Conto corrente con
la Posta
GAZZE TTA UFFICIAIR
PARTE PRIMA DEL REGNO D
'I T A L IA
s consAnno "/6° Ron
-Lunedi, 10 giugno 1935
-ANNO XIII Numero 135
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari.I supplementi CONDIZIONI DI ABBONAMENTO. straordinari sono fuori abbonamento.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a
domicilio ed in tutto il Regno (Parte IeII). L.
All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . . . .
In Roma, ela presso l'Amministrazione che a domicilioed in tutto il Regno (solo ParteI). a
All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . , , a
Anno Sem. Trim.
108 63 45
840 140 100
72 45 31.50
180 100 70
Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbli- gazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 - Estero L. 100.
. Gli abbonamenti hanno, di massima, decorrenza dal 10 gennaio di ogni anno, restando in facoltð dell'Amministrazione di concedere una decorrensa posteriore ptarchè la scadensa dell'abbonamento sia contenuto nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.
La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.
In caso direclamo o da altra comunicazione deve sempreessere indicato il ntimero delPabbonamento. I fascicoli, eventualmente disguidati.verrannori- spediti atitolo gratuito, compatibilmente conl'esistenza dellerelativescorte, purche reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione.
Il prezzo di vendita di ogni puntata detia «Gazzetta Ufftolate» (Par- to I e II complessivamente) 6 nssato in tire 1,35 nel Regno, in lire 3 al- I'estero.
Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufnoio Cassa della Li- breria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, presso il negozio di vendita della Libreria stessa al Corso Umberto I, angole piazza 8. Marcello,ðvvero presso le locali LibstrieCon- cessionarie. In Milano, presso il negozio di vendita della Libreria delle Stato, Galleria Vittorio Emanuele, 3. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento deti'importo nel
conto corrente postale 1/2640, intestato alPistituto Poligrattoo dello State, scrivendo nel retro del relativo oortitteato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde ds! ritardi causatidalla man- eata mdioazione, nei certifloati di allibramento, dello scopo del versamente della somma.
Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali oon indicazione dello scopo deti'invio sul tagliande dei vaglia stessi.
Le riahieste di abbonamenti alla .0azzetta Ufilolales vanno.fatte a
parte; non unitamente, sieh, a richieste per abbonamenti ad altri pe.
riodiol.
Per il prezzo degli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le
normeriportate nella testata della parte seconda
TELEPONI-CENTRALINO: DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DJ GRAZIA E GIUSTIZIA TELEFONI-CENTRAlslNO:
80-10T - 50.033 - 88-014 UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI 80-10T - 50-033 - 53-914
La
"Gazzetta Ufficiale
,, etutte le altre pubblicazioni ufficiali,
sonoin vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Rorna, Corso Umberto I (angolo Piazza S. Marcello)
eVia XX Set-
tembre, nel palazzó del Ministero delle Finanze
;in Milano, Galleria Vittorio Emanuele
y, epresso le
Librerie depositarie di Roma
edi tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.
gggggggg LEGGE
4aprile 1935-XIII,
n.805.
Conversione in
legge
delR. decreto-legge
18 ottobre1934,
n.
2216,
che autorizza il Ministerodell'acronautica
acorrispon- I.EGGI
EDECitETI
dereper launcostruzione contributo
di L.degli 2.700.000
edißci necessari alla sistemazione ina favore del comune di Orvietoquella
città del centro di reclutamento della III Zona aerea ter-1 9 8 «E ritoriale. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pag.
2807LEGGE
4aprile 1935-XIII,
n. 801.Conversione
inlegge
del R.decreto-legge
27luglio
1934,LEGGE
4aprile 1935-XIII,
n. 806.n.
1363, riguardante
11 reclutamento del sottotenente maestro di. Conversione inlegge
del 11.decreto-legge
20luglio
1934, rettore di Banda dellaRegia
aeronautica . . . . .Pag.
2806 n.1362,
concernente alcuneagevolazioni
a favore dell'aviazione da turismo . . . . . . . . . . . . . . . .Pag.
2807LEGGE
4aprile 1935-XIII,
n. 802. LEGGE 4aprile 1935-XIII,
n. 807.Conversione
inlegge
del R.decreto=legge
20lugIlo 1934,
n.
1327, riguardante l'approvazione degli organici
delpersonale
Conversione inlegge
delR. decreto=legge
18 ottobre 1934, militare dellaRegia
aeronautica per l'esercizio finanziario 1934.35. n.2169,
che modinca le norme relativeall'organico
deisergenti Pag.
2806 esergenti maggiori
ed aquello
delprimi
avleri e avleri scelta dell'Arma aeronautica e del Genio aeronautico . . .Pag.
2808LEGGE
4aprile 1935-XIII,
n. 803.Conversione
inlegge,
conmodificazioni,
del R.decreto-legge
LEGGE 4aprile 1935-XIII,
n. 808.19
aprile 1934,
n.844,
che stabilisce l'ammontare del contributo Conversione inlegge
con modificazione del R.decreto-legge
annuale del hiinistero dell'aeronautica a favore della Scuola di 20luglio
1934, n.1302,
che approva le norme sulle indennità daperfezionamento
iningegneria
aeronautica di Torino.Pag.
2807Corrispondere
alpersonale
militare e civile dellaRegia
aero=nautica•••...
Pag.2808
LEGGE
4aprile 1935-XIII,
n. 804• LEGGE 8aprile
1935-XIII, n. 809.Conversione
inlegge
delR. decrofo·1egge
10 dicembre 1934, conversione inlegge
del R.decreto=legge
10 dicembre 1931,n.
2121,
cheproroga
a tutto il1935
alcunedisposizioni
di carat. n. 2051, concernente gliorganici
delpersonale
militare della Re.tere
transitorio riguardanti
ilpersonale
militare dellaRegia
ae-gia
aeronautica per ilperiodo
1°gennaio=30 giugno
1935.ronautica . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pag.
2907 Paz. Esos2806 30-vI-1935 (XIlI)
- GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALTA - N. 135LEGGE
8aprile 1935-IIII,
n. 810.Conversione
inlegge
delR. decreto.legge
10 dicembre 1934,LEOG I EDECRET I
n.
2126, riguardante
la concessione di unpremio
a invoredegli acquirenti
di aeromobili da turismo . , , , , , ,Pag.
2808LEGGE 18
aprile 1935-XIII,
n. 811. LEGGE 4aprile 1935-XIII,
n. 801.Modifica della
composizione
delConsiglio
diamministrazione Conversione
inlegge
delR. decreto-legge
27luglio 1934,
dell'Ente «Esposizione
triennale internazionale delle arti deco, n.1363, riguardante
11 reclatamento del sottotenente maestro di- rative ed industriali moderne e dell'architettura moderna» di rettore di Banda dellaRegia
aeronautica.Milano . . . . . . . .
Pag.
2800REGIO DECRETO-LEGGE
omaggio 1935-IIII,
n. 812. VITTORIOEMANUELE
IIIModincarioni al testo unico delle
leggi
sul reclutamento delIteglo esercito, approvato
con R. decreto 8settembre
1932, nu. PER GRAZIA DI DIO B PER VOLONTÀ DELLA NAZIONEmero 1332 . . . . . . . . . . .
Pag.
2809 RE D'ITALIAREGIO DECRETO
18 marzo193&XIII,
n.§13.
Inclusione
dell'abitato
diMontemaggiërb Belsito
traquelli
da consolidare a totile carico
dello
Stato ,. , . ., ,Pag,
2810REGIO DEORETO
18aprilo 1935-XIII,
n. 814.Anmento della indennità
giornaliera
viveri al militari indi.geni
delRegio
corpotruppe
coloniali dell'Eritrea. .Pag.
2810REGIO DECRETO 9
aprile 1935-IIII,
n. 815.Approvazione
del nuovo testo dello statutoorganico dell'As·
sociazione nazionale del carabiniere
Reale
incongedo.
Pag.
2811DECRETO
MINISTERIALE almaggio le&XIII.
Restrizioni
all'esercizio venatorio inprovincia
di Parma.Pag.
2811DEORËTO MINISTERIALE
2aprile 1935-1111.
Modiacazioni alle«
Condizioni
etariffe
aper
itrasporti delle
cose sullo Ferroviedello
Stato . . . . . . . . .Pag.
2811DECRETI PREFETTlŽI:
Riduzione
dicognomi
nella forma italiana , , ,Pag.
2811PRESENTAZIONE DI 0ECitETI•LEGOB AL PARI.A312NTO
Ministero
delle Snanze:R.
decreto-legge
9mag.gio 1935,
n.;15,
concernenteagevola-
zioni tributarie per
l'impianto
e l'esercizio della zona indu- striale di Bolzano. . . . . . . . . . . . . .Pag.
2813R.
decreto-legge
9maggio
1935, n.114,
recante variazioni in ordine allaapplicazione
della tassaradiofonica sulle
val- vele termoioniche . . . . . . . . . . . . . .Pag.
2813DISPOSIZIONI
ECOMUNICATI
Ministero delle Snanze:Difuda per smarrimento ricevute titoli del Debito
pubblico.
Pag.
2813 Media dei cambi e dei titoli . . . . . . . .Pag.
2813 Ministerodell'agricoltura
e delle foreste: Avviso di rettifica.Pag.
2813CONCORSI
Ministero delle finanze: Concorso per il conferimento di banchi
lotto.. . . . ...
Pag.2813
Regia prefettura
di Avellino: Concorso aposti
di levatrice con-dotta . . . . . . . . . . . . . . .
Pag.
2828Regia prefettura
di Forli:Concorso a 10
posti
di medico eendotto . . . .Pag.
2528Concorso a 5
posti
di veterinario condotto . . .Pag.
Eses Concorso a 4posti
di levatrice cor.<lotta . . . .Pag.
2529Il Senato e la Camera
dei deputati
hannoapprovato;
Noi
abbiamo
sanzionato epromulghiamo quanto segue:
Articolo unico.
2 convertito
inlegge
il R.decreto-legge
27luglio 1934-XII,
n.
1363, riguardante
ilreclutamento,
lo statogiuridico
edil trattamento
economico
del sottotenente maestrodirettore di Banda
dellaRegia
aeronautica.Ordiniamo
chela presente, munita
delsigillo dello Stato,
ida inserta
nella raccoltaufficiale delle leggi
edei decreti del Regno d'Italia, mandando
achiunque spetti
di osser-varla
edi
farla osservare comelegge dello
Stato.Data
aRoma, addì
4aprile 1935
· AnnoXIII
VITTORIO EMANUELE,
ÀIUSSOLIN1 - DI REVEL.
Visto, il
Guardesigtill:
Sot.Mr.LEGGE 4
aprile 193&-XIII,
n.802.
Conversione in
legge
del R.decreto-legge
20luglio 1934,
n.
1327, riguardante l'approvazione degli organici
delpersonale
militare della
Regia geronautica
perl'esercizio
finanziario 1934=35.VITTORIO
EllANUELE
IIIPER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONS RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei
deputati
hannoapprovato;
Noi abbiamo sanzionato e
promulghiamo quanto
segue:Articolo unico.
E convertito in
legge
il R.decreto-legge 20 luglio 1931-XII,
v.
1327, riguardante l'approvazione degli organici
del per-sonale militare della
Regia
aeronautica per l'esercizio finan- ziario 1934-35.Ordiniamo che la
presente, munita
delsigillo
delloStato,
sia inserta
nella
raccoltaufficiale delle leggi
e dei decreti delRegno d'Italia, mandando
achiunque spetti
di osser-iarla e
di
farla osservare comelegge dello
Stato.Data
aRoma, addì
4aprile
1933 - Anno XIIIVITTORIO EMANUELE.
MUSSOLINI -
DI
REVEL.Täm, il
Guardasigilli:
SOLUT.G
(Xllf)
- GAZZETTA Cl FICLiLE DELItEGNO
D'ITALIA · N. 13528ty)
I
LEGGE
4aprile
1933XIII,
n. 803.. Ordiniamo the la
presente,
monita delsigillo
delloStato,
Conversione in
legge,
conmodificazioni,
delR. decreto=legge
. sin inserta nella raccolta ufficiale delleleggi
e dei decreti 19aprile 1934,
n. 844, che stabilisce l'ammontare del contributo delRegno d'Italia,
inandando achianque spetti
di osser-annuale del Ministero dell'aeronautica a favore della Scuola di
varla e di farla osservare come
legge
delloStato.
perfezionamento
iningegneria
aeronautica di Torino.Data a
Itoma,
addì 4aprile
1935 - Anno XIIIVITTORIO EMANUELE
IIIPER GRAZIA DI DIO E PG VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
11
Senato e la Camera deideputati hanno approvato;
Noi
abbiamo sanzionato epromulghiamo quanto
segue:Articolo
unico.
2 convertito
inlegge
il R.decreto-legge
19aprile 1934-XII,
n.
&14,
chestabilisce
l'ammontare del contributoannuale del Ministero dell'aeronautica
a favoredella Scuola
diperfe- zionamento in ingegneria aeronautica
diTorino,
con le se-guenti modificazioni:
NelPart.
1 alleparole:
«alla Regia
scuolad'ingegneria
»,sono
sostituite le seguenti:
« alRegio
istitutosuperiore di mgegneria
».Al 1• comma dell'art. 2 alle
parole:
« cennataItegia
scuolad'ingegneria
», sono sostituite leseguenti:
«cennatoRegio
istituto superiore
di mgegneria».Alla
letteraa) dell'art.
2alle parole:
«dell'Istituto di
ingegneria
» sonosostituite
leseguenti:
« delRegio istituto superiore di ingegneria
».Al 1• comma
dell'art.
3alle parole:
« laRegia
scuoladi ingegneria
» sonosostituite
leseguenti:
«ilRegio
istitutosuperiore
diingegneria
».Ordiniamo
chela presente, munita
delsigillo
delloStato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e.dei
decretidel
Regno d'Italia,
mandando achiunque spetti
di osser-varla
e di farla osservare comelegge delle
Stato.Data
aRoma, addi
4aprile 1935
-Anno XIII .VITTORIO EMANUELE.
MUSSOLINI - DI REVEL - Da VECCHIDI VAL CISMON.
TITTORIO
EMANUELE.MUSSOLINI-
ÛI
REVEL.Visto, il
Guardashiillf:
SoutI.LEGGE 4
aprile 1935-XIII,
n. 805.Conversione
inlegge
delR.
decretolegge
18 ottobre 1934,n.
2216, che,autorizza
il Ministero dell'aeronautica acorrispon-
dere uncontributo di L.1.700
000 a favore del comune di Orvieto per la costruzionedegli
edifici necessari alla sistemazione inquella
città del centro di reclutamento della III Zona aerea ter- ritoriale.VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAŽIONÐ
RE
D'ITALIAIl Senato e la Camera dei
deputati
hannoapprovato:
Noi abbiamo sanzionato e
promulghiamo quanto
segue:Articolo unico.
2
convertito inlegge
il R.decreto-legge
18 ottobre1934-XII,
n.2216,
che autorizza ilMinistero
dell'aeronauticaa
corrispondere
un contributo di L. 2.700.000 a favore delcomune di
Orvieto
per la costruzionedegli
edifici necessari alla sistemazione inquella
città del centro di reclutamento della III Zona aerea territoriale.Ordiniamo che la
presente, munita
delsigillo
delloState,
sia inserta nella raccolta ufficiale delleleggi
e dei decreti. del
Regno d'Italia,
mandando achiunque spetti
di osser-I varla e di farla esservare come
legge
dello Stato.Data
aRoma,
addì 4aprile
1935 - Anno XIIIVITTORIO EMANUELE.
Visto, il
Guardasigillf:
SOLMI. MUSSOLIÑI - ÛI REVEL.Visto, ti Guardasigjlli: Sour.
LEGGE &
aprile 1935-XIII,.
n. 804.Conversione in
legge
delR.. decreto-legge
10 dicembre 1934,a.
2121,
cheproroga
a tutto il 1935alcunedisposizioni
di carat· LEGGE 4aprile 1935-XIII,
n. 806.tere transitorio
riguardanti
ilpersonale
militare dellaRegia
ae• Conversione inlägge
delR. decreto-legge
20luglio
1934,renautica•
n. 1362, concernente akuneagevolazioni
a favore dell'aviaziom--- da turismo.
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO B PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE VITTORIO
EMANUELE
IIIRE D'ITALIA ran onAzlA DI ozo e ren vOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE
D'ITALIA
Il Senato e la Camera deideputati
hannoapprovato
;Noi abbiamo
sanzionato epromulghiamo quanto
segue: Il Senato e la Camera deideputati
hannoapprovato:
:Noi
abbiamo sanzionato epromulghiamo quanto
segue:Articolo unico.
Articolo unico.
2 convertito
inlegge
il R.decreto-legge
10 dicembre1934-XIII,
n.2121,
che proroga a tutto il 1935 alcunedispo- 2 convertito
inlegge
il R.decreto-legge
20luglio
1934-XIIsizioni
di caratteretransitorio riguardanti
ilpersonale
mili- n.1362,
concernente alcuneagevolazioni
a favoredelPavia
tare
della Regia aeronautica.
zione daturismo.
98()8 10-vi-1033 (XIII)
- GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA - N. 135Ordiniamo che la
presente, munita
delsigillo
delloStato,
sia inserta nella raccolta ufficiale delle
leggi
e dei decreti delRegno d'Italia,
mandando achinnque spetti
di osser-varla e di farla osservare come
legge
dello Stato.Data a
Roma,
addì 4aprile
1935 - Anno XIIIVITTORIO EMANUELE.
MessouxI - Di REVEL.
Voo. il
Gnordrisigilli:
SOLMI.LEGGE 4
aprile 1935-XIII,
n. 807.Conversione in
legge
delII. decreto-legge
18 ottobre1934,
n. 2169, che modifica le norme relative
all'organico
deisergenti
e
sergenti maggiori
ed aquello
delprimi
avieri e avleri scelti den'Arma aeronautica e del Genio aeronautico.VITTORIO E3IANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONH
ItE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei
deputati
liannoapprovato;
Noi abbiamo sanzionato e
promulghiamo quanto
segue:Articolo
unico.
Ë
eonvertito inlegge
il R.decreto-legge
18 ottobre1934-XII. n.
1169,
che modifica le norme relativeall'orga-
nico dei
sergenti
esergenti maggiori
ed aquello
deiprimi
avieri e avieri scelti dell'Arma aeronautica e del Genio aero- nautico.
Ordiniamo che la
presente, munita
delsigillo
dello Stato, sia inserta nella raccolta ufliciale delleleggi
e dei decreti<lel
liegno d'Italia,
mandando aclaiunque spetti
di osser-utria e di farla osservare come
legge
dello Stato.Data
a1:oma,
addì 4aprile
1933 - Anno XIII VITTOltlOE3IANUISLE.
3Ít SSOLINI -- DI REVEL.
Visto, il Guardanigilli: SoLill.
LEGGE 4
aprile 1935-XIII,
n. 808.Conversione in
legge
con modificazione delR. decreto-legge
20
luglio
1934, n.1302,
che approva le norme sulle indennitå dacorrispondere
alpersonale
militare e civile dellaRegia
aero.nautica.
YITTORIO E3fANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONS
RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei
deputati
hannoapprovato:
Noi abbiamo sanzionato e
promulgliiamo <pianto
segue:Articolo unico.
É
convertito inlegge
il R.decreto-legge
"Oluglio 1934-XII,
n. 1302, clie approva le norme sulle indennità da
corrispon-
dere al
personale
militare e civile della1:egia aeronautica,
con la
seguente
modificazione:Nella tabella
III,
alla colonna « servizi per incarichi spe- riali i sostituita ai un. Ge il lasognente
dizione:« Collando in solo di aeromobili
nuovi
presso centri spe-rimentali;
collaudo in solo di aeromobili che hanno subitograndi riparazioui quando
il collaudo non sia statoeseguito
da una ditta: compenso
spettante
perogni
collaudo(4)
».Ordiniamo che la
presente, munga
delsigillo dello Stato,
sia inserta nella raccolta nificiale delleleggi
e deidecreti
del
Regno d'Italia,
mandando achiunque spetti
di osser-sarla e di farla esservare come
legge
dello Stato.Data
aRoma, addì
4aprile
1935 - Anno XIIIVITTORIO
EMANUELE.
MUSSOLINI - DI REVELe Visto, il Guartiraiqilli: SOLML
LEGGE 8
aprile 1935-XIII,
n. 809.Conversione in
legge
delR. decreto·legge
10 dicembre1934,
n.
2051,
concernentegli organici
delpersonale
militare dellaRe- gia
aeronautica per ilperiodo
1°gennaio•30 giugno
1935.VITTORIO
EMANUELE
IIIPER ORAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE
D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei
deputati
hannoapprovato;
Noi abbiamo sanzionato e
promulghiamo quanto segue:
Articolo
unico.
E
convertito inlegge
il R.decreto-legge
10 dicembre1934-XIII,
n. 2051, concernentegli organici
delpersonale
militare della
Regia
aeronautica per ilperiodo
1°gennaio-
30
giugno
1935.Ordiniamo che la
presente, munita
delsigillo
delloStato,
sia inserta nella raccolta ufficiale delle
leggi
e dei decreti delRegno d'Italia, mandando
achiunque spetti
di osser-inrla e di farla osservare come
legge
dello Stato.Data a
lioma,
addì 8aprile
1935 - Anno XIIIVITTORIO ElfANUELE.
AlcSSOLINI - DI RFTEL.
Visto, il Guardasigilli: SOLMI.
LEGGE 8
aprile 1935-XIII,
n. 810.Conversione in
legge
delII. decreto·legge
10 dicembre 1934.n.
2126, riguardante
la concessione di unpremio
a favoredegli acquirenti
di aeromobili da turismo.VITTORIO E3IANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONW
RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei
deputati
hannoapprovato;
Noi abbiamo sanzionatoe
promulghiamo quanto
segue:Articolo
unico.
Ë
convertito inlegge
il R.decreto-legge
10dicembre
1934-XIIf,
n.2126, riguardante
la concessione di unpremio
a favore
degli arquirenti
di neromobili da turismo.10-vi-1935 (XIII)
- GAZZISTTA UFFIC ALE DEL TIEGNO D'ITALTA - N. 1352809
in
Ordiniamo che la
presente, munita
delsigillo dello Stato,
i REGIO DEORETO-LEGGE 9maggio 1935-XIII,
n. 812.sia inserta nella raccolta
ufficiale
delleleggi
e deidecreti
I Modificazioni al testo unico delleleggi
sul reclutamento del delRegno d'Italia,
mandando achiunque spetti
di osser.Regio esercito, approvato
con R. decreto 8 settembre1932,
nu•varla e di farla esservare come
legge
dello Stato. i mero 1332.Data a
Roma, addì
8aprile 1935
- Anno XIII VITTORIO EMANUELE IIIPER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
.VITTOItIO EMANUELE.
ItED'ITALIA
MUSSOLINI ---•ÜI REVEL.
Visto, il
Guardasigilli:
SOLMI.LEGGE 18
aprile 1935-XIII,
n. 811.Afodifica della
composizione
delConsiglio
di amministrazione dell'Ente «Esposizione
triennale internazionale delle arti deco·rative ed industriali moderne e dell'architettura moderna» di Milano.
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER
VOLONTÀ
DELLA NAZIONSVisto
il testo unicodelle leggi
sulreclutamento
delRegio esercito, approvato
con II. decreto 8 settembre1932,
n.1332,
e successive
modificazioni;
Riconosciuta
la necessitàurgente
ed assolutadi modificare
le norme relativeall'accertamento della ricuperata idoneità
fisica
degli inscritti di
leva e deimilitari
che abbiano otte- .nnto la riformadal servizio
militare nonchèquelle
relativealle modalità per il
riconoscimento
deititoli
a fermaminore;
Visto l'art.
3,
n.2,
dellalegge
31gennaio 1926,
n.100;
Sentito
ilConsiglio
deiMinistri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Se- gretario
di Statoe31inistro Segretario
diStato per
la guer, ra, di concerto col 31inistroSegretario
di Stato per le fi<nanze;
RE
D'ITALIA
Abbiamo decretato edecretiamo:
Il Senato ela Camera
dei deputati
hannoapprovato;
Noi abbiamo
sanzionato epromulghiamo quanto segue:
Articolo unico.
L'art. 9 del R.
decreto-legge
25giugno 1931,
n.949,
cheistituisce l'Ente autonomo
denominato
«Esposizione
trien-nale
internazionale
dellearti
decorative ed industriali mo- derne edell'architettura
» inMilano,
èsostituito dal
se-guente
articolo:« L'Ente autonomo per
l'Esposizione triennale
internazio·nale delle arti decorative ed
industriali
moderne e dell'archi- tettura moderna èamministrato
da unConsiglio
di ammini-strazione
composto
di ottomembri,
nominati condecreto delCapo
delGoveriio,
PrimoMinistro Segretario
diStato,
duesu
proposta del Ministro per l'educazione nazionale,
due suproposta
delMinistro
per lecorporazioni,
uno suproposta
del
Ministro
perl'interno,
in base adesignazione
delpodestà
di
Milano,
uno suproposta
delSegretario del Partito Nazio-
naleFascista
inrappresentanza
del Partitostesso,
uno inrappresentanza delPorganizzazione sindacale giuridicamente
riconosciuta
delle belle arti ed uno inrappresentanza
del-Forganizzazione giuridicamente
riconosciuta deisindacati fascisti degli architetti,
l'uno e l'altrodesignati
dalla orga-nizzazione rispettiva, pel
tramite dellaConfederazione
fa-scista professionisti
edartisti.
Il
presidente
sarànominato,
fra i membri delConsiglio,
con decreto del
Capo
del Governo ».Ordiniamo
che lapresente,
munita delsigillo
delloStato,
sia inserta nella
raccolta
ufficiale delleleggi
e deidecreti
del
Regno d'Italia, mandando
achiunque spetti
di osser-varla e di farla osservare come
legge
dello Stato.Data a
Roma,
addì 18aprile
1933 - Anno XIIIVITTORIO EMANUELE.
MUSSOLINI - ÛI REVEL.
Visto, U
Guardasigillf
: SOL3II.Art. 1.
L'art. 37 del testo unico
delle leggi
sulreclutamento del
Itegio esercito, approvato
con R. decreto 8 settembre1932,
n.
1332,
esuccessive modificazioni,
è sostituito dalseguente:
«
Contro
ledecisioni
deiConsigli
e delleCommissioni
mo.bili di leva è ammesso il ricorso al Ministro per la guerra, esservate le
prescrizioni
delregolamento,
entro treinesi dalla
data delle
decisioni
stesse.« Il Ministro
potrà
annullare o modificare le dettedeci-
sionidopo sentito il giarere
di unacommissione
così com-posta
:a) il presidente del Tribunale supremo militare, presi- dente;
b)
unconsigliere
diStato;
c)
unmagistrato
digrado
nonsuperiore
aquello di
con.sigliere
di Corte diappello
;d)
dueufticiali superiori, membri.
« I ricorsi
preaccennati
nonsospendono gli effetti delle de- cisioni impugnate
».'Art.
2.Il 2° comma dell'art. 60
del
testounico
citato èdostituito dal seguente
:« Le
decisioni
diriforma
sonorevocabili.per.determinärio-
ne del Ministro per la
guerra
entro il termine di dueanni, quando,
inseguito
a nuovavisita, sia
accertato che le cause che lemotivarono
nonsussistano
o siano cessate.Dopo tale termine,
ledecisioni
diriforma, quando
ne siano cessate le cause, sonorevocabili
dietroesplicita
richiesta dell'interes-sato,
fino a cheegli
abbiacompiuto
iltrentaduesimo
anno di età. Ledecisioni
di riformapronunziate
per corruzioneo gier i reati diprocacciata
o simulatainfermità
sonoannullabili
inogni tempo
».Art. 3.
L'art. SS del testo unico citato è sostituito dal
seguente:
« La riforma
pronunziata
dall autorità militare ariguardo
dei militari alle armio in
congedo
è resocabile nel termine di due anni e per decisione del Ministro per laguerra, quando,
in
seguito
a nuovavisita,
si accerti che le cause che la mo- tisarono nonsussistano
o siano cessate. Trascorso detto ter-2810 10-vi-lü33 (XIII)
- GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'lTALIA -N.
1¾mine,
essa èrevocabile,
per decisione del Ministro per la guerra,quando
siano cessate le cause, dietroesplicita
richie-sta
dell'interessato,
fino a cheegli
abbiacompiuto
il trenta-duesimo anno di età.
« La riforma
pronunzinta
per corrnzione o per i reati diprocacciata
osimulata infermità è revocabile inogni tempo
».Art. 4.
L'art. 94 del testo unico citato è
sostituito
dalsegnente:
« I titoli a ferma
minore,
che possono essere validamenteinvocati,
sono iseguenti:
1°
quelli
chesiissistono perfetti
nelgiorno
fissato perl'apertura
della levaalla quale l'inscritto
concorra per ra-gioni
di età o perlegittimo
rimando oppure ebe si verifichino durantela
sessione della levastessa;
26
quelli
che perell'etto
dimodificazioni
difamiglia
si ve-rifichino nel
periodo
in cui.ilmilitare presta servizio
allearmi
per arruolamentovolontario, purchè
esistenti nelgiorno
fis-nato per
l'apertura della
leva della sua classe dinascita
od inqualunque giorno della
sessione dileva, previo prosciogli.
mento della
ferma speciale contratta;
3°
quelli che
siverifichino dopo
lachiusura
della sessione della leva allaquale
l'inscritto concorre,purchè
derisino damodificazioni sopraggiunte
nellacomposizione della famiglia.
Sono modificazioni della
composizione
dellafamiglia agli
efetti del
presente articolo:
a)
la morte di alcuno dei membri dellafamiglia
o la cir- costanza per laquale
alcuno dei membri dellafamiglia
stessa vengaa trovarsi inuno dei casiprevisti
dai numeri1 e 2 delprecedente
art.91;
b)
ilpassaggio
a seconde nozzedella
madre ;c)
lalegittimazione
o ilriconoscimento dei figli naturali;
d)
ilcollocamento
incongedo
o inriforma,
o inpensione
per ferita o infermità
riportata
a causa di serviziomilitare;
e) la nascita di un
fratello
o di una sorelladell'inscritto limitatamente
ai casidi
cui ai numeri 1e 2 dell'art. 86e la nascita di unfiglio
nel caso di cui aln. 12 dell'art. 87.L'assegnazione
a ferma minore èpronunciata
dalconsiglio
o dalle commissioni mobili di leva sulla
produzione
di docu-menti autentici ».
Art. 5.
L'art.
95 del testo unico citato èsostituito
dalseguente:
« I titolia
ferma
minore possonoessere utilmente compro- Tati sino alla chiusura della sessione della leva allaquale
l'inscritto
concorre.I titoli che
sorgano
comunque nell'ultimo trimestre della sessione odopo
la chiusura dellasessione
stessa per unadelle modificazioni di famiglia
di cuiall'articolo precedente,
possono
utilmente
essere fatti valere entro ilperiodo
di 90glOrBI ».
Il
presente decreto
entrerà invigore
dalgiorno
della r,napubblicazione
nella GaerettaUfficiale
delRegno
e sarà pre- sentato alParlamento
per la conversione inlegge.
IlMinistro g>roponente
è autorizzato allapresentazione
del relativo dise- gno dilegge.
Ordiniamo che il
presente decreto, munito
delsigillo
delloStato,
siainserto
nella raccolta ufficiale delleleggi
e dei de- creti delRegno d'Italia,
mandando achiunque spetti
di os-servarlo e di farlo osservare.
Dato a
Roma,
addì 9maggio
1935 - Anno XIII VITTORIOE3IANUELE.
MUssoLINI - DI IÌl:VEL.
Visto, il Guardasigilli: Soort.
Registrato alla Cov/r «lr¡ enn/¡. add) 19 ginytna 1935 - Aarto XIll Atti del fioterno, rrypstro afl, /nylio 2. - 3fANaNr.
REGIO DECRETO 18 marzo
1935-XIII,
n. 813.Inclusione dell'abitato di
Montemaggiore
Helsito traquelB
da consolidare a totale carico dello Stato.
YITTORIO
E3IANUELE IIIPER GILtZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIOND
RE
D'ITALIA
Visto il decreto
Luogotenenziale
30giugno 1918,
n.1019;
Visto il Nostro decreto T
luglio 1925,
n.1173;
Sentito il
Comitato
tecnico amministrativo delProvvedi-
rato alle operepubbliche
con sede inPalermo;
Sulla
proposta
del Nostro3Iinistro Segretario
di Stato per i lavoripubblici;
Abbiamo
decretato edecretiamo:
A norma dell'art.
1,
sub7,
del decretoLuogotenenziale
30
giugno 1918,
n.1019,
e dell'art.5,
6° comma, del Nostrodecreto
7luglio 1925,
n.1173,
èaggiunto,
a tuttigli effetti
della
legge
9luglio 1908,
n.445,
titoloIV, agli
abitati indi- cati nella tabella Dallegata
allalegge
stessa(consolidamento
di frane minaccianti
abitati) quello
diMontemaggiore
Bel-sito,
inprovincia
di Palermo.Ordiniamo
che ilpresente decreto, munito del sigillo
delloStato, sia
inserto nella raccoltaufficiale
delleleggi
edei
decreti
delRegno d'Italia,
mandando achiunque spetti
diosservarlo e di farlo osservare.
Dato a
Roma,
addì 18 marzo 1933 - Anno XIIIVITTORIO EMANUELE.
RAZZA, Visto, il Guar<fusigilli: SULMI.
Itegistrato alla Corte dei conti, addt 21 maggio 1935 - Anno X111 Alli del Governo, reg¿stro 360, foglio 113. - MANONI.
REGIO
DECRETO 18aprile 19:WXIII,
n. 814.Anmento della indennità
giornaliera
viveri ai militari indi-geni
delRegio
corpotruppe
colonialidell'Eritrea.
YITTORIO EMANUELE
III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA
Visto
l'ordinamento per ilRegio
corpotruppe coloniali
del-l'Eritres
approvato
con R.decreto
17dicembre 1931,
n.1786,
e successive
modificazioni;
Inteso il
Consiglio superiore coloniale;
Udito il
Consiglio
deiMinistri;
Sulla proposta
delCapo
delGoverno, Primo
Ministro Se-gretario
diStato,
MinistroSegretario
diStato
per lecolonie
e per la guerra, di concerto con il Ministro per le
finanze;
Abbiamo decretato e
decretiamo:
Articolo union.
L'indennitA viveri
giornaliera
per imilitari indigeni
delRegio
corpo ditruppe
colonialidelFEritrea,
di cui al n. 6della tabella Bannessa
alPordinamento
militare perquel
Re-gio
corpo,approvato
con R. decreto 17 dicembre 1931. n.1786,
e successive
moditicazioni.
A tissata in L. 1.00. a decorrere dal 1aprile
1935 e fino al 31 marzo 1936.10-vi-1935 (XITT)
- GAZZETTA FFFICTALE DEL REGNO D'TTALIA - N. 3352811
Ordiniamo che il
presente decreto,
munito delsigillo
delloStato,
siainserto
nella raccolta ufficiale delleleggi
edei
de-creti
del Regno d'Italia,
mandando achiunque spetti
di os-servarlo e di farlo osservare.
Dato
aRoma, addl
18aprile 1935
- Anno XIIIVITTORIO
EMANUELE.3ÍUSSOLINI - DI REVEL.
Visto,
ilGuardasigilli:
SOLMI.11egistrato
alla-Corte det conti, addi 25maggio
1935 - Anno XIllAtti del Governo,
registro
360,foglio
133. -- MANCINI.REGIO DECRETO
oaprile 1935-XIII,
n. 815.provazione
del nuovo testo dello statutoorganico dell'As-
socia ne nazionale del carabiniereReale
incongedo.
N.
815.
R.decreto
9aprile 1935,
colquale, sulla proposta
del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario
diStato,
viene
aprovato il
nuovo testo dello statutoorganico del- PAssociazione nazionale del carabiniere Reale
incongedo.
Visto,
ilGuardasigillf
: Son1Lliegistrato
alla Corte det conti, oddi 7 giugno 1935 . Anno XIIIDECRETO MINISTERIALE
31maggio 1935-XIII.
Restrizioni
all'esercizio venatorio inprovincia
di Parma.IL
MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PEft LE FORESTE
Visto
l'art. 24del
testo unicodelle leggi
e decretiper
laprotezione
dellaselvaggina
eper l'esercizio della caccia, ap-
provato
con R. decreto 15gennaio 1931,
n.117;
Sulla
proposta della Commissione venatoria provinciale di Parma,
ed udita laCommissione venatoria centrale;
Ritenuta
l'opportunità
di adottareeccezionali
misure pro-tettive
che consentanol'incremento della selvaggina stûnziale
nella
provincia
di Parma ;Decreta:
Fino a tutta Palinata venatoria
1985-3ß,
èvietata
la cacciae
l'uccellagiolle,
sottoqualsiasi forma,
nella zonadella pro-vincia di Parma, delimitata dai seguenti
contini:a
nord,
adest, ed
asud,
i torrenti Ceno eCenedola;
ad
ovest,
dallaCenedola
fino allospartiacque
col riodelle Rovine,
indi lospartiacque
delCeno,
daun'ampia
frana chesarà
inclusa
nella zona diprotezione
e che delimita il con- fine col comune di Bardi.In Commissione venatoria provinciale di
Parmaprovve- derà,
nel modo che riterràmeglio adatto,
aportare quanto
sopra a conoscenza
degli interessatL
Il
presente
decretoverrà pubblicato
13ellaGazzetta Uffi-
ciale
delRegno.
Roma,
addì 31maggio 1935
- Anno XIIIIl
Moristro:
Rossox1.(2202)
DEGRETO MINISTERIALE e
aprile 1935-XIII.
Modificazioni alle «Condizioni e tariffe» per i
trasporti
dellecose sulle Ferrovie dello Stato.
IL
3IINISTRO
PER LECO31UNICAZIONI
DI CONOVRTO CON
1L
3IINISTRO PER LE FINANZE Visto il
R. decreto 10 settembre1923,
n.2Gil;
Sentito il
Consiglio
àamministrazione delle ferrovie
delloStato;
Decreta
:Alle «
Condizioni
etarific
» per itrasporti delle
cosesulle
Ferrovie dello Statosono
apportate
lemodificazioni seguenti:
1)
Gli ultimi duecomma delparagrafo
4dell'art.
40delle
«
Condizioni
» sonocosìsostituiti:
«
Ciascuno
deisuindicati
terminidecorre dal
momento in cuiè dato l'avviso,
sequesto
è rimesso per espresso o tra- smesso confonogranuna
ovvero contelegramma,
enegli
altricasi dal
mezzogiorno
o dalla mezzanotteimmediatamente
suc-cessivi
alla
consegna od allaimpostazione della
letterad'av- viso,
e runane sospeso:a)
durante igiorni festivi riconosciuti dallo
Stato(al- legato
u.9),
per lespedizioni
apiccola velocità;
b)
durante il solopomeriggio dei giorni
festivi di cui alprecedente punto a),
perle spedizioni
agrande
velocità.Nessuna
sospensione però
è ammessa per lespedizioni
agrande
velocità il cuitermine
di resasia calcolato
in base all'orario dei treni (art.43, paragrafo 3),
nè perquelle,
purea
grande velocità,
digiornali, feretri,
cenerimortuarie,
ad-dobbi
funebri,
cassemortuarie,
candele etorce perfunerali, animali,
siericurativi, ossigeno,
fiori freschi eartificiali,
bozzoli
vivi,
semebachi, foglie
digelso, ghiaccio
e neve ».2)
Ilparagrafo
3dell'art.
47delle
«Condizioni
» èeosti-
tuito dalseguente
:«
§
3.Giorni festiri.
-Agli
effettidell'applicazione
delletasse
di
sosta non si tien conto deigiorni festivi
riconosciuti dallo Stato(allegato
n.9)
che cadono nelperiodo
digiacenza
delle
spedizioni
apiccola
velocità ».3) La
nota inparentesi
chesegue l'intestazione dell'al-
legato
n.9,
è sostituitadalla seguente:
«
(Valevole agli effetti degli articoli 38, 43,
40 e 47delle
«
Condizioni »)
».11 presente
decretosarà
trasmessoalla Corte
dei conti per laregistrazione,
ed entrerà invigore
ilquindicesimo giorno dopo quello della
suapubblicazione nella
GazzettaUfficiale del Regno.
Roma,
addì 2aprile
1935 - AnnoXIII
Il
Ministro
per lecomunication-i:
I$ENNI.
Il
Ministro
per lefinanze:
DI REVEL.
(2210)
DECRETI
PREFETTIZI:
,Riduzione
dicognomi
nella forma italiana.N. 11419-3088-20
V.IL
PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI
TRIESTE
Veduto relenco dei