Delibera n. 2019/00122 del 28/02/2019 Dirigente Proponente Maria Gelsomina Lauletta pag. 1/8
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DELLA BASILICATA
Rionero in Vulture (PZ)
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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
n. 2019/00122 del 28/02/2019
al Collegio Sindacale alla Giunta Regionale
OGGETTO
Procedura negoziata tramite RDO sul MEPA per l’affidamento del servizio annuale di manutenzione dei tomografi a risonanza magnetica in uso nella UOC di Diagnostica per immagini – CIG
78113176B4 –indizione
Unità operativa proponente Gestione Tecnico Patrimoniale e Approvvigionamenti (UOC) Documenti integranti il provvedimento:
Descrizione Allegato Descrizione Allegato
disciplinare All.1 capitolato tecnico
All.2 schema patto di integrità All.3 protocollo manutenzione
dgue istanza di partecipazione
Dichiarazione di immediata esecutività
Destinatari dell’atto per l’esecuzione Gestione Tecnico Patrimoniale e Approvvigionamenti (UOC)
Destinatari dell’atto per conoscenza
Gestione Economico Finanziaria Controllo di Gestione Diagnostica per Immagini (UOC)
RISERVATO ALL’UNITA’ OPERATIVA PROPONENTE (IMPUTAZIONE BUDGET) CdR
PdC At / Pa / Ce Importo €
Delibera n. 2019/00122 del 28/02/2019 Dirigente Proponente Maria Gelsomina Lauletta pag. 2/8 La presente Deliberazione, tenuto conto delle fonti relative alla disciplina della privacy ovvero della tipolo gia degli atti allegati è assoggettata a:
pubblicazione integrale
pubblicazione della sola deliberazione pubblicazione del solo frontespizio
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IL DIRETTORE GENERALE
Il Collaboratore tecnico ing. Enzo Arminio, nella sua qualità di responsabile unico del procedimento, relaziona quanto segue.
PREMESSO CHE presso la U.O.C. di Diagnostica per immagini sono attualmente utilizzati, per le attività di diagnosi, due tomografi a risonanza magnetica marca Philips modelli Gyroscan T10 -NT e Achieva 3.0T;
DATO ATTO CHE:
con la Deliberazione n. 109 del 23/02/2018 è stato affidato alla ditta Philips spa il servizio annuale di manutenzione full risk dei tomografi a risonanza magnetica di cui trattasi
che tale affidamento scade il 02/03/2019;
RITENUTO sia necessario attivare un nuovo contratto di assistenza tecnica e manutenzione al fine di garantire in continuità il necessario grado di affidabilità, funzionalità e sicurezza in considerazione del fatto che i sistemi in questione hanno caratteristiche di altissimo contenuto tecnologico e con componenti ad elevata criticità, che in caso di disfunzione, comportano rischi per pazienti ed operatori;
VISTI
il DL 66/2014, il quale all’art. 9 “Acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e prezzi di riferimento”, prevede che “Nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti […], operante presso l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, è istituito, […], l'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.[…]. […] Entro il 31 dicembre di ogni anno, […], sono individuate le categorie di beni e di servizi nonche' le soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali centrali e periferiche […] e gli enti del servizio sanitario nazionale ricorrono a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 per lo svolgimento delle relative procedure. Per le categorie di beni e servizi individuate dal decreto di cui al periodo precedente, l'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) alle stazioni appaltanti che, in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma, non ricorrano a Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore. Con il decreto di cui al presente comma sono, altresi', individuate le relative modalita' di attuazione. E' comunque fatta salva la possibilita' di acquisire, mediante procedura di evidenza pubblica, beni e servizi, qualora i
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relativi prezzi siano inferiori a quelli emersi dalle gare Consip e dei soggetti aggregatori.[…]”;
il DPCM 24/12/2015 “Individuazione delle categorie merceologiche ai sensi dell’articolo 9, comma 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, unitamente all’elenco concernente gli oneri informativi” il quale, all’art. 1, individua, per il biennio 2016-2017, in € 40.000,00 la soglia relativa alla categoria dei “servizi integrati per la gestione delle apparecchiature elettromedicali” (da intendersi come importo massimo annuo, a base d’asta), al di sopra della quale gli enti del SSN devono acquisire i predetti servizi esclusivamente attraverso il Soggetto Aggregatore di riferimento, secondo le modalità da quest’ultimo stabilite;
il D.L. 52/2012 (“spending review”), convertito in L. 94/2012 ss.mm.ii., il quale prevede l’obbligo, anche per gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, di ricorso alle convenzioni CONSIP ovvero, in mancanza, l'obbligo di acquisizione di forniture e servizi sotto soglia mediante il mercato elettronico della pubblica amministrazione;
l’art. 15, comma 13, lettera d) (come modificata dall'art. 9-sexies del decreto-legge n. 78 del 2015, poi dall'art. 1, comma 503, legge n. 208 del 2015) della Legge 135/2012 ss.mm.ii., il quale prevede che al fine di razionalizzare le risorse in ambito sanitario e di conseguire una riduzione della spesa per acquisto di beni e servizi, fermo restando quanto previsto dall’articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, gli enti del servizio sanitario nazionale, ovvero, per essi, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, utilizzano, per l’acquisto di beni e servizi relativi di importo pari o superiore a 1.000 euro alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma CONSIP, gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione dalla stessa CONSIP, ovvero, se disponibili, dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I contratti stipulati in violazione di quanto disposto dalla presente lettera sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa;
l’art. 82 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii., il quale prevede:
al comma 1 che: “Le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere che gli operatori economici presentino, come mezzi di prova di conformità ai requisiti o ai criteri stabiliti nelle specifiche tecniche, ai criteri di aggiudicazione o alle condizioni relative all'esecuzione dell'appalto, una relazione di prova o un certificato rilasciati da un organismo di valutazione della conformità. Le amministrazioni aggiudicatrici che richiedono la presentazione di certificati rilasciati da uno specifico organismo di valutazione della conformità accettano anche i certificati rilasciati da organismi di valutazione della conformità equivalenti. Ai fini del presente comma, per «organismo di valutazione della conformità» si intende un organismo che effettua attività di valutazione della
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conformità, comprese taratura, prove, ispezione e certificazione, accreditato a norma del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio oppure autorizzato, per l’applicazione della normativa comunitaria di armonizzazione, dagli Stati membri non basandosi sull’accreditamento, a norma dell’articolo 5, paragrafo 2, dello stesso Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio. Nei casi non coperti da normativa comunitaria di armonizzazione, si impiegano i rapporti e certificati rilasci ati dagli organismi eventualmente indicati nelle disposizioni nazionali di settore.”;
al comma 2 che: “Le amministrazioni aggiudicatrici accettano altri mezzi di prova appropriati, diversi da quelli di cui al comma 1, ivi compresa una documentazione tecnica del fabbricante, se l'operatore economico interessato non aveva accesso ai certificati o alle relazioni di prova di cui al comma 1, o non poteva ottenerli entro i termini richiesti, purché il mancato accesso non sia imputabile all'operatore economico interessato e purché questi dimostri che i lavori, le forniture o i servizi prestati soddisfano i requisiti o i criteri stabiliti nelle specifiche tecniche, i criteri di aggiudicazione o le condizioni relative all'esecuzione dell'appalto.”;
DATO ATTO CHE:
nel Piano Gare SUA RB 2017 è stata inserita la procedura di gara - ID 9 – Servizi di manutenzione apparecchiature elettromedicali, giusta presa d’atto effettuata con Deliberazione del Direttore Generale n. 225 del 12/04/2017 recante “Piano attività delle gare per l'acquisizione di beni e servizi per le Aziende del SSR anno 2017 - presa d'atto esito lavori conferenza di servizi del indetta dalla SUA RB - provvedimenti conseguenti”;
con la Deliberazione n. 503 del 29/08/2017 è stata effettuata la presa d’ atto del verbale conclusivo del 29/06/2017 del gruppo di lavoro interaziendale costituitosi per la predisposizione degli atti di gara da trasmettere alla SUARB per la predisposizione della gara dei Servizi Integrati per la gestione delle apparecchiature elettromedicali in dotazione alle Aziende del Servizio Sanitario Regionale;
con la determinazione dirigenziale n. 20AB.2018/D.00107 del 26/06/2018, la SUA RB ha indetto la gara europea a procedura aperta per l’affidamento dei servizi integrati per la manutenzione delle apparecchiature elettromedicali in dotazione alle aziende del servizio sanitario regionale;
nell’ambito di tale procedura sono stati previsti più lotti dedicati ad apparecchiature ad alta tecnologia, fra i quali il lotto A4 per l’affidamento del servizio di manutenzione dei tomografi a risonanza magnetica prodotti dalla Philips di cui trattasi , prevedendo per la partecipazione a tali lotti specifici requisiti di comprova della capacità tecnica;
il termine per la scadenza della presentazione delle offerte è scaduto il 12/11/2018;
la procedura di gara è, a tutt’oggi, in corso di espletamento;
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RITENUTO CHE il termine di attivazione della succitata convenzione indicato dalla SUARB è incompatibile con l’esigenza di questo Istituto di garantire alle apparecchiature elettromedicali di che trattasi le attività di manutenzione previste dalla Legge, fermo restando che l’affidamento rimane subordinato a clausola risolutoria anticipata qualora la SUA RB concluda la procedura di gara indetta con la determinazione dirigenziale n.
20AB.2018/D.00107 del 26/06/2018;
DATO ATTO ALTRESÌ CHE
il responsabile del procedimento ha predisposto gli atti finalizzati all’espletamento di una procedura di gara per l’affidamento del servizio annuale di manutenzione full risk dei tomografi a risonanza magnetica in uso nella U.O.C. di Diagnostica per immagini
l’importo stimato dell’appalto, ai sensi dell’art. 35 del D.lgs. 50/2016, è pari ad € 206.000,00, quindi inferiore alla soglia comunitaria individuata dal medesimo art. 35 ;
al fine di proceder all’affidamento del servizi di cui trattasi, l’Istituto intende ricorrere alla ricerca del miglior offerente mediante l’espletamento di una procedura negoziata telematica da espletarsi tramite RDO sul MEPA ai sensi dell’art. 36, commi 2 lett. b) e 6 del D.lgs. 50/2016;
è stato individuato quale criterio di aggiudicazione il criterio del minor prezzo giusta previsione dell’art. 95, comma 4, lett. c), del Decreto Legislativo n. 50/2016;
VISTI gli atti di gara predisposti dal RUP, allegati al presente atto e di seguito elencati:
Disciplinare
Istanza di partecipazione
DUGE
Capitolato tecnico e d’oneri
Schema Patto di Integrità
RITENUTO di dover approvare gli atti di gara innanzi elencati ed indire la procedura negoziata da espletarsi tramite RDO sul MEPA per l’affidamento del servizio annuale di manutenzione full risk dei tomografi a risonanza magnetica in uso nella U.O.C. di Diagnostica per immagini per l’importo complessivo stimato dell’appalto, ai sensi dell’art.
35 del D.lgs. 50/2016, pari ad € 206.000,00;
Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;
D E L I B E R A
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Per i motivi che si intendono espressi in premessa, che si intendono integralmente riportati:
1. DI DARE ATTO che il Ruolo di Responsabile del Procedimento è svolto dall’Ing.
Enzo Arminio.
2. DI APPROVARE gli atti di gara predisposti dal RUP di seguito elencati ed allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale:
Disciplinare
Istanza di partecipazione
DUGE
Capitolato tecnico e d’oneri
Schema Patto di Integrità
3. DI INDIRE la procedura negoziata per l’affidamento del servizio annuale di manutenzione full risk dei tomografi a risonanza magnetica marca Philips modelli Gyroscan T10 -NT e Achieva 3.0T tramite RDO sul MEPA, ai sensi dell’art. 36, commi 2 lett. b) e 6 del D.lgs. 50/2016, per un importo pari ad € 206.000,00, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo.
4. DI DARE ATTO che verrà assegnato un termine di 10 giorni, decorrente dalla data di invio delle lettera di invito generata dal MEPA, per il ricevimento delle offerte.
5. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo, attesa l’urgenza di procedere alla procedura.
Il presente atto comporta oneri NON comporta oneri
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Enzo Arminio
L’Istruttore Il Dirigente
Maria Gelsomina Lauletta Il Dirigente Responsabile
Cristiana Mecca Antonio Prospero Colasurdo
Il Direttore Amministrativo Il Direttore Sanitario
Giovanni Battista Bochicchio Il Direttore Scientifico F.F. Il Direttore Generale
Il presente atto è trasmesso per l’imputazione dei conseguenti costi all’U.O.C. Gestione Economico Finanziaria e all'U.O.C. Controllo di Gestione
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all’albo pretorio informatico dell’ Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico CROB di Rionero inVulture e che vi rimarrà per cinque giorni consecutivi. Gli allegati cartacei sono disponibili per l’eventuale consultazione agli atti di ufficio.
La stessa, ove non assoggettata al controllo regionale e ove non sia stata dichiarata immediatamente eseguibile, diviene esecutiva, ai sensi dell’art. 11, comma 11 e dell’art. 44 comma 8 della L.R. n. 39/2001, decorsi cinque giorni consecutivi dalla sua pubblicazione.
Rionero in V.re lì, 28/02/2019