Conto corrente conla Posta
GAZZETTA UFFICIAIÆ
PARTE PRIMA DEL REGNO D
'I T A L IA
s,s nasAnno 76° ROMA
-Venerdì, 2 agosto 1935
-ANNo XIII Numero 179
CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.
Irt Tiema, sia presso l'Amministraziorie che a
Anno Sem. Trim.
lunifeilio ed intutto il Regno (Parte IeIII. L. 108 63 45 ACestero PaesidellUnicilepostalel . . . , a 240 140 100 la 1:onia, Pia presso l'Amministrazione clie a
elomicilio ed in tutto il Regno (soloParte I). • 72 45 31.50 All estero (Paesi tiell'Unione postalel . . . . . 160 100 70 Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i ntimeri <lei titoli obbli-
gaziointri sorteggiati per il riniborso, annite L. 45 - Estero L. 100.
Gil abhollantenti lianno. di massima, decorrenan dal 1" gennaio di ogni
a 1, unia ni furoltit <lell'Amministrazione di concedere una <lerorrenza y e >r. Jaarch la sca<lenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite tiel 31 dicembre <Iell'anno in corso.
f.a rinnovaziorie degli abbollamenti deve essere cliiesta aliueno 30 giorni prima della scadenza di quelli in corso.
In com </i Terlamo o<1; altra comunicazione <Ieresempre essere finlicato il
mtmera tielfabbonantento. I fascicoli. everitualinente cliegilitlati.serralinori- sptoliti a titolo gratuito,compatibilmente con1esistenza tielle relative scorte, purelle reclaniati entro il mese sitecessivo a quello della loro imbblicazione.
Gli abbonati hanna iliritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della Gazzetta Ufficiale» (Par- te te it complessivamente) e fissato in fire 1,35 nel Regno, in lire 3 al- I'estero.
Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Li- breria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, presso il negozio di vendita della Libreria stessa al Corso Umberto I, angolo piazza S. Marcello, ovvero presso le locali Librerie Con- cessionarie. In Milano, presso il negozio di vendita della Libreria dello Stato, Galleria Vittorio Emanuele, 3. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1 2640, intestato all'istituto Poligrafico dello Stato.
scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla man- cata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.
Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.
Le richieste di abbonamenti alla e Gazzetta Ufficiale , vanno fatte a
parte; non unitamente, cioé, a richieste per abbonamenti ad altri pe- riodici.
Per il
prezzodegli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le
normeriportate nella
testatadella parte seconda
TELITUNI-DNTut1No: DIItEZIONE E REDAZIONE PIlESSO IL 311NI<TEIIO DI GILtZLt E GIUSTIZIA $ TELIFONI-CENTRRINr
50-107 - 50-033 - 53-914 UFFICIO PUBBLICAZIOXI: DELLI: LEGGI 50-107 - 50-033 - 53.91&
La
"Gazzetta Uflìciale
,, e tuttele altre pubblicazioni ufficiali,
sono invendita al pubblico
pressoi negozi della Libreria dello Stato
inRoma, Corso Umberto I (angolo Piazza S. Marcello)
eVia XX Set-
tembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze
; inMilano, Galleria Vittorio Emanuele
3, e pressole Librerie depositarie di Roma
edi tutti
iCapoluoghi delle provincie del Regno.
SOM AI A R I O
LEGGE 13giugno
1935XIIf,
n. 1396.Conversione in
legge
del II. decretolegge
6maggio
1935=XIII,n.
607,
che ha datoapprovazione,
con effetto dal lamaggio
1935, all'Accordo fral'Italia e la Svizzera,stipulato
in Itoma il 9aprile
LEGGI E DECItETI 1935 eriguardante
la ferrovia del Gottardo. . . .
Pag.
3927LEGGE 11
aprile 1935-XIII,
n. 1392. LEGGE 13giugno lo35-XIII,
n. 1397.la
Š provazipoene
dell'Acordnddedl
5mae
àprra l'ItaliadÎ
Conversione inlegge
del II. decretolegge
18 marzo 1935-XIII, Paa 3926 n. 43., riflettente la concessione di un contributo annuo a fa=ingegnere
e di architetto . . . . . . . . . . . o. vore dell'Enteper la colonizzazione della
Tripolitania
e dellaCirenaica . . . . . . . . . Pag. 3925
LEGGE 13
giugno 193ö-XIll,
n. 1393.Conversione in
legge
del II. decretolegge
26 dicembre 1934 XIII, n. 2173, relativo alla estensione facoltativa alle Colo=nie italiane delle
disposizioni
di cui aiRegi decreti-legge
nu-meri 1942 e 1943, in data 8 dicembre 1934=XIII, concernenti la cessione delle divise e la dichiarazione del possesso dei titoli emessi all'estero e relative sanzioni .
Pag.
3927LEGGE 13
giugno
1935 XIII, n. 1394.Conversione in
legge
del R. decretolegge
14 marzo1935-XIII,n. 545,
riguardante
la costruzione della strada litoranea libica tra il confine tunisino equello egiziano
. . . . . .Pag.
3927REGIO DECRETO-LEGGE 27
giugno 1933-XIIf,
n. 1398.Reclutamentostraordinario di sottotenenti in S.P.E. nel ruolo
specialisti
dell'Arma aeronautica,categoria
automobilisti.Pag.
3028REGIO DECRETO LEGGE 27
giugno
1035-Xill, n. 1399.Esecuzione di opere militari affidate al 31inistero dei lavori
pubblici
. . . . . . . . . . .Fag.
3920REGTO DECRETO LEGGE 27
giugno 1935-XIII,
n. 1400.Estensione ai concorsi ad ufficiale in S.P.E. della facoltå
prevista
dall'art. 3 delR.
decreto 30 dicembre1923,
n. 2960, per i concorsiagli impieghi
civili . . . . . . . . .Pag.
3920 LEGGE 13giugno 1935-XIII,
n. 1395.Conversione in
legge
del lt. decretolegge
11 marzo 1935=XIII,v.
618, riguardante aggiunte
e modificazioni alla tariffaspeciale
REGIODECRI]TO
27giugno
1935-XIII. n. 1401,dei dazi
doganali
daapplicare
nelItegno
alle merci diorigine
Erezione in ente morale della Bibliotecapopolare Campi=
c
proienienza
dalle Colonie italiane . . . . . . .Pag.
3927longo
di Castrovillari . . . . Es. 30303926 2-vm-1935 (XIII)
- GAZZETTA ITFFIf'IALE DEL ITEGNO D'ITALIA - N. 179REGIO
DECItETO 27giugno 1935-XIII,
n. 1402.Autorizzazione alla
Itegia
università diBologna
ad accettareLEGG I E DECRET I
una donazione per l'istituzione del
premio
« Prof.Angelo
Bon=vicmi»... ....
Fag.3930
'LEGGE 11
aprile 1935-XIII,
n. 1392.REG B) DECRETO 27
giugno
1935XIII,
n. 1403.Approvazione
dell'Accordo del 5maggio
1934 fra l'Italiae la
Svizzera,
per l'esercizio nei due Paesi delleprofessioni
diAutorizzazione alla
llegia
università diBologna
ad accettareingegnere
e di architetto.una donazione per l'istituzione della « Fondazione
prof.
CarloIlmery»...Pag.3930
VITTORIO E3IANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER YOLONTÀ DELLA NAZIONE
DECRETO MINISTERIALE 15
luglio
1935-XIII. RE D'ITALIAValutazione delle cartelle di credito fondiario 350 per cento' Il Senato e la Camera dei
deputati hanno approvato;
Vecchio
tipo,
del Banco diNapoli
. . . . . . .Pag.
3930 Noi abbiamosanzionato
epromulghiamo quanto
seguelDECRETO 3lINISTERIALE 24
luglio
1935-XIII. Art. 1.Restrizioni all'esercizio venatorio in
provincia
diBergamo.
Pag.
3930I'iena
ed intera esecuzione ò data all'Accordo dal 5 mag-gio
1934 fra l'Italia e la Svizzera perl'esercizio
nei due. Paesi delle
professioni di ingegnere
e di architetto.DECRETO 3IINISTERIALE 24
lugho
1035-XIII.Restrizioni all'esercizio venatorio in
provincia
di Vicenza.Pag.
3931 Art. 2.DECRETO MINISTERIALE 24
luglio
1935-XIII.Restrizioni all'esercizio venatorio in
provincia
di Ascoli Pi=ceno . .
...Pag.3932
DECRETO XIINISTERIALE 25
luglio
1935-XIII.Itestrizioni
all'esercizio venatorio inprovincia
di Udine.Pag.
3932La
presente legge
entrern in vigore nei modi e termini di cui all'art. 2 dell'Accordo anzidetto.Ordiniamo
che
lapresente,
munitadel sigillo
delloStato,
sia
inserta
nella raccolta ufficiale delleleggi
e dei decreti delllegno d°Italia,
mandando achiunque spetti
di osser.varla e di farla osservare come
legge dello
Stato.Data a
Itoma,
addì 11aprile 1935
- AnnoXIII
DECRETO MINISTERIALE 25
luglio
1935-XIII. VITTORIO EMANUELE.Itestrizioni all'esercizio venatorio in
provincia
di Aosta.Pag.
3032 3ICssoux1 - De D:ccri ni Ya Cisuox.DECRETO 3fINISTERIALE 15
giugno
1935-XIII. Visto, itGuardasigilli:
Soon.Schema di elenco
suppletivo
delle acquepubbliche
della pro=vincia di Brescia . . . . . . .
Pag.
3933DECRETI PREFETTIZI: Acc6rd concernant l'exercice des
professions
. .
d'ingènieur
et d'architecte.Itiduzione di
cognomi
nella forma italiana . . .Pag.
3934Les
soussignés,
dûment autorisés par leursGouverne-
mentsrespectifs,
sont convenus desdispositions suivantes:
PRESENTAZIONE
DIDECRETI=LEGGE
AI
PARLAMENTO
Art. 1.Ministero delle finanze:
Regio decreto-legge
20giugno 1935-XIll,
n. 1205, concernente
provvedimenti riguardanti
la Società ano-nima nazionale «
Cogne
» . . . . . . . ..
Pag.
3034Ministero dei lavori
pubblici: Regio decreto-legge
20giugno
1935
XIII,
n.1259,
concernente l'autorizzazione della spesa di L. 25.000.000 perprovvedere
alla esecuzione dei lavori di com-pletainento
e sistemazione (li stradecostruite dall'Autorità mi- litare durante la guerra e per il pagamento delle indennità diespropriazione
. . . . . . . . . . . .Pag.
3034DISPOSIZIONI E CO.31UNICATI Ministero delle finanze:
Diffida per tramutamento di titolo tiel consolidato 3,50 5 (1906)
Pag.
3934 Diffida per conversione di certificato di ren<lita del consoli-daton ... .
...Pag.3934
Me<1ia dei cambi e dei titoli . . . . . .
. .
Pag.
3935Ministero dette
corporazioni: Seinglimento
d'ufficio di Società cooperative . . . . . . . . . . . . . . .Pag.
3935Les ressortissants
suisses, porteurs
dudiplûme d'ingé-
nieur
(civil
ou deconstruction, mécanicien, électricien)
dé-livré par l'Ecole
Polytechnique
Fédérale à Zurich ou par l'Ecole desIngénieurs
à Lausanne ou dudiplòme d'archi.
tecte
délivré
par l'EcolePolytechnique Fédérale
àZurich, pouvant
prouverqu'ils
ont,apròs
avoir obtenn leur di-plòme,
exercópratiquement
leurprofession pendant
une au-née au
moins,
seront admis en Italie à l'examen d'Etat pour l'habilitation à l'exercice de laprofession d'ingénieur
ou d'architecte aux mômes conditions que les
ressortissants
italiensporteurs
de la « Laurea iningegneria
» ou de la« Laurea in architettura ».
Ils
pourront
exercer laprofession correspondant
à l'exa-men d'Etat
qu'ils
auront subi etobtenir,
aux memes con- ditions que lesnationaux, l'inscription
dans l'« albo » pro- fessionnel A. conditionqu'ils
aientséjourné régulièrement,
sans
interruption, pendant
5 ans en Italie ouqu'ils
aient obtenu de l'Autoritécompétente
unpermis
d'admission niin d'exercer leurprofession.
2-vm--1935 (NITI)
- GAZZETTA UFFICIALE DELREGNO
D'ITALIA - N. 1793927
Art. 2.
Les ressortissants
italiens, porteurs
dudiplôme italien
d'habilitation à
l'exercice
de laprofession d'ingénieur
oud'architecte, jouiront
en Suisse des mêmes droits que les ressortissants suissesporteurs
dudiplòme d'ingénieur
oud'architecte de l'Ecole Fédérale
Polytechnique
à Zurich oude l'Ecole des
ingénieurs
àLausanne,
àcondition qu'ils
soient au bóvétice d'un
permis d'établissement
ou d'un per- mis deséjour régulier,
leur donnant droit à l'exercice de leurprofession.
Le
présent
Accord sera ratifié et les ratifications en se- routéchangées
à Berne aussitôt <piepossible.
Il entreraen ngueur quinze
jours apròs l'écliange
des ratifications etdemeurera
envigueur jusqu'à l'expiration
de trois mois àpartir
de ladate
àlaquelle
l'une ou l'autre des Parties l'auradenoncé.
Fait a
Rome,
en doubleexemplaire,
le 5 mai 1934.Pour l'Italic: Pour la Suisse:
De FAci:Nois WAoxif:Inc
EHASSI ROTH3fDND
I'OGGI RENGGLI
LANINO BROYB
A. MoneLu KAPPELER
BanconAximo
Visto, d'ordine di Sua 3fnestò il lie:
p. Il JIini.«tro per
gli affari
exteri:Susien.
LEGGE 13
giugno 1935-XIII,
n. 1394.Conversione in
legge
del R.decreto=legge
14 marzo1935=XIll,
n.
545, riguardante
la costruzione della strada litoranea libica tra il confine tunisino equello egiziano.
VITTORIO E3IANUELE III
PElt GRAZIA DI DIO E PEI: TOLONTÀ DELLA NAZIONE IIE D'ITALIA
Il Senato e la
Camera
deideputati
hannoapprovato;
Noi abbiamo sanzionato e
promulghiamo quanto segue:
Articolo unico.
Ë convertito in
legge
il II.decreto-legge
14 marzo1935-XIII,
n.
545, riguardante
la costruzione della strada litoranea li- bica tra il coniine tunisino equello egiziano.
Ordiniamo che la
presente,
munita delsigillo
delloStato,
sia inserta nella raccolta ulliciale delle
leggi
e dei decreti delItegno d'Italia,
mandando achiunque spetti
di osser-varla e di farla osservare come
legge
dello Stato.Data a San
llossore,
addì 13giugno
1935 - Anno XIIIVITTOllIO E3IANUELE.
3IUSSOLINI--- DI REVEL.
to, il Guardasigilli: Soiali.
LEGGE 13 giugno
1935-XIII,
n. 1395.Conversione in
legge
del R.decreto=legge
11 marzo1935=Xlll,
n. 618,
riguardante aggiunte
e modificazioni alla tariffaspeciale
dei dazidoganali
daapplicare
nelRegno
alle merci diorigine
e
provenienza
dalle Colonie italiane.VITTORIO EMANUELE III LEGGE 13
giugno 1935-XIII,
n 1393.Conversione in
legge
del R.decreto=legge
26 dicembre1934=XIII,
n.2173,
relativo alla estensione facoltativa alle Colo=nie italiane delle
disposizioni
di cui aiRegi decreti=legge
nu=meri 1942 e
1943,
in data 8 dicembre1934=XIII,
concernenti la cessione delle divise e la dichiarazione del possesso dei titoli emessi all'estero e relative sanzioni.PMit CItAZIA DI DIO E PERYOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA
Il Senato e la
Camera
deideputati
hannoapprovato;
Noi abbiamo sanzionato e
promulghiamo quanto
segue:Articolo unico.
VITTORIO EMANUELE III
PEh CIIAZIA DI DIO E PICII VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA
11 Senato e la Camera dei
deputati
hannoapprovato;
Noi abbiamo sanzionato e
promulghiamo quanto
segue:Articolo unico.
Ë convertito in
legge
il R.decreto-legge
11marzo1935-XIII,
n.
618, riguardante aggiunte
emodificazioni
allatariffa
spe- einle dei dazidoganali
daapplicare
nelRegno
alle mercidi
origine
eprovenienza
dalle Colonie italiane.Ordiniamo che la
presente,
munita delsigillo
dello Stato, sia inserta nella raccoltaufficiale
delleleggi
e dei decreti delRegno d'Italia,
mandando achiunque spetti
di osser-varla e di farla osservare come
legge
dello Stato.Data a San
Ilossore,
addì 13giugno
1935 . Anno XIII E'convertito
inlegge
il R.decreto-legge
2G dicembre1934-XIII,
n.2173,
relativo alla estensione facoltativa alle Colonie italiane delledisposizioni
di cui aiIlegi
decreti-legge
nn. 1942 e1913,
in data 8 dicembre1934-XIII,
con-cernenti la cessione delle divise e la
dichiarazione
del pos-sesso dei titoli emessi all'estero e relative sanzioni.
VITTORIO EMANUELE.
MUSSOLINI --- DI IÌEVEL -- ËOSSONI.
Visto, il Guardasig¡lli: SOLML
LEGGE 13
giugno 1935-XIII,
n. 1396.Ordiniamo che la
presente,
munita delsigillo
delloStato,
conversione inlegge
del R. decretolegge
6maggio
1935=XIII.sia inserta nella raccolta uflleinle delle le-i e dei decreti n.
607,
cheha datoapprovazione,
con effetto dal lomaggio
1935,del Regno d'Italia,
mandando achiunque spetti
di osser 35 egdoafrda l'Ietaliafeerla vaizdzelra stiapulato
inRoma
il 9aprile
varla e di farla osservare come
legge
dello Stato.Data a San
Rossore, add) 13 giugno
1935 - Anno XIII VITTORIOE3IANUELE
IIIPER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA DELLA NAZIONE
VITTORIO
EMANUELE. RE D'ITALIAMcssoux1 -- DI REVEL. 11 Senato e la Camera dei
deputati
1 mmapprovato;
yisto, a cuardasiguu: Son11. Noi
abbiamo
sanzionato epromulghiamo quanfo
segue:.3328 2-vnt-1935 (XIII)
- GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA . N. 379Articolo
unico.É convertito in •legge
il R.decreto-legge
6maggio 1935,
n.
607,
che ha datoapprovazione,
con effetto dal 1• mag-gio 1935,
all'Accordo fra l'Italia e la Svizzerastipulato
in Roma il 9
aprile
1935 eriguardante
la ferrovia del Got- tardo.Ordiniamo che la
presente,
munita delsigillo
delloStato,
sia inserta nella raccolta ufficiale delle
leggi
e deidecreti
del
Regno d'Italia,
mandando achiunque spetti
di osser-varla
e difarla
osservare comelegge
dello Stato.Data a San
Rossore,
addì 13giugno
1935 . Anno XIII.VITTORIO
EMANUELE.MUSSOLINI - DI REVEL - BENNI.
Yisto, il
Guarclasigillf
; SOLMI.LEGGE 13
giugno 1935-XIII,
n. 1397.Conversione in
legge
del R.decreto=legge
18 marzo1935=XIII,
n.
432,
riflettente la concessione di un contributo annuo a fa=xore dell'Ente per .la colonizzazione della
Tripolitania
e della Cirenaica.VITTORIO EMANUELE III
PEI: GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÃ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
11 Senato e la Camera dei
deputati
hannoapprovato;
Noi abbiamo sanzionato e
promulghiamo quanto
segue:Articolo unico.
Ë convertito in
legge
il II.decreto-legge
18marzo1935.XIII,
n.
432,
riflettente la concessione di un contributo annuo a:asore dell'Ente per la
colonizzazione
dellaTripolitania
edella Cirenaica.
Ordiniamo che la
presente,
munita delsigillo
delloStato,
sia inserta nella raccolta ufficiale delle
leggi
o dei decreti delRegno d'Italia,
mandando achiunque spetti
di osser-varla e di farla osservare come
legge
dello Stato.Data a San
Ilossore,
addl 13giugno
1933 - Anno XIIIVITTOIIIO EMANUELE.
ÀÍUSSOLINI - IN IlEVEL.
VWo. 11 Guardasigilli: SotMI.
REGIO
DECRETO-LEGGE
27giugno
1935-XIII, n. 1398.Reclutamento
straordinario disottotenenti in S.P.E. nel ruolospecialisti
dell'Armaaeronautica, categoria
automobilisti.VITTORIO EMANUELE III
PEf: GIL\ZLi DI DIO E PIŒ VOLONTA DELLA NAZIONE
11E D'ITALIA
Vista la
legge
11 marzo1926,
n.307,
e le successive mo-dificazioni:
¥ista la
legge
Ggennaio 1931,
n.DS,
e le successive modi-Grazioni;
Yisto il R.
decreto-legge
28gennaio 1935,
n.314,
che ap- prosa le norme per ilreclutamento
e l'avanzamentodegli
URiciali della
Regia aeronautica;
Yisto l'art.
3,
n.2,
dellalegge
31gennaio 1926,
n.100;
Ititenuta
la necessità el'urgenza
diprovvedere
ad unreclutamento straordinario di ufficiali subalterni automo- bilisti della
Regia aeronautica;
Sentito il
Consiglio
deiMinistri;
Sulla
proposta
delCapo
delGoverno,
PrimoMinistro
So-gretario
diStato,
MinistroSegretario
di Stato per l'aero-nautica,
per la guerra e per lamarina,
di concerto col Mi- nistroSegretario
di Stato per lefinanze;
Abbiamo
decretato
e decretiamo:Art. 1.
Ë data facoltà al Ministro per l'aeronautica di indire
un
reclutamento
straordinario di sottotenenti in serviziopermanente effettivo
nel ruolospecialisti
dell'Arma aero.nautica, categoria automobilisti,
per un numero diposti uguale
aquelli
cherisulteranno complessivamente
vacanti nellacategoria alla
data di emanazione del relativo bando di concorso.Art. 2.
Al concorso
predetto
che sarà effettuato per titoli e peresami, potranno partecipare
esclusivamentegli
iffliciali in- feriori dicomplemento
diqualsiasi
arma o corpo delRegio esercito,
dellaRegia
marina edella Itegia aeronautica,
pro- vio assenso dei3Iinisteri interessati,
che sitrovino,
alla data delpresente decreto,
in servizio nellaRegia
aeronau-tica almeno da sei mesi con funzioni di
automobilisti,
pur- chè abbiano ottenuta l'idoneità nel concorso per la nomina ad ufficiale inservizio permanente
nel ruolo servizi del- l'Armaneronantica,
di cui al lLdecreto-legge
6aprile 1933,
n.
292,
e non abbiano trovatosistemazione
nelpredetto
ruolo per deficienza diposti;
ovvero si trovino in servizio nellallegia aeronantica
comepiloti
o come automobilisti da al-meno tre anni.
Quelli
di detti ollì<iali che rivestano ilgrado
dicapitano
o di tenente dovranno
dichiarare
dinecettare,
eventuaLmente,
la nomina colgrado
di sottotenente.Quelli
che abbianola
carica diaeronavigante
dovranno rinunciare alla carica stessa.Art. 3.
Per essere ammessi al concorso di cui al
precedente
ar-ticolo 1
gli aspiranti
nondovranno
aversuperato,
alla datadi
pubblicazione
delbando,
l'età di 38anni,
ed essere in pos.sesso di tutti
gli
altrirequisiti generali richiesti
dalle vi-genti disposizioni
perl'ammissione
aipubblici concorsi,
non-chè di
quelli speciali
atti a comprovarela capacità profes-
sionale
specifica
perben assolvere
le mansioni di ufficiale automobilista.Al
predetto
limite di età sonoapplicabili
lemaggiora-
zioni di cui
agli
articoli 42 del II. decreto 30 settembre1922;
n.
1200,
Se 10 del II.decreto-legge
13 dicembre1933,
nu.mero 1700.
Art. 4.
Indipendentemente
dal possesso deiregnisiti
ed in qua-Innque
stadio del concorso, il Ministerodell'aeronautica
ha facoltà di escludere dal concorsostesso,
senzaaddurne
imotivi, quegli aspiranti che,
a suogiudizio, ritenesse
di nondover ammettere a far
parte della llegia
aeronautica in qua- lità di ufficiali in serviziopermanente.
Art. 5.
Una
Commissione da nominare dalMinistro
per l'aero·nautica
procederà
all'esame delle domandedegli aspiranti
ammessi al concorso e stabilirà
preliminarmente quali
de-gli aspiranti
stessi siano da ammettersiagli esami,
tenendo2-V1u-10'l.] ŒlII)
- GAZZETTA UFFICIALE DELREGNO
D'ITALLt - N. 1793929
conto dei titoli e documenti
presentati
daiconcorrenti,
delloro
precedenti
di servizio edisciplinari,
nonchè deipareri
e
rapporti
informativi delle autoritàgerarchiche.
Art. G.
Gli esami saranno
scritti,
orali epratici,
e sisvolgeran-
no - secondo le
modalitù
che verrannostabilite
nel Lando di concorso - su materie di enlturagenerale
militare e ditecnica
professionale automobilistica, giusta
iprogranuni
dastabilirsi nel Lando stesso.
Art. 7.
I
candidati
riconosciuti idonei verrannonominati
in ser-vizio
permanente
secondo lagraduatoria
e finoalla
coper-tura dei
posti
messi a concorso, congrado
disottotenente,
e con
anzianità,
nelgrado stesso, corrispondente
alla datadel decreto di nomina.
Gli idonei che risultassero esuberanti ai
posti disponi-
hili saranno esclusi
dalla nomina,
e nessun titolopotranno
vantare
alla
nominastessa,
salvo che tragli
idonei da no-nunare non n siano dei
rinunciatari.
sula
contabilità generale
delloStato,
ed ilrelativo regola-
niento
approvato
con R. decreto 22Inaggio 1024,
n.827;
Visto il R. decreto 1° novembre
3028,
n.2653,
che dettadisposizioni
perl'applicazione
del citato II. decreto 23 feb- braio 1926. n. 122:Visto il R. decreto 18
niaggio 1931,
n. SAI,
relativo al concentramento dei servizi di ediliziastatale
nel 31inistere dei lavoripubblici:
Ritenuta Fopportunità
di estendere ledisposizioni
del re-golamento per
i lavori del Geniomilitare, alle
opere di in- dole militareesegnite
a cura del 3linistero dei lavoripub-
blici in vista
della
lorospeciale
destinazione e deipartico-
lari fini cui sono
dirette;
Ritenuta
lanecessità
el'urgenza
di taleprovvedimento
dato il
.complesso di
opere in corso e daprogettare;
Sentito 11
Consiglio
deiMinistri;
Sulla
proposta
del Nostro 31inistroSegretario
diStato
per i lavori
pubblici,
di concerto col Primo 3IinistroSegre-
ratio di
Stato,
31inistroSegretario
di Rtato per la guerrae col 3Iinistro
Segretario
di Stato per lelìnanze;
Abbiamo decretato e
decretiamo:
Art. L
Art. 8. Il Ministro per i lavori
pubblici
nellaesecuzione
dei la.vori,
interessanti le Amministrazioni militari ha facoltà di Per i vincitori del concorso,già ammogliati
alladata
delapplicare
le norme dell'art.50.,
letterac),
delregolarato
decreto di nomina a sottotenente in servizio
permanente,
per i lavori del Geniomilitare, approvato
con II. decreta hi noniina stessa sarà effettuata senzal'obbligo
di costitu- 17 marzo1932,
a ricliiesta dei 3Iinisterimilitari competenti.
zione della
dote,
di cui allalegge
11 marzo1926,
n.399,
esuccessive
modificazioni. Art.2.
Il
presente
decreto entra invigore
dalgiorno
della sua Ilpresente
decreto airdrà invigore
dalladata della
suapubidicazione
nella Ga::ettaUfficiale
delRegno
e sarà pre-pubblicazione
sulla GarrettaEfficiale
delIlegno
e sarà pre- sentato al Parlamento per la <onversione inlegge
sentato al Parlamento per la suaconversione
inlegge.
Il 3Iinistro
proponente
èautorizzato
apresentare
il re- II 3linistroproponente
è autorizzato allapresentazione
Luivo
disegno
dilegge.
del relativodisegno
dilegge.
Ordinianio che il
presente decreto,
munito delsigillo
dello Ordiniamo che ilpresente decreto,
munito delsigillo
delloStato, sia
inserto nella
raccolta utliciale delleleggi
e deiStato,
sia insertonella
raccolta ufficiale delleleggi
e deidecreti del
Regno d'Italia,
mandando achiunque spetti
di decreti delRegno d'Italia,
mandando acliinnque spetti
diosservarlo e di farlo osservare. osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San
Rossore,
addì 27giugno
1933 - Anno XIII Dato a SanRossore, addì
27giugno
10'35 - Anno XIIIVITTORIO F3fANUELE- VITTOIIIO E3fANEELE.
ÍUSSOLINI - DI IÌEYEL• ŠlUSSOLINI -- RAZZA -- ÜI IÌEVEL.
Vix, il Griartlasigilli: Souti
Ilegistrato alla C<rrie del enitti ad<li 27 Inglio 1935 - Anno X1Il Visto, il Guardasigiffi: S0LMI.
Atli del Governo, registra 362, foglio 156. -- M.\NCINI. IEUÛjsfrg/n a/IG COTie del enuti adtli 29 Inglio 1935 - Anno XIII Atti del Gorento, registro 362, foUlio 161 - MANCINI.
REGIO DECRETO-LEGGE 27
giugno
1935-X Ill, n. 1399..
. , REGIO DECRETO-LEGGE 2¯'
giugno 1935-XIII,
n. 1400.Esecuzione di opere militari affidate al Mimstero dei lavori
pubblici.
Estensione ai concorsi ad ufficiale in S.P.E. della facoltàprevista
dall'art. 3 del II. decreto 30 dicembre 1923, n.2960,
peri concorsi
agli impieghi
civili.VITTOllIO E3IANCELE III
.PEI: GitAŽIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE YlTTOfiIO E3L\XEELE III
ILE D'ITALIA PEl: ORAZIA DI DIO E PEli VOLONTÀ DELLA NAZIONE
ILE I)'ITALIA Visto l'art.
3,
n.2,
dellalegge
31gennaio 1926,
n.100;
Yisto il
11.
decreto 25 febbraio 1926 n.422,
contenente le nornie per it trasfer allamministrazione dei la- voripubblici
di taluni servizi di competenza det Genio mL litare;Visto il II. decreto 18 novembre
1923,
n. 2440, recanteunose
disposizioni sull'aimministrazione
delpatrimonio
eVisto l'art.
3;
n.2. della legge
31gennaio 1926,
n.100;
liitenuta la necessità assoluta ed
urgente
di estendere ai concorsi al ulticiale in S.P.E. la fatoltàprevista
dall'ar.tú decreto 30 dicembre
1923,
n.20G0,
per l'am- missioneagli impinjifiT
mikSentito il
Consiglio
del3tinistrT;
3930 2-ym-1935 (XIII)
-GAZZETTA
UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA - N. 179Sulla proposta
delCapo
delGoverno,
Primo 31inistro Se- REGIO DECRETO 27giugno 1935-XIII,
n. 1403.gretario
di Stato eMinistro Segretario
diStato
per laAutorizzazione
allaRegia
università diBologna
ad accettareguerra, la marina
el'aeronautica,
di concerto col31inistro
una donazione per l'istituzione della «Fondazioneprof.
Carloper
lefinanze; Emery
».Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1.
2 estesa
ai
concorsi adutileiali
inS.P.E.
la facoltà pre·vista
dall'art.
3 del R.decreto
30 dicembre1923,
n.2960,
per i concorsi ad
impieghi civili.
Art. 2.
Il
presente
decreto havigore
dal 16aprile 1935-XIII,
esarà
presentato
al Parlamento per la conversione inlegge.
Il Ministro
proponente
è autorizzato allapresentazione
delrelativo
disegno
dilegge.
N. 1403. R. decreto 27
giugno 1935,
colquale,
sullaproposta
del 31inistro
Segretario
di Stato per l'educazione nazio-nale, la Regia
università diBologna
viene autorizzata ad accettare la donazionedella
somma di L. 34.300nominali, disposta
in suofavore,
perl'istituzione
di una Fonda- zioneintitolata
al nome delprof.
CarloEmery
ed aventelo scopo di conferire
assegni
per mezzi distudio,
desti-nati a
ricerche
di caratteresperimentale
o sistematico inbiologia
animale eprincipalmente
inzoologia,
da com-piersi
nei laboratoribiologici della
Facoltà di scienzematematiche,
fisiche enaturali dell'Università
stessa.Visto, il Guardastyilli: Souli
llegistrato alla Corte dei conti, addi T2 luglio 1935 - Anno XIII
Ordiniamo
clie 11presente decreto,
munitodel sigillo
delloStato,
siainserto
nella raccolta ufficiale delleleggi
e deidecreti del
Regno d'Italia,
mandando achiunque spetti
di DECRETO MINISTERlALE 15luglio
1935-X111.osservarlo e di farlo osserYare. Valutazione delle cartelle di credito fondiario
3,50
per cento, vecchiotipo,
del Banco diNapoli.
Dato a
San Rossore, addì
27giugno 1935
- Anno XIIIVITTORIO
EMANUELE.
1L MINISTRO PER LE FINANZE31USSOIINI - DI REVEL.
Visto, il Guardasigilli: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addi 27 luglio 1933 - Anno XIll Atti det Governo, registro 362,
foglio
1M. - 11Ascisi.I
Visto l'art. 13 del
regolamento, approvato
con il H. decreto 22aprile
1897, n.141,
per l'eseruzione deiprovvedimenti
ri-guardanti
il Banco diNaipoli
ed il suo creditofondiario;
Ritenuto che il corso
medio delle
eartellefondiarie
3,.50o,(,,
di vecchio
tipo,
del Ranco diNapoli,
nel secondo trimestre1935,
èrisultato
di L.475,45;
REGIO DECRETO 27
giugno 1935-XIII,
n. 1401.Erezione in ente morale della Biblioteca
popolare Campi=
longo
di Castrovillari.N.
1401. R. decreto 27giugno 1935,
colquale,
sullaproposta
del Ministro per l'educazione
nazionale,
viene eretta in ente morale laBiblioteca popolare Campilongo
di Castrovillari, approvandone
il relativo statuto.,Visto, il Guardasigillt: Soull
Registrato alla Corte dei conti, addi 22 luqtio 1933 - Anno Xill
Deternlina :
Le cartelle di credito fondiario
3,50 g,
di vereLiotipo,
delBanco di
Napoli,
durante il 3 trimestre1935,
e con effetto dal 1°luglio 1935,
saranno accettate al prezzo di L. 500 in rimborso dimutui,
sah:ol'accreditamento,
a favore dei niu-tratari, degli
interessimaturati,
sulle eartellemedesime,
atutto il
giorno
anteriore aquello
del versamentoIl
presente
decreto saràpubblicato
nella Ga::sttaUfft-
ciale del
Itegno,
ed aflisso all'alho di tuttigli
stabilimenti edipendenze
del Unnro diNapoli.
Roma,
addì 15luglio
1935 - Anno X11IREGIO DECRETO 27
giugno 1935-XIll,
n. 1402. Il 31inistro: DI Ih:vet.Autorizzazione alla
Regia
università diBologna
ad accettare(2914)
una donazione per l'istituzione del premio « Prof.
Angelo
Bon vicam».N. 1402. H. decreto 27
giugno 1935,
colquale,
sulla proposta del MinistroSegretario
di Stato per l'educazione nazionale,
laItegia
università diBologna
viene autorizzata ad accettare la donazione di L. 3000 nominali in titoli del De- bitopubblico italiano, già disposta
in favore del cessato Istitutosuperiore
di medicina veterinaria diBologna
dalprof
PietroGherardini,
per laistituzione
di unpremio
da intitolarsi al nome del « Prof.Angelo
Bonvicini » eda conferirsi
ogni
due anni ad un laureato della Facoltà diniedicina
veterinaria dellUniversità stessa.
Visto, il Guardasiflilli: Mt.
Regis(rgte aur IVe dc¿ conti, add2 22 luflio 1933 - Anno XIll
DECRETO MINISTER1ALE e-1 luglio 1935-XIll.
Restrizioni all'esercizio venatorio in
provincia
diBergamo.
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PEIt LE FORESTE
Visto il testo unico delle
leggi
e decreti per laprotezione
della
selvaggina
e per l'esercizio dellacaccia, approvato
con JL decreto
15 gennaio 1931,
n.117;
Visti i decreti
Ministeriali
14agosto
1933 e 25luglio 1931,
coi
quali
vennedisposto
il divieto assoluto di esercizio se-natorio nella zona
che, partendo dall'angolo
est della ca-2-ym-1935 (XIII)
- GAZZETTA UFFIC ALE DELREGNO
D'ITALIA -N.
1793931
scina
Lega,
in territoriodi
Casirated'Adda,
segue laroggia
Pandina fino alla caseina
Corgnana
ediqui
il confine sud del comune diCasirate,
fino araggiungere
la strada Casirate-Rivolta, fino
allaroggia Moja Lunga; indi,
semprelungo la roggia,
fino araggiungere
la linea di confine del comune di Cassano d'Adda e diqui
fino alla strada Casirate-cascinaLega, raggiungendo
ilpunto
dipartenza
;Sulla proposta
della Commissionevenatoria provinciale di Bergamo
e udita laCommissione seiintoria centrale;
Decreta:
La
Commissione
venatoriaprovinciale
diBergamo
restaautorizzata ad effettuare le battute che riterrà necessarie per
ridurre
il numero delle starne e dellelepri
nella zonaanzidetta.
Le battute stesse avranno inizio con la normaleapertura
dellacaccia,
salva lafacoltà
alla Commissione ve-natoria di
rimandarle
a epocapiù
adatta e distabilirne
tutte le
modalità,
non esclusol'obbligo
per ipartecipanti
aversare un contributo non
superiore
a L. 5 a battuta.Il
presente
decreto saràpubblicato
sulla GazzettaUfß-
ciale del
Regno.
Roma,
addì 21luglio
1935 - Anno XIIIIl
Ministro:
ROSSONI,(2900)
DECRETO MINISTERIALE 24
luglio
1935-XIII.Restrizioni
all'esercizio venatorio inprovincia
di Vicenza.IL MINISTRO PER
L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTEVisto
l'art.
24 del testo unico delleleggi
e decreti per laprotezione della selvaggina
e perl'esercizio
dellacaccia,
ap-provato
con R. decreto 15gennaio 1931,
n.117;
Sulla
proposta
dellaCommissione venatoria provinciale
diVicenza ed udita la
Commissione
senatoriacentrale;
Ritenuta
l'opportunità
di adottare accezionali misure pro- tettive che consentano l'incremento dellaselvaggina
stan-ziale nella
provincia
diVicenza;
Decreta:
Fino a tutta
l'annata
renatoria1935-36,
è vietata la cac-cia
col fucile nellesottoindicate
zone dellaprovincia
di Vi-cenza;
P Zona dei Colli
Bcrici,
delimitata da una linea cheparte dall'abitato
di Perarolo in comune diArcugnano,
segue la strada per S. Gottardo va aBocca d'Asciesa,
daBocca
d'Asciesa
la strada checosteggiando
il Liona passa perPede- riva,
caseMotti,
Gazzolo fino a Villa delFerro.
Da Villa del Ferrola
strada che attraversa lo scolo Nicola e va aCampolungo,
indi la strada chepassando
per caseFerrone,
Rocca
d'Orno,
va aToara,
da Toara la strada che per caseSalgan,
casa Pila e casa Rossa va aVillaga, quindi
daVillaga
a Castello epoi
a Barbarano. Da Barbarano la stra- da della Scudelletta fino at crociechio inlocalità Osteria, quindi
la strada checosteggiando
M. Tondo passaper
caseAlbertani,
fino al crocicchio neipressi
di località Colom- bara ove segue la strada checosteggiando
M.Mottolone,
passa per
frazione
Villa edarriva
aFimon. Dalla Chiesa
diFimon
segue la mulattiera che va al Cimitero di Perarolo ove la linea si chiude.26 Zona di
Costo2:a,
delimitata da una linea cheparte
daNanto,
segue lastrada
montana fino alaTorretta,
pro- segue per Villabalzana(via Basilli)
fino a S.Hocco,
indi scende per Ca'Bianca,
tino a S.Tecle, indi
a Costozza teen-tro)
eseguendo
la strada comunale passa perLumignano,
Ca-stegnero
fino a Nanto ove la linea si chiude.3. Zona del Monte
Faldo,
delimitata dauna linea cheparte dalla
strada nuova di circonvallazione diArzignano
che pro-segue
con la stradaprovinciale Chiampo,
San Pietro Mussa-lino, Altissimo,
frazioneCampanella,
passo Santa Caterinae di
seguito
fino alla diramazione frazione cerealto di Val-dagno,
frazione Cerealto equivi
la strada che conduce allaPiana (lago
diQuargnenta)
eQuargnenta.
DaQuarguenta la
strada comunale che conduce aSelva
di Trissino e daSelva
di Trissino alla frazione S. Benedetto per la stradaprincipale
da S. Benedetto alla località Salviatiseguendo
astrada comunale da Salviati a Ponte di
Tezze,
Costo di Arzi- gnano Madonnetta e da Madonnetta adArzignano congiun- gendosi
alpunto
dipartenza
con la strada di circonvalla- zione.Estensione ettari 4000 circa.
46 Zona del Monte
Noccyno, delimitata
da una linea cheparte
dallafrazione
S.Caterina
segue il lato sud-est per.correndo la strada
comunale
diS. Caterina
diTretto,
passa per contradeCostinieri-Rossi fino
a Cerbaro. Da Cerharo strada camionabile fino a Casara Vecchia ; da Casara Vecchia mulattiera BruttoSogio
fino al PassoCampedello;
daqui
la strada mulattiera che
costeggia
M. Giove e conduce aPriaforà fino a
Priaforà;
daqui
la mulattiera che discende ai Roccoli deiSoglie Bagattini, costeggia
la Valle del!a Hal- tafino
a frazione Castana di Posina all'incrocio con la Valle dei Brasi.Da Castana
percorrendo
il latonord-ovest,
segue la stradacomunale
fino aPosina,
eprecisamente
il lato sinistro del torrentePosina;
daqui percorrendo
il latosud-ovest,
se-gue, salendo la
mulattiera, passando
perle
contradeCneco, Campanello, Rossi,
Balan ed arrivando sino alla sommità delcolle
di Posina di cui scende la strada comunale deno- minata Monte Albaattraversando
le contradeCamparnù, Tezza,
Brusola eVallortigara, indi percorrendo
la stradacomunale Santacaterina-Colletto
di Posina scende fino al centro della frazione di Santa Caterina di Tretto ove la linea si chiude.Estensione ettari 2500 circa.
52 Zona di Monte
Piana, delimitata:
a
nord-est,
stradaprovinciale
Malo-Priabona fino alla localitàTezzone;
a
nord-ovest,
stradacomunale
Malo-S. Tomio località Mercante - IsolaVicentina
;a sud
orest,
strada comunale Isola Vicentina-Torreselle-Castelgomberto
;a
sud-est,
strada comunaleCastelgomberto-provinciale
Priabona fino alla località Tezzone.
La commissione
venatoria provinciale
di Vicenza provve- derà nel modo che riterràmeglio adatto,
aportare quanto
sopra a conoscenzadegli
interessati.Il
presente
decreto verràpubblicato
nella GazzettaUfft-
ciale del
Regno.
Roma,
addì 24luglio
1935 - Anno XIIIIl M¡nistro: RossoNI.