• Non ci sono risultati.

I L. 31.720

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "I L. 31.720"

Copied!
6
0
0

Testo completo

(1)

Organo: INAIL

Documento: Circolare n. 14 del 24 marzo 1988

Oggetto: Determinazione, per l'anno 1988, dei limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale. Adeguamento delle retribuzioni convenzionali.

La variazione percentuale dell'indice del costo della vita, di cui all'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, è stata determinata con D.M. 27 novembre 1987 nella misura del 5,6%; tale percentuale va assunta, ai sensi del secondo comma dell'articolo 1 della legge 26 settembre 1981, per determinare i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale da valere per il 1988.

Tali limiti, ai sensi dell'articolo 7 della legge 11 novembre 1983, n. 638, debbono essere ragguagliati, qualora dovessero risultare d'importo inferiore, alla somma di L. 31.376 (pari al 7,50% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio 1988, che è stato determinato nella misura di L. 418.350).

Il limite minimo di retribuzione giornaliera, previsto dal comma 19 dell'articolo 5 della legge 19 dicembre 1984, n. 863, applicabile alle categorie di lavoratori per le quali sono stabiliti salari medi convenzionali, risulta, per il 1988, pari a L. 20.918, valore che va peraltro sostituito da quello di L. 22.130, ai sensi della legge numero 537/1981.

Tale minimo risulta applicabile anche ai lavoratori a tempo parziale, di cui al comma 9 del citato articolo 5 della legge 19 dicembre 1984, n. 863. Infatti, come già reso noto con circolare n. 13/1987, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, interpellato in merito, ha espresso l'avviso che la retribuzione prevista dal citato comma 9 sia configurabile come medio convenzionale.

Nelle ipotesi previste dal combinato disposto dei commi 16 e 17 del citato articolo 5 (part time senza la stipula di contratto di lavoro), il limite minimo di retribuzione giornaliera determinato applicando al trattamento minimo di pensione il parametro del 4%

è pari, per l'anno 1988, a L. 16.734 che risulta superiore a quello calcolato in base alla sopracitata legge n. 537/1981.

Peraltro, ove i lavoratori di cui al citato comma 16 fossero occupati con orario superiore alle quattro ore, il limite minimo di retribuzione giornaliera è quello valido per la generalità dei lavoratori per il 1988, cioè pari a L. 31.376.

Come precisato nella circolare n. 13/1987 si segnala che, per quanto disposto dal comma 20 del medesimo articolo 5 della citata legge n. 863/1984, nel settore dell'istruzione prescolare non trova applicazione il limite minimo di cui all'articolo 7, 1°

comma, della legge numero 638/1983.

Pertanto i minimali di retribuzione giornaliera devono essere aggiornati sulla base dei soli criteri di cui alla legge n. 537/1981.

Ne consegue che i limiti minimi per l'anno 1988 per i lavoratori occupati nel settore sopra indicato indipendentemente dalla circostanza che i lavoratori stessi siano occupati a tempo pieno o ad orario ridotto non superiore alle quattro ore giornaliere risultano i seguenti:

1) Impiegati docenti e non docenti con funzioni direttive L. 42.170 2) Impiegati docenti e non docenti L. 19.470

3) Operai L. 15.570

Le retribuzioni annue per i predetti lavoratori vanno calcolate, come di consueto, moltiplicando per trecento le cifre sopra indicate.

Poiché la particolare disposizione del citato comma 20, articolo 5, della legge n. 863/1984 non si applica al settore dell'istruzione scolare non statale, in tale settore continua ad effettuarsi il confronto tra i minimali ex legge n. 537/1981 e quelli di cui all'articolo 7 della legge n. 638/1983.

Per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, le retribuzioni previste dall'articolo 22 della legge n. 843/1978, rimanendo soggette alla disciplina di cui all'articolo 1 della legge 30 dicembre 1980, n. 895, sono rivalutate secondo le variazioni delle pensioni che si verificano in applicazione del citato articolo 19 della legge n. 153/1969, a loro volta maggiorate dal 1° gennaio 1985, in virtù dell'articolo 10 della legge n. 887/1984, di un importo pari al 50% delle misure vigenti a tale data.

Si conferma quanto comunicato a pagina 10 della circolare n. 25/1985 relativamente agli addetti a lavorazioni meccanico agricole per conto terzi, agli operai dei cantieri di lavoro e rimboschimento, ai detenuti ed internati, agli allievi dei corsi di istruzione professionale nonché alle retribuzioni medie convenzionali a carattere locale fissate a norma dell'articolo 118 del testo unico n. 1124/1965. Queste ultime peraltro dovranno essere adeguate, se inferiori, al minimale di L. 22.130.

Tanto premesso, si riportano di seguito, per le diverse categorie di lavoratori assicurati, i limiti minimi di retribuzione da valere agli effetti contributivi per l'anno 1988 ed i relativi premi di assicurazione.

I SETTORE INDUSTRIALE

A) Generalità dei lavoratori dipendenti:

Retribuzione giornaliera L. 31.376

B) Titolari di aziende artigiane, soci di società tra artigiani lavoratori nonchè familiari coadiuvanti il titolare dell'azienda artigiana:

Retribuzione giornaliera L. 31.376

(2)

Di conseguenza la retribuzione minima annua ammonta a L. 9.412.800 (31.376 x 300) ed i premi corrispondenti alle diverse classi di rischio sono i seguenti:

Per tutte le posizioni assicurative in vigore al 1° gennaio 1988, la variazione della classe minima di retribuzione sarà disposta a cura di questa Direzione Generale servizio meccanizzazione, in occasione dell'aggiornamento automatico con i tassi in aumento e in riduzione.

L'adeguamento dei premi derivanti dalla citata variazione di retribuzione verrà effettuato, sempre a cura di questa Direzione generale servizio meccanizzazione, contestualmente alla elaborazione delle richieste di supplemento di premio anticipato relative all'anno 1988. Qualora intervenute variazioni non consentano l'emissione del supplemento, tale adeguamento avrà luogo in occasione della regolazione premio per l'anno 1988.

Si precisa, inoltre, che, in sede di digitazione della retribuzione convenzionale annua, dovrà essere assunto il valore 9412.

C) Facchini, barrocciai, vetturini e ippotrasportatori riuniti in cooperative, carovane, associazioni ed aggregati consimili non soggetti al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602:

Retribuzione giornaliera L. 31.376

Pertanto, le misure minime del premio a persona, per trimestre o frazione di trimestre, sono le seguenti:

1) Facchini

2) Barrocciai L. 120.900

D) Facchini, barrocciai, vetturini ed ippotrasportatori riuniti in cooperative, carovane, associazioni ed aggregati consimili soggetti al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602:

Retribuzione giornaliera L. 22.130

Pertanto, le misure minime del premio a persona, per trimestre o frazione di trimestre, sono le seguenti:

1) Facchini

2) Barrocciai L. 86.500

E) Pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250:

Retribuzione giornaliera L. 22.130

Pertanto, la misura minima del premio a persona, per mese o frazione di mese è di L. 26.500.

F) Persone addette ai lavori di frangitura e spremitura delle olive:

CLASSI DI RISCHIO RETRIBUZIONE MINIMA ANNUA

L. 9.412.800

I L. 31.720

II L. 76.700

III L. 175.320

IV L. 258.060

V L. 344.700

VI L. 434.400

VII L. 560.500

VIII L. 564.440

IX L. 647.300

X L. 763.600

I Settore II Settore

L. 57.200 L. 116.400

I Settore II Settore

L. 47.900 L. 95.800

(3)

Retribuzione giornaliera L. 31.376

Pertanto, a decorrere dalla campagna olearia 1988/1989, i premi minimi saranno i seguenti:

1) Frantoi di tipo A

Per lavori di durata non superiore a 30 giorni L. 119.900 Per l'intera campagna olearia L. 377.300

2) Frantoi di tipo B

Per lavori di durata non superiore a 30 giorni L. 165.200 Per l'intera campagna olearia L. 460.800

G) Lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, e loro organismi associati soggetti al D.P.R. 30 aprile 1970, n.

602:

Retribuzione giornaliera L. 22.130 H) Lavoratori a domicilio:

Retribuzione giornaliera L. 31.376 I) Addetti a servizi domestici e familiari:

Le retribuzioni sono modificate come da tabella allegato n. 1.

L) Insegnanti delle scuole e degli istituti di istruzione di ogni ordine e grado non statali addetti ad esperienze tecnico scientifiche o ad esercitazioni pratiche o di lavoro.

Tenuto conto di quanto avanti precisato circa i criteri di determinazione dei limiti di retribuzione giornaliera per i settori dell'istruzione prescolare e scolare, è necessario che le sedi acquisiscano dalle scuole e dagli istituti interessati, utilizzando il mod.

57 D.L. (cfr. circolare n. 54/1987), gli elementi occorrenti per l'esatto calcolo del premio annuo dovuto per ciascun insegnante, in relazione al settore di insegnamento (prescolare e scolare), alle ore di insegnamento effettuate giornalmente (fino a quattro od oltre), alle funzioni direttive eventualmente svolte in aggiunta all'insegnamento, all'applicazione di quanto stabilito dai commi 16 e 17 dell'articolo 5 della legge n. 863/1984.

Nel rammentare che il premio speciale unitario annuo pro capite per l'assicurazione di detti insegnanti va calcolato con riferimento alla retribuzione effettivamente percepita nell'anno scolastico, che decorre dal 1° novembre e termina il 31 ottobre dell'anno successivo, prendendo come premio e retribuzione di partenza quelli stabiliti con il D.M. 15 luglio 1987 (circolare n. 62/1987), si riportano qui di seguito le retribuzioni minime giornaliere ed annue ed i corrispondenti premi speciali unitari minimi annui pro capite validi per l'anno scolastico 1987-1988. Detti premi sono stati determinati computando due dodicesimi di quello 1987 e dieci dodicesimi di quello 1988.

1) Insegnamento prescolare: 1987

A) Insegnanti con funzioni direttive:

Retribuzione giornaliera L. 39.930

Retribuzione annua L. 11.979.000

Premio corrispondente L. 51.400

Premio dovuto L. 53.900

B) Insegnanti:

Retribuzione giornaliera 18.430

Retribuzione annua 5.529.000

Premio corrispondente 36.300

Premio dovuto 36.300

1) Insegnamento prescolare: 1988 A) Insegnanti con funzioni direttive:

Retribuzione giornaliera 42.170

Retribuzione annua 12.651.000

Premio corrispondente 54.290

Premio dovuto 53.900

B) Insegnanti:

Retribuzione giornaliera 19.470

Retribuzione annua 5.841.000

(4)

Premio corrispondente 36.300

Premio dovuto 36.300

2) Insegnamento scolare: 1987

A) Insegnanti con funzioni direttive:

Con più di 4 ore

Retribuzione giornaliera 40.970

Retribuzione annua 12.291.000

Premio corrispondente 55.300

Fino a 4 ore

Retribuzione giornaliera 20.950

Retribuzione annua 6.285.000

Premio corrispondente 36.300

Premio dovuto 36.300

Ex commi 16-17, art. 5 della legge n. 863/1984

Retribuzione giornaliera 40.970

Retribuzione annua 12.291.000

Premio corrispondente 52.740

Premio dovuto 55.300

B) Insegnanti:

Con più di 4 ore

Retribuzione giornaliera 29.805

Retribuzione annua 8.941.000

Premio corrispondente 38.370

Premio dovuto 40.100

Premio dovuto 40.100

Retribuzione annua 6.639.000

Premio corrispondente 36.300

Premio corrispondente 36.300

Premio dovuto 36.300

Ex commi 16-17, art. 5 della legge n. 863/1984 1987

Retribuzione giornaliera 40.970

Retribuzione annua 12.291.000

Premio giornaliera 20.950

Retribuzione annua 6.285.000

Premio corrispondente 36.300

Premio dovuto 36.300

Ex commi 16-17, art. 5 della legge n. 863/1984

Retribuzione giornaliera 18.430

Retribuzione annua 5.529.000

Premio corrispondente 36.300

Premio dovuto 36.300 36.300

2) Insegnamento scolare: 1988

A) Insegnanti con funzioni direttive:

Con più di 4 ore

Retribuzione giornaliera 43.270

Retribuzione corrispondente 52.740

Premio dovuto 55.300

Ex commi 16-17, art. 5 della legge n. 863/1984: 1988

Retribuzione giornaliera 43.270

Retribuzione annua 12.981.000

Premio corrispondente 55.700

Premio dovuto 55.300

Fino a 4 ore

Retribuzione giornaliera 22.130

(5)

II SETTORE AGRICOLO

Lavoratori agricoli subordinati a tempo indeterminato

Retribuzione annua 6.639.000

Premio corrispondente 36.300

Premio dovuto 55.300

B) Insegnanti: 1987

Con più di 4 ore

Retribuzione giornaliera 29.805

Retribuzione annua 8.941.000

Premio corrispondente 38.370

Premio dovuto 40.100

Fino a 4 ore

Retribuzione giornaliera 20.950

Retribuzione annua 6.285.000

Premio corrispondente 36.300

Premio dovuto 36.300

B) Insegnanti: 1988 Con più di 4 ore

Retribuzione giornaliera 31.376

Retribuzione annua 36.300 36.300

Ex commi 16-17, art. 5 della legge n. 863/1984

Retribuzione giornaliera 43.270

Retribuzione annua 12.981.000

Premio corrispondente 55.700

Premio dovuto 55.300

B) Insegnanti:

Con più di 4 ore

Retribuzione giornaliera 31.376

Retribuzione annua 9.412.800

Premio corrispondente 40.390

Premio dovuto 40.100

Fino a 4 ore

Retribuzione giornaliera 22.130

Retribuzione annua 6.639.000

Premio dovuto 9.412.800

Premio corrispondente 40.390

Fino a 4 ore

Retribuzione giornaliera 22.130

Retribuzione annua 6.639.000

Premio corrispondente 36.300

Premio dovuto 36.300

Ex commi 16-17, art. 5 della legge n. 863/1984 :1987

Retribuzione giornaliera 18.430

Retribuzione annua 5.529.000

Premio corrispondente 36.300

Premio dovuto 36.300

Ex commi 16-17, art. 5 della legge n. 863/1984

Retribuzione giornaliera 19.470

Retribuzione annua 5.841.000

Premio corrispondente 36.300

Premio dovuto 36.300

(6)

Retribuzione giornaliera L. 35.490

(Per effetto della indicizzazione annuale prevista dall'articolo 1 della legge n. 537/1981).

Sotto il profilo risarcitivo, si precisa che:

Per quanto concerne l'indennità per inabilità sotto il profilo risarcitivo, si precisa che:

a) per quanto concerne l'indennità per inabilità temporanea assoluta a favore delle categorie per le quali è intervenuta la variazione salariale, il relativo calcolo dovrà essere adeguato alle nuove misure nelle fattispecie verificatesi dal 1° gennaio 1988, nonchè in quelle per le quali, alla stessa data, risulti in corso il trattamento economico in questione;

b) per ciò che riguarda la rendita per inabilità permanente ed ai superstiti, i nuovi limiti retributivi giornalieri rimangono, per gran parte delle categorie interessate, tuttora inferiori al minimale fissato per il settore industriale nel periodo 1° luglio 1987-30 giugno 1989, al quale, pertanto, dovrà farsi riferimento per la liquidazione della prestazione stessa.

Ovviamente, le nuove misure dovranno invece essere assunte a base del calcolo della rendita, per gli eventi verificatisi dal 1°

gennaio 1988, nei confronti dei lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari (limitatamente alle classi salariali più elevate), la cui retribuzione annua supera il summenzionato limite.

Per una più semplice individuazione dei minimi retributivi di ogni singola categoria di lavoratori, si allegano n. 3 tabelle (all. nn. 2, 3 e 4), riassuntive dei minimali in vigore dal 1979 al 1988 utili per il calcolo dei contributi.

Ex commi 16-17, art. 5 della legge n 863/1984 1988

Retribuzione giornaliera 19.470

Retribuzione annua 5.841.000

Premio corrispondente 36.300

Premio dovuto 36.300

Riferimenti

Documenti correlati

510/1996, dispone che, in caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa (anche nella modalità a progetto), di

DIRIGENTI STRUTTURA

PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI PERIODO 31.12.2017 – 31.12.2022 SCHEDA INFORMATIVA DI GARA. 1) Informazioni

Lavoratori dello spettacolo ✓ Essere iscritti al Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo, con almeno 7 contributi giornalieri versati nel periodo 1° gennaio 2019

**POTRANNO NON VERSARE QUANTO DOVUTO NEL MESE DI MARZO PER QUANTO RI GUARDA RI TENUTE PER I LAVORATORI DI PENDENTI , I VA, CONTRI BUTI PREVI DENZI ALI E ASSI STENZI ALI E

Poiché questi ultimi non sono stati inclusi all’inizio dell’anno nel calcolo dell’importo della retribuzione globale annuale da prendere a base ai fini dell’individuazione

L’impegno  a  sostenere  una  o  più  Microrealizzazioni  Giubilari  potrà  essere  in  tal  modo  occasione,  ancor  prima  della  raccolta  di  fondi,  per 

le vaccinazioni sono una della maggiori conquiste della medicina e rappresentano il gesto più efficace e sicuro per proteggere i vostri bambini dalle malattie e dalle