• Non ci sono risultati.

2 agosto Gli abbonati hanna iliritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "2 agosto Gli abbonati hanna iliritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento."

Copied!
16
0
0

Testo completo

(1)

Conto corrente conla Posta

GAZZETTA UFFICIAIÆ

PARTE PRIMA DEL REGNO D

'

I T A L IA

s,s nas

Anno 76° ROMA

-

Venerdì, 2 agosto 1935

-

ANNo XIII Numero 179

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Irt Tiema, sia presso l'Amministraziorie che a

Anno Sem. Trim.

lunifeilio ed intutto il Regno (Parte IeIII. L. 108 63 45 ACestero PaesidellUnicilepostalel . . . , a 240 140 100 la 1:onia, Pia presso l'Amministrazione clie a

elomicilio ed in tutto il Regno (soloParte I). 72 45 31.50 All estero (Paesi tiell'Unione postalel . . . . . 160 100 70 Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i ntimeri <lei titoli obbli-

gaziointri sorteggiati per il riniborso, annite L. 45 - Estero L. 100.

Gil abhollantenti lianno. di massima, decorrenan dal 1" gennaio di ogni

a 1, unia ni furoltit <lell'Amministrazione di concedere una <lerorrenza y e >r. Jaarch la sca<lenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite tiel 31 dicembre <Iell'anno in corso.

f.a rinnovaziorie degli abbollamenti deve essere cliiesta aliueno 30 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In com </i Terlamo o<1; altra comunicazione <Ieresempre essere finlicato il

mtmera tielfabbonantento. I fascicoli. everitualinente cliegilitlati.serralinori- sptoliti a titolo gratuito,compatibilmente con1esistenza tielle relative scorte, purelle reclaniati entro il mese sitecessivo a quello della loro imbblicazione.

Gli abbonati hanna iliritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della Gazzetta Ufficiale» (Par- te te it complessivamente) e fissato in fire 1,35 nel Regno, in lire 3 al- I'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Li- breria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, presso il negozio di vendita della Libreria stessa al Corso Umberto I, angolo piazza S. Marcello, ovvero presso le locali Librerie Con- cessionarie. In Milano, presso il negozio di vendita della Libreria dello Stato, Galleria Vittorio Emanuele, 3. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1 2640, intestato all'istituto Poligrafico dello Stato.

scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla man- cata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla e Gazzetta Ufficiale , vanno fatte a

parte; non unitamente, cioé, a richieste per abbonamenti ad altri pe- riodici.

Per il

prezzo

degli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le

norme

riportate nella

testata

della parte seconda

TELITUNI-DNTut1No: DIItEZIONE E REDAZIONE PIlESSO IL 311NI<TEIIO DI GILtZLt E GIUSTIZIA $ TELIFONI-CENTRRINr

50-107 - 50-033 - 53-914 UFFICIO PUBBLICAZIOXI: DELLI: LEGGI 50-107 - 50-033 - 53.91&

La

"

Gazzetta Uflìciale

,, e tutte

le altre pubblicazioni ufficiali,

sono in

vendita al pubblico

presso

i negozi della Libreria dello Stato

in

Roma, Corso Umberto I (angolo Piazza S. Marcello)

e

Via XX Set-

tembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze

; in

Milano, Galleria Vittorio Emanuele

3, e presso

le Librerie depositarie di Roma

e

di tutti

i

Capoluoghi delle provincie del Regno.

SOM AI A R I O

LEGGE 13

giugno

1935

XIIf,

n. 1396.

Conversione in

legge

del II. decreto

legge

6

maggio

1935=XIII,

n.

607,

che ha dato

approvazione,

con effetto dal la

maggio

1935, all'Accordo fral'Italia e la Svizzera,

stipulato

in Itoma il 9

aprile

LEGGI E DECItETI 1935 e

riguardante

la ferrovia del Gottardo

. . . .

Pag.

3927

LEGGE 11

aprile 1935-XIII,

n. 1392. LEGGE 13

giugno lo35-XIII,

n. 1397.

la

Š provazipoene

dell'Ac

ordnddedl

5

mae

à

prra l'ItaliadÎ

Conversione in

legge

del II. decreto

legge

18 marzo 1935-XIII, Paa 3926 n. 43., riflettente la concessione di un contributo annuo a fa=

ingegnere

e di architetto . . . . . . . . . . . o. vore dell'Ente

per la colonizzazione della

Tripolitania

e della

Cirenaica . . . . . . . . . Pag. 3925

LEGGE 13

giugno 193ö-XIll,

n. 1393.

Conversione in

legge

del II. decreto

legge

26 dicembre 1934 XIII, n. 2173, relativo alla estensione facoltativa alle Colo=

nie italiane delle

disposizioni

di cui ai

Regi decreti-legge

nu-

meri 1942 e 1943, in data 8 dicembre 1934=XIII, concernenti la cessione delle divise e la dichiarazione del possesso dei titoli emessi all'estero e relative sanzioni .

Pag.

3927

LEGGE 13

giugno

1935 XIII, n. 1394.

Conversione in

legge

del R. decreto

legge

14 marzo1935-XIII,

n. 545,

riguardante

la costruzione della strada litoranea libica tra il confine tunisino e

quello egiziano

. . . . . .

Pag.

3927

REGIO DECRETO-LEGGE 27

giugno 1933-XIIf,

n. 1398.

Reclutamentostraordinario di sottotenenti in S.P.E. nel ruolo

specialisti

dell'Arma aeronautica,

categoria

automobilisti.

Pag.

3028

REGIO DECRETO LEGGE 27

giugno

1035-Xill, n. 1399.

Esecuzione di opere militari affidate al 31inistero dei lavori

pubblici

. . . . . . . . . . .

Fag.

3920

REGTO DECRETO LEGGE 27

giugno 1935-XIII,

n. 1400.

Estensione ai concorsi ad ufficiale in S.P.E. della facoltå

prevista

dall'art. 3 del

R.

decreto 30 dicembre

1923,

n. 2960, per i concorsi

agli impieghi

civili . . . . . . . . .

Pag.

3920 LEGGE 13

giugno 1935-XIII,

n. 1395.

Conversione in

legge

del lt. decreto

legge

11 marzo 1935=XIII,

v.

618, riguardante aggiunte

e modificazioni alla tariffa

speciale

REGIO

DECRI]TO

27

giugno

1935-XIII. n. 1401,

dei dazi

doganali

da

applicare

nel

Itegno

alle merci di

origine

Erezione in ente morale della Biblioteca

popolare Campi=

c

proienienza

dalle Colonie italiane . . . . . . .

Pag.

3927

longo

di Castrovillari . . . . Es. 3030

(2)

3926 2-vm-1935 (XIII)

- GAZZETTA ITFFIf'IALE DEL ITEGNO D'ITALIA - N. 179

REGIO

DECItETO 27

giugno 1935-XIII,

n. 1402.

Autorizzazione alla

Itegia

università di

Bologna

ad accettare

LEGG I E DECRET I

una donazione per l'istituzione del

premio

« Prof.

Angelo

Bon=

vicmi»... ....

Fag.3930

'

LEGGE 11

aprile 1935-XIII,

n. 1392.

REG B) DECRETO 27

giugno

1935

XIII,

n. 1403.

Approvazione

dell'Accordo del 5

maggio

1934 fra l'Italia

e la

Svizzera,

per l'esercizio nei due Paesi delle

professioni

di

Autorizzazione alla

llegia

università di

Bologna

ad accettare

ingegnere

e di architetto.

una donazione per l'istituzione della « Fondazione

prof.

Carlo

Ilmery»...Pag.3930

VITTORIO E3IANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER YOLONTÀ DELLA NAZIONE

DECRETO MINISTERIALE 15

luglio

1935-XIII. RE D'ITALIA

Valutazione delle cartelle di credito fondiario 350 per cento' Il Senato e la Camera dei

deputati hanno approvato;

Vecchio

tipo,

del Banco di

Napoli

. . . . . . .

Pag.

3930 Noi abbiamo

sanzionato

e

promulghiamo quanto

seguel

DECRETO 3lINISTERIALE 24

luglio

1935-XIII. Art. 1.

Restrizioni all'esercizio venatorio in

provincia

di

Bergamo.

Pag.

3930

I'iena

ed intera esecuzione ò data all'Accordo dal 5 mag-

gio

1934 fra l'Italia e la Svizzera per

l'esercizio

nei due

. Paesi delle

professioni di ingegnere

e di architetto.

DECRETO 3IINISTERIALE 24

lugho

1035-XIII.

Restrizioni all'esercizio venatorio in

provincia

di Vicenza.

Pag.

3931 Art. 2.

DECRETO MINISTERIALE 24

luglio

1935-XIII.

Restrizioni all'esercizio venatorio in

provincia

di Ascoli Pi=

ceno . .

...Pag.3932

DECRETO XIINISTERIALE 25

luglio

1935-XIII.

Itestrizioni

all'esercizio venatorio in

provincia

di Udine.

Pag.

3932

La

presente legge

entrern in vigore nei modi e termini di cui all'art. 2 dell'Accordo anzidetto.

Ordiniamo

che

la

presente,

munita

del sigillo

dello

Stato,

sia

inserta

nella raccolta ufficiale delle

leggi

e dei decreti del

llegno d°Italia,

mandando a

chiunque spetti

di osser.

varla e di farla osservare come

legge dello

Stato.

Data a

Itoma,

addì 11

aprile 1935

- Anno

XIII

DECRETO MINISTERIALE 25

luglio

1935-XIII. VITTORIO EMANUELE.

Itestrizioni all'esercizio venatorio in

provincia

di Aosta.

Pag.

3032 3ICssoux1 - De D:ccri ni Ya Cisuox.

DECRETO 3fINISTERIALE 15

giugno

1935-XIII. Visto, it

Guardasigilli:

Soon.

Schema di elenco

suppletivo

delle acque

pubbliche

della pro=

vincia di Brescia . . . . . . .

Pag.

3933

DECRETI PREFETTIZI: Acc6rd concernant l'exercice des

professions

. .

d'ingènieur

et d'architecte.

Itiduzione di

cognomi

nella forma italiana . . .

Pag.

3934

Les

soussignés,

dûment autorisés par leurs

Gouverne-

ments

respectifs,

sont convenus des

dispositions suivantes:

PRESENTAZIONE

DI

DECRETI=LEGGE

AI

PARLAMENTO

Art. 1.

Ministero delle finanze:

Regio decreto-legge

20

giugno 1935-XIll,

n. 1205, concernente

provvedimenti riguardanti

la Società ano-

nima nazionale «

Cogne

» . . . . . . . .

.

Pag.

3034

Ministero dei lavori

pubblici: Regio decreto-legge

20

giugno

1935

XIII,

n.

1259,

concernente l'autorizzazione della spesa di L. 25.000.000 per

provvedere

alla esecuzione dei lavori di com-

pletainento

e sistemazione (li stradecostruite dall'Autorità mi- litare durante la guerra e per il pagamento delle indennità di

espropriazione

. . . . . . . . . . . .

Pag.

3034

DISPOSIZIONI E CO.31UNICATI Ministero delle finanze:

Diffida per tramutamento di titolo tiel consolidato 3,50 5 (1906)

Pag.

3934 Diffida per conversione di certificato di ren<lita del consoli-

daton ... .

...Pag.3934

Me<1ia dei cambi e dei titoli . . . . . .

. .

Pag.

3935

Ministero dette

corporazioni: Seinglimento

d'ufficio di Società cooperative . . . . . . . . . . . . . . .

Pag.

3935

Les ressortissants

suisses, porteurs

du

diplûme d'ingé-

nieur

(civil

ou de

construction, mécanicien, électricien)

dé-

livré par l'Ecole

Polytechnique

Fédérale à Zurich ou par l'Ecole des

Ingénieurs

à Lausanne ou du

diplòme d'archi.

tecte

délivré

par l'Ecole

Polytechnique Fédérale

à

Zurich, pouvant

prouver

qu'ils

ont,

apròs

avoir obtenn leur di-

plòme,

exercó

pratiquement

leur

profession pendant

une au-

née au

moins,

seront admis en Italie à l'examen d'Etat pour l'habilitation à l'exercice de la

profession d'ingénieur

ou d'architecte aux mômes conditions que les

ressortissants

italiens

porteurs

de la « Laurea in

ingegneria

» ou de la

« Laurea in architettura ».

Ils

pourront

exercer la

profession correspondant

à l'exa-

men d'Etat

qu'ils

auront subi et

obtenir,

aux memes con- ditions que les

nationaux, l'inscription

dans l'« albo » pro- fessionnel A. condition

qu'ils

aient

séjourné régulièrement,

sans

interruption, pendant

5 ans en Italie ou

qu'ils

aient obtenu de l'Autorité

compétente

un

permis

d'admission niin d'exercer leur

profession.

(3)

2-vm--1935 (NITI)

- GAZZETTA UFFICIALE DEL

REGNO

D'ITALIA - N. 179

3927

Art. 2.

Les ressortissants

italiens, porteurs

du

diplôme italien

d'habilitation à

l'exercice

de la

profession d'ingénieur

ou

d'architecte, jouiront

en Suisse des mêmes droits que les ressortissants suisses

porteurs

du

diplòme d'ingénieur

ou

d'architecte de l'Ecole Fédérale

Polytechnique

à Zurich ou

de l'Ecole des

ingénieurs

à

Lausanne,

à

condition qu'ils

soient au bóvétice d'un

permis d'établissement

ou d'un per- mis de

séjour régulier,

leur donnant droit à l'exercice de leur

profession.

Le

présent

Accord sera ratifié et les ratifications en se- rout

échangées

à Berne aussitôt <pie

possible.

Il entrera

en ngueur quinze

jours apròs l'écliange

des ratifications et

demeurera

en

vigueur jusqu'à l'expiration

de trois mois à

partir

de la

date

à

laquelle

l'une ou l'autre des Parties l'aura

denoncé.

Fait a

Rome,

en double

exemplaire,

le 5 mai 1934.

Pour l'Italic: Pour la Suisse:

De FAci:Nois WAoxif:Inc

EHASSI ROTH3fDND

I'OGGI RENGGLI

LANINO BROYB

A. MoneLu KAPPELER

BanconAximo

Visto, d'ordine di Sua 3fnestò il lie:

p. Il JIini.«tro per

gli affari

exteri:

Susien.

LEGGE 13

giugno 1935-XIII,

n. 1394.

Conversione in

legge

del R.

decreto=legge

14 marzo

1935=XIll,

n.

545, riguardante

la costruzione della strada litoranea libica tra il confine tunisino e

quello egiziano.

VITTORIO E3IANUELE III

PElt GRAZIA DI DIO E PEI: TOLONTÀ DELLA NAZIONE IIE D'ITALIA

Il Senato e la

Camera

dei

deputati

hanno

approvato;

Noi abbiamo sanzionato e

promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Ë convertito in

legge

il II.

decreto-legge

14 marzo

1935-XIII,

n.

545, riguardante

la costruzione della strada litoranea li- bica tra il coniine tunisino e

quello egiziano.

Ordiniamo che la

presente,

munita del

sigillo

dello

Stato,

sia inserta nella raccolta ulliciale delle

leggi

e dei decreti del

Itegno d'Italia,

mandando a

chiunque spetti

di osser-

varla e di farla osservare come

legge

dello Stato.

Data a San

llossore,

addì 13

giugno

1935 - Anno XIII

VITTOllIO E3IANUELE.

3IUSSOLINI--- DI REVEL.

to, il Guardasigilli: Soiali.

LEGGE 13 giugno

1935-XIII,

n. 1395.

Conversione in

legge

del R.

decreto=legge

11 marzo

1935=Xlll,

n. 618,

riguardante aggiunte

e modificazioni alla tariffa

speciale

dei dazi

doganali

da

applicare

nel

Regno

alle merci di

origine

e

provenienza

dalle Colonie italiane.

VITTORIO EMANUELE III LEGGE 13

giugno 1935-XIII,

n 1393.

Conversione in

legge

del R.

decreto=legge

26 dicembre

1934=XIII,

n.

2173,

relativo alla estensione facoltativa alle Colo=

nie italiane delle

disposizioni

di cui ai

Regi decreti=legge

nu=

meri 1942 e

1943,

in data 8 dicembre

1934=XIII,

concernenti la cessione delle divise e la dichiarazione del possesso dei titoli emessi all'estero e relative sanzioni.

PMit CItAZIA DI DIO E PERYOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Il Senato e la

Camera

dei

deputati

hanno

approvato;

Noi abbiamo sanzionato e

promulghiamo quanto

segue:

Articolo unico.

VITTORIO EMANUELE III

PEh CIIAZIA DI DIO E PICII VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

11 Senato e la Camera dei

deputati

hanno

approvato;

Noi abbiamo sanzionato e

promulghiamo quanto

segue:

Articolo unico.

Ë convertito in

legge

il R.

decreto-legge

11marzo

1935-XIII,

n.

618, riguardante aggiunte

e

modificazioni

alla

tariffa

spe- einle dei dazi

doganali

da

applicare

nel

Regno

alle merci

di

origine

e

provenienza

dalle Colonie italiane.

Ordiniamo che la

presente,

munita del

sigillo

dello Stato, sia inserta nella raccolta

ufficiale

delle

leggi

e dei decreti del

Regno d'Italia,

mandando a

chiunque spetti

di osser-

varla e di farla osservare come

legge

dello Stato.

Data a San

Ilossore,

addì 13

giugno

1935 . Anno XIII E'

convertito

in

legge

il R.

decreto-legge

2G dicembre

1934-XIII,

n.

2173,

relativo alla estensione facoltativa alle Colonie italiane delle

disposizioni

di cui ai

Ilegi

decreti-

legge

nn. 1942 e

1913,

in data 8 dicembre

1934-XIII,

con-

cernenti la cessione delle divise e la

dichiarazione

del pos-

sesso dei titoli emessi all'estero e relative sanzioni.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI --- DI IÌEVEL -- ËOSSONI.

Visto, il Guardasig¡lli: SOLML

LEGGE 13

giugno 1935-XIII,

n. 1396.

Ordiniamo che la

presente,

munita del

sigillo

dello

Stato,

conversione in

legge

del R. decreto

legge

6

maggio

1935=XIII.

sia inserta nella raccolta uflleinle delle le-i e dei decreti n.

607,

cheha dato

approvazione,

con effetto dal lo

maggio

1935,

del Regno d'Italia,

mandando a

chiunque spetti

di osser 35 e

gdoafrda l'Ietaliafeerla vaizdzelra stiapulato

in

Roma

il 9

aprile

varla e di farla osservare come

legge

dello Stato.

Data a San

Rossore, add) 13 giugno

1935 - Anno XIII VITTORIO

E3IANUELE

III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA DELLA NAZIONE

VITTORIO

EMANUELE. RE D'ITALIA

Mcssoux1 -- DI REVEL. 11 Senato e la Camera dei

deputati

1 mm

approvato;

yisto, a cuardasiguu: Son11. Noi

abbiamo

sanzionato e

promulghiamo quanfo

segue:

(4)

.3328 2-vnt-1935 (XIII)

- GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA . N. 379

Articolo

unico.

É convertito in •legge

il R.

decreto-legge

6

maggio 1935,

n.

607,

che ha dato

approvazione,

con effetto dal 1• mag-

gio 1935,

all'Accordo fra l'Italia e la Svizzera

stipulato

in Roma il 9

aprile

1935 e

riguardante

la ferrovia del Got- tardo.

Ordiniamo che la

presente,

munita del

sigillo

dello

Stato,

sia inserta nella raccolta ufficiale delle

leggi

e dei

decreti

del

Regno d'Italia,

mandando a

chiunque spetti

di osser-

varla

e di

farla

osservare come

legge

dello Stato.

Data a San

Rossore,

addì 13

giugno

1935 . Anno XIII

.VITTORIO

EMANUELE.

MUSSOLINI - DI REVEL - BENNI.

Yisto, il

Guarclasigillf

; SOLMI.

LEGGE 13

giugno 1935-XIII,

n. 1397.

Conversione in

legge

del R.

decreto=legge

18 marzo

1935=XIII,

n.

432,

riflettente la concessione di un contributo annuo a fa=

xore dell'Ente per .la colonizzazione della

Tripolitania

e della Cirenaica.

VITTORIO EMANUELE III

PEI: GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÃ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

11 Senato e la Camera dei

deputati

hanno

approvato;

Noi abbiamo sanzionato e

promulghiamo quanto

segue:

Articolo unico.

Ë convertito in

legge

il II.

decreto-legge

18marzo

1935.XIII,

n.

432,

riflettente la concessione di un contributo annuo a

:asore dell'Ente per la

colonizzazione

della

Tripolitania

e

della Cirenaica.

Ordiniamo che la

presente,

munita del

sigillo

dello

Stato,

sia inserta nella raccolta ufficiale delle

leggi

o dei decreti del

Regno d'Italia,

mandando a

chiunque spetti

di osser-

varla e di farla osservare come

legge

dello Stato.

Data a San

Ilossore,

addl 13

giugno

1933 - Anno XIII

VITTOIIIO EMANUELE.

ÀÍUSSOLINI - IN IlEVEL.

VWo. 11 Guardasigilli: SotMI.

REGIO

DECRETO-LEGGE

27

giugno

1935-XIII, n. 1398.

Reclutamento

straordinario disottotenenti in S.P.E. nel ruolo

specialisti

dell'Arma

aeronautica, categoria

automobilisti.

VITTORIO EMANUELE III

PEf: GIL\ZLi DI DIO E PIΠVOLONTA DELLA NAZIONE

11E D'ITALIA

Vista la

legge

11 marzo

1926,

n.

307,

e le successive mo-

dificazioni:

¥ista la

legge

G

gennaio 1931,

n.

DS,

e le successive modi-

Grazioni;

Yisto il R.

decreto-legge

28

gennaio 1935,

n.

314,

che ap- prosa le norme per il

reclutamento

e l'avanzamento

degli

URiciali della

Regia aeronautica;

Yisto l'art.

3,

n.

2,

della

legge

31

gennaio 1926,

n.

100;

Ititenuta

la necessità e

l'urgenza

di

provvedere

ad un

reclutamento straordinario di ufficiali subalterni automo- bilisti della

Regia aeronautica;

Sentito il

Consiglio

dei

Ministri;

Sulla

proposta

del

Capo

del

Governo,

Primo

Ministro

So-

gretario

di

Stato,

Ministro

Segretario

di Stato per l'aero-

nautica,

per la guerra e per la

marina,

di concerto col Mi- nistro

Segretario

di Stato per le

finanze;

Abbiamo

decretato

e decretiamo:

Art. 1.

Ë data facoltà al Ministro per l'aeronautica di indire

un

reclutamento

straordinario di sottotenenti in servizio

permanente effettivo

nel ruolo

specialisti

dell'Arma aero.

nautica, categoria automobilisti,

per un numero di

posti uguale

a

quelli

che

risulteranno complessivamente

vacanti nella

categoria alla

data di emanazione del relativo bando di concorso.

Art. 2.

Al concorso

predetto

che sarà effettuato per titoli e per

esami, potranno partecipare

esclusivamente

gli

iffliciali in- feriori di

complemento

di

qualsiasi

arma o corpo del

Regio esercito,

della

Regia

marina e

della Itegia aeronautica,

pro- vio assenso dei

3Iinisteri interessati,

che si

trovino,

alla data del

presente decreto,

in servizio nella

Regia

aeronau-

tica almeno da sei mesi con funzioni di

automobilisti,

pur- chè abbiano ottenuta l'idoneità nel concorso per la nomina ad ufficiale in

servizio permanente

nel ruolo servizi del- l'Arma

neronantica,

di cui al lL

decreto-legge

6

aprile 1933,

n.

292,

e non abbiano trovato

sistemazione

nel

predetto

ruolo per deficienza di

posti;

ovvero si trovino in servizio nella

llegia aeronantica

come

piloti

o come automobilisti da al-

meno tre anni.

Quelli

di detti ollì<iali che rivestano il

grado

di

capitano

o di tenente dovranno

dichiarare

di

necettare,

eventuaL

mente,

la nomina col

grado

di sottotenente.

Quelli

che abbiano

la

carica di

aeronavigante

dovranno rinunciare alla carica stessa.

Art. 3.

Per essere ammessi al concorso di cui al

precedente

ar-

ticolo 1

gli aspiranti

non

dovranno

aver

superato,

alla data

di

pubblicazione

del

bando,

l'età di 38

anni,

ed essere in pos.

sesso di tutti

gli

altri

requisiti generali richiesti

dalle vi-

genti disposizioni

per

l'ammissione

ai

pubblici concorsi,

non-

chè di

quelli speciali

atti a comprovare

la capacità profes-

sionale

specifica

per

ben assolvere

le mansioni di ufficiale automobilista.

Al

predetto

limite di età sono

applicabili

le

maggiora-

zioni di cui

agli

articoli 42 del II. decreto 30 settembre

1922;

n.

1200,

Se 10 del II.

decreto-legge

13 dicembre

1933,

nu.

mero 1700.

Art. 4.

Indipendentemente

dal possesso dei

regnisiti

ed in qua-

Innque

stadio del concorso, il Ministero

dell'aeronautica

ha facoltà di escludere dal concorso

stesso,

senza

addurne

i

motivi, quegli aspiranti che,

a suo

giudizio, ritenesse

di non

dover ammettere a far

parte della llegia

aeronautica in qua- lità di ufficiali in servizio

permanente.

Art. 5.

Una

Commissione da nominare dal

Ministro

per l'aero·

nautica

procederà

all'esame delle domande

degli aspiranti

ammessi al concorso e stabilirà

preliminarmente quali

de-

gli aspiranti

stessi siano da ammettersi

agli esami,

tenendo

(5)

2-V1u-10'l.] ŒlII)

- GAZZETTA UFFICIALE DEL

REGNO

D'ITALLt - N. 179

3929

conto dei titoli e documenti

presentati

dai

concorrenti,

del

loro

precedenti

di servizio e

disciplinari,

nonchè dei

pareri

e

rapporti

informativi delle autorità

gerarchiche.

Art. G.

Gli esami saranno

scritti,

orali e

pratici,

e si

svolgeran-

no - secondo le

modalitù

che verranno

stabilite

nel Lando di concorso - su materie di enltura

generale

militare e di

tecnica

professionale automobilistica, giusta

i

progranuni

da

stabilirsi nel Lando stesso.

Art. 7.

I

candidati

riconosciuti idonei verranno

nominati

in ser-

vizio

permanente

secondo la

graduatoria

e fino

alla

coper-

tura dei

posti

messi a concorso, con

grado

di

sottotenente,

e con

anzianità,

nel

grado stesso, corrispondente

alla data

del decreto di nomina.

Gli idonei che risultassero esuberanti ai

posti disponi-

hili saranno esclusi

dalla nomina,

e nessun titolo

potranno

vantare

alla

nomina

stessa,

salvo che tra

gli

idonei da no-

nunare non n siano dei

rinunciatari.

sula

contabilità generale

dello

Stato,

ed il

relativo regola-

niento

approvato

con R. decreto 22

Inaggio 1024,

n.

827;

Visto il R. decreto 1° novembre

3028,

n.

2653,

che detta

disposizioni

per

l'applicazione

del citato II. decreto 23 feb- braio 1926. n. 122:

Visto il R. decreto 18

niaggio 1931,

n. SA

I,

relativo al concentramento dei servizi di edilizia

statale

nel 31inistere dei lavori

pubblici:

Ritenuta Fopportunità

di estendere le

disposizioni

del re-

golamento per

i lavori del Genio

militare, alle

opere di in- dole militare

esegnite

a cura del 3linistero dei lavori

pub-

blici in vista

della

loro

speciale

destinazione e dei

partico-

lari fini cui sono

dirette;

Ritenuta

la

necessità

e

l'urgenza

di tale

provvedimento

dato il

.complesso di

opere in corso e da

progettare;

Sentito 11

Consiglio

dei

Ministri;

Sulla

proposta

del Nostro 31inistro

Segretario

di

Stato

per i lavori

pubblici,

di concerto col Primo 3Iinistro

Segre-

ratio di

Stato,

31inistro

Segretario

di Rtato per la guerra

e col 3Iinistro

Segretario

di Stato per le

lìnanze;

Abbiamo decretato e

decretiamo:

Art. L

Art. 8. Il Ministro per i lavori

pubblici

nella

esecuzione

dei la.

vori,

interessanti le Amministrazioni militari ha facoltà di Per i vincitori del concorso,

già ammogliati

alla

data

del

applicare

le norme dell'art.

50.,

lettera

c),

del

regolarato

decreto di nomina a sottotenente in servizio

permanente,

per i lavori del Genio

militare, approvato

con II. decreta hi noniina stessa sarà effettuata senza

l'obbligo

di costitu- 17 marzo

1932,

a ricliiesta dei 3Iinisteri

militari competenti.

zione della

dote,

di cui alla

legge

11 marzo

1926,

n.

399,

e

successive

modificazioni. Art.

2.

Il

presente

decreto entra in

vigore

dal

giorno

della sua Il

presente

decreto airdrà in

vigore

dalla

data della

sua

pubidicazione

nella Ga::etta

Ufficiale

del

Regno

e sarà pre-

pubblicazione

sulla Garretta

Efficiale

del

Ilegno

e sarà pre- sentato al Parlamento per la <onversione in

legge

sentato al Parlamento per la sua

conversione

in

legge.

Il 3Iinistro

proponente

è

autorizzato

a

presentare

il re- II 3linistro

proponente

è autorizzato alla

presentazione

Luivo

disegno

di

legge.

del relativo

disegno

di

legge.

Ordinianio che il

presente decreto,

munito del

sigillo

dello Ordiniamo che il

presente decreto,

munito del

sigillo

dello

Stato, sia

inserto nella

raccolta utliciale delle

leggi

e dei

Stato,

sia inserto

nella

raccolta ufficiale delle

leggi

e dei

decreti del

Regno d'Italia,

mandando a

chiunque spetti

di decreti del

Regno d'Italia,

mandando a

cliinnque spetti

di

osservarlo e di farlo osservare. osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San

Rossore,

addì 27

giugno

1933 - Anno XIII Dato a San

Rossore, addì

27

giugno

10'35 - Anno XIII

VITTORIO F3fANUELE- VITTOIIIO E3fANEELE.

ÍUSSOLINI - DI IÌEYEL• ŠlUSSOLINI -- RAZZA -- ÜI IÌEVEL.

Vix, il Griartlasigilli: Souti

Ilegistrato alla C<rrie del enitti ad<li 27 Inglio 1935 - Anno X1Il Visto, il Guardasigiffi: S0LMI.

Atli del Governo, registra 362, foglio 156. -- M.\NCINI. IEUÛjsfrg/n a/IG COTie del enuti adtli 29 Inglio 1935 - Anno XIII Atti del Gorento, registro 362, foUlio 161 - MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 27

giugno

1935-X Ill, n. 1399.

.

. , REGIO DECRETO-LEGGE 2¯'

giugno 1935-XIII,

n. 1400.

Esecuzione di opere militari affidate al Mimstero dei lavori

pubblici.

Estensione ai concorsi ad ufficiale in S.P.E. della facoltà

prevista

dall'art. 3 del II. decreto 30 dicembre 1923, n.

2960,

per

i concorsi

agli impieghi

civili.

VITTOllIO E3IANCELE III

.PEI: GitAŽIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE YlTTOfiIO E3L\XEELE III

ILE D'ITALIA PEl: ORAZIA DI DIO E PEli VOLONTÀ DELLA NAZIONE

ILE I)'ITALIA Visto l'art.

3,

n.

2,

della

legge

31

gennaio 1926,

n.

100;

Yisto il

11.

decreto 25 febbraio 1926 n.

422,

contenente le nornie per it trasfer allamministrazione dei la- vori

pubblici

di taluni servizi di competenza det Genio mL litare;

Visto il II. decreto 18 novembre

1923,

n. 2440, recante

unose

disposizioni sull'aimministrazione

del

patrimonio

e

Visto l'art.

3;

n.

2. della legge

31

gennaio 1926,

n.

100;

liitenuta la necessità assoluta ed

urgente

di estendere ai concorsi al ulticiale in S.P.E. la fatoltà

prevista

dall'ar.

decreto 30 dicembre

1923,

n.

20G0,

per l'am- missione

agli impinjifiT

mik

Sentito il

Consiglio

del

3tinistrT;

(6)

3930 2-ym-1935 (XIII)

-

GAZZETTA

UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA - N. 179

Sulla proposta

del

Capo

del

Governo,

Primo 31inistro Se- REGIO DECRETO 27

giugno 1935-XIII,

n. 1403.

gretario

di Stato e

Ministro Segretario

di

Stato

per la

Autorizzazione

alla

Regia

università di

Bologna

ad accettare

guerra, la marina

e

l'aeronautica,

di concerto col

31inistro

una donazione per l'istituzione della «Fondazione

prof.

Carlo

per

le

finanze; Emery

».

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

2 estesa

ai

concorsi ad

utileiali

in

S.P.E.

la facoltà pre·

vista

dall'art.

3 del R.

decreto

30 dicembre

1923,

n.

2960,

per i concorsi ad

impieghi civili.

Art. 2.

Il

presente

decreto ha

vigore

dal 16

aprile 1935-XIII,

e

sarà

presentato

al Parlamento per la conversione in

legge.

Il Ministro

proponente

è autorizzato alla

presentazione

del

relativo

disegno

di

legge.

N. 1403. R. decreto 27

giugno 1935,

col

quale,

sulla

proposta

del 31inistro

Segretario

di Stato per l'educazione nazio-

nale, la Regia

università di

Bologna

viene autorizzata ad accettare la donazione

della

somma di L. 34.300

nominali, disposta

in suo

favore,

per

l'istituzione

di una Fonda- zione

intitolata

al nome del

prof.

Carlo

Emery

ed avente

lo scopo di conferire

assegni

per mezzi di

studio,

desti-

nati a

ricerche

di carattere

sperimentale

o sistematico in

biologia

animale e

principalmente

in

zoologia,

da com-

piersi

nei laboratori

biologici della

Facoltà di scienze

matematiche,

fisiche e

naturali dell'Università

stessa.

Visto, il Guardastyilli: Souli

llegistrato alla Corte dei conti, addi T2 luglio 1935 - Anno XIII

Ordiniamo

clie 11

presente decreto,

munito

del sigillo

dello

Stato,

sia

inserto

nella raccolta ufficiale delle

leggi

e dei

decreti del

Regno d'Italia,

mandando a

chiunque spetti

di DECRETO MINISTERlALE 15

luglio

1935-X111.

osservarlo e di farlo osserYare. Valutazione delle cartelle di credito fondiario

3,50

per cento, vecchio

tipo,

del Banco di

Napoli.

Dato a

San Rossore, addì

27

giugno 1935

- Anno XIII

VITTORIO

EMANUELE.

1L MINISTRO PER LE FINANZE

31USSOIINI - DI REVEL.

Visto, il Guardasigilli: SOLMI

Registrato alla Corte dei conti, addi 27 luglio 1933 - Anno XIll Atti det Governo, registro 362,

foglio

1M. - 11Ascisi.

I

Visto l'art. 13 del

regolamento, approvato

con il H. decreto 22

aprile

1897, n.

141,

per l'eseruzione dei

provvedimenti

ri-

guardanti

il Banco di

Naipoli

ed il suo credito

fondiario;

Ritenuto che il corso

medio delle

eartelle

fondiarie

3,.50

o,(,,

di vecchio

tipo,

del Ranco di

Napoli,

nel secondo trimestre

1935,

è

risultato

di L.

475,45;

REGIO DECRETO 27

giugno 1935-XIII,

n. 1401.

Erezione in ente morale della Biblioteca

popolare Campi=

longo

di Castrovillari.

N.

1401. R. decreto 27

giugno 1935,

col

quale,

sulla

proposta

del Ministro per l'educazione

nazionale,

viene eretta in ente morale la

Biblioteca popolare Campilongo

di Ca

strovillari, approvandone

il relativo statuto.

,Visto, il Guardasigillt: Soull

Registrato alla Corte dei conti, addi 22 luqtio 1933 - Anno Xill

Deternlina :

Le cartelle di credito fondiario

3,50 g,

di vereLio

tipo,

del

Banco di

Napoli,

durante il 3 trimestre

1935,

e con effetto dal 1°

luglio 1935,

saranno accettate al prezzo di L. 500 in rimborso di

mutui,

sah:o

l'accreditamento,

a favore dei niu-

tratari, degli

interessi

maturati,

sulle eartelle

medesime,

a

tutto il

giorno

anteriore a

quello

del versamento

Il

presente

decreto sarà

pubblicato

nella Ga::stta

Ufft-

ciale del

Itegno,

ed aflisso all'alho di tutti

gli

stabilimenti e

dipendenze

del Unnro di

Napoli.

Roma,

addì 15

luglio

1935 - Anno X11I

REGIO DECRETO 27

giugno 1935-XIll,

n. 1402. Il 31inistro: DI Ih:vet.

Autorizzazione alla

Regia

università di

Bologna

ad accettare

(2914)

una donazione per l'istituzione del premio « Prof.

Angelo

Bon vicam».

N. 1402. H. decreto 27

giugno 1935,

col

quale,

sulla proposta del Ministro

Segretario

di Stato per l'educazione nazio

nale,

la

Itegia

università di

Bologna

viene autorizzata ad accettare la donazione di L. 3000 nominali in titoli del De- bito

pubblico italiano, già disposta

in favore del cessato Istituto

superiore

di medicina veterinaria di

Bologna

dal

prof

Pietro

Gherardini,

per la

istituzione

di un

premio

da intitolarsi al nome del « Prof.

Angelo

Bonvicini » e

da conferirsi

ogni

due anni ad un laureato della Facoltà di

niedicina

veterinaria dell

Università stessa.

Visto, il Guardasiflilli: Mt.

Regis(rgte aur IVe dc¿ conti, add2 22 luflio 1933 - Anno XIll

DECRETO MINISTER1ALE e-1 luglio 1935-XIll.

Restrizioni all'esercizio venatorio in

provincia

di

Bergamo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PEIt LE FORESTE

Visto il testo unico delle

leggi

e decreti per la

protezione

della

selvaggina

e per l'esercizio della

caccia, approvato

con JL decreto

15 gennaio 1931,

n.

117;

Visti i decreti

Ministeriali

14

agosto

1933 e 25

luglio 1931,

coi

quali

venne

disposto

il divieto assoluto di esercizio se-

natorio nella zona

che, partendo dall'angolo

est della ca-

(7)

2-ym-1935 (XIII)

- GAZZETTA UFFIC ALE DEL

REGNO

D'ITALIA -

N.

179

3931

scina

Lega,

in territorio

di

Casirate

d'Adda,

segue la

roggia

Pandina fino alla caseina

Corgnana

edi

qui

il confine sud del comune di

Casirate,

fino a

raggiungere

la strada Casirate-

Rivolta, fino

alla

roggia Moja Lunga; indi,

sempre

lungo la roggia,

fino a

raggiungere

la linea di confine del comune di Cassano d'Adda e di

qui

fino alla strada Casirate-cascina

Lega, raggiungendo

il

punto

di

partenza

;

Sulla proposta

della Commissione

venatoria provinciale di Bergamo

e udita la

Commissione seiintoria centrale;

Decreta:

La

Commissione

venatoria

provinciale

di

Bergamo

resta

autorizzata ad effettuare le battute che riterrà necessarie per

ridurre

il numero delle starne e delle

lepri

nella zona

anzidetta.

Le battute stesse avranno inizio con la normale

apertura

della

caccia,

salva la

facoltà

alla Commissione ve-

natoria di

rimandarle

a epoca

più

adatta e di

stabilirne

tutte le

modalità,

non escluso

l'obbligo

per i

partecipanti

a

versare un contributo non

superiore

a L. 5 a battuta.

Il

presente

decreto sarà

pubblicato

sulla Gazzetta

Ufß-

ciale del

Regno.

Roma,

addì 21

luglio

1935 - Anno XIII

Il

Ministro:

ROSSONI,

(2900)

DECRETO MINISTERIALE 24

luglio

1935-XIII.

Restrizioni

all'esercizio venatorio in

provincia

di Vicenza.

IL MINISTRO PER

L'AGRICOLTURA

E PER LE FORESTE

Visto

l'art.

24 del testo unico delle

leggi

e decreti per la

protezione della selvaggina

e per

l'esercizio

della

caccia,

ap-

provato

con R. decreto 15

gennaio 1931,

n.

117;

Sulla

proposta

della

Commissione venatoria provinciale

di

Vicenza ed udita la

Commissione

senatoria

centrale;

Ritenuta

l'opportunità

di adottare accezionali misure pro- tettive che consentano l'incremento della

selvaggina

stan-

ziale nella

provincia

di

Vicenza;

Decreta:

Fino a tutta

l'annata

renatoria

1935-36,

è vietata la cac-

cia

col fucile nelle

sottoindicate

zone della

provincia

di Vi-

cenza;

P Zona dei Colli

Bcrici,

delimitata da una linea che

parte dall'abitato

di Perarolo in comune di

Arcugnano,

segue la strada per S. Gottardo va a

Bocca d'Asciesa,

da

Bocca

d'Asciesa

la strada che

costeggiando

il Liona passa per

Pede- riva,

case

Motti,

Gazzolo fino a Villa del

Ferro.

Da Villa del Ferro

la

strada che attraversa lo scolo Nicola e va a

Campolungo,

indi la strada che

passando

per case

Ferrone,

Rocca

d'Orno,

va a

Toara,

da Toara la strada che per case

Salgan,

casa Pila e casa Rossa va a

Villaga, quindi

da

Villaga

a Castello e

poi

a Barbarano. Da Barbarano la stra- da della Scudelletta fino at crociechio in

località Osteria, quindi

la strada che

costeggiando

M. Tondo passa

per

case

Albertani,

fino al crocicchio nei

pressi

di località Colom- bara ove segue la strada che

costeggiando

M.

Mottolone,

passa per

frazione

Villa ed

arriva

a

Fimon. Dalla Chiesa

di

Fimon

segue la mulattiera che va al Cimitero di Perarolo ove la linea si chiude.

26 Zona di

Costo2:a,

delimitata da una linea che

parte

da

Nanto,

segue la

strada

montana fino ala

Torretta,

pro- segue per Villabalzana

(via Basilli)

fino a S.

Hocco,

indi scende per Ca'

Bianca,

tino a S.

Tecle, indi

a Costozza teen-

tro)

e

seguendo

la strada comunale passa per

Lumignano,

Ca-

stegnero

fino a Nanto ove la linea si chiude.

3. Zona del Monte

Faldo,

delimitata dauna linea che

parte dalla

strada nuova di circonvallazione di

Arzignano

che pro-

segue

con la strada

provinciale Chiampo,

San Pietro Mussa-

lino, Altissimo,

frazione

Campanella,

passo Santa Caterina

e di

seguito

fino alla diramazione frazione cerealto di Val-

dagno,

frazione Cerealto e

quivi

la strada che conduce alla

Piana (lago

di

Quargnenta)

e

Quargnenta.

Da

Quarguenta la

strada comunale che conduce a

Selva

di Trissino e da

Selva

di Trissino alla frazione S. Benedetto per la strada

principale

da S. Benedetto alla località Salviati

seguendo

a

strada comunale da Salviati a Ponte di

Tezze,

Costo di Arzi- gnano Madonnetta e da Madonnetta ad

Arzignano congiun- gendosi

al

punto

di

partenza

con la strada di circonvalla- zione.

Estensione ettari 4000 circa.

46 Zona del Monte

Noccyno, delimitata

da una linea che

parte

dalla

frazione

S.

Caterina

segue il lato sud-est per.

correndo la strada

comunale

di

S. Caterina

di

Tretto,

passa per contrade

Costinieri-Rossi fino

a Cerbaro. Da Cerharo strada camionabile fino a Casara Vecchia ; da Casara Vecchia mulattiera Brutto

Sogio

fino al Passo

Campedello;

da

qui

la strada mulattiera che

costeggia

M. Giove e conduce a

Priaforà fino a

Priaforà;

da

qui

la mulattiera che discende ai Roccoli dei

Soglie Bagattini, costeggia

la Valle del!a Hal- ta

fino

a frazione Castana di Posina all'incrocio con la Valle dei Brasi.

Da Castana

percorrendo

il lato

nord-ovest,

segue la strada

comunale

fino a

Posina,

e

precisamente

il lato sinistro del torrente

Posina;

da

qui percorrendo

il lato

sud-ovest,

se-

gue, salendo la

mulattiera, passando

per

le

contrade

Cneco, Campanello, Rossi,

Balan ed arrivando sino alla sommità del

colle

di Posina di cui scende la strada comunale deno- minata Monte Alba

attraversando

le contrade

Camparnù, Tezza,

Brusola e

Vallortigara, indi percorrendo

la strada

comunale Santacaterina-Colletto

di Posina scende fino al centro della frazione di Santa Caterina di Tretto ove la linea si chiude.

Estensione ettari 2500 circa.

52 Zona di Monte

Piana, delimitata:

a

nord-est,

strada

provinciale

Malo-Priabona fino alla località

Tezzone;

a

nord-ovest,

strada

comunale

Malo-S. Tomio località Mercante - Isola

Vicentina

;

a sud

orest,

strada comunale Isola Vicentina-Torreselle-

Castelgomberto

;

a

sud-est,

strada comunale

Castelgomberto-provinciale

Priabona fino alla località Tezzone.

La commissione

venatoria provinciale

di Vicenza provve- derà nel modo che riterrà

meglio adatto,

a

portare quanto

sopra a conoscenza

degli

interessati.

Il

presente

decreto verrà

pubblicato

nella Gazzetta

Ufft-

ciale del

Regno.

Roma,

addì 24

luglio

1935 - Anno XIII

Il M¡nistro: RossoNI.

(2901)

Riferimenti

Documenti correlati

❚ Una ricerca nata per chiarire se gli effetti benefici del- le noci sul microbiota siano legate al contenuto di acidi grassi a partire dall’alfalinolenico (Ala), piuttosto che di

❚ Integrazione alimentare nelle varie fasi della vita di una donna è uno dei capitoli centrali della “Review scientifica sull’integrazione alimentare: evidenze dalla ricerca

Così Joann Manson coor- dinatore dello studio Vital sugli omega-3: “Sebbene sia sempre opportuno insistere su un maggior consumo di pe- sce, una dieta sana, maggiore attività fisica

stituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. 1 di

Titolo contributo: Storia degli strumenti musicali Luogo di edizione: Milano. Anno di edizione: 1983 BIBLIOGRAFIA [2

decreto-legge 10 gennaio 1926, n 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 ago- sto 1926 che approva

tuzione în forma italiana dei cognomi delle famiglie dell¾ Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Mia nisteriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio

Titolo contributo: Storia degli strumenti musicali Luogo di edizione: Milano.. Anno di edizione: 1980 BIBLIOGRAFIA [4