• Non ci sono risultati.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento."

Copied!
24
0
0

Testo completo

(1)

Conto corrente con

la Posta

GAZZE TTA UFFICIAIR

PARTE PRIMA DEL REGNO D

'

I T A L IA

s cons

Anno "/6° Ron

-

Lunedi, 10 giugno 1935

-

ANNO XIII Numero 135

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari.I supplementi CONDIZIONI DI ABBONAMENTO. straordinari sono fuori abbonamento.

In Roma, sia presso l'Amministrazione che a

domicilio ed in tutto il Regno (Parte IeII). L.

All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . . . .

In Roma, ela presso l'Amministrazione che a domicilioed in tutto il Regno (solo ParteI). a

All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . , , a

Anno Sem. Trim.

108 63 45

840 140 100

72 45 31.50

180 100 70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbli- gazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 - Estero L. 100.

. Gli abbonamenti hanno, di massima, decorrenza dal 10 gennaio di ogni anno, restando in facoltð dell'Amministrazione di concedere una decorrensa posteriore ptarchè la scadensa dell'abbonamento sia contenuto nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso direclamo o da altra comunicazione deve sempreessere indicato il ntimero delPabbonamento. I fascicoli, eventualmente disguidati.verrannori- spediti atitolo gratuito, compatibilmente conl'esistenza dellerelativescorte, purche reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione.

Il prezzo di vendita di ogni puntata detia «Gazzetta Ufftolate» (Par- to I e II complessivamente) 6 nssato in tire 1,35 nel Regno, in lire 3 al- I'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufnoio Cassa della Li- breria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, presso il negozio di vendita della Libreria stessa al Corso Umberto I, angole piazza 8. Marcello,ðvvero presso le locali LibstrieCon- cessionarie. In Milano, presso il negozio di vendita della Libreria delle Stato, Galleria Vittorio Emanuele, 3. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento deti'importo nel

conto corrente postale 1/2640, intestato alPistituto Poligrattoo dello State, scrivendo nel retro del relativo oortitteato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde ds! ritardi causatidalla man- eata mdioazione, nei certifloati di allibramento, dello scopo del versamente della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali oon indicazione dello scopo deti'invio sul tagliande dei vaglia stessi.

Le riahieste di abbonamenti alla .0azzetta Ufilolales vanno.fatte a

parte; non unitamente, sieh, a richieste per abbonamenti ad altri pe.

riodiol.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le

norme

riportate nella testata della parte seconda

TELEPONI-CENTRALINO: DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DJ GRAZIA E GIUSTIZIA TELEFONI-CENTRAlslNO:

80-10T - 50.033 - 88-014 UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI 80-10T - 50-033 - 53-914

La

"

Gazzetta Ufficiale

,, e

tutte le altre pubblicazioni ufficiali,

sono

in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Rorna, Corso Umberto I (angolo Piazza S. Marcello)

e

Via XX Set-

tembre, nel palazzó del Ministero delle Finanze

;

in Milano, Galleria Vittorio Emanuele

y, e

presso le

Librerie depositarie di Roma

e

di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

gggggggg LEGGE

4

aprile 1935-XIII,

n.

805.

Conversione in

legge

del

R. decreto-legge

18 ottobre

1934,

n.

2216,

che autorizza il Ministero

dell'acronautica

a

corrispon- I.EGGI

E

DECitETI

dereper laun

costruzione contributo

di L.

degli 2.700.000

edißci necessari alla sistemazione ina favore del comune di Orvieto

quella

città del centro di reclutamento della III Zona aerea ter-

1 9 8 «E ritoriale. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pag.

2807

LEGGE

4

aprile 1935-XIII,

n. 801.

Conversione

in

legge

del R.

decreto-legge

27

luglio

1934,

LEGGE

4

aprile 1935-XIII,

n. 806.

n.

1363, riguardante

11 reclutamento del sottotenente maestro di. Conversione in

legge

del 11.

decreto-legge

20

luglio

1934, rettore di Banda della

Regia

aeronautica . . . . .

Pag.

2806 n.

1362,

concernente alcune

agevolazioni

a favore dell'aviazione da turismo . . . . . . . . . . . . . . . .

Pag.

2807

LEGGE

4

aprile 1935-XIII,

n. 802. LEGGE 4

aprile 1935-XIII,

n. 807.

Conversione

in

legge

del R.

decreto=legge

20

lugIlo 1934,

n.

1327, riguardante l'approvazione degli organici

del

personale

Conversione in

legge

del

R. decreto=legge

18 ottobre 1934, militare della

Regia

aeronautica per l'esercizio finanziario 1934.35. n.

2169,

che modinca le norme relative

all'organico

dei

sergenti Pag.

2806 e

sergenti maggiori

ed a

quello

del

primi

avleri e avleri scelta dell'Arma aeronautica e del Genio aeronautico . . .

Pag.

2808

LEGGE

4

aprile 1935-XIII,

n. 803.

Conversione

in

legge,

con

modificazioni,

del R.

decreto-legge

LEGGE 4

aprile 1935-XIII,

n. 808.

19

aprile 1934,

n.

844,

che stabilisce l'ammontare del contributo Conversione in

legge

con modificazione del R.

decreto-legge

annuale del hiinistero dell'aeronautica a favore della Scuola di 20

luglio

1934, n.

1302,

che approva le norme sulle indennità da

perfezionamento

in

ingegneria

aeronautica di Torino.

Pag.

2807

Corrispondere

al

personale

militare e civile della

Regia

aero=

nautica•••...

Pag.2808

LEGGE

4

aprile 1935-XIII,

n. 804• LEGGE 8

aprile

1935-XIII, n. 809.

Conversione

in

legge

del

R. decrofo·1egge

10 dicembre 1934, conversione in

legge

del R.

decreto=legge

10 dicembre 1931,

n.

2121,

che

proroga

a tutto il

1935

alcune

disposizioni

di carat. n. 2051, concernente gli

organici

del

personale

militare della Re.

tere

transitorio riguardanti

il

personale

militare della

Regia

ae-

gia

aeronautica per il

periodo

gennaio=30 giugno

1935.

ronautica . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pag.

2907 Paz. Esos

(2)

2806 30-vI-1935 (XIlI)

- GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALTA - N. 135

LEGGE

8

aprile 1935-IIII,

n. 810.

Conversione

in

legge

del

R. decreto.legge

10 dicembre 1934,

LEOG I EDECRET I

n.

2126, riguardante

la concessione di un

premio

a invore

degli acquirenti

di aeromobili da turismo . , , , , , ,

Pag.

2808

LEGGE 18

aprile 1935-XIII,

n. 811. LEGGE 4

aprile 1935-XIII,

n. 801.

Modifica della

composizione

del

Consiglio

di

amministrazione Conversione

in

legge

del

R. decreto-legge

27

luglio 1934,

dell'Ente «

Esposizione

triennale internazionale delle arti deco, n.

1363, riguardante

11 reclatamento del sottotenente maestro di- rative ed industriali moderne e dell'architettura moderna» di rettore di Banda della

Regia

aeronautica.

Milano . . . . . . . .

Pag.

2800

REGIO DECRETO-LEGGE

o

maggio 1935-IIII,

n. 812. VITTORIO

EMANUELE

III

Modincarioni al testo unico delle

leggi

sul reclutamento del

Iteglo esercito, approvato

con R. decreto 8

settembre

1932, nu. PER GRAZIA DI DIO B PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

mero 1332 . . . . . . . . . . .

Pag.

2809 RE D'ITALIA

REGIO DECRETO

18 marzo

193&XIII,

n.

§13.

Inclusione

dell'abitato

di

Montemaggiërb Belsito

tra

quelli

da consolidare a totile carico

dello

Stato ,. , . ., ,

Pag,

2810

REGIO DEORETO

18

aprilo 1935-XIII,

n. 814.

Anmento della indennità

giornaliera

viveri al militari indi.

geni

del

Regio

corpo

truppe

coloniali dell'Eritrea. .

Pag.

2810

REGIO DECRETO 9

aprile 1935-IIII,

n. 815.

Approvazione

del nuovo testo dello statuto

organico dell'As·

sociazione nazionale del carabiniere

Reale

in

congedo.

Pag.

2811

DECRETO

MINISTERIALE al

maggio le&XIII.

Restrizioni

all'esercizio venatorio in

provincia

di Parma.

Pag.

2811

DEORËTO MINISTERIALE

2

aprile 1935-1111.

Modiacazioni alle«

Condizioni

e

tariffe

a

per

i

trasporti delle

cose sullo Ferrovie

dello

Stato . . . . . . . . .

Pag.

2811

DECRETI PREFETTlŽI:

Riduzione

di

cognomi

nella forma italiana , , ,

Pag.

2811

PRESENTAZIONE DI 0ECitETI•LEGOB AL PARI.A312NTO

Ministero

delle Snanze:

R.

decreto-legge

9

mag.gio 1935,

n.

;15,

concernente

agevola-

zioni tributarie per

l'impianto

e l'esercizio della zona indu- striale di Bolzano. . . . . . . . . . . . . .

Pag.

2813

R.

decreto-legge

9

maggio

1935, n.

114,

recante variazioni in ordine alla

applicazione

della tassa

radiofonica sulle

val- vele termoioniche . . . . . . . . . . . . . .

Pag.

2813

DISPOSIZIONI

E

COMUNICATI

Ministero delle Snanze:

Difuda per smarrimento ricevute titoli del Debito

pubblico.

Pag.

2813 Media dei cambi e dei titoli . . . . . . . .

Pag.

2813 Ministero

dell'agricoltura

e delle foreste: Avviso di rettifica.

Pag.

2813

CONCORSI

Ministero delle finanze: Concorso per il conferimento di banchi

lotto.. . . . ...

Pag.2813

Regia prefettura

di Avellino: Concorso a

posti

di levatrice con-

dotta . . . . . . . . . . . . . . .

Pag.

2828

Regia prefettura

di Forli:

Concorso a 10

posti

di medico eendotto . . . .

Pag.

2528

Concorso a 5

posti

di veterinario condotto . . .

Pag.

Eses Concorso a 4

posti

di levatrice cor.<lotta . . . .

Pag.

2529

Il Senato e la Camera

dei deputati

hanno

approvato;

Noi

abbiamo

sanzionato e

promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

2 convertito

in

legge

il R.

decreto-legge

27

luglio 1934-XII,

n.

1363, riguardante

il

reclutamento,

lo stato

giuridico

ed

il trattamento

economico

del sottotenente maestro

direttore di Banda

della

Regia

aeronautica.

Ordiniamo

che

la presente, munita

del

sigillo dello Stato,

ida inserta

nella raccolta

ufficiale delle leggi

e

dei decreti del Regno d'Italia, mandando

a

chiunque spetti

di osser-

varla

e

di

farla osservare come

legge dello

Stato.

Data

a

Roma, addì

4

aprile 1935

· Anno

XIII

VITTORIO EMANUELE,

ÀIUSSOLIN1 - DI REVEL.

Visto, il

Guardesigtill:

Sot.Mr.

LEGGE 4

aprile 193&-XIII,

n.

802.

Conversione in

legge

del R.

decreto-legge

20

luglio 1934,

n.

1327, riguardante l'approvazione degli organici

del

personale

militare della

Regia geronautica

per

l'esercizio

finanziario 1934=35.

VITTORIO

EllANUELE

III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONS RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei

deputati

hanno

approvato;

Noi abbiamo sanzionato e

promulghiamo quanto

segue:

Articolo unico.

E convertito in

legge

il R.

decreto-legge 20 luglio 1931-XII,

v.

1327, riguardante l'approvazione degli organici

del per-

sonale militare della

Regia

aeronautica per l'esercizio finan- ziario 1934-35.

Ordiniamo che la

presente, munita

del

sigillo

dello

Stato,

sia inserta

nella

raccolta

ufficiale delle leggi

e dei decreti del

Regno d'Italia, mandando

a

chiunque spetti

di osser-

iarla e

di

farla osservare come

legge dello

Stato.

Data

a

Roma, addì

4

aprile

1933 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI -

DI

REVEL.

Täm, il

Guardasigilli:

SOLUT.

(3)

G

(Xllf)

- GAZZETTA Cl FICLiLE DEL

ItEGNO

D'ITALIA · N. 135

28ty)

I

LEGGE

4

aprile

1933

XIII,

n. 803.

. Ordiniamo the la

presente,

monita del

sigillo

dello

Stato,

Conversione in

legge,

con

modificazioni,

del

R. decreto=legge

. sin inserta nella raccolta ufficiale delle

leggi

e dei decreti 19

aprile 1934,

n. 844, che stabilisce l'ammontare del contributo del

Regno d'Italia,

inandando a

chianque spetti

di osser-

annuale del Ministero dell'aeronautica a favore della Scuola di

varla e di farla osservare come

legge

dello

Stato.

perfezionamento

in

ingegneria

aeronautica di Torino.

Data a

Itoma,

addì 4

aprile

1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE

III

PER GRAZIA DI DIO E PG VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

11

Senato e la Camera dei

deputati hanno approvato;

Noi

abbiamo sanzionato e

promulghiamo quanto

segue:

Articolo

unico.

2 convertito

in

legge

il R.

decreto-legge

19

aprile 1934-XII,

n.

&14,

che

stabilisce

l'ammontare del contributo

annuale del Ministero dell'aeronautica

a favore

della Scuola

di

perfe- zionamento in ingegneria aeronautica

di

Torino,

con le se-

guenti modificazioni:

NelPart.

1 alle

parole:

«

alla Regia

scuola

d'ingegneria

»,

sono

sostituite le seguenti:

« al

Regio

istituto

superiore di mgegneria

».

Al 1• comma dell'art. 2 alle

parole:

« cennata

Itegia

scuola

d'ingegneria

», sono sostituite le

seguenti:

«cennato

Regio

istituto superiore

di mgegneria».

Alla

lettera

a) dell'art.

2

alle parole:

«

dell'Istituto di

ingegneria

» sono

sostituite

le

seguenti:

« del

Regio istituto superiore di ingegneria

».

Al 1• comma

dell'art.

3

alle parole:

« la

Regia

scuola

di ingegneria

» sono

sostituite

le

seguenti:

«il

Regio

istituto

superiore

di

ingegneria

».

Ordiniamo

che

la presente, munita

del

sigillo

dello

Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e.dei

decreti

del

Regno d'Italia,

mandando a

chiunque spetti

di osser-

varla

e di farla osservare come

legge delle

Stato.

Data

a

Roma, addi

4

aprile 1935

-

Anno XIII .VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI - DI REVEL - Da VECCHIDI VAL CISMON.

TITTORIO

EMANUELE.

MUSSOLINI-

ÛI

REVEL.

Visto, il

Guardashiillf:

SoutI.

LEGGE 4

aprile 1935-XIII,

n. 805.

Conversione

in

legge

del

R.

decreto

legge

18 ottobre 1934,

n.

2216, che,autorizza

il Ministero dell'aeronautica a

corrispon-

dere uncontributo di L.

1.700

000 a favore del comune di Orvieto per la costruzione

degli

edifici necessari alla sistemazione in

quella

città del centro di reclutamento della III Zona aerea ter- ritoriale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAŽIONÐ

RE

D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei

deputati

hanno

approvato:

Noi abbiamo sanzionato e

promulghiamo quanto

segue:

Articolo unico.

2

convertito in

legge

il R.

decreto-legge

18 ottobre

1934-XII,

n.

2216,

che autorizza il

Ministero

dell'aeronautica

a

corrispondere

un contributo di L. 2.700.000 a favore del

comune di

Orvieto

per la costruzione

degli

edifici necessari alla sistemazione in

quella

città del centro di reclutamento della III Zona aerea territoriale.

Ordiniamo che la

presente, munita

del

sigillo

dello

State,

sia inserta nella raccolta ufficiale delle

leggi

e dei decreti

. del

Regno d'Italia,

mandando a

chiunque spetti

di osser-

I varla e di farla esservare come

legge

dello Stato.

Data

a

Roma,

addì 4

aprile

1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

Visto, il

Guardasigillf:

SOLMI. MUSSOLIÑI - ÛI REVEL.

Visto, ti Guardasigjlli: Sour.

LEGGE &

aprile 1935-XIII,.

n. 804.

Conversione in

legge

del

R.. decreto-legge

10 dicembre 1934,

a.

2121,

che

proroga

a tutto il 1935alcune

disposizioni

di carat· LEGGE 4

aprile 1935-XIII,

n. 806.

tere transitorio

riguardanti

il

personale

militare della

Regia

ae• Conversione in

lägge

del

R. decreto-legge

20

luglio

1934,

renautica•

n. 1362, concernente akune

agevolazioni

a favore dell'aviaziom

--- da turismo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO B PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE VITTORIO

EMANUELE

III

RE D'ITALIA ran onAzlA DI ozo e ren vOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE

D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei

deputati

hanno

approvato

;

Noi abbiamo

sanzionato e

promulghiamo quanto

segue: Il Senato e la Camera dei

deputati

hanno

approvato:

:

Noi

abbiamo sanzionato e

promulghiamo quanto

segue:

Articolo unico.

Articolo unico.

2 convertito

in

legge

il R.

decreto-legge

10 dicembre

1934-XIII,

n.

2121,

che proroga a tutto il 1935 alcune

dispo- 2 convertito

in

legge

il R.

decreto-legge

20

luglio

1934-XII

sizioni

di carattere

transitorio riguardanti

il

personale

mili- n.

1362,

concernente alcune

agevolazioni

a favore

delPavia

tare

della Regia aeronautica.

zione da

turismo.

(4)

98()8 10-vi-1033 (XIII)

- GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA - N. 135

Ordiniamo che la

presente, munita

del

sigillo

dello

Stato,

sia inserta nella raccolta ufficiale delle

leggi

e dei decreti del

Regno d'Italia,

mandando a

chinnque spetti

di osser-

varla e di farla osservare come

legge

dello Stato.

Data a

Roma,

addì 4

aprile

1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MessouxI - Di REVEL.

Voo. il

Gnordrisigilli:

SOLMI.

LEGGE 4

aprile 1935-XIII,

n. 807.

Conversione in

legge

del

II. decreto-legge

18 ottobre

1934,

n. 2169, che modifica le norme relative

all'organico

dei

sergenti

e

sergenti maggiori

ed a

quello

del

primi

avieri e avleri scelti den'Arma aeronautica e del Genio aeronautico.

VITTORIO E3IANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONH

ItE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei

deputati

lianno

approvato;

Noi abbiamo sanzionato e

promulghiamo quanto

segue:

Articolo

unico.

Ë

eonvertito in

legge

il R.

decreto-legge

18 ottobre

1934-XII. n.

1169,

che modifica le norme relative

all'orga-

nico dei

sergenti

e

sergenti maggiori

ed a

quello

dei

primi

avieri e avieri scelti dell'Arma aeronautica e del Genio aero- nautico.

Ordiniamo che la

presente, munita

del

sigillo

dello Stato, sia inserta nella raccolta ufliciale delle

leggi

e dei decreti

<lel

liegno d'Italia,

mandando a

claiunque spetti

di osser-

utria e di farla osservare come

legge

dello Stato.

Data

a

1:oma,

addì 4

aprile

1933 - Anno XIII VITTOltlO

E3IANUISLE.

3Ít SSOLINI -- DI REVEL.

Visto, il Guardanigilli: SoLill.

LEGGE 4

aprile 1935-XIII,

n. 808.

Conversione in

legge

con modificazione del

R. decreto-legge

20

luglio

1934, n.

1302,

che approva le norme sulle indennitå da

corrispondere

al

personale

militare e civile della

Regia

aero.

nautica.

YITTORIO E3fANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONS

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei

deputati

hanno

approvato:

Noi abbiamo sanzionato e

promulgliiamo <pianto

segue:

Articolo unico.

É

convertito in

legge

il R.

decreto-legge

"O

luglio 1934-XII,

n. 1302, clie approva le norme sulle indennità da

corrispon-

dere al

personale

militare e civile della

1:egia aeronautica,

con la

seguente

modificazione:

Nella tabella

III,

alla colonna « servizi per incarichi spe- riali i sostituita ai un. Ge il la

sognente

dizione:

« Collando in solo di aeromobili

nuovi

presso centri spe-

rimentali;

collaudo in solo di aeromobili che hanno subito

grandi riparazioui quando

il collaudo non sia stato

eseguito

da una ditta: compenso

spettante

per

ogni

collaudo

(4)

».

Ordiniamo che la

presente, munga

del

sigillo dello Stato,

sia inserta nella raccolta nificiale delle

leggi

e dei

decreti

del

Regno d'Italia,

mandando a

chiunque spetti

di osser-

sarla e di farla esservare come

legge

dello Stato.

Data

a

Roma, addì

4

aprile

1935 - Anno XIII

VITTORIO

EMANUELE.

MUSSOLINI - DI REVELe Visto, il Guartiraiqilli: SOLML

LEGGE 8

aprile 1935-XIII,

n. 809.

Conversione in

legge

del

R. decreto·legge

10 dicembre

1934,

n.

2051,

concernente

gli organici

del

personale

militare della

Re- gia

aeronautica per il

periodo

gennaio•30 giugno

1935.

VITTORIO

EMANUELE

III

PER ORAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE

D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei

deputati

hanno

approvato;

Noi abbiamo sanzionato e

promulghiamo quanto segue:

Articolo

unico.

E

convertito in

legge

il R.

decreto-legge

10 dicembre

1934-XIII,

n. 2051, concernente

gli organici

del

personale

militare della

Regia

aeronautica per il

periodo

gennaio-

30

giugno

1935.

Ordiniamo che la

presente, munita

del

sigillo

dello

Stato,

sia inserta nella raccolta ufficiale delle

leggi

e dei decreti del

Regno d'Italia, mandando

a

chiunque spetti

di osser-

inrla e di farla osservare come

legge

dello Stato.

Data a

lioma,

addì 8

aprile

1935 - Anno XIII

VITTORIO ElfANUELE.

AlcSSOLINI - DI RFTEL.

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.

LEGGE 8

aprile 1935-XIII,

n. 810.

Conversione in

legge

del

II. decreto·legge

10 dicembre 1934.

n.

2126, riguardante

la concessione di un

premio

a favore

degli acquirenti

di aeromobili da turismo.

VITTORIO E3IANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONW

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei

deputati

hanno

approvato;

Noi abbiamo sanzionatoe

promulghiamo quanto

segue:

Articolo

unico.

Ë

convertito in

legge

il R.

decreto-legge

10

dicembre

1934-XIIf,

n.

2126, riguardante

la concessione di un

premio

a favore

degli arquirenti

di neromobili da turismo.

(5)

10-vi-1935 (XIII)

- GAZZISTTA UFFIC ALE DEL TIEGNO D'ITALTA - N. 135

2809

in

Ordiniamo che la

presente, munita

del

sigillo dello Stato,

i REGIO DEORETO-LEGGE 9

maggio 1935-XIII,

n. 812.

sia inserta nella raccolta

ufficiale

delle

leggi

e dei

decreti

I Modificazioni al testo unico delle

leggi

sul reclutamento del del

Regno d'Italia,

mandando a

chiunque spetti

di osser.

Regio esercito, approvato

con R. decreto 8 settembre

1932,

nu•

varla e di farla esservare come

legge

dello Stato. i mero 1332.

Data a

Roma, addì

8

aprile 1935

- Anno XIII VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

.VITTOItIO EMANUELE.

ItE

D'ITALIA

MUSSOLINI ---•ÜI REVEL.

Visto, il

Guardasigilli:

SOLMI.

LEGGE 18

aprile 1935-XIII,

n. 811.

Afodifica della

composizione

del

Consiglio

di amministrazione dell'Ente «

Esposizione

triennale internazionale delle arti deco·

rative ed industriali moderne e dell'architettura moderna» di Milano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER

VOLONTÀ

DELLA NAZIONS

Visto

il testo unico

delle leggi

sul

reclutamento

del

Regio esercito, approvato

con II. decreto 8 settembre

1932,

n.

1332,

e successive

modificazioni;

Riconosciuta

la necessità

urgente

ed assoluta

di modificare

le norme relative

all'accertamento della ricuperata idoneità

fisica

degli inscritti di

leva e dei

militari

che abbiano otte- .nnto la riforma

dal servizio

militare nonchè

quelle

relative

alle modalità per il

riconoscimento

dei

titoli

a ferma

minore;

Visto l'art.

3,

n.

2,

della

legge

31

gennaio 1926,

n.

100;

Sentito

il

Consiglio

dei

Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Se- gretario

di Statoe

31inistro Segretario

di

Stato per

la guer, ra, di concerto col 31inistro

Segretario

di Stato per le fi<

nanze;

RE

D'ITALIA

Abbiamo decretato e

decretiamo:

Il Senato ela Camera

dei deputati

hanno

approvato;

Noi abbiamo

sanzionato e

promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

L'art. 9 del R.

decreto-legge

25

giugno 1931,

n.

949,

che

istituisce l'Ente autonomo

denominato

«

Esposizione

trien-

nale

internazionale

delle

arti

decorative ed industriali mo- derne e

dell'architettura

» in

Milano,

è

sostituito dal

se-

guente

articolo:

« L'Ente autonomo per

l'Esposizione triennale

internazio·

nale delle arti decorative ed

industriali

moderne e dell'archi- tettura moderna è

amministrato

da un

Consiglio

di ammini-

strazione

composto

di otto

membri,

nominati condecreto del

Capo

del

Goveriio,

Primo

Ministro Segretario

di

Stato,

due

su

proposta del Ministro per l'educazione nazionale,

due su

proposta

del

Ministro

per le

corporazioni,

uno su

proposta

del

Ministro

per

l'interno,

in base a

designazione

del

podestà

di

Milano,

uno su

proposta

del

Segretario del Partito Nazio-

nale

Fascista

in

rappresentanza

del Partito

stesso,

uno in

rappresentanza delPorganizzazione sindacale giuridicamente

riconosciuta

delle belle arti ed uno in

rappresentanza

del-

Forganizzazione giuridicamente

riconosciuta dei

sindacati fascisti degli architetti,

l'uno e l'altro

designati

dalla orga-

nizzazione rispettiva, pel

tramite della

Confederazione

fa-

scista professionisti

ed

artisti.

Il

presidente

sarà

nominato,

fra i membri del

Consiglio,

con decreto del

Capo

del Governo ».

Ordiniamo

che la

presente,

munita del

sigillo

dello

Stato,

sia inserta nella

raccolta

ufficiale delle

leggi

e dei

decreti

del

Regno d'Italia, mandando

a

chiunque spetti

di osser-

varla e di farla osservare come

legge

dello Stato.

Data a

Roma,

addì 18

aprile

1933 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI - ÛI REVEL.

Visto, U

Guardasigillf

: SOL3II.

Art. 1.

L'art. 37 del testo unico

delle leggi

sul

reclutamento del

Itegio esercito, approvato

con R. decreto 8 settembre

1932,

n.

1332,

e

successive modificazioni,

è sostituito dal

seguente:

«

Contro

le

decisioni

dei

Consigli

e delle

Commissioni

mo.

bili di leva è ammesso il ricorso al Ministro per la guerra, esservate le

prescrizioni

del

regolamento,

entro tre

inesi dalla

data delle

decisioni

stesse.

« Il Ministro

potrà

annullare o modificare le dette

deci-

sioni

dopo sentito il giarere

di una

commissione

così com-

posta

:

a) il presidente del Tribunale supremo militare, presi- dente;

b)

un

consigliere

di

Stato;

c)

un

magistrato

di

grado

non

superiore

a

quello di

con.

sigliere

di Corte di

appello

;

d)

due

ufticiali superiori, membri.

« I ricorsi

preaccennati

non

sospendono gli effetti delle de- cisioni impugnate

».

'Art.

2.

Il 2° comma dell'art. 60

del

testo

unico

citato è

dostituito dal seguente

:

« Le

decisioni

di

riforma

sono

revocabili.per.determinärio-

ne del Ministro per la

guerra

entro il termine di due

anni, quando,

in

seguito

a nuova

visita, sia

accertato che le cause che le

motivarono

non

sussistano

o siano cessate.

Dopo tale termine,

le

decisioni

di

riforma, quando

ne siano cessate le cause, sono

revocabili

dietro

esplicita

richiesta dell'interes-

sato,

fino a che

egli

abbia

compiuto

il

trentaduesimo

anno di età. Le

decisioni

di riforma

pronunziate

per corruzioneo gier i reati di

procacciata

o simulata

infermità

sono

annullabili

in

ogni tempo

».

Art. 3.

L'art. SS del testo unico citato è sostituito dal

seguente:

« La riforma

pronunziata

dall autorità militare a

riguardo

dei militari alle armio in

congedo

è resocabile nel termine di due anni e per decisione del Ministro per la

guerra, quando,

in

seguito

a nuova

visita,

si accerti che le cause che la mo- tisarono non

sussistano

o siano cessate. Trascorso detto ter-

(6)

2810 10-vi-lü33 (XIII)

- GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'lTALIA -

N.

mine,

essa è

revocabile,

per decisione del Ministro per la guerra,

quando

siano cessate le cause, dietro

esplicita

richie-

sta

dell'interessato,

fino a che

egli

abbia

compiuto

il trenta-

duesimo anno di età.

« La riforma

pronunzinta

per corrnzione o per i reati di

procacciata

osimulata infermità è revocabile in

ogni tempo

».

Art. 4.

L'art. 94 del testo unico citato è

sostituito

dal

segnente:

« I titoli a ferma

minore,

che possono essere validamente

invocati,

sono i

seguenti:

quelli

che

siissistono perfetti

nel

giorno

fissato per

l'apertura

della leva

alla quale l'inscritto

concorra per ra-

gioni

di età o per

legittimo

rimando oppure ebe si verifichino durante

la

sessione della leva

stessa;

26

quelli

che per

ell'etto

di

modificazioni

di

famiglia

si ve-

rifichino nel

periodo

in cui.il

militare presta servizio

alle

armi

per arruolamento

volontario, purchè

esistenti nel

giorno

fis-

nato per

l'apertura della

leva della sua classe di

nascita

od in

qualunque giorno della

sessione di

leva, previo prosciogli.

mento della

ferma speciale contratta;

quelli che

si

verifichino dopo

la

chiusura

della sessione della leva alla

quale

l'inscritto concorre,

purchè

derisino da

modificazioni sopraggiunte

nella

composizione della famiglia.

Sono modificazioni della

composizione

della

famiglia agli

efetti del

presente articolo:

a)

la morte di alcuno dei membri della

famiglia

o la cir- costanza per la

quale

alcuno dei membri della

famiglia

stessa vengaa trovarsi inuno dei casi

previsti

dai numeri1 e 2 del

precedente

art.

91;

b)

il

passaggio

a seconde nozze

della

madre ;

c)

la

legittimazione

o il

riconoscimento dei figli naturali;

d)

il

collocamento

in

congedo

o in

riforma,

o in

pensione

per ferita o infermità

riportata

a causa di servizio

militare;

e) la nascita di un

fratello

o di una sorella

dell'inscritto limitatamente

ai casi

di

cui ai numeri 1e 2 dell'art. 86e la nascita di un

figlio

nel caso di cui aln. 12 dell'art. 87.

L'assegnazione

a ferma minore è

pronunciata

dal

consiglio

o dalle commissioni mobili di leva sulla

produzione

di docu-

menti autentici ».

Art. 5.

L'art.

95 del testo unico citato è

sostituito

dal

seguente:

« I titolia

ferma

minore possonoessere utilmente compro- Tati sino alla chiusura della sessione della leva alla

quale

l'inscritto

concorre.

I titoli che

sorgano

comunque nell'ultimo trimestre della sessione o

dopo

la chiusura della

sessione

stessa per una

delle modificazioni di famiglia

di cui

all'articolo precedente,

possono

utilmente

essere fatti valere entro il

periodo

di 90

glOrBI ».

Il

presente decreto

entrerà in

vigore

dal

giorno

della r,na

pubblicazione

nella Gaeretta

Ufficiale

del

Regno

e sarà pre- sentato al

Parlamento

per la conversione in

legge.

Il

Ministro g>roponente

è autorizzato alla

presentazione

del relativo dise- gno di

legge.

Ordiniamo che il

presente decreto, munito

del

sigillo

dello

Stato,

sia

inserto

nella raccolta ufficiale delle

leggi

e dei de- creti del

Regno d'Italia,

mandando a

chiunque spetti

di os-

servarlo e di farlo osservare.

Dato a

Roma,

addì 9

maggio

1935 - Anno XIII VITTORIO

E3IANUELE.

MUssoLINI - DI IÌl:VEL.

Visto, il Guardasigilli: Soort.

Registrato alla Cov/r «lr¡ enn/¡. add) 19 ginytna 1935 - Aarto XIll Atti del fioterno, rrypstro afl, /nylio 2. - 3fANaNr.

REGIO DECRETO 18 marzo

1935-XIII,

n. 813.

Inclusione dell'abitato di

Montemaggiore

Helsito tra

quelB

da consolidare a totale carico dello Stato.

YITTORIO

E3IANUELE III

PER GILtZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIOND

RE

D'ITALIA

Visto il decreto

Luogotenenziale

30

giugno 1918,

n.

1019;

Visto il Nostro decreto T

luglio 1925,

n.

1173;

Sentito il

Comitato

tecnico amministrativo del

Provvedi-

rato alle opere

pubbliche

con sede in

Palermo;

Sulla

proposta

del Nostro

3Iinistro Segretario

di Stato per i lavori

pubblici;

Abbiamo

decretato e

decretiamo:

A norma dell'art.

1,

sub

7,

del decreto

Luogotenenziale

30

giugno 1918,

n.

1019,

e dell'art.

5,

6° comma, del Nostro

decreto

7

luglio 1925,

n.

1173,

è

aggiunto,

a tutti

gli effetti

della

legge

9

luglio 1908,

n.

445,

titolo

IV, agli

abitati indi- cati nella tabella D

allegata

alla

legge

stessa

(consolidamento

di frane minaccianti

abitati) quello

di

Montemaggiore

Bel-

sito,

in

provincia

di Palermo.

Ordiniamo

che il

presente decreto, munito del sigillo

dello

Stato, sia

inserto nella raccolta

ufficiale

delle

leggi

e

dei

decreti

del

Regno d'Italia,

mandando a

chiunque spetti

di

osservarlo e di farlo osservare.

Dato a

Roma,

addì 18 marzo 1933 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

RAZZA, Visto, il Guar<fusigilli: SULMI.

Itegistrato alla Corte dei conti, addt 21 maggio 1935 - Anno X111 Alli del Governo, reg¿stro 360, foglio 113. - MANONI.

REGIO

DECRETO 18

aprile 19:WXIII,

n. 814.

Anmento della indennità

giornaliera

viveri ai militari indi-

geni

del

Regio

corpo

truppe

coloniali

dell'Eritrea.

YITTORIO EMANUELE

III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Visto

l'ordinamento per il

Regio

corpo

truppe coloniali

del-

l'Eritres

approvato

con R.

decreto

17

dicembre 1931,

n.

1786,

e successive

modificazioni;

Inteso il

Consiglio superiore coloniale;

Udito il

Consiglio

dei

Ministri;

Sulla proposta

del

Capo

del

Governo, Primo

Ministro Se-

gretario

di

Stato,

Ministro

Segretario

di

Stato

per le

colonie

e per la guerra, di concerto con il Ministro per le

finanze;

Abbiamo decretato e

decretiamo:

Articolo union.

L'indennitA viveri

giornaliera

per i

militari indigeni

del

Regio

corpo di

truppe

coloniali

delFEritrea,

di cui al n. 6

della tabella Bannessa

alPordinamento

militare per

quel

Re-

gio

corpo,

approvato

con R. decreto 17 dicembre 1931. n.

1786,

e successive

moditicazioni.

A tissata in L. 1.00. a decorrere dal 1

aprile

1935 e fino al 31 marzo 1936.

(7)

10-vi-1935 (XITT)

- GAZZETTA FFFICTALE DEL REGNO D'TTALIA - N. 335

2811

Ordiniamo che il

presente decreto,

munito del

sigillo

dello

Stato,

sia

inserto

nella raccolta ufficiale delle

leggi

e

dei

de-

creti

del Regno d'Italia,

mandando a

chiunque spetti

di os-

servarlo e di farlo osservare.

Dato

a

Roma, addl

18

aprile 1935

- Anno XIII

VITTORIO

EMANUELE.

3ÍUSSOLINI - DI REVEL.

Visto,

il

Guardasigilli:

SOLMI.

11egistrato

alla-Corte det conti, addi 25

maggio

1935 - Anno XIll

Atti del Governo,

registro

360,

foglio

133. -- MANCINI.

REGIO DECRETO

o

aprile 1935-XIII,

n. 815.

provazione

del nuovo testo dello statuto

organico dell'As-

socia ne nazionale del carabiniere

Reale

in

congedo.

N.

815.

R.

decreto

9

aprile 1935,

col

quale, sulla proposta

del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario

di

Stato,

viene

a

provato il

nuovo testo dello statuto

organico del- PAssociazione nazionale del carabiniere Reale

in

congedo.

Visto,

il

Guardasigillf

: Son1L

liegistrato

alla Corte det conti, oddi 7 giugno 1935 . Anno XIII

DECRETO MINISTERIALE

31

maggio 1935-XIII.

Restrizioni

all'esercizio venatorio in

provincia

di Parma.

IL

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PEft LE FORESTE

Visto

l'art. 24

del

testo unico

delle leggi

e decreti

per

la

protezione

della

selvaggina

e

per l'esercizio della caccia, ap-

provato

con R. decreto 15

gennaio 1931,

n.

117;

Sulla

proposta della Commissione venatoria provinciale di Parma,

ed udita la

Commissione venatoria centrale;

Ritenuta

l'opportunità

di adottare

eccezionali

misure pro-

tettive

che consentano

l'incremento della selvaggina stûnziale

nella

provincia

di Parma ;

Decreta:

Fino a tutta Palinata venatoria

1985-3ß,

è

vietata

la caccia

e

l'uccellagiolle,

sotto

qualsiasi forma,

nella zonadella pro-

vincia di Parma, delimitata dai seguenti

contini:

a

nord,

ad

est, ed

a

sud,

i torrenti Ceno e

Cenedola;

ad

ovest,

dalla

Cenedola

fino allo

spartiacque

col rio

delle Rovine,

indi lo

spartiacque

del

Ceno,

da

un'ampia

frana che

sarà

inclusa

nella zona di

protezione

e che delimita il con- fine col comune di Bardi.

In Commissione venatoria provinciale di

Parma

provve- derà,

nel modo che riterrà

meglio adatto,

a

portare quanto

sopra a conoscenza

degli interessatL

Il

presente

decreto

verrà pubblicato

13ella

Gazzetta Uffi-

ciale

del

Regno.

Roma,

addì 31

maggio 1935

- Anno XIII

Il

Moristro:

Rossox1.

(2202)

DEGRETO MINISTERIALE e

aprile 1935-XIII.

Modificazioni alle «Condizioni e tariffe» per i

trasporti

delle

cose sulle Ferrovie dello Stato.

IL

3IINISTRO

PER LE

CO31UNICAZIONI

DI CONOVRTO CON

1L

3IINISTRO PER LE FINANZE Visto il

R. decreto 10 settembre

1923,

n.

2Gil;

Sentito il

Consiglio

à

amministrazione delle ferrovie

dello

Stato;

Decreta

:

Alle «

Condizioni

e

tarific

» per i

trasporti delle

cose

sulle

Ferrovie dello Statosono

apportate

le

modificazioni seguenti:

1)

Gli ultimi duecomma del

paragrafo

4

dell'art.

40

delle

«

Condizioni

» sonocosì

sostituiti:

«

Ciascuno

dei

suindicati

termini

decorre dal

momento in cui

è dato l'avviso,

se

questo

è rimesso per espresso o tra- smesso con

fonogranuna

ovvero con

telegramma,

e

negli

altri

casi dal

mezzogiorno

o dalla mezzanotte

immediatamente

suc-

cessivi

alla

consegna od alla

impostazione della

lettera

d'av- viso,

e runane sospeso:

a)

durante i

giorni festivi riconosciuti dallo

Stato

(al- legato

u.

9),

per le

spedizioni

a

piccola velocità;

b)

durante il solo

pomeriggio dei giorni

festivi di cui al

precedente punto a),

per

le spedizioni

a

grande

velocità.

Nessuna

sospensione però

è ammessa per le

spedizioni

a

grande

velocità il cui

termine

di resa

sia calcolato

in base all'orario dei treni (art.

43, paragrafo 3),

nè per

quelle,

pure

a

grande velocità,

di

giornali, feretri,

ceneri

mortuarie,

ad-

dobbi

funebri,

casse

mortuarie,

candele etorce per

funerali, animali,

sieri

curativi, ossigeno,

fiori freschi e

artificiali,

bozzoli

vivi,

seme

bachi, foglie

di

gelso, ghiaccio

e neve ».

2)

Il

paragrafo

3

dell'art.

47

delle

«

Condizioni

» è

eosti-

tuito dal

seguente

:

«

§

3.

Giorni festiri.

-

Agli

effetti

dell'applicazione

delle

tasse

di

sosta non si tien conto dei

giorni festivi

riconosciuti dallo Stato

(allegato

n.

9)

che cadono nel

periodo

di

giacenza

delle

spedizioni

a

piccola

velocità ».

3) La

nota in

parentesi

che

segue l'intestazione dell'al-

legato

n.

9,

è sostituita

dalla seguente:

«

(Valevole agli effetti degli articoli 38, 43,

40 e 47

delle

«

Condizioni »)

».

11 presente

decreto

sarà

trasmesso

alla Corte

dei conti per la

registrazione,

ed entrerà in

vigore

il

quindicesimo giorno dopo quello della

sua

pubblicazione nella

Gazzetta

Ufficiale del Regno.

Roma,

addì 2

aprile

1935 - Anno

XIII

Il

Ministro

per le

comunication-i:

I$ENNI.

Il

Ministro

per le

finanze:

DI REVEL.

(2210)

DECRETI

PREFETTIZI:

,

Riduzione

di

cognomi

nella forma italiana.

N. 11419-3088-20

V.

IL

PREFETTO

DELLA PROVINCIA DI

TRIESTE

Veduto relenco dei

cognomi

da restituire in forma: Ita-

liana, compilato

a sensi del

paragrafo

1 del decreto Mini-

steriale

5

agosto 1926,

11

quale contiene

le istruzioni per la

Riferimenti

Documenti correlati

stituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. 1 di

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta uf ficiale delle leggi e dei decreti dél Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osser-

decreto-legge 10 gennaio 1926, n 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 ago- sto 1926 che approva

tuzione în forma italiana dei cognomi delle famiglie dell¾ Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Mia nisteriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti

5, e dirette al Ministero delle corporazioni, Direzione generale del commercio, Divisione metrica, cui dovranno pervenire entro il termine di 60 giorni dalla data della

lume 518, atti privati, e per cambiamento della ragione sociale della Steyr Werke, come da certificato del 21 gennaio 1937, registrato il 25 maggio 1937 all'ufficio demaniale di

legna del Collio, sarà notificato all'interessata a termini del- Fart. 2 del succitato decreto 31inisteriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai