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LA NUOVA IMU DAL art. 1, commi dal 738 al 783 L. 160/2019

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LA NUOVA IMU DAL 1-1-2020

art. 1, commi dal 738 al 783 L. 160/2019

attività didattiche scuola paritaria

Il recente contenzioso di legittimità, molto rigoroso nel riconoscere il diritto all’esenzione, richiama alla necessità di maggiori approfondimenti gestionali e alla predisposizione attenta e sistematica di documentazione atta a dimostrare, concretamente, il diritto all’esenzione IMU di

Dott. Luigi Raineri

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l’art. 1, comma 759, lett. g) L. 160/2019

759. Sono esenti dall’imposta, per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

▪ g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i)

del comma 1 dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,

n. 504 (= enti non commerciali), e destinati esclusivamente allo

svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste

nella medesima lettera i) (= attivita' assistenziali, previdenziali,

sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali,

ricreative e sportive, nonche' delle attivita' di cui all'articolo 16,

lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.); si applicano,

altresì, le disposizioni di cui all’articolo 91-bis del decreto-legge 24

gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24

marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del

Ministro dell’economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200.

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art. 91 bis d.l. n. 1 del 24.1.2012, commi 2 e 3

▪ 2. Qualora l'unità immobiliare abbia un'utilizzazione mista, l'esenzione di cui al comma 1 si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attivita ̀ di natura non commerciale, se identificabile attraverso l'individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attivita ̀…….

▪ 3. Nel caso in cui non sia possibile procedere ai sensi del precedente comma 2, a partire dal 1° gennaio 2013, l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile quale risulta da apposita dichiarazione con prospetto illustrativo. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (159), entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalita ̀ e le procedure relative alla predetta dichiarazione, gli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale, nonche ́ i requisiti, generali e di settore, per qualificare le attivita ̀ di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30

2. Dichiarazione eventuale utilizzazione mista della frazione di unità immobiliare che indichi il rapporto proporzionale tra la quota di immobile adibito all’utilizzo commerciale (= attività diverse da quelle indicate nella lett. i) , rispetto all’intero immobile sulla base dei seguenti criteri:superficie, soggetti, tempo.La percentuale va applicata alla rendita catastale al fine di ottenere la base imponibile

1. Visure catastali e planimetrie catastali che individuino per ogni unità immobiliare l’utilizzo, l’attività esercitata, il diritto o meno all’esenzione dall’imposta (attenzione alle categorie D)

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Decreti Ministeriali delegati dall’art. 91 bis

I decreti ministeriali che individuano i requisiti generali e di settore per qualificare l’esercizio delle attività di cui alla lettera i) del D. Lgs.

504/92 (=attività esenti) svolte con modalità non commerciali sono due:

▪ Il D.M. n. 200 del 19.11.2012

▪ Il D.M. 26.6.2014

▪ Precisazioni:

▪ Rapporto proporzionale: decorrenza 1 gennaio 2013

▪ Requisiti generali e di settore: decorrenza 1 gennaio 2012

▪ Risoluzione MEF 3.12.2012 n. 1/DF (decorrenza requisiti generali e di settore) e 4.3.2013 n. 3/DF

(adeguamento statuto)

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Il D.M. 200 del 19.11.2012

L'articolo 91-bis, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge n. 1 del 2012, risulta avere non solo ribadito la base giuridica del presente regolamento ma ha altresì contribuito a precisare la sua ampiezza, disponendo che, con lo stesso, è consentito stabilire gli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale, nonchè i requisiti, generali e di settore, per qualificare le attività di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come svolte con modalità non commerciali. L’art. 1 comma 759 della L. 160/2019 ha confermato esplicitamente la base giuridica del Regolamento.

Le chiavi di lettura del Regolamento:

- modalità non commerciali: p) modalità di svolgimento delle attività istituzionali prive di scopo di lucro che, conformemente al diritto dell'Unione Europea, per loro natura non si pongono in concorrenza con altri operatori del mercato che tale scopo perseguono e costituiscono espressione dei principi di solidarietà e sussidiarietà; i corrispettivi percepiti devono rappresentare una frazione del costo sostenuto;

- attività istituzionali: o) le attività assistenziali, le attività previdenziali, le attività sanitarie, le

attività ricettive sociali o volte al disagio con accessibilità limitata, le attività didattiche, le attività

culturali, le attività sportive riconosciute dal CONI, le attività ricreative dirette all’animazione del

tempo libero e le attività dirette all’esercizio del culto, alla cura delle anime, alla formazione del clero

e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all’educazione cristiana, volte alla realizzazione di

fini di utilità sociale.

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Il D.M. 200 del 19.11.2012

I requisiti per qualificate un’attività istituzionale meritevole di agevolazione come svolta con modalità non commerciali.

Requisiti di carattere generale:

1. Le attività istituzionali sono svolte con modalità non commerciali quando l'atto costitutivo o lo statuto dell'ente non commerciale prevedono:

a) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente;

b) l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale;

c) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente non commerciale in caso di suo scioglimento per qualunque causa,

3. La norma richiede l’adeguamento dello Statuto con adempimenti che possono essere complessivamente considerati come strumenti alla verifica di tutti i requisiti sia generali che di settore. Ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. N.33 del 13 febbraio 1987 per gli enti ecclesiastici facenti parte della costituzione gerarchica della Chiesa, lo Statuto è sostituito dal decreto canonico di erezione che però non contiene tutti i requisiti sopra indicati. La soluzione è rappresentata da quanto ribadito nella circolare n. 168 E/ 1998 ( punto 1.11) laddove è precisato che agli enti ecclesiastici riconosciuti non sono applicabili le norme previste dal codice civile in tema di costituzione.

Devono tuttavia predisporre un Regolamento nella forma di scrittura privata registrata che recepisca le clausole di cui all’art. 10 del D.

Lgs 460 del 1997, da sottoporre a registrazione entro il 31 dicembre 2012.

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Il D.M. 200 del 19.11.2012

Requisiti di settore (art. 4):

▪ 3. Lo svolgimento di attività didattiche si ritiene effettuato con modalità non commerciali se:

a) l'attività è paritaria rispetto a quella statale e la scuola adotta un regolamento che garantisce la non discriminazione in fase di accettazione degli alunni;

b) sono comunque osservati gli obblighi di accoglienza di alunni portatori di handicap, di applicazione della contrattazione collettiva al personale docente e non docente, di adeguatezza delle strutture agli standard previsti, di pubblicità del bilancio;

c) l'attività è svolta a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e tali da coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con lo stesso.

5. I requisiti sopra indicati alle lettere a) e b) è opportuno che siano inseriti nel Regolamento della Scuola o d’Istituto. Per maggior comodità di consultazione sarebbe consigliabile inserire il possesso dei requisiti stessi nella prima pagina del Regolamento che qualifica, dal punto di vista giuridico (L. 62/2000), la scuola paritaria, così come indicato schematicamente nella slide successiva.

4. Copia decreti riconoscimento di status di scuola paritaria con l’avvertenza che il decreto deve riportare i riferimenti dell’ente ecclesiastico quale gestore della scuola paritaria.

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Il D.M. 200 del 19.11.2012

Regolamento della Scuola o d’Istituto (prima pagina):

INQUADRAMENTO GIURIDICO DELLA SCUOLA

Tutte le attività scolastiche sono riconosciute come Scuola paritaria ai sensi della L. 62/2000 che, come tale, possiede i seguenti requisiti:

▪ un progetto educativo in armonia con i principi della Costituzione; un piano dell’offerta formativa conforme agli ordinamenti vigenti; attestazione della titolarità della gestione e la pubblicità dei bilanci;

▪ la disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche propri del tipo di scuola e conformi alle norme vigenti;

▪ l’istituzione e il funzionamento di organi collegiali improntati alla partecipazione democratica;

▪ l’iscrizione alla scuola per tutti gli studenti i cui genitori ne facciano richiesta;

▪ l’applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con handicap o in condizioni di svantaggio;

▪ l’organica costituzione di corsi completi;

▪ personale docente fornito del titolo di abilitazione;

▪ contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante che rispettano il contratto collettivo AGIDAE.

Il Ministero dell’Istruzione accerta l’originario possesso e la permanenza dei requisiti per il

riconoscimento della parità (art. 1 c. 6 legge 62/2000 ).»

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Il D.M. 200 del 19.11.2012

Quanto al requisito c) dell’art. 3 del Regolamento (modalità non commerciali = rette simboliche = frazione del costo sostenuto) occorre fare riferimento al D.M. 26.6.2014 , emanato dal MEF, su delega introdotta dall’art. 91 bis del D.L. n. 1/2012, che approva il modello di dichiarazione IMU e della TASI per gli enti non commerciali e le relative istruzioni.

Le Istruzioni alla DICHIARAZIONE IMU ENC, hanno stabilito che il corrispettivo percepito è solo

“una frazione del costo effettivo del servizio” quando il “corrispettivo medio percepito (CM)”

dall’ente non commerciale è inferiore al “costo medio per studente (CMS)” determinato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Universita ̀ e della ricerca e pubblicato all’indirizzo w.w.w.istruzione.it/web/ministero/imu, nella sezione D.G. per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione.

▪ La tabella ivi pubblicata indica i seguenti elementi di costo medio studente (CMS) al quale fare riferimento:

▪ – per la scuola dell’infanzia è di 5.278,41 euro,

▪ – per quella primaria è di 5.704,47 euro,

▪ – per l’istruzione secondaria di primo grado è di 6,348,15 euro,

▪ – per quella di secondo grado è di 6.693,99 euro,

N.B. I l Ministero dell’Istruzione, nella circolare n. 6457 del 27.4.2020 precisa: “Si fa riferimento al Decreto Ministeriale del 16

marzo 2020 n.181 , registrato alla Corte dei Conti l’8 aprile 2020 al n.695, che definisce i criteri e parametri per

l’assegnazione dei contributi alle scuole paritarie; criteri che ricalcano esattamente quelli previsti dal Regolamento 200/2012.

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Il D.M. 26.6.2014

Quanto alla documentazione da predisporre per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera c) dell’art. 3 del Regolamento (modalità non commerciali = rette simboliche= rette frazione del costo effettivo del servizio) si consiglia di predisporre quanto segue.

6. Una copia del bilancio di esercizio relativo all’anno de quo e alla scuola (possibilmente all’ordine di scuola), con l’avvertenza di controllare l’eventuale presenza di voci di competenza della Comunità religiosa

7. Una copia prospetto rette relative all’anno scolastico, con l’avvertenza di controllare che il prospetto documenti le sole rette scolastiche al netto di mensa, riscaldamento e quant’altro estraneo alla retta scolastica pura

8. Una copia della tabella pubblicata sul sito del MIUR w.w.w.istruzione.it/web/ministero/imu nella sezione D.G. per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione.

9. Copia prospetto calcolo del corrispettivo medio rapportato al costo medio studente

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Il D.M. 26.6.2014

Riepilogo cartelle che si consiglia di conservare in un raccoglitore appositamente riservato al tema «IMU»; documentazione essenziale per predisporre un eventuale ricorso.

6. Una copia del bilancio di esercizio relativo all’anno de quo e alla scuola (possibilmente all’ordine di scuola), con l’avvertenza di controllare l’eventuale presenza di voci di competenza della Comunità religiosa

7. Una copia prospetto rette relative all’anno scolastico, con l’avvertenza di controllare che il prospetto documenti le sole rette scolastiche al netto di mensa, riscaldamento e quant’altro estraneo alla retta scolastica pura

8. Una copia della tabella pubblicata sul sito del MIUR w.w.w.istruzione.it/web/ministero/imu nella sezione D.G. per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione.

9. Copia prospetto calcolo del corrispettivo medio (CM) rapportato al costo medio studente (CMS)

1. Visure catastali e planimetrie catastali che individuino per ogni unità immobiliare l’utilizzo, l’attività esercitata, il diritto o meno all’esenzione dall’imposta (attenzione alle categorie D)

2. Dichiarazione eventuale utilizzazione mista frazione unità immobiliare che indichi il rapporto proporzionale tra la quota di immobile adibito all’utilizzo commerciale (= attività diverse da quelle indicate nella lett. i) rispetto all’intero immobile sulla base dei seguenti criteri:superficie, soggetti, tempo.La percentuale va applicata alla rendita catastale al fine di ottenere la base imponibile

3. Regolamento nella forma di scrittura privata registrata che recepisca le clausole di cui all’art. 10 del D. Lgs 460 del 1997, sottoposto a registrazione entro il 31 dicembre 2012.

4. Copia decreti riconoscimento di status di scuola paritaria con l’avvertenza che il decreto deve riportare i riferimenti dell’ente ecclesiastico quale gestore della scuola paritaria

5. Copia Regolamento della Scuola o d’Istituto

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In una prossima videoconferenza illustreremo la documentazione necessaria per la dimostrazione del diritto all’esenzione relativamente alle altre attività indicate nella lett. i) dell’art. 7 del D. Lgs. 504/92.

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