GAZZETTA UF
PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA
Si PUBBLICA TUTTI I GIORNI IVIENO I WESTIVI
Anno 14* Roma
-Lunedi, 10 luglio 1983
-ANNO XI Numero 158
CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.
In Roma sia presso l'Amministrazione che a
domi ilo ed intutto 11 Regno (Parte IeII). L, 108 63 45 All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . . . a 240 140 100 In Roma, sia presso l'Amministrazione che a
domiellio ed intutto 11 Regno (solo ParteI). I TR 66 81.50 Iliestero (Paesi dell'Unione postale) . . . , e 160 100 TO Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri det titoli obbli-
gazionari sorteggiatiper il rimborso, annueL. 45 - Estero L. 100.
Gli ãbbonamenti hanno, di massima, decorrensa dal 10 gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrasione di concedere una decorrensa posterford purche la scadenso don'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dfoembre dell'anno in corso.
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guelli
in corso.Incasodi reclamoode altra comunicazione deve sempreessere indicato il numero delfabbonamento. I fascicoli, eventualmente disguidati,verrannori- -apeditia titolo gratuito, compatibilmentecon l'esistenza delle relative scorte, paroha reclamati entro 11 mese succesalvo a quello della loro pubblicazione.
Gli abbonati hanno diritto anche ãi supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.•
11 prezzo di vendita di ogni puntata della «Gazzetta Ufneiales (Pan te i e II complessivamente) à Assato in lire 1,85 nel Regno, in lire 3 ai•
I'estere.
Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufasio Cassa della Li·
breria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Ceneessionarie. Oli aik bonamenti per altri paesi del Regno debbono essere ohiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2040, intestato all'Istituto Poligranoo dello Stato, scrivende nel retro del relativo een
tittoato di allibramento la richiesta dettagliata L'amministrazione non
risponde dei ritardi eausati dalla mancata indioazione, nel certilleati da allibramento, dello scopo del versamento della somma.
Gli abbonamenti richie dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indi dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.
Le richieste di abbont ti alla « Oazzetta Ufficiale . vanno fatte a parte; non unitamente, oio, a richieste per abbonamenti ad altri pt riodici.
Per 11 prezzo degli annunzi da inserire nella
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nenneriportate nella testata della parte seconda
Ef.WO!!i•CENTRALINO: DIREZIONE B EEDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIAE GIUSTIZIA TELEFONI-CENTRALINO:
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La
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» etutte le altre pubblicazioni dello Stato
sonoin vendita
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e pressole piit importanti Librerie depositarie di Roma
edi tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.
SOMM A R I O
REGIO DEORETO 15giugno 1933,
n. 762.Passaggio
diinsegnanti
di materie letterarie delRegi
istituti LEGGI EDECRETI
e Scuole d'arte a cattedreuguali
od ainni diRegi
istituti oScuole d'istruzione media
tecnica,
e viceversa . . .Pag.
80641988
LEGGE
8giugno
1933, n. 756.Autorizzazione della spesa di
I,.
825.000 per i lavori occor-reati a
garantire
la stabilità del nuovogrande magazzino
sitosulla
banchina « Palazzoa della stazione marittima di Venezia.Pag.
3034 LEGGE8giugno 1933,
n. 757.Ampliamento dell'organico
della hillizia nazionale dcIlastrada
. . . . . . . . . .Pag.
3034LEGGE8
giugno 1933,
n. 758.Esecuzione delle opere di
complemento dell'acquedotto
di Paola a cura ed a carico dello Stato. . . . . . .Pag.
3035REGIO
DEORETO-LEGGE
8maggio 1933,
n. 759.Approvazione
di una convenzione con la Società dinaviga·
zione « Cosulich» . . . . . . . . . . . . . .
Pag.
3035REGIO DEORETO 22
maggio
1933, n. 760.Approvazione
di un nuovo statuto per la Federazione fascista autonomadegli artigiani
d'Italla . . . . . . . .Pag.
8038REGIO DECRETO 22
maggio 1933,
n. 763.Riconoscimento
de11apersonalità giuridica
della Chiesa ex conventuale di Santa Ataria delleGrazie,
in Avellino.Pag.
3046REGIO
DECRETO 22maggio 1933,.n.
764.Riconoscimento della
personalità giuridica
dellaChiesa-san.
tuario di Nostra
Signora
delMirteto,
in Ortonovo .Pag.
8045DEORETO
DEL OAPO DELGOVERNO
3giugno
1933.Modificazione
agli
elenchi dei valichi di frontiera terrestre delRegno aperti
al transito . . . .Pag.
3045DECRETO MINISTERIALE 26
giugno
1933.Revoca
dell'autorizzazione concessaalla Cassapopolare agri.
cola di Racalmuto per l'esercizio del credito
agrario
.Pag.
3045 DECRETO MINISTERIALE 5giugno
1933.Autorizzazione al Banco di Santo
Spirito
ad istituire unapropria agenzia
in Sora(Frosinone)
. , , . . . .Pag.
3046DECRETO MINISTERIALE
25giugno
1933.Approvazione
delregolamento organico dell'Opera
nazionaleBalilla . , . . . .
Pag.
3040REGIO DECRETO 5
giugno 1933,
n. 761. DEORETO MINISTETIIALE 28giugno
1933.Riparto patrimoniale
fra i comuni di S. Polo dei CavalleriNomina
del commissario straordinario per latemporanea
e 51arcellina . , . . , , , , a , , a e e .; ,
Pag.
3044 amministrazione della Cassa dirisparmio
diFoligno
.Pag.
30563()34 10-vu-11)33 (XII
- GAZZETTAl'FFICIALE
1)EI,ItEGNO D'ITALIA N.
158DECRETO MINISTERIALE
22giugno
1933.Riconoscimento, agli
effetti dellapratica
diavvocato,
della Senota diperfezionamento
in dirittopenale
annessa alla Fa·coltà
digiurisprudenza
dellaRegia
universitàdegli
studi inRoma
. . . . , . . . . . . .Pag.
3056DECRETO MINISTERIALE
27giugno
1933.Nomina del commissario
governativo
per la Cassaagraria
eSan Sebastianoa di 31istretta , . . . . . . .
Pag.
3056DECRETO MINISTERIALE
30giugno
1933.Inquadramento
sindacale deidipendenti
dai Consorziagrari.
DEÖRETO MINISTERIALE
18maggio
1933.As
-Riconoscimento
del Fascio di Molinella(Bologna)
at sensi epét gli effetti
dellalegge
14giugno 1928,
n. 1310 . .Pag.
3057DECRETO MINISTERIALE
18maggio
1933.Riconoscimento
del Fascio di Casteldel Rio (Bologna)
alsensi
eper gli effetti della legge
14glugno 1928,
n. 1310.Pag.
3057DEC1tETO MINISTERIALE
18maggio
1933.Riconoscimento
del Fascio diPegognaga (Mantova)
ai sensi eper
gli
ettetti dellalegge
14giugno
1928, n. 1310 . .Pag.
3067DECRETl PREFETTIZI:
Riduzione
dicognomi
nella. forma italiana . . .Pag.
3057DISPOSlZIONI E
COMUNICATI
Ministero delle finanze:Diffida per smarrimento di
certificati provvisori
del Prestitodel
Littorio . . . . . . . .Pag.
3058Diffida per tramutamento di titoli di rendita consolidato
3,50
per cento . . . . . . .Pag.
3059Media dei cambi e delle rendite . . . .• . . .
Pag.
3059Diffida per smarrimento
di certificati
di rendita nominativa.Pag.
3060CONCORSI
Ministero delle
comunicazioni: Approvazione
dellagraduatoria generale
dei vincitori dei concorsispeciali
riservatiagli
eximpiegati
telefonici . . . . . . . . . . . .Pag.
3062 Ministero delle finanze:Graduatoria generale
del concorso a 25posti
di alunno in prova nella carriera d'ordine delMini-
stero e delle
Intendenze
di finanza . . . . . .Pag.
3062Ministero
dell'educazione
nazionale: Concorso a ð borse di studio<lella Fondazione «Marco Besso> in Roma . . .
Pag.
3063Ministero delle finanze: Graduatoria del concorso per esami a 20
posti
divolontario
diragioneria delle
Intendenze di fi-nanza .
. .
Pag.
3064LEGGI E DECRETI
LEGGE 8
giugno
1983, n. 756.Autorizzazione della spesa di L. 825.000 per i lavori occor·
renti a
garantire
la stabilità del nuovogrande magazzino
sitosulla banchina «Palazzo» della stazione marittima di Venezia.
Art.
2.
Il Ministro per le finanze è autorizzato a
provvedere
conproprio decreto alla iscrizione della suddetta
sommanello
stato diprevisione della
spesadel Ministero dei lavori puba
blici
perl'esercizio 1932-33, riducendo
dipari importo
ifondi
stanziati
nelbilancio del Ministero delle
finanze inapplicazione dell'art.
5del
citato R.decreto-legge
3 marzo1924,
n. 288.Ordiniamo che la presente,
munitadel sigillo dello Stato,
sia inserta nella raccolta uinciale
delleleggi
edei
decretidel
Regno d'Italia,
mandando achiunque spetti
di osser-varla
e difarla
osservare comelegge dello Stato.
Data
aRoma, addì
8giugno 1933
- Anno XIVITTORIO EMANUELE.
MUSSOUN1 - DI
CROLLALANZA
-JUNG.
Visto, il
Guardasigilli:
DE FluNCISCl.LEGGE
8giugno 1933,
n. 757.Ampliamento delPorganico
della hiilizia nazionale dellastrada.
VITTORIO
EMANUELE IIIPER GRAZIA DI DIOE PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Il
Senato
e laCamera dei deputati
hannoapprovato;
Noi
abbiamo sanzionato
epromulghiamo quanto
segue:Art. 1.
La
tabella
Aallegata
allalegge
24 marzo1930,
n.537,
relativa alla Milizia nazionale
dellastrada,
è modificata come segue:TABELLA A.
Servizio permanente.
Ufficiali:
Grado
6°- Console comandante . N. 1» 7°-
Primo seniore
comandante in seconda » 1»
8•- Seniore
-Ufficiale di amministrazione
» 19•-
Centurioni
. . . . » 5» 10•-
Oapi manipolo
.. . . , a , . . . » 28Sottufficiali
etruppa:
Marescialli
. . . . . . . . . . . . . . . » 12Brigadieri
eVicebrigadieri
. . . , , , , . . » 124 Militiscelti
. . . . . . . . . . , , . . . » 132Militi
. . . . . . . . , » 301Militi
di riserva in serviziotemporaneo
. . . . . » 76VITTORIO EMANUELE III
Art. 2.PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÂ DELLA NAZIONE RE
D'ITALIA
Il Senato e la Camera
dei deputati
hannoapprovato
;Noi abbiamo sanzionato
epromulghiamo quanto
segue:Art. 1.
E
autorizata,
sui fondi di cui al R. decretolegge
3 marzo1924,
n.288,
laspesa
di L.82õ.000
per ilavori di
raffor- samento del nuovogrande magazzino
« F » nelporto
diVenezia.
Al
grado
dimaresciallo potranno
esserepromossi
ascelta
assoluta
ibrigadieri
della Milizianazionale della
stradache abbiano in quest'ultimo grado prestato almeno
due annidi servizio ininterrotto.
Ai
marescialli competono gli stipendi, gli assegni
e leindennità spettanti
aipari grado della Milizia
nazionale fo-restale,
nella stessa misura e con le stesse modalità dicon- cessione perquesta stabilite,
ad eccezione delle sotto indi- cateindennità:
lo
soprassoldo giornaliero
per i militari acavallo (arti-
colo 141 del
regolamento
per laMilizia
nazionale forestale1
vu-1933 (XI)
-GAZZETTA UFFICI LE
DELREGNO D'ITALIA
·N. 158 3035
emanato
in applicazione
dellalegge
13 dicembre1928,
n.3141, ed approvato
con R.decreto
3 ottobre1929,
n.1907)
;2°
indennità giornaliera foraggio (art.
141del precitato regolamento)
;3°
supplemento della indennità
di trasferta per coloro cheprestano servizio
acavallo (art.
123 letterae)
del pre-citato regolamento)
;4°
supplemento dell'indennità
dipernottazione
percoloro che prestano servizio
acavallo (art. 124, ultimo
capoverso,del precitato regolamento).
Art. 3.
Ë abrogata
ladisposizione
di cui alla letterae)
dell'arti-colo
80del regolamento approvato
con R. decreto20
otto-bre
1932,
n.1554,
concernente ilrequisito
delcelibato
per lanomina
amilite della Milizia
nazionale dellastrada.
Art. 4.
Il
Ministro per le finanzeprovvederà,
con suodecreto,
adintrodurre
nel
bilancio diprevisione dell'Azienda
autonomastatale della strada per Pesercizio 1933-34,
levariazioni
di-pendenti dalla applicazione
dellapresente legge.
Ordiniamo
chela presente,
munita delsigillo dello Stato,
sia inserta nella
raccoltaufficiale delle leggi
-edei decreti
delRegno d'Italia,
mandando achiunque spetti
di osser-varla
e difarla
osservare comelegge
dello Stato.Data a
Roma, addi 8 giugno 1933
- AnnoXI VITTORIO EMANUELE.
MUSSOLIN1 - DI
CROLLALANZA
-- .IUNG.Visto, il
Guardastgilli:
DE FRANCISC1.LEGGE 8
giugno 1933,
n. 758.Esecuzione
delle opere dicomplemento dell'acquedotto
diPaola a curaed a carico dello Stato.
VITTORIO
EMANUELE IIIPER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONU RE D'ITALIA
Il Senato e la
Camera dei deputati
hannoapprovato;
Noi abbiamo sanzionato e
promulghiamo quanto segue:
Articolo unico.
E' autorizzata
l'esecuzione
a cura ed a caricodello Stato
delle opere dicomplemento dell'acquedotto
di Paola per l'im-porto
massimo di L. 2.000.000.Alla
spesapredetta
ilMinistero dei
lavoripubblici
farà frontecoi fondi autorizzati
con lalegge
6giugno 1932,
nu-mero
580,
e con il R. decreto 18giugno 1932,
n. 756. .Ordiniamo
che lapresente,
munita delsigillo
delloStato,
sia inserta nella raccolta ufliciale delleleggi
e dei decreti delRegno d'Italia,
mandando achiunque spetti
diosservar-la e di farla osservare come
legge
dello Stato.Data a
Roma, addì
8giugno
1933 - AnnoXI
VITTORIO EMAN.UELE.
MUSSOLINI - DI
CROLLALANZA
---eTUNG.
N1sto, ti
Guardasigilif
: DE FMNCIschIlEGIO DECRETO-LEGGE 8
maggio 1933,
n. 759.Approvazione
di una convenzione con la Società dinaviga.
zione «Cosulich».
VITTOllIO
EMANUELE
IIIPIOR GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA DELLA NAZIONE
LIE
D'ITALIA
Visto
11 II. decreto 31 dicembre1923,
n.3173, che
auto-rizza
ilCommissario
per iservizi della marina mercantile,
di
concerto con i Alinistriper le finanze,
perl'economia nazionale,
per i lavoripubblici
e per leposte
etelegrati
a determinare
l'ordinamento
definitivo dei servizipostali
ecommerciali
marittimi sovvenzionati e ad altidare l'esercizio dei servizi medesimi alla industriaprivata,
anche a licita-zione od a trattativa
privata;
Visto
il
II.decreto-legge
30aprile 1924,
n.596,
che isti-tuisce il Ministero
delle comunicazioni;
Visto l'art. 2 del II. decreto 27 settembre 1929 che stas bilisce che
dal
1° ottobre 1929 sonodevoluti
alMinistero
dellecorporazioni
tutti i servizigià
dicompetenza della
Direzione
generale
del commercio e dellapolitica
econo-mica
pressoil
Ministerodell'economia nazionale;
Ititenuta la
necessità assoluta di
istituire una comunica- zione fral'Italia ed
ilNord-Brasile,
nell'interessedello svi- luppo
deirapporti economici
fra i duepaesi,
e diprovvedere
intanto con
ogni
urgenza a tuttoquanto
occorre perpro- disporre tale
istituzione.Vista
la convenzionestipulata il
24aprile
1933-XI conla
Societàtriestina
dinavigazione
«Cosulich
», sedente inTrieste,
per laconcessione
aquesta della
linea dinaviga-
zione fra Trieste
eParà (Nord-Brasile)
per la durata di ann1cinque
e verso ilcontributo
diesercizio
di L. 250.000per ogni viaggio completo di andata
eritorno,
sino ad unmassimo
di
12viaggi completi (andata
eritorno) all'anno;
Visto
l'art. 3 dellalegge
31gennaio 1926,
n.100;
Sentito il
Consglio
deiMinistri;
Sulla proposta del Nostro
MinistroSegretario
di Statoper le
comunicazioni, di
concerto con i MinistriSegretari
di Stato
per
lefinanze, per
i lavoripubblici
e perle
corpo·razioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1.
E
approvata l'unita
convenzione indata 24 aprile
1933-XIstipulata
con laSocietà
triestina dinavigazioñe
« Cosu-lich », sedente in
Trieste,
perl'esercizio
dëlla linea di navi.gazione
fra Trieste e Parà(Nord-Brasile)
per la duratadi
anni cinque, a
cominciare
dal 1·lùglio
1933 e versoil
con-tributo
di esercizio di L. 250.000 perogni viaggio completo di
andata eritorno,
sino ad un massimo di 12viaggi
com•pleti (andata
eritorno)
all'anno.Art. 2.
Per l'esecuzione della
convenzione
di cui all'articolo pre-cedente,
èautorizzata,
in aumento alla spesaprevista
dalla tabella annessaal R.decreto-legge
13 dicembre1928,
n.3103,
la spesa di L. 3.000.000 per ciascuno
degli
esercizi dal 1933- 1934 al 1937-38incluso.
Art.
3.
Allo stanziamento della somma di L. 3.000.000 al
capis
tolo concernente le sovvenzioni alle SocietA assuntrici di servizi
marittimi,
per l'esercizio finanziario1933-34,
provavederà
ilMinistro
per le finanze con suodecreto.
3036 1(F-vu-1933 (XI) GAZZETTA ITFFIOl \LE DEL REGNO D'ITALIA
-N. 158
11 presente decreto sarà
presentato
al Parlamento per la suaconversione in legge.
Il
Ministro per le comunicazioni
èautorizzato alla pre- sentazione del relativo disegno di legge.
Ordiniamo
cheil presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
siainserto nella raccolta ufficiale delle leggl
edei decreti del Regno d'Italia, mandando
achlunque spetti
di osservarlo
edi farlo
osservare.Dato a
Roma, addl
8maggio 1983
-Anno
XIVITTORIO EKANUELE.
MUSSOUNI
-CUNO
-JUNG
-DI CROLLALANEA.
Visto, a
Guardastgillf:
DE FRANCISCI.Registrato
alla Corte dei conti, addi 28 giugno 1938 - Anno XI Atti del Governo,registro
333,foglio
161. - MANCINI.Convenzione con la
Società
dinavigazione
«Cosulich» per l'esercizio di una linea dinavigazione
fral'Italia
e 11 Nord- Brasile.Fra il tenente
generale ispettore delle Capitanerie
diporto,
cav. digr.
cr.Giulio Ingianni, direttore genërale
della
Marinamercantile, agente
in nome eper
contodel Ministero delle comunicazioni,
e isignori:
on. contrammi-raglio
conteAlfredo Dentice di Frasso
fuErnesto, presi- dente,
e cap.gr. uff. Antonio
N.Cosulich
fuCallisto,
am-ministratore
delegato
della « Cosulich »Società
triestina dinavigazione, sedente in Trieste, in
nome e per conto della Società stessa in virtù diregolare mandato,
è stato concor-dato
estipulato quanto segue:
Art.
1.
La «
Cosulich
»Società triestina di navigazione, anonima
per
azioni concapitale
emesso e versatodi lire 400.000.000,
con
sede
inTrieste,
conriferimento alla linea di naviga-
sione per merci e
passeggeri
che sarà da essaesercitata
fraPItalia
e ilporto di Parà (Nord-Brasile),
assume verso loStato le prestazioni di cui nella presente convenzione,
sottole condizioni
e versoil corrispettivo
in appressospecificati.
Art. 2.
L'itinerario di massima della linea di cui all'art.
1 sarà ilseguente: Trieste
-Napoli
-Livorno (facoltativo)
-Ge-
nova -
Marsiglia
-Barcellona
-Lisbona (facoltativo)
•Parà
-
(Nord-Brasile)
eritorno.
La
Società avrà facoltà di
ometteretaluni degli scali pre-
detti
edi effettuarne altri, secondo le speciali esigenze del
traflico
eper assicurare il favorevole risultato economico della linea.
Dell'itinerario stabilito
perogni viaggio
la Società darà conoscenza,prima delPinizio del viaggio,
alMinistero delle comunicazioni al quale
essacomunicherà
tuttele variazioni che fossero apportate all'itinerario stesso, tanto
come suc-eessione di
partenze, quanto
pereffettuazione di approdi.
Il Ministero per
lecomunicazioni
avràfacoltà di negare
la suaapprovazione
aquelle aggiunte di approdi
che pos- sanocostituire
unaillecita
concorrenza apreesistenti
lineeregolari nazionali.
libere o sovvenzionate.Il
servizio
saràeseguito
con non meno di ottoviaggi
al-l'añno ed alla velocità media di
12miglia all'ora,
in navi-gazione.
Art. 8.
Le navi
da assegnarsi alla linea devono
essereinscritte alla prima classe del Registro italiano
edevono mantenere tale classificazione
per tuttala
duratadel contratto.
Salvo speciale autorizzazione
delMinistero delle comuni- cazioni
le navi stessedevono
esseredi assoluta proprietà
della Società.
Art. 4.
La
Società
hal'obbligo di
imbarcare suogni piroscafo
al servizio della linea, oltre l'equipaggio normale,
undiplo-
mato
capitano
e undiplomato macchinista in qualità di
allievi.
Art. 5.
La
Società,
neiviaggi
che efettuerà in base allapresente convenzione,
hal'obbligo del trasporto regolare
ecompiuto
di
tutti gli
effettipostali descritti
suifogli di via,
senzalimitazione di
peso, siano essioriginari
o adestinazone del Regno, siano originari
o adestinazione di Stati esteri.
Sotto
ladenominazione di efetto s'intende
tuttociò che per legge la posta ha diritto di trasportare compresi i
pacchi. postali
ei recipienti
vuoti di ritornoadoperati per
laspedizione
deidispacci
e deipacchi.
La
Società
saràresponsabile, salvo il
casodi
forza mag-giore, di
tuttii danni risultanti all'Amministrazione dello Stato,
perperdite, manomissioni
edavarie degli efetti.
Per
il ricevimento, la custodia
abordo
ela consegna degli
efetti
postali,
laSocietà
siuniformerà alle disposizioni
chesaranno al
riguardo
emanate dal Ministero delle comu- nicazioni.Il
trasporto degli effetti postali, compresi
ipacchi del peso
ciascuno non
superiore
a 20chilogrammi,
inpartenza dal- l'Italia,
odalle
sueColonie, nonchè dagli
ufficipostali
ita-liani all'estero
edai Regi consolati,
anche seoriginari da
Stati
esteri,
ègratuito.
Qualora peraltro lo spazio occupato
daipacchi in
par- tenzadall'Italia
superasseil
3 per centodel volume delle
stivedella
nave,per
laeccedenza
saràcorrisposto alla
So-cietà un compenso
da
stabilirsiinsindacabilmente dal Mi-
nisterodelle comunicazioni.
Per 11 trasporto degli efetti postali da porti
esteri aporti
delRegno
edelle
sueColonie
edi quelli scambiati
tra
porti esteri
èdovuto
uncorrispettivo per il quale
läSocietà
è infacoltà
distipulare
conle Amministrazioni
postali
esterespeciali accordi.
Per- tali accordi dovranno
concretarsisulla
basedelle convenzioni postali internazionali
ed esserepreventivamente approvati dall'Amministrazione postale italiana
cui com-pete
unaquota parte,
dadeterminarsi mediante particolari
convenzioni,
delcorrispettivo
stesso.Art. 6.
Le
tarife per iltrasporto. ôl
mercidai porti
delRegrio
a
porti esteri
nondovranno,
senzagiustificato motivo,
essersuperiori
aquelle praticate dai porti del Regno
aporti este-
ri dai servizi concorrenti di pari iñiportanza.
Art. 7.
14 Società dovrà concedere per
iviaggi oggetto
dellapresente
convenzione esemprechè i vapori
abbiano la clas- sein
appresso indicata:1) Il viaggio gratuito, escluso il vitto eg letto,
inprima
classe:10-yn-1933 (XI)
-GAZZETTA UFFICIALE DEL ItEGNO D'ITALIA
N. 1583037
1•
alle persone che
si trovano nellecondizioni
del-Part.
2del
R.decreto-legge
3gennaio 1926,
n.188, modifi-
cato
con R.decreto
19gennaio 1931,
n.103,
e conlegge
18 gitigno 1931,
n..921,
edagli
Accademicid'Italia,
contre
viaggi
alPanno per leloro famiglie
e nel limitedi
trepersone
perogni viaggio;
2°
ai funzionari
dell'Amministrazionedella
marinamercantile
edagli ispettori delle poste
edei telegrafi
cheviaggiano
perragioni
diservizio
;in
seconda classe:a
due missionari
odue missionarrie, italiani, all'anno,
oltre quello
chepuò
essererichiesto ai
sensidelle disposi-
sioni sull'emigrazione;
B) La
riduzione del 50per
centosulle
taritte escluso11 vitto:
1° ai
cittadini
cheviaggiano
perprendere parte
alleelesioni pdliticBe;
2° per un
viaggio
annuale dalleColonie
o dall'esteroall'Italia
eritorno
aigiovani nazionali
ostranierf
ivi resi-denti ëhe si rechino
inItalia
aintraprendere
oproseguire gli studi presso
lellegie università
ei Regi istituti
diistruzione superiore
o dibelle
arti nellimite di
tre personea viaggio ;
3°
alle rappresentanze
dei mutilati edegli
invalidi diguerra
che sirechino
a Itomain occasione di speciali
ri·correnze
patriottiche. Tale riduzione
sarà accordata in se-guito
adeliberazione del° Consiglio
deiMinistri;
C) La riduzione del 30 per
centosulle tarille,
escluso11 vitto:
1°
ai Itegi agenti diplomatici
e consolari erispettive famiglie;
2°
agli impiegati dello
Stato ed ai militari di ognigrado che viaggiano
per ragioni diservizio;
3°
agli insegnanti nelle Regie
scuole all'estero e ri-spettive famiglie
¡4° ai
componenti le spedizioni scientifiche;
5° ai
mutilati
edagli
invalidi di guerra con le normeche,
saranno stabilitedal
Ministero dellecomunicazioni;
6' ai
nazionali residenti
nelle Colonie o all'estero chesi rechino
inItalia
perpresentarsi
sotto le armi o che,ritornino alla
lororesidenza dopo
averadempiuto agli
ohblighi
dileva.
In
caso dimobilitazione
la Società èobbligata
a dare lapreferenza nell'imbarco
a chi è chiamato aprestare servizio
militare.capacità del locale destinato alla posta
tenutepresenti
leesigenze del
serviziopostale.
Il Governo si
obbliga
aparità di condizioni
di allidare allaSocietà
itrasporti
che possonocompiersi
sulla linea da essaesercitata.
Art.
9.
11 Ministero delle comunicazioni ha
facoltà
di esercitare nei modi che riterràpiù opportuni
lavigilanza
sulPanda-mento del servizio.
Al termine di
ogni viaggio completo (andata
eritorno;
la Società dovrà trasmettere al
Ministero
un estrattodel Giornale
nautico(Lib. I)
vidimatodall'Autorità marittima
ed unprospetto
orapporto
indicante il movimentodelle
merci e deipasseggeri
perogni scalo
toccato.Le
spese
per indennità di missione alpersonale
incart-cato dal Ministero delle
comunicazioni
dellavigilanza
sul-Pandamento del servizio e del controllo
dei
dati relativi al movimento deiviaggiatori
edelle
merci sullalinea
sono acarico della
Societù,
Art. 10.
Qualora
la Societàe11ett°uasse
un numero diviaggi annui
inferiore al minimo
degli
ottoviaggi
anuuiprescritti
dal-l'art.
2,
ultimo comma, dellapresente convenzione,
il Mi-nistro per le comunicazioni avrA
facoltA,
a suoinsindacabile
giudizio,
di dichiarare decaduta lapresente
convenzione.Quando
siano trascorsi tre mesidall'inizio
di unviaggio
senza che ne sia stato iniziato un
altro, il
Ministro per lecomunicazioni, sentite
legiustificazioni
dellaSocietà, avrà
pure insindacabile facoltà di
dichiarare decaduta
lapre-
sente convenzione.
Quando
ilviaggio
venga interrotto per cause dj forzamaggiore
sarà ritenuto il contributo per lapercorrenza
non
eseguita.
Nessuncontributo
saràcorrisposto
se l'inter-ruzione non sia stata causata da forza
maggiore.
Per
qualunque altra
inosservanzaagli obblighi della pre-
sente convenzione la Società incorreràin
unamulta
da L. 500(lire cinquecento)
a L. 10.000(lire diecimila).
Le ritenute e le multe sono
applicate
dal Ministero dellecomunicazioni,
ilquale
deliberadopo
aver sentito legiu-
stificazioni della Società. Contro le
deliberazioni
delMini-
steronon èammessaazione di
qualsiasi specie
daparte della
Società.
L'ammontare
delle
multe saràprelevato dalle
somme che11
Ministero
devecorrispondere
aisensi detPart. 13
e sus- sidiariamente dalla cautione.Art. 8. Art. 11.
La
Società
siobbliga
surichiesta
dellesingole
Ammini-strazioni dello Stato civili
omilitari,
diaddivenire
con lemedesime alla stipulazione di convenzioni speciali
per dipeiplinare
ireciproci rapporti
inordine
altrasporto
di per-poneo cose
per.conto
o a spesedelle Amministrazioni
stesse.In
mancanza di. taliconvenzioni,
per iltrasporto
di coseper
conto o a spese delloStato,
laSocietà
dovràconcedere
lariduzione
del 30 per cento sullatarifa
entro il limite81 duecento (200) unità
di nolo. Dovrannoperò
essere tra-sportati gratuitamente
dallaSocietà
- con le norme chesaranno
stabilite dal
Ministerodelle comunicazioni
d'ac-cordo col Ministero delle inanze
- irecipienti
diqualsiasi peso
evolume contenenti
ivalori
dello Stato ed Irecipienti vuoti
di ritorno alleTesorerie;
laconsegna
e ilritiro
ditali recipienti,
sianopieni
ovuoti,
sarà fatta a bordo daparte
delpersonale dell'Amministrazione
delloStato;
ilgrasporto dei
recpiertti tontenenti valori
saràlimitato alla
Quando
nella esecuzione del servizio si verifich1no irre-golarità gravi
e costanti che necompromettano
-- agiu-
dizio
insindacabile dell'Amministrazione
- lefinalità,
ilMinistro per le
comunicazioni, sentito 11 Consiglio di Stato,
avrà facoltà di revocare la
convenzione.
Art.
12.
Ïn caso di
guerra
o di ostilità tral'Italia
ed un'altrapotenza
o frapotenze
estere cheimporti
modificazionialla
lineaconteinplata
dallapresente convenzione
od alle con-dizioni di esercizio della stessa, la presente convenzione
saràriveduta
in relazione allemodificazioni suddette.
Art. 18.
In
corrispettivo degli obblighi
risultanti dallapresente
convenzione 11
luinistero dellecomunicazioni corrjsponderà
3038 10-vr-1933 (NT)
- GAZZETTA U¥F101A1Æ LEL imuno trt1ALIA N. LHalla
Società il contributo
di esercizio dilire duecentocin- quantamila (L. 250.000)
per ogniviaggio completo (andata
e
ritorno) secondo l'itinerario di
cuiall'art.
2.Il
pagamento
ditale contributo
saràlimitato
ad un nu- mero didodici viaggi completi (andata
eritorno) all'anno,
di cui uno
potrà
essereeffettuato esclusivamente
in serviziomerci,
e verràeffettuato
al termine di ciascunviaggio dopo che
laSocietà
avrà trasmesso alMinistero i
documenti in-dicati all'art. 9, secondo
comma.da
eleggersi
di comune accordo tra leparti ed
in difettodi accordo da nominarsi
dalpresidente
delConsiglio
diStato.
La decisione
delCollegio
arbitrale non èsoggetta
adappello
o aricorso
per cassazione.Fatta a
Roma,
in treoriginali,
addi 24aprile
1933-XI Per ilMinistero delle
comunicazioni:Il direttore
generale
dellaMarina
mercantile:Art. 14. GIULIO INGIANNI.
La
presente convenzione
avrà effetto dal 1°luglio
1933 ed avràla
durata dicinque
anni.Trascorso tale termine,
senza che siaintervenuta disdetta dall'una
odall'altra parte
sei mesiprima
dellascadenza,
la convenzione
siintenderà prorogata
di un altro anno ecosì
di seguito, salvo distTetta
come sopra sei mesi primadella fine dell'anno.
Per la Società triestina di
navigazione
« Cosulich »:ALFitI:DO DIENTIcis - ANTONIO N. COSULICII.
Visto,
Il Ministro per lecomunicazioni:
CuNo.
Art. 15.
'All'atto
dellastipulazione
del contratto la Società dovràprestare
unacauzione
di L.300.000 (lire
trecentomila).La
cauzione dovrà
essereprestata
intitoli
di rendita oin valori garantiti dallo Stato,
oppurecostituendo ipoteca
sopra
una opiil
navi diproprietà
dellaSocietà,
lequali dovranno
essere a tal uopo assicurate presso una SocietAitaliana
diasseurazioni,
accettata dalMinistero
delle co-municazioni,
per una somma chegarantisca l'ammontare della cauzione
e larelativa polizza
dovràportare
il vincoloa
favore
delMinistero
stesso.Art. 16.
La
Societù
avrà unarappresentanza
inRoma,
che saràconsiderata
comedomicilio speciale
dellaSocietã
per tuttigli efetti
dellapresente convenzione.
Il
presidente
delConsiglio
diamministrazione
della so-cietà,
iquattro quinti
deiconsiglieri,
ildirettore generale
e
la rappresentanza legale
della Società infloma dovranno
inogni tempo
esserecomposti
dicittadini italiani.
Di
massima gli agenti all'estero
nonappartenenti
al per- sonale della Società devono essere italiani.Qualora la Società ritenesse,
perragioni
tecniche o com-zuerciali di dover nominare
agente
una ditta o personastraniera, chiederà preventivamente
il parere delMinistero delle comunicazioni.
Art. 17.
La Società non
potrù cedere
ad altri lalinea contemplata
dalla presente convenzione senza
l'autorizzazione
del Mini- stro per le comunicazioni.Qualora
laSocietà, apertamente
onascostamente,
con-travvenisse a
questo divieto,
ilMinistro
perle
comunica- zionipotrà annullare,
sentito ilConsiglio
diStato,
la con- venzione.Art. 18.
Tutte le controversie clie
potessero
sorgere per la inter-pretazione
e laesecuzione
dellapresente convenzione, për
le
quali
non fossespecialmente provveduto,
sarannodecise
da unCollegio arbitrale che
siriunirà
inIloma
esarà composto
ditre meinbri,
deiquali
uno danominarsi dal Ministro
per lecomunicazioni,
unodalla Società,
ed il terzoREGIO
DECRETO
T2maggio 1933,
n. 760.Approvazione
di un nuovo statuto per la Federazione fascista autonomadegli artigiani
d'Italia.VITTORIO E3IANCELE
IIIPER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA DICLLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il Nostro decreto 5
dicembre 1926,
n.2224,
colquale
fu concesso il
riconoscimento giuridico,
a norma edagli
ef-fetti della
legge
3aprile 1926,
n.563,
e delrelativo regola-
mento 1°
luglio 1926,
n.1130,
alla Federazionefascista
au- tonoma delle comunitàartigiane d'Italia,
aderente alla Con- federazionegenerale
fascistadell'industria italiana,
e fuapprova.to
il relativostatuto;
Visto il Nostro decreto 17 marzo
1927,
n.388,
colquale
furono
approvate
alcunemodifiche allo
statutodella
cennataFederazione;
Vista la domanda in
data
1°febbraio 1933-XI,
con laquale
la Confederazione
generale
fascista dell'industriaitaliana ha chiesto l'approvazione di
un nuovo statutononchè
la mo-difica della
denominazione
per la Federazionesuddetta;
Visti la
legge
3aprile 1926,
n.563,
e il relativoregola-
mento 1°
luglio 1926,
n.1130,
nonchè lalegge
20 marzo1930,
n.
200;
Sentito il Comitato
corporativo centrale;
Sulla
proposta
delCapo
delGoverno,
PrimoMinistro,
Mi.nistro
Segretario
di Stato per lecorporazioni,
di concerto col MinistroSegretario
di Stato perle corporazioni,
di con- certo col MinistroSegretario
di Stato perl'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
E
approvato
lo statuto dellaFederazione fascista
autono-ma
degli artigiani d'Italia,
secondo il testo annesso al pre- sente decreto efirmato,
d'ordineNostro,
dalMinistro
pro-ponente,
in sostituzione del testoapprovato
con Nostro de- creto 5 dicembre1926,
n.2224,
modificato con Nostro decre- to 17 marzo1927,
n. 388.La denominazione di «
Federazione
fascista autonomade- gli artigiani
d'Italia » èsostituita
alladenominazione di
cui al citato Nostrodecreto
5dicembre 1926,
n.2224.
! Ordiniamo
che ilpresente decreto,
munito delsigillo
del-· Io