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SCHEMA DI CONVENZIONEPIANO ATTUATIVOAMBITO 5 –BRIGNANO SUDAllegato E

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(1)

SCHEMA DI CONVENZIONE PIANO ATTUATIVO AMBITO 5 – BRIGNANO SUD

Allegato E

(2)

L’anno duemila____, il giorno _______del mese di ________, avanti a me Dott.

_____________________________ Segretario Generale del Comune di Treviglio, senza l’assistenza dei testimoni a cui i comparenti hanno rinunciato di comune accordo, sono personalmente comparsi i Signori:

1) _________________________ nato a_____________________, il ___________, domiciliato presso il Municipio, il quale dichiara di agire nella sua qualità di Dirigente del Settore _______________________del Comune di Treviglio, legittimato alla firma dall’art. 47 del vigente Statuto Comunale, nell’esclusivo interesse del Comune in esecuzione delle seguenti deliberazioni:

- deliberazione G.M. n. ____ del ______ di adozione del P.L. che per copia autentica qui si allega sotto la lettera “A”;

- deliberazione G.M. n. ____ del ______ di approvazione definitiva del P.L. che per copia autentica qui si allega sotto la lettera “B”;

2) i proponenti del presente Piano Attuativo di seguito denominati “lottizzanti”, Signori:

- Assanelli Carlo cod. fisc. SSN CRL 43C28 L400A nato a Treviglio il 28 marzo 1943 residente a Treviglio in Via S. Michele n. 24 proprietario delle aree poste in Comune di Treviglio in Via S. Michele distinte in mappa al foglio n. 9 mappalen. 16021;

- Manenti Aldina cod. fisc. MNN LDN 46R70 L400E nata a Treviglio il 30 ottobre 1946 residente a Treviglio in Via Brignano n. 20 proprietaria delle aree poste in Comune di Treviglio in Via S. Michele distinte in mappa al foglio n. 9 mappalen. 16012;

COMUNE DI TREVIGLIO Provincia di Bergamo

SCHEMA DI CONVENZIONE

Convenzione tra il Comune di Treviglio ed i Signori Assanelli Carlo, Manenti Aldina, Gatti Giovanni Battista, Gatti Giuseppe, Gatti Maria Cristina per l’attuazione del Piano Attuativo denominato “Ambito 5 – Brignano Sud”, immobili in Via Don Primo Mazzolari.

REPUBBLICA ITALIANA

(3)

- Gatti Giovanni Battista cod. fisc. GTT GNN 67A25 L400Q nato a Treviglio il 25 gennaio 1967 residente a Treviglio in Via Brignano n. 20 proprietario delle aree poste in Comune di Treviglio in Via S. Michele distinte in mappa al foglio n. 9 mappalen. 16012;

- Gatti Giuseppe cod. fisc. GTT GPP 68M01 L400E nato a Treviglio il 1 agosto 1968 residente a Treviglio in Via Brignano n. 20 proprietario delle aree poste in Comune di Treviglio in Via S. Michele distinte in mappa al foglio n. 9 mappale n. 16012;

- Gatti Maria Cristina cod. fisc. GTT MCR 73D66 L400V nata a Treviglio il 26 aprile 1973 residente a Treviglio in Via Don Lorenzo Milani n. 20 proprietaria delle aree poste in Comune di Treviglio in Via S. Michele distinte in mappa al foglio n. 9 mappale n.

16012;

:

- che il Comune di Treviglio è dotato di P.G.T. approvato con deliberazione Consiliare n.

12 del 07.02.2012, pubblicato sul BURL n. 22 del 30.05.2012;

- che con deliberazioni Consiliar i n. 29 e 30 del 29.04.2015 è stata approvata definitivamente la variante n. 5 al P.G.T.pubblicata sul BURL n. 30 del 22.07.2015;

- considerato che tutte le aree comprese nel comparto assoggettati a P.A. non risultano essere urbanizzate, per garantire l’omogeneità delle opere e l’allacciamento del

comparto in tempi definiti e certi, la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria restano di competenza dei lottizzanti come da Tav.6 Opere di Urbanizzazione e che la stessa ha quantificato il costo presunto di realizzazione di cui al computo metrico estimativo allegato F, come segue:

urbanizzazione primaria (viabilità, spazi di sosta, parcheggi, marciapiedi,..)

compreso quelle necessarie per allacciamenti per complessivi €. 125.053,70 pari ad

€. 26,05 per mc. edificabile;

urbanizzazione secondaria (verde pubblico) per complessivi €. 16.489.18 pari ad €.

3,43 per mc. edificabile;

- che il Comune di Treviglio è proprietario di un cespite (parte dei mappali nn. 16644 - 16020) compreso nel comparto assoggettato a P.A., denominato “Ambito 5 - Brignano Sud” lungo il lato est della via Don Primo Mazzolari, per complessivi mq. 378,30 che sviluppano una s.l.p. di mq. 69,29 ed una volumetria complessiva di mc. 207,87;

- che i Signori Assanelli Carlo, Manenti Aldina, Gatti Giovanni Battista, Gatti Giuseppe, PREMESSO

·

·

(4)

Gatti Maria Cristina in data 04.03.2016, hanno presentato proposta di Piano di Lottizzazione del compendio immobiliare di loro proprietà sito nella nuova zona di espansione est, costituito da terreni distinti al foglio n. 9 , mappali n n. 16012, 16021, come meglio indicato nell’estratto mappa riportato nella tavola n. 1 in virtù dei titoli contenuti nell’allegato “E”, unitamente allo schema della presente convenzione con le previsioni di cui all’art. 28 – comma 5 – della legge 1150/1942 e successive modificazioni e integrazioni, nonchè della disciplina urbanistica vigente sul lotto di cui alle vigenti N.T.A. del P.G.T . ed integrative di cui all’allegato B, e di quanto previsto dalla L.R. 12/2005e s.m.i.;

- che il progetto di P.L. con gli elaborati allegati è stato redatto dal Dott. Arch. Marco Ghiggini iscritto all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bergamo al n. 2125, e dal Dott. Arch. Marco Marino Canzi iscritto all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bergamo al n. 995;

- che detto P.L. è composto da n. 6 tavole, schema di convenzione, relazione tecnico - illustrativa, documentazione fotografica, norme tecniche di attuazione di PGT ed integrativa, titoli di proprietà, computo metrico estimativo delle opere di

urbanizzazione;

- che sulle aree comprese nel P.L. non gravano vincoli di natura ambientale,

paesaggistica, storico-architettonica, idrogeologica, sismica o altri vincoli previsti da leggi;

- che la proposta di P.L. è stata esaminata dalla Commissione per il Paesaggio nella seduta del _______;

- che la proposta di P.L. è stata adottata con deliberazione G.M. n. _____ del __________ divenuta esecutiva ai sensi di legge (allegato “A”);

- che la proposta di P.L. è stata definitivamente approvata con deliberazione G.M. n.

________ del __________ divenuta esecutiva ai sensi di legge (allegato “B”);

- che le proprietà proponenti il P.L. dichiarano di essere in grado di assumersi tutti gli obblighi previsti dalla presente convenzione e ad essi assegnati.

TUTTO CIO’ PREMESSO

(5)

Tra le parti comparenti si conviene e si stipula quanto segue:

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

L’attuazione del progetto di lottizzazione in questione avverrà in conformità delle norme di cui alla presente convenzione e giusto il piano di lottizzazione allegato che fa parte

integrante e sostanziale del presente atto.

Il Comune di Treviglio, proprietario dei sedimi lungo il lato est della via Don Primo Mazzolari, per complessivi mq. 378,30 che sviluppano una s.l.p. di mq. 69,29 ed una volumetria complessiva di mc. 207,87; cede ai lottizzanti, che ne fanno richiesta il solo volume edificabile di mc. 207,87 da utilizzare all’interno del comparto, al valore di Euro 172,89/mc.

La nuda proprietà delle aree resta comunale con destinazione d’uso ad ampliamento viabilità (aiuola verde lungo via Don Primo Mazzolari) per mq.378,30.

L’individuazione nominale e le quantità di volume acquisito per lottizzante, è indicata nella tav.4 “perequazione” allegata al Piano di Lottizzazione oggetto della presente, e precisamente il Sig. Assanelli Carlo acquisirà mc. 76,87 mentre Manenti Aldina, Gatti Giuseppe, Gatti Giovanni Battista,Gatti Maria Cristina acquisiranno mc.131,00.

Il vigente P.G .T. ed il piano delle regole, così come modificato con la variante n. 5, quantificano le aree a standards da reperire in ambito di Piano Attuativo in mq.960,00, di cui almeno il 50%,pari a 480 mq, da destinare obbligatoriamente a parcheggi.

Il Piano prevede le seguenti quantità:

Superficie territoriale comparto mq. 8.735,57 Superficie edificabilecon diritto volumetrico mq. 8.735,57 ART. 1 - Premesse

ART. 2 – Attuazione del P.L.

ART. 3 – Acquisizione volumetria

Art. 4 - Cessione aree per urbanizzazioni interne al comparto

- -

(6)

Superficie totale di proprietà dei lottizzanti mq. 8.357,27 Superficie totale di proprietà comunale mq. 378,30 Superficie per l’edificazione da P.L. mq. 6.978,54 SLP di competenza del comparto mq. 1.600,00 Volume di competenza del comparto mc. 4.800,00

SLP di competenza privata mq. 1.530,71

SLP di competenza comunale mq. 69,29

Volume edificabile di competenza privata

(SLP mq. 1.530,71 x 3,00) mc. 4.592,13

Volume edificabile di competenza comunale (SLP mq. 69,29 x 3,00) ed acquisito dai lottizzanti

(art.3 – dove non è prevista la cessione delle aree) mc. 207,87 Aree a standards di competenza dei lottizzanti

da reperire mq. 918,43

- Aree a standards di competenza comunale da

reperire mq. 41,57

Totale standards da reperire mq. 960,00

Da quanto sopra e secondo le previsioni del P.A., i lottizzanti si impegnano a cedere a titolo gratuito al Comune di Treviglio, la proprietà delle seguenti aree:

Aree a standards destinate a verde pubblico e parcheggi pubblici per mq.

1.005,23 individuate in tinta ROSSA sulla tav. 3 “azzonamento funzionale”

(allegato____) e contraddistinte in mappa con i nn. _______________ del foglio n. 9;

superfici da cedere ad ampliamento della viabilità interna al comparto,

individuate dal P.A. pari a mq. 435,85 individuate in tinta GRIGIA sulla tav. 3

“azzonamento funzionale” (allegato____) e contraddistinte in mappa con i nn.

_______________ del foglio n. 9;

Tutte le aree necessarie all’urbanizzazione del comparto e al reperimento degli standard saranno cedute al Comune (libere da iscrizioni ipotecarie, trascrizioni ed annotazioni pregiudizievoli, da servitù passive apparenti e non apparenti, da usufrutti ed usi, da oneri e gravami, nonchè vincoli di ogni genere ) alla data di sottoscrizione della presente

- - - - - - - -

-

-

-

-

(7)

convenzione in forma di atto pubblico e resteranno in carico ai lottizzanti per il tempo necessario alla realizzazione delle opere stesse.

Per effetto delle quantificazioni delle superfici a varie destinazioni di competenza del P.A. e delle superfici effettivamente previste in cessione dallo strumento attuativo, ne consegue che i lottizzanti non devono monetizzare.

Tutte le superfici di cui sopra sono da considerarsi indicative, pertanto la quantificazione definiva viene rinviata alla definizione/realizzazione in sito delle opere di urbanizzazione e l’eventuale conguaglio economico in più o in meno sarà definito all’atto di rilasci o dei Permessi di Costruire.

Gli stessi lottizzanti, si impegnano a cedere al Comune di Treviglio, all’atto della

sottoscrizione della presente, le aree contraddistinte in mappa con il n. __________ del foglio n. 9 per complessivi mq. 24,15 ed individuate in tinta ARANCIONE sulla tav. 3 (allegato ____), al valore di €. 26,73/mq per complessivi €. 645,52 come definito con deliberazione G.M. n. _______ del ________.

I lottizzanti, in relazione al disposto del par. 2, V° comma dell'art. 8 della legge 6.8.1967 n.

765, si obbligano per sè e per i loro aventi diritto a qualsiasi titolo, ad assumere gli oneri relativi alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria (ampliamento viabilità, reti tecnologiche, parcheggi) previste nella tavola n. 6 e nel computo metrico estimativo di cui all’allegato F.

Le opere di urbanizzazione primaria relative all’intera zona di espansione sono state

valutate, quantificate e indicate in premessa e relativamente ai costi, questi risultano ripartiti per mc. edificabile e saranno realizzate dai soggetti attuatori.

I costi di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria di competenza del comparto, sono stati presuntivamente quantificati in €. 125.053,70 pari ad €. 26,05 per mc. edificabile (4.800,00); trattandosi di costi quantificati presuntivamente su progetto preliminare, questi potranno subire variazioni in più o in meno , pertanto il costo definitivo sarà quello risultante a consuntivo dei lavori e comprensivo di ogni onere per dare compiuta e collaudata l’opera.

Art. 5 – Cessione aree esterne al comparto

ART. 6 – Realizzazione opere di urbanizzazione primaria

(8)

Dette opere verranno costruite direttamente dai lottizzanti in relazione allo sviluppo edificatorio e comunque entro il termine di validità della presente convenzione.

Tutte le opere dovranno essere conformi per dimensioni e caratteristiche a quanto previsto dal Piano di lottizzazione approvato e descritto alla tavola n. 6 e ai progetti esecutivi che saranno a suo tempo autorizzati.

Dette opere verranno prese in carico dal Comune unitamente alle aree di cui all'art. 4 e 5 dopo il collaudo positivo dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Con la presa in carico delle stesse , viene trasferito al Comune anche l'onere di manutenzione ordinaria e straordinaria.

L'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria dovrà comunque essere completata entro la data di ultimazione dei lavori dei fabbricati dalle stesse serviti.

I lottizzanti si dichiarano a conoscenza che non verranno rilasciati certificati di licenza d’uso dei singoli interventi fino a quando dette opere a servizio dei singoli interventi stessi non saranno completate e perfettamente funzionanti.

Qualora il costo effettivo delle opere di urbanizzazione primaria previste nella presente convenzione e negli allegati di P.L. dovesse risultare inferiore agli oneri determinati per le opere di urbanizzazione primaria, i lottizzanti corrisponderanno al Comune la differenza a conguaglio.

E' allegato all'uopo alla presente convenzione un computo estimativo delle opere di urbanizzazione primaria previste, da cui risulta un costo preventivo di competenza dei lottizzanti di €. 125.053,70.

In base agli oneri di urbanizzazione attualmente in vigore, e alle destinazioni previste dal presente di P.L., risulta un onere di urbanizzazione primaria presunto di €. 51.360,00 (10,70 euro/mc).

L'eventuale conguaglio a favore del Comune avverrà in base al computo estimativo delle opere a consuntivo dopo il collaudo tecnico delle stesse. Per detto conguaglio il Comune potrà valersi sulla fideiussione a garanzia di cui al successivo art. 13.

In sede di rilascio dei Permessi a Costruire si applicheranno gli oneri di urbanizzazione sull’intera possibilità edificatoria attribuita ai singoli lotti e si provvederà allo scomputo del costo preventivo sopra richiamato o del diverso importo derivante dal progetto definitivo delle opere di urbanizzazione.

ART. 7 – Scomputo oneri di urbanizzazione primaria

(9)

I lottizzanti, in relazione al disposto del par. 2, V° comma dell'art. 8 della legge 6.8.1967 n.

765, si obbligano per sè e per i loro aventi diritto a qualsiasi titolo, ad assumere gli oneri relativi alla realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria previste nella tavola n. 6 e nel computo metrico estimativo di cui all’allegato F.

Le opere di urbanizzazione secondaria (verde) relative all’intera zona di espansione sono state valutate, quantificate e saranno realizzate dai lottizzanti.

I costi di realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria di competenza del comparto, sono stati presuntivamente quantificati in €. 16.489.18 pari ad €. 3,43 per mc.

edificabile (4.800,00); trattandosi di costi quantificati presuntivamente su progetto preliminare, questi possono subire variazioni in più o in meno; pertanto il costo definitivo sarà quello risultante a consuntivo dei lavori e comprensivo di ogni onere per dare

compiuta e collaudata l’opera.

Dette opere verranno costruite direttamente dai lottizzanti in relazione allo sviluppo edificatorio e comunque entro il termine di validità della presente convenzione.

Tutte le opere dovranno essere conformi per dimensioni e caratteristiche a quanto previsto dal Piano di lottizzazione approvato e descritto alla tavola n. 6 e dai progetti esecutivi che saranno a suo tempo autorizzati.

Dette opere verranno prese in carico dal Comune unitamente alle aree di cui all'art. 4 e 5 dopo il collaudo positivo dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Con la presa in carico viene trasferito a carico del Comune anche l'onere di manutenzione ordinaria e straordinaria.

L'esecuzione delle opere di urbanizzazione secondaria dovrà comunque essere ultimata entro la data di ultimazione dei lavori dei fabbricati dalle stesse serviti.

I lottizzanti si dichiarano a conoscenza che non verranno rilasciati certificati di licenza d’uso dei singoli interventi fino a quando dette opere a servizio dei singoli interventi stessi non saranno completate e perfettamente funzionanti.

Qualora il costo effettivo delle opere di urbanizzazione secondaria previste nella presente convenzione e negli allegati di P.L. dovesse risultare inferiore agli oneri determinati per le ART. 8 – Realizzazione opere di urbanizzazione secondaria

ART. 9 – Scomputo oneri di urbanizzazione secondaria

(10)

opere di urbanizzazione secondaria, i lottizzanti corrisponderanno al Comune la differenza a conguaglio.

E' allegato all'uopo alla presente convenzione un computo estimativo delle opere di urbanizzazione secondaria previste, da cui risulta un costo preventivo complessivo di €.

16.489.18.

In base agli oneri di urbanizzazione attualmente in vigore e alle destinazioni previste dal presente di P.L., risulta un onere di urbanizzazione secondaria presunto di €. 88.368,00 (18,41 euro/mc).

L'eventuale conguaglio a favore del Comune avverrà in base al computo estimativo delle opere a consuntivo dopo il collaudo tecnico delle stesse. Per detto conguaglio il Comune potrà valersi sulla fideiussione a garanzia di cui al successivo art. 13.

In sede di rilascio dei Permessi di Costruire si applicheranno gli oneri di urbanizzazione sull’intera possibilità edificatoria attribuita ai singoli lotti e si provvederà allo scomputo del costo preventivo sopra richiamato (€ 3,43/mc) o del diverso importo derivante dal progetto definitivo delle opere di urbanizzazione.

L'onere di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione e degli allacciamenti ai pubblici servizi resterà a carico dei lottizzanti o loro subentrati a titolo legale, fino al collaudo finale positivo da parte dell’U.T.C..

Le opere di urbanizzazione primaria e secondaria dovranno essere sottoposte ad uno o più collaudi in corso d’opera, di norma da effettuarsi prima del reinterro delle opere stesse. Tali collaudi dovranno essere a firma di un tecnico abilitato scelto dal Comune di Treviglio ed eseguiti a cura e spese dei lottizzanti i quali dovranno operare nel rispetto delle disposizioni e delle procedure previste dal Nuovo Codice dei Contratti (D. Lgs 50/2016).

Le documentazioni necessarie per i collaudi in corso d’opera e collaudo finale dovranno essere trasmesse preventivamente al Comune di Treviglio.

Il collaudo finale dovrà eseguirsi entro e non oltre 3 mesi dalla ultimazione dei lavori.

I lottizzanti si impegnano ad effettuare le riparazioni ed i completamenti necessari rilevati nelle visite di collaudo in corso d’opera e finale, entro i termini stabiliti dal Comune.

Scaduto tale termine, in caso di persistente inadempienza il Comune di Treviglio

provvederà ad incamerare quota parte delle garanzie fideiussorie prestate al fine di poter ART. 10 - Manutenzione delle opere di urbanizzazione , collaudo in corso d’opera e finale.

(11)

dar corso alle riparazioni in sostituzione dei lottizzanti. La gestione delle aree verdi (piantumazioni, manti erbosi, siepi, ecc. e relativi impianti di irrigazione) resterà in carico al soggetto attuatore fino alla data di svincolo delle relative garanzie fideuissorie secondo le modalità indicate nell’articolo successivo.

La volturazione delle utenze relative alle aree verdi potrà avvenire solo successivamente alla presa in carico della gestione di quest’ultime da parte del Comune di Treviglio.

Così come previsto dal Codice dei Contratti e salvo quanto disposto dall’art. 1669 del Codice Civile, il Certificato di Collaudo Finale ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione qualora l’Amministrazione Comunale non segnali eventuali difformità o vizi dell’opera.

I Lottizzanti autorizzano sin d'ora il Comune a sostituirli nell'esecuzione delle opere di urbanizzazione sia primaria che secondaria, di cui ai precedenti articoli 6-8 qualora le stesse non fossero ultimate nei termini previsti dall’ articolo 12.

In tal caso i lottizzanti si impegnano a corrispondere al Comune l'importo previsto per i singoli lavori, nonchè a consuntivo delle opere, l'importo residuo a conguaglio o saldo. A tale titolo il Comune potrà valersi sulla fideiussione a garanzia di cui all'articolo 13.

La presente convenzione deve essere stipulata sotto forma di atto pubblico entro 12 mesi dalla data di approvazione del presente P.L. ai sensi della L.R. 11 marzo 2005 n.12 e successive modificazioni.

L'attuazione completa del P.L. dovrà avvenire entro 10 anni dalla data di stipulazione della presente convenzione.

I lottizzanti si impegnano a realizzare tutte le opere di urbanizzazione primaria e secondaria descritte nei precedenti articoli entro 10 anni dalla stipula della presente Convenzione.

Resta loro facoltà anticipare la realizzazione delle opere di urbanizzazione fermo restando il fatto che il rilascio delle licenze d’uso sarà subordinato alla realizzazione delle opere di urbanizzazione di cui ai citati articoli.

Verificandosi l'attuazione del piano di lottizzazione in tempi successivi, la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria potrà essere effettuata anche gradualmente, in modo però da assicurare sempre i servizi ai fabbricati costruiti ed alle aree pubbliche.

ART. 11 – Intervento sostitutivo del Comune

ART.12 – Tempi e fasi di attuazione

(12)

Il rilascio comunque dei Permessi a Costruire è subordinato all'impegno di contemporanea esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria.

A garanzia dell'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e nel rispetto degli adempimenti convenzionali previsti a carico dei lottizzanti , questi si impegnano a fornire una fideiussione bancaria o assicurativa per un importo globale di €.

150.000 che sarà allegata alla presente convenzione.

Tale fideiussione verr à estinte interamente, su richiesta dei lottizzanti, successivamente all’approvazione da parte del Comune di Treviglio del Collaudo Finale favorevole delle opere ed a condizione che sia trascorso almeno un anno dalla data effettiva di ultimazione dei lavori di urbanizzazione.

Nel caso gli interventi previsti dal Piano Attuativo siano stati attuati per stralci funzionali autonomi le corrispondenti garanzie fideiussorie verranno estinte, su richiesta dei

lottizzanti, successivamente all’approvazione da parte del Comune di Treviglio del

Collaudo riferito al singolo stralcio e comunque non prima di un anno dalla data effettiva di ultimazione dei relativi lavori di urbanizzazione.

Le fideiussioni bancarie/polizze assicurative, aventi durata pari alla validità del Piano Attuativo, sono prestate con la espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e sono operative entro 15 giorni a semplice richiesta del Comune di Treviglio.

In caso di inadempienza totale o parziale da parte dei lottizzanti il Comune di Treviglio provvederà, previa messa in mora con preavviso non inferiore a tre mesi, ad incamerare totalmente o parzialmente le garanzie prestate al fine di poter dar corso all’esecuzione dei lavori in sostituzione dei lottizzanti.

I lottizzanti si impegnano, per sé e per gli aventi causa a qualsiasi titolo, a collegare a proprie spese le proprie reti alle reti dei pubblici servizi esistenti secondo le modalità ed in corrispondenza dei recapiti che verranno indicati dagli Uffici comunali preposti.

I lottizzanti si impegnano a sostenere i costi relativi ad eventuali potenziamenti delle reti, qualora ritenuti necessari da parte dell’Ente Gestore delle Reti, in funzione delle

potenzialità richieste.

ART. 13 – Fideiussione a garanzia

ART. 14 – Allacci alle reti

(13)

L’attuazione della perequazione delle possibilità edificatorie tra le due proprietà interessate (Assanelli e Manenti) è verificata e si attua ai sensi delle tabelle A -B-C-D riportate nella Tav.4.

Tutte le spese di ogni genere (tecniche, urbanizzative, notarili, imposte e tasse) per l’attuazione del P.L. sono da dividere tra le due proprietà lottizzanti in rapporto ai volumi edificabili di competenza individuati nella tabella A-B-C-D Tav. 4.

Da quanto sopra sono ovviamente da escludere i costi per l’edificazione privata.

Si autorizza la trascrizione del presente atto presso la competente Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di Bergamo, con esonero del Dirigente da qualsiasi responsabilità al riguardo.

I lottizzanti dichiarano di rinunciare ad ogni diritto di iscrizione ipotecaria sulle aree con destinazione pubblica in base alla presente convenzione e a tal fine solleva il Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni responsabilità al riguardo.

Al fine della concessione dei benefici fiscali previsti dalle leggi vigenti, si dà atto che tutte le cessioni di aree di cui al presente atto, sono fatte in esecuzione del Piano di Governo del Territorio.

Tutte le obbligazioni contenute nel presente atto vengono assunte in solido dai Lottizzanti per loro, loro eredi, successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

I lottizzanti si impegnano in caso di trasferimento anche parziale dei terreni o fabbricati compresi nella lottizzazione, ad inserire nei relativi contratti una clausola nella quale risulti il trasferimento a carico dei nuovi proprietari di tutti gli obblighi derivanti dalla presente convenzione che non fossero assolti, rimanendo tuttavia lo stesso obbligato in solido con i nuovi proprietari ai relativi adempimenti.

Tale impegno di trasferimento vale anche per le spese tecniche e professionali relative alla redazione del presente P.L..

ART. 15 - Perequazione

ART. 16 - Trascrizioni

ART. 17 – Trasferimento degli impegni

(14)

Tutte le spese relative al presente atto, inerenti e conseguenti, imposte e tasse presenti e future, fino alla sua completa esecuzione, sono a carico dei lottizzanti, i quali chiedono i benefici fiscali previsti dall'articolo 32 del Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1973, n. 601, richiamato dall'art. 20 della legge 28.1.1977 n.10.

Per quanto non contenuto nella presene convenzione si fa riferimento alle norme ed ai regolamenti vigenti ed in particolare alle leggi urbanistiche Nazionali e Regionali.

In caso di discordanza degli elaborati di progetto, si ricorrerà all’interpretazione autentica del Consiglio Comunale.

Il progetto di P.L. si compone dei seguenti elaborati:

Tav. 1 Progetto - Estratti cartografici

Tav. 2 Progetto - Rilievo stato di fatto e dimostrazione calcolo delle superfici Tav. 3 Progetto - Azzonamento funzionale

Tav. 4 Progetto - Perequazione Tav. 5 Progetto - Planivolumetrico

Tav. 6 Progetto - Opere di Urbanizzazione All. A - Relazione tecnico-illustrativa

All. B - Norme tecniche di attuazione di P.R.G. e integrative All. C - Documentazione fotografica

All. D – Titoli di proprietà All. E – Schema di Convenzione

All. F - Computo metrico opere di urbanizzazione I° e II°

IL COMUNE

I LOTTIZZANTI

IL SEGRETARIO GENERALE ROGANTE ART. 18 - Spese

ART. 19 – Controversie

ART. 20 – Pubblicità

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