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COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 12.5.2021 C(2021) 3249 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del 12.5.2021

che modifica il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la zona di protezione dello spratto e la zona di protezione della passera

nel Mare del Nord

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RELAZIONE

1. CONTESTODELL'ATTODELEGATO

Il regolamento (UE) 2019/12411 è entrato in vigore il 14 agosto 2019. Esso stabilisce il quadro delle misure tecniche che dovrebbero contribuire al raggiungimento degli obiettivi della politica comune della pesca (PCP), segnatamente una pesca praticata a livelli di rendimento massimo sostenibile, una riduzione delle catture indesiderate e l'eliminazione dei rigetti, e al conseguimento di un buono stato ecologico ai sensi della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio2. Tali misure tecniche dovrebbero contribuire alla protezione delle aggregazioni di novellame e di riproduttori di specie marine, grazie all'uso di attrezzi da pesca selettivi. L'allegato V del presente regolamento stabilisce le misure tecniche regionali per il Mare del Nord.

L'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/20133 (il regolamento di base) prevede che gli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto possano presentare raccomandazioni comuni intese a conseguire gli obiettivi delle pertinenti misure di conservazione dell'Unione, dei piani pluriennali o dei piani specifici di rigetto. Al momento di concordare una raccomandazione comune, gli Stati membri possono proporre alla Commissione di adottarla mediante un atto delegato.

L'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1241 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati al fine di modificare, integrare o abrogare le misure tecniche stabilite negli allegati, ovvero di derogarvi. La Commissione adotta tali atti delegati sulla base di raccomandazioni comuni presentate dagli Stati membri.

Conformemente all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1241, l'atto delegato proposto si basa su raccomandazioni comuni elaborate e presentate alla Commissione dagli Stati membri interessati, ovvero Belgio, Danimarca, Germania, Francia, Paesi Bassi e Svezia, che hanno un interesse diretto alla gestione delle attività di pesca in questione.

2. CONSULTAZIONIPRECEDENTIL'ADOZIONEDELL'ATTO

Ai fini dell'attuazione dell'approccio regionalizzato, gli Stati membri del Mare del Nord aventi un interesse di gestione diretto hanno concordato raccomandazioni comuni relative, rispettivamente, alla zona di protezione della passera e alla zona di protezione dello spratto.

Il paese che presiede il gruppo regionale di Stati membri del Mare del Nord ("gruppo Scheveningen") ha trasmesso alla Commissione una raccomandazione comune sulla zona di protezione della passera il 19 ottobre 2020, e una raccomandazione comune sulla zona di protezione dello spratto il 15 ottobre 2020, con una versione aggiornata finale il 2 febbraio 2021. Tali raccomandazioni comuni contengono la richiesta di modificare le disposizioni pertinenti del regolamento (UE) 2019/1241.

Secondo le procedure di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1241, le raccomandazioni comuni sono il risultato di discussioni intavolate dagli Stati membri del Mare del Nord aventi un interesse di gestione diretto. Le raccomandazioni comuni raccolgono anche i pareri del consiglio consultivo per il Mare del Nord e del consiglio consultivo per gli stock pelagici, organi delle parti interessate composti da membri del settore industriale e altri

1 GU L 198 del 25.7.2019, pag. 105.

2 Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino) (GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19).

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gruppi d'interesse. Conformemente all'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/1241, nelle raccomandazioni comuni gli Stati membri forniscono documentazione a sostegno delle disposizioni, che su richiesta della Commissione è valutata dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP).

Durante la fase di elaborazione delle raccomandazioni comuni si è instaurato un dialogo regolare e approfondito tra il gruppo Scheveningen, il consiglio consultivo per il Mare del Nord e il consiglio consultivo per gli stock pelagici. Al fine di garantire una consultazione continua durante il processo di elaborazione, il consiglio consultivo per il Mare del Nord e il consiglio consultivo per gli stock pelagici sono stati invitati ad assistere a parte delle riunioni del gruppo Scheveningen e del rispettivo gruppo tecnico. Inoltre il progetto di raccomandazione comune sulla zona di protezione della passera è stato inviato per consultazione al consiglio consultivo per il Mare del Nord il 16 ottobre 2020, e il progetto di raccomandazione comune sulla zona di protezione dello spratto è stato inviato per consultazione al consiglio consultivo per il Mare del Nord e al consiglio consultivo per gli stock pelagici il 20 aprile 2020.

3. ELEMENTIGIURIDICIDELL'ATTODELEGATO Sintesi della misura proposta

Il principale intervento giuridico consiste nell'adottare modifiche alle attuali disposizioni relative alla zona di protezione della passera e alla zona di protezione dello spratto che figurano nell'allegato V del regolamento (UE) 2019/1241.

Per la zona di protezione della passera, le disposizioni adottate aumenterebbero i benefici in materia di conservazione della zona di protezione limitando il tipo e la lunghezza dei pescherecci autorizzati a pescare nella zona. Le disposizioni adottate inoltre inserirebbero nuovamente un'esenzione per i pescherecci con una potenza motrice superiore a 221 kW che utilizzano sciabiche danesi, purché rispettino le dimensioni di maglia di cui all'allegato V, parte B, punto 1.1 del regolamento.

Per la zona di protezione dello spratto, le disposizioni adottate manterrebbero, per un periodo inziale di tre anni, la pratica di deroga nella zona di protezione dello spratto per pescherecci con determinati attrezzi ogni anno dal 1° luglio al 31 ottobre, come in passato stabilito dal regolamento (UE) n. 1395/20144 che è arrivato a scadenza il 31 dicembre 2020. Gli Stati membri sarebbero tenuti a raccogliere dati e a monitorare gli effetti di tale deroga sull'ecosistema, consentendo allo CSTEP di procedere ad un'ulteriore valutazione scientifica trascorso il periodo di tre anni.

Base giuridica

Articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1241. Le proposte delle raccomandazioni comuni mirano a modificare l'allegato V del regolamento (UE) 2019/1241.

Principio di sussidiarietà

L'atto è di competenza esclusiva dell'Unione europea.

4 Regolamento delegato (UE) n. 1395/2014 della Commissione, del 20 ottobre 2014, che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca di piccoli pelagici e di pesca a fini industriali nel

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Principio di proporzionalità

L'atto rientra nel campo di applicazione dei poteri delegati conferiti alla Commissione dall'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 2019/1241 e si limita a quanto necessario per conseguire l'obiettivo di tali disposizioni.

Scelta dello strumento

Strumento proposto: regolamento delegato della Commissione.

Altri strumenti non sarebbero adeguati per il seguente motivo: alla Commissione è stato conferito il potere di adottare le misure pertinenti mediante atti delegati. Gli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto hanno presentato le raccomandazioni comuni. Le misure in esse contemplate e incluse nel presente atto si fondano sui migliori pareri scientifici disponibili e soddisfano tutti i requisiti pertinenti di cui all'articolo 18, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del 12.5.2021

che modifica il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la zona di protezione dello spratto e la zona di protezione della passera

nel Mare del Nord

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/20055 del Consiglio, in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) 2019/1241 prevedere l'istituzione di misure tecniche per il Mare del Nord.

(2) Il Belgio, la Danimarca, la Germania, la Francia, i Paesi Bassi e la Svezia (gruppo Scheveningen) hanno un interesse di gestione diretto nelle attività di pesca nel Mare del Nord. Il 15 e il 19 ottobre 2020 detti Stati membri hanno presentato due raccomandazioni comuni a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio6 e dell'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1241, proponendo, mediante atto delegato della Commissione, l'adozione di determinate modifiche alle attuali disposizioni sulla zona di protezione della passera e sulla zona di protezione dello spratto nel Mare del Nord di cui all'allegato V del regolamento (UE) 2019/1241. Essi hanno presentato una versione riveduta della raccomandazione comune sulla zona di protezione dello spratto il 2 febbraio 2021. Entrambe le raccomandazioni comuni sono state trasmesse da detti Stati membri ai consigli consultivi competenti per consultazione.

(3) Dato che entrambe le raccomandazioni comuni propongono modifiche all'allegato V del regolamento (UE) 2019/1241, il presente regolamento delegato prevede le misure raccomandate dagli Stati membri per quanto riguarda sia la zona di protezione dello spratto che la zona di protezione della passera.

(4) Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) ha valutato gli elementi di prova forniti dagli Stati membri a sostegno delle disposizioni incluse in

5 GU L 198 del 25.7.2019, pag. 105.

6 Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del

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entrambe le raccomandazioni comuni7. Le misure proposte sono state valutate conformemente ai principi di cui all'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/1241.

(5) Nella raccomandazione comune sulla zona di protezione della passera gli Stati membri propongono d'introdurre un'esenzione specifica per i pescherecci con una potenza motrice superiore a 221 kW che utilizzano sciabiche danesi, purché rispettino le dimensioni di maglia di cui all'allegato V, parte B, punto 1.1, del regolamento (UE) 2019/1241. Lo CSTEP ha analizzato gli elementi di prova forniti dagli Stati membri e ha concluso che, dato il numero limitato di pescherecci interessati e l'impatto limitato della sciabica danese sul fondale, l'introduzione dell'esenzione specifica per la sciabica danese non dovrebbe produrre effetti significativi sul livello di protezione nella zona.

È pertanto opportuno includere la misura proposta nel presente regolamento.

(6) Nella raccomandazione comune sulla zona di protezione della passera si propone di sostituire, nell'allegato V, parte C, punto 2.2, lettera c), del regolamento (UE) 2019/1241, il termine "reti a strascico" con il termine "reti a strascico a divergenti". Lo CSTEP ha analizzato gli elementi di prova forniti dagli Stati membri e ha concluso che la modifica proposta potrà rimuovere eventuali ambiguità nel regolamento fornendo livelli di protezione almeno equivalenti, se non superiori, a quanto attualmente previsto nel regolamento (UE) 2019/1241. È pertanto opportuno includere la misura proposta nel presente regolamento.

(7) Nella raccomandazione comune sulla zona di protezione della passera si propone di inserire, una volta entrato in vigore il presente regolamento, una lunghezza massima di 24 metri per i pescherecci a sfogliara nell'elenco di pescherecci di cui all'allegato V, parte C, punto 2.4, del regolamento (UE) 2019/1241. Lo CSTEP ha analizzato gli elementi di prova forniti dagli Stati membri e ha concluso che tale restrizione garantirà livelli di protezione almeno equivalenti a quanto attualmente previsto nel regolamento (UE) 2019/1241. È pertanto opportuno includere la misura proposta nel presente regolamento.

(8) Nella raccomandazione comune sulla zona di protezione dello spratto gli Stati membri propongono di mantenere, per un periodo di tre anni, la pratica di deroga nella zona di protezione dello spratto per pescherecci con determinati attrezzi dal 1° luglio al 31 ottobre, come previsto dal regolamento delegato (UE) n. 1395/2014 della Commissione8 per il periodo fino al 31 dicembre 2020. Lo CSTEP ha analizzato gli elementi di prova forniti dagli Stati membri per la zona di protezione dello spratto e ha concluso che non vi sono indicazioni precise che la deroga relativa alla zona di protezione dello spratto a partire dal 2017 abbia causato danni allo stock di aringhe.

Lo CSTEP ha inoltre concluso che è improbabile che la deroga relativa alla zona di protezione dello spratto porti a livelli di protezione inferiori a quelli attuali. Lo CSTEP ha tuttavia osservato che saranno necessari più anni di monitoraggio della pesca per poter dimostrare che siano mantenuti livelli di protezione equivalenti. Lo CSTEP ha pertanto proposto di valutare nuovamente l'impatto della deroga dopo tre anni di monitoraggio. Gli Stati membri si sono impegnati a monitorare l'impatto della deroga relativa alla zona di protezione dello spratto durante tale periodo mediante la raccolta dei dati definiti nella raccomandazione comune per quanto riguarda le catture

7 https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2786172/STECF+PLEN+20-03.pdf, pagine 93-105 (zona di protezione dello spratto) e pagine 106-113 (zona di protezione della passera).

8 Regolamento delegato (UE) n. 1395/2014 della Commissione, del 20 ottobre 2014, che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca di piccoli pelagici e di pesca a fini industriali nel

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accessorie di aringa nella pesca dello spratto. Tali dati saranno sottoposti alla valutazione dello CSTEP. È pertanto opportuno includere la misura proposta nel presente regolamento.

(9) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2019/1241.

(10) Poiché le misure di cui al presente regolamento hanno ripercussioni dirette sulla pianificazione della campagna di pesca dei pescherecci dell'Unione e sulle relative attività economiche, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) 2019/1241 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12.5.2021

Per la Commissione La presidente

Ursula VON DER LEYEN

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