Organo: INAIL
Documento: Circolare n. 43 del 3 settembre 1981
Oggetto: Determinazione dei limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale.
Con la legge 30 dicembre 1980, n. 895, sono state confermate, per l'anno 1981, le disposizioni di cui al decreto-legge 30 dicembre 1979, convertito con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33 concernente i criteri per la determinazione dei limiti minimi di retribuzione giornaliera per le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale (cfr. circolare n. 26/1981).
Successivamente, in data 30 luglio 1981, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 il decreto legge 29 luglio 1981, n. 402, che fissa all'articolo 1 i limiti minimi di retribuzione giornaliera, ivi compresa la misura minima giornaliera dei salari medi convenzionali a decorrere dal periodo di paga in corso al 31 maggio 1981.
Il decreto legge stesso stabilisce, inoltre, che i limiti minimi di retribuzione di cui trattasi "sono aumentati ogni anno, a partire dal 1982, nella stessa misura percentuale delle variazioni delle pensioni che si verificano in applicazione dell'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153 con arrotondamento alle 10 lire per eccesso, e sono soggetti a revisione triennale da effettuarsi con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in riferimento ai minimi previsti dai contratti collettivi nazionali di categoria raggruppati per settori omogenei. La prima revisione triennale ha effetto dal 1° gennaio 1984".
Tanto premesso, stante l'obbligo di dare immediata attuazione al suddetto decreto legge, si forniscono le seguenti istruzioni da valere dal 31 maggio 1981, con la precisazione che istruzioni definitive potranno essere fornite solo dopo l'eventuale conversione in legge del decreto di cui trattasi.
Agli effetti contributivi si comunicano le retribuzioni convenzionali giornaliere di particolari categorie di assicurati:
a) Lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, e loro organismi associativi, soggetti alle norme del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602: L. 10.000.=
b) Lavoratori a domicilio: L. 10.000.=
c) Artigiani titolari di aziende artigiane, soci lavoratori di società tra artigiani nonché familiari coadiuvanti del titolare: L. 14.070.=
Di conseguenza, la retribuzione minima annua ammonta a L. 4.221.000 cioè ad una classe di retribuzione non prevista dalle vigenti norme.
Per le posizioni assicurative già in vigore, il conguaglio conseguente alle variazioni della classe minima di retribuzione annua verrà effettuato a cura di questa Direzione generale - Servizio meccanizzazione - in occasione della impostazione della regolazione dei premi relativi all'anno 1981.
Sono escluse dal conguaglio automatico le richieste di premio relative a periodi di omissione o già coperti da regolazione.
Tali casi saranno evidenziati sul tabulato di "riscontro" che scaturirà dall'aggiornamento anagrafico, con il quale si provvederà all'adeguamento della suddetta classe di retribuzione.
d) Facchini, barrocciai, vetturini ed ippotrasportatori riuniti in cooperative, carovane, associazioni ed aggregati consimili NON SOGGETTI al D.P.R. 30 APRILE 1970, N, 602: L. 14.070.= Pertanto le misure minime del premio a persona, per trimestre o frazione di trimestre, sono le seguenti:
I settore L. 20.650
1) Facchini II settore L. 47.640
2) Barrocciai L. 36.410
Le Sedi provvederanno, con la massima sollecitudine, alle operazioni di conguaglio relative alle posizioni assicurative in corso.
e) Facchini, barrocciai, vetturini ed ippotrasportatori riuniti in cooperative, carovane, associazioni ed aggregati consimili SOGGETTI al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602: œ.10.000.= Pertanto, le misure del premio, per trimestre o frazione di trimestre, sono le seguenti:
f) Pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250: L.
10.000.= Pertanto la nuova misura del premio a persona, per mese o frazione di mese, è di L. 3.600.=
g) Persone addette ai lavori di frangitura e di spremitura delle olive: L. 14.070.= Pertanto, a decorrere dalla campagna olearia 1981/1982, i premi minimi saranno i seguenti:
1) Frantoi di tipo A
2) Frantoi di tipo B
3) Frantoi di tipo C
Detti premi dovranno essere comunque rapportati proporzionalmente alla retribuzione percepita dal lavoratore meglio retribuito nell'ambito del frantoio (v. lettera del 18 luglio 1980 del Servizio rischi, uff.
IV/2, n. 580/PG/5 ter).
h) Addetti ai servizi domestici e familiari: le retribuzioni non sono state modificate e pertanto restano in vigore quelle riportate nella tabella allegata alla circolare n. 26/1981.
Agli effetti risarcitivi si ribadiscono i criteri e le modalità procedurali già illustrati con la citata circolare n.
26/1981 con l'avvertenza che:
a) per quanto concerne l'indennità per inabilità temporanea assoluta a favore delle categorie per le quali è intervenuta la variazione salariale, il relativo calcolo dovrà essere adeguato alle nuove misure nelle fattispecie verificatesi dal 31 maggio 1981 nonché nei casi in cui alla stessa data risulti in corso il trattamento economico in questione;
I settore L. 14.430
1) Facchini II settore L. 33.860
2) Barrocciai L. 26.050
per lavori di durata non superiore a 30 giorni L. 97.290
per l'intera campagna olearia L. 144.525
per lavori di durata non superiore a 30 giorni L. 194.580
per l'intera campagna olearia L. 28.050
per lavori di durata non superiore a 30 giorni L. 291.870
per l'intera campagna olearia L. 433.575
b) per ciò che riguarda la rendita per inabilità permanente ed ai superstiti atteso che i nuovi limiti retributivi giornalieri rimangono comunque inferiore al minimale fissato per il settore industriale nel triennio 1° luglio 1980 - 30 giugno 1983, a tale ultima misura dovrà farsi riferimento per la liquidazione della prestazione stessa. Ciò ad eccezione di talune classi salariali relative agli addetti ai servizi domestici e familiari (cfr. pag. 5 della circolare n. 26/1981), peraltro non modificate dal citato D.L 30 luglio 1981.