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PIANO DI RECUPERO IN PREVALLE VIA SAN FRANCESCO BOZZA CONVENZIONE URBANISTINCA

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Academic year: 2022

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PIANO DI RECUPERO IN PREVALLE VIA SAN FRANCESCO

BOZZA CONVENZIONE URBANISTINCA

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 della Legge 06 agosto 1967 n. 765, delle Leggi Regionali 15 aprile 1975 n. 51 e 05 dicembre 1977 n. 60 e loro successive modifiche ed integrazioni, per la realizzazione di piano esecutivo, ubicato in Via San Francesco, del Comune di Prevalle, mappali 2939, 2940 e 2941 Foglio 13 allegato ……., in conformità alle previsioni del vigente strumento urbanistico, approvato definitivamente con d.c.c. n. 38 del 20/07/2017

REPUBBLICA ITALIANA L’anno duemilaventuno, ………..

In Prevalle, nell’ufficio in Piazza del Comune n. 17.

Innanzi a me ………, si sono costituiti i signori:

- Catterina Danilo, nato a Prevalle (Bs) il 16 novembre 1957, domiciliato per la carica in Prevalle (Bs), Via Morani n. 11,

che interviene al presente atto in conto e in rappresentanza del:

“COMUNE DI PREVALLE”, con sede in Prevalle (Bs), Via Morani n. 11, Codice Fiscale 00846620177, Partita IVA 00581800984,

nella sua qualità di Responsabile dell’Area Tecnica Urbanistica Edilizia Privata, nominato con Decreto Sindacale del 04 gennaio 2021, n. 05/2021, che in copia conforme all’originale trovasi all’allegato sotto ………., in esecuzione della delibera della Giunta Comunale del 15 settembre 2004 n. 92 in atti del Comune.

- Tinti Avv. Giancarlo, nato Brescia (Bs) il 21 settembre 1952, residente in Brescia (Bs) Via Primavera n. 7, Codice Fiscale TNTGCR52P21B157I,

in qualità di usufruttuario dei mappali 2939, 2940 e 2941 Foglio 13 siti in comune di Prevalle

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Premesso che:

- l’immobile interessato al piano esecutivo è ubicato in Comune di Prevalle, Via San Francesco ed è individuato catastalmente al Foglio 13 mappali 2939, 2940 e 2941;

- detti immobili sono già stati oggetto di Convenzione Urbanistica stipulata il 07/03/2008, Not. Dott.ssa Francesca Lombardi rep. n. 23036, racc. n. 5455;

- i lavori relativi al Piano di Recupero di cui alla convenzione citata al punto precedente e successiva D.I.A. prot. 2422 del 07 marzo 2008 non sono mai stati ultimati;

- essendo trascorsi i tempi di legge per ultimare i lavori, detta convenzione risulta scaduta;

VISTA

- la richiesta di completamento Piano di Recupero, presentato in data……….protocollo n. ………..…

- la delibera della Giunta Comunale n…..…. del……….. con la quale veniva adottato il completamento del Piano di Recupero di via San Francesco;

- la delibera della Giunta Comunale n. ………. del ………….. con la quale veniva definitivamente approvato il completamento del Piano di Recupero di via San Francesco;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE ART. 1 Obbligo generale

Il richiedente si impegna per sé, successori e aventi causa a qualsiasi titolo, ad assumersi gli oneri e gli obblighi che seguono, precisando che il presente atto è da considerarsi per loro vincolante ed irrevocabile fino al completo assolvimento di tutti gli obblighi convenzionali.

ART. 2 Disposizioni di preambolo

Tutte le premesse fanno parte integrante della convenzione; il richiedente è obbligato per sé e per i propri aventi causa a qualsiasi titolo, si deve pertanto intendere che nell’eventualità di alienazione totale o parziale degli immobili oggetto di convenzione, gli obblighi assunti dal richiedente saranno trasferiti agli acquirenti; in caso di alienazione le garanzie già prestate dal contraente non vengono meno, e non possono essere estinte se non dopo che il loro successivo avente causa a qualsiasi titolo abbia prestato a sua volta idonee garanzie;

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ART. 3 Dati stereometrici dell’intervento

In relazione a quanto già approvato con il piano di recupero precedente citato nelle premesse, i dati relativi dell’intervento sono i seguenti:

- volume esistente oggetto del precedente piano di recupero mc. 3.539,97 (tremila cinquecentotrentanove virgola novantasette).

- Volume di progetto residenziale già approvato mc. 3.172,06 (tremila centosettantadue virgola zero sei)

ART. 4 Monetizzazione delle aree a standards

Detta monetizzazione è già stata versata con precedente Piano di Recupero e come da convenzione precedentemente stipulata.

ART. 5 Normativa edilizia

Il Piano di Recupero allegato alla presente convenzione prevede l’ultimazione delle opere di urbanizzazione previste nella precedente convenzione e non ancora realizzate, consistenti nella posa di lampioni ed allaccio alla pubblica illuminazione, oltre all’allaccio all’acquedotto pubblico con relativo ampliamento delle rete pubblica.

Gli elaborati che si intendono allegati alla presente convenzione sono:

- Allegato 1 Relazione Tecnica;

- Allegato 2 Computo, preventivi e riepilogo costi opere da realizzare;

- Allegato 3 Estratti mappa e P.G.T.;

- Allegato 4 Elaborato grafico;

- Allegato 5 Analisi Illuminotecnica;

Art. 6 Obblighi a carico del soggetto attuatore

Il soggetto attuatore si obbliga per sé tesso ed eventuali aventi causa a qualsiasi titolo, a realizzare tutte le opere di urbanizzazioni ancora da ultimare rispetto a quelle previste nella convenzione urbanistica scaduta.

Si da atto che risultano già realizzate le seguenti opere di urbanizzazione:

- Costruzione parcheggio pubblico con accesso da via San Francesco;

- Realizzazione cabina elettrica;

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- Fognatura nera;

- Rete gas, energia elettrica;

mentre risultano ancora da realizzare:

- Rete idrica;

- Illuminazione pubblica del parcheggio;

Tutte le opere di urbanizzazione (compreso quelle già realizzate) dovranno essere rispondenti alle caratteristiche tecniche previste negli elaborati tecnici e/o nei preventivi che le ditte fornitrici dei servizi hanno inserito nei loro preventivi allegati alla presente convenzione.

Art. 7 Garanzia per gli obblighi di convenzione

Ai fini del completo e puntuale adempimento di tutti gli obblighi assunti con la presente convenzione, il soggetto attuatore ha depositato, a titolo di garanzia, polizza fidejussoria n. ________ in data ________ dell’importo di € 9.203/53 (euro novemiladuecentotrè/53), corrispondente al 100% dell’importo previsto delle opere di urbanizzazione primaria di cui al computo metrico estimativo e preventivo di spesa allegato al progetto. La svincolo della garanzia prestata potrà avvenire previo parere favorevole del comune di Prevalle e solamente dopo l’avvenuto collaudo tecnico delle opere di urbanizzazione e di ogni altro adempimento connesso In caso di mancato adempimento alle obbligazioni contenute nella presente convenzione, il soggetto attuatore autorizza l’Amministrazione Comunale a disporre della fidejussione stessa del modo più ampio, con rinuncia espressa ad ogni opposizione giudiziale estragiudiziale a chiunque notifica e con l’esonero da ogni responsabilità a qualunque titolo per i pagamenti od o prelievi che l’Amministrazione Comunale andrà eventualmente a fare.

Art. 8 Collaudo delle opere di urbanizzazione e cessione delle aree

Le opere di urbanizzazione saranno collaudate a cura del Comune che si riserva di avvalersi a tale scopo, di un tecnico abilitato, con riserva delle relative spese a carico del soggetto attuatore.

Il Collaudo dovrà essere effettuato entro tre mesi dalla comunicazione di fine lavori.

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La cessione delle aree al Comune di Prevalle (parcheggio e cabina elettrica), individuate catastalmente con i seguenti identificativi:

- NCT fg. 13 mapp. 2941 Cat. D/1 Rendita € 98/00 (cabina elettrica);

- NCT Fg. 13 mapp. 2939 sub. ….., Cat. F/1 (area parcheggio),

avviene contestualmente alla sottoscrizione della presente convenzione.

Fino all’avvenuto collaudo delle opere di urbanizzazione, resteranno a carico del soggetto attuatore le opere di manutenzione ordinaria, straordinaria e di conservazione delle opere stesse, oltre alle responsabilità civili e penali derivanti dall’utilizzo delle aree stesse.

ART. 9 Durata della presente convenzione

La presente convenzione avrà una validità di anni 3 (tre), decorrenti dalla data di stipula, salvo accordi tra le parti per un eventuale proroga.

Art. 10 Spese, imposte e tasse

Tutte le spese, comprese le imposte e tasse, principali e accessorie, inerenti e dipendenti, riguardanti la convenzione e gli atti inerenti la sua attuazione, sono a carico del soggetto attuatore.

Art. 11 Trascrizione

Il soggetto attuatore rinuncia ad ogni diritto di iscrizione di ipoteca legale che potesse competere in dipendenza della presente convenzione.

La parti autorizzano la trascrizione della presente convenzione affinché siano noti a terzi gli obblighi qui sanciti.

Art. 12 – Riferimento a leggi e regolamenti

Per tutto quanto non espressamente contenuto nella presente convenzione si fa riferimento alle disposizioni legislative e regolamenti che disciplinano nel tempo la materia.

Letto, confermato e sottoscritto, lì

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