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537, per determinare i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale da valere per il 1994.

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Organo: INAIL - SERVIZIO NORMATIVO PER LE GESTIONI ASSICURATIVE Documento: Circolare n. 9 del 17 marzo 1994

Oggetto: Determinazione per l'anno 1994 dei limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale. Adeguamento delle retribuzioni convenzionali.

La variazione percentuale dell'indice del costo della vita, di cui all'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, è stata determinata per l'anno 1994 nella misura del 3,7%; fermo restando il dispositivo dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338

, convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, ed il conseguente adeguamento alla retribuzione minima imponibile ivi stabilita dei minimali di retribuzione imponibile di importo inferiore, tale percentuale va assunta, ai sensi del secondo comma dell'articolo 1 della legge 26 settembre 1981, n.

537, per determinare i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale da valere per il 1994.

Tali limiti, ai sensi

dell'articolo 1, 2° comma, del predetto decreto-legge n. 338/1989

, debbono essere ragguagliati, qualora dovessero risultare d'importo inferiore, alla somma di L. 57.223 (pari al 9,50% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio 1994 che è stato determinato nella misura di L. 602.350).

Il limite minimo di retribuzione giornaliera previsto dal comma 19 dell'articolo 5 del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, applicabile alle categorie di lavoratori per le quali sono stabiliti salari medi o convenzionali - ivi compresi i lavoratori a tempo parziale di cui al comma 9 dell'articolo 5 della stessa legge - risulta, per il 1994, pari a L. 30.118, valore che va peraltro raffrontato con quelli derivanti dall'aggiornamento dei minimali di cui alla legge n.

537/1981, i cui importi sono riportati nella tabella allegato n. 1.

Nelle ipotesi previste dal combinato disposto dei commi 16 e 17 del citato articolo 5 (part-time senza la stipula di contratto di lavoro per particolari settori) il limite minimo di retribuzione giornaliera - determinato applicando al trattamento minimo di pensione il parametro del 4% - e pari, per l'anno 1994, a L. 24.094 che risulta superiore a quello calcolato in base alla sopracitata legge n. 537/1981.

Peraltro, ove i lavoratori di cui ai citati commi 16 e 17 fossero occupati con orario superiore alle quattro ore, il limite minimo di retribuzione giornaliera è quello valido per la generalità dei lavoratori per il 1994, cioè pari a L. 57.223.

Come precisato nella

circolare n. 13/1987

si segnala che, per quanto disposto dal comma 20 del medesimo articolo 5 della citata legge n. 863/1984, nel settore dell'istruzione pre-scolare non trova applicazione il limite minimo di cui all'articolo 7, 1° comma, della legge n. 638/1983.

Pertanto, i minimali di retribuzione giornaliera devono essere aggiornati sulla base dei soli criteri di cui alla legge n. 537/1981.

Ne consegue che i limiti minimi per l'anno 1994 per i lavoratori occupati nel settore sopra indicato - indipendentemente dalla circostanza che i lavoratori stessi siano occupati a tempo pieno o ad orario ridotto non superiore alle quattro ore giornaliere - risultano i seguenti:

1) Impiegati docenti e non docenti con funzioni direttive L. 60.070

2) Impiegati docenti e non docenti L. 27.750

3) Operai L. 22.190

Le retribuzioni annue per i predetti lavoratori vanno calcolate, come di consueto, moltiplicando per trecento le cifre sopra indicate.

Poiché la particolare disposizione del citato comma 20, articolo 5, della legge n. 863/1984 non si applica al settore dell'istruzione scolare non statale, in tale settore continua ad effettuarsi il confronto tra i minimali ex lege n. 537/1981 e quelli di cui all'articolo 7 della legge n. 638/1983.

Per quanto riguarda i lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestano la loro attività per conto delle società ed enti medesimi, cui si applicano le disposizioni del

D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602

, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 18 dicembre 1993 il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 6 dicembre 1993, con il quale si è provveduto alla revisione degli imponibili contributivi e dei periodi di occupazione media mensile riguardanti i lavoratori in questione.

La nuova retribuzione giornaliera è pari a lire 32.700 a decorrere dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data del 18 dicembre 1993 e si riferisce, come per il passato, a periodi medi di occupazione mensile pari a 26 giornate lavorative. Fanno eccezione, per espressa disposizione dell'anzidetto decreto, i territori del Mezzogiorno di cui al

T.U. 6 marzo 1978, n. 218,

e delle regioni Basilicata e Campania per i quali è stabilito un periodo occupazionale ridotto, rispettivamente, a 16 e 14 giorni (vedi anche fax del 29 dicembre 1993, Servizio normativo per le gestioni assicurative).

Per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, le retribuzioni previste dall'art. 1, primo comma, della legge 19 luglio 1993, n. 243, di conversione del D.L. 22 maggio 1993, 155, rimanendo soggette, ai sensi del secondo comma della stessa norma, alla disciplina di cui all'articolo 1 della legge 30 dicembre 1980, n. 895, sono rivalutate secondo le variazioni delle pensioni che si verificano in applicazione del citato articolo 19 della legge n. 153/1969.

(2)

Si conferma quanto comunicato a pag. 10 della

circolare n. 25/1985

relativamente agli operai dei cantieri di lavoro e rimboschimento, ai detenuti ed internati, agli allievi dei corsi di istruzione professionale.

Tanto premesso, si riportano di seguito, per le diverse categorie di lavoratori assicurati, i limiti minimi di retribuzione da valere agli effetti contributivi per l'anno 1994 ed i relativi premi di assicurazione.

I - SETTORE INDUSTRIALE

a) Generalità dei lavoratori dipendenti:

retribuzione giornaliera L. 57.223

b) Titolari di aziende artigiane, soci di società tra artigiani lavoratori nonché familiari coadiuvanti il titolare dell'azienda artigiana:

retribuzione giornaliera L. 57.223

Di conseguenza la retribuzione minima annua ammonta a L. 17.166.900 (57.223 x 300) ed i premi corrispondenti alle diverse classi di rischio sono i seguenti:

Per tutte le posizioni assicurative artigiane in vigore al 1° gennaio 1994, l'aggiornamento della nuova retribuzione minima imponibile sarà effettuato solo dopo il consolidamento degli importi dovuti per l'autoliquidazione 1994.

All'atto del rilascio dei programmi utili per l'autoliquidazione 1993/1994 viene rilasciata la tabella dei premi speciali unitari aggiornata anche con i valori validi per l'anno 1994 per consentire, in sede di nuova emissione, la immediata applicazione degli stessi.

Resta confermato che per tutte le posizioni assicurative autoliquidabili la rata premio dell'anno 1994 verrà determinata sulla base dei premi speciali validi per l'anno 1993.

c) Facchini, barrocciai, vetturini ed ippotrasportatori riuniti in cooperative, carovane, associazioni ed aggregati consimili NON SOGGETTI al D

.P.R. 30 aprile 1970, n. 602

:

retribuzione giornaliera L. 57.223

Pertanto, le misure minime del premio a persona, per trimestre o frazione di trimestre, sono le seguenti:

2) Barrocciai L. 220.400

d) Facchini, barrocciai, vetturini ed ippotrasportatori riuniti in cooperative, carovane, associazioni ed aggregati consimili SOGGETTI al

D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602

:

- retribuzione giornaliera L. 32.700

Le misure minime di premio a persona, per il 1° trimestre o frazione di trimestre, sono le seguenti:

Classi di rischio

Retribuzione minima

annua L. 17.166.900

I L. 97.300

II L. 218.000

II L. 406.000

IV L. 640.700

V L. 888.400

VI L. 1.145.000

VII L. 1.416.600

VIII L. 1.593.500

IX L. 1.762.400

X L. 2.089.000

I settore L. 104.300

1) Facchini II settore L. 212.300

I settore L. 70.800

1) Facchini II settore L. 141.600

(3)

2) Barrocciai L. 127.700

Si precisa che, trattandosi di premi speciali unitari, le misure degli stessi sono determinate prescindendo dal numero delle giornate di occupazione mensile.

e) Pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne di cui alla

legge 13 marzo 1958, n. 250

:

retribuzione giornaliera L. 31.540

Pertanto, la misura minima del premio a persona, per mese o per frazione di mese, è di L. 37.700.

f) Persone addette ai lavori di frangitura e spremitura delle olive:

retribuzione giornaliera L. 57.223

Pertanto, a decorrere dalla campagna olearia 1994/1995, i premi minimi saranno i seguenti:

1) Frantoi di tipo A

- per lavori di durata non superiore a 30 gg. L. 218.600

- per l'intera campagna olearia L. 688.100

2) Frantoi di tipo B

- per lavori di durata non superiore a 30 gg. L. 301.200

- per l'intera campagna olearia L. 840.300

g) Lavoratori soci di società o di enti cooperativi, anche di fatto, e loro organismi associati, SOGGETTI al

D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602

:

retribuzione giornaliera L. 32.700

Per il calcolo del premio relativo a tali lavoratori (tassisti, carrellisti, trattoristi, ecc.) si applicano le istruzioni vigenti in materia di tariffa ordinaria, tenendo presente sia la retribuzione giornaliera convenzionale sia il periodo occupazionale mensile fissati dal decreto del 6 dicembre 1993 pubblicato sulla G.U. del 18 dicembre 1993.

h) Lavoratori a domicilio:

retribuzione giornaliera L. 57.223

i) Addetti a servizi domestici e familiari:

le retribuzioni sono modificate come da tabella allegato n. 2.

l) Insegnanti delle scuole e degli istituti di istruzione di ogni ordine e grado non statali addetti ad esperienze tecnico-scientifiche o ad esercitazioni pratiche o di lavoro.

Tenuto conto di quanto sopra precisato circa i criteri di determinazione dei limiti di retribuzione giornaliera per i settori della istruzione pre-scolare e scolare, è necessario che le Sedi acquisiscano dalle scuole e dagli istituti gli elementi occorrenti per l'esatto calcolo del premio annuo dovuto per ciascun insegnante, in relazione al settore di insegnamento (pre-scolare e scolare), alle ore di insegnamento effettuate giornalmente (fino a quattro od oltre), alle funzioni direttive eventualmente svolte in aggiunta all'insegnamento nonché a quanto stabilito dai commi 16 e 17 dell'articolo 5 della legge n. 863/1984.

Nel rammentare che il premio speciale unitario pro-capite per l'assicurazione di detti insegnanti va calcolato con riferimento alla retribuzione effettivamente percepita nell'anno scolastico, che decorre dal 1° novembre e termina il 31 ottobre dell'anno successivo, prendendo come premio e retribuzione di partenza quelli stabiliti con il D.M. 15 luglio 1987 (

circolare n. 62/1987

), si riportano qui di seguito le retribuzioni minime giornaliere ed annue nonchè i corrispondenti premi speciali unitari minimi annui pro-capite validi per l'anno scolastico 1993/1994. Detti premi sono stati determinati computando due dodicesimi di quello 1993 e dieci dodicesimi di quello 1994.

2) Insegnanti:

A) Insegnamento pre-scolare:

1993 1994

1) Insegnanti con funzioni direttive:

- retribuzione giornaliera 57.920 60.070

- retribuzione annua 17.376.000 18.021.000

- premio corrispondente 74.600 77.400

- premio dovuto 77.000

(4)

B) Insegnamento scolare:

1) Insegnanti con funzioni direttive:

a tempo pieno o part-time

ex commi 16-17, art. 5 della legge n. 863/1984

2) Insegnanti:

con più di 4 ore

fino a 4 ore

ex commi 16-17, art. 5 della legge n. 863/1984

m) Soci volontari delle Cooperative sociali di cui alla

legge 8 novembre 1991, n. 381

:

retribuzione giornaliera L. 57.223

II - SETTORE AGRICOLO

Lavoratori agricoli subordinati a tempo indeterminato:

retribuzione giornaliera 50.540

(per effetto della indicizzazione annuale prevista dall'articolo 1 della legge n. 537/1981).

Sotto il profilo risarcitivo, si precisa che:

- retribuzione giornaliera

26.760 27.750

- retribuzione annua 8.028.000 8.325.000

- premio corrispondente 36.300 36.300

- premio dovuto 36.300

- retribuzione giornaliera

59.400 61.600

- retribuzione annua 17.820.000 18.480.000

- premio corrispondente 76.500 79.300

- premio dovuto 78.900

- retribuzione giornaliera

59.400 61.600

- retribuzione annua 17.820.000 18.480.000

- premio corrispondente 76.500 79.300

- premio dovuto 78.900

- retribuzione giornaliera

54.886 57.223

- retribuzione annua 16.465.800 17.166.900

- premio corrispondente 70.700 73.700

- premio dovuto 73.200

- retribuzione giornaliera

28.888 30.118

- retribuzione annua 8.666.400 9.035.400

- premio corrispondente 37.200 38.800

- premio dovuto 38.600

- retribuzione giornaliera

26.760 27.750

- retribuzione annua 8.028.000 8.325.000

- premio corrispondente 36.300 36.300

- premio dovuto 36.300

(5)

- per quanto concerne l'indennità per inabilità temporanea assoluta a favore delle categorie per le quali è intervenuta la variazione salariale, il relativo calcolo dovrà essere adeguato alle nuove misure nelle fattispecie verificatesi dal 1° gennaio 1994, nonché in quelle per le quali, alla stessa data, risulti in corso il trattamento economico in questione.

- ai fini della liquidazione delle rendite per inabilità permanente ed ai superstiti, relative ad eventi verificatisi dal 1° gennaio 1994, il minimale fissato per il settore industriale è pari a L. 58.656 (L. 17.597.000 : 300).

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