• Non ci sono risultati.

REGOLAMENTO INTERNO FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "REGOLAMENTO INTERNO FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE"

Copied!
10
0
0

Testo completo

(1)

INTERNO FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE

(ART. 93, COMMA 7 BIS E SS., DEL D.L. 12/04/2006, N. 163)

approvato

dal Giunta Comunale con delib. n. 124 del 17 se!embre 2014 modificato

dalla Giunta Comunale con delib. n. 19 del 25 febbraio 2015

(2)

INDICE

Capo I - Disposizioni generali

Art. 1. Obiettivi e finalità ...3

Art. 2. Campo di applicazione ...3

Art. 3. Costituzione e accantonamento del fondo per la progettazione e l’innovazione. ...3

Art. 4. Conferimento degli incarichi ...4

Capo II - Ripartizione dell'incentivo Art. 5. Ripartizione ...6

Art. 6. Incarichi interi o parziali per la redazione dei progetti ...7

Capo III - Termini temporali e penalità Art. 7. Termini per le prestazioni ...8

Art. 8. Penalità per errori od omissioni progettuali ...8

Capo IV - Disposizioni diverse Art. 9. Pagamento del compenso ...9

Capo V - Norme finali Art. 10. Relazione periodica sull'applicazione del regolamento ...10

Art. 11. Disposizioni transitorie. ...10

Art. 12. Entrata in vigore ...10

(3)

Capo I - Disposizioni generali

Art. 1. Obiettivi e finalità

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'arHcolo 93, commi 7-bis, 7-ter e 7-quater, del decreto legislaHvo 12 aprile 2006, n.163 - di seguito denominato «codice» - e si applica nei casi di redazione di progeW di opere o di lavori a cura del personale interno.

2. In caso di appalH misH l'incenHvo, di cui al comma 1, è corrisposto per la redazione della progeXazione relaHva alla componente lavori e per il corrispondente importo degli stessi.

3. L'aXribuzione dell'incenHvo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne ed all'incremento della produWvità.

Art. 2. Campo di applicazione

1. Le somme di cui all'arHcolo 93, comma 7-bis, del codice, sono cosHtuite dalla percentuale dell'importo posto a base di gara dell'opera o del lavoro come meglio indicato nei successivi commi.

2. Gli incenHvi di cui al comma 1 sono riconosciuH per le aWvità di progeXazione di livello preliminare, definiHvo ed esecuHvo inerenH ai lavori pubblici, intesi come aWvità di costruzione, demolizione, recupero, ristruXurazione, restauro, comprese le eventuali connesse progeXazioni di campagne diagnosHche, le eventuali redazioni di perizie di variante e suppleHve, nei casi previsH dall'arHcolo 132, comma 1, del codice, ad eccezione della leXera e).

2.bis. Gli incenHvi di cui al comma 1 sono riconosciuH anche per l’aWvità di progeXazione svolta da dipendenH dell’ente, per conto di società ed organismi controllaH dal Comune, e nell’interesse dello stesso Comune, senza dar luogo ad ulteriori emolumenH.

3. Gli incenHvi di cui al comma 1 sono riconosciuH soltanto quando i relaHvi progeW sono posH a base di gara.

4. Restano sempre escluse dall’incenHvo le aWvità manutenHve.

Art. 3. Costituzione e accantonamento del fondo per la progettazione e l’innovazione.

1. A valere sugli stanziamenH di cui al comma 7 del decreto, l’Amministrazione Comunale desHna ad un fondo per la progeXazione e l'innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli imporH posH a base di gara di un'opera o di un lavoro.

2. L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progeXazione e l'innovazione è riparHto, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri definiH in sede di

(4)

contraXazione decentrata integraHva del personale e adoXaH nel presente regolamento, tra il responsabile del procedimento e gli incaricaH della redazione del progeXo, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonche’ tra i loro collaboratori.

3. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progeXazione e l'innovazione è desHnato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progeW di innovazione, di implementazione delle banche daH per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonchè all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai ciXadini.

4. L’incenHvo, comprensivo dell’Irap, degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell’amministrazione, è calcolato sull'importo posto a base di gara, al neXo dell'I.V.A., per i quali siano eseguite le previste prestazioni professionali.

5. L'importo dell'incenHvo non è soggeXo ad alcuna reWfica qualora in sede di appalto si verifichino dei ribassi.

6. Le somme occorrenH per la corresponsione dell'incenHvo sono previste nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relaHvo progeXo.

Art. 4. Conferimento degli incarichi

1. Gli affidamenH delle aWvità di che traXasi sono effeXuaH con provvedimento del dirigente preposto alla Direzione Servizi Tecnici, garantendo una opportuna rotazione del personale.

2. Lo stesso dirigente può, con proprio provvedimento moHvato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonchè alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'aXribuzione dell'incenHvo a fronte delle aWvità che il soggeXo incaricato abbia svolto nel fraXempo. Lo stesso dirigente verifica il rispeXo e l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento nonchè il raggiungimento degli obieWvi fissaH.

3. L'aXo di conferimento dell'incarico deve riportare il nominaHvo dei dipendenH incaricaH del collaudo tecnico-amministraHvo o dell'incaricato del cerHficato di regolare esecuzione nonchè', su indicazione del responsabile del procedimento, l'elenco nominaHvo del personale interno incaricato della progeXazione e della direzione lavori e di quello che partecipa e/o concorre a deXe aWvità, indicando i compiH e i tempi assegnaH a ciascuno.

4. Partecipano alla riparHzione dell’incenHvo:

a) il responsabile del procedimento;

b) il tecnico o i tecnici che in qualità di progeWsH Htolari formali dell'incarico e in possesso dei requisiH di cui agli arHcoli 90, comma 4, e 253, comma 16, del codice assumono la responsabilità professionale del progeXo firmando i relaHvi elaboraH;

(5)

c) il coordinatore per la sicurezza in fase di progeXazione in possesso dei requisiH previsH dal decreto legislaHvo 9 aprile 2008 n.81;

d) gli incaricaH dell'ufficio della direzione lavori ed il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;

e) il personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministraHvo o della cerHficazione di regolare esecuzione;

f) i collaboratori tecnici che, pur non firmando il progeXo o il piano di sicurezza, redigono su disposizione dei tecnici incaricaH elaboraH di Hpo descriWvo facenH parte del progeXo (disegni, capitolaH, compuH metrici, relazioni) e che, firmandoli, assumono la responsabilità dell'esaXezza delle rilevazioni, misurazioni, daH grafici, daH economici, contenuH tecnici, contenuH giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale;

g) il personale amministraHvo, nonchè l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato, che, pur non firmando il progeXo, partecipa direXamente, mediante contributo intelleXuale e materiale all'aWvità del responsabile del procedimento, alla redazione del progeXo, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione, previa asseverazione del dirigente, ovvero dello stesso responsabile del procedimento.

5. Il personale incaricato della progeXazione e quello che partecipa nelle varie fasi potranno svolgere l'incarico anche in orario straordinario; in tal caso le ore eccedenH l’orario ordinario saranno retribuite, nella misura e alle condizioni previste dal contraXo colleWvo, solo se prevenHvamente autorizzate secondo le modalità vigenH, nei limiH della quota stabilita contraXualmente.

(6)

Capo II - Ripartizione dell'incentivo

Art. 5. Ripartizione

1. La riparHzione dell'incenHvo è operata dal dirigente preposto alla struXura competente, secondo le percentuali definiHve, oscillanH tra le quote minime e massime stabilite nel comma seguente e tenuto conto delle responsabilità personali, del carico di lavoro dei soggeW avenH diriXo, nonchè della complessità dell'opera e della natura delle aWvità.

2. Per progeW di importo inferiore alla soglia comunitaria l'incenHvo è aXribuito in ragione del 1,6% (pari all’80% del 2%) secondo la seguente riparHzione:

a) il responsabile del procedimento: dal 5% al 10%;

b) il tecnico o i tecnici che in qualità di progeWsH Htolari formali dell'incarico ed in possesso dei requisiH di cui agli arHcoli 90, comma 4, e 253, comma 16, del codice assumono la responsabilità professionale del progeXo firmando i relaHvi elaboraH ed il coordinatore per la sicurezza in fase di progeXazione: dal 25% al 55%;

c) i collaboratori tecnici che, pur non firmando il progeXo o il piano di sicurezza, redigono su disposizione dei tecnici incaricaH elaboraH di Hpo descriWvo facenH parte del progeXo (disegni, capitolaH, compuH metrici, relazioni) e che, firmandoli, assumono la responsabilità dell'esaXezza delle rilevazioni, misurazioni, daH grafici, daH economici, contenuH tecnici, contenuH giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale: dal 10% al 15%;

d) gli incaricaH dell'ufficio della direzione lavori, ed il coordinatore in fase di esecuzione: dal 10% al 30%;

e) il personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministraHvo o della cerHficazione di regolare esecuzione: dal 5% al 10%;

f) il personale amministraHvo, nonchè l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato, che, pur non firmando il progeXo, partecipano mediante contributo intelleXuale e materiale all'aWvità del responsabile del procedimento, nonchè alla redazione del progeXo, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione: dal 5% al 15%.

3. Per progeW di importo a base di gara superiore alla soglia comunitaria l'incenHvo è aXribuito in ragione del 1% (pari all’80% del 1,25%) secondo la stessa riparHzione del comma che precede.

(7)

Art. 6. Incarichi interi o parziali per la redazione dei progetti

1. Il compenso per la redazione di progeW, posto con coefficiente pari a 100 l'espletamento dei tre livelli di progeXazione, sarà determinato in ragione delle seguenH percentuali riferite ai singoli livelli progeXuali, nonchè dell'effeWvo coinvolgimento del personale interno alla redazione del progeXo con incarichi congiunH a tecnici esterni.

2. ProgeXazioni redaXe interamente dal personale interno:

-

progeXo preliminare 25%;

-

progeXo definiHvo 50%;

-

progeXo esecuHvo 25%.

Totale 100% della percentuale dell'incenHvo aXribuita al personale che ha partecipato alla progeXazione.


Per le procedure per le quali è posto a base di gara il solo progeXo preliminare l'aliquota è determinata nel 25%.


Per le procedure per le quali è posto a base di gara il solo progeXo definiHvo l'aliquota è determinata nel 50%.


Per i progeW relaHvi alle campagne diagnosHche è applicata l'aliquota del solo progeXo esecuHvo.

3. Qualora alcune funzioni, parH o livelli di progeXazioni vengano affidate all'esterno, l'importo dell'incenHvo verrà ridoXo proporzionalmente.

4. La quota dell'incenHvo non corrisposta al personale interno cosHtuisce economie di spesa.

5. Nessun incenHvo è dovuto al personale con qualifica dirigenziale.

(8)

Capo III - Termini temporali e penalità

Art. 7. Termini per le prestazioni

1. Nel provvedimento dirigenziale di conferimento dell'incarico devono essere indicaH, su proposta del responsabile del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni, eventualmente suddivisi in relazione ai singoli livelli di progeXo. I termini per la direzione dei lavori coincidono con il tempo uHle contraXuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori; i termini per il collaudo coincidono con quelli previsH dalle norme ed in parHcolare con quelli previsH dall'arHcolo 141 del codice e dalle relaHve norme regolamentari.

2. I termini per la progeXazione decorrono dalla data di comunicazione ai progeWsH del provvedimento di conferimento dell’incarico.

3. Il responsabile del procedimento cura la tempesHva aWvazione delle struXure e dei soggeW interessaH all'esecuzione delle prestazioni.

Art. 8. Penalità per errori od omissioni progettuali

1. Qualora, durante l'esecuzione di lavori relaHvi a progeW redaW dal personale interno, insorga la necessità di apportare varianH in corso d'opera per le ragioni indicate dall'arHcolo 132, comma 1, leXera e), del codice, al responsabile del procedimento nonchè ai firmatari del progeXo non è corrisposto alcun incenHvo; ove già corrisposto, l’Ente procederà al recupero delle some erogate.

(9)

Capo IV - Disposizioni diverse

Art. 9. Pagamento del compenso

1. Il pagamento della quota di incenHvazione è disposto dal dirigente preposto alla struXura competente, previa verifica dei contenuH della relazione a lui presentata dal responsabile del procedimento in cui sono asseverate le specifiche aWvità svolte e le corrispondenH proposte di pagamento adeguatamente moHvate.

2. Gli incenHvi complessivamente corrisposH nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del traXamento economico complessivo annuo lordo.

(10)

Capo V - Norme finali

Art. 10. Relazione periodica sull'applicazione del regolamento

1. Entro il mese di febbraio di ogni anno, il dirigente preposto alla struXura competente redige ed invia alla Giunta comunale una relazione in ordine all'applicazione del presente regolamento, con il seguente contenuto minimo:

-

l'indicazione dei progeW affidaH nell'anno precedente, con il relaHvo importo posto a base di gara;

-

l'importo dell'incenHvo liquidato nell'anno precedente, la riparHzione e la denominazione dei desHnatari;

-

eventuali vizi riscontraH nei lavori progeXaH, contestazioni o altre controversie sorte o conclusesi nell'anno precedente, per cause imputabili alla responsabilità del personale interno incaricato.

Art. 11. Disposizioni transitorie.

Le norme di cui al presente regolamento non si applicano agli incenHvi già maturaH alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 90/2014, che saranno erogaH secondo la disciplina previgente.

Art. 12. Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all’Albo Pretorio, pubblicazione che segue alla avvenuta esecuHvità ai sensi di legge della deliberazione di adozione.

Riferimenti

Documenti correlati

Il valore netto del Fondo viene determinato in base alla valorizzazione di tutte le attività di pertinenza del Fondo, al netto delle passività, ai prezzi di mercato dell’ultimo

Il numero delle quote in cui è suddiviso il Fondo sarà uguale al numero delle quote componenti le riserve matematiche costituite per le assicurazioni dei corrispondenti contratti.

A nostro giudizio la Sezione Patrimoniale e la Sezione Reddituale del rendiconto annuale della gestione del Fondo interno assicurativo “REAL ESTATE”, relative all’esercizio dal

A nostro giudizio la Sezione Patrimoniale e la Sezione Reddituale del rendiconto annuale della gestione del Fondo interno assicurativo “CONTROL”, relative all’esercizio dal 1°

A nostro giudizio la Sezione Patrimoniale e la Sezione Reddituale del rendiconto annuale della gestione del Fondo interno assicurativo “FLEXIBLE”, relative all’esercizio dal 1°

La Banca potrà pertanto compiere ogni attività necessaria ad ottenere il pagamento dell’intero credito, anche in nome e per conto della B.E.I., incluso il diritto

Nei servizi da attivare per il 70%, sono ricompresi anche quelli già indicati nella domanda del 20%?.. Sì, nei servizi da attivare per il 70% sono compresi anche quelli già

l’importo su cui calcolare la percentuale è aumentato della parte di somme a disposizione dell’Amministrazione eventualmente previste per lavori da affidare.. 4