrafe del Comune di residenza.

In caso di assenza di figli, la famiglia è composta dai due conviventi.

Nel caso in cui dalla convivenza nascano dei figli, questi rientrano nella famiglia anagrafica e nel nucleo familiare, seguendo le stesse indicazioni che valgono per le coppie coniugate.

La convivenza di fatto assume particolare rilievo in materia di:

• dichiarazione ISEE,

• assegni familiari (ANF),

• reddito di cittadinanza.

Sul punto è intervenuta la Circolare INPS 84/2017, la quale fa espresso riferimento alle unioni civili e alle convivenze “registrate” presso il Comune di residenza. In particolare, la circolare si occupa di:

• individuare il nucleo di riferimento per le unioni civili;

• determinare il reddito complessivo per i nuclei familiari composti da genitori conviventi.

Nel caso di semplice convivenza (senza contratto) e di presenza di figli riconosciuti da ambo i genitori, l’assegno spetta al genitore con cui il minore convive; nell’ipotesi in cui il genitore convivente non abbia diritto agli assegni, gli stessi possono essere richiesti dall’altro genitore, in quanto titolare del diritto.

In merito alle unioni civili, la circolare prevede una precisa casistica che si riporta di seguito.

1. Nucleo in cui solo una delle due parti dell’unione è lavoratore dipendente o titolare di prestazione previdenziale. Al pari del diritto riconosciuto nell’ambito del matrimonio per il coniuge (non

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5 separato legalmente) che non sia titolare di posizione tutelata, devono essere riconosciute le prestazioni familiari per la parte dell’unione civile priva di posizione tutelata.

2. Nucleo formato da persone dello stesso sesso con unione civile e figli di una delle due parti dell’unione nati precedentemente all’unione stessa.

3. Nel caso di genitori separati o naturali con figli nati precedentemente all’unione civile, nulla cambia nel caso in cui uno dei due genitori abbia la posizione tutelata e l’affido sia condiviso oppure esclusivo. A tali figli, infatti, viene garantito in ogni caso il trattamento di famiglia su una delle due posizioni dei propri genitori, a nulla rilevando la successiva unione civile contratta da uno di essi.

Ove si tratti di genitori separati o naturali, privi entrambi di una posizione tutelata, la successiva unione civile di uno dei due con altro soggetto - lavoratore dipendente o titolare di prestazione previdenziale sostitutiva - garantisce il diritto all’ANF/AF per i figli dell’altra parte dell’unione civile.

4. Nucleo formato da persone dello stesso sesso con unione civile e figli di una delle due parti nati dopo l’unione. In tale situazione l’assegno potrà essere erogato dall’Istituto allorché il figlio sia stato inserito all’interno dell’unione civile, anche mediante il procedimento descritto dall’art. 252 c.c.

5. Effetti dello scioglimento dell’unione civile sulle prestazioni familiari. Il diritto alle prestazioni familiari, in caso di scioglimento dell’unione civile, sarà regolato ove possibile in conformità con quanto disposto dal Codice civile se compatibile ed espressamente previsto.

QUANDO I CONIUGI APPARTENGONO A DUE NUCLEI FAMILIARI DIVERSI I coniugi, seppur con diversa residenza, fanno sempre parte dello stesso nucleo familiare.

I coniugi formano un nucleo familiare a sé anche se risultano a carico (ai fini fiscali) di un altro soggetto.

Si pensi, al figlio, che sia a carico dei genitori, pur avendo contratto matrimonio. Ebbene, egli fa parte di un nucleo familiare a sé stante, in quanto coniugato.

In base a quanto previsto dalla normativa ISEE i coniugi con diversa residenza fanno parte dello stesso nucleo familiare:

• in caso di comune accordo sulla residenza familiare, il coniuge con residenza anagrafica diversa è attratto nel nucleo la cui residenza anagrafica coincide con quella familiare;

• in caso di mancato accordo, la residenza familiare è individuata nell'ultima residenza comune ovvero, in assenza di una residenza comune, nella residenza del coniuge di maggior durata;

• il coniuge iscritto nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE) è attratto nel nucleo anagrafico dell'altro coniuge.

I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica costituiscono nuclei familiari distinti esclusivamente nei seguenti casi:

• quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ovvero quando è stata ordinata la separazione in caso di nullità (art. 126 c.c.)

• quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti disposti dal giudice (art. 708 c.p.c.)

• quando uno dei coniugi è stato escluso dalla responsabilità genitoriale sul figlio o è stato adottato il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;

• quando si è verificato uno dei casi di cui all'art. 3 legge 898/1970 (ad esempio, condanna per omicidio volontario del figlio o coniuge, condanna all’ergastolo) o è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (divorzio);

• quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.

Riassumendo, in materia di dichiarazione ISEE, la regola generale (salvo le eccezioni di cui sopra) prevede che i coniugi, seppur con residenze anagrafiche distinte, facciano parte dello stesso nucleo familiare.

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6 NUCLEO FAMILIARE E FIGLI MINORI

Il figlio minore di anni 18 fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive ed è considerato a carico.

In particolare, sono a carico i figli (anche maggiorenni) che abbiano un reddito inferiore:

• a 4.000 euro se minori di 24 anni (dal 1° gennaio 2019);

• a 2.840,51 se maggiori di 24 anni.

I figli minorenni, che risiedono con uno solo dei genitori, sono considerati parte del nucleo familiare del genitore con cui vivono.

Esistono situazioni più complesse, come quelle relative all’affidamento preadottivo o temporaneo.

• il minore che si trovi in affidamento preadottivo fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorché risulti nella famiglia anagrafica del genitore;

• il minore in affidamento temporaneo è considerato nucleo familiare a sé stante, fatta salva la facoltà del genitore affidatario di considerarlo parte del proprio nucleo familiare;

• il minore in affidamento e collocato presso comunità è considerato nucleo familiare a sé stante.

I FIGLI MAGGIORENNI RIENTRANO NEL NUCLEO FAMILIARE

Il figlio maggiorenne, seppur non convivente con i genitori, se non coniugato e senza prole, può risultare a carico dei genitori qualora il suo reddito sia inferiore a 2840,51 euro o a 4.000 euro se ha meno di 24 anni.

Nel caso in cui i genitori appartengano a nuclei familiari distinti, il figlio maggiorenne, se a carico di entrambi, fa parte del nucleo familiare di uno dei genitori, da lui identificato.

Riassumendo, i figli maggiorenni:

• non conviventi, non sposati, senza prole, ma a carico, fanno parte del nucleo familiare,

• conviventi, non sposati, senza prole, a carico, fanno parte del nucleo familiare

I figli danno vita ad un nuovo nucleo familiare quando sono sposati, anche se sono a carico dei loro genitori.

La normativa sul reddito di cittadinanza ha previsto che il figlio maggiorenne, non convivente con i genitori, faccia parte del loro nucleo familiare:

• solo se di età inferiore a 26 anni,

• se percepisce un reddito inferiore o pari a 2840,51 euro,

• se non è coniugato e non ha prole a suo carico.

Quindi, ai fini del RdC non fa parte del nucleo familiare del richiedente:

• il figlio maggiore di 26 anni;

• il figlio non fiscalmente a carico, pertanto, titolare di reddito superiore a 4.000 euro se minore di 24 anni o superiore a 2.840,51euro negli altri casi;

• il figlio coniugato,

• il figlio con prole.

STATO DI FAMIGLIA E NUCLEO FAMILIARE

Lo stato di famiglia delinea la famiglia anagrafica residente nella stessa abitazione all’interno del medesimo Comune, mentre il nucleo familiare designa anche soggetti non residenti nella medesima abitazione ma legati per ragioni fiscali, in quanto a carico del contribuente.

Nel certificato dello stato di famiglia sono riportati:

1. l'indirizzo di residenza,

2. i dati anagrafici relativi al soggetto richiedente,

3. i dati anagrafici dei componenti del nucleo familiare (cognome nome, data e comune di nascita).

Lo stato di famiglia (o un’autocertificazione) viene richiesto per molteplici ragioni, ad esempio:

a) per presentare domanda per gli assegni familiari;

b) ai fini della dichiarazione necessaria per l’ISEE;

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7 c) per la richiesta del reddito di cittadinanza;

d) in caso di successione legittima;

e) spesso viene richiesto tra la documentazione necessaria per l’erogazione del mutuo.

A COSA SERVE LO STATO DI FAMIGLIA

La famiglia anagrafica è quella risultante dallo stato di famiglia, postula un vincolo affettivo tra le parti e la convivenza nella stessa abitazione.

Qualora manchi il suddetto vincolo, può capitare che, nello stesso immobile, risultino due diversi stati di famiglia.

Si pensi a due persone che dividono l’immobile in locazione in quanto, singolarmente, non riescono a pagare il canone, ma non sono legate affettivamente (come due coinquilini che dividono le spese).

Lo stato di famiglia è il certificato anagrafico rilasciato dall’Ufficio Anagrafe del Comune di residenza, contenente la composizione del nucleo familiare e la residenza.

Esiste anche lo stato di famiglia storico nel quale sono annotate tutte le variazioni, come le nascite, i decessi e i cambi di residenza ad una certa data.

Il documento viene rilasciato fisicamente presso l’ufficio anagrafe dietro corresponsione di un valore bollato pari a 16,00 euro, oltre qualche centesimo per i diritti (0,26 euro per diritti di segreteria e 0,24 euro rimborso stampati). Il certificato viene rilasciato in bollo tutte le volte in cui la legge non preveda una specifica forma di esenzione, ad esempio, i certificati ad uso INPS o ASL.

È possibile farne richiesta on line, senza recarsi personalmente presso il Comune, in tal caso nulla è dovuto.

Come tutti i certificati anagrafici (eccezion fatta per quelli di nascita e morte) ha una durata di 6 mesi.

Oltre allo stato di famiglia rilasciato dall’Ufficio Anagrafe, è possibile fornire un’autocertificazione.

NUCLEO FAMILIARE A FINI FISCALI

Come già diffusamente spiegato, sono familiari a carico (sotto il profilo fiscale) i membri della famiglia che abbiano percepito, durante l’anno, un reddito inferiore o pari a 2.840,51 euro ovvero i figli minori di 24 anni che abbiano percepito un reddito pari o inferiore a 4.000 euro dal 1° gennaio 2019 (per i figli maggiorenni, in materia di reddito di cittadinanza, vi sono ulteriori specificazioni).

Solitamente i familiari a carico sono conviventi con il contribuente, ossia dividono la stessa abitazione.

Invece, sono considerati a carico, seppur non conviventi:

a) il coniuge (non separato legalmente),

b) i figli a prescindere dall’età (quindi anche maggiorenni).

Possono esservi altri familiari a carico, purché conviventi o, in alternativa, percettori di assegni alimentari non per provvedimento dell’autorità giudiziaria:

• coniuge separato

• discendenti dei figli

• genitori

• generi e nuore

• suocero e suocera

• fratelli e sorelle

I carichi di famiglia attribuiscono al contribuente dei benefici fiscali sotto svariate forme, come:

• oneri deducibili

• oneri detraibili

• crediti d’imposta

1) Il contribuente può dedurre dal reddito le spese sostenute a favore dei familiari a carico (oneri deducibili) come (a titolo esemplificativo e non esaustivo):

a) i contributi previdenziali (ad esempio, la cosiddetta “assicurazione delle casalinghe”), b) le spese mediche a favore dei disabili,

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8 c) gli assegni per il coniuge separato o divorziato.

In particolare:

• sono deducibili gli assegni di mantenimento al coniuge separato o divorziato,

• sono deducibili gli assegni alimentari,

• sono indeducibili gli assegni per il mantenimento a favore dei figli.

2) Il contribuente può ottenere una detrazione del 19% (oneri detraibili) di quanto speso a favore del familiare a carico, a titolo esemplificativo e non esaustivo si segnalano:

• le spese sanitarie (ad esempio, una visita oculistica o l’acquisto di medicinali),

• le spese scolastiche (ad esempio, le rette per gli asili nido o quelle universitarie),

• i premi assicurativi (ad esempio, per l’assicurazione sulla vita).

Le detrazioni riguardano un certo importo di spesa, ad esempio, in relazione agli esborsi medici, vanno in detrazione solo quelli che superino i 129 euro circa.

Pertanto, se il contribuente ha speso per il familiare a carico 500 euro, potrà portare in detrazione il 19% di 371 (ossia 500-129).

3) I crediti d’imposta riducono l’imposta dovuta dal contribuente per le spese sostenute a favore dei familiari.

NUCLEO FAMILIARE E ISEE

Innanzitutto, ricordiamo che l’ISEE è l’acronimo di “indicatore della situazione economica equivalente”; si tratta di uno strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate.

In buona sostanza, la dichiarazione ISEE è il documento da cui si evince il reddito di tutti i componenti del nucleo familiare ed è necessaria per giovarsi di alcune “agevolazioni”.

Ai fini del calcolo dell’ISEE, è necessaria la compilazione della Dichiarazione Unica Sostitutiva (DSU). La nozione di nucleo familiare ai fini della dichiarazione ISEE.

Il nucleo familiare è costituito:

1. dal dichiarante,

2. dai componenti della famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU (art. 3 c. 1 DPCM cit.), 3. dal figlio minore di anni 18, che fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive, 4. dal figlio maggiorenne, non convivente con i genitori e a loro carico ai fini IRPEF, nel caso non sia

coniugato e non abbia figli;

5. dal figlio maggiorenne, nel caso i genitori appartenenti a nuclei familiari distinti, se a carico di entrambi, fa parte del nucleo familiare di uno dei genitori, da lui identificato.

In materia, si segnala una novità introdotta dal Reddito di cittadinanza), secondo cui rientra nel nucleo familiare il figlio maggiorenne, non convivente, esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni, a carico, non coniugato e senza figli.

Inoltre, ai fini ISEE, i componenti già facenti parte di un nucleo familiare continuano a farne parte anche a seguito di variazioni anagrafiche, qualora continuino a risiedere nella medesima abitazione.

Quanto al coniuge:

• fa sempre parte dello stesso nucleo familiare

• fa parte dello stesso nucleo familiare anche se separato o divorziato, qualora risieda nella stessa abitazione del richiedente

• quanto sopra vale anche per le parti dell’unione civile.

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